Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 21 settembre 2017
Diniego dell'istanza e contestuale chiusura immediata della struttura azienda agricola «Oasi», in Cassano Magnago.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;
Visto in particolare l'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, e' disposta la chiusura delle strutture che non sono in possesso della licenza prevista dal comma 1 dello stesso articolo;
Visto l'art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005 il quale prevede che le strutture aperte al pubblico prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto si adeguino entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni dello stesso decreto;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del 23 agosto 2007, acquisita al prot. n. 23570/DPN del 4 settembre 2007 con cui la sig.ra Scandroglio Gabriella, proprietaria dell'azienda agricola «Oasi», con sede in via Ortigara n. 8 - Cassano Magnago (Varese), ha presentato istanza di giardino zoologico ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73/2005;
Vista la nota prot. n. 27227/DPN dell'11 ottobre 2007 della direzione generale per la protezione della natura e del mare con cui si richiedono integrazioni alla documentazione inviata dalla struttura;
Vista la nota dell'8 novembre 2007, acquisita al prot. n. 31124/DPN del 14 novembre 2007 con cui la sig.ra Scandroglio Gabriella titolare dell'azienda agricola «Oasi», comunica che sara' presentata la documentazione richiesta;
Vista la nota prot. n. 1399/PNM del 23 gennaio 2012 con cui la direzione generale per la protezione della natura e del mare invia alla struttura un sollecito all'invio della documentazione richiesta, non avendo ricevuto un idoneo riscontro;
Vista la nota del 9 febbraio 2012, acquisita al prot. n. 3350/PNM del 16 febbraio 2012, con cui la struttura richiede l'archiviazione dell'istanza di licenza;
Vista la nota prot. n. 7040/PNM del 4 aprile 2012 con cui la direzione generale per la protezione della natura e del mare fornisce chiarimenti sull'applicazione del decreto legislativo n. 73/2005;
Vista la nota del 30 agosto 2012, acquisita al prot. n. 19701/PNM dell'11 settembre 2012, con cui la struttura chiede l'avvio del procedimento amministrativo previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esclusione dall'ambito di applicazione del suddetto decreto;
Vista la nota prot. n. 45811/PNM del 6 dicembre 2012 con cui si trasmette alla commissione scientifica CITES l'istanza di esclusione pervenuta, per richiedere il parere previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005;
Visto il parere negativo all'esclusione espresso dalla commissione scientifica CITES nel corso della sua 199ª riunione del 19 dicembre 2012, per la presenza nella struttura di specie incluse nell'allegato A del regolamento 338/97 (CE), attuazione dell'Unione europea della convenzione di Washington (CITES), e nello specifico: quattro esemplari di Panthera Tigris, tre esemplari di Bubo bubo e due esemplari di Tyto Alba;
Vista la nota prot. n. 5864/PNM del 22 gennaio 2013 con cui si comunica alla struttura il parere della commissione scientifica CITES e si ricorda dunque la documentazione mancante per adeguarsi ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 73/2005 per ottenere la licenza di giardino zoologico;
Visto il ricorso n. 3192/13 avanti al TAR Lazio, acquisito con nota prot. n. 28488/GAB dell'11 aprile 2013, con il quale l'azienda agricola «Oasi» di Scandroglio Gabriella, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tortora, ha impugnato la nota prot. n. 5864/PNM del 22 gennaio 2013 ed il parere negativo reso al riguardo dalla commissione scientifica CITES nella riunione del 19 dicembre 2012;
Vista l'ordinanza del TAR Lazio n. 4694/13 con cui e' stato disposto il deposito in giudizio dell'originale del parere negativo reso dalla commissione scientifica CITES nella riunione del 19 dicembre 2012;
Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 3192/13 depositati avanti al TAR Lazio in data 12 luglio 2013 dall'azienda agricola «Oasi» avverso il medesimo parere della commissione scientifica CITES, sotto il profilo del difetto di motivazione;
Vista la nota prot. 41309/PNM del 19 luglio 2013, con cui e' stato comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, all'azienda agricola «Oasi» di Scandroglio Gabriella l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di esclusione presentata dall'azienda medesima in data 30 agosto 2012;
