Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 agosto 2017
Criteri, procedure e modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, che dispone che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recanti, rispettivamente l'«elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016» e l'«elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», che, tra l'altro, introduce alcune modificazioni e integrazioni al citato decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto l'art. 18-undecies del predetto decreto-legge n. 8 del 2017, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, introducendo pertanto al decreto-legge n. 189 del 2016 l'allegato 2-bis, recante l'«Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017», e prevedendo che il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis;
Visto, in particolare, l'art. 7-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 2017, che introduce nel citato decreto-legge n. 189 del 2016 l'art. 20-bis, recante «Interventi volti alla ripresa economica»;
Visto il comma 1 del predetto art. 20-bis, che dispone che, al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonche', ai sensi del citato art. 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017, all'allegato 2-bis allo stesso decreto-legge, sono concessi, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente»;
Visto il comma 2 del medesimo art. 20-bis, che prevede che i criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari previsti dallo stesso decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto, infine, il comma 3 del medesimo art. 20-bis, che prevede che i contributi di cui al citato comma 1 sono erogati ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013;
Visto l'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' rideterminata in 33 milioni di euro per l'anno 2017 e in 13 milioni di euro per l'anno 2018;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalita' alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento della medesima autorita';
Vista la nota del commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 prot. CGRTS 0017322 p-4. 32.3 del 27 luglio 2017 che, in relazione alle misure previste dall'art. 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, riferisce che nella cabina di coordinamento del 13 luglio 2017 la ripartizione percentuale delle risorse indicate nella citata disposizione e' stata convenzionalmente individuata come segue: Regione Abruzzo 10%, Regione Lazio 10%, Regione Marche 61%, Regione Umbria 19%;
Considerato che i comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 sono stati colpiti da piu' eventi sismici, fatta eccezione per i comuni delle province di Ancona e Pescara, colpiti da un unico evento sismico, rispettivamente del 26 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;
b) «vice commissari»: i vice commissari competenti per territorio di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016;
c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
d) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
e) «eventi sismici»: gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 che hanno colpito i comuni;
f) «comuni»: i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 colpiti dagli eventi sismici;
g) «province»: le province di: L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Ancona, Perugia e Terni nelle quali sono ubicati i comuni;
h) «regioni»: le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni;
i) «imprese beneficiarie»: le imprese, di qualsiasi dimensione, cosi' come definite dall'art. 1 dell'allegato n. 1 del regolamento di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto;
l) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
m) «costi della produzione»: i costi sostenuti dall'impresa beneficiaria nell'esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, ovvero di cui all'art. 2435-bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'art. 2435-ter del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci «ammortamenti e svalutazioni» (punto 10), «accantonamento per rischi» (punto 12) e «altri accantonamenti» (punto 13). Per le imprese beneficiarie non tenute alla pubblicita' del bilancio di esercizio nonche' per le imprese beneficiarie che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in regime forfettario e per le imprese beneficiarie esercenti attivita' agrituristica che hanno optato per il regime di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i costi della produzione indicano gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi;
n) «riduzione del fatturato»: la riduzione del fatturato determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese beneficiarie operanti nelle province da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio e' calcolato con riferimento al periodo in cui l'impresa e' stata operante. Relativamente alle imprese beneficiarie costituite in forma di societa' di capitali, per fatturato deve intendersi la voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile; relativamente alle altre imprese beneficiarie, per fatturato si intende l'«ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo e' desumibile dal quadro «RS» dei modelli di dichiarazione dei redditi;
o) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
p) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
q) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
r) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
s) «DURC»: il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni.
 
