Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 settembre 2017
Approvazione dell'Accordo di affidamento al «Rina Services» dell'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna e del rilascio dell'attestato.


IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Vista la Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di attuazione della Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e successive modifiche;
Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, che prevede che le visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso, siano effettuate dalle autorita' competenti, le quali possono esentare, totalmente o parzialmente, le unita' navali dalla visita tecnica, se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato ai sensi dell'allegato VII, risulta che l'unita' navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX;
Vista la nota protocollo n. 5510 in data 24 febbraio 2016, con la quale e' stato chiesto all'Organismo RINA Services S.p.A. di voler fornire informazioni al fine di consentire alla Direzione generale di valutarne l'idoneita' ad operare per il rilascio dell'attestato di cui al citato art. 8;
Vista la nota protocollo n. RSSE/CLPR/MBE/12243 in data 24 marzo 2016, con la quale il RINA Services S.p.A. ha inviato le informazioni richieste con la citata nota protocollo n. 5510 in data 24 febbraio 2016;
Viste le regole tecniche e le procedure operative del RINA Services S.p.A. allegate alle note sopra citate;
Considerato che il RINA Services S.p.A. risulta organismo autorizzato dalla Commissione europea, di cui all'elenco contenuto nell'allegato VII della Direttiva 2006/87/CE, e successive modifiche;
Considerato che, a seguito dell'istruttoria nel corso della quale e' stata esaminata la documentazione trasmessa dal RINA Services S.p.A. in allegato alle note sopra menzionate, l'organismo in questione e' risultato idoneo ad operare ai fini del rilascio dell'attestato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato;
Ritenuto pertanto di procedere ad affidare al RINA Services S.p.A. l'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unita' possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, e il rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1
Attivita' affidate

1. Al RINA Services S.p.A. e' affidata l'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unita' possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, ed il rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo.
2. Le modalita' di svolgimento dell'affidamento di cui al comma 1 sono specificate nell'Accordo sottoscritto in data 8 settembre 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Organismo RINA Services S.p.A.
3. L'Accordo di cui al comma 2 costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2017

Il direttore generale: Pujia
 

Allegato
Accordo di affidamento al RINA Services S.p.A. dell'effettuazione
delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione
interna e del rilascio dell'attestato di cui all'art. 8, del
decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato
Premessa.
1. Il presente Accordo e' valido tra l'Organismo RINA Services S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Stipulano il presente Accordo:
per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dott. Enrico Maria Pujia, Dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualita' di Direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
per conto dell'organismo riconosciuto RINA Services S.p.A. il dott. ing. Paolo Salza, in qualita' di Chief Technical Officer.
3. L'Organismo RINA Services S.p.A. e' denominato in seguito per brevita' «RINA», mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' denominato in seguito per brevita' «Amministrazione».
4. Per «Direzione Generale», ai fini del presente Accordo, si intende la Direzione Generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
5. Per «Autorita' competenti», ai fini del presente Accordo, si intendono: Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano, in seguito per brevita' UMC Milano; Ufficio della Motorizzazione Civile di Venezia, in seguito per brevita' UMC Venezia; Ufficio della Motorizzazione Civile di Mantova, in seguito per brevita' UMC Mantova; Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma, in seguito per brevita' UMC Roma.
6. Il presente Accordo e' composto da nove articoli.

Art. 1.
Finalita' dell'Accordo

1. La finalita' del presente Accordo e' quella di affidare al RINA l'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unita' possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, ed il rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo.
2. Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti del suddetto affidamento concesso al RINA.
3. Il RINA, a seguito dell'effettuazione delle visite tecniche di cui al comma 1, rilascia il relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo, secondo il modello approvato con apposito decreto della Direzione Generale.
 

Art. 2.
Condizioni generali

1. Il presente affidamento e' revocato di diritto con il venir meno per il RINA dello status di Organismo autorizzato dalla Commissione europea, di cui all'elenco contenuto nell'allegato VII della direttiva, come emendato, conformemente alla procedura di cui all'art. 19, paragrafo 2, della direttiva 2006/87/CE, come emendata.
2. Il RINA mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza in materia di norme e regolamenti sui trasporti per vie navigabili interne anche per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.
3. Il RINA fornisce supporto tecnico specialistico alla Direzione Generale attraverso la propria struttura centrale in ambito nazionale.
4. Il RINA mantiene la disponibilita' di personale tecnico esclusivo qualificato, per l'esecuzione delle visite relative alle attivita' di cui all'art. 1, secondo la distribuzione territoriale proposta nella nota in data 24 marzo 2016, citata in premessa al presente decreto.
Il RINA terra' informata la Direzione Generale di eventuali modifiche nella distribuzione territoriale del proprio personale tecnico.
5. Il RINA mantiene aggiornate le proprie procedure, norme e regolamenti per le navi della navigazione interna rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, tenendone informata la Direzione Generale e consentendone la partecipazione allo sviluppo delle norme e dei regolamenti.
6. Il RINA garantisce all'Amministrazione l'accesso agli atti delle visite tecniche effettuate, nonche' alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attivita' dell'Organismo finalizzata al rilascio dell'attestato di cui al citato art. 8.
7. Il RINA rende disponibili alla Direzione Generale le informazioni pertinenti alle attivita' affidate, secondo le modalita' di cui al successivo art. 4.
8. Il RINA si impegna a non intraprendere attivita' che presentino conflitti di interesse.
 

