Gazzetta n. 233 del 5 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 2 agosto 2017, n. 144
Regolamento concernente integrazioni al decreto 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine dell'inclusione dell'emblema e dei segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze Armate.


IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e in particolare gli articoli 124, 125 e 126;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare;
Visto l'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, che demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi dei quali le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno l'uso esclusivo, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, nonche' delle specifiche modalita' attuative;
Visto l'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che stabilisce la costituzione della societa' per azioni Difesa Servizi S.p.a. della quale il Ministero della difesa puo' avvalersi, ai sensi del citato articolo 300, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;
Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico 25 luglio 2012, n. 162, regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Considerata la necessita' di ampliare il novero degli emblemi e dei segni distintivi riconosciuti dal citato decreto, allo scopo di garantire i medesimi livelli di tutela anche all'emblema e ai segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze Armate (CUFA), in considerazione del prestigio del patrimonio storico e culturale che il Circolo sottende;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota prot. 24991 del 26 giugno 2017;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Integrazioni all'allegato 6
del decreto interministeriale 25 luglio 2012, n. 162

All'allegato 6 del decreto del Ministro della difesa del 25 luglio 2012, n. 162, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono aggiunti l'emblema e i segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze Armate (CUFA), come di seguito rappresentati e descritti.
Emblema e distintivo del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia

Parte di provvedimento in formato grafico

1. Emblema:
a) si presenta di forma circolare con al centro uno scudo sannitico pentagrembiato in decusse dai filetti d'oro:
in capo, di rosso alla granata dell'Esercito, d'oro, infiammata dello stesso;
in angolo destro, d'azzurro, all'ancora della Marina d'oro, con gomena dello stesso attorcigliata;
in angolo sinistro, campo di cielo, all'aquila dell'Aeronautica volante, rivolta, d'oro;
in angolo destro della punta, troncato d'azzurro e di rosso, alla granata dei Carabinieri, attraversante, d'oro, infiammata dello stesso;
in angolo sinistro della punta, troncato d'oro e di verde, alla granata dei Finanzieri, contornata da una cornetta d'oro con due fucili sottostanti incrociati, dello stesso, con fiamma d'oro, bombata a nove lingue;
in cuore, la stella a cinque raggi d'argento;
il tutto fondato sulla pianura in tricolore verde, bianco e rosso.
Sotto lo scudo, lista svolazzante, arrotolata ai margini, d'argento, caricata dal motto «VIS UNA», di nero.
Lo scudo e' timbrato dalla corona turrita, d'oro, murata di nero, formata da un cerchio, rosso all'interno, con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili).
Le torri hanno foggia rettangolare, munite di barbacane e di dieci merli alla guelfa (quattro dei quali angolari), sono munite di una porta e di una sola finestra e sono riunite da cortine di muro, ogni porzione della cortina finestrata di nero.
Sulla superficie esterna del logo e' riportata, in colore nero, la dicitura «Circolo Ufficiali» e «Forze Armate d'Italia» separata da due stelle a cinque raggi.
2. Distintivo:
a) e' in metallo smaltato su pendente di cuoio, a forma di scudo sannitico, suddiviso in 5 parti con bordo dorato, filetto d'oro, il primo centrale in alto in campo rosso con la rappresentazione grafica dello stemma dell'Esercito Italiano, il secondo (in senso orario) in campo celeste con la rappresentazione grafica dello stemma dell'Aeronautica Militare, il terzo in campo verde oro con la rappresentazione grafica dello stemma della Guardia di Finanza, il quarto in campo rosso e blu con la rappresentazione grafica dello stemma dell'Arma dei Carabinieri, il quinto in campo blu con la rappresentazione grafica dello stemma della Marina Militare.
Inoltre, presenta la stella a cinque punte al centro delle 5 suddivisioni, e in basso la rappresentazione grafica della Bandiera Italiana;
b) ha le seguenti dimensioni: altezza 37 mm, larghezza 30 mm;
c) e' applicato sul taschino sinistro - se presente - della giubba dell'Uniforme ordinaria e di Servizio Invernale (e derivate) nonche' sull'Uniforme di Servizio Estiva (e derivate), come disciplinato dai rispettivi regolamenti delle Forze Amate, Comando Generale e Corpi Armati;
d) la simbologia del distintivo approvato viene utilizzata anche per il distintivo da velcro da indossare sull'Uniforme di servizio e combattimento (e derivate). Al riguardo, il distintivo in velcro ha le seguenti caratteristiche:
a) forma a scudo sannitico verde scuro e blu scuro con simboli ricamati in grigio e nero;
b) dimensioni: altezza 70 mm, larghezza 60 mm;
e) il distintivo puo' essere utilizzato dal personale che presta sevizio presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 agosto 2017

Il Ministro della difesa
Pinotti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 Difesa, foglio n. 1739

