Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 maggio 2017
Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2015, n. 109, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e altre amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'art. 6 che destina 80 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, con il quale e' stata integrata la dotazione finanziaria dell'intervento di cui al predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 di ulteriori 80 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
Visto il regime di aiuto n. SA.42139, registrato in data 12 giugno 2015, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche, attuato con il sopra citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015;
Visto, altresi', l'art. 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni inerenti al finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e di assistenza rimborsabile, e, in particolare, il paragrafo 1, lettera c), che prevede, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, che questi ultimi si possano calcolare forfettariamente secondo un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti, applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare, l'art. 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013 per alcuni tipi di operazioni o alcuni progetti facenti parti di operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 69 dell'8 marzo 2014, e attuate nell'ambito di una delle priorita' di investimento previste dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia di innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunita' emergenti e ai futuri sviluppi del mercato;
Considerato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta, in base a quanto previsto dall'Accordo di partenariato per l'Italia, il quadro strategico esclusivo per il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
Considerata l'esigenza di sostenere, nell'attuale congiuntura economica, la competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali, oggetto di accordi tra pubbliche amministrazioni, attraverso un intervento in grado di favorire l'adozione di innovazioni dei processi produttivi o dei prodotti derivanti dallo sviluppo delle tecnologie individuate dal Programma di indirizzo strategico dell'Unione europea per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione «Orizzonte 2020»;
Ritenuto, ai fini di una maggiore concentrazione ed efficacia della misura agevolativa, di riservare il presente intervento a progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in misura significativa sulla competitivita' di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale nel territorio di riferimento;
Ritenuto, inoltre, di dover adeguare le procedure previste per la concessione delle agevolazioni nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 1° aprile 2015, al fine di consentire un utilizzo delle varie fonti finanziarie, nazionali ed europee, coerente con le relative norme attuative e permettere l'utilizzo dello strumento agevolativo anche per il finanziamento di progetti cofinanziati dall'Unione europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
c) «Regioni meno sviluppate»: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
d) «Regioni in transizione»: le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;
e) «decreto 1° giugno 2016»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
f) «Soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;
g) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
h) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato l del Regolamento GBER;
i) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
l) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
m) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
n) «Centro di ricerca»: impresa con personalita' giuridica autonoma che svolge attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di organismo di ricerca;
o) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 2

Ambito operativo

1. Il presente decreto provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1, che assumono la denominazione di «Accordi per l'innovazione», devono essere diretti a sostenere, attraverso la realizzazione di uno o piu' progetti di cui all'art. 4, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacita' competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del Regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2020 fatte salve eventuali proroghe del relativo regime di aiuto autorizzate dalla Commissione europea o del Regolamento GBER.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale;
c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i Centri di ricerca.
2. I soggetti di cui al comma l possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della proposta progettuale di cui all'art. 7, comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni la disponibilita' di almeno un'unita' locale nel territorio nazionale;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata all'art. 2, punto 18 del Regolamento GBER.
4. Gli Organismi di ricerca alla data di presentazione della domanda devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 3.
5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui ai commi 1 e 2:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta progettuale;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 4

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni nell'ambito degli accordi per l'innovazione devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione 2014-2020 «Orizzonte 2020» riportate in allegato al decreto 1° giugno 2016.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) essere realizzati, dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio nazionale;
b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);
c) essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale di cui all'art. 7, comma 1 e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 9, comma 4. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
d) avere una durata non superiore a trentasei mesi e, comunque, compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo specifico Accordo per l'innovazione, ovvero una durata piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi, qualora compatibile con i termini previsti dall'Accordo per l'innovazione;
e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi;
f) rispettare le eventuali ulteriori condizioni previste dall'Accordo per l'innovazione.
 
Art. 5

Spese e costi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi di cui all'art. 5 del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative.
 
Art. 6

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER, nella forma del contributo diretto alla spesa e/o del finanziamento agevolato, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione come indicato ai commi 2 e 3.
2. Le regioni e le province autonome cofinanziano l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato per una percentuale almeno pari al 3 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi.
3. Il Ministero cofinanzia l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione delle seguenti agevolazioni:
a) un contributo diretto alla spesa per una percentuale pari a una quota base del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi, a cui si aggiunge una quota equivalente a quanto reso disponibile dalle regioni o province autonome ai sensi del comma 2;
b) un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall'Accordo, nel limite del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi. Il finanziamento agevolato e' concesso secondo quanto stabilito dall'art. 6, commi 5, 6 e 7, del decreto 1° giugno 2016, fermo restando che il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire secondo le modalita' specificate dal Ministero nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.
4. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensita' massima stabilita dall'art. 25 del Regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
5. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.
 
