Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 luglio 2017
Misure volte a favorire il subentro, da parte dei consorzi e societa' di garanzia collettiva dei fidi, nelle garanzie su finanziamenti in bonis rilasciate in favore di piccole e medie imprese da parte di societa' ed enti di garanzia posti in liquidazione.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 106, che prevede che «l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia» e l'art. 112, che dispone l'obbligo di iscrizione dei confidi non tenuti all'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis del medesimo decreto legislativo;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia);
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, il comma 54 dell'art. 1, che definisce misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, adottato in attuazione del predetto art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, recante i criteri e le modalita' di concessione di agevolazioni finalizzate a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidita' patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro;
Visti, in particolare, l'art. 7, comma 3, del predetto decreto interministeriale, che prevede che le richieste di accesso al contributo sono inviate al Ministero dello sviluppo economico con le modalita' e nei termini indicati con successivo provvedimento dello stesso Ministero, nonche' l'art. 14, comma 2, che prevede che con il medesimo provvedimento possono essere forniti chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni contenute nel decreto interministeriale 3 gennaio 2017;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 marzo 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2017, adottato ai sensi dei citati articoli 7 e 14 del decreto interministeriale 3 gennaio 2017, recante le modalita' e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, nonche' indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni dello stesso decreto interministeriale;
Considerata la situazione di difficolta' nell'accesso al credito delle piccole e medie imprese, riconducibile alla messa in liquidazione di taluni organismi di garanzia, tra cui i confidi, che hanno interrotto l'attivita' di rilascio di garanzie alle banche su finanziamenti;
Ritenuto opportuno, al fine di limitare le ripercussioni negative per le piccole e medie imprese garantite, adottare adeguate misure che favoriscano il subentro, da parte di confidi non sottoposti a procedure di liquidazione, nelle garanzie rilasciate ad imprese in bonis da parte di societa' ed enti di garanzia posti in liquidazione;
Accertato che sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile risultano disponibili, al netto degli impegni gia' assunti, risorse sufficienti alla copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «decreto 3 gennaio 2017»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, che definisce, in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi;
c) «confidi»: i soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni e che hanno presentato al Ministero domanda di ammissione alla misura;
d) «misura»: la misura volta a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidita' patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
e) «PMI»: le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficolta' come definita dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
f) «finanziamenti»: i finanziamenti di qualsiasi durata concessi esclusivamente a PMI; alla data del subentro dei confidi nelle garanzie rilasciate da societa' ed enti di garanzia, i finanziamenti non devono risultare in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994;
g) «procedura informatica»: le procedure per la presentazione e gestione documentale delle richieste di contributo presentate ai sensi del presente decreto, disponibile nell'apposita sezione «misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi» del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).
 
Art. 2
Concessione ai confidi di un contributo rimborsabile a fronte del
subentro in garanzie su finanziamenti rilasciate a PMI da societa'
ed enti di garanzia posti in liquidazione
1. Ai confidi che subentrano, in qualita' di garanti, in garanzie su finanziamenti precedentemente rilasciate da societa' ed enti di garanzia posti in liquidazione, puo' essere concesso un contributo rimborsabile, destinato ad alimentare il fondo rischi di cui agli articoli 2 e 9 del decreto 3 gennaio 2017.
2. Ai fini della concessione del contributo rimborsabile di cui al comma 1:
a) alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, il confidi richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalita' liquidatoria e di cessazione dell'attivita';
b) il subentro del confidi richiedente in garanzie su finanziamenti rilasciate da societa' ed enti di garanzia posti in liquidazione deve essere successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) il totale delle garanzie di cui al comma 1 deve risultare, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, di importo non inferiore al 25 per cento del capitale sociale del confidi richiedente, come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda medesima;
d) il confidi richiedente non deve risultare inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di revoca di cui al decreto 3 gennaio 2017.
3. Il contributo rimborsabile di cui al comma 1 puo' essere concesso fino al 4 per cento dell'importo totale delle garanzie su finanziamenti a PMI nelle quali e' subentrato il confidi richiedente alla data di presentazione della domanda.
4. Le domande di contributo rimborsabile possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, secondo quanto disposto con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui al comma 7.
5. Alla domanda di cui al comma 4 i confidi allegano la documentazione comprovante l'avvenuto subentro nelle garanzie su finanziamenti gia' rilasciate a PMI dalle societa' ed enti di garanzia posti in liquidazione.
6. Le domande di cui al comma 4, complete degli allegati di cui al comma 5, sono esaminate dal Ministero secondo l'ordine cronologico di ricezione o di completamento a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte del Ministero.
7. Con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento di cui al presente decreto e sono stabiliti i termini, le modalita' e gli schemi per la presentazione delle domande di contributo rimborsabile di cui al comma 4 e degli allegati di cui al comma 5.
 
Art. 3

Erogazione del contributo rimborsabile

1. Il contributo rimborsabile di cui all'art. 2, comma 1, e' erogato solo successivamente all'avvenuta erogazione al confidi richiedente del contributo da questo ottenuto a valere sulla misura.
2. Il contributo rimborsabile di cui all'art. 2, comma 1:
a) e' esclusivamente destinato a incrementare il fondo rischi costituito da risorse pubbliche di cui all'art. 2 del decreto 3 gennaio 2017;
b) e' utilizzato per concedere nuove garanzie pubbliche esclusivamente in favore delle PMI associate al confidi secondo quanto previsto agli articoli 2 e 4 del decreto 3 gennaio 2017;
c) e' restituito al Ministero, con le medesime modalita' previste per il fondo rischi di cui all'art. 2 del decreto 3 gennaio 2017, al netto delle sole perdite liquidate a fronte delle garanzie pubbliche prestate alle PMI.
3. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente decreto si applica quanto previsto dal decreto 3 gennaio 2017.
 
Art. 4

Risorse finanziarie

1. Una quota pari a euro 20.000.000,00 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e' attribuita alla sezione del medesimo Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed e' destinata alla concessione del contributo rimborsabile di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2017

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 787
 
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