Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2017, n. 169
Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di enti pubblici», e successive modificazioni;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, il quale prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione; b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione dell'AIR; c) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; d) i criteri e i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, e in particolare l'articolo 28;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170 «Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212 «Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, «Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici», e in particolare l'articolo 5;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009 «Istruttoria degli atti normativi del Governo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2013, «Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonche' aggiornamento del modello di relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013;
Visto l'accordo fra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualita' della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. Atti n. 23/ CU), del 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2007;
Visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2017;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e destinatari della disciplina regolamentare

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalita' di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), nonche' delle correlate fasi di consultazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento si applica alle Amministrazioni statali, di seguito Amministrazioni, ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3, 4-bis e
4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1-2 (omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. (omissis).
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
8 marzo 1999 n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi -Legge di
semplificazione 1998):
«Art. 5 (Analisi dell'impatto della regolamentazione).
- 1.
2. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di
atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini
dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 6 (Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi). - 1. Le funzioni relative al coordinamento
dell'attivita' normativa del Governo sono organizzate in un
apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza
con quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettere c) e d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione
d'impatto della regolazione, la semplificazione dei
procedimenti, la qualita' del linguaggio normativo,
l'applicabilita' dell'innovazione normativa, la adempiuta
valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in
collaborazione con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma
2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione
in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame
preliminare della situazione normativa ed economica interna
e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di
norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento
fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito
della Presidenza, nonche' la segreteria del Nucleo per la
semplificazione delle norme e delle procedure di cui
all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al Dipartimento
possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in
aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso,
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero
avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A
tale personale si applica quanto disposto dall'art. 12,
comma 9.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della
legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' di enti pubblici):
«Art. 11 (Ufficio per l'attivita' normativa ed
amministrativa di semplificazione delle norme e delle
procedure). - 1. (omissis).
2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica e'
istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle
dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e
composto da non piu' di due servizi, con il compito di
coadiuvare il Ministro nell'attivita' normativa ed
amministrativa di semplificazione delle norme e delle
procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
istituiti non piu' di due servizi con il compito di
provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della
regolamentazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 50
del 1999, nonche' alla predisposizione di sistemi
informatici di documentazione giuridica a beneficio delle
pubbliche amministrazioni e dei cittadini.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, commi 5, 6 e 9,
della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005):
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). -
(omissis).
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da
concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi
di consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche'
l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione
al Parlamento di cui al comma 10.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i
metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.
(omissis).
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
(omissis).».
- La legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.
265.
- La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
maggio 1999, n. 118, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 settembre 2008, n. 170 (Regolamento recante disciplina
attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione
(AIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28
novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 novembre 2008, n. 257.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 novembre 2009, n. 212 (Regolamento recante disciplina
attuativa della verifica dell'impatto della
regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5,
della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2010, n. 24.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n.
262 (Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti
presso le amministrazioni centrali dello Stato con la
funzione di garantire il supporto tecnico alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
interventi pubblici):
«Art. 5 (Analisi di Impatto della Regolamentazione). -
1. Gli uffici legislativi delle Amministrazioni centrali
dello Stato ai quali e' affidata la titolarita'
dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), si
avvalgono del Nucleo di valutazione della propria
amministrazione ai fini del supporto tecnico per l'analisi
di tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in
termini di investimenti pubblici.».
- L'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra
il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e
la Commissione europea del 13 aprile 2016 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 123 del
12 maggio 2016.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14, comma 5, della legge 28
novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Obiettivi e articolazione delle attivita' di analisi e verifica
dell'impatto, nonche' di consultazione

