Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017, n. 134
Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha sancito l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno dieci anni;
Visto in particolare, l'articolo 1, comma 605, della citata legge n. 296 del 2006, che prevede l'adozione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di misure, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, ed in particolare le disposizioni di cui alla lettera f) del citato articolo, che prevede dette misure debbano essere adottate «anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio»;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita';
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto in particolare, l'articolo 13, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 7 del 2007, secondo il quale, nel quadro del riordino e del potenziamento degli istituti tecnici, con i richiamati regolamenti sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri-orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visti in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 di riordino degli istituti tecnici che dettano criteri per l'organizzazione dei percorsi e il passaggio al nuovo ordinamento, nonche' per l'articolazione delle cattedre e la ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni, da effettuare «in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici»;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-bis, n. 3527, depositata in data 8 aprile 2013, passata in giudicato, che ha annullato l'articolo 5, comma 1, lettera b), del citato decreto n. 88 del 2010 nella parte in cui «determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti tecnici»;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-bis, n. 6438, che ordina al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'esecuzione della citata sentenza n. 3527 del 2013;
Considerato che per l'esecuzione della sentenza si rende necessaria una integrazione del regolamento di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 che specifichi i criteri per la ridefinizione dell'orario complessivo, ferma restando l'applicazione di quelli indicati nelle disposizioni su richiamate;
Ritenuto di dover prioritariamente tutelare il diritto-dovere all'istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli alunni, nonche' coerente con le finalita' didattico-educative dei percorsi di istruzione, anche in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 settembre 2016;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso nell'adunanza del 4 ottobre 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 1° dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Criteri per la definizione dell'orario
complessivo annuale degli istituti tecnici

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «e risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1, lettera b), e' definito secondo i seguenti criteri;
a) superamento delle sperimentazioni didattiche gia' adottate in assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del sistema ordinamentale e l'introduzione della possibilita' di utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilita' di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;
b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;
c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilita' adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare all'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui al fine di meglio garantire l'integrale erogazione del curricolo stesso;
d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della sostenibilita' dell'impegno orario richiesto agli studenti e dell'introduzione di metodologie didattiche innovative;
e) definizione di piani di studio il cui impianto curriculare garantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilita', attraverso la complementarita' tra le diverse discipline, valorizzando il legame tra il contributo educativo offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;
f) previsione di piani di studio con un numero di ore complessive per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonche' dei tempi di presenza in aula degli studenti e della necessita' di agevolare la concentrazione e partecipazione dei medesimi;
g) adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l'introduzione progressiva e piu' incisiva delle discipline dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti piu' propriamente necessari ad assumere una adeguata competenza professionale di settore. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo e' modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo;
h) dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilita' dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarita' in organico e tutelando la continuita' didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.».
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 88 del 2010, dopo la parola: «produttivo», sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 5».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - (Omissis).
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 64, comma 4-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - (Omissis).
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all' art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da
«Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - (Omissis).
605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la
revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
criteri e dei parametri per la formazione delle classi al
fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'
territoriali, in modo da incrementare il valore medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
altresi', alla revisione dei criteri e parametri di
riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle
ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio
previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite
una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva
si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h),
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 -
2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento
che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio
1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai
sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13
febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto
all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie
permanenti di strumento musicale nella scuola media
previsto dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le
assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti
della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e
disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di
cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che
abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura
riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che
abbiano completato la relativa procedura concorsuale
riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto
dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
idonei e non nominati in relazione al numero dei posti
previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina
dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che
abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di
formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si
siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito
periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione
previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di
indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella
graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato
nell'ambito della medesima procedura il corso di
formazione, superando il successivo esame finale, ma che
risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici
provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli
scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto
previsto dall' art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al
conseguimento delle competenze necessarie per
l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un
rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia
degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale
anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle
lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento
con il territorio.
(Omissis).».
- La legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le universita'), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1, 1-bis,
1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica. Misure in materia di rottamazione di
autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di
linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione
secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei,
gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n. 226 del
2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le
parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 e'
sostituito dal seguente:
"8. I percorsi del liceo artistico si articolano in
indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni
formativi".
Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono
abrogati il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i
regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale
da definire ai sensi dell' art. 1, comma 605, lettera f),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente
riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008.».
- Si riporta il testo dell'art. 64, commi 3 e 4, del
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - (Omissis).
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
(Omissis).».
