Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;
Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2017;
Vista la mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 20 giugno 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita' ed oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note al titolo:
- Si riporta l'art. 1, della legge 6 giugno 2016, n.
106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio
civile universale):
«Art. 1 (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di
sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si
intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione
del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' di interesse generale mediante forme
di azione volontaria e gratuita o di mutualita' o di
produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni
bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento
delle finalita' della presente legge, non si applicano le
disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:
a) alla revisione della disciplina del titolo II del
libro primo del codice civile in materia di associazioni,
fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza
scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non
riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della
disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti
relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1,
compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti,
mediante la redazione di un apposito codice del Terzo
settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di
impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di
servizio civile nazionale.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),
b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di
competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in
relazione alle singole materie oggetto della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a
norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d),
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno
antecedente il termine per l'esercizio della delega,
perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni
dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive
commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione
dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione
della presente legge le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In
conformita' all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, i medesimi decreti
legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di stabilita', che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' adottare, attraverso la
medesima procedura di cui al presente articolo,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse.».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 106 del 2016,
si veda nelle note al titolo.
- Si riportano gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della
citata legge n. 106 del 2016:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali). - 1. I
decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) riconoscere, favorire e garantire il piu' ampio
esercizio del diritto di associazione e il valore delle
formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la
personalita' dei singoli, quale strumento di promozione e
di attuazione dei principi di partecipazione democratica,
solidarieta', sussidiarieta' e pluralismo, ai sensi degli
articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica
privata il cui svolgimento, secondo le finalita' e nei
limiti di cui alla presente legge, puo' concorrere ad
elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti,
l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il
pieno conseguimento delle loro finalita' e la tutela degli
interessi coinvolti;
d) semplificare la normativa vigente, garantendone la
coerenza giuridica, logica e sistematica.».
«Art. 3 (Revisione del titolo II del libro primo del
codice civile). - 1. Il decreto legislativo di cui all'art.
1, comma 2, lettera a), e' adottato nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) rivedere e semplificare il procedimento per il
riconoscimento della personalita' giuridica; definire le
informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli
atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di
informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di
pubblicita' dei bilanci e degli altri atti fondamentali
dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito
internet istituzionale; prevedere una disciplina per la
conservazione del patrimonio degli enti;
b) disciplinare, nel rispetto del principio di
certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei
creditori, il regime di responsabilita' limitata degli enti
riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilita'
degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra
il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli
enti medesimi;
c) assicurare il rispetto dei diritti degli
associati, con particolare riguardo ai diritti di
informazione, partecipazione e impugnazione degli atti
deliberativi, e il rispetto delle prerogative
dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle
deleghe;
d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni
che esercitano stabilmente e prevalentemente attivita'
d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI
del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili,
e in coerenza con quanto disposto all'art. 9, comma 1,
lettera e);
e) disciplinare il procedimento per ottenere la
trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e
fondazioni, nel rispetto del principio generale della
trasformabilita' tra enti collettivi diversi introdotto
dalla riforma del diritto societario di cui al decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.».
«Art. 4 (Riordino e revisione della disciplina del
Terzo settore e codice del Terzo settore). -1. Con i
decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
si provvede al riordino e alla revisione organica della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore
mediante la redazione di un codice per la raccolta e il
coordinamento delle relative disposizioni, con
l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della
loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) stabilire le disposizioni generali e comuni
applicabili, nel rispetto del principio di specialita',
agli enti del Terzo settore;
b) individuare le attivita' di interesse generale che
caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui
svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e
attraverso modalita' che prevedano le piu' ampie condizioni
di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce
requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla
normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla
lettera i). Le attivita' di interesse generale di cui alla
presente lettera sono individuate secondo criteri che
tengano conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale nonche' sulla base dei settori di
attivita' gia' previsti dal decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155. Al periodico aggiornamento delle attivita' di
interesse generale si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il
parere delle commissioni parlamentari competenti;
c) individuare criteri e condizioni in base ai quali
differenziare lo svolgimento delle attivita' di interesse
generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del
Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1;
d) definire forme e modalita' di organizzazione,
amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi
di democrazia, eguaglianza, pari opportunita',
partecipazione degli associati e dei lavoratori nonche' ai
principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di
correttezza e di economicita' della gestione degli enti,
prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei
diritti degli associati e dei lavoratori, con facolta' di
adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle
peculiarita' della compagine e della struttura associativa
nonche' della disciplina relativa agli enti delle
confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese
con lo Stato;
e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in
forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6, comma 1, lettera d);
f) individuare criteri che consentano di distinguere,
nella tenuta della contabilita' e dei rendiconti, la
diversa natura delle poste contabili in relazione al
perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e
vincoli in base ai quali l'attivita' d'impresa svolta
dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta
finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di
rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei
confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi,
differenziati anche in ragione della dimensione economica
dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse pubbliche,
tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, nonche' prevedere il relativo regime
sanzionatorio;
h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni
economiche non inferiori a quelle previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro adottati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
i) individuare specifiche modalita' e criteri di
verifica periodica dell'attivita' svolta e delle finalita'
perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in
relazione alle categorie dei soggetti destinatari;
l) al fine di garantire l'assenza degli scopi
lucrativi, promuovere un principio di proporzionalita' tra
i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno
rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli
obblighi di pubblicita' relativi agli emolumenti, ai
compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
ai dirigenti nonche' agli associati;
m) riorganizzare il sistema di registrazione degli
enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo
criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalita' e
delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di
settore, attraverso la previsione di un Registro unico
nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche
sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, favorendone, anche con modalita'
telematiche, la piena conoscibilita' in tutto il territorio
nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al
possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b),
c), d) ed e), e' obbligatoria per gli enti del Terzo
settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di
finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti
attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei
destinati al sostegno dell'economia sociale o che
esercitano attivita' in regime di convenzione o di
accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi
delle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 9;
n) prevedere in quali casi l'amministrazione,
all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico
di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la
certificazione antimafia;
o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di
programmazione, a livello territoriale, relativa anche al
sistema integrato di interventi e servizi
socio-assistenziali nonche' di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e
individuare criteri e modalita' per l'affidamento agli enti
dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di
standard di qualita' e impatto sociale del servizio,
obiettivita', trasparenza e semplificazione e nel rispetto
della disciplina europea e nazionale in materia di
affidamento dei servizi di interesse generale, nonche'
criteri e modalita' per la verifica dei risultati in
termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni;
p) riconoscere e valorizzare le reti associative di
secondo livello, intese quali organizzazioni che associano
enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la
loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali;
q) prevedere che il coordinamento delle politiche di
governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle
attivita' degli enti di cui alla presente legge sia
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.».
«Art. 5 (Attivita' di volontariato, di promozione
sociale e di mutuo soccorso). - 1. Con i decreti
legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), si
provvede altresi' al riordino e alla revisione organica
della disciplina vigente in materia di attivita' di
volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso,
tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione e coordinamento delle diverse
discipline vigenti in materia di volontariato e di
promozione sociale, valorizzando i principi di gratuita',
democraticita' e partecipazione e riconoscendo e favorendo,
all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di
volontario e la specificita' delle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di
quelle operanti nella protezione civile;
b) introduzione di criteri e limiti relativi al
rimborso spese per le attivita' dei volontari,
preservandone il carattere di gratuita' e di estraneita'
alla prestazione lavorativa;
c) promozione della cultura del volontariato, in
particolare tra i giovani, anche attraverso apposite
iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle
attivita' scolastiche;
d) valorizzazione delle diverse esperienze di
volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita' di
promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in
ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite
dai volontari;
e) revisione del sistema dei centri di servizio per
il volontariato, di cui all'art. 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266, prevedendo:
1) che alla loro costituzione e gestione possano
concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'art. 1,
comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di
cui al libro quinto del codice civile, assumendo la
personalita' giuridica e una delle forme giuridiche
previste per gli enti del Terzo settore;
2) che la loro costituzione sia finalizzata a
fornire supporto tecnico, formativo e informativo per
promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei
volontari nei diversi enti del Terzo settore;
3) il loro accreditamento e il loro finanziamento
stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse
previste dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le
medesime siano comprese in una contabilita' separata;
4) il libero ingresso nella base sociale e criteri
democratici per il funzionamento dell'organo assembleare,
con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti
nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
5) forme di incompatibilita' per i soggetti
titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;
6) che gli stessi non possano procedere a
erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo
gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti
del Terzo settore;
f) revisione dell'attivita' di programmazione e
controllo delle attivita' e della gestione dei centri di
servizio per il volontariato, svolta mediante organismi
regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano
nazionale, prevedendo:
1) che tali organismi, in applicazione di criteri
definiti sul piano nazionale, provvedano alla
programmazione del numero e della collocazione dei centri
di servizio, al loro accreditamento e alla verifica
periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il
profilo della qualita' dei servizi dagli stessi erogati,
nonche' all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in
applicazione di elementi di perequazione territoriale;
2) che alla costituzione di tali organismi si
provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di
contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico
delle risorse di cui all'art. 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti
previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri
saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle
fondazioni bancarie finanziatrici;
g) superamento del sistema degli Osservatori
nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di
promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio
nazionale del Terzo settore, quale organismo di
consultazione degli enti del Terzo settore a livello
nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle
reti associative di secondo livello di cui all'art. 4,
comma 1, lettera p). All'attuazione della disposizione di
cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente;
h) previsione di requisiti uniformi per i registri
regionali all'interno del Registro unico nazionale di cui
all'art. 4, comma 1, lettera m);
i) previsione di un regime transitorio volto a
disciplinare lo status giuridico delle societa' di mutuo
soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, nell'eventualita' che intendano rinunciare alla
natura di societa' di mutuo soccorso per continuare ad
operare quali associazioni senza fini di lucro, con
particolare riguardo alle condizioni per mantenere il
possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque
volto al raggiungimento di finalita' solidaristiche.».
«Art. 7 (Vigilanza, monitoraggio e controllo). - 1. Le
funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico
sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese
sociali di cui all'art. 6, e sulle loro attivita',
finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza
della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad
essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di
competenza, con i Ministeri interessati nonche', per quanto
concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate,
ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo
di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). Nello svolgimento
di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali individua modalita' di coinvolgimento e raccordo
anche con l'organismo di cui all'art. 5, comma 1, lettera
g).
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, promuove
l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo
degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di
strumenti atti a garantire la piu' ampia trasparenza e
conoscibilita' delle attivita' svolte dagli enti medesimi,
sulla base di apposito accreditamento delle reti
associative di secondo livello di cui all'art. 4, comma 1,
lettera p), o, con particolare riferimento agli enti di
piccole dimensioni, con i centri di servizio per il
volontariato di cui all'art. 5, comma 1, lettera e).
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentito l'organismo di cui all'art. 5, comma 1, lettera g),
predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di
sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita'
svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di
quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera o). Per
valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione
qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo
periodo, degli effetti delle attivita' svolte sulla
comunita' di riferimento rispetto all'obiettivo
individuato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti
legislativi emanati in attuazione della presente legge,
sono definiti i termini e le modalita' per il concreto
esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo
di cui al presente articolo.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo le amministrazioni competenti provvedono
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
«Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1.
I decreti legislativi di cui all'art. 1 disciplinano le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli
enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e
all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e
delle diverse forme di fiscalita' di vantaggio, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n.
23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione complessiva della definizione di ente
non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita' di
interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di
un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale
dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma
indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente;
b) razionalizzazione e semplificazione del regime di
deducibilita' dal reddito complessivo e di detraibilita'
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e
giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in
natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al
fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta
di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli
enti;
c) completamento della riforma strutturale
dell'istituto della destinazione del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di
cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione dei criteri
di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti
per l'accesso al beneficio nonche' semplificazione e
accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione
dei contributi spettanti agli enti;
d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui
alla lettera c), di obblighi di pubblicita' delle risorse
ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla
massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze
sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
di pubblicita', fermo restando quanto previsto dall'art. 4,
comma 1, lettera g);
e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili
semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui
all'art. 1, in relazione a parametri oggettivi da
individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo
art. 1;
f) previsione, per le imprese sociali:
1) della possibilita' di accedere a forme di
raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici,
in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
2) di misure agevolative volte a favorire gli
investimenti di capitale;
g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere
lo svolgimento di attivita' di interesse generale di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), attraverso il
finanziamento di iniziative e progetti promossi da
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo
settore di cui all'art. 1, comma 1, disciplinandone
altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo delle
risorse, anche attraverso forme di consultazione del
Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
presente lettera e' articolato, solo per l'anno 2016, in
due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una
dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere
non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione
dei titoli di solidarieta' e di altre forme di finanza
sociale finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale;
i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti
di cui all'art. 1, anche in associazione tra loro, degli
immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della
disciplina in materia, dei beni immobili e mobili
confiscati alla criminalita' organizzata, secondo criteri
di semplificazione e di economicita', anche al fine di
valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
l) previsione di agevolazioni volte a favorire il
trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla
presente legge;
m) revisione della disciplina riguardante le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in
particolare prevedendo una migliore definizione delle
attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita'
connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta,
degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le
condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni
di volontariato, alle cooperative sociali e alle
organizzazioni non governative.
2. Le misure agevolative previste dal presente articolo
tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui
all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, gia' destinate alle imprese sociali di cui all'art. 6
della presente legge secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre
2015.».

Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, della
Costituzione:
«Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.».
«Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
«Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilita' e la propria scelta, una attivita' o
una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della societa'.».
«Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.».
«Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.».
«Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
 
Art. 2
Principi generali

1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
 
Art. 3
Norme applicabili

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.
2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
(Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di
cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art.
1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1999.
 
Art. 4
Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attivita' adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
 
Art. 5
Attivita' di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
«Art. 1 (Principi generali e finalita'). - 1. La
Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualita' della vita, pari
opportunita', non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di
disabilita', di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e
servizi sociali" si intendono tutte le attivita' previste
dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, S.O.
- La legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con
disabilita' grave prive del sostegno familiare) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2016.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001.
- La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O.
- Si riporta l'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato):
«Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva
privata). - 5. La radiodiffusione sonora a carattere
comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di
lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni
riconosciute e non riconosciute che siano espressione di
particolari istanze culturali, etniche, politiche e
religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi
dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto
sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione
sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso,
e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle
lettere a), b) e c) dell'art. 26 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo
di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai
soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere
programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle
istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di
trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.
Non sono considerate programmi originali autoprodotti le
trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi
pubblicitari da brevi commenti del conduttore della stessa
trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui
all'art. 36.».
- La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto
2014.
- Si riporta l'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n.
141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge, per agricoltura sociale si intendono le attivita'
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del codice civile, in forma singola o associata, e dalle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo,
dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con
disabilita' e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi
dell'art. 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone
svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e successive modificazioni, e di minori in eta'
lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e
sostegno sociale;
b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per
le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle risorse
materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere,
accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di
abilita' e di capacita', di inclusione sociale e
lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita
quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano
le terapie mediche, psicologiche e riabilitative
finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le
funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti
interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati
e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e
alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche'
alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso
l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di
accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di
persone in difficolta' sociale, fisica e psichica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
definiti i requisiti minimi e le modalita' relativi alle
attivita' di cui al comma 1.
3. Le attivita' di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo,
costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'art. 2135
del codice civile.
4. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate
altresi' dalle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' agricole svolte sia
prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia
superiore al 30 per cento di quello complessivo, le
medesime cooperative sociali sono considerate operatori
dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in
misura corrispondente al fatturato agricolo.
5. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte
in associazione con le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
nonche' con i soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina
e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti
richiamati in base alla normativa vigente.
6. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate, ove
previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con
i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti
per territorio. Gli enti pubblici competenti per
territorio, nel quadro della programmazione delle proprie
funzioni inerenti alle attivita' agricole e sociali,
promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori
agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare
l'agricoltura sociale.».
- La legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e
per la limitazione degli sprechi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016.
- Si riporta l'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle citta'):
«Art. 27 (Banche dei tempi). - 1. Per favorire lo
scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo
dei servizi della citta' e il rapporto con le pubbliche
amministrazioni, per favorire l'estensione della
solidarieta' nelle comunita' locali e per incentivare le
iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni,
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del
proprio tempo per impieghi di reciproca solidarieta' e
interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere
la costituzione di associazioni denominate "banche dei
tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche
dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di
locali e di servizi e organizzare attivita' di promozione,
formazione e informazione. Possono altresi' aderire alle
banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano
scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a
favore di singoli cittadini o della comunita' locale. Tali
prestazioni devono essere compatibili con gli scopi
statutari delle banche dei tempi e non devono costituire
modalita' di esercizio delle attivita' istituzionali degli
enti locali.».
- Si riporta l'art. 1, comma 266, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
«Art. 1. - 266. Sono definiti "gruppi di acquisto
solidale" i soggetti associativi senza scopo di lucro
costituiti al fine di svolgere attivita' di acquisto
collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza
applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli
aderenti, con finalita' etiche, di solidarieta' sociale e
di sostenibilita' ambientale, in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e con esclusione di attivita' di
somministrazione e di vendita.».
- La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad
una famiglia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133
del 17 maggio 1983, S.O.
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992, S.O.
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 106
del 2016, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.».
 
Art. 6
Attivita' diverse

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988, si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 7
Raccolta fondi

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attivita' ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attivita' di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformita' a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
 
Art. 8
Destinazione del patrimonio ed assenza
di scopo di lucro

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualita', salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183):
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.».
 
Art. 9
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.
 
Art. 10
Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalita' giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o piu' patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Note all'art. 10:
- Si riportano gli articoli 2447- bis e seguenti del
codice civile:
«Art. 2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico
affare). - La societa' puo':
a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali
destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o
parziale del finanziamento medesimo siano destinati i
proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni
destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non
possono essere costituiti per un valore complessivamente
superiore al dieci per cento del patrimonio netto della
societa' e non possono comunque essere costituiti per
l'esercizio di affari attinenti ad attivita' riservate in
base alle leggi speciali.».
«Art. 2447-ter (Deliberazione costitutiva del
patrimonio destinato). - La deliberazione che ai sensi
della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis destina
un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
a) l'affare al quale e' destinato il patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale
patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui risulti la
congruita' del patrimonio rispetto alla realizzazione
dell'affare, le modalita' e le regole relative al suo
impiego, il risultato che si intende perseguire e le
eventuali garanzie offerte ai terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le modalita' di
controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati
dell'affare;
e) la possibilita' di emettere strumenti finanziari
di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione
dei diritti che attribuiscono;
f) la nomina di un revisore legale o di una societa'
di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare,
quando la societa' non e' gia' assoggettata alla revisione
legale;
g) le regole di rendicontazione dello specifico
affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la
deliberazione di cui al presente articolo e' adottata
dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.».
«Art. 2447-quater (Pubblicita' della costituzione del
patrimonio destinato). - La deliberazione prevista dal
precedente articolo deve essere depositata e iscritta a
norma dell'art. 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese i creditori
sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che
la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte
della societa' di idonea garanzia.».
 
Art. 11
Iscrizione

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
 
Art. 12
Denominazione sociale

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.
 
Art. 13
Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attivita' di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Note all'art. 13:
- Si riporta l'art. 2214 del codice civile:
«Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture
contabili). - L'imprenditore che esercita un'attivita'
commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e
conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute,
nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle
fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
piccoli imprenditori.».
- Si riportano gli articoli 2423 e seguenti del codice
civile:
«Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella
nota integrativa i criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa
che puo' essere redatta in migliaia di euro.».
«Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio).
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attivita';
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci
e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione
o del contratto;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma
precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.».
«Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e
del conto economico). - Salve le disposizioni di leggi
speciali per le societa' che esercitano particolari
attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine
indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere
ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce
complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono
essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a
causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel
secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro
contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste
dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere
adattate quando lo esige la natura dell'attivita'
esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non
sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente
devono essere adattate; la non comparabilita' e
l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere
segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.».
- Si riportano gli articoli 2435-bis e 2435-ter del
codice civile:
«Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le
societa', che non abbiano emesso titoli negoziati in
mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in
forma abbreviata quando, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
50 unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con
lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D
dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce
E del passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci
CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente
indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio
successivo. Le societa' che redigono il bilancio in forma
abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto
finanziario.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le
seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra
loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b), B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)
voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)
Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo,
quarto e quinto comma dell'art. 2423, dal secondo e quinto
comma dell'art. 2423-ter, dal secondo comma dell'art. 2424,
dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'art. 2426, la nota
integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo
comma dell'art. 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo
limitatamente ai soli debiti senza indicazione della
ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo
anche omettendo la ripartizione per categoria, 16),
22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le
indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali,
finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per
quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui
e' disponibile la copia del bilancio consolidato, nonche'
dal primo comma dell'art. 2427-bis, numero 1).
Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai
sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-bis, alle
operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i
loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli
organi di amministrazione e controllo, nonche' con le
imprese in cui la societa' stessa detiene una
partecipazione.
Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
della relazione sulla gestione.
Le societa' che redigono il bilancio in forma
abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426,
hanno la facolta' di iscrivere i titoli al costo di
acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i
debiti al valore nominale.
Le societa' che a norma del presente articolo redigono
il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma
ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo
abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».
«Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). - Sono
considerate micro-imprese le societa' di cui all'art.
2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per
due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000
euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
5 unita'.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi
di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese
sono determinati secondo quanto disposto dall'art.
2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato
patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo
comma dell'art. 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce
allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste
dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto
comma dell'art. 2423 e al numero 11-bis del primo comma
dell'art. 2426.
Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste
del presente articolo.».
 