1. AIR, VIR e consultazione sono strumenti che, tra loro integrati, concorrono alla qualita' del processo normativo, dall'individuazione dei fabbisogni e delle priorita', all'ideazione degli interventi, alla loro attuazione, sino alla loro revisione, secondo un approccio circolare alla regolamentazione.
2. AIR, VIR e consultazione coadiuvano le scelte dell'organo politico di vertice dell'Amministrazione e contribuiscono alla loro trasparenza.
3. Obiettivo dell'AIR e' quello di offrire, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi, basato sull'evidenza empirica, un supporto informativo in merito all'opportunita' e ai contenuti dell'intervento normativo. L'AIR e' riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
4. Nello svolgimento dell'AIR, le Amministrazioni procedono all'individuazione e alla comparazione di opzioni di regolamentazione alternative, inclusa quella di non intervento, valutandone la fattibilita' e gli effetti previsti.
5. Obiettivo della VIR e' quello di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla perdurante utilita', all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione.
6. Nello svolgimento della VIR, le Amministrazioni procedono, anche in assenza di una precedente AIR, alla comparazione della situazione sociale ed economica attuale con quella esistente all'epoca della formulazione delle norme, nonche' alla valutazione degli effetti rilevati in relazione a quelli attesi.
7. Per le attivita' di AIR e di VIR, le Amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili, istituiscono apposite unita' organizzative, in attuazione dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che assicurino un'adeguata capacita' di acquisizione di dati e il possesso di professionalita' per l'applicazione dei metodi di analisi di cui all'articolo 3, inclusa la gestione delle fasi di consultazione e di monitoraggio, coinvolgendo le strutture competenti nelle materie di volta in volta oggetto delle iniziative di regolamentazione, nonche' altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di informazioni rilevanti ai fini delle procedure valutative. La direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, contiene indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione nelle Amministrazioni.
8. Competente a svolgere l'AIR e la VIR e' l'Amministrazione proponente il provvedimento normativo. Per gli atti normativi che coinvolgono piu' Amministrazioni, gli uffici competenti effettuano in comune l'AIR e la VIR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 12, comma 5.
9. In materia di AIR, di VIR e delle relative attivita' di consultazione, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DAGL, verifica la qualita' dei processi valutativi e delle relazioni che li rendicontano, fornisce supporto metodologico e promuove il rafforzamento delle competenze del personale e delle capacita' istituzionali delle Amministrazioni, e' referente unico delle Amministrazioni per i rapporti in ambito interno, europeo e internazionale.
10. Per le attivita' di cui al comma 9, il DAGL si avvale del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le cui valutazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Governo contestualmente alle corrispondenti relazioni AIR e VIR.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 14, comma 9, della legge 28
novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Metodi di analisi e modelli di relazioni AIR e VIR

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono indicate le tecniche di analisi e di valutazione e determinati i modelli di relazione da utilizzare per l'AIR e per la VIR, anche con riguardo alle fasi di consultazione e di monitoraggio.
2. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono definite forme di cooperazione su tecniche, modelli e procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, nonche' in materia di scambio di esperienze, di messa a disposizione di strumenti e di basi informative, di procedure di valutazione congiunta, riferite anche alla regolazione europea.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 14, comma 6, della legge 28
novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge
29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita'
della regolazione, riassetto normativo e codificazione. -
legge di semplificazione 2001):
«Art. 2 (Riassetto normativo in materia di produzione
normativa, di semplificazione e di qualita' della
regolazione). - (omissis).
3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia
della qualita' della regolazione e osservazioni per
l'adozione di strumenti comuni.
(omissis).».
 
Art. 4

Programmazione dell'attivita' normativa

1. Ciascuna Amministrazione, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, comunica al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL, il Programma normativo semestrale, che contiene l'elenco delle iniziative normative previste nel semestre successivo, fatti salvi i casi di necessita' ed urgenza, indicando per ciascuna di esse:
a) una sintetica descrizione dell'oggetto e degli obiettivi;
b) la sussistenza di eventuali cause di esclusione dall'AIR, esplicitandone le motivazioni;
c) le procedure di consultazione programmate.
2. Ai fini dell'istruttoria normativa il Programma indica altresi':
a) le Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
b) i pareri da acquisire, inclusi quelle delle autorita' indipendenti;
c) gli eventuali termini legislativamente previsti per l'adozione dell'atto.
3. Il DAGL verifica la sussistenza delle cause di esclusione indicate nel Programma normativo e, qualora ritenga che le stesse non sussistano, ne da' comunicazione all'Amministrazione.
4. Le iniziative normative previste, il cui procedimento di formazione e presentazione non si sia concluso nel semestre, vengono, a cura dell'Amministrazione proponente, riportate al semestre successivo aggiornandone i termini.
5. Eventuali modifiche al Programma normativo nel corso del semestre di riferimento sono comunicate tempestivamente al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL.
6. I Programmi normativi, comunicati ai sensi del comma 1, e le eventuali modifiche, sono pubblicati sul sito istituzionale del Governo e sui siti delle rispettive Amministrazioni proponenti.
 