Art. 7

Definizione dell'Accordo per l'innovazione

1. Ai fini dell'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione, i soggetti proponenti devono presentare al Ministero una proposta progettuale per consentire la valutazione dell'innovativita' tecnologica dell'iniziativa e la rilevanza strategica per il sistema economico.
2. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero sono definiti gli schemi e le modalita' di presentazione della proposta progettuale di cui al comma 1, che deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente, nonche' una descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale;
b) il piano strategico industriale aggiornato;
c) la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unita' produttive coinvolte e dei costi previsti;
d) la tipologia e l'importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto.
3. Il Ministero, ricevuta la proposta progettuale, acquisisce dal Soggetto gestore una valutazione di natura tecnica in merito ai seguenti elementi:
a) rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado di innovativita' dei risultati attesi;
b) interesse industriale alla realizzazione dell'iniziativa in termini di capacita' di favorire l'innovazione di specifici settori o comparti economici;
c) effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento;
d) valenza nazionale degli interventi sotto il profilo delle ricadute multiregionali dell'iniziativa;
e) eventuale capacita' di attrarre investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l'espansione di imprese estere gia' presenti nel territorio nazionale;
f) capacita' di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale;
g) ammissibilita' delle categorie di costo esposte nella proposta progettuale ai sensi dell'art. 5;
h) eventuali aspetti tecnici della proposta suscettibili di miglioramento in fase di negoziazione ed elementi della proposta progettuale da specificare in modo dettagliato nei progetti di ricerca e sviluppo.
4. Il Ministero, anche nelle more dell'invio delle risultanze tecniche da parte del Soggetto gestore, avvia la fase di interlocuzione con le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate, al fine di valutare la validita' strategica della proposta progettuale e la disponibilita' da parte delle regioni e delle province autonome al cofinanziamento dell'iniziativa, in misura almeno pari al 3 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi. Il Ministero puo' richiedere la partecipazione in tale fase anche del soggetto proponente.
5. Nel caso in cui la fase di interlocuzione si concluda con esito positivo si procede alla definizione dell'Accordo per l'innovazione nel quale vengono indicati i seguenti elementi:
a) le finalita' dell'Accordo;
b) le amministrazioni sottoscrittici dell'Accordo che intendono cofinanziare l'iniziativa proposta;
c) le imprese coinvolte nell'attuazione dell'Accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni in merito all'attuazione dell'Accordo;
d) i progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo con l'indicazione per ciascuno di essi dei costi previsti;
e) il quadro finanziario dell'Accordo con la definizione degli impegni finanziari a carico delle amministrazioni sottoscrittrici;
f) la misura e la forma delle agevolazioni in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo;
g) i termini per la presentazione al Soggetto gestore dei progetti ai sensi dell'art. 9;
h) i termini per la realizzazione dell'Accordo;
i) le modalita' di versamento delle risorse delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni sottoscrittrici nel Fondo per la crescita sostenibile;
l) l'istituzione in un Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi.
6. L'Accordo per l'innovazione, fermo restando quanto previsto all'art. 8, e' sottoscritto dal Ministero, dal soggetto proponente, dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate.
7. Successivamente alla stipula dell'Accordo per l'innovazione, le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni che sono, comunque, subordinate alla presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo e alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore.
 
Art. 8

Accordi cofinanziati con risorse europee

1. Nel caso in cui il Ministero, per la definizione dell'Accordo per l'innovazione con le regioni e le province autonome, utilizzi le risorse dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali o della relativa programmazione parallela nazionale, ovvero l'accordo sia cofinanziato con risorse gestite a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione europea, la misura del contributo diretto alla spesa di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), viene aumentata in modo da massimizzare le agevolazioni concedibili nel rispetto delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER.
2. Qualora ricorra una delle condizioni di cui al comma 1, il Ministero puo' procedere alla definizione dell'Accordo per l'innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni e delle province autonome stabilito dall'art. 7, comma 4, nel caso in cui l'iniziativa proposta riguardi lo sviluppo di tecnologie nell'ambito delle traiettorie tecnologiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente.
3. Ai fini di cui al comma 2, l'indisponibilita' al cofinanziamento e' accertata decorsi trenta giorni dalla trasmissione della proposta progettuale.
4. Negli accordi di cui al comma 2, dal contributo diretto alla spesa definito secondo quanto previsto al comma 1, viene detratta una quota di contributo pari a quella prevista a carico delle regioni o delle province autonome dall'art. 6, comma 2.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli accordi finanziati con le risorse eventualmente assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nell'ambito del programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
 