Art. 14
Bilancio sociale

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte.
2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche' agli associati.
 
Art. 15
Libri sociali obbligatori

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalita' previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
 
Art. 16
Lavoro negli enti del Terzo settore

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non puo' essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 51 del decreto legislativo n.
81 del 2015, si veda nelle note all'art. 8.
 
Art. 17
Volontario e attivita' di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.
2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'.
3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attivita' di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonche' agli operatori che prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

Note all'art. 17:
- Si riporta l'art. 46 del decreto del Presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (Testo A)):
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R).».
- La legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per
favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001.
 
Art. 18
Assicurazione obbligatoria

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
3. La copertura assicurativa e' elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.
 
Art. 19
Promozione della cultura del volontariato

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attivita' scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attivita' di sensibilizzazione e di promozione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attivita' o percorsi di volontariato.
3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Universita' possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attivita' di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.
4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attivita' di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».

Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4.
- Si riporta l'art. 10, comma 2, della legge 6 marzo
2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale):
«Art. 10 (Benefici culturali e professionali). - 2. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono
determinati i crediti formativi, per i cittadini che
prestano il servizio civile o il servizio militare di leva,
rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione
professionale, ai fini del compimento di periodi
obbligatori di pratica professionale o di specializzazione,
previsti per l'acquisizione dei titoli necessari
all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.».
 
Art. 20
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.
 
Art. 21
Atto costitutivo e statuto

1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite; l'attivita' di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita' perseguite e l'attivita' di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.
2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
 
Art. 22
Acquisto della personalita' giuridica

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonche' del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da' comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Note all'art. 22:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre
2000.
 
Art. 23
Procedura di ammissione e carattere aperto
delle associazioni

1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
 
Art. 24
Assemblea

1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire piu' voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purche' sia possibile verificare l'identita' dell'associato che partecipa e vota.
5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attivita' in piu' ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

Note all'art. 24:
- Si riportano gli articoli 2372 e 2373 del codice
civile:
«Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea). - Coloro ai
quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
nell'assemblea salvo che, nelle societa' che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle societa'
cooperative, lo statuto disponga diversamente. La
rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i
documenti relativi devono essere conservati dalla societa'.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio la rappresentanza puo' essere conferita
solo per singole assemblee, con effetto anche per le
successive convocazioni, salvo che si tratti di procura
generale o di procura conferita da una societa',
associazione, fondazione o altro ente collettivo o
istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non puo' essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco ed e' sempre revocabile nonostante
ogni patto contrario. Il rappresentante puo' farsi
sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella
delega.
Se la rappresentanza e' conferita ad una societa',
associazione, fondazione od altro ente collettivo o
istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio
dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa
controllate o ai membri degli organi amministrativi o di
controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non puo' rappresentare in assemblea
piu' di venti soci o, se si tratta di societa' previste nel
secondo comma di questo articolo, piu' di cinquanta soci se
la societa' ha capitale non superiore a cinque milioni di
euro, piu' di cento soci se la societa' ha capitale
superiore a cinque milioni di euro e non superiore a
venticinque milioni di euro, e piu' di duecento soci se la
societa' ha capitale superiore a venticinque milioni di
euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo
articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni
per procura.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si
applicano alle societa' con azioni quotate nei mercati
regolamentati diverse dalle societa' cooperative. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 2539.».
«Art. 2373 (Conflitto d'interessi). - La deliberazione
approvata con il voto determinante di coloro che abbiano,
per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con
quello della societa' e' impugnabile a norma dell'art. 2377
qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle
deliberazioni riguardanti la loro responsabilita'. I
componenti del consiglio di gestione non possono votare
nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la
responsabilita' dei consiglieri di sorveglianza.».
- Si riporta l'art. 2540 del codice civile:
«Art. 2540 (Assemblee separate). - L'atto costitutivo
delle societa' cooperative puo' prevedere lo svolgimento di
assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie
ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere
previsto quando la societa' cooperativa ha piu' di tremila
soci e svolge la propria attivita' in piu' province ovvero
se ha piu' di cinquecento soci e si realizzano piu'
gestioni mutualistiche.
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le
modalita' di convocazione e di partecipazione all'assemblea
generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la
proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle
assemblee separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale
possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle
assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono
essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 anche dai soci
assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando,
senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate
irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza
richiesta per la validita' della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono
essere autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle societa' cooperative con azioni ammesse alla
quotazione in mercati regolamentati.».
 
Art. 25
Competenze inderogabili dell'assemblea

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.
3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore puo' attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o piu' degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui cio' sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volonta' del fondatore.
 
Art. 26
Organo di amministrazione

1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
2. La maggioranza degli amministratori e' scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o piu' amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
5. La nomina di uno o piu' amministratori puo' essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori e', salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.
6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali di essi e' attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.

Note all'art. 26:
- Si riporta l'art. 2382 del codice civile:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».
 
Art. 27
Conflitto di interessi

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Note all'art. 27:
- Si riporta l'art. 2475-ter del codice civile:
«Art. 2475-ter (Conflitto di interessi). - I contratti
conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza
della societa' in conflitto di interessi, per conto proprio
o di terzi, con la medesima possono essere annullati su
domanda della societa', se il conflitto era conosciuto o
riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione
con il voto determinante di un amministratore in conflitto
di interessi con la societa', qualora le cagionino un danno
patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni
dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti
previsti dall'art. 2477. In ogni caso sono salvi i diritti
acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti
in esecuzione della decisione.».
 
Art. 28
Responsabilita'

1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Note all'art. 28:
- Si riportano gli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394,
2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile:
«Art. 2392 (Responsabilita' verso la societa'). - Gli
amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti
dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta
dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche
competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la
societa' dei danni derivanti dall'inosservanza di tali
doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del
comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad
uno o piu' amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto
dal comma terzo dell'art. 2381, sono solidalmente
responsabili se, essendo a conoscenza di fatti
pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le
conseguenze dannose.
La responsabilita' per gli atti o le omissioni degli
amministratori non si estende a quello tra essi che,
essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo
il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per
iscritto al presidente del collegio sindacale.».
«Art. 2393 (Azione sociale di responsabilita'). -
L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e'
promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche
se la societa' e' in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilita' degli
amministratori puo' essere presa in occasione della
discussione del bilancio, anche se non e' indicata
nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di
fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il
bilancio.».
«Art. 2393-bis (Azione sociale di responsabilita'
esercitata dai soci). - L'azione sociale di responsabilita'
puo' essere esercitata anche dai soci che rappresentino
almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura
prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente
puo' essere esercitata dai soci che rappresentino un
quarantesimo del capitale sociale o la minore misura
prevista nello statuto.
La societa' deve essere chiamata in giudizio e l'atto
di citazione e' ad essa notificato anche in persona del
presidente del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a
maggioranza del capitale posseduto, uno o piu'
rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il
compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la societa'
rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle
sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non
abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia
possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o
transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o
transazione deve andare a vantaggio della societa'.
Si applica all'azione prevista dal presente articolo
l'ultimo comma dell'articolo precedente.
L'azione di responsabilita' puo' anche essere promossa
a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta
con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla
cessazione dell'amministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa
la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e'
proposta, purche' sia presa con il voto favorevole di
almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso,
l'assemblea provvede alla sostituzione degli
amministratori.
La societa' puo' rinunziare all'esercizio dell'azione
di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e
la transazione siano approvate con espressa deliberazione
dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto contrario di
una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del
capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del
capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto
per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' ai
sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393-bis.».
«Art. 2394 (Responsabilita' verso i creditori sociali).
- Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali
per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.
L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il
patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della societa' non
impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori
sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori
sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne
ricorrono gli estremi.».
«Art. 2394-bis (Azioni di responsabilita' nelle
procedure concorsuali). - In caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria le azioni di responsabilita' previste dai
precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al
commissario liquidatore e al commissario straordinario.».
«Art. 2395 (Azione individuale del socio e del terzo).
- Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano
il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo
socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da
atti colposi o dolosi degli amministratori.
L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dal
compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il
terzo.».
«Art. 2396 (Direttori generali). - Le disposizioni che
regolano la responsabilita' degli amministratori si
applicano anche ai direttori generali nominati
dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in
relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni
esercitabili in base al rapporto di lavoro con la
societa'.».
«Art. 2407 (Responsabilita'). - I sindaci devono
adempiere i loro doveri con la professionalita' e la
diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono
responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui
hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
in conformita' degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilita' contro i sindaci si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.».
- Si riporta l'art. 15 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE):
«Art. 15 (Responsabilita'). - 1. I revisori legali e le
societa' di revisione legale rispondono in solido tra loro
e con gli amministratori nei confronti della societa' che
ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci
e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai
loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali,
essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo
al danno cagionato.
2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che
hanno collaborato all'attivita' di revisione contabile sono
responsabili, in solido tra loro, e con la societa' di
revisione legale, per i danni conseguenti da propri
inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della
societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei
terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti
del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
3. L'azione di risarcimento nei confronti dei
responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive
nel termine di cinque anni dalla data della relazione di
revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al
termine dell'attivita' di revisione cui si riferisce
l'azione di risarcimento.».
 