Art. 5

Ambito di applicazione dell'AIR

1. La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti normativi adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti normativi interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa.
2. Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR e' svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o piu' Amministrazioni, l'AIR e' svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR.
 
Art. 6

Casi di esclusione dell'AIR

1. L'AIR e' esclusa con riguardo a:
a) disegni di legge costituzionale;
b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale;
c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato;
d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati;
f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali;
g) testi unici meramente compilativi;
h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.
2. L'Amministrazione proponente, laddove non abbia indicato la sussistenza di una causa di esclusione dall'AIR nel Programma normativo, la comunica al DAGL almeno trenta giorni prima della richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Tale termine puo' essere ridotto su richiesta dell'Amministrazione per motivate ragioni di urgenza.
3. Il DAGL verifica la sussistenza della causa di esclusione e, qualora ritenga che la stessa non sussista per la valutata non riconducibilita' del provvedimento in tutto o in parte alle materie di cui al comma 1, chiede l'effettuazione dell'AIR, subordinando all'acquisizione della relazione AIR l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.
4. In caso di esclusione dell'AIR, ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento viene integrata con l'indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonche' della comparazione delle eventuali opzioni regolatorie considerate.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 17, commi 4-bis e 4-ter, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 7

Richiesta di esenzione dall'AIR

1. L'Amministrazione proponente, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, richiede al DAGL l'esenzione dall'AIR in relazione al ridotto impatto dell'intervento, in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:
a) costi di adeguamento attesi di scarsa entita' in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;
b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.
2. I regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere esentati dall'AIR, in ragione del ridotto impatto dell'intervento, con dichiarazione a firma del Ministro, da allegare alla richiesta di parere al Consiglio di Stato ed alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
3. L'esenzione di cui al comma 1 puo' essere richiesta anche con riferimento a specifici aspetti della disciplina.
4. La richiesta di esenzione reca le motivazioni riferite a ciascuna delle condizioni di cui al comma 1.
5. L'Amministrazione non puo' ottenere l'esenzione se la richiesta, corredata delle informazioni di cui al comma 1, non e' comunicata almeno trenta giorni prima della richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, e pubblicata sul sito dell'Amministrazione.
6. In ogni caso, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene il riferimento alla esenzione disposta e alle ragioni giustificative di cui al comma 1.
7. In caso di esenzione dall'AIR, ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento viene integrata con l'indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonche' della comparazione delle eventuali opzioni regolatorie considerate.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Fasi dell'AIR

1. L'Amministrazione avvia l'AIR contestualmente all'individuazione dell'esigenza di un intervento normativo.
2. L'AIR, fatte salve le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, si articola nelle seguenti fasi:
a) analisi del contesto e individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, tenendo conto delle esigenze e dei profili critici di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatati nella situazione attuale, anche avendo riguardo al mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti vigenti, che motivano il nuovo intervento;
b) individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica;
c) definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi dei problemi di cui alla lettera a);
d) elaborazione delle opzioni, anche di natura non normativa, inclusa quella di non intervento (c.d. opzione zero);
e) valutazione preliminare delle opzioni, con riguardo all'efficacia, alla proporzionalita' e alla fattibilita', e conseguente individuazione delle opzioni attuabili;
f) comparazione delle opzioni attuabili, valutandone e, ove possibile, quantificandone i principali impatti di natura sociale, economica, ambientale e territoriale per le diverse categorie di destinatari; la valutazione tiene anche conto degli effetti sulle PMI, degli oneri amministrativi, degli effetti sulla concorrenza e del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea;
g) individuazione dell'opzione preferita, delle condizioni specifiche per la sua attuazione e delle modalita' di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.
3. Nello svolgimento dell'AIR l'Amministrazione ricorre alla consultazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17, nonche' ad evidenze di tipo quantitativo, ivi comprese quelle desumibili da relazioni degli organi di controllo o di vigilanza.
4. L'analisi di impatto tiene conto degli esiti delle VIR eventualmente realizzate, anche con riferimento a norme connesse per materia.
 
