Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 settembre 2017
Approvazione dell'Accordo 6 settembre 2017, di rinnovo della delega all'American Bureau of Shipping dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.


IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura e del mare
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;
Visto il regolamento CE n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e che ha sostituito alcune delle disposizioni della direttiva 94/57/CE come emendata, secondo la tavola di corrispondenza contenuta nell'allegato II del regolamento stesso;
Vista l'istanza presentata in data 24 marzo 2017 dall'American Bureau of Shipping, intesa ad ottenere la delega dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso;
Considerato che l'American Bureau of Shipping e' un organismo riconosciuto a norma del citato regolamento (CE) n. 391/2009, come risulta dall'Elenco degli organismi riconosciuti (2015/C 162/06), pubblicato nella GUCE C162/5 del 19 maggio 2015;
Considerato che la documentazione pervenuta dall'American Bureau of Shipping a supporto dell'istanza del 24 marzo 2017 e' stata ritenuta soddisfacente e rispondente a quanto prescritto dall'art. 8 (Modalita' e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento) del citato decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
Vista la nota prot. 12364/RIN del 6 settembre 2017 con la quale il direttore generale della Direzione per i rifiuti e l'inquinamento dott. Mariano Grillo, per gli aspetti di propria competenza, delega la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, alla sottoscrizione dell'accordo di delega all'American Bureau of Shipping per le certificazioni Marpol 73/78;
Vista la nota prot. 11217/CLE del 6 settembre 2017 con la quale il direttore generale della Direzione per il clima e l'energia avv. Maurizio Pernice, per gli aspetti di propria competenza, delega la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare alla sottoscrizione dell'accordo di delega all'American Bureau of Shipping per le certificazioni Marpol 73/78;
Ritenuto di sottoscrivere l'Accordo di delega all'American Bureau of Shipping dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

Decreta:

Art. 1

1. All'organismo American Bureau of Shipping e' delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso.
2. Le modalita' di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui al comma 1 sono specificate nell'accordo sottoscritto in data 6 settembre 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping.
3. L'Accordo di cui al comma 2 assume vigenza dalla data di sottoscrizione e costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2017

Il direttore generale
per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Pujia

Il direttore generale per la protezione della natura e del mare
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Giarratano
 
Allegato

Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria
per le navi registrate in Italia

tra
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare della Repubblica italiana

e

L'Organismo riconosciuto American Bureau of Shipping
Premessa.
1. Il presente Accordo e' stipulato in conformita' alla normativa nazionale vigente e, in particolare, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, attuativo della direttiva 2009/15/CE, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, di attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE, recante modifica della citata direttiva 2009/15/CE, e ai sensi del regolamento CE n. 391/2009; e' stato predisposto sulla base del Modello di cui alla circolare IMO MSC/Circ.710/MEPC/Circ.307 ed in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO con i relativi allegati:
A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle amministrazioni», come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);
A.789(19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»;
A.1070 (28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;
codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
2. Il presente Accordo e' valido tra l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Stipulano il presente accordo:
per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dott. Enrico Maria Pujia, Dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualita' di direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, Dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare ed a tal fine delegata dal direttore della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento e dal direttore della Direzione generale Clima ed Energia per gli aspetti di rispettiva competenza;
per conto dell'Organismo riconosciuto American Bureau of Shipping l'ing. Paolo Puccio, Country Manager di ABS Italy, il quale agisce in base alla Procura speciale del 13 marzo 2017 da parte di Richard David Pride, Presidente del Consiglio di amministrazione di ABS Italy, delegato con Power of Attorney del 22 febbraio 2016 da Christopher J. Wiernicki, Chairman President Chief Executive Officer dell'American Bureau of Shipping.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono denominati in seguito per brevita' «Amministrazione» e l'American Bureau of Shipping e' denominato per brevita' ABS.
4. Il presente Accordo e' composto da 14 articoli e da n. 2 Appendici, che costituiscono parte integrante dell'accordo stesso.

Art. 1.
Finalita' dell'accordo

1.1. Finalita' del presente accordo e' quella di delegare all'ABS lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni e classificate con l'organismo stesso.
1.2 Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa all'ABS.
 

