Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 settembre 2017
Modalita' di attribuzione alla Regione Siciliana della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di conversione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione Siciliana»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria;
Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, come modificato dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, il quale al primo comma, lettera a), dispone che spettano alla Regione, tra gli altri, i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale, compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione e stabilisce le caratteristiche della quota relativa a detta imposta;
Visto il quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le modalita' attuative del primo comma del medesimo art. 2 per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto l'art. 1, comma 514, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale dispone che, in applicazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione Siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'IRPEF determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione;
Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;
Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla quale e' affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato modello F24, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti;
Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013, prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise e «F24 Semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;
Vista l'intesa della Regione Siciliana espressa con nota prot. 17802 del 3 agosto 2017;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Alla Regione Siciliana viene attribuito un importo pari a 5,61 decimi per l'anno 2016, pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, secondo i tempi e le modalita' definiti dal presente decreto.
 
Art. 2

Quantificazione del gettito IRPEF
spettante alla Regione Siciliana

1. Il gettito IRPEF maturato nel territorio della Regione Siciliana, per ciascun anno d'imposta, e' costituito dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dalle certificazioni dei sostituti d'imposta relative alle persone fisiche domiciliate fiscalmente nella Regione, alla quale sono aggiunti i versamenti IRPEF effettuati, in quel determinato anno, tramite il sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) e il modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 154279 del 1° dicembre 2015, a titolo di tassazione separata, nonche' a seguito di accertamento e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.
2. L'ammontare del gettito IRPEF spettante alla Regione Siciliana e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, applicando al gettito maturato di cui al comma 1 i decimi di compartecipazione di cui all'art. 1 del presente decreto. Tale ammontare e' comunicato alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione entro il 15 giugno di ciascun anno, utilizzando i dati dell'ultima annualita' disponibile. Detto importo costituisce la base per il calcolo dell'acconto annuale da attribuire alla Regione da parte della struttura di gestione e per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo.
 
Art. 3

Modalita' di attribuzione del gettito IRPEF
alla Regione Siciliana - acconto

1. Per ciascun anno, la struttura di gestione attribuisce direttamente alla Regione, a titolo di acconto, una quota percentuale dei versamenti effettuati tramite modelli F24 e F24 EP a titolo di ritenute IRPEF mensili con i codici tributo 1001 e 100E, ovvero con i diversi codici che saranno eventualmente istituiti per le medesime finalita'. Tale percentuale e' ottenuta dal rapporto tra:
a) l'ammontare comunicato dal Dipartimento delle finanze, di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, al netto dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'esercizio precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo 1023 dell'entrata del bilancio regionale, di cui al successivo comma 5;
b) l'ammontare dei versamenti eseguiti con i citati codici tributo nell'esercizio precedente.
2. La percentuale di cui al comma 1 e' applicata a decorrere dal 1° luglio successivo alla ricezione della comunicazione del Dipartimento delle finanze e la Regione Siciliana puo' richiedere alla struttura di gestione, mediante nota inviata tramite posta elettronica certificata:
a) di interrompere la corresponsione dell'acconto per un determinato esercizio, con esclusione della possibilita' di riprenderne l'erogazione per l'esercizio stesso. L'interruzione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota;
b) di applicare una percentuale di acconto inferiore, con esclusione della possibilita' di modificarla ulteriormente fino al successivo aggiornamento. L'applicazione della percentuale richiesta dalla Regione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota.
3. Con riferimento alle ripartizioni di gettito avvenute nel primo semestre di ciascun esercizio applicando la percentuale precedentemente in vigore, la struttura di gestione determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione, risultante dall'applicazione della nuova percentuale in vigore dal 1° luglio, e ne comunica l'ammontare alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione, nell'ordine, ai capitoli e articoli del bilancio regionale n. 1203 art. 1, n. 1023 art. 3, n. 1024 art. 8, n. 1023 art. 4, n. 1024 art. 2, n. 1023 art. 14 ed eventualmente per capitolo ed articolo crescente a partire dal n. 1023. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione richiedendo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche alle quietanze gia' emesse in favore del bilancio dello Stato nel primo semestre.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare dell'acconto corrisposto nell'anno precedente.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l'ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'anno precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori con imputazione al capitolo n. 1023 dell'entrata del bilancio regionale.
 
Art. 4

Modalita' di attribuzione del gettito IRPEF
alla Regione Siciliana - conguaglio

1. Per ciascun anno, sulla base dell'ammontare spettante alla Regione Siciliana, considerando quanto corrisposto a titolo di acconto dalla struttura di gestione ed i versamenti accreditati direttamente alla Regione, in quel determinato anno, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo n. 1023 dell'entrata del bilancio regionale, il Dipartimento delle finanze quantifica e comunica alla Regione, alla struttura di gestione e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare del conguaglio a credito o a debito della Regione.
2. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione ai capitoli e articoli del bilancio regionale indicati nell'art. 3, comma 3, secondo periodo. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione a cura del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con i fondi stanziati su apposito capitolo di spesa.
 
Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di determinare il conguaglio relativo all'anno 2016, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare dell'acconto corrisposto nell'anno 2016, tenuto conto anche di quanto erogato in attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l'ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'anno 2016, dagli agenti della riscossione e da altri debitori con imputazione al capitolo n. 1023 dell'entrata del bilancio regionale. Tali versamenti devono essere considerati ai fini della determinazione del conguaglio per l'anno 2016 secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente decreto.
3. Il Dipartimento delle finanze comunica, entro i successivi trenta giorni, alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione l'importo da considerare a titolo di acconto per l'anno 2017 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente decreto.
4. Dal 1° ottobre 2017, la struttura di gestione attribuisce alla Regione, a titolo di acconto, una quota percentuale dei versamenti effettuati tramite modelli F24 e F24 EP a titolo di ritenute IRPEF mensili con i codici tributo 1001 e 100E, ovvero con i diversi codici che saranno eventualmente istituiti per le medesime finalita', determinata con la metodologia di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto.
5. Con riferimento al gettito IRPEF riscosso nel territorio della Regione Siciliana nel periodo gennaio/settembre dell'anno 2017, attribuito direttamente alla Regione medesima, la struttura di gestione determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione, risultante dall'applicazione della metodologia di cui al presente decreto e della percentuale di cui al comma 4, e ne comunica l'ammontare alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione ai capitoli e articoli del bilancio regionale indicati nell'art. 3, comma 3, secondo periodo. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione richiedendo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche alle quietanze gia' emesse in favore del bilancio dello Stato nel periodo gennaio/settembre dell'anno 2017.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2017

Il Ministro: Padoan
 
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