Art. 9

Presentazione e verifica della relazione AIR

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 per i decreti-legge, per ogni iniziativa normativa, per la quale non sia stata verificata dal DAGL la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 6 o non sia stata concessa l'esenzione ai sensi dell'articolo 7, l'Amministrazione proponente elabora la relazione AIR, che documenta l'analisi di cui all'articolo 8 e i risultati delle valutazioni svolte.
2. La relazione AIR e' trasmessa al DAGL, per la relativa verifica, contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.
3. Il DAGL, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, verifica l'adeguatezza e la completezza delle attivita' di analisi, documentate nella relazione AIR, e la correttezza dei metodi di valutazione applicati. Il DAGL puo' richiedere integrazioni e chiarimenti alle Amministrazioni proponenti, formulando eventuale avviso ostativo in caso di mancato adeguamento della relazione AIR. L'avviso ostativo e' comunicato al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, ai fini della decisione in ordine all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.
4. Per i disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attivita' economiche, la relazione AIR e' trasmessa dall'Amministrazione proponente al DAGL successivamente all'acquisizione del parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, unitamente a tale parere.
5. All'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato, gli schemi regolamentari sono corredati di relazione AIR gia' verificata dal DAGL. Per i regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in caso di mancato riscontro o mancata richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del DAGL entro sette giorni dalla ricezione della relazione AIR, la relazione stessa si intende positivamente verificata.
6. Per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri le proposte di atti normativi sono corredate di relazione AIR, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 6 e 7.
7. La relazione AIR che accompagna il provvedimento, verificata dal DAGL, e' trasmessa al Parlamento ed e' pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione proponente, nonche' sul sito istituzionale del Governo.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 34 (Liberalizzazione delle attivita' economiche
ed eliminazione dei controlli ex-ante). - (omissis).
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
e' tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del
provvedimento, in merito al rispetto del principio di
proporzionalita' sui disegni di legge governativi e i
regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e
all'esercizio di attivita' economiche.
(omissis).».
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

AIR sui decreti-legge

1. L'AIR svolta a supporto della predisposizione dei decreti-legge, fatte salve le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, si articola almeno nelle seguenti fasi:
a) individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolamentazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, con illustrazione delle esigenze e delle criticita' di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatate nella situazione attuale, che motivano l'intervento;
b) definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi dei problemi di cui alla lettera a);
c) individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica;
d) valutazione dell'intervento, con descrizione e, ove possibile, quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari e per la collettivita' nel suo complesso;
e) individuazione delle condizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento e delle relative modalita' di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.
2. L'Amministrazione proponente elabora la relazione AIR che documenta l'analisi di cui al comma 1 e i risultati delle valutazioni svolte.
3. La relazione AIR che accompagna i decreti-legge e' presentata al DAGL per la relativa verifica contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Gli esiti della verifica del DAGL sono comunicati al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Non si applica l'articolo 9, comma 3.
4. La relazione AIR che accompagna i decreti-legge, verificata dal DAGL, e' trasmessa al Parlamento e pubblicata sul sito istituzionale del Governo.
 
Art. 11
Partecipazione all'analisi dell'impatto dei progetti di atti dell'UE
- AIR in fase ascendente

