Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 20 novembre 2017, n. 168
Norme in materia di domini collettivi.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riconoscimento dei domini collettivi

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunita' originarie:
a) soggetto alla Costituzione;
b) dotato di capacita' di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
c) dotato di capacita' di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprieta' collettiva, considerato come comproprieta' inter-generazionale;
d) caratterizzato dall'esistenza di una collettivita' i cui membri hanno in proprieta' terreni ed insieme esercitano piu' o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunita' da esso distinta ha in proprieta' pubblica o collettiva.
2. Gli enti esponenziali delle collettivita' titolari dei diritti di uso civico e della proprieta' collettiva hanno personalita' giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).

Note all'art. 1:
Il testo degli articoli 2, 9, 42 e 43 della
Costituzione della Repubblica italiana, e' il seguente:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.»;
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.»;
«Art. 42. - La proprieta' e' pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e
i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprieta' privata puo' essere, nei casi previsti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredita'.»;
«Art. 43. - A fini di utilita' generale la legge puo'
riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunita' di lavoratori o di utenti,
determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.».
 
Art. 2
Competenza dello Stato

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:
a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettivita' locali;
b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
c) componenti stabili del sistema ambientale;
d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettivita' locali degli aventi diritto.
2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.
3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:
a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilita' del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
b) essere riservato ai componenti della comunita', salvo diversa decisione dell'ente collettivo.
4. I beni di proprieta' collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettivita' titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facolta' delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.
5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Note all'art. 2:
La legge 17 aprile 1957, n. 278, reca: «Costituzione
dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici
frazionali».
 