Art. 3.
Interpretazioni

1. Il RINA riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi del presente affidamento, nonche' la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dalla Direzione Generale, e collabora alla loro definizione, ove necessario.
 

Art. 4.
Informazioni

1. All'atto del presente affidamento, il RINA invia alla Direzione Generale l'elenco ufficiale delle unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali l'Organismo e' affidato a svolgere le attivita' di cui all'art. 1, in formato elettronico; tale elenco viene aggiornato con frequenza annuale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti:
N. RINA;
Nome nave;
N. di iscrizione presso l'Autorita' competente;
SL (Stazza);
Organismo precedente (ove esistente);
Data entrata in classe (ove esistente);
Nome armatore;
Servizio nave;
Data costruzione.
2. Il RINA garantisce alla Direzione Generale, anche tramite pubblicazione su sito web dell'Organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali il RINA e' affidato a svolgere le attivita' di cui all'art. 1.
3. Il RINA invia con frequenza annuale alla Direzione Generale, in forma cartacea e/o in formato elettronico, le norme, i regolamenti nonche' relative procedure operative riferite alle attivita' affidate di cui all'art. 1.
4. La Direzione Generale fornisce al RINA tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere le attivita' affidate di cui all'art. 1.
 

Art. 5.
Monitoraggio e controlli

1. La Direzione Generale verifica, almeno ogni due anni, che le attivita' affidate di cui all'art. 1 siano svolte dal RINA con propria soddisfazione, anche sulla base di ispezioni a campione delle unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali l'Organismo svolge le attivita' affidate.
2. Tali verifiche sono effettuate da funzionari della Direzione Generale incaricati di svolgere le funzioni di auditor e/o attraverso funzionari delle Autorita' competenti.
3. La Direzione Generale si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari che riterra' opportune, dando al RINA un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'Organismo e' affidato a svolgere le attivita' di cui all'art. 1.
4. A conclusione della verifica il team di auditor redige un rapporto sulle verifiche compiute, nel quale sono riportate le non conformita', le osservazioni ed i commenti relativi all'attivita' di verifica svolta; tale rapporto sara' comunicato al RINA, che fara' conoscere le sue osservazioni alla Direzione Generale, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'Organismo sara' oggetto di valutazione da parte della Direzione Generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese.
5. In ogni caso i funzionari dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.
6. Nel corso delle verifiche, il RINA si impegna a sottoporre ai funzionari dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attivita' affidate di cui all'art. 1 sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.
7. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attivita' affidate di cui all'art. 1, la Direzione Generale puo' disporre, in relazione alla gravita' delle non conformita' riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'affidamento, previa contestazione al RINA dei relativi motivi e fissando un termine di sessanta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.
8. La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, la Direzione Generale adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 7.
9. Nel caso in cui la Direzione Generale proceda alla sospensione di cui al comma 7 perche' ritiene che il RINA non svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'Organismo dovra' ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, la Direzione Generale revoca l'affidamento.
10. Il RINA e' consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 4, al fine di consentire alla Direzione Generale di verificare che l'attivita' affidata sia svolta con propria soddisfazione.
 

Art. 6.
Riservatezza

1. Per quanto riguarda le attivita' affidate di cui all'art. 1, sia il RINA che l'Amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza.
2. Il RINA, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione alle attivita' affidate, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere le attivita' affidate in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le Amministrazioni di bandiera e con le altre Organizzazioni internazionali, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.
3. L'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal RINA in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.
 

Art. 7.
Responsabilita'

1. Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del RINA, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del RINA nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'Organismo medesimo.
2. Il RINA si impegna a stipulare una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al comma 1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. Il RINA trasmette alla Direzione Generale copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.
 

Art. 8.
Spese

1. Il RINA corrisponde le tariffe a suo carico per la copertura delle spese connesse con la procedura di affidamento, ivi compresa la vigilanza sull'attivita' svolta, secondo le modalita' di versamento previste nell'emanando decreto interministeriale di cui all'art. 18 del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.
2. Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe di cui al precedente comma 8.1, entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al citato comma, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.
 

Art. 9.
Durata e cessazione dell'Accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 5, commi 7, 8 e 9, l'affidamento ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto.
2. Ai fini del rinnovo dell'affidamento il RINA, almeno sei mesi prima della scadenza dell'affidamento in vigore, presenta apposita domanda, fornendo le informazioni e la documentazione previste dalla nota n. 5510 del 24 febbraio 2016 citata in premessa.
 

Art. 10.
Interpretazione

1. Il presente Accordo e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato.

p. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Il direttore generale
per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne
Pujia
p. Il RINA Services S.p.A. Il Chief Technical Officer
Salza
 
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