Appendice 1
all'Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria
per le navi registrate in Italia

tra

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare della Repubblica italiana

ed

l'ABS
1. Servizi di certificazione statutaria.
All'ABS, per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali e classificate con l'organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per i servizi di certificazione statutaria:
autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, e classificate con l'ABS, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti delle convenzioni internazionali come sopra definite, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevita' definiti «strumenti applicabili»), nonche' al rilascio dei relativi certificati, come specificati alla tabella di cui al punto 3.1;
affidamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come sopra definite e classificate con l'ABS, e/o delle Societa' di navigazione che gestiscono le navi registrate in Italia al fine di verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti applicabili, nonche' di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari, o per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione della nave o avente giurisdizione sulla sede della societa' - dei relativi certificati come specificati alla tabella di cui al punto 3.2 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per gli aspetti di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri).
2. Elenco delle convenzioni e dei codici internazionali applicabili, nella versione in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che ad esse rinviano:
2.1 la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968; Emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione;
2.2 la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978; emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione;
2.3 la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;
2.4 elenco dei Codici internazionali applicabili richiamati dalle suddette convenzioni:
codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (Solas 74 Cap. VI Parte C; Ris. MSC.23(59));
codice IBC (Solas 74 Cap. VII Parte B; Ris. MSC.4(48) come emendata);
codice BCH (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate);
codice IGC (Solas 74 Cap. VII Parte C; Ris. MSC.5(48)) come emendata);
codice GC (Ris. A.328(IX) come emendata);
codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;
codice HSC 1994 (Solas 74 Cap.X; Ris.36(63) come emendata);
codice HSC 2000 (Solas 74 Cap.X; Ris. MSC.97(73) come emendata);
codice ISM (Solas 74 Cap.IX; Ris. A.741(18) come emendata);
codice IMSBC (Solas 74 Cap.VI; Ris. MSC.268(85));
codice NOx Technical Code 2008 (Marpol Annesso VI; Ris. MEPC.177(58));
code of Safety for Special Purpose Ships (resolution A.534(13));
ESP Code (Solas 74 Cap. XI-1/2; Ris. A. 744 (18));
BLU Code (Solas 74 Cap. VI/7 e Cap. XII/8);
IMDG Code (Solas 74 Cap. VII);
IGF Code (Solas 74 Cap. II/1 e Cap. II/2);
Polar Code (Solas 74 Cap. XIV).
3.1 Servizi di certificazione statutaria delegati in Autorizzazione per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

Parte di provvedimento in formato grafico


3.2 Servizi di certificazione statutaria delegati in Affidamento per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Appendice 2 all'Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria
per le navi registrate in Italia

tra

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
della Repubblica italiana

ed

l'ABS
1. Obblighi di informazione e rapporti dell'ABS con l'Amministrazione.
1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dall'ABS per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'Accordo, sono i seguenti:
1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (art. 10, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.2 fornire trimestralmente all'Amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte dall'ABS, (art. 10, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.3 informare semestralmente l'Amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art. 10, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.4 fornire semestralmente all'Amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art. 10, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.5 garantire all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (art. 10, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.6 fornire all'Amministrazione, entro novanta giorni dalla stipula del presente accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale elenco dovra' essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere;
1.1.7 pubblicare sul proprio sito web tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese, nonche' i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (art. 10, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.8 fornire all'Amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1 lettera h ed l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.9 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze dell'ABS (art. 10, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.10 fornire eventuali ulteriori informazioni ove in tal senso concordato tra l'ABS e l'Amministrazione con semplice scambio di corrispondenza dell'Amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'Organismo (art. 10, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.11 fornire all'Amministrazione l'elenco dei modelli e delle check list relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.12 l'ABS si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta in favore dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo.
1.2 L'ABS adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1 secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa.
1.3 L'ABS informa l'Amministrazione quando una nave e' risultata operare con deficienze e irregolarita' tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non e' in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, l'ABS consultera' immediatamente il settore competente dell'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirera' i relativi certificati e informera' le Autorita' dello Stato del porto.
1.4 L'ABS informa per iscritto gli armatori:
immediatamente in caso di certificati scaduti;
senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.
Tale comunicazione dovra' pervenire altresi' all'Autorita' marittima che ha rilasciato il certificato ed alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave, e, per conoscenza, al settore competente dell'Amministrazione.
1.5 Se eventuali irregolarita' non sono state rettificate entro un mese, l'ABS informera' l'Amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso. Tale comunicazione dovra' pervenire altresi' all'Autorita' marittima che ha rilasciato il certificato ed alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave, e, per conoscenza, al settore competente dell'Amministrazione.
1.6 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione.
1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisce un danno o manifesta una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, l'ABS informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave e' all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accertera' che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si fara' menzione nel rapporto di visita.
 