Art. 29
Denunzia al tribunale e ai componenti
dell'organo di controllo

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.
2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno piu' di 500 associati, puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia e' fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.
3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

Note all'art. 29:
- Si riportano gli articoli 2408 e 2409 del codice
civile:
«Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). - Ogni
socio puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al
collegio sindacale, il quale deve tener conto della
denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino
un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo
sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed
eventuali proposte all'assemblea; deve altresi', nelle
ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2406,
convocare l'assemblea. Lo statuto puo' prevedere per la
denunzia percentuali minori di partecipazione.».
«Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu'
societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo
del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
notificato anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere
percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della societa' a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un
periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di
adeguata professionalita', che si attivano senza indugio
per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attivita' compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli
accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo
comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il
tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare
un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di
responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Si
applica l'ultimo comma dell'art. 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore
giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la
messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono
essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'.».
 
Art. 30
Organo di controllo

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. La nomina dell'organo di controllo e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Note all'art. 30:
- Si riportano gli articoli 2397 e 2399 del codice
civile:
«Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio
sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci
supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono
essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro. I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in
materie economiche o giuridiche.».
«Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o alle societa' che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art.
2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.».
- Il testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.
 
Art. 31
Revisione legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unita'.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
 
Art. 32
Organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

Note all'art. 32:
- Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera d), della legge
16 marzo 2017, n. 30 (Delega al Governo per il riordino
delle disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale della protezione civile):
«Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi di ricognizione,
riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle
disposizioni legislative vigenti che disciplinano il
Servizio nazionale della protezione civile e le relative
funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di
sussidiarieta' e nel rispetto dei principi e delle norme
della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea,
nei seguenti ambiti:
(Omissis);
d) disciplina della partecipazione e delle
responsabilita' dei cittadini, singoli e associati, anche
mediante le formazioni di natura professionale, alle
attivita' di protezione civile, con riferimento alla
pianificazione delle iniziative da adottare per
fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla
diffusione della conoscenza e della cultura della
protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza
delle comunita', anche attraverso la consapevolezza dei
diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di
autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in
condizioni di fragilita' sociale e con disabilita', nonche'
di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato
operanti nello specifico settore, anche attraverso la
formazione e l'addestramento dei volontari ad esse
appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le
attivita' di protezione civile;
(Omissis).».
 
Art. 33
Risorse

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attivita' da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi nonche' delle attivita' di cui all'articolo 6.
3. Per l'attivita' di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 
Art. 34
Ordinamento ed amministrazione

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non puo' essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Note all'art. 34:
- Per il testo dell'art. 2382 del codice civile, si
veda nelle note all'art. 26.
- Per il testo dell'art. 2397 del codice civile, si
veda nelle note all'art. 30.
 
Art. 35
Associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati.
2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.
5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.
 
Art. 36
Risorse

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
 
Art. 37
Enti filantropici

1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale.
2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.
 
Art. 38
Risorse

1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attivita' principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi.
2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalita' di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attivita' di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore.
 
Art. 39
Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
 
Art. 40
Rinvio

1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Note all'art. 40:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, lettera c), della
legge n. 106 del 2016, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative sociali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 283 del 3 dicembre 1991.
 
Art. 41
Reti associative

1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilita' e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attivita' di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attivita' di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentativita' presso i soggetti istituzionali.
2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).
3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attivita' statutarie, anche le seguenti attivita':
a) monitoraggio dell'attivita' degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
b) promozione e sviluppo delle attivita' di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonche' la costituzione e l'operativita' da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.
9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalita' e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.
10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

Note all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 1, comma 1 lettera d), della
legge n. 30 del 2017, si veda nelle note all'art. 32.
 
Art. 42
Rinvio

1. Le societa' di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.

Note all'art. 42:
- La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale
delle societa' di mutuo soccorso) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 1886.
 
Art. 43
Trasformazione

1. Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.

Note all'art. 43:
- Si riporta l'art. 8 della citata legge n. 3818 del
1886:
«Art. 8. - I lasciti o le donazioni che una societa'
avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed
avente carattere di perpetuita', saranno tenuti distinti
dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi
dovranno essere erogate in conformita' della destinazione
fissata dal testatore o dal donatore.
Se la societa' fosse liquidata, come pure se essa
perdesse semplicemente la personalita' giuridica, si
applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le
norme vigenti sulle opere pie.
In caso di liquidazione o di perdita della natura di
societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad
altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi
mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio
dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31
gennaio 1992, n. 59.».
Note all'art. 44:
- Si riporta l'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.
59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative):
«Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi
emanate da regioni a statuto speciale possono costituire
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
lucro da societa' per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente
nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza
per i programmi diretti all'innovazione tecnologica,
all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del
Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al
comma 1 possono promuovere la costituzione di societa'
cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere
partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da
queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici
programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro
consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione
professionale del personale dirigente amministrativo o
tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e
ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
per il movimento cooperativo.
4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
comma 1, devono destinare alla costituzione e
all'incremento di ciascun fondo costituito dalle
associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali
pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere
effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al
comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in
liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma,
lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non
abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto
previsto all'art. 20.
7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi
sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1,
effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale
fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare
specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento,
dalla base imponibile del soggetto che effettua
l'erogazione.
10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non
ottemperano alle disposizioni del presente articolo
decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
sensi della normativa vigente.».
- Si riporta l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese):
«Art. 23 (Misure per le societa' cooperative e di mutuo
soccorso). - Le societa' di mutuo soccorso di cui alla
legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione
delle imprese sociali presso il registro delle imprese
secondo criteri e modalita' stabilite con un decreto del
Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto
e' istituita un'apposita sezione dell'albo delle societa'
cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220, cui le societa' di mutuo soccorso sono
automaticamente iscritte.».
- La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 294 del 18 dicembre 2012, S.O.
 
Art. 44
Modifiche e integrazioni alla disciplina

1. Alle societa' di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le societa' di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.
 
Art. 45
Registro unico nazionale del Terzo settore

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a tutti gli interessati in modalita' telematica.
 
Art. 46
Struttura del Registro

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Societa' di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.
2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente puo' essere contemporaneamente iscritto in due o piu' sezioni.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo', con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.
 
Art. 47
Iscrizione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e' presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) e' presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.
2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonche' per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, puo':
a) iscrivere l'ente;
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.
5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformita' a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e' ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
 
Art. 48
Contenuto e aggiornamento

1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalita' giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalita' dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalita' dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalita' dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica.
4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.
5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.
6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

Note all'art. 48:
- Si riporta l'art. 2630 del codice civile:
«Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni
e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa
delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio,
omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese,
ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e
nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art.
2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032
euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito
avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei
termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un
terzo.».
 
Art. 49
Estinzione o scioglimento dell'ente

1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente e' iscritto affinche' provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.
 
Art. 50
Cancellazione e migrazione in altra sezione

1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorita' giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente e' stato iscritto nel Registro unico nazionale.
3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente puo' formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalita' e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, e' ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
 
Art. 51
Revisione periodica del Registro

1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.
 
Art. 52
Opponibilita' ai terzi degli atti depositati

1. Gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza.
 
Art. 53
Funzionamento del Registro

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonche' le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalita' con cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.
2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.
3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Note all'art. 53:
- Si riporta l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto
1990.
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente.».
 
Art. 54
Trasmigrazione dei registri esistenti

1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalita' con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti gia' iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operativita' del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
 
Art. 55
Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.

Note all'art. 55:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4.
- Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990, si
veda nelle note all'art. 53.
 
Art. 56
Convenzioni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza, partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralita' professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita' concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita' delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione.

Note all'art. 56:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 57
Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta', in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonche' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 56.
 
Art. 58
Istituzione

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.
 
Art. 59
Composizione

1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore e' composto da:
a) otto rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;
b) quattordici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;
c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;
d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresi' parte, senza diritto di voto:
a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;
b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;
c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio e' nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per piu' di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti e' gratuita e non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennita', rimborso od emolumento comunque denominato.

Note all'art. 59:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.
 
Art. 60
Attribuzioni

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore;
b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti;
c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attivita' svolta dagli enti del Terzo settore;
d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;
e) e' coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;
f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

Note all'art. 60:
- La legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio
1987.
 
Art. 61
Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato

1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda:
a) lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonche' di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;
c) l'obbligo di adottare una contabilita' separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;
d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilita' di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;
e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h);
f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;
g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;
h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;
i) specifici requisiti di onorabilita', professionalita', incompatibilita' ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:
1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purche' con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) i parlamentari nazionali ed europei;
4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonche' il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per piu' di nove anni;
k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;
m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicita' dei propri atti.
2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita:
a) un CSV per ogni citta' metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle citta' metropolitane e delle province di cui alla lettera a).
3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non puo' essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.
4. L'accreditamento e' revocabile nei casi previsti dal presente decreto.

Note all'art. 61:
- Si riporta l'art. 114 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non
tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione
del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale,
che costituisce il documento di programmazione
dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo
lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
completo dei relativi allegati.».
 
Art. 62
Finanziamento dei Centri di servizio
per il volontariato

1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV e' istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformita' alle norme del presente decreto.
2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.
3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalita' individuate dall'ONC.
5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.
6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB e' riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito e' cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed e' utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.
7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonche' all'attribuzione storica delle risorse. L'ONC puo' destinare all'associazione dei CSV piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attivita' di promozione del volontariato che possono piu' efficacemente compiersi su scala nazionale.
8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalita' alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e), in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In ogni caso, non possono essere posti a carico del FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.
9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 ed 8. L'ONC, secondo modalita' dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV, all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.
10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza e' destinata dall'ONC ad una riserva con finalita' di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.
11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalita' di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio gia' versato.
12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera c). I CSV non possono comunque accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72.

Note all'art. 62:
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 153
del 1999, si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta l'art. 8, comma 1, lettere c) e d), del
citato decreto legislativo n. 153 del 1999:
«Art. 8 (Destinazione del reddito). - 1. Le fondazioni
destinano il reddito secondo il seguente ordine:
(Omissis);
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata
dall'Autorita' di vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o,
se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito
dall'Autorita' di vigilanza ai sensi dell'art. 10, ai
settori rilevanti;
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.».
- Si riporta l'art. 1, comma 53, della citata legge n.
244 del 2007:
«Art. 1. - 53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in
deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi
istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU
della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati
nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente
e' riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito d'imposta di cui
all' art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.».
- Si riporta l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora
gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti
i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano
eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato
degli interessi legali. La presente disposizione si applica
se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque
non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:
"entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice
civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine
di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di
diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di
quarantotto mesi".».
 
