Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2017 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73
Testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
(( Disposizioni in materia di vaccini ))

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche' di garantire (( il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, )) ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni (( e per tutti i minori stranieri non accompagnati )) sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) (( soppressa; ))
h) (( soppressa; ))
i) (( soppressa; ))
l) (( soppressa; ))
m) (( soppressa; ))
n) (( soppressa )).
(( 1-bis. Agli stessi fini di cui al comma l, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresi' obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella.
1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonche' degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanita', l'Agenzia italiana del farmaco (AlFA), l'Istituto superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, puo' disporre la cessazione dell'obbligatorieta' per una o piu' delle vaccinazioni di cui al comma l-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonche' i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.
1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus.
1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanita', fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma l-quater, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017. ))

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del1'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. (( Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.
2-ter. Annualmente l'AlFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilita' dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata. ))

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma l e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
(( 3-bis. L'AlFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali e' stata confermata un'associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle Camere. ))
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al (( presente articolo, i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, )) ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, ai tutori (( o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, )) e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro (( cento )) a euro (( cinquecento )). Non incorrono nella sanzione di cui al (( secondo )) periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori (( e i soggetti affidatari )) che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'eta'. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. (( All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome. ))
5. (( (soppresso) )).
6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorita' sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
(( 6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell'AlFA, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. ))


Riferimenti normativi

- L'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano sancita in data 19
gennaio 2017 sul documento recante «Piano nazionale
prevenzione vaccinale 2017-2019». (Rep. atti n. 10/CSR), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2017, n.
41.
- Il decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017,
non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, reca l'istituzione
della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Ministro della sanita' 15 dicembre 1990 (Sistema
informativo delle malattie infettive e diffusive),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1991, n.
6:
«Art. 1. - 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli
253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, permane
l'obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi
di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica; le
unita' sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a
comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo le
modalita' di cui all'allegato.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento). - (Omissis).
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi
449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, all'art. 1, comma 7, all'art. 4, comma 3-quater e
all'art. 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con
la Conferenza unificata, sentita l'Autorita' nazionale
anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in
ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del
comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi
nonche' le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli
enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni,
e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a
Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai
commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure.
Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto
di cui al periodo precedente, l'Autorita' nazionale
anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara
(CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli
adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a
Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il
decreto di cui al presente comma sono, altresi',
individuate le relative modalita' di attuazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 548, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge di stabilita' 2016) .
«Art. 1. - (Omissis).
548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione
degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante
aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad
approvvigionarsi, relativamente alle categorie
merceologiche del settore sanitario, come individuate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali
regionali di committenza di riferimento, ovvero della
Consip SpA.».
- La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad
una famiglia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 1983, n. 133, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo
Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu'
ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di
piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica). - (Omissis).
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono
determinati mediante contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella
delibera Cipe n. 3 del 1° febbraio 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.».
- Si riporta l'art. 120 della Costituzione:
«Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
 
Art. 2
Iniziative di comunicazione e informazione
sulle vaccinazioni

1. A decorrere dal l° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, (( e per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonche' per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria.
1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e' affidato il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto. ))

2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, avviano altresi' iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonche' di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori (( e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie )).
3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell' entrata del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo cosi' acquisito e' riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i fini di cui al comma 2.

Riferimenti normativi

- La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- La legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei
consultori familiari), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 1975, n. 227.
 
Art. 3
Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per
l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione,
ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole
private non paritarie

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di eta' compresa tra zero e sedici anni (( e del minore straniero non accompagnato )), a richiedere ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, ai tutori (( o ai soggetti affidatari )) la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (( obbligatorie )) indicate all'articolo 1, (( commi 1 e 1-bis )), ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguira' le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'eta', entro la fine dell'anno scolastico, (( o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale )). La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. (( Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. ))
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, e' segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo l, comma 4.
3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione (( e per i centri di formazione professionale regionale )), la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami.
(( 3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale. ))

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa). (Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
 
(( Art. 3-bis
Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per
l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione,
ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione
professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a
decorrere dall'anno 2019

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonche' dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di eta' compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sa-nitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la partecipazione agli esami. ))

 
Art. 4
Ulteriori adempimenti delle istituzioni
scolastiche e educative

1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti piu' di due (( minori )) non vaccinati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 201, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1. - (Omissis).
201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la
dotazione organica complessiva di personale docente delle
istituzioni scolastiche statali e' incrementata nel limite
di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni
nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56
milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019,
1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno
2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni
nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63
milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle
determinate ai sensi dell'art. 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' ai sensi dell'art. 15, commi 2 e
2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - (Omissis).
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative
dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota
delle economie lorde di spesa che devono derivare per il
bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi
del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64
citato.».
 