Art. 2.
Condizioni generali

2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono:
l'autorizzazione dell'ABS all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il ABS, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevita' definiti «strumenti applicabili»), nonche' al rilascio dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.1 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
l'affidamento all'ABS dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con l'ABS e/o delle Societa' (1) che gestiscono le navi registrate in Italia, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti applicabili, nonche' di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari o per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione della nave o avente giurisdizione sulla sede della Societa' (2) - dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni) ed a riferire all'amministrazione.
2.2 Le attivita' autorizzate ed affidate comprendono anche piani, manuali, disegni, etc., in conformita' alle convenzioni e alle Linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonche' ad eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attivita' complementari, l'ABS dovra' adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.6 dell'Appendice 2 del presente Accordo.
2.3 L'ABS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al comma 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate, nonche' ad effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, e anche nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali.
2.4 Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con l'ABS, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprendera' un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilita' dell'ABS, ferme restando le attivita' previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164.
2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dall'ABS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che l'ABS operi in conformita' a quanto previsto dagli strumenti applicabili e dalle seguenti Risoluzioni IMO, nella loro versione aggiornata:
Appendice 1 dell'allegato alla Risoluzione IMO A.739(18), come emendata e a quelle del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
A.789 (19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»;
A.1104 (29) «Linee guida sul sistema armonizzato di ispezione e certificazione (HSSC);
codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
2.6 La concessione da parte dell'amministrazione, su istanza dell'ABS, di eventuali autorizzazioni e/o affidamenti per servizi di certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo sono valutate caso per caso e concordate con l'ABS, introducendo modifiche alle suddette tabelle.
2.7 L'ABS si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse.
2.8 L'ABS ha una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano.

(1) Per Societa' si intende quanto definito all'art. 2, comma 3) del
regolamento (CE) n. 336/2006, ovvero l'armatore della nave o
qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure
il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la
responsabilita' dell'esercizio della nave e che, nell'assumere
tale responsabilita', ha convenuto di assolvere a tutti i compiti
e le responsabilita' imposti dal Codice ISM.

(2) Come da Protocollo di intesa in data 11 novembre 2014, allegato
alla Circolare Serie generale n. 110 in data 13 aprile 2015 del
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, pubblicata
sul sito web «Guardia Costiera».
 

Art. 3.
Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 L'ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono prerogativa del settore competente dell'amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario.
3.2 Nel caso in cui taluni dei requisiti degli strumenti applicabili non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori dell'ABS, informandone tempestivamente il settore competente dell'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave puo' procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi o senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.
3.3 Il primo rilascio del certificato di esenzione dall'applicazione delle regole prescritte per l'emissione dei certificati rilasciati in autorizzazione in relazione a ciascuna unita', e' soggetto all'approvazione da parte del settore competente dell'amministrazione.
3.4 Il certificato di esenzione deve essere trasmesso al settore competente dell'amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e dei controlli effettuati dall'ABS ai fini del rilascio del certificato stesso, nonche' ad ogni altra utile documentazione.
3.5 Per le navi in esercizio, il settore competente dell'amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente - tenuto conto della situazione operativa della nave e della natura dell'esenzione - approva o, eventualmente, rifiuta, motivandolo, il certificato di esenzione.
3.6 Per le navi in costruzione il settore competente dell'amministrazione approva o, eventualmente, rifiuta motivatamente il certificato di esenzione nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente dall'acquisizione degli atti di cui al comma 3.4 del presente accordo.
3.7. Decorso inutilmente il termine specificato al comma precedente, il certificato di esenzione e' approvato, a meno che, prima della scadenza di cui al precedente comma 3.6, il settore competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso, si esprimera' entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.
3.8 Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dall'ABS.
 