1. Ai fini della relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le Amministrazioni svolgono un'analisi di impatto sui progetti di atti dell'Unione europea significativi per il loro impatto nazionale, secondo le indicazioni metodologiche e procedurali fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Obiettivo dell'analisi di cui al comma 1 e' fornire in tempo utile elementi informativi volti ad evidenziare gli effetti attesi delle proposte normative all'esame delle istituzioni dell'Unione europea e supportare il Governo nel corso delle procedure di consultazione avviate da tali istituzioni, nonche' nell'ambito dell'attivita' legislativa a livello europeo.
3. Le Amministrazioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma di lavoro della Commissione europea, comunicano al DAGL l'elenco dei progetti di atti dell'Unione europea sui quali sara' svolta l'analisi di impatto di cui al comma 1, nonche', successivamente, le eventuali modifiche a tale elenco.
4. L'analisi di impatto di cui al comma 1 e' avviata contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3.
5. In riferimento ai progetti di atti dell'Unione europea di cui al comma 3, il Comitato tecnico di valutazione (CTV) comunica al DAGL le consultazioni promosse dalla Commissione europea a cui le Amministrazioni, nonche' lo stesso CTV, intendono partecipare.
6. Ai fini della consultazione delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea, di cui all'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il CTV e le Amministrazioni competenti per materia, nei casi di svolgimento dell'analisi di impatto di cui al comma 1, seguono le indicazioni metodologiche e procedurali fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1. Le Amministrazioni si avvalgono dei risultati di tali consultazioni, nonche' degli altri elementi dell'analisi di impatto, per partecipare alle consultazioni promosse dalla Commissione europea.
7. Il DAGL, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, nonche' del CTV, riunioni di coordinamento per lo svolgimento dell'analisi di impatto di cui al comma 1, inclusa la consultazione delle parti sociali e delle categorie produttive di cui al comma 6.
8. Ai fini della redazione della relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i risultati dell'analisi d'impatto di cui al comma 1 sono trasmessi tempestivamente al DAGL per la loro verifica. I risultati dell'analisi, eventualmente integrati dall'Amministrazione competente a seguito di tale verifica, sono inviati al Dipartimento per le politiche europee e sono inseriti nella relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 6 (Partecipazione del Parlamento al processo di
formazione degli atti dell'Unione europea). - (omissis).
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei assicura alle Camere
un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di
atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante
e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli
sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti
giorni dalla trasmissione di un progetto di atto
legislativo ai sensi del comma 1, l'amministrazione con
competenza prevalente nella materia elabora una relazione
che da' conto dei seguenti elementi:
a) il rispetto da parte del progetto del principio di
attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza
della base giuridica, e la conformita' dello stesso ai
principi di sussidiarieta' e di proporzionalita';
b) una valutazione complessiva del progetto e delle
sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti
ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i
quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;
c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia
finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale,
sulle competenze regionali e delle autonomie locali,
sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle
attivita' dei cittadini e delle imprese.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 28 (Partecipazione delle parti sociali e delle
categorie produttive alle decisioni relative alla
formazione di atti dell'Unione europea). - 1. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari
europei assicura il piu' ampio coinvolgimento delle parti
sociali e delle categorie produttive nella fase di
formazione della posizione italiana su iniziative
dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico di
valutazione nonche' le amministrazioni interessate possono
svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici,
consultazioni delle parti sociali e delle categorie
produttive.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei trasmette al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e
gli atti di cui all'art. 6, riguardanti materie di
particolare interesse economico e sociale. Il CNEL puo' far
pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i
contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli
10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine
il CNEL puo' istituire, secondo le norme del proprio
ordinamento, uno o piu' comitati per l'esame degli atti
dell'Unione europea.
3. Al fine di assicurare un piu' ampio coinvolgimento
delle parti sociali e delle categorie produttive il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli
affari europei organizza, in collaborazione con il CNEL,
apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere
invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle
province e delle comunita' montane e ogni altro soggetto
interessato.».
 
