Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 agosto 2017
Modifica degli allegati al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia e delle finanze
e
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;
Visto, inoltre, il successivo comma 3 del predetto art. 4 del decreto 28 dicembre 2015, che prevede la revisione dell'allegato D al medesimo decreto, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, al fine di apportare eventuali modifiche che tengano conto dell'effettiva implementazione degli accordi gia' sottoscritti dalle medesime giurisdizioni, nonche' di successive sottoscrizioni di accordi per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte di altre giurisdizioni estere;
Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;
Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;
Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;
Visto l'Accordo tra le Autorita' competenti di Hong Kong e dell'Italia sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari per il miglioramento della compliance fiscale internazionale firmato il 13 marzo 2017;
Visto l'Accordo tra le Autorita' competenti di Panama e dell'Italia sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari per il miglioramento della compliance fiscale internazionale firmato il 21 giugno 2017;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;
Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;
Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1
Modifiche all'Allegato A

1. All'Allegato A, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla Sezione II, lettera B, punto 5, dopo le parole «una ricerca negli archivi cartacei,», le parole «di cui alla parte B, punto 2,» sono sostituite dalle parole «di cui alla parte C, punto 2,»;
b) alla Sezione VI, lettera B, terzo periodo, dopo le parole «contengono indizi», le parole «di cui alla parte A della sezione II» sono sostituite dalle parole «di cui alla parte B della sezione II»;
c) alla Sezione VI, lettera B, quarto periodo, dopo le parole «seguire le procedure», le parole «di cui alla parte A della sezione II» sono sostituite dalle parole «di cui alla parte B della sezione II».
 
Art. 2
Modifica dell'Allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, e' sostituito dal seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
****Include: Isole Canarie.
 
Art. 3
Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, e' sostituito dal seguente:


Parte di provvedimento in formato grafico

* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
****Include: Isole Canarie.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2017

Il direttore generale delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze
Lapecorella
Il direttore dell'Agenzia
delle entrate
Ruffini
 
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