Art. 4.
Informazioni e contatti

4.1 L'ABS riferisce all'Amministrazione (3) le informazioni specificate all'Appendice 2 del presente Accordo, con la frequenza concordata dall'organismo e dall'amministrazione, come indicato nella citata Appendice 2.
4.2 Per le navi registrate in Italia e classificate con l'ABS, l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Appendice 2. Alla stipula del presente accordo, l'ABS inviera' all'Amministrazione l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia e classificate con l'organismo stesso almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile, distinguendo quelle con doppia classe; tale elenco conterra' le informazioni previste nell'Appendice 2 al presente accordo e verra' aggiornato con frequenza semestrale.
4.3 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del ABS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.
4.4 L'ABS garantisce all'Amministrazione, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi.
4.5 L'ABS deve pubblicare annualmente il Libro registro delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.
4.6 L'ABS invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.
4.7 L'Amministrazione fornisce all'ABS tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata.
4.8 L'Amministrazione e l'ABS, riconoscendo l'importanza di una collaborazione tecnica, concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, l'ABS, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet dell'ABS, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. L'ABS tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione.
4.9 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima l'ABS nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega di servizi di certificazione statutaria.
4.10 L'ABS accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'amministrazione stessa relativi ai servizi di certificazione statutaria svolti dall'organismo in conformita' al presente accordo, come meglio specificato nell'Appendice 2.
4.11 Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto saranno redatti in lingua italiana o inglese.
4.12 L'ABS e' consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e di cui all'Appendice 2 del presente Accordo, al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 siano svolti con propria soddisfazione, come previsto dal successivo art. 6.2. Il mancato adempimento di tali obblighi giustifica da parte dell'amministrazione l'attivazione della procedura di sospensione dell'organismo secondo quanto previsto dall'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

(3) Fino al prossimo aggiornamento, i riferimenti
dell'Amministrazione restano quelli di cui alla nota circolare
sui punti di contatto prot. n. 7781 del 23 aprile 2013, come
modificata dalla nota prot. n. 16860 dell'8 settembre 2015.
 

Art. 5.
Trasferimento di classe

5.1. L'ABS non rilascia certificati statutari per conto dell'Amministrazione a una nave che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'amministrazione per decidere se e' necessario procedere ad un'ispezione completa.
5.2 L'ABS rilascia, come organismo subentrante, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato con esito positivo tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave dall'organismo precedente.
5.3 L'ABS notifica al precedente organismo, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.
5.4 Le procedure di cui ai commi 5.2 e 5.3 si applicano prima dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che una nave non classificata sia classificata con l'ABS.
5.5 L'ABS fornisce all'amministrazione, per le navi battenti bandiera italiana, caso per caso e su specifica richiesta dell'amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai commi 5.2 e 5.3.
5.6 L'ABS, come organismo subentrante, in occasione di acquisizione nella propria classe di navi provenienti da altri Organismi di classifica, procede secondo i propri regolamenti e di quanto piu' specificamente successivamente indicato.
5.7 L'ABS non puo' acquisire in classe, secondo le disposizioni della Reg. II-1/3-1 della Solas'74 come emendata, una nave portarinfuse solide (Bulk Carrier) o una petroliera (Oil Tanker) a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg.II-1/3-10 della Convenzione Solas'74, come emendata, se sia stata progettata e costruita sotto sorveglianza di altro organismo i cui regolamenti non siano stati sottoposti a verifica, a cura dell'IMO, in accordo alla Risoluzione MSC.296(87) «Guidelines for verification of conformity with goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers» e trovati rispondenti ai requisiti prescritti nella Risoluzione MSC.287(87) «International goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers».
5.8 Al fine di consentire all'Amministrazione di aderire al requisito contenuto al paragrafo 19 della Risoluzione MSC.296(87) «Guidelines for verification of conformity with goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers», l'ABS procede ad informare tempestivamente l'Amministrazione su qualsiasi tipo di variazione che sara' apportata alla parte del regolamento di classe inerente le norme costruttive applicabili alle navi portarinfuse solide (Bulk Carriers) o una petroliera (Oil Tanker), a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg.II-1/3-10 della Convenzione Solas'74, come emendata.
 

