Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 luglio 2017
Programma annuale di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti - anno 2017.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art. 58, che ha istituito un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione;
Visto il decreto 17 dicembre 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, recante «Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che all'art. 1 definisce le organizzazioni caritatevoli destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti come i soggetti (singoli, enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all'albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007;
Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, che dispone, tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando priorita' dopo l'acquisto di derrate alimentari, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari;
Visto l'art. 10, comma 1, n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in tema di operazioni esenti IVA;
Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato;
Visto l'art. 1, comma 399 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che ha finanziato il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'anno 2017, per un importo pari a 5.000.000,00 di euro;
Visto l'art. 23, concernente «Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari», del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 che, al comma 3, ha rifinanziato il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, nella misura di 4.000.000,00 di euro per l'anno 2017, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 giugno 2014, n. 3399, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012, e' istituito il «Tavolo permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare» (di seguito denominato «Tavolo»), cui compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e proposte relativi alla gestione del fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione e nomina del Ministro per la cooperazione internazionale di cui all'art. 58, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 2012, che il Ministro concertante, ai fini del presente decreto, e' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Sentiti i componenti del «Tavolo» sulla proposta formulata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tenendo conto delle necessita' espresse dalle organizzazioni caritatevoli, di destinare la somma di 4.500.000,00 di euro, per l'anno 2017, principalmente all'acquisto di polpa di pomodoro;
Considerata la destinazione dell'ulteriore somma di 4.000.000 di euro per l'acquisto e la distribuzione gratuita del latte ad opera del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 dello stesso anno;

Decreta:

Art. 1

Programma annuale

1. E' adottato il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2017, per la cui attuazione sono utilizzate le disponibilita' del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui al comma l dell'art. 58, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. Le tipologie di prodotti alimentari da distribuire alle persone piu' bisognose, e le somme rispettivamente stanziate, sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. L'AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di polpa di pomodoro in scatola e per l'acquisizione di latte crudo da sottoporre a trattamento UHT, al fine della loro consegna alle organizzazioni caritatevoli definite dall'art. 1, punto 4 del decreto 17 dicembre 2012.
5. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.
 
Allegato 1
Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti - anno 2017
===================================================================== | | |Copertura costi dei servizi| | |  Stanziamento al |logistici e amministrativi | |  Prodotti | lordo dell'IVA | (art. 1, comma 4) | +==================+====================+===========================+ |Tipologia | € | € | +------------------+--------------------+---------------------------+ | | | Limite massimo del 5% dei | |Polpa di pomodoro | | costi dell'acquisto di | |in scatola da 400 | | derrate alimentari per | |gr. netti | 4.500.000,00 | singola aggiudicazione | +------------------+--------------------+---------------------------+ |Latte crudo da | | Limite massimo del 5% dei | |trasformare in UHT| | costi dell'acquisto di | |in confezione da 1| | derrate alimentari per | |litro | 4.000.000,00 | singola aggiudicazione | +------------------+--------------------+---------------------------+ |Totale | 8.500.000,00 |   | +------------------+--------------------+---------------------------+

 
Art. 2

Disponibilita' finanziarie ulteriori

1. Le eventuali ulteriori disponibilita' finanziarie come anche le donazioni, legati ed erogazioni liberali di derrate alimentari, beni strumentali e servizi, pervenute al Fondo successivamente alla data del presente decreto, sono utilizzate ai sensi del decreto 17 dicembre 2012, integrando prioritariamente le necessita' espresse dalle organizzazioni caritatevoli presenti al Tavolo permanente di coordinamento.
 
Art. 3

Controlli e relazione annuale

1. I controlli amministrativi ed in loco relativi all'attuazione del programma sono demandati ad AGEA.
2. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma e, comunque, non oltre il 31 marzo 2018, AGEA predispone e trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sulle attivita' realizzate relativamente al programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2017, corredata della rendicontazione delle risorse gestite.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2017

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 782
 
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