Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2017 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 20 luglio 2017
Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Brilique», «Clopidogrel BGR» e «Introna», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 1371/2017).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del Farmaco il prof. Mario Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini e' stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal medicinali dal 1 maggio al 31 maggio 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 12-14 luglio 2017;

Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:
BRILIQUE;
CLOPIDOGREL BGR;
INTRONA, descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.
Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 luglio 2017

Il direttore generale: Melazzini
 

Allegato
Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Nuove confezioni.
BRILIQUE;
Codice ATC - principio attivo: B01AC24 - Ticagrelor;
Titolare: Astrazeneca AB;
Codice procedura EMEA/H/C/1241/X/34;
GUUE 30 giugno 2017. Indicazioni terapeutiche.
«Brilique», in co-somministrazione con acido acetilsalicilico (ASA), e' indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti con:
sindrome coronarica acuta (SCA) o
storia di infarto miocardico (IM) ed un alto rischio di sviluppare un evento aterotrombotico (vedere paragrafi 4.2 e 5.1). Modo di somministrazione.
Per uso orale.
«Brilique» puo' essere somministrato durante i pasti o lontano dai pasti.
Le compresse orodispersibili possono essere usate come alternativa a «Brilique 90 mg» compresse rivestite con film per i pazienti che hanno difficolta' a deglutire le compresse intere o per coloro che preferiscono le compresse orodispersibili. La compressa orodispersibile deve essere posta sulla lingua, dove sara' rapidamente dispersa nella saliva. La compressa orodispersibile puo' poi essere deglutita con o senza acqua (vedere paragrafo 5.2). La compressa orodispersibile puo' anche essere dispersa in acqua e somministrata attraverso un sondino naso-gastrico (CH8 o piu' grande). Dopo la somministrazione della miscela e' importante irrigare il sondino naso-gastrico con acqua. Non e' disponibile la compressa orodispersibile da 60 mg.
Confezioni autorizzate:
EU/1/10/655/012 - A.I.C. n. 040546121/E in base 32: 16PCU9 - 90 mg - compressa orodispersibile - uso orale - blister (ALU/ALU) - 10x1 compresse (dose unitaria);
EU/1/10/655/013 - A.I.C. n. 040546133/E in base 32: 16PCUP - 90 mg - compressa orodispersibile - uso orale - blister (ALU/ALU) - 56x1 compresse (dose unitaria);
EU/1/10/655/014 - A.I.C. n. 040546145/E in base 32: 16PCV1 - 90 mg - compressa orodispersibile - uso orale - blister (ALU/ALU) - 60x1 compresse (dose unitaria). Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in
commercio.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale.
Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). Nuove confezioni.
CLOPIDOGREL BGR;
Codice ATC - principio attivo: B01AC04 - Clopidogrel;
Titolare: Laboratoires Biogaran;
Codice procedura EMEA/H/C/1138/IB/29/G;
GUUE 30 giugno 2017. Indicazioni terapeutiche.
Prevenzione di eventi di origine aterotrombotica.
«Clopidogrel» e' indicato nei:
pazienti adulti affetti da infarto miocardico (da pochi giorni fino a meno di trentacinque giorni), ictus ischemico (da sette giorni fino a meno di 6 mesi) o arteriopatia obliterante periferica comprovata.
Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 5.1. Modo di somministrazione.
Uso orale.
La compressa puo' essere assunta durante o lontano dai pasti.
Confezioni autorizzate:
EU/1/09/558/011 - A.I.C. n. 042355115/E in base 32: 18DLFC - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;
EU/1/09/558/012 - A.I.C. n. 042355127/E in base 32: 18DLFR - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 500 compresse. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in
commercio.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo n. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale.
I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo n. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.
Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR):
EU/1/09/558/011 - A.I.C. n. 042355115/E in base 32: 18DLFC - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse.
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP):
EU/1/09/558/012 - A.I.C. n. 042355127/E in base 32: 18DLFR - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 500 compresse. Nuove confezioni.
INTRONA;
ATC - principio attivo: L03AB05 - Interferon alfa-2b;
Titolare: Merck Sharp & Dohme Limited;
Codice procedura EMEA/H/C/281/IB/106/G;
GUUE 30 giugno 2017. Indicazioni terapeutiche.
