Gazzetta n. 204 del 1 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 luglio 2017
Individuazione dei materiali fuori uso dell'amministrazione della Pubblica sicurezza e della Polizia di Stato suscettibili di alienazione e determinazione delle procedure da adottare, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto l'art. 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare il comma 2, che demanda ad un decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'individuazione, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze di polizia, dei materiali e dei mezzi suscettibili di alienazione e delle procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185;
Visto l'art. 49, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui con il decreto di cui al comma 2, della medesima disposizione, sono altresi' disciplinate le modalita' per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l'art. 23, con il quale sono state trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni dei Ministeri dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante il «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il «Regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante il «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione dei beni mobili dello Stato» ed in particolare l'art. 6 che consente la permuta di beni mobili, a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra pubbliche amministrazioni e imprese fornitrici o anche per facilitare agli appaltatori l'acquisto di beni fuori uso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, concernente il «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», riguardanti, rispettivamente, le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e dei dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;
Ritenuto di dover procedere alla definizione delle procedure di alienazione dei materiali e dei mezzi specificamente individuati, nonche' delle modalita' per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali e dei mezzi non piu' destinati all'impiego, per consentirne l'esposizione al pubblico;

Decreta:

Art. 1

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai materiali e ai mezzi dell'amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato che, nell'ambito dei programmi di ammodernamento, non sono piu' in linea con le effettive esigenze operative, nonche' a quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia' stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura.
2. Il presente decreto determina, altresi', le procedure, le condizioni e le modalita' per la stipula di convenzioni e contratti tra il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ed i soggetti pubblici e privati per la permuta di mezzi e materiali, in luogo di beni, servizi e prestazioni, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi e materiali in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza ed alla Polizia di Stato, nel rispetto della vigente disciplina in materia di contratti pubblici e del principio di economicita'.
 
Allegato

Tabella A

Elenco dei mezzi e materiali da alienare
Settore VEA - Sezione «Armamenti ed equipaggiamenti speciali»
Materiali d'armamento radiati dal servizio;
Materiali d'armamento dichiarati fuori uso per normale usura o inefficienze tecniche;
Materiali d'armamento eccedenti il fabbisogno o di pregresse generazioni, superate e non piu' in linea con le esigenze operative;
Materiali d'armamento posseduti ai fini sperimentali;
Armi da guerra e tipo guerra - armi comuni da sparo - armi bianche (pistole, fucili e carabine, lanciagranate, nelle versioni manuali, semiautomatiche e automatiche, sfollagente, artifici lacrimogeni/irritanti);
Sciabole per servizi di rappresentanza di pregresse generazioni o fuori uso;
Materiali per la protezione dell'individuo (caschi e giubbetti antiproiettile) di pregresse generazioni o fuori uso;
Equipaggiamenti per la protezione individuale e collettiva nei servizi di ordine pubblico, di pregressa generazione;
Apparecchiature per il controllo degli accessi ai varchi (apparecchiature radiografiche per controllo bagagli, porte metal detector, metal detector portatili e similari);
Materiali per l'attivita' in ambiente contaminato del tipo N. B.C.-R;
Materiali d'armamento e di equipaggiamento provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento. Settore VEA - Sezione «Vestiario ed equipaggiamento»
Capi di vestiario dichiarati fuori uso perche' non piu' in linea con il decreto del Capo della Polizia 31 dicembre 2015 «Divise della Polizia di Stato» ovvero per usura/inefficienza tecnica;
Mobili e arredi dichiarati fuori uso; Settore «Telecomunicazioni ed informatica»
Telefonia:
apparecchi telefonici (tutte le tipologie) e relativi accessori;
centralini telefonici;
centrali telefoniche;
Radio:
apparati radio (tutte le tipologie) e relativi accessori;
navigatori satellitari;
Informatica:
personal computer (tutte le tipologie) e relativi accessori;
stampanti (tutte le tipologie);
fotoriproduttori;
server;
scanner;
fax;
gruppi elettrogeni;
gruppi continuita';
impianti di videosorveglianza;
Laboratorio:
materiali ed attrezzature varie. Settore «Motorizzazione»
Veicoli terrestri:
autovetture;
fuoristrada;
autobus;
minibus;
furgoni;
autocarri;
motocicli e ciclomotori;
veicoli protetti;
veicoli di soccorso;
mezzi allestiti per impieghi specifici e per usi speciali;
rimorchi e container, anche allestiti;
parti di ricambio, accessori e rapido consumo per auto motoveicoli;
biciclette e monopattini elettrici.
Varie motorizzazione:
attrezzature d'officina;
impianti di lavaggio;
impianti distribuzione carburante;
solventi, diluenti, vernici, oli, carburanti, liquidi speciali.
Veicoli nautici:
natanti di altura;
natanti costieri;
natanti minori;
parti di ricambio, accessori e rapido consumo per natanti;
motori nautici e gruppi di propulsione;
attrezzature d'officina;
impianti, sistemi ed apparecchiature connessi al settore nautico.
Veicoli aeronautici:
aeromobili ad ala fissa;
aeromobili ad ala rotante;
motori aeronautici e gruppi di propulsione;
parti di ricambio, accessori e rapido consumo per aeromobili;
impianti, sistemi ed apparecchiature connesse al settore aeronautico.
 
Art. 2

1. I materiali e i mezzi che l'amministrazione della pubblica sicurezza e la Polizia di Stato aliena, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e che la cessione degli armamenti dismessi avvenga solo a favore dei titolari di licenza prevista dall'art. 28 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono indicati nella tabella A) allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
2. Il Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, nell'ambito dell'elenco dei materiali e mezzi di cui alla tabella A), provvede alla determinazione dei mezzi e dei materiali in esubero ovvero non piu' rispondenti alle esigenze, stabilendone, per ciascuna tipologia, le quantita' da alienare.
3. Ferme restando le finalita' indicate nell'art. 1, commi 1 e 2, le convenzioni ed i contratti di permuta rispettano le seguenti condizioni:
a) e' ammessa la permuta di materiali e mezzi, con beni, servizi o prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Nel caso in cui le prestazioni non siano economicamente equivalenti e' fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Dipartimento della Pubblica sicurezza sono pagati quali entrate erariali, con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalita' di cui all' art. 47 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007. Gli importi dovuti a titolo di conguaglio dal Dipartimento della Pubblica sicurezza sono pagati con le risorse disponibili a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di bilancio dello stesso Dipartimento.
b) nella permuta e' garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i materiali e mezzi oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati. I beni ceduti in permuta sono privati di stemmi, simboli o altri elementi identificativi che ne attestino la provenienza.
4. Nel contratto di permuta e' indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali, dei beni, dei servizi e delle prestazioni concordate tra le parti contraenti, nonche' il valore economico complessivo del contratto.
5. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono effettuati a livello centrale e periferico con le modalita' che disciplinano l'attivita' negoziale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicita'.
 
Art. 3

1. La cessione a musei, pubblici o privati, aperti al pubblico dei mezzi e dei materiali compresi nell'elenco di cui alla tabella A) e' consentita a titolo gratuito, limitatamente ad esemplari di valore storico, tecnico o culturale. All'atto della cessione, i mezzi e i materiali d'armamento dovranno essere demilitarizzati e resi inerti, pur conservando le configurazioni originali;
2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e' fatto constatare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile;
3. Eventuali oneri derivanti dalla cessione a titolo gratuito di cui al presente articolo sono a carico del cessionario.
 
Art. 4

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento degli adempimenti connessi, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' comunicato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2017 interno, foglio n. 1709
 
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