Art. 12

Programmazione e ambito di applicazione della VIR

1. Ogni Amministrazione predispone, sentito il DAGL, sulla base dei criteri di cui al comma 7 e della direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, un «Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione» relativo agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende svolgere la VIR. Nel piano rientrano le leggi di conversione di decreti-legge per le aree di regolamentazione di competenza dell'Amministrazione, gli atti normativi nei quali sono previste clausole valutative, nonche' gli atti normativi nei quali e' prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative.
2. Il piano biennale di cui al comma 1 e' adottato, tenuto conto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18 e della verifica di cui al comma 9, con decreto ministeriale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il biennio di riferimento. Con le stesse modalita' si procede all'adozione di eventuali aggiornamenti.
3. Laddove il piano biennale non sia adottato nei termini previsti, lo stesso e' adottato entro trenta giorni dalla scadenza dei termini medesimi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto.
4. Il DAGL, per provvedimenti di particolare rilevanza e impatto, puo' coordinare lo svolgimento della VIR, inclusa la consultazione.
5. La VIR puo' essere svolta anche con riguardo ad un insieme di atti normativi, tra loro funzionalmente connessi. Per gli atti normativi che coinvolgono piu' Amministrazioni, anche di altri livelli istituzionali, gli uffici competenti possono effettuare in comune la VIR.
6. L'Amministrazione assicura il monitoraggio dell'attuazione degli atti normativi, attraverso la costante raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati necessari all'effettuazione della VIR, con particolare riguardo a quelli relativi agli indicatori individuati nelle corrispondenti AIR, secondo le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.
7. L'individuazione degli atti o insiemi di atti normativi da includere nel piano di cui al comma 1 e' effettuata, anche tenuto conto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18, sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza rispetto agli obiettivi perseguiti dalle politiche a cui gli atti si riferiscono;
b) significativita' degli effetti, anche con riferimento alle previsioni delle relazioni AIR, ove disponibili;
c) problemi e profili critici rilevati nell'attuazione;
d) modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, incluse quelle derivanti dal progresso tecnologico e scientifico.
8. Il piano di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:
a) l'elenco degli atti o insiemi di atti che l'Amministrazione intende sottoporre a VIR nel biennio di riferimento, articolato per anno;
b) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, dei motivi prioritari per i quali l'Amministrazione ritiene di svolgere la verifica di impatto, con riferimento ai criteri di cui al comma 7;
c) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, di eventuali altre amministrazioni coinvolte nel processo di valutazione;
d) i tempi previsti per l'avvio e la conclusione di ogni VIR;
e) una sintesi degli esiti delle consultazioni di cui all'articolo 18.
9. Successivamente alla consultazione di cui all'articolo 18 e prima dell'adozione, il piano di cui al comma 1 e' inviato al DAGL, che ne verifica la rispondenza alle previsioni del presente articolo ed alla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.
10. Una volta adottato, il piano biennale e' pubblicato sui siti del Governo e dell'Amministrazione che ne ha curato la redazione. Analogamente si procede per la pubblicazione degli eventuali aggiornamenti.
11. Ove non prevista nel piano biennale, la VIR e' comunque effettuata ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri.
 
Art. 13

Fasi della VIR

1. La VIR, fatte salve le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, si articola nelle seguenti fasi:
a) analisi della situazione attuale e dei problemi, ricorrendo a evidenze quantitative e verificando anche il grado di attuazione della normativa in esame, con riferimento, se del caso, ai diversi livelli istituzionali coinvolti;
b) ricostruzione della logica dell'intervento, in relazione ai problemi che si intendevano affrontare e agli obiettivi che si intendevano conseguire, alle azioni poste in essere, ai soggetti direttamente e indirettamente coinvolti, all'evoluzione registrata nel contesto di riferimento;
c) valutazione dell'intervento, applicando i seguenti criteri: 1) efficacia, verificando il grado di raggiungimento degli obiettivi e la misura in cui gli effetti osservati derivano dalla regolazione in esame o da ulteriori fattori che sono intervenuti nel tempo; 2) efficienza, in relazione alle risorse impiegate; 3) perdurante utilita' della regolazione rispetto alle esigenze e agli obiettivi delle politiche attuali; 4) coerenza dell'insieme delle norme che disciplinano l'area di regolazione in esame, anche con riferimento ad eventuali lacune, inefficienze, sovrapposizioni, eccesso di costi di regolazione;
d) definizione di ipotesi di revisione, abrogazione, miglioramento dell'attuazione delle norme in esame, alla luce dei risultati del processo valutativo.
2. Nello svolgimento della VIR l'Amministrazione ricorre alla consultazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 18, nonche' ad evidenze di tipo quantitativo, ivi comprese quelle desumibili da relazioni degli organi di controllo o di vigilanza.
3. Ai fini della VIR, l'Amministrazione tiene conto dei risultati di eventuali ulteriori analisi, comunque denominate, previste per il monitoraggio e la valutazione degli atti oggetto della stessa.
 