Epatite cronica B: trattamento di pazienti adulti affetti da epatite cronica B associata ad evidenza di replicazione virale (presenza di DNA del virus dell'epatite B (HBV-DNA) e dell'antigene dell'epatite B (HBeAg), alanina amminotransferasi (ALT) elevata, infiammazione epatica attiva istologicamente comprovata e/o fibrosi.
Epatite cronica C: prima di iniziare il trattamento con «IntronA», occorre tenere in considerazione i risultati degli studi clinici che hanno confrontato «IntronA» con interferone pegilato (vedere paragrafo 5.1).
Pazienti adulti:
«IntronA» e' indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da epatite cronica C con elevate transaminasi senza scompenso epatico e positivi per l'RNA del virus dell'epatite C (HCV-RNA) (vedere paragrafo 4.4).
L'uso ottimale di «IntronA» in questa indicazione e' in associazione a ribavirina.
Bambini a partire dai tre anni di eta' e adolescenti:
«IntronA» e' indicato, in regime di associazione con ribavirina, per il trattamento di bambini dai tre anni in su e adolescenti, affetti da epatite cronica C, non trattati in precedenza, senza scompenso epatico, e con presenza di HCV-RNA.
Al momento di decidere di non rinviare il trattamento prima dell'eta' adulta, e' importante considerare che la terapia di associazione ha indotto un'inibizione della crescita che in alcuni pazienti ha dato luogo a riduzione dell'altezza finale in eta' adulta. La decisione di trattare deve essere presa caso per caso (vedere paragrafo 4.4).
Leucemia a cellule capellute:
trattamento dei pazienti affetti da leucemia a cellule capellute.
Leucemia mieloide cronica:
Monoterapia:
trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica positiva per il cromosoma Philadelphia o per la traslocazione bcr/abl.
L'esperienza clinica indica che nella maggior parte dei pazienti trattati e' ottenibile una maggiore/minore risposta ematologica e citogenetica. Una risposta citogenetica maggiore e' definita da cellule leucemiche Ph + < 34 % nel midollo osseo, mentre una risposta minore e' definita da cellule Ph + < 34 %, ma < 90 % nel midollo.
Terapia di associazione:
l'associazione di interferone alfa-2b e citarabina (Ara-C) somministrata durante i primi dodici mesi di trattamento ha dimostrato di migliorare in modo significativo la percentuale di risposte citogenetiche maggiori e di prolungare in modo significativo la sopravvivenza globale a tre anni rispetto ad interferone alfa-2b in monoterapia.
Mieloma multiplo:
terapia di mantenimento in pazienti che abbiano raggiunto una remissione obiettiva della malattia (riduzione maggiore del 50 % delle proteine di origine mielomatosa) in seguito ad una chemioterapia iniziale di induzione.
L'attuale esperienza clinica indica che la terapia di mantenimento con interferone alfa-2b prolunga la fase di plateau; tuttavia gli effetti sulla sopravvivenza globale non sono stati dimostrati in modo conclusivo.
Linfoma follicolare:
trattamento del linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica in aggiunta ad una appropriata polichemioterapia di induzione, quale ad esempio regimi tipo-CHOP. Un tumore ad elevata massa neoplastica viene definito da almeno una delle caratteristiche di seguito elencate: massa tumorale voluminosa (> 7 cm), coinvolgimento di almeno 3 o piu' siti nodali (ciascuno > 3 cm), sintomi sistemici (perdita di peso > 10 %, piressia > 38°C per piu' di 8 giorni, o sudori notturni), splenomegalia oltre l'ombelico, ostruzione degli organi maggiori o sindrome da compressione, coinvolgimento orbitale o epidurale, effusione sierosa o leucemia.
Tumore carcinoide:
trattamento di tumori carcinoidi con metastasi linfonodali o epatiche e con «sindrome da carcinoide».
Melanoma maligno:
come terapia adiuvante in pazienti liberi da malattia in seguito ad intervento chirurgico, ma ad alto rischio di recidiva sistemica, ad esempio pazienti con coinvolgimento linfonodale primario o ricorrente (clinico o patologico).