Allegato 1

(art. 3, comma 1, lettera d)
Elenco delle attivita' economiche agevolabili per le imprese
beneficiarie non artigiane - (ATECO 2007)
G 45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli
G 46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)
G 47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
I 55.1 - Alberghi e strutture simili
I 55.2 - Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
I 55.3 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
I 55.9 - Altri alloggi
I 56.1 - Ristoranti e attivita' di ristorazione mobile
I 56.2 - Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
I 56.3 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
N 79.11.0 - Attivita' delle agenzie di viaggio
N 79.12.00 - Attivita' dei tour operator
N 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
N 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
N 79.90.20 - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici
N 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere
R 90.04.0 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
R 91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
R 91.04.00 - Attivita' degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
R 93.11.10 - Gestione di stadi
R 93.11.20 - Gestione di piscine
R 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
R 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
R 93.13.00 - Gestione di palestre
R 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
R 93.19.91 - Ricarica di bombole per attivita' subacquee
R 93.19.92 - Attivita' delle guide alpine
R 93.19.99 - Altre attivita' sportive n.c.a.
R 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici
R 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
R 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
R 93.29.30 - Sale giochi e biliardi
R 93.29.90 - Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
S 96.01.10 - Attivita' delle lavanderie industriali
S 96.04.20 - Stabilimenti termali
 
Art. 2

Finalita', ambito di applicazione
e riparto delle risorse tra le regioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono finalizzate, esclusivamente, alla prosecuzione dell'attivita' e alla ripresa produttiva, a seguito degli eventi sismici, delle imprese beneficiarie ubicate nei territori delle province;
2. Il presente decreto stabilisce i criteri, le procedure e le modalita' di concessione, erogazione e controllo dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016;
3. Le risorse finanziarie di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016 sono ripartite tra le regioni, nei limiti degli stanziamenti annuali previsti per legge, come di seguito indicato:
a) Abruzzo: € 3.300.000,00 per l'anno 2017 ed € 1.300.000,00 per l'anno 2018, pari al 10% delle risorse stanziate;
b) Lazio: € 3.300.000,00 per l'anno 2017 ed € 1.300.000,00 per l'anno 2018, pari al 10% delle risorse stanziate;
c) Marche: € 20.130.000,00 per l'anno 2017 ed € 7.930.000,00 per l'anno 2018, pari al 61% delle risorse stanziate;
d) Umbria: € 6.270.000,00 per l'anno 2017 ed € 2.470.000,00 per l'anno 2018, pari al 19% delle risorse stanziate.
4. Eventuali successivi rifinanziamenti saranno ripartiti tra le regioni nelle stesse percentuali di cui al comma 3.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese beneficiarie aventi, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, i seguenti requisiti:
a) per le imprese beneficiarie iscritte al registro delle imprese: presenza di una o piu' unita' produttive, risultanti dal registro delle imprese, ubicate in una o piu' delle province;
b) per le imprese beneficiarie non iscritte al registro delle imprese: luogo dell'esercizio dell'attivita' d'impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della partita IVA, in una o piu' delle province;
c) operativita' nei territori delle province antecedente al 24 febbraio 2016, fatta eccezione per le imprese beneficiarie della Provincia di Ancona, che devono risultare operanti nei territori antecedentemente al 26 aprile 2016, e per le imprese beneficiarie della Provincia di Pescara, che devono risultare operanti nei territori antecedentemente al 18 luglio 2016;
d) attivita' economica esercitata:
1) in tutti i settori, fatta eccezione per quelli dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura, in caso di imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane;
2) nei settori di cui all'allegato 1, in caso di imprese non iscritte all'albo delle imprese artigiane;
e) riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento.
2. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che:
a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea;
b) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse per attivita' connesse all'esportazione; non possono, pertanto, essere direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione.
 
Art. 4

Costi ammissibili

1. I contributi di cui all'art. 5 sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie negli esercizi 2017 e 2018.
2. I costi della produzione di cui al comma 1 sono ammissibili al contributo nel limite massimo del 30 per cento della riduzione del fatturato.
3. Per le imprese beneficiarie tenute al deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese, la riduzione del fatturato e' determinata sulla base dei dati riscontrabili dai bilanci approvati e depositati.
4. Per le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio, la riduzione del fatturato e' determinata sulla base dei dati riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi.
5. I costi della produzione sostenuti negli esercizi 2017 e 2018 sono dichiarati dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), e, per quanto disposto all'art. 9, comma 5, sono oggetto di verifica a consuntivo da parte dei vice commissari ai fini della determinazione del contributo effettivamente concedibile.
 