Art. 14

Presentazione e verifica della relazione VIR

1. L'Amministrazione elabora la relazione VIR, che documenta l'analisi di cui all'articolo 13 e i risultati delle valutazioni svolte.
2. La relazione VIR e' inviata al DAGL, che verifica l'adeguatezza e la completezza delle attivita' di analisi e la correttezza dei metodi di valutazione applicati. Il DAGL puo' richiedere integrazioni e chiarimenti alle Amministrazioni proponenti, ai fini della validazione della relazione VIR.
3. La relazione VIR, una volta validata, e' pubblicata sul sito dell'Amministrazione che ha condotto la verifica di impatto, nonche' sul sito del Governo, e trasmessa al Parlamento.
 
Art. 15

Partecipazione alle valutazioni d'impatto della normativa europea

1. Le Amministrazioni partecipano, per le materie di rispettiva competenza e anche coinvolgendo altri livelli istituzionali, alle attivita' di valutazione della normativa promosse dalle istituzioni dell'Unione europea, con specifico riguardo a quelle relative a norme che disciplinano materie di particolare rilievo per le politiche nazionali. Della partecipazione e' data informazione preventiva al DAGL, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le politiche europee.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Amministrazioni valutano gli effetti della normativa europea a livello nazionale, anche partecipando ai gruppi di lavoro e alle consultazioni che le istituzioni dell'Unione europea pongono in essere per valutare la normativa europea.
3. Per lo svolgimento delle valutazioni di cui al comma 2, le Amministrazioni seguono le indicazioni fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, e consultano preventivamente i destinatari nazionali della normativa europea.
4. Il DAGL, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, riunioni di coordinamento per lo svolgimento della valutazione di impatto della normativa europea, inclusa la consultazione.
5. I risultati delle valutazioni svolte ai sensi del presente articolo sono trasmessi tempestivamente al DAGL, ai fini della verifica, nonche' al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le politiche europee.
 
Art. 16

Disciplina generale delle consultazioni

1. Nel corso dell'AIR, salvo casi straordinari di necessita' e urgenza, nonche' della VIR, l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria consulta i destinatari dell'intervento.
2. L'obiettivo della consultazione e' acquisire elementi che, nel caso dell'AIR, possono afferire agli aspetti critici della situazione attuale, alle opzioni di intervento, alla valutazione degli effetti attesi, e, nel caso della VIR, riguardano la valutazione dell'efficacia dell'intervento, della sua attuazione e dei suoi principali impatti.
3. La consultazione puo' essere aperta, se rivolta a chiunque abbia interesse a parteciparvi, o ristretta, se rivolta a soggetti predefiniti dall'Amministrazione sulla base degli interessi coinvolti. I contributi forniti dai soggetti consultati sono finalizzati ad arricchire le informazioni a disposizione dell'Amministrazione, senza obbligo di riscontro per l'Amministrazione, e non costituiscono vincolo per l'istruttoria normativa. L'Amministrazione ricorre alla consultazione aperta o ristretta, in via alternativa o congiunta, tenendo conto dell'ambito e dei destinatari dell'intervento normativo, nonche' dei fabbisogni informativi correlati al processo valutativo.
4. Le tecniche di svolgimento delle consultazioni sono indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 1.
5. L'Amministrazione assicura la conoscibilita' delle iniziative di consultazione, tramite il proprio sito istituzionale.
6. Le consultazioni si svolgono secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione di analisi e proposte, nel rispetto delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione normativa e di congruenza dei temi introdotti rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa regolatoria. Le stesse sono gestite tenendo conto dei costi e dei tempi che la partecipazione comporta e privilegiando soluzioni meno onerose per i consultati, nonche' curando la chiarezza e sinteticita' dei documenti usati durante il loro svolgimento.
 
Art. 17

Consultazione aperta nell'AIR

1. L'Amministrazione, nei casi in cui ricorra alla consultazione aperta nel corso dell'AIR, pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, un documento preliminare sull'iniziativa normativa che dia conto, almeno, dei profili critici della situazione attuale, degli obiettivi e delle opzioni di intervento. Dell'avvio della consultazione aperta e' data contestuale comunicazione al DAGL.
2. Chiunque vi abbia interesse puo' inviare, entro il termine di cui al comma 3, commenti per via telematica secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione.
3. Per inviare commenti e' stabilito un termine congruo, comunque non inferiore a quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Sono prese in considerazione solo le osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima.
4. Trascorsi dodici mesi dalla conclusione della consultazione, gli atti ad essa relativi possono essere rimossi dai siti istituzionali.
5. Per ogni consultazione aperta l'Amministrazione indica sul proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica a cui e' possibile rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti sulle modalita' di consultazione.
6. L'Amministrazione garantisce adeguata e tempestiva pubblicita', anche attraverso il proprio sito istituzionale, alle iniziative di consultazione aperta in corso e concluse. Delle stesse e' data notizia anche in una apposita sezione del sito istituzionale del Governo.
 