Modo di somministrazione:
Il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nella gestione della patologia.
Per alcune indicazioni non tutte le dosi e le concentrazioni sono appropriate. Devono essere selezionate la dose e la concentrazione appropriate.
Se compaiono eventi avversi durante il trattamento con «IntronA» per qualsiasi indicazione, aggiustare la dose o sospendere temporaneamente la terapia fino a scomparsa di tali effetti. Sia nel caso di intolleranza persistente o ricorrente nonostante l'adeguato aggiustamento posologico sia nel caso di progressione della malattia, sospendere il trattamento con «IntronA». Per gli schemi posologici di mantenimento somministrati per via sottocutanea e' consentita, a discrezione del medico, la somministrazione attuata direttamente dal paziente.
«IntronA» puo' essere somministrato con siringhe per iniezione monouso sia di vetro sia di plastica.
Confezioni autorizzate:
EU/1/99/127/045 - A.I.C. n. 034832446/E in base 32: 11701Y - 18 milioni ui/3 ml - soluzione iniettabile/per infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 3,0 ml (6 milioni ui/ml) - 1 flaconcino + 6 siringhe per iniezione con ago inserito e un dispositivo di protezione dell'ago + 12 tamponi detergenti;
EU/1/99/127/046 - A.I.C. n. 034832459/E in base 32: 11702C - 18 milioni ui/3 ml - soluzione iniettabile/per infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 3,0 ml (6 milioni ui/ml) - 2 flaconcini + 12 siringhe per iniezione con ago inserito e un dispositivo di protezione dell'ago + 24 tamponi detergenti;
EU/1/99/127/047 - A.I.C. n. 034832461/E in base 32: 11702F - 18 milioni ui/3 ml - soluzione iniettabile/per infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 3,0 ml (6 milioni ui/ml) - 12 flaconcini + 72 siringhe per iniezione con ago inserito e un dispositivo di protezione dell'ago + 144 tamponi detergenti;
EU/1/99/127/048 - A.I.C. n. 034832473/E in base 32: 11702T - 25 milioni ui/2,5 ml - soluzione iniettabile/per infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 2,5 ml (10 milioni ui/ml) - 1 flaconcino + 6 siringhe per iniezione con ago inserito e un dispositivo di protezione dell'ago + 12 tamponi detergenti;
EU/1/99/127/049 - A.I.C. n. 034832485/E in base 32: 117035 - 25 milioni ui/2,5 ml - soluzione iniettabile/per infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 2,5 ml (10 milioni ui/ml) - 2 flaconcini + 12 siringhe per iniezione con ago inserito e un dispositivo di protezione dell'ago + 24 tamponi detergenti;
EU/1/99/127/050 - A.I.C. n. 034832497/E in base 32: 11703K - 25 milioni ui/2,5 ml - soluzione iniettabile/per infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 2,5 ml (10 milioni ui/ml) - 12 flaconcini + 72 siringhe per iniezione con ago inserito e un dispositivo di protezione dell'ago + 144 tamponi detergenti;
EU/1/99/127/051 - A.I.C. n. 034832509/E in base 32: 11703X - 25 milioni ui/2,5 ml - soluzione iniettabile/per infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 2,5 ml (10 milioni ui/ml) - 1 flaconcino + 6 siringhe per iniezione con ago inserito + 12 tamponi detergenti;
EU/1/99/127/052 - A.I.C. n. 034832511/E in base 32: 11703Z - 25 milioni ui/2,5 ml - soluzione iniettabile/per infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 2,5 ml (10 milioni ui/ml) - 2 flaconcini + 12 siringhe per iniezione con ago inserito + 24 tamponi detergenti;
EU/1/99/127/053 - A.I.C. n. 034832523/E in base 32: 11704C - 25 milioni ui/2,5 ml - soluzione iniettabile/per infusione - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 2,5 ml (10 milioni ui/ml) - 12 flaconcini + 72 siringhe per iniezione con ago inserito + 144 tamponi detergenti. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in
commercio.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo n. 7) della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale.
Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.
Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - (RRL).
 
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