Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Comunicato relativo ai riferimenti normativi al decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano.».



Nelle note al decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2017, e' stato riportato il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, erroneamente omettendo di evidenziare l'avvenuta soppressione del quinto comma («Gli attestati hanno validita' di sei anni.») del medesimo art. 4 in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1982, n. 327.
Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, quale nota ai riferimenti normativi contenuti nelle premesse e negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76:
«Art. 4. - 2. Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'art. 3, comma 2.
3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioe':
1) licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del sedicesimo anno di eta'.
La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.».
 
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