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza):
«Art. 15 (Delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e
coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni
vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e
sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina
internazionale e comunitaria intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del
diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della
proprieta' industriale, con particolare riferimento alle
condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione
e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza
dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie
informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura
istituzionale preposta alla gestione della normativa, con
previsione dell'estensione della competenza anche alla
tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche
con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e
gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di
semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione
regolamentare della disciplina dei procedimenti
amministrativi secondo i criteri di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
h) previsione che la rivelazione o l'impiego di
conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente
note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del
settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In
deroga all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a
seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito
il parere del Consiglio di Stato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di
cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,
disposizioni correttive o integrative dei decreti
legislativi medesimi.».
- Si riporta il testo degli articoli 124, 125 e 126 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale):
«Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). - 1.
Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose
costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti
di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la
disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui
servizi siano utilizzati per violare un diritto di
proprieta' industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la
distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se
non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione
della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il
risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti
costituenti violazione dei diritti di proprieta'
industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal
giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con
possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del rispetto del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del
diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a
produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano
assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta
del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del
titolo di proprieta' industriale o delle particolari
circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese
dell'autore della violazione, fino all'estinzione del
titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In
quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta'
industriale puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli
siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione,
sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di
proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o
la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando
appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.
Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria
tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita'
delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei
terzi.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le
misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza
non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte
informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
recante le misure anzidette.».
«Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei
profitti dell'autore della violazione). - 1. Il
risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice
civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
le conseguenze economiche negative, compreso il mancato
guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici
realizzati dall'autore della violazione e, nei casi
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni
puo' farne la liquidazione in una somma globale stabilita
in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne
derivano. In questo caso il lucro cessante e' comunque
determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare,
qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del
diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo'
chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro
cessante o nella misura in cui essi eccedono tale
risarcimento.».
«Art. 126 (Pubblicazione della sentenza). - 1.
L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza
cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale sia pubblicata
integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva,
tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu'
giornali da essa indicati, a spese del soccombente.».
- Si riporta il testo degli articoli 300 e 535 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 300 (Diritti di proprieta' industriale delle
Forze armate). - 1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle
proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e
di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa,
anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui
all'art. 535, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni
distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'art. 26 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e
dell'immagine delle Forze armate. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del
codice della proprieta' industriale di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente
ovvero utilizza al fine di trarne profitto le
denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi
di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui
al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a
euro 5.000,00.
3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non si
applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per
finalita' strettamente personali e non lucrative.
4. Ferme restando le competenze attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
approvazione e procedure per la concessione degli emblemi
araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante
apposito regolamento adottato con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi
e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1,
nonche' le specifiche modalita' attuative.».
«Art. 535 (Difesa Servizi spa). - E' costituita la
societa' per azioni denominata "Difesa Servizi spa", ai
fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta
all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse
prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei
compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e
non direttamente correlate all'attivita' operativa delle
Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' ai fini dell'art. 7 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, nonche' delle attivita' di
valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di
alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche
attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di
contratti di sponsorizzazione. Le citate attivita'
negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle
risorse acquisite dalla societa', attraverso la gestione
economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei
servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive
rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del
dicastero.
2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro
della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della
societa' e' stabilito in euro 1 milione, e i successivi
eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto
del Ministro della difesa, che esercita i diritti
dell'azionista. Le azioni della societa' sono interamente
sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono
formare oggetto di diritti a favore di terzi. La societa'
opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi
stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e
l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto
tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della
difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di
quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita'
negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi
e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo
svolgimento dei compiti istituzionali del comparto
sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
centrale di committenza possono essere svolte anche per le
altre Forze di polizia, previa stipula di apposite
convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale,
connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia
di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico.
4. La societa', nell'espletare le funzioni di centrale
di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita'
delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come
limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi
comparabili.
5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno
della societa' e' approvato con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo
amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto
sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in
carica. I membri del consiglio di amministrazione possono
essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate
in servizio permanente. Le successive modifiche allo
statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per
i successivi periodi sono deliberate a norma del codice
civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione
delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di
costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa
dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso
alla nomina dei dirigenti;
c) le modalita' per l'esercizio del "controllo analogo"
sulla societa', nel rispetto dei principi del diritto
europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo
e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attivita' societaria
in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al
mercato ristretto.
7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello
statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli
adempimenti in materia di costituzione delle societa'
previsti dalla normativa vigente.
8. Gli utili netti della societa' sono destinati a
riserva, se non altrimenti determinato dall'organo
amministrativo della societa' previa autorizzazione del
Ministero vigilante.
9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente
della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto
privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a
quanto previsto dal comma 9 dell'art. 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si avvale
anche del personale militare e civile del Ministero della
difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di
specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale,
da impiegare secondo le modalita' previste dallo stesso
articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 19 (Contratti di sponsorizzazione). - 1.
L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori,
servizi o forniture per importi superiori a quarantamila
euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o
altre modalita' di assunzione del pagamento dei
corrispettivi dovuti, e' soggetto esclusivamente alla
previa pubblicazione sul sito internet della stazione
appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso,
con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per
specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto
ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando
sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il
contratto puo' essere liberamente negoziato, purche' nel
rispetto dei principi di imparzialita' e di parita' di
trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato
interesse, fermo restando il rispetto dell'art. 80.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i
lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a
sua cura e spese, resta ferma la necessita' di verificare
il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei
principi e dei limiti europei in materia e non trovano
applicazione le disposizioni nazionali e regionali in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei
progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante
impartisce opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e
alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, supplemento
ordinario.
- Il decreto 25 luglio 2012, n. 162 (Regolamento
recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi,
degli emblemi e degli altri segni distintivi delle forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo
al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2012, n.
224, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(omissis).».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto 25 luglio 2012, n. 162,
si veda nelle note alle premesse.
 
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