Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 luglio 2017, n. 125
Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare l'articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale, in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;
Visto l'articolo 1, comma 649, della predetta legge, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento per l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici»;
Visto l'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha ridotto la dotazione finanziaria con il taglio dell'intero stanziamento previsto per l'anno 2016, pari a 20 milioni di euro;
Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che ha previsto che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, le risorse finanziarie stanziate a favore della misura denominata «ferrobonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari ad euro 823.015;
Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 recante «Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie» e in particolare il Capo 6, Sezione 6.1, n. 98 lettera b), riguardante gli aiuti diretti a ridurre i costi esterni, ossia gli aiuti destinati ad incoraggiare il trasferimento modale verso la rotaia in quanto modalita' che genera minori costi esterni rispetto ad altri modi di trasporto come il trasporto su gomma;
Vista la decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di Stato SA.44627 - Italia - Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario, previa notifica effettuata dal Ministero per via elettronica in data 22 giugno 2016;
Acquisito il preventivo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 1403 del 9 marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 28 marzo 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 4.3.15.3/2017/8 del 23 maggio 2017;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) «soggetto gestore»: la Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento;
c) trasporto intermodale: trasporto di merci nella stessa unita' di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o piu' modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi di scambio modale;
d) trasporto trasbordato: trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, con rottura di carico;
e) nodo logistico: punto nodale per la raccolta, la separazione, il trasbordo e la redistribuzione delle merci, inclusi gli interporti;
f) interporto: complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalita' di trasporto, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione;
g) imprese utenti di servizi ferroviari: imprese, cosi' come definite dall'articolo 2082 del codice civile, che commissionano treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato;
h) operatore del trasporto combinato (MTO): soggetto che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che non agisce come preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipanti alle operazioni di trasporto multimodale e che assume la responsabilita' dell'esecuzione del contratto;
i) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la cui attivita' principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci o persone per ferrovia e che ne garantisce la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
l) treno completo: il treno acquistato in tutta la sua capacita' di prestazioni da un unico cliente.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella GUUE n. C 326/93 del 26 ottobre 2012.
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile
2013.
- Si riporta l'art. 1, commi 647, 648 e 649, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)):
«Art. 1. - (Omissis).
647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di
progetti per migliorare la catena intermodale e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione,
l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per
il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei
servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da
porti situati in Italia, che collegano porti situati in
Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata la
spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di
44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di
euro per l'anno 2018.
648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto
intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' altresi' autorizzato a concedere contributi
per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo
e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
649. L'individuazione dei beneficiari, la
commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648
sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, S.O.
- Si riporta l'art. 15 del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225:
«Art. 15 (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4.260 milioni di
euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1-bis. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro
per l'anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2-bis, 4, comma
2, 8, comma 1-ter, 9, 10, 12, 13, 14 e dai commi 1 e 1-bis
del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per
l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a
5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 2.985 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.036,1 milioni
di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli
effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto
derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a 451,83 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa
relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati
di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco
allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo
previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a
4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di
euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno
2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli
articoli 3, 4, 6 e 9.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove
necessario, previa richiesta dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei
titolari di indennizzi per infortunio o malattia
professionale e di semplificare il contenzioso in materia,
la rendita per inabilita' permanente erogata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), ai sensi dell'art. 66, numero 2), del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria
del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento
invalidante. La medesima rendita non concorre alla
formazione del reddito complessivo ai fini tributari.».
- Si riporta l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
95 del 24 aprile 2017, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, S.O.:
«Art. 13 (Riduzione dotazioni missioni e programmi di
spesa dei Ministeri). - 1. Ai fini del concorso delle
amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento
degli obiettivi programmatici indicati nel documento di
economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere,
le missioni e i programmi di spesa degli stati di
previsione dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al
presente decreto, sono ridotte, per l'anno 2017, degli
importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more
dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, e'
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli
importi indicati in termini di competenza e cassa
nell'elenco allegato al presente decreto. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti,
potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei
saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto
agli importi indicati nel citato elenco anche relative a
missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti.
(Omissis).».
- Le Comunicazioni della Commissione (Linee guida
comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie
(2008/C 184/07)) sono pubblicate nella G.U.U.E. 22 luglio
2008, n. C 184/13.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
(Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(Rifusione)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170
del 24 luglio 2015.
 
Art. 2
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale.
2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalita' negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2 , anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalita' di trasporto maggiormente sostenibili.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 1, comma 649, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016):
«Art. 1. - (Omissis).
649. L'individuazione dei beneficiari, la
commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648
sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(Omissis).».
 
