Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2017, n. 143
Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» ed, in particolare, l'articolo 2, comma 10-ter;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che ha soppresso la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, trasferendo le relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ravvisata l'opportunita' di apportare modificazioni al testo dell'articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, in coerenza con l'assetto organizzativo vigente a seguito della soppressione della gestione commissariale di cui al sopra citato articolo 6 del decreto-legge n. 51 del 2015;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera c), che istituisce il «Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» che dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale, e l'articolo 11, comma 2, che dispone l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla nuova articolazione delle competenze derivante dal medesimo decreto legislativo, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del sopra citato articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto, altresi', l'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, secondo cui il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017;
Vista la Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 177 del 2016, che, in relazione al trasferimento delle competenze di cui all'articolo 11, comma 2, prevede il contingente di personale da assegnare, tra le altre amministrazioni, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2016, recante determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potra' avvalersi della facolta' del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilita', ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 4064 del 29 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e con gli incrementi del contingente di personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 20 dicembre 2016;
Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', tenuto conto della tempistica prevista dalla norma per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui al decreto legislativo n. 177 del 2016, di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2013, n. 105

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e promuove la tutela degli interessi forestali nazionali»;
b) al comma 2, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10»;
c) al comma 3, le parole: «Il Dipartimento e' articolato in due uffici di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale»;
d) al comma 3, lettera b), le parole: «alla politica forestale,» sono soppresse;
e) al comma 3, lettera b), le parole: «usi civici» sono soppresse;
f) al comma 3, lettera b), le parole: «ferma restando l'autonoma gestione delle stesse da parte del commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995. n. 104» sono soppresse;
g) al comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) Direzione generale delle foreste: rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; coordinamento politiche di valorizzazione della biodiversita' negli ecosistemi forestali; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; adempimenti relativi all'attuazione del decreto ministeriale n. 18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione dell'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10-ter del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - (Omissis).
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze. I decreti previsti dal presente comma sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il
Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere
dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti
cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il
regolamento di organizzazione vigente.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 105 (Regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2013, n.
218.
- Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 2015,
n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei
settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese
agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di
razionalizzazione delle strutture ministeriali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2015, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2015, n. 152:
«Art. 6 (Razionalizzazione di strutture del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali). - 1. Al
fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle
strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la gestione commissariale di cui all'art. 19,
comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, e successive modificazioni, e' soppressa e le
relative funzioni sono trasferite ai competenti
dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali provvede altresi'
ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta
gestione nonche' i relativi impegni e gli eventuali
residui. Le relazioni di cui al citato art. 19, comma 5,
del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle
Camere.
2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si
provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.
105, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla
riassegnazione delle risorse umane, ivi compresi i soggetti
con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei
relativi contratti, previa verifica della loro
funzionalita' alle attivita' da svolgere e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, strumentali e
finanziarie in dotazione alla predetta gestione
commissariale, ferma restando la destinazione dei
finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del
Mezzogiorno, ivi incluso quanto previsto dall'art. 19,
comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995,
necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse,
nonche' in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti
l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la
definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la
definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le
competenze e le funzioni attribuite da norme di legge al
commissario ad acta di cui all'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si
intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al
comma 1.
3-bis. All'art. 1, comma 298, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,
le parole: "fino al 30 giugno 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2015".».
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n.
213.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
novembre 2016 (Determinazione del contingente di personale
del Corpo forestale dello Stato che potra' avvalersi della
facolta' del transito ad altra amministrazione statale e
definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da
applicare alle procedure di mobilita', ai sensi dell'art.
12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio
2017, n. 2.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
gennaio 2017 (Delega di funzioni al Ministro senza
portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33.