Art. 63
Funzioni e compiti dei Centri di servizio
per il volontariato

1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).
2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attivita' varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:
a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilita' ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunita' locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarieta' e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed universita', facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attivita' di volontariato, nonche' con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identita' e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunita' di riferimento;
c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonche' strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualita' e la quantita' di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunita' locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operativita' dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.
3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:
a) principio di qualita': i servizi devono essere della migliore qualita' possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualita', anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
b) principio di economicita': i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualita';
c) principio di territorialita' e di prossimita': i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operativita' principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il piu' possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;
d) principio di universalita', non discriminazione e pari opportunita' di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicita' e trasparenza;
e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;
f) principio di pubblicita' e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalita' informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalita' di erogazione di ciascun servizio, nonche' i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.
4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalita' di stabilizzazione del FUN.
5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.
 
Art. 64
Organismo nazionale di controllo

1. L'ONC e' una fondazione con personalita' giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalita' di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da:
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'associazione delle FOB piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;
b) due membri designati dall'associazione dei CSV piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;
c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;
d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.
3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Per ogni componente effettivo e' designato un supplente. I componenti non possono essere nominati per piu' di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.
4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.
5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformita' alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto:
a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalita' da essa individuate;
b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11;
c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3;
d) definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN;
e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7;
f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate;
g) sottopone a verifica la legittimita' e la correttezza dell'attivita' svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo medesimo;
h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e);
i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentativita' degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;
j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalita' piu' appropriate;
k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalita' operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;
l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;
m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;
n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;
o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualita' dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;
p) predispone una relazione annuale sulla proprie attivita' e sull'attivita' e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalita' telematiche.
6. L'ONC non puo' finanziare iniziative o svolgere attivita' che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

Note all'art. 64:
- Si riporta l'art. 25 del codice civile:
«Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle
fondazioni). - L'autorita' governativa esercita il
controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle
fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli
amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni
contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento
definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative,
all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon
costume; puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un
commissario straordinario, qualora gli amministratori non
agiscano in conformita' dello statuto o dello scopo della
fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti
compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti
riguardanti la loro responsabilita' devono essere
autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate
dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
amministratori.».
 
Art. 65
Organismi territoriali di controllo

1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettivita' giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformita' alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.
2. Sono istituiti i seguenti OTC:
Ambito 1: Liguria;
Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;
Ambito 3: Lombardia;
Ambito 4: Veneto e Friuli Venezia Giulia;
Ambito 5: Trento e Bolzano;
Ambito 6: Emilia-Romagna;
Ambito 7: Toscana;
Ambito 8: Marche e Umbria;
Ambito 9: Lazio e Abruzzo;
Ambito 10: Puglia e Basilicata;
Ambito 11: Calabria;
Ambito 12: Campania e Molise;
Ambito 13: Sardegna;
Ambito 14: Sicilia.
3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 6, 7, 11, 13 e 14 sono composti da:
a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;
b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall'associazione degli enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;
c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
d) un membro designato dalla Regione.
4.Gli OTC di cui agli ambiti 2, 4, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da:
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;
b) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento;
c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.
5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per piu' di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo e' designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.
6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.
7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformita' alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovra' disciplinarne nel dettaglio le modalita' di esercizio:
a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;
b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresi' a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;
c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;
d) verificano la legittimita' e la correttezza dell'attivita' dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonche' la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;
e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;
g) predispongono una relazione annuale sulla propria attivita', che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalita' telematiche.
8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attivita' che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.
 
Art. 66
Sanzioni e ricorsi

1. In presenza di irregolarita', gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.
2. In presenza di irregolarita' non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarita' all'ONC affinche' adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravita' del caso:
a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarita';
b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.
3. Contro i provvedimenti dell'ONC e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
 
Art. 67
Accesso al credito agevolato

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o piu' progetti di attivita' e di servizi di interesse generale inerenti alle finalita' istituzionali.
 
Art. 68
Privilegi

1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.
2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Note all'art. 68:
- Si riporta l'art. 2751-bis del codice civile:
«Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio
generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita'
dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia
proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario
o comunque compartecipante, per i corrispettivi della
vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del
colono indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai
sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti;
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole
e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti;
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle
imprese utilizzatrici.».
- Si riporta l'art. 2777 del codice civile:
«Art. 2777 (Preferenza delle spese di giustizia e di
altri crediti). - I crediti per spese di giustizia
enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni
altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono
collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di
cui all'art. 2751-bis nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numero 1;
b) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 2 e 3;
c) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti
ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio
per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati
nell'art. 2751-bis.».
 
Art. 69
Accesso al Fondo sociale europeo

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
 
Art. 70
Strutture e autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche

1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.
2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attivita' e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Note all'art. 70:
- Il regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari, e' pubblicato nella GUUE n. L. 139/1
del 30 aprile 2004.
«Art. 6 (Controlli ufficiali, registrazione e
riconoscimento). - 1. Gli operatori del settore alimentare
collaborano con le autorita' competenti conformemente ad
altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza,
conformemente alla legislazione nazionale.
2. In particolare, ogni operatore del settore
alimentare notifica all'opportuna autorita' competente,
secondo le modalita' prescritte dalla stessa, ciascuno
stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una
qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e
distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del
suddetto stabilimento.
Gli operatori del settore alimentare fanno altresi' in
modo che l'autorita' competente disponga costantemente di
informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole,
tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di
attivita' nonche' ogni chiusura di stabilimenti esistenti.
3. Tuttavia, gli operatori del settore alimentare
provvedono affinche' gli stabilimenti siano riconosciuti
dall'autorita' competente, successivamente ad almeno
un'ispezione, se il riconoscimento e' prescritto:
a) a norma della legislazione nazionale dello Stato
membro in cui lo stabilimento e' situato;
b) a norma del regolamento (CE) n. 853/2004;
o
c) da una decisione adottata dalla Commissione. Tale
misura intesa a modificare elementi non essenziali del
presente regolamento e' adottata secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'art. 14,
paragrafo 3.
Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni
stabilimenti situati nel suo territorio a norma della
legislazione nazionale, come previsto alla lettera a),
comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le
pertinenti disposizioni nazionali.».
- Si riporta l'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno):
«Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle
attivita' commerciali). - 1. Non possono esercitare
l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per
il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel
minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice
penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la
sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II,
Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per
delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli
alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
nei cui confronti sia stata applicata una delle misure
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a
misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno
riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna
per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume,
per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di
intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine,
nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui
giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del
comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma
2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal
giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si
applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena
sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere
sulla revoca della sospensione.
5. In caso di societa', associazioni od organismi
collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra
persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i
soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso
di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra
persona preposta all'attivita' commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al
dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di
un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e'
consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti
requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto
dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non
continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in
proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande o
avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in
qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o
in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine,
entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,
purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti
al commercio, alla preparazione o alla somministrazione
degli alimenti.
6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di
societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti
professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal
titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa,
dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'art. 2 della
legge 25 agosto 1991, n. 287.».
 
Art. 71
Locali utilizzati

1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attivita' istituzionali, purche' non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile.
3. I beni culturali immobili di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non e' corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attivita' indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso e' finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonche' l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.
4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalita' di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parita' con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Note all'art. 71:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O.
- Si riporta l'art. 151 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di
partenariato). - 1. La disciplina di cui all'art. 19 del
presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione
di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di
cui al presente capo, nonche' ai contratti di
sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e
dei luoghi della cultura, di cui all'art. 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del
paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri
di tradizione.
2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e
alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale
della Nazione e favorire altresi' la ricerca scientifica
applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo puo' attivare forme
speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e
con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il
restauro, la manutenzione programmata, la gestione,
l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di
beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate
di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori
rispetto a quelle previste dal comma 1.».
 
Art. 72
Fondo per il finanziamento di progetti e attivita'
di interesse generale nel terzo settore

1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e' destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attivita' finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.
4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e' incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione e' incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9 milioni di euro.

Note all'art. 72:
- Per il testo dell'art. 9 della legge n. 106 del 2016,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 15 della legge n. 241 del
1990, si veda nelle note all'art. 53.
- Per il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 73
Altre risorse finanziarie specificamente destinate
al sostegno degli enti del Terzo settore

1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»:
a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;
b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;
c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;
d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;
2. Con uno o piu' atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attivita' finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalita':
a) sostegno alle attivita' delle organizzazioni di volontariato;
b) sostegno alle attivita' delle associazioni di promozione sociale;
c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali.
3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Note all'art. 73:
- Si riporta l'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n.
328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali):
«Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo
del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato
dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'art.
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, assicurando comunque la
copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della
presente legge.».
-Si riporta l'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n.
266 (Legge-quadro sul volontariato), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991:
«Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per gli affari sociali, e'
istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato,
presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
delegato e composto da dieci rappresentanti delle
organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
in almeno sei regioni, da due esperti e da tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del
personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di
volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle
attivita' da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e
all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche
in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per
far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di
competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del
fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle
regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la
prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione
e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza
nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i
soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo
per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del
comma 1.».
- Si riporta l'art. 1 della legge 15 dicembre 1998, n.
438 (Contributo statale a favore delle associazioni
nazionali di promozione sociale):
«Art. 1 (Contributo alle associazioni di promozione
sociale). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.
59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come
modificato dall'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 , il contributo statale previsto dall'art. 1
della legge 19 novembre 1987, n. 476 , a favore di
associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le
associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali
provvedono altre disposizioni di legge, e' stabilito in
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli
articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il
contributo di cui al comma 1 e' assegnato nella misura del
50 per cento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui
e' ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per
cento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della stessa legge, tra cui e' ripartito ai sensi del comma
3 del presente articolo.
3. Il contributo da assegnare ai soggetti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476
del 1987, e' ripartito secondo i seguenti criteri:
a) una quota del 20 per cento in misura uguale per
tutti i soggetti ammessi al contributo;
b) una quota del 20 per cento in proporzione al
numero degli associati e dei soggetti partecipanti o
fruitori dell'attivita' svolta;
c) una quota del 60 per cento sulla base del
programma di attivita' di cui all'art. 3 della citata legge
n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale
effettivamente svolta.».
- Per il testo dell'art. 96, della legge 21 novembre
2000, n. 342, si veda nelle note all'art. 102.
- Si riporta l'art. 13 della legge 7 dicembre 2000, n.
383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2000:
«Art. 13 (Fondo per l'associazionismo). - 1. E'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per
l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente
le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del
comma 3 dell'art. 12.
2. Per il funzionamento del Fondo e' autorizzata la
spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500
milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal
2002.».
- Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990, si
veda nelle note all'art. 53.
 
