Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 luglio 2017, n. 126
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p);
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;
Visto l'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del 6 aprile 2017;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 171 del 2016.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera
p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche):
«Art. 11 (Dirigenza pubblica). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo quanto
previsto dall'art. 17, comma 2, uno o piu' decreti
legislativi in materia di dirigenza pubblica e di
valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti
legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
(omissis);
p) con riferimento al conferimento degli incarichi di
direttore generale, di direttore amministrativo e di
direttore sanitario, nonche', ove previsto dalla
legislazione regionale, di direttore dei servizi
socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto
dall'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai
requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei
risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione
dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117
della Costituzione: selezione unica per titoli, previo
avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di
specifici titoli formativi e professionali e di comprovata
esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una
commissione nazionale composta pariteticamente da
rappresentanti dello Stato e delle regioni, per
l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito
presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza
biennale, da cui le regioni e le province autonome devono
attingere per il conferimento dei relativi incarichi da
effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita
da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano
l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della
singola regione o provincia autonoma che procede secondo le
modalita' del citato art. 3-bis del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di
verifica e di valutazione dell'attivita' dei direttori
generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi
sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in
relazione alla garanzia dei livelli essenziali di
assistenza e dei risultati del programma nazionale
valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita'
di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione
nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi,
accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel
caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o
di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del
principio di buon andamento e imparzialita'; selezione per
titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori
amministrativi e dei direttori sanitari, nonche', ove
previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei
servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli
professionali, scientifici e di carriera, effettuata da
parte di commissioni regionali composte da esperti di
qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in
appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con
cadenza biennale, da cui i direttori generali devono
obbligatoriamente attingere per le relative nomine;
decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di
leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e
imparzialita'; definizione delle modalita' per
l'applicazione delle norme adottate in attuazione della
presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
(Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1,
lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di dirigenza sanitaria), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 settembre 2016, n. 206.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della
citata legge 7 agosto 2015, n. 124:
«Art. 11 (Dirigenza pubblica). - (Omissis).
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura stabiliti dal presente
articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Modifiche alle premesse
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

1. Nelle premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo il capoverso «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016», e' inserito il seguente: «Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 6 aprile 2017:».

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 1
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

1. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «secondo parametri definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «secondo i parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies», e le parole: «in modo paritario» sono soppresse;
b) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «formativi e professionali» sono inserite le seguenti: «che devono comunque avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale», e le parole: «abilitazioni professionali» sono sostituite dalle seguenti: «corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi gia' valutati quali requisito d'accesso»;
c) al comma 7, primo periodo, le parole: «75 punti» sono sostituite dalle seguenti: «70 punti», e al secondo periodo, dopo le parole: «nell'elenco nazionale» sono aggiunte le seguenti: «che e' pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione»;
d) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), la Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario.
7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, di cui al comma 6, lettera a), e' esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.
7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a). In particolare:
a) individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero di risorse umane e al valore economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio;
b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale e' stata svolta;
c) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la responsabilita' di piu' strutture dirigenziali.
7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e' valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una singola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior punteggio.
7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e professionali posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti, ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera b).».

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, del citato decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale). - 1. I provvedimenti di
nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo.
2. E' istituito, presso il Ministero della salute,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'art.
2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato con procedure
informatizzate ed e' pubblicato sul sito internet del
Ministero della salute.
3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma
2, con decreto del Ministro della salute e' nominata ogni
due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui
uno designato dal Ministro della salute con funzioni di
presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di
comprovata competenza ed esperienza, in particolare in
materia di organizzazione sanitaria o di gestione
aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute,
uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione
possono essere nominati una sola volta e restano in carica
per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e
all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.