Note all'art. 1:
Si riporta l'art. 2 del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2 (Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale). - 1. Il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale esercita le
competenze del Ministero in materia di politiche di mercato
nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con
l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione
della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e
della Commissione e promuove la tutela degli interessi
forestali nazionali.
2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del
Ministero le relazioni con l'Unione europea e
internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale,
ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del
commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'Agricoltura e le risorse alimentari
(FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri ed
esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo
rurale, delle imprese del sistema agricolo ed
agroalimentare; politiche strutturali e di sviluppo rurale
dell'Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni
genetici e regolazione delle sementi; tutela e
valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale ai
fini del miglioramento della produzione agricola e
forestale; attivita' venatoria e gestione programmata della
stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole
e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando
l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184 e 27
settembre 2007, n. 167; economia montana nell'ambito della
politica di sviluppo rurale; programmazione nazionale in
materia di agriturismo; valorizzazione del comparto
agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarieta'
nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi
delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita'
naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e
attacchi parassitari; gestione del servizio fitosanitario
centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di
contatto per le materie disciplinate dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214; rappresentanza e tutela
degli interessi forestali nazionali in sede europea e
internazionale e raccordo con le politiche forestali
regionali; certificazione in materia di commercio
internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di
flora minacciati di estinzione, di cui all'art.
8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio
1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei
carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e
rilascio del parere di cui all'art. 7,commi 2 e 4, della
legge 14 gennaio 2013, n. 10. Il Dipartimento svolge le
funzioni di coordinamento di cui all'art. 6, comma 3, del
regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21
giugno 2005 relativo al finanziamento della politica
agricola comune. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti
di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 12 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le funzioni sono svolte
mediante un ufficio non dirigenziale direttamente posto
alle dipendenze del Capo Dipartimento.
3. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di
livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le
competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale delle politiche internazionali
e dell'Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza
degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede
dell'Unione europea per gli aspetti di mercato e i sostegni
diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della
posizione comune e di formazione della politica agricola
comune (di seguito denominata PAC), e di definizione dei
regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione
europea connessi con tale politica; predisposizione delle
disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad
assicurare l'applicazione della regolamentazione
dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato
agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi,
monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della
PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza
dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei
comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la
elaborazione della normativa dell'Unione europea di
settore; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e
con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi terzi per
le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni
diretti della politica agricola comune; coordinamento
dell'attivita' svolta, in materia di mercati, dalle
regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre
amministrazioni deputate all'applicazione della
regolamentazione dell'Unione europea ed esecuzione degli
obblighi dell'Unione europea riferibili al livello statale;
adempimenti relativi all'attuazione della normativa
dell'Unione europea concernente il Fondo europeo agricolo
di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi
pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e
supervisione dell'attivita' dei medesimi; monitoraggio
dell'andamento dei mercati in collaborazione con le
competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo
economico e gli enti competenti in materia; trattazione
delle tematiche relative ai processi di allargamento
dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione
con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle
posizioni nazionali negli organismi internazionali
multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e
tariffari in materia di importazione ed esportazione dei
prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con
l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i
mercati e gli aiuti; esercizio delle attribuzioni statali
in materia alimentare come definita all'art. 1 della legge
6 marzo 1958, n. 199. Attivita' concernenti il Codex
alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione
mista FAO-OMS del 3 luglio 1963, gestione degli accordi
internazionali in materia di risorse biologiche; gestione