Art. 74
Sostegno alle attivita' delle organizzazioni
di volontariato

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
 
Art. 75
Sostegno alle attivita' delle associazioni
di promozione sociale

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attivita' svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.
2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b).
3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 2.

Note all'art. 75:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 19
novembre 1978, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle
attivita' di promozione sociale e contributi alle
associazioni combattentistiche):
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Al fine di incoraggiare e
sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di
divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche'
per la promozione sociale e per la tutela degli associati,
lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi
dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato,
escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste
dal titolo II della presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che
perseguono i fini di cui al successivo comma 2.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla
lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti
dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione
dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di
dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di
discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause
di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di
specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione
di marginalita' sociale.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono
dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad
utilizzarli per fini di promozione e di integrazione
sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra
prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli
o associati e del Servizio sanitario nazionale.».
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 438 del 1998,
si veda nelle note all'art. 73.
 
Art. 76
Contributo per l'acquisto di autoambulanze,
autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attivita' di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonche', per le sole fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.
2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Note all'art. 76:
- Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1990:
«Art. 17 (Valutazioni tecniche). - 1. Ove per
disposizione espressa di legge o di regolamento sia
previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano
essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di
organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di
competenza dell'amministrazione procedente nei termini
prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette
valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione
pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad
istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
caso di valutazioni che debbano essere prodotte da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione
procedente, si applica quanto previsto dal comma 4
dell'art. 16.».
 
Art. 77
Titoli di solidarieta'

1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarieta'», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.
2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonche' certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.
3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicita' almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicita' almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalita' indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15.
5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalita', una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o piu' enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il sostegno di attivita' di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalita'. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma 10.
6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5.
7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 e' condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a 13.
8. I titoli di solidarieta' non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.
10. Agli emittenti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d'imposta non e' cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I), al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Note all'art. 77:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30
settembre 1993, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, S.O.
- Si riporta l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n.
724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1. Nel
quadro dell'attivazione di un processo di revisione
dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio
autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro
entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,
il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo,
nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello
stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle
contribuzioni di cui al comma 3.
2.
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.
3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione
del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21
della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni
societarie detenute indirettamente.
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3
sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1,
nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, e successive modificazioni.
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate
direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono
iscritte in apposita voce del relativo bilancio di
previsione.
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
cui all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 4.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 31 dicembre 1986, S.O.
- Si riporta l'art. 67, comma 1 lettera c-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente.».
- Si riporta l'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie):
«Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). -
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e
gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
altre obbligazioni e titoli similari emessi da
amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per
l' esercizio diretto di servizi pubblici in regime di
monopolio.».
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997, si veda nelle note all'art. 76.
- Per il testo dell'art. 1, comma 53, della legge n.
244 del 2007, si veda nelle note all'art. 62.
- Per il testo dell'art. 34 della legge n. 388 del
2000, si veda nelle note all'art. 62.
- Si riporta l'art. 1, comma 6-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 1 (Aiuto alla crescita economica (Ace)). - 6-bis.
Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di
assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio
non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle
consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle
partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.».
- Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni):
«Art. 9 (Attivo ereditario (Art. 8 D.P.R. n. 637/1972 -
Art. 4 legge n. 512/1982 - Art. 5 legge n. 880/1986)). - 1.
L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i
diritti che formano oggetto della successione, ad
esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli
articoli 2, 3, 12 e 13.
2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario
denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per
cento del valore globale netto imponibile dell'asse
ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un
importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a
norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura
civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.
3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili
destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni,
compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui
all'art. 13.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre
1972, S.O.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988, si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 78
Regime fiscale del Social Lending

1. I gestori dei portali on line che svolgono attivita' di social lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5, operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, secondo le previsioni dell'articolo 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, prestano fondi attraverso i portali di cui al comma 1, costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Note all'art. 78:
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, S.O.:
«Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale). - 4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis
sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti
correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri
proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo
unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e'
applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a
ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a
cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi
indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati
nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili
organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera
d) dello stesso art. 87.».
- Per il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 601 del 1973, si veda nelle note
all'art. 77.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note all'art. 77.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 77.
 
Art. 79
Disposizioni in materia di imposte sui redditi

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonche' le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.
2. Le attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.
3. Sono altresi' considerate non commerciali:
a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purche' tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti;
b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita' e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalita' definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.
4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:
a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attivita' di cui all'articolo 5 in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attivita' di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attivita' non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresi' del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte con modalita' non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.
6. Si considera non commerciale l'attivita' svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attivita' di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.

Note all'art. 79:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note all'art. 77.
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2003, n. 135 (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma
1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle
modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca
scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di
fondazioni senza fini di lucro) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003.
 
Art. 80
Regime forfetario degli enti del Terzo settore
non commerciali

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalita' commerciali, il coefficiente di redditivita' nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;
b) altre attivita':
1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.
2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.
3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata.
4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' degli indici sistematici di affidabilita' di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Note all'art. 80:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note all'art. 77.
- Si riporta l'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972,
S.O.:
«Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita'). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio
di un'impresa, arte o professione nel territorio dello
Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni
indicate nel quinto comma dell'art. 6, per le quali non si
e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis),
determina l'immediata inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, di cui all'art. 17 del regolamento (CE)
n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo
quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal
fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della
partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente,
previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi
di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente
articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio
del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in
via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia
apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro delle
imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA
attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto. Gli uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di
cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione
della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le
modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
della stessa dalla banca dati medesima.
15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali
l'attribuzione del numero di partita IVA determina la
possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'art. 38
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
15-quater.
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio
alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla
base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano
non aver esercitato nelle tre annualita' precedenti
attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche o
professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma, prevedendo forme di comunicazione
preventiva al contribuente.».
- Si riporta l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia
di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:
«Art. 62-bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
sentite le associazioni professionali e di categoria,
elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
settori economici, appositi studi di settore al fine di
rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
una piu' articolata determinazione dei coefficienti
presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni. A tal fine
gli stessi uffici identificano campioni significativi di
contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre
a controllo allo scopo di individuare elementi
caratterizzanti l'attivita' esercitata. Gli studi di
settore sono approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno
validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo
di imposta 1995.».
- Si riporta l'art. 3, comma 184, della legge 28
dicembre, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
«Art. 3. - 184. Il Ministero delle finanze -
Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai
quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume
d'affari fondatamente attribuibili al contribuente in base
alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della
specifica attivita' svolta. A tal fine sono identificati,
in riferimento a settori omogenei di attivita', campioni di
contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali
si rilevano coerenti indici di natura economica e
contabile; sulla base degli stessi sono determinati
parametri che tengano conto delle specifiche
caratteristiche della attivita' esercitata.».
 
Art. 81
Social Bonus

1. E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o societa' in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalita' organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' di cui all'art. 5 con modalita' non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 ne' le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le informazioni relative alla fruizione, in via prevalente, per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 5.
6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

Note all'art. 81:
- Per l'art. 17 del decreto legislativo 241 del 1997,
si veda nelle note all'art. 76.
- Per il testo dell'art. 1, comma 53, della legge n.
244 del 2007, si veda nelle note all'art. 62.
- Per il testo dell'art. 34 della legge n. 388 del
2000, si veda nelle note all'art. 77.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988, si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 82
Disposizioni in materia di imposte
indirette e tributi locali

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di societa', salvo quanto previsto ai commi 4 e 6.
2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonche' la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali, di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.
7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per le attivita' indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attivita' sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Note all'art. 82:
- Si riporta l'art. 16, comma 1, della legge 20 maggio
1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio nelle diocesi):
«Art. 16. - Agli effetti delle leggi civili si
considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette
all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari,
alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di
culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione,
educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita'
commerciali o a scopo di lucro.».
- Si riporta l'art. 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421):
«Art. 7 (Esenzioni). -1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalla province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti
da partiti politici, che restano comunque assoggettati
all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso
dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante
il quale sussistono le condizioni prescritte.».
- Si riporta l'art. 9, comma 8, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale):
«Art. 9 (Applicazione dell'imposta municipale propria).
- 8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i)
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono
altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati
montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).».
- Si riporta l'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27:
«Art. 91-bis (Norme sull'esenzione dell'imposta
comunale sugli immobili degli enti non commerciali). - 1.
Al comma 1, lettera i), dell'art. 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo
svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalita' non
commerciali».
2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione
mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla
frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di
natura non commerciale, se identificabile attraverso
l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili
adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante
parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di
autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano
le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le
rendite catastali dichiarate o attribuite in base al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal
1° gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013,
l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
commerciale dell'immobile quale risulta da apposita
dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' e le procedure relative alla predetta
dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i
requisiti, generali e di settore, per qualificare le
attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
svolte con modalita' non commerciali.
4. E' abrogato il comma 2-bis dell'art. 7 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
- Si riporta l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale, nonche' misure volte a garantire la
funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla 2 maggio
2014, n. 68:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di TARI e TASI). - 3.
Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)
gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali. Sono altresi' esenti i rifugi alpini non
custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano,
inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1,
lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della
lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27 e successive modificazioni.».
- Il testo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre
1972, S.O.
- Si riporta l'art. 17 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 640 del 1972:
«Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e
la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla
Societa' Italiana degli Autori ed Editori.
I tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo
Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la
convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero
delle finanze provvede alla relativa regolazione
contabile.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641(Disciplina delle tasse sulle concessioni
governative) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292
dell'11 novembre 1972, S.O.
 
Art. 83
Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e' consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si e' verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente e' punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
4. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la deducibilita' o detraibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Note all'art. 83:
- Si riporta l'art. 23 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997:
«Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante). -
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle
banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto
della delega anche mediante carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante
altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano
scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della
delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i
sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.».
- Si riporta l'art. 1, della citata legge n. 3818 del
1886:
«Art. 1. - Le societa' di mutuo soccorso conseguono la
personalita' giuridica nei modi stabiliti dalla presente
legge. Esse non hanno finalita' di lucro, ma perseguono
finalita' di interesse generale, sulla base del principio
costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo
svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari
conviventi di una o piu' delle seguenti attivita':
a) erogazione di trattamenti e prestazioni
socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed
invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita'
temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie
sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie
e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di
contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di
assistenza ai soci che si trovino in condizione di
gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa
perdita di fonti reddituali personali e familiari e in
assenza di provvidenze pubbliche.
Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono
essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione
dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.».
 