(( Art. 4-bis
Anagrafe nazionale vaccini

l. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi gia' realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto, nonche' le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, nonche' i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l'anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attivita' di cui al presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. ))


Riferimenti normativi

- Per il testo vigente dell'art. 1 del decreto del
Ministro della sanita' 15 dicembre 1990, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015,
(Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace
azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di
stabilita' 2013), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
giugno 2015, n. 143.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 344, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013):
«Art. 1. - (Omissis).
344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuate, con decreto
di natura non regolamentare del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri per gli affari europei, degli
affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, le procedure operative e le soluzioni tecniche
per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare
riguardo:
a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione
all'immissione in commercio;
b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o
sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un
medicinale;
c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per
quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;
d) agli ulteriori obblighi del titolare
dell'autorizzazione alla immissione in commercio;
e) ai casi in cui risulti necessario adire il
Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 6 novembre 2001, e successive modificazioni;
f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei
locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il
controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle
sostanze attive utilizzate come materie prime nella
produzione di medicinali;
g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al
ruolo dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;
h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC
e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il
titolare dell'AIC;
i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
l) al sistema delle comunicazioni;
m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da
parte del titolare di MC;
n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza del medicinale (PSUR);
o) agli obblighi a carico delle strutture e degli
operatori sanitari;
p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti
per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2004, n. 138:
«Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di
salute pubblica legate prevalentemente alle malattie
infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
seguenti misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
(Omissis).».
 
(( Art. 4-ter
Unita' di crisi

l. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione dell'Unita' di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonche' di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme. La partecipazione all'Unita' di crisi e' a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. ))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015,
vistato da UCB presso il Ministero della salute, visto n.
431 del 31 marzo 2015, non pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, istituisce l'Unita' di crisi permanente.
 
Art. 5
Disposizioni transitorie (( e finali ))

1. Per l'anno scolastico 2017/2018 (( e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018 )), la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 (( presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale )). La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.
(( 1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, nonche' nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. ))

Riferimenti normativi

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 3.
- Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153
(Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche'
disposizioni in materia di indennita' di residenza per i
titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della
legge 18 giugno 2009, n. 69), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2009, n. 257.
- Il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011
(Erogazione da parte delle farmacie, di attivita' di
prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, pagamento delle relative quote di
partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro
dei referti relativi a prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° ottobre 2011, n. 229.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile):
«Art. 11 (Delega al Governo in materia di nuovi servizi
erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale nonche' disposizioni concernenti i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti). - 1. Ferme restando le
competenze regionali, il Governo e' delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza
socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione
delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare
integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio
della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto
delle attivita' del medico di medicina generale, anche con
l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei
medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine
di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria
della popolazione realizzati a livello nazionale e
regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli
piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di
prevenzione delle principali patologie a forte impatto
sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima
istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa
l'attivita' di prelievo di sangue o di plasma mediante
siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in
farmacia di visite ed esami specialistici presso le
strutture pubbliche e private convenzionate, anche
prevedendo la possibilita' di pagamento delle relative
quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e
di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attivita'
di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario
nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli
oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita' da parte delle
farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralita' di cui agli
articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al
fine di riservare la corresponsione dell'indennita' annua
di residenza prevista dall' art. 115 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni
di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle
farmacie e all'ampiezza del territorio servito.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli
schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del
presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione
tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica
amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli
stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che
siano o debbano essere gia' nella disponibilita' di altri
enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono
tenuti unicamente ad indicare presso quali enti,
amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati
o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura
comporti alcuna penalizzazione.».
 
(( Art. 5-bis
Controversie in materia di riconoscimento del danno
da vaccino e somministrazione di farmaci

l. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonche' nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, e' litisconsorte necessario l'AlFA.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi

- La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
 
(( Art. 5-ter
Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da
trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie

1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, e' autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unita' di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalita' giuridico-amministrativa ed economico-contabile.
2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2008):
«Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali;
L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del
territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza;
Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla
mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica;
Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche). - (Omissis).
361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.».
 
(( Art. 5-quater

Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
irreversibili da vaccinazioni

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermita' dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrita' psico-fisica. ))


Riferimenti normativi

- Per la legge 25 febbraio 1992, n. 210, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 5-bis.
 
Art. 6
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;
b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;
(( b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419; ))
c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.

Riferimenti normativi

- L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione
del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina
scolastica), abrogato dal presente decreto, stabiliva
l'accertamento da parte dei direttori delle scuole e dei
capi degli istituti di istruzione pubblica o privata, delle
vaccinazioni e rivaccinazioni agli alunni, all'atto
dell'ammissione alla scuola o agli esami.
- L'art. 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966,
n. 51 (Obbligatorieta' della vaccinazione
antipoliomielitica), abrogato dal presente decreto,
stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore.
- L'art. 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968,
n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292,
recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica
obbligatoria), abrogato dalla presente legge, stabiliva la
sanzione amministrativa al contravventore.
- L'art. 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165
(Obbligatorieta' della vaccinazione contro l'epatite virale
B), abrogato dal presente decreto, stabiliva la sanzione
amministrativa al contravventore.
 
Art. 7
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi):
«Art. 1 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). -
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione un fondo denominato «Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi» destinato alla piena
realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione
dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita' e
del tasso di successo scolastico, alla formazione del
personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo
della formazione continua e ricorrente, agli interventi per
l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e
gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione
di interventi perequativi in favore delle istituzioni
scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione
degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta
formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate
con i fondi strutturali dell'Unione europea.
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte
del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente destinata al
finanziamento di progetti volti alla costituzione o
all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche
statali, di laboratori scientifico-tecnologici che
utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare
l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di
alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca individua con proprio
decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i
quali e' possibile presentare proposte di progetto
finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1,
individuata ai sensi del primo periodo.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'art.
2. Le eventuali disponibilita' non utilizzate nel corso
dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.
 
(( Art. 7-bis
Clausola di salvaguardia

l. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ))


Riferimenti normativi

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
24 ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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