Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2017 (vai al sommario)
LEGGE 25 luglio 2017, n. 127
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonche' a fini di tutela e valorizzazione della biodiversita' agraria, promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
2. Ai fini della presente legge, per agrumeti caratteristici si intendono quelli aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarita' del territorio d'origine.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.».
- Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, e' il seguente:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
(Omissis);
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.».
- La versione consolidata del trattato sull'Unione
europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. C 115 del 9 maggio 2008.
- La legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a
Firenze il 20 ottobre 2000), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2006, n. 16, supplemento ordinario.
 
Art. 2
Disciplina degli interventi

1. Per le finalita' indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;
b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;
c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili.
2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicita' e tradizionalita' delle identita' locali, dando priorita' alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio.
3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.
 
Art. 3
Contributo per gli interventi di recupero
e salvaguardia degli agrumeti caratteristici

1. Per l'anno 2017 e' concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero ed alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
 
Art. 4
Contributo per gli interventi di ripristino
degli agrumeti caratteristici abbandonati

1. Per l'anno 2017 e' concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
 
Art. 5
Attuazione degli interventi

1. Gli interventi di recupero e salvaguardia e gli interventi di ripristino di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 sono eseguiti in conformita' alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della presente legge nonche' alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento
ordinario.
- Per i riferimenti al trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 6
Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con le regioni interessate, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici in base all'individuazione fatta ai sensi del medesimo articolo 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 49, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), e'
il seguente:
«Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.
Nelle more del completamento della riforma della legge di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
un programma straordinario di riaccertamento dei residui
passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello
Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione,
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'art.
275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della legge n.
196 del 2009.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
(Omissis);
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati.».
 
Art. 7
Procedura per l'assegnazione dei contributi

1. Le regioni di cui all'articolo 6, comma 3, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
b) stabiliscono le modalita' e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;
c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 8
Controlli e sanzioni

1. Le regioni definiscono le modalita' per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresi' allo svolgimento dei controlli medesimi.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalita' previste dalla presente legge, secondo le modalita' determinate da ciascuna regione.
3. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente e' altresi' escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.
4. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente e' altresi' escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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