delle attivita' ministeriali in sede UNESCO;
regolamentazione dell'Unione europea concernente la
raccolta dati. Accordi con Paesi terzi; misure connesse
alla politica dei mercati. La Direzione generale si
articola in 7 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale dello sviluppo rurale:
trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli
ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale;
elaborazione e coordinamento delle linee di politica di
sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi della
montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle
dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di
politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in
agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio
generazionale, e delle strutture aziendali agricole;
contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica;
coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria
agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi
della pluriattivita'; grandi reti infrastrutturali di
irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla
legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche'
interventi per la razionalizzazione del sistema logistico
irriguo nazionale; attivita' di competenza relative alle
materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei
procedimenti riguardanti il credito agrario e la
meccanizzazione agricola; adempimenti relativi al decreto
ministeriale 18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione
dell'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio; gestione degli interventi a favore delle imprese
agricole colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o
da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di
Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e
monitoraggio degli istituti e laboratori operanti
nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare;
innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura;
studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
disciplina generale e coordinamento in materia di impiego
delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare;
salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie
animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di
propagazione, registri di varieta' vegetali e libri
genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi
controlli funzionali; elaborazione delle linee di
programmazione nazionale in materia di agriturismo, di
multifunzionalita' dell'impresa agricola e sulla
pluriattivita' in agricoltura; adempimenti connessi alla
gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive
modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese
agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali,
eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi
parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la
ripresa economica e produttiva delle imprese agricole
danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie
connesse all'attivita' agricola; gestione delle misure di
aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi
agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle
coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari
sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo
smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici;
gestione del servizio fitosanitario centrale, quale
autorita' unica di coordinamento e di contatto per le
materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali
ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214; adempimenti connessi al settore dei
fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di
propagazione e ai registri di varieta' di specie frutticole
e di vite; adempimenti connessi all'attuazione della
normativa comunitaria sull'uso sostenibile dei fitofarmaci
e al coordinamento delle politiche agro ambientali,
attraverso la definizione dei requisiti e delle norme
tecniche che contraddistinguono le misure agro ambientali,
ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata, ai
sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio
2011, n. 4, ai fini della valutazione economica delle
misure stesse, in relazione ai costi aggiuntivi, secondo
l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
attivita' in materia venatoria e determinazione delle
specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconoscimento delle
associazioni nazionali venatorie. La Direzione generale si
articola in 7 uffici dirigenziali non generali;
b-bis) Direzione generale delle foreste:
rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali
in sede europea e internazionale, coordinamento delle
politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione
delle linee di politica forestale, anche con riferimento al
dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti
climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo
forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche
della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione
europea; coordinamento politiche di valorizzazione della
biodiversita' negli ecosistemi forestali; coordinamento e
tutela dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse
forestale, nel rispetto della normativa europea e
internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei
prodotti forestali e del sottobosco; adempimenti relativi
all'attuazione del decreto ministeriale n. 18799 del 27
dicembre 2012, di istituzione dell'Autorita' nazionale
competente per l'applicazione del regolamento (UE) n.
995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio;
certificazione in materia di commercio internazionale e di
detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di
estinzione, di cui all'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies,
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita'
specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco
degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui
all'art. 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n.
10. La Direzione generale si articola in 4 uffici
dirigenziali non generali.».
 