Art. 84
Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attivita' di cui all'articolo 79, commi 2 e 3, le seguenti attivita' effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul mercato:
a) attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
c) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'.
 
Art. 85
Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale

1. Non si considerano commerciali le attivita' svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).
2. Non si considerano, altresi', commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonche' le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale da bar e esercizi similari, nonche' l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
b) per lo svolgimento di tale attivita' non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
6. Non si considerano commerciali le attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul mercato.
7. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'.

Note all'art. 85:
- Si riporta l'art. 3, comma 6, della legge 25 agosto
1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi):
«Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni). - 6. Sono
escluse dalla programmazione le attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni,
locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle
prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle
autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie,
aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera
e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di
trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai
circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le
cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri
dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita'
religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.».
 
Art. 86
Regime forfetario per le attivita' commerciali svolte dalle
associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di
volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attivita' commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sara' eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari al 3 per cento.
4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3.
5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.
9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie e' operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.
11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.
15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno gia' concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorche' di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il reddito e' stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' degli indici sistematici di affidabilita' di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Note all'art. 86:
- La direttiva 2006/112/CE (direttiva del Consiglio
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto),
e' pubblicata nella GUUE n. L 347/1 dell'11 dicembre 2006.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle note all'art. 80.
- Si riportano gli articoli 6, comma 5, 7-ter, 8, 18 e
19 e seguenti, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972:
«Art. 6 (Effettuazione delle operazioni). - L'imposta
relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di
servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni
si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi
precedenti e l'imposta e' versata con le modalita' e nei
termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le
cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114)
della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai
farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto
comma dell'art. 4, nonche' per quelle fatte allo Stato,
agli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita'
giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi
tra essi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 8
giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle
unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti
pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza
e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile
all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la
facolta' di applicare le disposizioni del primo periodo .
Per le cessioni di beni di cui all'art. 21, comma 4, terzo
periodo, lettera b), l'imposta diviene esigibile nel mese
successivo a quello della loro effettuazione.».
«Art. 7-ter (Territorialita' - Prestazioni di servizi).
- 1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
nel territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi
da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di
servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni
di servizi ad essi rese:
a) i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni; le persone fisiche si considerano soggetti
passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando
agiscono nell'esercizio di tali attivita';
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni
di cui all'art. 4, quarto comma, anche quando agiscono al
di fuori delle attivita' commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni,
non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto.».
«Art. 8 (Cessioni all'esportazione). - Costituiscono
cessioni all'esportazione non imponibili:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del
territorio della Comunita' economica europea a cura o a
nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico
dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad
altri beni. La esportazione deve risultare da documento
doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su
un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627 o, se questa non e' prescritta, sul documento di cui
all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso
in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve
risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio della Comunita' economica europea entro novanta
giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a
dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
della Comunita' economica europea l'esportazione deve
risultare da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale o
dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni
diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le
prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di
acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta.
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c)
sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti
indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che
effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del
precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la
loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo
dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere
dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I
cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale
ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano
esportati nello stato originario nei sei mesi successivi
alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso
e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro
confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a),
relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I
soggetti che intendono avvalersi della facolta' di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta
devono darne comunicazione scritta al competente Ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
oltre tale data, ma anteriormente al momento di
effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare
dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone
comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta' di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese,
l'ammontare dei corrispettivi, delle esportazioni fatte nei
dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un
triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di
triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata
all'Ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun
triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno
comunque effettuato esportazioni nell'anno solare
precedente possono avvalersi per la durata di un triennio
solare della facolta' di acquistare beni e servizi senza
pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione
all'Ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in
ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere
effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione
della facolta' di acquistare beni e servizi per cessioni
all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi
del terzo comma, e' necessario che tale trasferimento sia
espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia
data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio IVA competente per territorio.
Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono
spediti o trasportati fuori della Comunita' anche i beni
destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la
costruzione, la riparazione, la manutenzione, la
trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle
piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per la
realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la
terraferma.».
«Art. 18 (Rivalsa). - Il soggetto che effettua la
cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve
addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al
cessionario o al committente.
Per le operazioni per le quali non e' prescritta
l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si
intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura e' emessa
su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve
essere diminuito della percentuale indicata nel quarto
comma dell'art. 27.
La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui
ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2 e per le
prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo
periodo, dell'art. 3.
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei
commi precedenti.
Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni
immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il
servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice
civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha
privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore con lo
stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art.
2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto.».
«Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la determinazione
dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o
dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e'
detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la
dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla
detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
della nascita del diritto medesimo.
2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni
esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il
disposto dell'art. 19-bis2. In nessun caso e' detraibile
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni
o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni
a premio.
3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica
se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui
agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4)
dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti
stabiliti fuori della Comunita' o relative a beni destinati
ad essere esportati fuori della Comunita' stessa;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello
Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere
a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11), effettuate
da soggetti che producono oro da investimento o trasformano
oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto
delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per
operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e'
ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e
l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri
oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi
acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei
all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che
danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni
esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione
dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima
categoria di operazioni e il relativo ammontare e'
determinato applicando la percentuale di detrazione di cui
all'art. 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e'
provvisoriamente operata con l'applicazione della
percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo
conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano
l'attivita' operano la detrazione in base ad una
percentuale di detrazione determinata presuntivamente,
salvo conguaglio alla fine dell'anno.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla
lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di
cui ai precedenti commi non opera con riferimento
all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,
anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli
acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di
oro diverso da quello da investimento destinato ad essere
trasformato in oro da investimento a cura degli stessi
soggetti o per loro conto, nonche' per i servizi
consistenti in modifiche della forma, del peso o della
purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.».
«Art. 19-bis (Percentuale di detrazione). - 1. La
percentuale di detrazione di cui all'art. 19, comma 5, e'
determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle
operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate
nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni
esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di
detrazione e' arrotondata all'unita' superiore o inferiore
a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque
decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di
cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni
ammortizzabili, dei passaggi di cui all'art. 36, ultimo
comma, e delle operazioni di cui all'art. 2, terzo comma,
lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui
all'art. 10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando
non formano oggetto dell'attivita' propria del soggetto
passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili,
delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9)
del predetto art. 10, ferma restando la indetraibilita'
dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati
esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.».
«Art. 19-bis (Esclusione o riduzione della detrazione
per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle
disposizioni di cui all'art. 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e'
ammessa in detrazione se i beni formano oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad
essere esclusivamente utilizzati come strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso
esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e
imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi componenti e
ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla
lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi
componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella misura
del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati
esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o
della professione. La disposizione non si applica, in ogni
caso, quando i predetti veicoli formano oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti
e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a
motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai
trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a
otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili,
natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche'
alle prestazioni di cui al terzo comma dell'art. 16 e alle
prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e
impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e'
ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa
in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli
stradali a motore;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa a prestazioni di trasporto di persone;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g);
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle
spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni. La
disposizione non si applica per i soggetti che esercitano
attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui al
numero 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della
percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e
dell'art. 19-bis.».
«Art. 19-bis (Rettifica della detrazione). - 1. La
detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione
qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per
effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in
misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di
tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima
utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero
nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti
al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni
attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli
acquisti o nell'attivita' comportano la detrazione
dell'imposta in misura diversa da quella gia' operata, la
rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi
non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, e' eseguita se non sono trascorsi quattro
anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di
beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi
relative alla trasformazione, al riattamento o alla
ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi
dell'art. 19, comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica,
in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro
entrata in funzione, in caso di variazione della
percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La
rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della differenza tra
l'ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di
competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di
produzione del bene ammortizzabile non coincidono con
quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base
alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo
anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci
punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la
variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti
lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
inizia ad avvalersi di detta facolta'.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
milione di lire, ne' quelli il cui coefficiente di
ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile
durante il periodo di rettifica, la rettifica della
detrazione va operata in unica soluzione per gli anni
mancanti al compimento del periodo di rettifica,
considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari
al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,
ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere
quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in
dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o
conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla
data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa'
incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione,
dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente.
I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle
rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai
beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai
beni immateriali di cui all'art. 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati
sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da
quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta
sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati
insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta
relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita'
immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in
edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o
ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla
base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o
dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta
relativa ai costi di acquisto, costruzione o
ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o
unita' immobiliari specificamente attribuibile alle
operazioni che non danno diritto alla detrazione
dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa
all'anno in cui si verificano gli eventi che le
determinano, sulla base delle risultanze delle scritture
contabili obbligatorie.».
«Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali).
- Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 e'
ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e
con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste,
soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle
importazioni fatti nell'esercizio di attivita' commerciali
o agricole.
La detrazione spetta a condizione che l'attivita'
commerciale o agricola sia gestita con contabilita'
separata da quella relativa all'attivita' principale e
conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi
utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attivita'
commerciale o agricola e dell'attivita' principale e'
ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio
dell'attivita' commerciale o agricola.
La detrazione non e' ammessa in caso di omessa tenuta,
anche in relazione all'attivita' principale, della
contabilita' obbligatoria a norma di legge o di statuto,
ne' quando la contabilita' stessa presenti irregolarita'
tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province,
comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la
contabilita' separata di cui al comma precedente e'
realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita'
previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma
di legge o di statuto.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli
di previdenza nonche' all'Automobile club d'Italia e agli
automobile clubs.».
- Per il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle note
all'art. 80.
- Si riporta l'art. 22 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
«Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture
contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal codice
civile per il libro giornale e per il libro degli inventari
e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse
prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti
articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'art.
14, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 del codice
stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in
esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle
scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di
magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del
presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice
civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a
quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine
stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi
tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto
codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici
e similari devono essere conservati fino a quando i dati
contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui
libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare
l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la
risoluzione della controversia in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma
devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti
e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere
determinate modalita' semplificative per la tenuta del
registro dei beni ammortizzabili e del registro
riepilogativo di magazzino in considerazione delle
caratteristiche dei vari settori di attivita'.».
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, si veda nelle note all'art. 78.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre
1998.
- Si riportano gli articoli 38, comma 5, e 41, comma
2-bis, del citato decreto-legge n. 331 del 1993:
«Art. 38 (Acquisti intracomunitari). - 5. Non
costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art.
1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle
Comunita' europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18
del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n.
2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti
al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato
membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello
Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione
di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della
ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi
doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto
nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai
soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell'art. 19, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai
produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto
che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei
modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti
intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40, comma
3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare
precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando,
nell'anno in corso, tale limite non e' superato.
L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al
netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli
acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del
presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad
accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas
mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema,
di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti
di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'art.
7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel
proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese.».
«Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). -
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le
cessioni di calore o di freddo mediante reti di
riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le cessioni di
beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di
franchigia.».
- Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 (Regolamento recante
norme per la semplificazione degli obblighi di
certificazione dei corrispettivi), e successive
modificazioni:
«Art. 2 (Operazioni non soggette all'obbligo di
certificazione). - 1. Non sono soggette all'obbligo di
certificazione di cui all'art. 1 le seguenti operazioni:
a) le cessioni di tabacchi e di altri beni
commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri,
di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai
produttori agricoli cui si applica il regime speciale
previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui
all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;
e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di
supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli
d'antiquariato;
f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali
sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura
fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali
e di assegni bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante
apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le
prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o
divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti
al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque
specie;
h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle
scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai
concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la
raccolta delle rispettive giocate;
i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in
mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed
universitarie nonche' in mense popolari gestite
direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di
beneficenza;
l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi,
le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia,
le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione
animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio
di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da
soggetti che esplicano attivita' di traghetto fluviale di
persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso
comune o tra comuni limitrofi;
m) le prestazioni di custodia e amministrazione di
titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di
credito da societa' finanziarie o fiduciarie e dalle
societa' di intermediazione mobiliare;
n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'art.
22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto
pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente
l'attivita' di trasporto;
p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con
conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di
portatori di handicap;
q) le prestazioni didattiche, finalizzate al
conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od
altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri,
estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate
con pubbliche amministrazioni;
s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese,
in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici
senza collaboratori o dipendenti;
u) le prestazioni di riparazione di calzature
effettuate da soggetti che non si avvalgono di
collaboratori e dipendenti;
v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di
sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) le prestazioni di cardatura della lana e di
rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei
clienti da parte di materassai privi di dipendenti e
collaboratori;
aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da
soggetti che non si avvalgono di collaboratori e
dipendenti;
bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di
palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati,
dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti
di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di
soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio
di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti
nei mercati rionali;
cc) le somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni
ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi
pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di
venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) le somministrazioni di alimenti e bevande,
accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze
letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e
turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e
per conto del cliente;
gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree
coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature
funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o
mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari,
indipendentemente dall'eventuale presenza di personale
addetto;
hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle
associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono
della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle
associazioni pro-loco, contemplate dall'art. 9-bis della
legge 6 febbraio 1992, n. 66 ;
ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle
stazioni ferroviarie;
ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di
deposito bagagli;
mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione
di servizi igienico-sanitari pubblici;
nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori
pubblici;
oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che
effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a
dette cessioni;
pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle
persone fisiche di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio
1963, n. 59 , se rientranti nel regime di esonero dagli
adempimenti di cui all'art. 34, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da
regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita'
montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza,
dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali,
dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' dagli enti obbligati
alla tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione di
quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
rr);
ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico
nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;
tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella
sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e
alla sezione III dell'elenco delle attivita' di cui
all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le
attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento
di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un
volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di
lire;
tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
imprese di cui all'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito.
2. Non sono altresi' soggette all'obbligo di
documentazione disposto dall'art. 12, primo comma, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 , in relazione agli
adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le
operazioni che a norma dell'art. 22, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , sono esonerate dall'obbligo di emissione della
fattura in virtu' dei seguenti decreti del Ministro delle
finanze:
a) decreto ministeriale 4 marzo 1976: Associazione
italiana della Croce rossa;
b) decreto ministeriale 13 aprile 1978: settore delle
telecomunicazioni;
c) decreto ministeriale 20 luglio 1979: enti
concessionari di autostrade;
d) decreto ministeriale 2 dicembre 1980: esattori
comunali e consorziali;
e) decreto ministeriale 16 dicembre 1980:
somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e
manutenzione degli impianti di fognatura, i cui
corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
f) decreto ministeriale 16 dicembre 1980:
somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e
teleriscaldamento;
g) decreto ministeriale 22 dicembre 1980: societa' che
esercitano il servizio di traghettamento di automezzi
commerciali e privati tra porti nazionali;
h) decreto ministeriale 26 luglio 1985: enti e societa'
di credito e finanziamento;
i) decreto ministeriale 19 settembre 1990: utilizzo di
infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali
ferroviari di confine.».
- Si riporta l'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134:
«Art. 32-bis (Liquidazione dell'IVA secondo la
contabilita' di cassa). - 1. In esecuzione della facolta'
accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13
luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni
di servizi effettuate da soggetti passivi con volume
d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti
di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio
di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore
aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei
relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio
del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli
acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del
pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il
diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario
o al committente sorge al momento di effettuazione
dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non sia stato
ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si
avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta,
ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o
di committenti che assolvono l'imposta mediante
l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta
diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di
un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il
limite annuale non si applica nel caso in cui il
cessionario o il committente, prima del decorso del
termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile
previa opzione da parte del contribuente, da esercitare
secondo le modalita' individuate con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta
specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del
presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
di cui al presente articolo, individuata con il decreto di
cui al comma 4 del presente articolo, e' abrogato l'art. 7
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. All'onere relativo all'attuazione del presente
articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a
500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997, si veda nelle note all'art. 76.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note all'art. 77.
- Per il testo dell'art. 62-bis, del decreto-legge n.
331 del 1993, si veda nelle note all'art. 80.
- Per il testo dell'art. 3, comma 184, della legge n.
549 del 1995, si veda nelle note all'art. 80.
- Per il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 193
del 2016, si veda nelle note all'art. 80.
 