Art. 6.
Monitoraggio e verifiche

6.1 L'Amministrazione verifica che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 del presente Accordo delegati all'ABS siano svolti con propria soddisfazione, valutando altresi' i precedenti dell'Organismo stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonche' sulla base di ispezioni a campione e dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.
6.2 Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo, l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, secondo specifiche procedure.
6.3 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare.
6.4 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due anni.
6.5 Le spese relative a tali verifiche sono a carico dell'ABS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.
6.6 L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterra' opportune, dando all'ABS un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso.
6.7 Le spese relative alle verifiche di cui al comma 6.6 saranno ugualmente a carico del ABS.
6.8 L'Amministrazione riferisce alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti dell'ABS ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
6.9 Il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato all'ABS che fara' conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.
6.10 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni dell'ABS, ne terra' debito conto nel comunicare i risultati delle verifiche alla Commissione europea.
6.11 In ogni caso gli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.
6.12 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.
6.13 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a garantire agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.
 

Art. 7.
Compensi per i servizi di certificazione statutaria

7.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente accordo svolti dall'ABS per conto dell'amministrazione sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.
7.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra l'ABS e i soggetti che richiedono i servizi statutari di certificazione di cui al comma 7.1.
 

Art. 8.
Riservatezza

8.1 Per quanto riguarda le attivita' relative al presente accordo, sia l'ABS, sia l'Amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza.
8.2 L'ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi delegati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere i servizi di certificazione statutaria in base al presente accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le Amministrazioni di bandiera e con le altre Organizzazioni internazionali, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.
8.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'ABS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma le relazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri di cui al precedente art. 6.8, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.
 

Art. 9.
Ispettori

9.1 Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, l'ABS si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle proprie esclusive dipendenze.
9.2 Conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 391/2009, l'Amministrazione consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali l'ABS stesso abbia preso accordi.
9.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi dell'ABS sono vincolate al sistema di qualita' del medesimo.
 

Art. 10.
Responsabilita'

10.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'ABS, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell'ABS nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.
10.2 L'ABS si impegna a stipulare, entro trenta giorni, una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al comma 10.1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo. Su richiesta dell'Amministrazione, l'ABS produce copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.
 

Art. 11.
Spese

11.1 I costi per le procedure di autorizzazione ed affidamento, per le verifiche di cui all'art. 6 e per il rilascio dei certificati, comprese le ispezioni di cui all'art. 7 comma 1 lettera d), del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono a carico dell'ABS.
11.2 Alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 provvede l'ABS sulla base delle tariffe e con le modalita' stabilite ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 12 comma 1 del citato decreto legislativo n. 104 del 2011.
11.3 Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 12 comma 1 del citato decreto legislativo n. 104 del 2011 restano a carico dell'ABS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 6 del presente accordo.
11.4 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe di cui al precedente comma 11.1 e comma 11.2 entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.
 

Art. 12.
Durata, emendamenti e cessazione dell'accordo

12.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione di cui all'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, il presente accordo ha durata di cinque anni, a partire dalla data di stipula dell'accordo stesso. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega all'ABS dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente accordo, in base alle esigenze della propria flotta.
12.2 Ciascuna delle parti puo' recedere dall'Accordo dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi.
12.3 Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.
12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza dell'Organismo, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo vigente.
 

Art. 13.
Interpretazione dell'accordo

13.1 Il presente accordo e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, ed al regolamento CE n. 391/2009.
 

Art. 14.
Foro competente

14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma.
14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
per l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti situata in viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma e presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare situata in via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma;
per l'ABS presso la propria rappresentanza in Italia denominata ABS Italy S.r.l. e sita in via al Porto Antico n. 23, Edificio Millo, 16128 Genova.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 6 settembre 2017

p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il direttore generale
della Direzione generale per la vigilanza sulle
autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per
vie d'acqua interne
Pujia
p. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Il direttore generale della Direzione generale
per la protezione della natura e del mare
Giarratano
p. l'ABS: Puccio

 
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