Art. 3
Risorse finanziarie

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle risorse statali disponibili.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge n. 208 del 2015, le suddette risorse possono subire riduzioni in caso di minori risparmi rispetto alle stime di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 645.
3. Tali fondi possono essere incrementati da ulteriori risorse derivanti dall'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Altre risorse destinate o da destinare per le finalita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono essere oggetto di intese operative con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed erogate secondo le previsioni di cui all'articolo 12.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, nonche' in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento puo' proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 1, commi 645 e 648, della citata
legge n. 208 del 2015:
«Art. 1. - (Omissis).
645. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito
d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per
autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2
allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta
per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi
conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati
in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni
di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalita' di monitoraggio delle risorse
derivanti dall'attuazione della misura di cui al primo
periodo. Qualora si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 ottobre
di ciascun anno, comunica il valore dello scostamento al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono
quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi
rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono
assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto
a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, provvede, con proprio decreto, alla
rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse
assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648,
650, 651, 654, 655 e 866, oppure di altre spese
rimodulabili iscritte nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da
assicurare la neutralita' rispetto ai saldi di finanza
pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(Omissis).
648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto
intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' altresi' autorizzato a concedere contributi
per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo
e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 150, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«Art. 1. - (Omissis).
150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore
del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono
ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
(Omissis).».
 
Art. 4
Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini previsti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore.
2. Le funzioni e le attivita' che il soggetto gestore deve svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto accordo di servizio, sono quelle di seguito elencate:
a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi;
b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ai beneficiari;
c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto, ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione/archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita';
d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali incentivi;
e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale competente.
3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al presente regolamento e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformita' al sopracitato preventivo.
4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto gestore. A tal riguardo il predetto soggetto assicura la massima collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle attivita' tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
(Omissis).».
 
Art. 5
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese, con sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, di cui all'articolo 1, lettere g) ed h), costituite in forma di societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese o enti equivalenti;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) non essere sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della societa', o concordato preventivo senza continuita' aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
d) possedere una situazione di regolarita' contributiva e di regolarita' fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;
f) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
g) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
h) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali e' stata gia' disposta la restituzione;
i) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, unitamente a quanto prescritto per l'accesso al contributo in fase di presentazione dell'istanza, deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.
4. L'assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a i), costituisce causa di revoca, determinando decadenza dal contributo ed eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo 14.
5. Le imprese richiedenti il contributo sono obbligate, altresi', ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e sicurezza.
6. Le imprese soggette ad influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria sono obbligate a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attivita' oggetto di incentivazione, pena la non ammissibilita' al contributo.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 80 del citato decreto legislativo
n. 50 del 2016:
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonche' all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita'
di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di
cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art.
30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuita'
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'art. 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini
una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione
di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la
durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque
anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore,
e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e
a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento
definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia
intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, S.O.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011, S.O.
 
Art. 6
Oggetto e destinazione dell'incentivo

1. L'incentivo e' rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:
a) a mantenere in essere, per dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014;
b) a incrementare, per successivi periodi di dodici mesi consecutivi, il volume di traffico ferroviario rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014;
c) a mantenere, per ulteriori ventiquattro mesi, il volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo.
2. L'importo massimo del contributo per treno*km in ogni caso non puo' superare 2,50 euro per treno*km. Tale misura base puo' essere adeguata mediante revisioni annuali nei casi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. In tali casi l'adeguamento della misura e' disposto con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', su conforme parere del Ministero dell'economia e finanze, fermi restando i limiti di cui all'articolo 12.
3. Ai fini della quantificazione del contributo non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un interporto.
4. Il valore unitario del contributo per treno*km puo' essere definito anche in funzione della lunghezza del percorso dei singoli treni completi commissionati, al fine di ottimizzarne l'effetto incentivante della scelta intermodale. La trazione non elettrica e' limitata strettamente a tratti di raccordo che assicurano la continuita' operativa del percorso su ferrovia.
 
Art. 7
Attribuzione dei contributi

1. All'impresa e' riconosciuto un contributo in ragione dei treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, fino ad un massimo di euro 2,50 per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. Il Ministero procedera' a comunicare, entro quarantacinque giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilita' dell'impresa al contributo.
2. Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel corso del triennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici mesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l'acquisizione di contratti conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale trasbordato con treni completi.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento, siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, ai soli fini del raggiungimento di tale soglia e dietro presentazione di idonea documentazione, si considerano come effettuati i treni*chilometro non realizzati per cause non imputabili all'impresa. Ai fini della quantificazione del contributo, non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 chilometri, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto ed un interporto.
4. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti.
 
Art. 8
Modalita' di determinazione dei contributi

1. Il contributo per treno*chilometro, attribuibile ai sensi dell'articolo 7, e' quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed e' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa e nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse disponibili non sono sufficienti, si procede alla riduzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.
2. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse, statali, regionali o locali, le stesse sono utilizzate fino alla concorrenza del limite di cui all'articolo 6, comma 2, e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12.
 
Art. 9
Procedura di accesso

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi sulla base di una istruttoria condotta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con provvedimento del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', da adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento, pubblicato nei siti web istituzionali del soggetto gestore e in quello del medesimo Ministero, nel rispetto dei principi di trasparenza e accessibilita' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Per accedere ai contributi, le imprese devono presentare l'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita', Via Caraci, 36 - 00157 Roma, specificando con apposita dicitura nell'oggetto «contributo decreto ferrobonus».
4. Le istanze devono pervenire al Ministero via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it, entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2.
5. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono fornite istruzioni operative necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.

