Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2017 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 2 novembre 2017
Individuazione dei beni immobili di proprieta' del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni, recante la «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto in particolare l'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 454/1999 che ha istituito «il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura» (CRA), prevedendo, altresi', la confluenza nel medesimo di diversi istituti scientifici, tra cui anche l'Istituto sperimentale per la zootecnia;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che all'art. 1, comma 381, ha previsto, tra l'altro, che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura assumesse la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
Vista la nota protocollo n. 32631 del 3 agosto 2017 con la quale il predetto Ente - nel trasmettere la delibera n. 27/17 del consiglio di amministrazione con la quale ha autorizzato la vendita ai sensi dell'art. 11-quinquies del decreto-legge n. 203/2005, degli immobili di sua proprieta' siti in Roma, Via Cassia, 176 e in via Onofrio Panvinio, 11 - ha chiesto all'Agenzia del demanio di voler provvedere all'adozione del propedeutico decreto individuativo ai sensi del decreto-leggge n. 351/2001;
Visti gli ulteriori approfondimenti operati dalle strutture tecniche dell'Agenzia del demanio, d'intesa con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in relazione agli identificativi catastali dei predetti immobili;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1

Sono di proprieta' del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria i seguenti beni immobili:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5

Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
 
Art. 6

Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2017

Il direttore: Reggi
 
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