Art. 18

Consultazione aperta nella VIR

1. Prima dell'adozione, il piano di cui all'articolo 12 e' sottoposto a consultazione, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione che ne ha curato l'elaborazione, per almeno quattro settimane. Dell'avvio della consultazione e' data contestuale comunicazione al DAGL.
2. Entro il termine di cui al comma 1, chiunque vi abbia interesse puo' inviare, attraverso le modalita' definite dall'Amministrazione proponente, commenti per via telematica riferiti agli atti inclusi nel piano e all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 8, nonche' proposte di ulteriori atti da includere nel piano.
3. L'Amministrazione responsabile della VIR ricorre alla consultazione aperta durante lo svolgimento della verifica di impatto, al fine di raccogliere opinioni, dati e valutazioni sull'efficacia degli atti sottoposti a verifica, sugli impatti prodotti sui destinatari e sui profili critici riscontrati. Dell'avvio della consultazione e' data contestuale comunicazione al DAGL.
4. Ai fini della consultazione aperta nel corso della VIR, l'Amministrazione pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, i documenti necessari e utilizza strumenti di indagine volti a raccogliere opinioni, dati e proposte dai destinatari degli atti sottoposti a valutazione.
5. Chiunque vi abbia interesse puo' inviare, entro il termine di cui al comma 6, commenti per via telematica secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione.
6. Il termine entro cui e' possibile inviare commenti e' di almeno quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione aperta, svolta sia in riferimento al piano di cui all'articolo 12, comma 1, sia nel corso della VIR, sono pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Sono prese in considerazione solo le osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima.
7. Trascorsi dodici mesi dalla conclusione della consultazione aperta, gli atti ad essa relativi possono essere rimossi dai siti istituzionali.
8. Per ogni consultazione aperta l'Amministrazione indica sul proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica a cui e' possibile rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti sulle modalita' di consultazione.
9. L'Amministrazione garantisce adeguata e tempestiva pubblicita', anche attraverso il proprio sito istituzionale, alle iniziative di consultazione aperta in corso e concluse. Delle stesse e' data notizia anche in apposita sezione del sito istituzionale del Governo.
 
Art. 19
Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR
e della VIR

1. La relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, riporta i seguenti elementi informativi:
a) numero di AIR e di VIR concluse nell'anno;
b) numero e casi di esclusione e di esenzione dall'AIR;
c) numero di relazioni AIR integrate su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva;
d) metodologie applicate, scelte organizzative adottate dalle amministrazioni;
e) numero di consultazioni realizzate nel corso dell'AIR e della VIR e relative metodologie;
f) piani biennali per la valutazione e la revisione della regolazione redatti ai sensi dell'articolo 12 e loro aggiornamenti;
g) riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR presso le istituzioni dell'Unione europea, le autorita' indipendenti, le regioni, gli enti locali, evidenziando le migliori pratiche anche a livello internazionale;
h) eventuali criticita' riscontrate a livello di Amministrazioni nello svolgimento delle AIR e delle VIR;
i) iniziative per la formazione e il miglioramento delle capacita' istituzionali nello svolgimento dell'AIR, della VIR e delle consultazioni.
2. Entro il mese di febbraio ciascuna Amministrazione trasmette al DAGL una relazione con gli elementi informativi di cui al comma 1 relativi all'anno precedente. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attivita' delle regioni e degli enti locali.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 10, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005):
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). -
(omissis).
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi
necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del Presidente del
Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.».
 
Art. 20

Disposizioni abrogate

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, sono abrogati.

Note all'art. 20:
- Per il riferimento al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, si veda
nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 21

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1.
2. In sede di prima applicazione il piano di cui all'articolo 12 e' adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1.
3. Le Amministrazioni si adeguano alle indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione di cui all'articolo 2, comma 7, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 settembre 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 2202
 
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