- La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 76
(Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
- Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale):
«Art. 2. (Sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
il sistema educativo di istruzione e di formazione, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
(Omissis);
c) e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno
di eta'; l'attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e in quello di istruzione e
formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo,
attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle
persone in situazione di handicap a norma della legge 5
febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di
diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui
all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni. L'attuazione graduale del
diritto-dovere predetto e' rimessa ai decreti legislativi
di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'art. 7, comma 6, della presente legge;
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77
(Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale):
«Art. 4 (Alternanza scuola-lavoro). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto
il quindicesimo anno di eta' la possibilita' di realizzare
i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come
modalita' di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica
e formativa in collaborazione con le imprese, con le
rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e ai sensi dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita'
produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei
datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro,
sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o
formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con
enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi
di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le
regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e
formazione professionale di corsi integrati che prevedano
piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi,
coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso
degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e
l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli
incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese
come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalita' di certificazione dell'esito
positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si
avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti
nel quadro della valorizzazione della professionalita' del
personale docente.».
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre
2005, n. 257, S.O.
- Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 (Norme
per la definizione dei percorsi di orientamento
all'istruzione universitaria e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la
scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici
degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32.
- Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22
(Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle
professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1,
della legge 11 gennaio 2007, n. 1), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88 (Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O.:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente regolamento detta
le norme generali relative al riordino degli istituti
tecnici in attuazione del piano programmatico di interventi
di cui all'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore
razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed
efficienza al sistema scolastico.
2. Gli istituti tecnici di cui all'art. 13 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno
parte dell'istruzione secondaria superiore quale
articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e
formazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
(Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Organizzazione dei percorsi). - 1. I percorsi
degli istituti tecnici sono riordinati secondo i seguenti
criteri:
a) i risultati di apprendimento dei percorsi sono
determinati in base a quanto previsto all'art. 3, comma 1,
e all'art. 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di
cui agli Allegati B) e C) del presente regolamento. La
declinazione dei risultati di apprendimento in competenze,
abilita' e conoscenze e' effettuata dalle istituzioni
scolastiche, nella loro autonomia, sulla base delle linee
guida di cui all'art. 8, comma 3, anche in relazione alla
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23
aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai
fini della mobilita' delle persone sul territorio
dell'Unione europea;
b) l'orario complessivo annuale e' determinato in
1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione,
comprensive della quota riservata alle regioni e
dell'insegnamento della religione cattolica e risponde ai
criteri indicati nel comma 1-bis;
c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1)
economico; 2) tecnologico;
d) l'area di istruzione generale e' comune a tutti i
percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere
ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto
previsto dall'art. 8, comma 2, lettera d), si riferiscono a
ciascuno dei due settori di cui alla lettera c);
e) attivita' e insegnamenti relativi a "Cittadinanza
e Costituzione", di cui all'art. 1 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono previsti in tutti
i percorsi secondo quanto indicato nell'Allegato A) del
presente regolamento.
1-bis. L'orario annuale complessivo, come determinato
dal comma 1, lettera b), e' definito secondo i seguenti
criteri:
a) superamento delle sperimentazioni didattiche gia'
adottate in assenza di un quadro di riferimento organico,
tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, attraverso
la stabilizzazione del sistema ordinamentale e
l'introduzione della possibilita' di utilizzo delle quote
di autonomia e degli spazi di flessibilita' di cui al comma
3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di
studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi,
profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;
b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera
da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e
nell'ultimo anno;
c) conformazione dei piani di studio in base ad una
quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di
flessibilita' adottate ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare
all'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio,
degli spazi orari residui al fine di meglio garantire
l'integrale erogazione del curricolo stesso;
d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in
particolare, della sostenibilita' dell'impegno orario
richiesto agli studenti e dell'introduzione di metodologie
didattiche innovative;
e) definizione di piani di studio il cui impianto
curriculare garantisca il raggiungimento dei risultati di
apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e
abilita', attraverso la complementarita' tra le diverse
discipline, valorizzando il legame tra il contributo
educativo offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e
la cultura umanistica;
f) previsione di piani di studio con un numero di ore
complessive per ogni disciplina adeguato al conseguimento
dei risultati di apprendimento attesi in esito ai
corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota
oraria delle singole discipline in relazione alle
caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun
percorso e tenendo conto, laddove possibile, della
struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti
innovativi del percorso, nonche' dei tempi di presenza in
aula degli studenti e della necessita' di agevolare la
concentrazione e partecipazione dei medesimi;
g) adeguata ripartizione tra le discipline dell'area
di istruzione generale e dell'area di indirizzo,
diversificata in relazione al primo biennio, secondo
biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta
ripartizione deve considerare la funzione di ciascun
segmento del percorso di istruzione che, per il primo
biennio, si pone in relazione con l'assolvimento
dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei
saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il
secondo biennio e quinto anno, con l'introduzione
progressiva e piu' incisiva delle discipline dell'area di
indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti
piu' propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici
operativi considerati nella loro dimensione sistemica. Il
rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di
istruzione generale e all'area di indirizzo e' modulato, di
conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo
biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel
secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di
indirizzo;
h) dimensionamento dell'orario complessivo annuale e
dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da
garantire un equilibrato assortimento delle discipline di
studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al
fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione
delle cattedre, salvaguardando la stabilita' dei docenti
presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarita'
in organico e tutelando la continuita' didattica
nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero,
distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi
tre anni.