Art. 3
Beni collettivi

1. Sono beni collettivi:
a) le terre di originaria proprieta' collettiva della generalita' degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprieta' collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuita' di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;
d) le terre di proprieta' di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonche' le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.
2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.
3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilita', dell'indivisibilita', dell'inusucapibilita' e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
4. Limitatamente alle proprieta' collettive di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformita' alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.
6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo e' mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettivita' titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato.
8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettivita' titolari conferiscono priorita' ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 3:
Il testo degli articoli 8 e 22 della legge 16 giugno
1927, n. 1766, recante «Conversione in legge del regio
decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il
riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto
28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio
decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16
maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati
dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751» e' il
seguente:
«Art. 8. - Le comunioni generali per servitu'
reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni
particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il
caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno
sciolte senza compenso.
Le comunioni generali per condominio, e le particolari,
sia per condominio sia per servitu', fra Comuni, fra Comuni
e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune,
si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a
ciascuna frazione di una parte delle terre in piena
proprieta', corrispondente in valore all'entita' ed
estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto
della popolazione, del numero degli animali mandati a
pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna
frazione.
Si considerano comunioni generali quelle costituite
sugli interi territori delle comunita' partecipanti; si
considerano particolari quelle che comprendono solo una
parte di detti territori.
In considerazione dei bisogni dell'economia locale
potranno essere conservate le promiscuita' esistenti nel
qual caso ne sara' fatto rapporto motivato al Ministero
dell'economia nazionale, che provvedera'.»;
«Art. 22. - Qualora l'estensione delle terre da
ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le
domande delle famiglie che vi hanno diritto, si potra'
provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le
famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13.
Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli
aventi diritto, e' tuttavia consentito tanto ai Comuni
quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi
delle disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 14
luglio 1918, n. 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di
nuovi terreni.
La stessa facolta' e' data ai Comuni ed alle
associazioni per affrancare i canoni enfiteuci che gravano
le terre da ripartire.
Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti
incontrati dal Comune per l'acquisto delle terre, si
applichera' la disposizione del capoverso dell'art. 20
limitatamente alla parte che viene ripartita.».
Il testo dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna»,
e' il seguente:
«Art. 9. (Demanio forestale ed affittanze degli enti
locali). - Oltre alle regioni, le Comunita' montane e i
comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in
affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni
compresi nei rispettivi territori montani non piu'
utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche
parzialmente boscati per destinarli alla formazione di
boschi, prati, pascoli o riserve naturali.
Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la
protezione dell'ambiente naturale in conformita' agli scopi
di cui al precedente comma, le regioni, le Comunita'
montane e i comuni possono, in mancanza di accordo per
l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad
espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al
primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966,
n. 910 , con le modalita' di cui agli articoli 112, 113,
114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .
Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo
107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . Qualora
tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al
regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono
essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.
Ai contratti di compravendita e a quelli per la
contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di
registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di
voltura.
I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai
termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta
per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.
Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con
l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 58 del
regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267.
Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente
articolo sono estese le provvidenze di cui all'art. 12
della presente legge.
I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento
dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere
approvati prima della concessione del mutuo dalla autorita'
forestale regionale.
L'autorita' forestale concedera' assistenza gratuita
agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo
studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.
La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio
sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle
regioni, alle Comunita' montane ed ai comuni per l'acquisto
ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma
garantendosi sul valore dei beni stessi.
L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali
mutui e' assunto a totale carico dello Stato allorche'
l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento
vengano effettuati da comuni montani con bilancio
deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il
pagamento degli interessi e' del 50 per cento.
Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al
comma precedente e' stabilito il limite di impegno di lire
170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno
degli esercizi finanziari 1973 e 1974.».
Il testo dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n.
991, recante: «Provvedimenti in favore dei territori
montani», e' il seguente:
«Art. 34. (Comunioni familiari). - Nessuna innovazione
e' operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei
territori montani nell'esercizio dell'attivita'
agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e
ad amministrare i loro beni in conformita' dei rispettivi
statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto
anteriore.».
Il testo degli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre
1971, n. 1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della
montagna», e' il seguente:
«Art. 10. (Comunioni familiari). - Per il godimento,
l'amministrazione e l'organizzazione dei beni
agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni
familiari montane (anche associate tra loro e con altri
enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e
consuetudini.
Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono
quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole
ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le
societa' di antichi originari della Lombardia, le servitu'
della Val Canale.
La pubblicita' di statuti, bilanci, nomine di
rappresentanti legali e' disciplinata da apposito
regolamento emanato dalla regione.
L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato
di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, e'
registrato a tassa fissa senza altre imposte.»;
«Art. 11. (Patrimonio). - Il patrimonio antico delle
comunioni e' trascritto o intavolato nei libri fondiari
come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attivita'
agro-silvo-pastorali e connesse.
Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero
destinati ad attivita' turistica dovranno essere sostituiti
in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva
consistenza forestale.
Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952
possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti
gli altri la legge regionale determinera' limiti,
condizioni, controlli intesi a consentire la concessione
temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno
comunque essere autorizzati anche dall'autorita' forestale
della regione.».
Il testo dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n.
97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», e' il
seguente:
«Art. 3. (Organizzazioni montane per la gestione di
beni agro-silvo-pastorali). - 1. Al fine di valorizzare le
potenzialita' dei beni agro-silvo-pastorali in proprieta'
collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il
profilo produttivo, sia sotto quello della tutela
ambientale, le regioni provvedono al riordino della
disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in
comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni
familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102 , le regole cadorine di cui al
decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le
associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla
base dei seguenti principi:
a) alle organizzazioni predette e' conferita la
personalita' giuridica di diritto privato, secondo
modalita' stabilite con legge regionale, previa verifica
della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei
familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto
della gestione comunitaria;
b) ferma restando la autonomia statutaria delle
organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i
criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da
antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le
organizzazioni interessate, disciplinano con proprie
disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti
punti:
1) le condizioni per poter autorizzare una
destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attivita'
diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando
comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza
agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore
che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
2) le garanzie di partecipazione alla gestione
comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie
originarie stabilmente stanziate sul territorio sede
dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo
fissate dalle organizzazioni, anche associate;
3) forme specifiche di pubblicita' dei patrimoni
collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni
immobili, nonche' degli elenchi e delle deliberazioni
concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto,
ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne
a tali organizzazioni, singole o associate;
4) le modalita' e i limiti del coordinamento tra
organizzazioni, comuni e comunita' montane, garantendo
appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente
consortile, dei beni in proprieta' collettiva in caso di
inerzia o impossibilita' di funzionamento delle
organizzazioni stesse, nonche' garanzie del loro
coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo
locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale
e ambientale e per la promozione della cultura locale.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme
regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi le
norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, in quanto con essa compatibili.».
Il testo dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna»,
e' il seguente:
«Art. 11.(Patrimonio). - Il patrimonio antico delle
comunioni e' trascritto o intavolato nei libri fondiari
come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attivita'
agro-silvo-pastorali e connesse.
Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero
destinati ad attivita' turistica dovranno essere sostituiti
in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva
consistenza forestale.
Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952
possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti
gli altri la legge regionale determinera' limiti,
condizioni, controlli intesi a consentire la concessione
temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno
comunque essere autorizzati anche dall'autorita' forestale
della regione.»
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
 
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