Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco».


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;
Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Prosecco», da ultimo consolidato con DM 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;
Vista la domanda presentata in data 25 ottobre 2016, per il tramite delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, su istanza del Consorzio tutela della DOC Prosecco, con sede in Treviso, intesa ad ottenere alcune modifiche agli articoli 4 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Prosecco», concernenti rispettivamente una modifica sostanziale delle condizioni tecniche di produzione delle uve e una modifica minore relativa alle disposizioni sul confezionamento della tipologia frizzante, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
Considerato che per la citata modifica minore dell'art. 8 del disciplinare in questione, sono state applicate le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 ed e' stato pertanto emanato il decreto 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2016, concernente la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;
Considerato che per la restante modifica rilevante di cui all'art. 4 punto 3 del disciplinare e' stata applicata la procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012,
Considerato e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 7 giugno 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del citato art. 4 punto 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica dell'art. 4 punto 3 del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.

 
Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO».

OMISSIS

Art. 4.

Norme per la viticoltura

OMISSIS

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con DM 17 luglio 2009, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura con una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro.

OMISSIS

 
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