Vista la nota prot. n. 41311/PNM del 19 luglio 2013 con cui si sono comunicati i motivi ostativi, ai sensi dell'ex art. 10-bis, legge n. 241/1990, al rilascio della licenza di giardino zoologico, perche' la struttura non ha mai fornito la documentazione richiesta a provare l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3 e dall'allegato 4 del suddetto decreto;
Vista la nota dell'8 agosto 2013, acquisita con prot. n. 43236/PNM del 20 agosto 2013, con cui l'azienda agricola «Oasi» tramite l'avv. Adriano Tortora ha inviato controdeduzioni ai motivi ostativi della nota prot. n. 41311 del 19 luglio 2013;
Vista la nota dell'8 agosto 2013, acquisita con prot. n. 43267/PNM del 21 agosto 2013, con cui l'azienda agricola «Oasi» tramite l'avv. Adriano Tortora ha inviato controdeduzioni ai motivi ostativi della nota prot. n. 41309/PNM del 19 luglio 2013;
Vista l'ordinanza n. 3464/2013 del 28 agosto 2013 con cui il TAR Lazio sez. II-bis ha rilevato «la sussistenza della questione della competenza del TAR Lazio alla decisione della causa anche nella sede cautelare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, secondo periodo e dell'art. 15 codice di procedura amministrativa»;
Vista la nota prot. n. 3004/PNM del 14 febbraio 2014 con cui la direzione generale per la protezione della natura e del mare, ritenendo di non poter accogliere le osservazioni presentate dalla ricorrente ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed integrazioni, ha rigettato l'istanza di esclusione dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 73 del 2005 presentata dall'azienda medesima in data 30 agosto 2012;
Visti i motivi aggiunti notificati e depositati nel marzo 2014 presso il TAR Lazio con cui l'azienda «Oasi» ha impugnato la nota di rigetto prot. n. 3004/PNM del 14 febbraio 2014;
Vista l'ordinanza n. 4097/2014 del 15 aprile 2014 con cui il TAR Lazio sez. II-bis ha rilevato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lombardia, assegnando termine di trenta giorni per la riassunzione della causa avanti al giudice competente;
Visto l'atto di riassunzione del 5 maggio 2014 con cui l'azienda agricola «Oasi» ha riassunto il ricorso introduttivo ed i due motivi aggiunti avanti al TAR Lombardia - Milano, ricorso RG n. 1467/14, con richiesta di provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;
Vista l'ordinanza n. 929/2014 del 10 luglio 2014 con cui il TAR Lombardia - Milano, ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, avanzata dall'azienda «Oasi» di Scandroglio;
Ritenuto che allo stato attuale non sussistono i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 73/2005;
Visto il concerto espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota GAB prot. n. 4305 del 24 aprile 2015;
Visto il concerto espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota GAB prot. n. 10362 del 19 ottobre 2016;
Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza unificata nella propria riunione in data 22 giugno 2017;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, e' denegata l'istanza per il rilascio della licenza di giardino zoologico di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73 del 2005, presentata con nota acquisita al prot. PNM n. 23570 del 4 settembre 2007 dalla sig.ra Scandroglio Gabriella, proprietaria dell'azienda agricola «Oasi» con sede in via Ortigara n. 8 - Cassano Magnago (Varese).
 
Art. 2

Per le motivazioni esposte in premessa, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del precedente art. 1, e' disposta la chiusura immediata della struttura azienda agricola «Oasi» di proprieta' della sig.ra Scandroglio Gabriella, con sede in via Ortigara n. 8 - Cassano Magnago (Varese), ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 73/2005.
 
Art. 3

Resta fermo, in capo all'azienda agricola «Oasi» della sig. Gabriella Scandroglio, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, l'obbligo di mantenimento degli animali, a spese della stessa, in condizioni conformi a quelle previste all'art. 3, comma 1, lettere e), f), g), h) ed i) del decreto legislativo n. 73/2005, ovvero il trasferimento, entro diciotto mesi dall'adozione del presente provvedimento, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 73/2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Roma, 21 settembre 2017

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

 
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