Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 5 ottobre 2017
Istituzione e finalita' dell'attestato di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 14 e 15 concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'interno;
Visto l'art. 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente le funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Ritenuta l'opportunita' di segnalare alla pubblica riconoscenza le persone, anche appartenenti ad amministrazioni, enti, corpi civili e militari, diversi dalle Forze di Polizia e dagli operatori della sicurezza privata, che abbiano attivamente contribuito, con coraggio e senso di abnegazione civica, alla prevenzione di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche prestando un'eccezionale collaborazione alle attivita' delle Forze di Polizia;
Ritenuto a tal fine di dover istituire un'attestazione di benemerenza dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, che esponga alla pubblica estimazione la meritoria attivita' svolta per la prevenzione dei pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica;
Su proposta del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1
Istituzione e finalita' dell'attestato di pubblica benemerenza
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
1. Per tributare un giusto riconoscimento alle persone che, come singoli o appartenenti ad amministrazioni, enti, corpi civili e militari, diversi dalle Forze di Polizia ovvero dalle imprese della sicurezza privata, abbiano prestato un'attivita' particolarmente meritoria per la prevenzione di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, dimostrando doti di altruismo ed abnegazione civica, e' istituita una pubblica attestazione di benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Il presente decreto disciplina le condizioni, le modalita' e le procedure per la concessione dell'attestazione di cui al comma 1.
 
Art. 2
Concessione

1. L'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' concessa alla memoria o a titolo individuale a persone fisiche anche di nazionalita' straniera che si siano distinte per aver prestato le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3. La predetta attestazione puo' essere conferita alla memoria, nel caso in cui l'interessato sia perito nel corso o a seguito dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1.
2. L'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, previa acquisizione del parere della Commissione consultiva di cui all'art. 5. La concessione dell'attestazione e' asseverata dal rilascio di un diploma e da' titolo a portare le insegne di cui al comma 3.
3. Le caratteristiche dei diplomi e le caratteristiche e la foggia delle insegne sono stabiliti con uno o piu' decreti del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. La realizzazione dei diplomi e delle insegne dell'attestazione di pubblica benemerenza deve rispettare le predette caratteristiche e foggia.
 
Art. 3
Requisiti per la concessione

1. L'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' essere conferita alle persone che soddisfino i seguenti requisiti:
a) essere di condotta incensurabile;
b) aver prestato un'attivita' significativamente meritoria, consistente in singoli atti di particolare rilievo o in un prolungato impegno, per la prevenzione di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, dimostrando doti di altruismo ed abnegazione civica.
 
Art. 4
Modalita' di concessione

1. L'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' concessa dal Ministro dell'interno su proposta avanzata dal Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza:
a) di propria iniziativa;
b) ovvero, a seguito di segnalazione formulata dal Prefetto - Autorita' provinciale di pubblica sicurezza territorialmente competente per il luogo di residenza dell'interessato, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede a svolgere i necessari accertamenti istruttori per il tramite della Questura territorialmente competente per il luogo di residenza dell'interessato.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il Prefetto correda la segnalazione per la concessione dell'attestato di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con adeguati elementi informativi idonei ad attestare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 3.
 
Art. 5
Commissione consultiva

1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' istituita una Commissione consultiva incaricata di fornire un apporto valutativo ai fini della formulazione delle proposte per la concessione dell'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. La Commissione consultiva e' presieduta dal Vice direttore generale della pubblica sicurezza per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione ed e' composta da quattro componenti scelti tra i Prefetti o i Dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. L'incarico di presidente e componente della commissione non costituisce autonoma posizione dirigenziale. Al presidente e ai componenti della commissione non spettano compensi ne' rimborsi spese a qualunque titolo dovuti. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la commissione si avvale delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia che assicura anche le attivita' di segreteria.
3. La Commissione consultiva, esaminate le candidature per la concessione dell'attestazione di pubblica benemerenza, formula un parere motivato, non vincolante, al Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, ai fini della formulazione della proposta.
 
Art. 6
Albo generale degli insigniti

1. L'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza cura la tenuta, l'aggiornamento e la pubblica consultazione di un albo generale degli insigniti, secondo le modalita' stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 3.
 
Art. 7
Modalita' di consegna dei diplomi dell'attestazione di pubblica
benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

1. I diplomi di concessione dell'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione di pubblica sicurezza sono prodotti dal Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede al loro invio alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente per il luogo di residenza, presso la quale avviene la consegna all'interessato.
2. Agli oneri per la produzione dei diplomi di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 2657 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. L'acquisto delle insegne relative all'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' a carico della persona insignita.
 
Art. 8
Revoca del conferimento

1. Il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' essere revocato, dal Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, sentita la Commissione consultiva, nel caso in cui:
a) sia accertato che le dichiarazioni contenute nella documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria non sono veritiere;
b) l'interessato perda i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
2. Alla revoca consegue la cancellazione dall'Albo generale degli insigniti di cui all'art. 6.
 
Art. 9
Oneri

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede all'espletamento dei compiti attribuiti al medesimo dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 5 ottobre 2017

Il Ministro: Minniti

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2017 Interno, foglio n. 2111
 
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