Art. 5

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento de minimis.
2. Alle imprese beneficiarie puo' essere concesso un contributo, cosi' come definito dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998, di importo non superiore:
a) ai costi della produzione, nel limite massimo del 30 per cento della riduzione del fatturato come previsto all'art. 4, comma 2;
b) a € 50.000,00 per singola impresa beneficiaria; per le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalita', l'importo massimo del contributo concedibile e' elevato a € 75.000,00.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione di cui al comma 2, lettere a) e b), su richiesta dell'impresa beneficiaria, il contributo e' concesso dai vice commissari ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di esenzione. Per le suddette imprese beneficiarie sono ammissibili esclusivamente i costi dei danni subiti come conseguenza diretta degli eventi sismici, valutati da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un'impresa di assicurazione. I danni riconoscibili sono rappresentati esclusivamente dalla perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento sismico. La perdita di reddito e' calcolata, per il suddetto periodo, sulla base dei dati finanziari - utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro - dell'impresa beneficiaria calcolati come media dei cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. Il contributo concesso ai sensi dell'art. 50 del regolamento di esenzione non puo' superare il minor valore tra il contributo calcolato ai sensi del comma 2 del presente articolo e il contributo calcolato con le modalita' di cui al presente comma, fermo restando il divieto di sovracompensazione del danno subito ed in alternativa ad ogni altra possibile misura finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici oggetto del presente provvedimento. Possono richiedere la concessione del contributo ai sensi del regolamento di esenzione solo le imprese beneficiarie che:
a) hanno i requisiti di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 del regolamento di esenzione;
b) sono dotate di unita' produttive ubicate nei comuni;
c) hanno sospeso totalmente o parzialmente l'attivita' in conseguenza degli eventi sismici.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente decreto esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. I vice commissari comunicano, mediante avvisi pubblicati nel rispettivo Bollettino Ufficiale regionale, l'avvenuto esaurimento delle risorse.
 
Art. 6

Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con nessun'altra agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi costi ammissibili di cui all'art. 4.
 
Art. 7

Modalita' di presentazione della domanda
e procedure per la concessione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 5, commi 1 e 2, le imprese beneficiarie presentano la domanda ai vice commissari, redatta secondo gli schemi definiti con i provvedimenti di cui all'art. 13.
2. Il modulo di domanda comprende una DSAN attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, l'ammontare della riduzione del fatturato e l'importo dei costi di produzione a fronte dei quali e' richiesto il contributo. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni parziali o incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste dai vice commissari sono motivi ostativi alla concessione del contributo. In caso di richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte dei vice commissari, l'impresa beneficiaria deve inviare la risposta entro trenta giorni dalla richiesta medesima;
3. A valere sul presente decreto, ciascuna impresa beneficiaria puo' presentare, entro i limiti di cui all'art. 5, una sola domanda di agevolazione riferita a una o piu' unita' produttive ubicate nei territori di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
4. I contributi di cui al presente decreto sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.
5. Le domande di contributo sono istruite dai vice commissari secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete rileva, per l'ordine cronologico di concessione, la data di completamento della documentazione richiesta dai vice commissari all'impresa beneficiaria di cui al comma 2;
6. In alternativa alla procedura a sportello di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, i vice commissari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, possono concedere i contributi alle imprese beneficiarie sulla base della procedura valutativa con procedimento a graduatoria di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998. I provvedimenti di cui all'art. 13 del presente decreto regolano i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La graduatoria delle domande di contributo e' redatta in ordine decrescente sulla base dell'entita' della riduzione del fatturato subita dalle imprese beneficiarie.
7. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilita' o di esclusione delle domande presentate, le imprese beneficiarie ricevono dai vice commissari formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
 
Art. 8

Concessione del contributo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione ad essa allegata i vice commissari procedono, per le domande di contributo per le quali l'istruttoria si e' conclusa con esito positivo, all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria.
 
