Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 luglio 2017
Concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, a favore delle PMI.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998, recante le «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive», e in particolare l'art. 30, che prevede l'adozione di un Piano di promozione straordinaria del Made in Italy (di seguito Piano) e per l'attrazione degli investimenti in Italia;
Visto il comma 2, lettera i) e il comma 4 del predetto art. 30, i quali prevedono interventi finalizzati al rafforzamento organizzativo delle start up nonche' delle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis», all'acquisizione di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione, sulla base di quanto previsto a seguito dell'emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico recante i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione dei voucher dianzi richiamati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 marzo 2015, registrato dalla Corte dei conti il 30 marzo 2015 con n. 1018, che, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attua il Piano triennale;
Vista la legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), che per l'anno 2017 ha stanziato 150 milioni di euro per la realizzazione del Piano;
Visto il decreto interministeriale del 13 aprile 2017, registrato dalla Corte dei conti il 31 maggio 2017, fg. 558, che, nel ripartire lo stanziamento sopra richiamato, assegna euro 20.000.000,00, come previsto dal Piano, alla concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, finalizzati al rafforzamento organizzativo delle start up nonche' delle piccole e medie imprese, rinviandone la disciplina attuativa ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e, in particolare, l'art. 16, comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese l'«esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarita' del Ministero»;
Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 finale, del 29 ottobre 2014;
Visto il Programma operativo nazionale Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, successivamente modificato con decisione C(2015) 8450 finale del 24 novembre 2015;
Visto, in particolare, l'Asse III - Competitivita' PMI, Priorita' di investimento: 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita' per le piccole e medie imprese, in particolare per l'internazionalizzazione - Azione 3.4.1 «Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale»;
Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2015, n. 140, recante disposizioni per la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher finalizzati all'acquisizione di servizi consulenziali a supporto dei processi di internazionalizzazione delle start-up nonche' delle micro, piccole e medie imprese;
Visto il decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 23 giugno 2015, recante i termini per la presentazione delle domande di assegnazione del «voucher internazionalizzazione», nonche' le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni;
Visto il decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 1° settembre 2015, riportante l'elenco delle societa' fornitrici abilitate a fornire i servizi per l'internazionalizzazione alle imprese beneficiarie del voucher di cui al decreto ministeriale del 15 maggio 2015;
Visti gli elenchi riportanti le societa' beneficiarie del suddetto voucher di cui al decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 16 novembre 2015 e ai decreti dirigenziali della Divisione V - Partenariati e strumenti finanziari per l'internazionalizzazione del 25 gennaio 2016, 15 febbraio 2016 e 20 maggio 2016;
Visto il decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, recante le modalita' da adottare per tener conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 25, che disciplina le imprese aventi natura di «start-up innovativa»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2015, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 4, che disciplina le imprese aventi natura di «PMI innovativa»;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

a) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico;
b) «DGPIPS»: Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero;
c) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
d) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;
e) «PON I & C»: Programma operativo nazionale «Impresa e competitivita'» 2014-2020 FESR - Asse III «Competitivita' PMI» Priorita' di investimento: 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita' per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione - Azione 3.4.1 «Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale»;
f) «TEM»: figura professionale specializzata nell'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d'impresa;
g) «PMI»: impresa/e di dimensione micro, piccola e media, per come definita/e all'allegato n. 1 del Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
h) «contratto di rete»: contratto sottoscritto tra due o piu' soggetti imprenditoriali, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del decreto-legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;
i) «soggetto/i proponente/i»: PMI ovvero aggregazione/i di PMI costituita/e attraverso la stipula di un contratto di rete, che presentano istanza di accesso alle agevolazioni a valere sul presente decreto;
j) «soggetti/o beneficiari/o»: soggetti/o proponenti/e ammessi/o alle agevolazioni a valere sul presente decreto;
k) «societa' di temporary export management»: societa' di capitali accreditate a fornire, per il tramite dei TEM, servizi di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione d'impresa ai soggetti beneficiari del presente intervento agevolativo;
l) «regioni meno sviluppate»: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia;
m) «elenchi beneficiari»: elenchi di cui al decreto direttoriale del 16 novembre 2015, nonche' ai decreti dirigenziali del 25 gennaio 2016, 15 febbraio 2016 e 20 maggio 2016, riportanti le societa' beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2015;
n) «start-up innovative»: imprese definite all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto art. 25;
o) «PMI innovative»: imprese definite all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ed iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2 del suddetto art. 4;
p) «rating di legalita'»: certificazione istituita con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita' di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza.
 
