Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 novembre 2017
Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della «Capitaltrust S.r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione;
Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;
Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto direttoriale in data 6 luglio 2010, con il quale la societa' «Capitaltrust S.r.l.», con sede in Milano, codice fiscale n. 06869340965, e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende disciplinata dalla legge e dal regolamento citati;
Visto il decreto direttoriale in data 2 novembre 2017, con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla suddetta societa' e' stata revocata;
Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le societa' fiduciarie e le societa' fiduciarie e di revisione nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, di dover assoggettare la societa' «Capitaltrust S.r.l.», con sede in Milano, alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresi' il commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1
Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La societa' «Capitaltrust S.r.l.», con sede in Milano, codice fiscale n. 06869340965, e' assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.
 
Art. 2
Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura e' preposto, in qualita' di commissario liquidatore, il dott. Ferrario Claudio, nato a Lecco il 23 giugno 1965, domiciliato in Milano, corso di Porta Vittoria n. 7, codice fiscale FRRCLD65H23E507X.
 
Art. 3
Disposizioni esecutive

Il presente decreto sara' inviato per l'iscrizione al competente registro delle imprese, nonche' alla cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.
Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I dati contenuti nel presente decreto verranno trasmessi alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 14 novembre 2017

Il Ministro: Calenda
 
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