Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 settembre 2017
Criteri e modalita' per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta, avente ad oggetto la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
Visto l'art. 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui, negli impianti produttivi e negli impianti civili, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'allegato X alla parte quinta dello stesso decreto, essendo soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di altri materiali e sostanze;
Visto l'art. 293, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita' per esentare dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta dello stesso decreto, anche mediante apposite procedure autorizzative, i materiali utilizzati come combustibili a fini di ricerca e sperimentazione;
Visto l'art. 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede una apposita commissione interministeriale per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta dello stesso decreto presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016;
Considerato che l'utilizzo come combustibili, a fini di ricerca e sperimentazione, di materiali non conformi all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiede una disciplina che preveda apposite cautele, sul piano procedurale ed autorizzativo, al fine di evitare qualsiasi rischio di impatti ambientali conseguenti a tale utilizzo;
Considerato che i risultati delle sperimentazioni sull'utilizzo come combustibili di materiali non conformi all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere considerati ai fini della presentazione di proposte alla commissione prevista dall'art. 298-ter di tale decreto;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
Allegato 1

Elementi di valutazione della relazione tecnica

1. Ai fini della relazione tecnica prevista dall'art. 4 si considerano quantomeno i seguenti elementi di valutazione:
indagine bibliografica, volta all'acquisizione di dati per una valutazione comparativa delle problematiche connesse con l'impiego dei combustibili sia in termini di impatto ambientale che di sicurezza; essa include una raccolta di Norme riguardanti le caratteristiche chimico-fisiche dei combustibili coinvolti nella sperimentazione, includendo la Normativa tecnica di riferimento sui requisiti minimi di qualita' dei combustibili oggetto della sperimentazione;
specificita' del materiale utilizzato rispetto ai combustibili ammessi dalla vigente normativa;
eterogeneita' e variabilita' della composizione del materiale utilizzato;
presenza di sostanze classificate come pericolose nel materiale utilizzato;
durata dell'utilizzo e quantitativo di materiale utilizzato, eventuali effetti prodotti nell'utilizzo prolungato;
i costi e il rischio per la salute umana relativamente alle diverse fasi di utilizzo del combustibile oggetto della sperimentazione;
esistenza di valutazioni specifiche circa le emissioni in atmosfera associabili alla combustione del materiale utilizzato, anche sulla base di precedenti sperimentazioni in ambienti confinati o in altri Paesi;
esistenza di prove relative all'utilizzo del materiale come combustibile presso specifiche tipologie di impianti in altri Paesi dell'Unione europea;
comparazione dei dati sperimentali ottenuti con quanto disponibile in Letteratura sulla base degli inventari nazionali e internazionali delle emissioni e stima del contributo all'inquinamento atmosferico complessivo e della sua ripartizione tra i diversi combustibili. L'attenzione del relatore dovra' essere posta sull'esame dei fattori di emissione, calcolati sulla base dei risultati delle misure eseguite sui diversi sistemi combustibile-impianto, in laboratorio e in campo; i fattori sperimentali di emissione cosi' determinati, dovranno poi costituire la base per un confronto con quelli emersi dall'indagine bibliografica.
 
Art. 2

Requisiti dell'utilizzo dei materiali

1. L'utilizzo previsto dall'art. 1 puo' avvenire negli impianti di combustione ad uso industriale ubicati in installazioni o stabilimenti dotati delle autorizzazioni previste dall'art. 3 e non puo' avere una durata superiore ad un anno. L'utilizzo non e' in tutti i casi ammesso presso impianti che prevedono l'uso simultaneo di piu' combustibili.
2. Il deposito e il trasporto dei materiali ai fini dell'utilizzo previsto dal comma 1 puo' avvenire solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 e per un quantitativo complessivo non eccedente quello indicato da tale autorizzazione.
3. I materiali destinati all'utilizzo previsto dal comma 1 sono depositati e trasportati, presso le sedi dei fornitori e dell'impianto di combustione, in modo separato rispetto ad altri materiali. Ai relativi documenti di accompagnamento e' allegata una copia dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, messa a disposizione dal gestore dell'impianto di combustione.
4. Le partite di materiali per cui siano violate le prescrizioni di cui al comma 3 non possono essere utilizzate presso l'impianto di combustione.
5. Per i materiali destinati all'utilizzo previsto dall'art. 1 e ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006 il requisito della legalita' dell'utilizzo si considera soddisfatto, ferma restando la dimostrazione degli altri requisiti previsti da tale articolo.
6. L'utilizzo previsto dall'art. 1 non e' ammesso, su materiali corrispondenti, per tipologia e caratteristiche, a quelli gia' oggetto di tale utilizzo a fini di ricerca e sperimentazione. nello stesso o in altro impianto.
 
