Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 settembre 2017
Estensione della sperimentazione e avvio a regime, per le aziende sanitarie ed ospedaliere, delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+).


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;
Visto il comma 8-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse;
Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo;
Visto il comma 6-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni;
Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali;
Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;
Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente le modalita' di accesso alla banca dati SIOPE;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento codifica SIOPE delle strutture sanitarie;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, concernente la sperimentazione e l'avvio a regime di SIOPE+ per gli enti territoriali;
Visto il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 il quale, all'art. 1, comma 9, prevede che in considerazione dei risultati dei primi mesi di sperimentazione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la sperimentazione puo' essere estesa ad ulteriori enti proposti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI;
Visti i risultati dei primi mesi della sperimentazione disciplinata dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017;
Tenuto conto delle proposte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI concernenti l'individuazione degli enti per i quali estendere la sperimentazione disciplinata dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, a decorrere dal 1° ottobre 2017, di cui e' stata verificata la disponibilita' dell'Istituto tesoriere a partecipare alla sperimentazione;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che, nella determinazione n. 263 del 2017 ha espresso parere favorevole;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione del 21 settembre 2017, ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:
a) di consentire l'avvio a regime di SIOPE + delle province e delle citta' metropolitane dal 1° aprile 2018;
b) di estendere la sperimentazione alle Province di Cremona, Lecco, Sassari e Salerno;
c) di emendare le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» per garantire ai comuni, specie ai meno attrezzati, i tempi necessari per collegarsi direttamente a SIOPE+ attraverso il Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC) e assicurare la continuita' fra la fase sperimentale e l'avvio a regime.
Nel rendere il parere favorevole, la Conferenza delle regioni e delle province autonome raccomanda di incentivare la diffusione e lo sviluppo del sistema Pago PA strettamente correlato al SIOPE+, e l'ANCI raccomanda un'analisi dei costi benefici di SIOPE+ per i comuni di dimensione piccola e piccolissima, prima della definitiva decisione di avvio a regime di SIOPE+. Per tali enti, la sperimentazione dovra' fornire dettagliate indicazioni.
Considerato che:
a) la richiesta di consentire l'avvio a regime di SIOPE + delle province e delle citta' metropolitane dal 1° aprile 2018 non puo' essere accolta, in quanto favorirebbe il convincimento della possibilita' di ulteriori successivi rinvii di tale adempimento, necessario per dare completa attuazione agli impegni dell'Italia riguardanti la procedura d'infrazione 2014/2143 (Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). E' inoltre da considerare che nel corso della riunione dell'8 giugno u.s, la Conferenza unificata ha espresso il parere favorevole all'avvio di SIOPE+ per le citta' metropolitane e le province a decorrere dal 1° gennaio 2018;
b) la richiesta di estendere la sperimentazione alle Province di Cremona, Lecco, Sassari e Salerno e' stata accolta;
c) la richiesta di emendare le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» non riguarda direttamente il presente decreto, ed e' stata sottoposta alla valutazione del Comitato di coordinamento di SIOPE, composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e dell'Agenzia per l'Italia digitale;
d) la raccomandazione della Conferenza delle regioni di incentivare la diffusione e lo sviluppo del sistema Pago PA costituisce un obiettivo importante del progetto SIOPE+, anche se non direttamente correlato al presente decreto;
e) per favorire la sostenibilita' di SIOPE+ per gli enti di minori dimensioni, e non gravarli di ulteriori costi, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso disponibile il servizio «OPI gratuito» la cui sperimentazione fornira' le indicazioni richieste dalla raccomandazione ANCI;

Decreta:

Art. 1
Estensione della sperimentazione

1. I seguenti enti partecipano alla sperimentazione disciplinata dall'art. 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 a decorrere dal 1° ottobre 2017:
a) la Regione Piemonte, compresa la gestione sanitaria di cui all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, se istituito, l'organismo strumentale per gli interventi europei di cui all'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le Province di Cremona, di Salerno, di Sassari e di Lecco;
c) la citta' metropolitana di Firenze;
d) i Comuni di Barbariga, Belluno, Casaletto Spartano, Casal Velino, Calenzano, Gallarate, Gattinara, Greve in Chianti, Lecce, Marino, Mugnano di Napoli, Novellara, Oppido Mamertina, Oulx, Siena, Sondrio e Trana. I comuni di Mugnano di Napoli, Casal Velino e Barbariga sperimentano il servizio gratuito reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente la trasmissione dell'OPI all'infrastruttura di SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia, e la gestione della messaggistica secondo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Gli enti di cui al comma 1 applicano la disciplina prevista dall'art. 1, del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 a decorrere dal 1° ottobre 2017.
 
Art. 2
Avvio a regime di SIOPE+ per la sanita'

1. Dal 1° ottobre 2018 le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere - comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.
2. Per gli enti di cui al comma 1 e' disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° luglio 2018.
3. Dal 1° ottobre 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi con modalita' differenti da quelle previste dal medesimo comma 1.
4. A decorrere dal 1° ottobre 2018, la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati fino al 30 settembre e l'annullamento o rettifica di titoli emessi fino alla medesima data, sono effettuati con le modalita' previste dal comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo cassiere.
5. Restano confermate le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento della codifica SIOPE delle strutture sanitarie.
6. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto-legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalita' previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5, del medesimo decreto.
7. Gli enti e le societa' che eseguono incassi o pagamenti per conto degli enti di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina prevista dai commi da 1 a 3.
8. Gli enti e le societa' di cui al comma 7 regolarizzano le risorse versate dalla regione con il codice SIOPE previsto per i trasferimenti da regione.
9. Per gli incassi e i pagamenti eseguiti per loro conto da terzi nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 7 e 8, le aziende sanitarie e ospedaliere non emettono i titoli di entrata e di spesa di regolazione contabile previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento della codifica SIOPE delle strutture sanitarie.
10. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'azienda imputa l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito il codice SIOPE E6500 «Altre operazioni finanziarie», riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice S7500 «Altre partite finanziarie», infine riemette l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.
 
Art. 3
Avvio a regime di SIOPE+ per gli enti territoriali

1. All'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono soppresse le parole «e i comuni»;
2) alla fine del comma 1 sono inserite le seguenti «Nel 2018, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'art. 1, i comuni applicano la disciplina prevista dal presente comma secondo le seguenti tempistiche, con l'esclusione dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
a) comuni oltre 60.000 abitanti dal 1° aprile 2018;
b) comuni da 10.001 a 60.000 abitanti dal 1° luglio 2018;
c) comuni fino a 10.000 abitanti dal 1° ottobre 2018.
I comuni individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, applicano la disciplina prevista dal presente comma a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le disposizioni del presente comma si applicano facendo riferimento alla popolazione residente al 1° gennaio 2016 secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma 1-bis «Nelle more dell'avvio a regime di SIOPE+, prosegue la sperimentazione iniziata nel 2017»;
4) al comma 2, la parola «ottobre» e' sostituita con «novembre».
 
Art. 4
Accesso al SIOPE

1. I dati SIOPE sono accessibili con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente l'accesso alla banca dati SIOPE.
2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'art. 2 sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2017

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
 
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