2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la seguente
struttura:
a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in
660 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione generale
e in 396 ore di attivita' e insegnamenti obbligatori di
indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e
dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di
indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la
reversibilita' delle scelte degli studenti;
b) un secondo biennio articolato, per ciascun anno,
in 495 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione
generale e in 561 ore di attivita' e insegnamenti
obbligatori di indirizzo;
c) un quinto anno articolato in 495 ore di attivita'
e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di
attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
d) il secondo biennio e il quinto anno costituiscono
articolazioni, all'interno di un complessivo triennio nel
quale, oltre all'area di istruzione generale comune a tutti
i percorsi, i contenuti scientifici, economico-giuridici e
tecnici delle aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e
C) vengono approfonditi e assumono connotazioni specifiche
che consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto
anno, una adeguata competenza professionale di settore,
idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di
istruzione e formazione superiore con particolare
riferimento all'esercizio delle professioni tecniche;
e) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a
sviluppare, con particolare riferimento alle attivita' e
agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla
didattica di laboratorio, l'analisi e la soluzione dei
problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla
gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di
modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da
favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e
delle professioni, compresi il volontariato ed il privato
sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono
strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di
studio.
3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti tecnici:
a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20%
dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle
regioni e in coerenza con il profilo di cui all'Allegato
A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti, con particolare riferimento alle
attivita' di laboratorio, sia per attivare ulteriori
insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del
contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale
quota e' determinata, in base all'orario complessivo delle
lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo
triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e
delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina
non puo' essere decurtata per piu' del 20% previsto dai
quadri orario di cui agli Allegati B) e C). A tal fine,
nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente
determinate annualmente con il decreto adottato dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' essere previsto un contingente di organico da
assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o
disponibile attraverso gli accordi di rete previsti
dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, fermi restando il conseguimento, a
regime, degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
subordinatamente alla preventiva verifica da parte del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive;
b) utilizzano i seguenti spazi di flessibilita',
intesi come possibilita' di articolare in opzioni le aree
di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) per corrispondere
alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi
espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con
riferimento all'orario annuale delle lezioni: entro il 30%
nel secondo biennio e il 35% nell'ultimo anno. La citata
flessibilita' e' utilizzata nei limiti delle dotazioni
organiche assegnate senza determinare esuberi di personale;
c) possono costituire, nell'esercizio della loro
autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica,
dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio
dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla
progettazione formativa;
d) possono dotarsi, nell'esercizio della loro
autonomia didattica e organizzativa, di un comitato
tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del
mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca
scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di
proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e
l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilita';
ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun
titolo;
e) possono stipulare contratti d'opera con esperti
del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica
e documentata esperienza professionale maturata nel settore
di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta
formativa e per competenze specialistiche non presenti
nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilita' di
cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma
annuale di ciascuna istituzione scolastica.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, lettera a),
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 88
del 2010:
«Art. 8 (Passaggio al nuovo ordinamento). - (Omissis).
2. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:
a) l'articolazione delle cattedre, in relazione alle
classi di concorso del personale docente, per ciascuno
degli indirizzi di cui agli Allegati B) e C), da
determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione
dell'orario complessivo annuale delle lezioni di cui
all'art. 1, comma 4, a partire dalle classi seconde, terze
e quarte degli istituti tecnici funzionanti nell'anno
scolastico 2010-2011. La ridefinizione, da realizzare in
ogni caso nei limiti degli organici determinati a
legislazione vigente, e' effettuata in modo da ridurre del
20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con
riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno
complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99
ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti
tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di norma, con
non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto
degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 88 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Monitoraggio, valutazione di sistema e
aggiornamento dei percorsi). - 1. I percorsi degli istituti
tecnici sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai
fini della loro innovazione permanente, nel confronto con
le regioni, gli enti locali, le parti sociali e gli altri
Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza
tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e formazione (I.N.
VAL.S.I), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica (A.N. S.A.S.), dell'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(I.S.F.O.L), di Italia lavoro e dell'Istituto per la
promozione industriale (I.P.I), senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di
apprendimento degli istituti tecnici sono aggiornati,
periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio
di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica
e alle innovazioni tecnologiche, nonche' alle esigenze
espresse dal mondo economico e produttivo tenendo conto
anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'art. 5.
3. I risultati di apprendimento sono oggetto di
valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per
la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione (I.N.VAL.S.I), che ne cura anche la
pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio
e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato
al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2017 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min lavoro, n. 1968
 
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