Art. 2
Risorse finanziarie e gestione dell'intervento

1. Le risorse finanziarie di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2017 destinate all'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto ammontano a euro 20.000.000,00.
2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 e' incrementata con ulteriori euro 18.000.000,00 a valere sulle risorse del PON I&C, ripartiti sulla base dell'effettivo utilizzo in tre annualita', ciascuna di importo pari a euro 6.000.000,00, da destinare esclusivamente agli interventi finanziati nelle regioni meno sviluppate.
3. Con successivi provvedimenti della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, in qualita' di autorita' di gestione del PON I&C, si provvede alla definizione degli atti e delle procedure attuative di gestione e trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, in coerenza con le procedure del sistema di gestione e controllo del PON I&C.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono a carico della contabilita' speciale n. 1726 «Interventi Aree Depresse».
5. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2, sono previste tre riserve finanziarie:
a) una quota pari al 3% delle risorse finanziarie disponibili e' destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalita';
b) una quota pari al 10% e' destinata alla concessione delle agevolazioni alle PMI che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, risultano essere start-up innovative ovvero PMI innovative;
c) una quota pari al 60% e' destinata alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
6. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, la DGPIPS puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita' di gestione sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite del 7% del loro ammontare.
 
Art. 3
Finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto disciplina la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente dalle societa' di temporary export management attraverso la messa a disposizione di uno o piu' TEM e finalizzate a sostenere i processi di internazionalizzazione dei soggetti beneficiari, attraverso attivita' di analisi e ricerche di mercato, di individuazione e acquisizione di nuovi clienti, di assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale e di trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d'impresa.
2. Con i successivi provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1, sono specificati i servizi consulenziali oggetto del contratto tra i soggetti beneficiari e le societa' di temporary export management.
 
Art. 4
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in stato di attivita' e risultare iscritte al registro delle imprese;
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
d) avere conseguito un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso; il possesso di tale requisito non e' richiesto per le start-up innovative;
e) non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti «de minimis» che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento de minimis;
f) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi all'art. 1 del Regolamento de minimis;
g) non aver ricevuto, per le spese oggetto delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, concessi per le medesime spese, inclusi quelli attribuiti sulla base del Regolamento de minimis;
h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Possono inoltre beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, le PMI, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, riunite attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete; in tal caso il possesso del requisito previsto al comma 1, lettera d), puo' essere accertato con riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle suddette PMI.
 
Art. 5
Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nell'ambito del Regolamento de minimis, sotto forma di:
a) contributi «voucher early stage», di importo pari a euro 10.000,00, a fronte di un contratto di servizio con la societa' di temporary export management di importo almeno pari, al netto dell'IVA, ad euro 13.000,00;
b) contributi «voucher advanced stage», di importo pari a euro 15.000,00, a fronte di un contratto di servizio con la societa' di temporary export management di importo almeno pari, al netto dell'IVA, ad euro 25.000,00.
2. Con riferimento al «voucher early stage», per i soggetti proponenti gia' assegnatari, come risultante dagli elenchi beneficiari, delle agevolazioni di cui al decreto direttoriale 23 giugno 2015, l'importo del voucher e' pari a euro 8.000,00, fermo restando l'importo minimo del contratto di cui al comma 1, lettera a).
3. Al fine di assicurare un piu' efficace sostegno ai soggetti proponenti del «voucher advanced stage», e' prevista la possibilita' di richiedere un contributo aggiuntivo, di importo pari a euro 15.000,00, il cui ottenimento e' subordinato alla presentazione di un progetto di internazionalizzazione, da realizzarsi anche con il concorso del TEM messo a disposizione dalla societa' di temporary export management, in grado di produrre ricadute positive sui volumi di vendita all'estero; le modalita' e le condizioni di concessione ed erogazione del suddetto contributo aggiuntivo sono definite con i successivi provvedimenti direttoriali di cui all'art. 8, comma 1.
4. In sede di presentazione delle istanze di agevolazione, ciascun soggetto proponente puo' presentare un'unica domanda, optando per una delle tipologie di voucher di cui al comma 1.
 