In fase di prima applicazione, la commissione e' nominata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. La commissione di cui al comma 3 procede alla
formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro
centoventi giorni dalla data di insediamento, previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero della salute di
un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione
sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto
sessantacinque anni di eta' in possesso di:
a) diploma di laurea di cui all'ordinamento
previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2,
ovvero laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno
quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri
settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel
settore pubblico o nel settore privato;
c) attestato rilasciato all'esito del corso di
formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con
le universita' o altri soggetti pubblici o privati
accreditati ai sensi dell'art. 16-ter, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche tali
da assicurare un piu' elevato livello della formazione, la
durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli
stessi, nonche' le modalita' di conseguimento della
certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di
formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e,
in particolare dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' gli attestati in corso di
conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.
3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data posteriore
all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i corsi
siano iniziati in data antecedente alla data di stipula
dell'Accordo di cui al presente comma.
5. I requisiti indicati nel comma 4 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande
dovranno essere allegati il curriculum formativo e
professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del
comma 6. La partecipazione alla procedura di selezione e'
subordinata al versamento ad apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30,
non rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero della salute per essere destinati alle spese
necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento
delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di
idonei cui al presente articolo.
6. La commissione procede alla valutazione dei titoli
formativi e professionali e della comprovata esperienza
dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici
predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4,
considerando:
a) relativamente alla comprovata esperienza
dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture
nelle quali e' stata maturata, anche in termini di risorse
umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento
e responsabilita' di strutture con incarichi di durata non
inferiore a un anno, nonche' eventuali provvedimenti di
decadenza, o provvedimenti assimilabili;
b) relativamente ai titoli formativi e professionali
che devono comunque avere attinenza con le materie del
management e della direzione aziendale, l'attivita' di
docenza svolta in corsi universitari e post universitari
presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta
rilevanza, delle pubblicazioni e delle produzioni
scientifiche degli ultimi cinque anni, il possesso di
diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master,
corsi di perfezionamento universitari di durata almeno
annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di
formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti
presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta
rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei
corsi gia' valutati quali requisito d'accesso.
7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile
dalla commissione a ciascun candidato e' di 100 punti e
possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati
che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a
70 punti. Il punteggio e' assegnato ai fini
dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e'
pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza
l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione.
7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza
dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o
privato, di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), la
Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle
strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria,
del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche'
negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito
sanitario.
7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla
Commissione, di cui al comma 6, lettera a), e'
esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente,
dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di
una delle sue articolazioni comunque contraddistinte,
svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con
autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta
responsabilita' di risorse umane, tecniche o finanziarie,
maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera
esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente
comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante
funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.
7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le
esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
7 anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non
superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di
quanto previsto dal comma 6, lettera a). In particolare:
a) individua range predefiniti relativi
rispettivamente al numero di risorse umane e al valore
economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun
range attribuisce il relativo punteggio;
b) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle
diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza
dirigenziale e' stata svolta;
c) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza
dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la
responsabilita' di piu' strutture dirigenziali.
7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del
candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli
ultimi 7 anni, sono valutati con una decurtazione del
punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il punteggio per
ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione
superiore all'anno, e' attribuito assegnando per ciascun
giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del
punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza
dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli
incarichi ricoperti, e' valutata ai fini dell'idoneita'
esclusivamente una singola esperienza dirigenziale,
scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior
punteggio.
7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e
professionali posseduti dal candidato attribuendo un
punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti,
ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera
b).
8. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale
coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente
incarico di direttore generale per violazione degli
obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «commissione regionale,» sono inserite le seguenti: «nominata dal Presidente della Regione, secondo modalita' e criteri definiti dalle Regioni,»; al quarto periodo, le parole: «non inferiore a tre e non superiore a cinque,» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: «La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, puo' essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purche' i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1.»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, del citato decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Disposizioni relative al conferimento degli
incarichi di direttore generale). - 1. Le regioni nominano
direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco
nazionale dei direttori generali di cui all'art. 1. A tale
fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico,
pubblicato sul sito internet istituzionale della regione
l'incarico che intende attribuire, ai fini della
manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti
nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per
titoli e colloquio e' effettuata da una commissione
regionale nominata dal Presidente della Regione, secondo
modalita' e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo
conto di eventuali provvedimenti di accertamento della
violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La
commissione, composta da esperti, indicati da qualificate
istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in
situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e
uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, propone al presidente della regione
una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto
quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le
caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa
proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano
ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte
consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale,
la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del
Servizio sanitario nazionale.