Art. 9

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 5, commi 1 e 2, avviene in due quote:
a) la prima quota, di importo pari al 70 per cento del contributo complessivamente concesso, e' versata dai vice commissari all'impresa beneficiaria, senza ulteriore richiesta, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 8;
b) la seconda quota, di importo pari al restante 30 per cento del contributo complessivamente concesso, e' erogata dai vice commissari all'impresa beneficiaria entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dall'impresa beneficiaria stessa.
2. La richiesta di erogazione della seconda quota di contributo e' presentata dall'impresa beneficiaria ai vice commissari entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo;
3. Alla richiesta di erogazione l'impresa beneficiaria allega il bilancio approvato, qualora non ancora depositato presso il registro delle imprese;
4. Le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio allegano la dichiarazione dei redditi e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dai vice commissari con i provvedimenti di cui all'art. 13;
5. I vice commissari, ai fini dell'erogazione della seconda quota di contributo, verificano il permanere dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3, effettuano l'istruttoria della richiesta di erogazione e accertano l'importo dei costi della produzione effettivamente sostenuti dall'impresa beneficiaria negli esercizi 2017 e 2018;
6. In caso di esito positivo dell'attivita' istruttoria, tenuto conto di quanto previsto all'art. 5, i vice commissari provvedono, nei limiti di importo del contributo concesso, all'eventuale rideterminazione del contributo concedibile e all'erogazione all'impresa beneficiaria delle somme dovute;
7. Ai fini dell'erogazione del contributo, i vice commissari provvedono ad accertare la regolarita' contributiva dell'impresa beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
 
Art. 10

Controlli, ispezioni e rapporti annuali

1. In ogni fase del procedimento i vice commissari possono effettuare o disporre, anche a campione, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione e al mantenimento delle agevolazioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente decreto. Le modalita' di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dai vice commissari con i provvedimenti di cui all'art. 13, in conformita' a quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 123/98;
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente ai vice commissari l'eventuale perdita, successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti di cui all'art. 3;
3. I vice commissari trasmettono annualmente al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per gli incentivi alle imprese, un rapporto sulle attivita' di cui al presente decreto, fornendo dati e informazioni riguardanti l'avanzamento finanziario e amministrativo della misura agevolativa, nonche' un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni concesse ed erogate.
 
Art. 11

Revoche

1. Il contributo concesso puo' essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui:
a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 7, dei requisiti di ammissibilita' previsti all'art. 3;
c) l'impresa beneficiaria cessi la propria attivita' prima del 31 dicembre 2019 ovvero sia oggetto, nel medesimo periodo, di procedure concorsuali;
d) l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 10;
e) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di altre agevolazioni a fronte dei medesimi costi di produzione.
2. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, vengono avviati, dai vice commissari secondo quanto disposto dalla legge n. 241/90. I vice commissari provvedono altresi' alle azioni di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie nelle modalita' previste dall'art. 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/98.
3. In caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria restituisce alle gestioni commissariali con versamento sulle rispettive contabilita' speciali l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale incrementato di cinque punti percentuali. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alle citate contabilita' speciali delle somme erogate.
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sullo stanziamento di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016. Le risorse di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto sono trasferite dal pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico alle contabilita' speciali intestate aivice commissari.
2. Con i provvedimenti di cui all'art. 13 i vice commissari possono costituire, per singola regione, una o piu' riserve di fondi, di importo complessivamente non superiore al 50 per cento delle risorse di competenza di ciascuna regione, in favore delle imprese beneficiarie operanti in determinati territori o in particolari settori di attivita' economica, nell'ambito di quelli individuati all'art. 3, comma 1, lettera d). Tali riserve sono costituite in funzione di specifiche esigenze rilevate e motivate dai vice commissari con i provvedimenti di cui all'art. 13;
3. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, i vice commissari possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita' di gestione sono posti, nel limite del 2 per cento, a carico delle risorse di cui all'art. 2, comma 3, assegnate a ciascuna delle singole regioni. L'ammontare dei contributi erogabili alle imprese beneficiarie in ogni singola regione e' ridotto dei citati oneri per le attivita' di gestione.
 
Art. 13

Provvedimenti dei vice commissari

1. I vice commissari, con propri provvedimenti pubblicati nei Bollettini Ufficiali regionali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le disposizioni attuative della misura agevolativa di cui al presente decreto
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono, altresi', individuati per singola regione i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 agosto 2017

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2017 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, n. 839
 
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