Art. 3

Procedure autorizzative

1. L'utilizzo previsto dall'art. 1, in installazioni o stabilimenti dotati di autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale o autorizzazione alle emissioni, costituisce una modifica sostanziale da autorizzare come tale. E' fatto salvo il caso in cui sia necessaria una nuova autorizzazione per effetto dell'allegato VIII, lettera A, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.
2. I tempi previsti dalla vigente normativa per il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 1 sono ridotti della meta'.
3. Le autorizzazioni previste dal comma 1, corredate dalla domanda autorizzativa, sono inviate dalle autorita' competenti al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini previsti dall'art. 6.
 
Art. 4

Istruttoria autorizzativa

1. Ai fini dell'istruttoria delle autorizzazioni previste dall'art. 3, la domanda autorizzativa deve contenere, in aggiunta alle informazioni richieste dalle vigenti normative di riferimento, una relazione tecnica che, sulla base degli elementi di valutazione dell'allegato I e degli ulteriori elementi di valutazione pertinenti al caso specifico, descrive il programma di utilizzo, le finalita' di ricerca e sperimentazione e la convenienza della sperimentazione. La relazione descrive anche i rifiuti derivanti dalla combustione.
2. Nella individuazione dei valori limite di emissione in atmosfera, degli obblighi di monitoraggio di competenza del gestore e delle altre prescrizioni di esercizio degli impianti, le autorizzazioni previste dall'art. 3 devono valutare, in aggiunta ai requisiti richiesti dalle vigenti normative di riferimento, gli elementi di valutazione dell'allegato 1. L'autorita' competente puo' altresi' imporre al gestore, in sede di istruttoria autorizzativa, di fornire, in relazione alla specificita' del caso, elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli utilizzati per la relazione tecnica.
3. Le autorizzazioni previste dall'art. 3, in aggiunta alle prescrizioni richieste dalla vigente normativa di riferimento, contengono il programma di utilizzo ed individuano i quantitativi e la provenienza dei materiali da utilizzare.
4. Le autorizzazioni previste dall'art. 3 possono stabilire, in funzione dei possibili rischi che risultino dagli elementi di valutazione previsti dai commi 1 e 2, valori limite di emissione, obblighi di monitoraggio di competenza del gestore e prescrizioni di esercizio piu' severi di quelli imponibili ai sensi delle vigenti normative di riferimento.
 
Art. 5

Controlli

1. L'autorita' competente per i controlli esegue, in relazione agli impianti in cui si effettua l'utilizzo previsto dall'art. 1, un controllo quantomeno ogni tre mesi di esercizio al fine di verificare il rispetto delle autorizzazioni previste dall'art. 3. I costi dei controlli sono posti a carico del gestore dell'impianto di combustione sulla base delle vigenti tariffe delle prestazioni attinenti ai controlli ambientali.
2. In caso di reiterazione di violazioni dei valori limite di emissione, anche individuate attraverso il monitoraggio di competenza del gestore, o di altre prescrizioni date dell'autorizzazione, l'autorita' competente dispone, con ordinanza, l'interruzione dell'utilizzo previsto dall'art. 1. L'ordinanza e' comunicata anche al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. L'ordinanza di interruzione dell'utilizzo previsto dall'art. 1 e' adottata anche nel caso in cui sia volato il divieto previsto dall'art. 2, comma 4.
 
Art. 6

Pubblicita' dei risultati

1. Entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun utilizzo previsto dall'art. 1, il gestore dell'impianto interessato, invia al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca una relazione contenente i risultati della sperimentazione, che include i valori di emissione oggetto di monitoraggio.
2. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca rendono disponibili tutte le relazioni previste dal comma 1 sul proprio sito internet, anche ai fini della presentazione di proposte alla commissione prevista dall'art. 298-ter del decreto legislativo n. 152/2006.
Roma, 26 settembre 2017

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Fedeli
 
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