Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 ottobre 2017
Individuazione delle categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari e relative modalita' di conservazione e accesso.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
di concerto con
IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 10 maggio 2011, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia del territorio, concernente l'attribuzione delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari al responsabile di ciascun servizio di pubblicita' immobiliare;
Visto l'art. 7-quater, comma 40, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui e' situato l'ufficio competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545;
Visto l'art. 7-quater, comma 41, del medesimo decreto-legge, in forza del quale, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento, nonche' le modalita' di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio;
Visto il provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, relativo alla istituzione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari;
Considerata l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dall'art. 7 -quater, comma 41, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;

Decreta:

Art. 1

Categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni
stralcio

1. Presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, sono conservati i registri generali d'ordine di cui all'art. 2678 del codice civile, i registri particolari delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di cui all'art. 2679, primo comma, del codice civile, nonche' le raccolte dei titoli relativi al periodo antecedente al 1° gennaio 1970.
2. Presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 1, comma 2, del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, sono conservati i registri generali d'ordine di cui all'art. 2678 del codice civile e i registri particolari delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di cui all'art. 2679, primo comma, del codice civile, relativi al periodo informatizzato ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2014.
3. Resta ferma la conservazione di tavole, rubriche e repertori presso i servizi di pubblicita' immobiliare.
 
Art. 2
Modalita' di conservazione e accesso ai registri
e ai documenti tenuti nella sezione stralcio

1. La tenuta dei registri e dei documenti conservati nelle sezioni stralcio compete al conservatore del servizio di pubblicita' immobiliare.
2. Presso le sezioni stralcio di cui all'art. 1 del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017 le funzioni del conservatore relative alla conservazione dei registri e al rilascio di copie e certificati sono delegate ad uno o piu' gerenti, i quali possono svolgere la medesima funzione anche in relazione a piu' sezioni stralcio ubicate nella stessa sede.
3. Le domande di annotazione e le comunicazioni di estinzione dell'obbligazione di cui all'art. 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relative a formalita' conservate nelle sezioni stralcio, sono presentate al competente servizio di pubblicita' immobiliare ed eseguite dal conservatore.
4. Parimenti, le richieste di ispezione, nonche' quelle di rilascio di copie e di certificati relative a documenti conservati nelle sezioni stralcio, sono presentate al competente servizio di pubblicita' immobiliare, presso il quale viene ritirato l'esito dell'ispezione, ovvero la copia o il certificato, previa trasmissione da parte del gerente delegato alla sezione stralcio dei documenti richiesti in visione o in copia, certificandone, in quest'ultimo caso, la conformita' all'originale.
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2017

Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Piccirillo
Il direttore dell'Agenzia
delle entrate
Ruffini
 
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