2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca
del direttore generale e' motivato e pubblicato sul sito
internet istituzionale della regione e delle aziende o
degli enti interessati, unitamente al curriculum del
nominato, nonche' ai curricula degli altri candidati
inclusi nella rosa. All'atto della nomina di ciascun
direttore generale, le regioni definiscono e assegnano,
aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi con riferimento alle relative
risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a
rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento
ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale,
da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo
conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma
restando la piena autonomia gestionale dei direttori
stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non
puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di
decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni
procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle
procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in
caso di decadenza e di mancata conferma, puo' essere
effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi
inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1,
relativa ad una selezione svolta in una data non
antecedente agli ultimi tre anni e purche' i candidati
inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti
nell'elenco nazionale di cui all'art. 1. In caso di
commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, il commissario e' scelto tra i
soggetti inseriti nell'elenco nazionale.
3. Al fine di assicurare omogeneita' nella valutazione
dell'attivita' dei direttori generali, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con Accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le procedure per valutare e verificare tale
attivita', tenendo conto:
a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi definiti nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento
all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza,
all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati,
avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
b) della garanzia dei livelli essenziali di
assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di
attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi
informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo
Sanitario, dei risultati del programma nazionale
valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali e dell'appropriatezza prescrittiva;
c) degli obblighi in materia di trasparenza, con
particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e
ai costi del personale;
d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legislazione vigente.
4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun
direttore generale, la regione, entro novanta giorni,
sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei
sindaci di cui all'art. 3, comma 14, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, della
Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, del medesimo
decreto legislativo, verifica i risultati aziendali
conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai
commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa
contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con
risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione
positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento
motivato. La disposizione si applica in ogni altro
procedimento di valutazione dell'operato del direttore
generale. A fini di monitoraggio, le regioni trasmettono
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali una
relazione biennale sulle attivita' di valutazione dei
direttori generali e sui relativi esiti.
5. La regione, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio, provvede, entro trenta
giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il
contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore
generale con provvedimento motivato e provvede alla sua
sostituzione con le procedure di cui al presente articolo,
se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione
presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al
mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o
in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o
del principio di buon andamento e di imparzialita'
dell'amministrazione, nonche' di violazione degli obblighi
in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la regione provvede
previo parere della Conferenza di cui all'art. 2, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, che si esprime nel termine di
dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali
la risoluzione del contratto puo' avere comunque corso. Si
prescinde dal parere nei casi di particolare gravita' e
urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui
all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le
aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma
2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso di
manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare
l'incarico del direttore generale. Quando i procedimenti di
valutazione e di decadenza dall'incarico di cui al comma 4
e al presente comma riguardano i direttori generali delle
aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo art.
2, comma 2-bis, e' integrata con il sindaco del comune
capoluogo della provincia in cui e' situata l'azienda.
6. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 52, comma
4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 7-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dall'art. 1, commi 534 e 535, della legge
28 dicembre 2015, n. 208.
7. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e
di decadenza automatica di cui al comma 6 sono comunicati
al Ministero della salute ai fini della cancellazione
dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico.
Fermo restando quanto disposto al comma 6, lettera a),
dell'art. 1, i direttori generali decaduti possono essere
reinseriti nell'elenco esclusivamente previa nuova
selezione.».
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dal decreto legislativo n. 171 del 2016.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016,
abrogato dal presente decreto, recava: (Determinazione dei
parametri per la valutazione degli idonei all'incarico di
Direttore generale degli enti del Servizio sanitario
nazionale).
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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