Note all'art. 9:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile
2013.
 
Art. 10
Istruttoria delle domande e quantificazione
del contributo

1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalita' previste dal provvedimento di cui all'articolo 9, si procede alla prima analisi documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
2. L'ammissione al contributo e' notificata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti via posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore; in caso di esito negativo delle attivita' istruttorie, la domanda e' rigettata previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il contributo e' quantificato, annualmente, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle modalita' di cui all'articolo 13; i contributi sono erogati secondo quanto disposto dall'articolo 8.
4. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica la veridicita' dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei treni*km.

Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 10-bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda
inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».
 
Art. 11
Termini e modalita' del ribaltamento del contributo

1. Gli operatori del trasporto intermodale o trasbordato, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela, sono tenuti a verificare la regolarita' dell'imprese di autotrasporto di merci per conto terzi presso il Portale dell'Albo degli Autotrasportatori. La quota di contributo non e' ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, e' effettuato dopo la verifica di cui al presente comma.
2. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario del contributo, operatore del trasporto intermodale o trasbordato, sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 4, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.
 
Art. 12
Cumulo dell'incentivo

1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali ed enti locali, la contribuzione complessiva non puo' eccedere:
a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri sottostanti accessori quali verifica, formazione treno e manovra;
b) per ciascun servizio ferroviario, il 50 per cento del differenziale medio su base nazionale, fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei costi esterni per esternalita' negative per unita' di massa di merce trasportata.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai beneficiari e della relativa documentazione, e' tenuto a verificare, per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati nel comma 1.
 
Art. 13
Rendicontazione e monitoraggio

1. Ai fini della rendicontazione dei periodi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun periodo di riferimento, l'impresa deve far pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 4:
a) il riepilogo dei treni*chilometro effettuati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza del primo periodo di dodici mesi, articolato per relazione di traffico e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo e della liquidazione del contributo (origine, destinazione, estremi lettera di vettura, chilometraggio), corredato delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e dal rappresentante dell'impresa ferroviaria che ha effettuato i servizi, attestanti la veridicita' dei dati ivi riportati;
b) copia dei contratti con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi relativi ai trasporti effettuati.
2. Il contributo e' quantificato a consuntivo dei singoli periodi di riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6 e sulla base dei treni*chilometro effettivamente realizzati nel periodo incentivato.
3. L'Amministrazione da' comunicazione ai singoli interessati in ordine all'ammontare del contributo agli stessi spettante tramite posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo la disponibilita' di cassa.
4. Ai fini del monitoraggio, di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), nel corso dei ventiquattro mesi decorrenti dalla scadenza dell'ultimo periodo incentivato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento del volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo.
5. Ai fini di cui al comma 4, le imprese trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 4, entro sessanta giorni dal termine di scadenza di ciascun periodo di dodici mesi successivi alla scadenza dell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo e per due periodi consecutivi:
a) l'elenco dei treni*chilometro effettuati nel periodo di dodici mesi soggetto a monitoraggio;
b) ulteriori dati che saranno richiesti dal Ministero ai fini del monitoraggio.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il tramite soggetto gestore incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione e monitoraggio dell'intervento, rende disponibili in formato elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio anche sul sito del Ministero medesimo.

Note all'art. 13:
- Si riporta l'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
 
Art. 14
Recupero dei contributi

1. Nei casi di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il beneficiario non puo' accedere ai contributi per alcun periodo di incentivazione ed e' tenuto alla restituzione integrale del contributo eventualmente gia' percepito.
2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonche' al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo 11.
3. All'esito del monitoraggio, in caso di mancato adempimento all'obbligo di mantenere per ulteriori ventiquattro mesi successivi al triennio di incentivazione il volume di traffico ferroviario raggiunto, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad un recupero dei contributi erogati per l'intero periodo di incentivazione, in misura pari alla percentuale di riduzione di traffico riscontrata in sede di verifica.
4. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 15
Controlli

1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese utenti e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviarie e puo', altresi', acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di incentivazione, anche ai fini di verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Note all'art. 15:
- Si riportano gli articoli 75 e 76 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
«Art. 75 (R) (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal
controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.».
«Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».
 
Art. 16
Norme finali

1. L'accesso ai contributi di cui al presente regolamento e' consentito alle imprese aventi sede legale in Italia e negli altri Stati dello Spazio Economico Europeo e, a condizioni di reciprocita', anche alle imprese aventi sede in Svizzera.
2. Tutta la documentazione che le imprese devono presentare ai sensi e per i fini del presente regolamento deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.
3. Le imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini del presente decreto, secondo i contenuti e le modalita' comunicati dal Ministero stesso.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente decreto.
 
Art. 17
Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente regolamento e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 luglio 2017

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3345
 
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