Tabella A

Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura



=======================================
| Ruolo Agricoltura | Unita' |
+=========================+===========+
| Qualifiche dirigenziali |   |
+-------------------------+-----------+
| Dirigente di lª fascia | 8 |
+-------------------------+-----------+
| Dirigente di 2ª fascia | 39 |
+-------------------------+-----------+
| Totale | 47 |
+-------------------------+-----------+
| Aree | |
+-------------------------+-----------+
| Area III | 421 |
+-------------------------+-----------+
| Area II | 355 |
+-------------------------+-----------+
| Area I | 8 |
+-------------------------+-----------+
| Totale aree | 784 |
+-------------------------+-----------+
| Totale complessivo | 831 |
+-------------------------+-----------+

 
Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2013, n. 105

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «della filiera del legno,» sono soppresse.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera a) del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105
del 2013, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Dipartimento delle politiche competitive,
della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca). - 1.
Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare e della pesca esercita le competenze del
Ministero nel settore della pesca, della tutela e
valorizzazione della qualita' dei prodotti, ferme restando
le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del
Ministero della salute; cura le relazioni istituzionali con
le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle
leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il
personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82; esercita le attivita' di competenza del
Ministero relative al Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN); assicura il supporto al funzionamento
della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l'attivita'
di comunicazione e di informazione in materia di qualita'
dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n.
199, della pesca e nelle altre materie di competenza del
Ministero; esercita le competenze nel campo dell'educazione
alimentare di carattere non sanitario, cura le campagne di
comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in
ambito nazionale e comunitario; svolge le attivita'
relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e
supporta gli enti e le societa' vigilati dal Ministero per
la partecipazione alle fiere; competenze del Ministero nel
settore dell'ippica e delle relative scommesse. Il
Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello
dirigenziale generale, con le denominazioni e le
attribuzioni di seguito indicate:
a) Direzione generale per la promozione della
qualita' agroalimentare e dell'ippica: disciplina generale
e coordinamento in materia di tracciabilita' delle
produzioni di cui all'art. 1, comma 1; certificazione delle
attivita' agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione
e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle
imprese agricole, della cooperazione agroalimentare,
nonche' della trasformazione industriale dei prodotti
agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello
sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in
materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge
6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e coordinamento
in materia di qualita' dei prodotti agricoli e
agroalimentari; supporto organizzativo-logistico al
Comitato nazionale vini di cui al decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61; disciplina generale e coordinamento in
materia di agricoltura biologica, definizione del regime e
delle modalita' di gestione del Sistema di qualita'
nazionale di produzione integrata, ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4; esercizio delle
attribuzioni in materia di trasformazione e
commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle
attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle
linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di
distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare,
ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i
contratti di filiera per quanto di competenza;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni
nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo
fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei
prodotti agricoli; promozione della produzione
agroalimentare italiana in ambito comunitario e
internazionale; attivita' di comunicazione e di
informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli
ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma,
della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre
materie di competenza del Ministero; educazione alimentare
di carattere non sanitario e campagne di comunicazione
istituzionali nelle scuole; servizi informativi di pubblica
utilita' per i cittadini consumatori anche con riferimento
alla rivista AIOL; attivita' relative alla partecipazione
del Ministero alle fiere e supporto agli enti e societa'
vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere;
Sviluppo del settore ippico e gestione dell'attivita' di
competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle
scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. La
Direzione generale si articola in 8 uffici dirigenziali non
generali;».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2013, n. 105

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177. Nell'ambito del Comando unita', il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, di cui al decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 settembre 2001, n.211, Supplemento ordinario, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.»;
il comma 2 e' soppresso.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 6 del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 6 (Organismi operativi). - 1. Il Comando unita'
per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
dell'Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali
del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177. Nell'ambito del Comando unita', il Comando
carabinieri politiche agricole e alimentari, di cui al
decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211,
Supplemento ordinario, svolge controlli straordinari sulla
erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore
agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle
operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari,
ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e
indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare
applicazione di regolamenti comunitari e concorre,
coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita'
di prevenzione e repressione delle frodi nel settore
agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il
reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative
avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per
l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
2. (Soppresso).
3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle
capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed
esercita funzioni di supporto alle attivita' di vigilanza e
controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle
relative filiere.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2013, n. 105, e della Tabelle A ad esso
allegata

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «come individuati nel decreto interministeriale del 31 gennaio 2013,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' dai contingenti di personale individuati nella Tabella A allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,»;
b) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «55 di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione» sono sostituite dalle seguenti «61 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione».
2. La Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente regolamento e facente parte integrante dello stesso.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 7, commi 1 e 3, del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Dotazioni organiche e misure attuative). - 1.
Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e
ruolo ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari),
determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013 e incrementate dai contingenti di
personale proveniente dalla soppressa Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico, come individuati nel decreto
interministeriale del 31 gennaio 2013, nonche' dai
contingenti di personale individuati nella Tabella A
allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
sono rispettivamente ripartite nei due ruoli del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali dalle
tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti
parte integrante dello stesso.
2. (Omissis).
3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2,
ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera
avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti,
con competenze prevalenti nel rispettivo settore di
attribuzione. In applicazione degli articoli 2, comma 1,
12, comma 7 e 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, il numero di uffici e di posti
di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato
in 61 di cui tre presso gli uffici di diretta
collaborazione.».
 
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 luglio 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 762
 
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