Art. 9

Presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo,
istruttoria e concessione delle agevolazioni

1. I soggetti proponenti, nei termini stabiliti dall'Accordo per l'innovazione, devono presentare al Soggetto gestore le domande di agevolazione relative ai singoli progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo unitamente alla documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione deve essere presentata secondo le modalita' indicate con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2.
2. Alla data di presentazione dei singoli progetti di ricerca e sviluppo di cui al comma 1, il soggetto proponente deve disporre di almeno due bilanci approvati. A tal fine il soggetto proponente puo' far riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle societa' che partecipa nel proprio capitale sociale per una quota non inferiore al 20 per cento. In tale ultimo caso, il soggetto proponente e' tenuto a presentare unitamente ai singoli progetti di ricerca e sviluppo una specifica lettera di patronage con la quale la societa' partecipante assume l'impegno alla regolare esecuzione dell'iniziativa proposta e alla restituzione dell'eventuale finanziamento agevolato.
3. Il Soggetto gestore, previa verifica della coerenza dei singoli progetti di ricerca e sviluppo presentati rispetto alla proposta progettuale, provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 3, del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative. I punteggi e le soglie minime di accesso relative ai criteri stabiliti dall'art. 9 del decreto 1° giugno 2016, per la valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito degli accordi per l'innovazione, sono adeguati con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, al fine di considerare la presenza o meno del finanziamento agevolato tra le forme agevolative previste dai singoli accordi.
4. A conclusione delle attivita' istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le risultanze al Ministero, che procede, in caso di esito positivo delle predette risultanze, alla concessione delle agevolazioni.
 
Art. 10

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di cinque, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.
2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al Soggetto gestore secondo le modalita' indicate con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2.
3. L'Accordo per l'innovazione puo' prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa, l'Accordo per l'innovazione puo' prevedere, sempre previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che sia erogato a titolo di anticipazione l'intero finanziamento agevolato.
 
Art. 11

Risorse disponibili

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono utilizzati:
a) euro 100.000.000,00 (centomilioni) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile presenti nella contabilita' speciale n. 1201, che sono pertanto attribuiti alla sezione del Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) euro 80.000.000,00 (ottantamilioni) a valere sull'Asse I, Azione 1.1.3., del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, di cui euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni) per i progetti di ricerca e sviluppo nelle Regioni meno sviluppate ed euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni) per i progetti di ricerca e sviluppo nelle Regioni in transizione;
c) euro 26.600.000,00 (ventiseimilioniseicentomila) a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni ex «Obiettivo convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli accordi per l'innovazione.
3. La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto e' effettuata nell'ambito della contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, cui affluiscono le risorse di cui al comma 1, lettere b) e c). Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono pertanto trasferite dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726.
4. A valere sulle risorse di cui al comma 1, lettera a), euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) sono riservati per il cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati nel corso del 2017 dall'impresa comune europea ECSEL istituita ai sensi del regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 169 del 7 giugno 2014. Le risorse non utilizzate nel corso della predetta annualita' ritornano nelle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile.
5. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, fatta salva la riserva di cui al comma 4, possono essere utilizzate anche per la concessione delle agevolazioni in favore delle iniziative presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. Per quanto attiene alle variazioni dei progetti, allo svolgimento dei controlli e ispezioni, alle verifiche intermedie e finali, alle cause di revoca, al monitoraggio e alla valutazione dei progetti agevolati ai sensi del presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative. Le agevolazioni sono, inoltre, revocate nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni per le imprese di piccole e medie dimensioni, si verifichi la cessazione dell'attivita' economica dell'impresa beneficiaria nelle unita' produttive interessate dalla realizzazione del progetto o nel caso in cui, in presenza di cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome, tale attivita' sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza delle amministrazioni regionali o provinciali sottoscrittrici.
2. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni per le imprese di piccole e medie dimensioni, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati nell'ambito dell'Accordo.
3. Le disposizioni previste dal presente decreto, fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 5, si applicano alle proposte progettuali presentate a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento direttoriale di cui all'art. 7, comma 2. Alle proposte presentate prima della predetta data di pubblicazione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, fatta salva la possibilita', in caso di concorde volonta' di tutti i soggetti deputati a sottoscrivere l'Accordo per l'innovazione, di optare per l'applicazione alle predette proposte, qualora non siano gia' oggetto di un accordo, delle disposizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 687
 
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