Art. 6
Elenco delle societa' di temporary export management

1. Con decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi e' istituito, in sostituzione di quanto disposto con analogo provvedimento del 1° settembre 2015, l'elenco delle societa' di temporary export management, con le modalita' e sulla base dei requisiti previsti ai commi successivi.
2. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le societa' che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere attive e risultare iscritte al registro delle imprese;
b) essere costituite nella forma di societa' di capitali ovvero di consorzi tra imprese;
c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
d) risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
e) aver svolto con esito positivo e attraverso la messa a disposizione di TEM, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco delle societa' di temporary export management, almeno 8 progetti di supporto a processi di internazionalizzazione d'impresa; il possesso di tale requisito non e' richiesto per le societa' di servizi delle associazioni imprenditoriali rappresentative ai sensi dell'art. 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza in elenco, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e' necessario che sia riscontrata l'insussistenza delle clausole di esclusione indicate all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
4. I termini e le modalita' di presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, sono definiti con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.
5. L'elenco delle societa' di temporary export management riporta, a partire dalla seconda edizione di cui ai provvedimenti direttoriali previsti all'art. 8, comma 1, l'assegnazione delle medesime a classi di risultato, determinate sulla base del rapporto tra il numero di voucher correttamente rendicontati e il numero dei contratti di servizio sottoscritti, tenuto anche conto della diversa tipologia di voucher di cui all'art. 5, comma 1. I criteri e le modalita' di individuazione delle suddette classi di risultato sono specificati con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.
 
Art. 7
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili ai contributi di cui al presente decreto le spese relative ai servizi di affiancamento all'internazionalizzazione erogati da una delle societa' di temporary export management per il tramite della figura professionale del TEM e per effetto della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, la cui stipula deve essere successiva alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 6.
2. Ai fini dell'ammissibilita' della spesa, il contratto di servizio di cui al comma 1 deve risultare conforme a quanto stabilito dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.
 
Art. 8
Presentazione domande e concessione delle agevolazioni

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate secondo le modalita' e nei termini stabiliti con successivi decreti del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
2. Il Ministero procede alla concessione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande di agevolazione e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 2, comma 5, nonche' della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4.
3. Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4, si procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le agevolazioni sono concesse entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione stabilito con i successivi provvedimenti di cui al comma 1.
5. Entro sessanta giorni dalla data di concessione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere, secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al comma 1 e pena la decadenza dalle agevolazioni, il contratto di servizio stipulato con una delle societa' di temporary export management presenti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1.
 
Art. 9
Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate in un'unica soluzione, a fronte della presentazione di titoli di spesa quietanzati e secondo le modalita' previste dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.
2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, entro sessanta giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, fatta salva la completezza della stessa ovvero i maggiori termini correlati alla necessita' di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali e tenuto conto di quanto previsto all'art. 132 del reg. (UE) 1303/2013, si provvede a:
a) verificare la regolarita' e la completezza della documentazione presentata;
b) accertare la vigenza e la regolarita' contributiva del soggetto beneficiario;
c) riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa presentata e il contratto di servizio trasmesso ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 5;
d) in caso di concessione del contributo aggiuntivo di cui all'art. 5, comma 3, verificare il rispetto delle condizioni di cui al medesimo comma 3.
 
Art. 10
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi gia' previsti nel presente decreto, sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche ai sensi dell'art. 125 del reg. (UE) 1303/2013, nonche' da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attivita' oggetto di concessione del voucher e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
c) garantire, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, che sia mantenuto un sistema di contabilita' separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative ai pagamenti alla societa' di temporary export management;
d) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 4, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;
e) conservare i predetti documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
f) soddisfare gli standard di sicurezza accettati per i sistemi informatici utilizzati, laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, garantendo che i documenti conservati rispettino i requisiti di legge e siano affidabili ai fini dell'attivita' di audit;
g) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell'intervento, con le modalita' allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal Ministero, con particolare riferimento, per quanto attiene alle agevolazioni concesse a valere sulle risorse finanziarie del PON I & C, agli obblighi fissati ai sensi del paragrafo 2.2 dell'Allegato XII del regolamento CE 1303/2013;
h) per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON I&C, assicurare il rispetto di quanto stabilito all'art. 71 del regolamento CE 1303/2013 in tema di stabilita' delle operazioni.
 
Art. 11
Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:
a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti all'art. 4;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;
c) mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 10;
d) in tutti gli altri casi previsti dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1, nonche' dalla normativa di riferimento.
Roma, 17 luglio 2017

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 761
 
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