Art. 87
Tenuta e conservazione delle scritture contabili
degli Enti del terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attivita' indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) in relazione alle attivita' svolte con modalita' commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all'articolo 13, comma 2.
4. In relazione all'attivita' commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attivita' non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.
7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

Note all'art. 87:
- Per il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, si veda nelle note
all'art. 86.
- Si riportano gli articoli 14, 15, 16 e 18 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
«Art. 14 (Scritture contabili delle imprese
commerciali, delle societa' e degli enti equiparati). - Le
societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al
primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere
registrati gli elementi patrimoniali e reddituali,
raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di
desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi
e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma
sistematica e secondo norme di ordinata contabilita',
dirette a seguire le variazioni intervenute tra le
consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono
essere registrate le quantita' entrate ed uscite delle
merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se
distintamente classificati in inventario, esclusi i
prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti
nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad
essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi
utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti;
delle materie prime tipicamente consumate nella fase
produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli
altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del
committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati
per categorie di inventario, possono essere effettuate
anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore
al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere
annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e
le altre variazioni di quantita' che determinano
scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle
desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le
attivita' elencate ai nn. 1) e 2) del primo comma dell'art.
22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni
vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico
dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o
piu' negozi o altri punti di vendita, con esclusione di
quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la
produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui
valutazione e' effettuata a costi specifici o a norma
dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le
scritture ausiliarie, sono costituite da schede di
lavorazione dalle quali devono risultare i costi
specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di
lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di
scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le
predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di
magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi
a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo
complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il
venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo
per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie
inventariali che possono essere esclusi devono essere
scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne
ricorrano i presupposti, il registro dei beni
ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di
cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali
obbligatori di cui ai nn. 1 e seguenti dell'art. 2421 del
codice civile.
Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e'
soggetto per legge o per statuto all'approvazione
dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle
scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali alla
approvazione stessa fino al termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione.
Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al
primo comma che esercitano attivita' commerciali all'estero
mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che
esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili
organizzazioni devono rilevare nella contabilita'
distintamente i fatti di gestione che interessano le
stabili organizzazioni, determinando separatamente i
risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.».
«Art. 15 (Inventario e bilancio). - Le societa', gli
enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma
dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il
bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma
dell'art. 2217 del codice civile, entro tre mesi dal
termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi ai fini delle imposte dirette.
L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice
civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza
dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e
valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove
dall'inventario non si rilevino gli elementi che
costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono
essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le
distinte che sono servite per la compilazione
dell'inventario.
Nell'inventario degli imprenditori individuali devono
essere distintamente indicate e valutate le attivita' e le
passivita' relative all'impresa.
Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite,
salve le disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e
secondo qualsiasi schema, purche' conformi ai principi
della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo
comma dell'art. 3.».
«Art. 16 (Registro dei beni ammortizzabili). - Le
societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui
al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro
dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun
immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici
registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le
rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento
nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta
precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente
praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di
ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma
precedente le indicazioni ivi richieste possono essere
effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per
anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i
beni di cui all'art. 102-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi
richieste possono essere effettuate con riferimento a
categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita
utile. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere
distintamente indicata la quota annua che affluisce al
fondo di ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei
coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare
deve essere distintamente indicato nel registro dei beni
ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68,
che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda
dell'anno di formazione.».
«Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese
minori). - 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si
applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile,
non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di
cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle
lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i
ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno
intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione
dei criteri previsti dall'art. 109, comma 2, del medesimo
testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000
euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per
oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno
successivo dalla tenuta delle scritture contabili
prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di
tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal
presente decreto. Per i contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita'
si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi
all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le
attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri per l'individuazione delle attivita' consistenti
nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al
comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito
registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
a) il relativo importo; b) le generalita', l'indirizzo e il
comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il
pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento
emesso. Devono essere altresi' annotate cronologicamente,
in diverso registro e con riferimento alla data di
pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna
spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle
lettere b) e c) del primo periodo.
3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi
da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri
obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2,
qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle
operazioni non soggette a registrazione ai fini della
suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni
relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui
l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di
registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo
complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione
delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal
caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere
annotati separatamente nei registri stessi nel periodo
d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai
sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile gia'
registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i
contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a
incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della
separata annotazione delle operazioni non soggette a
registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso,
per finalita' di semplificazione si presume che la data di
registrazione dei documenti coincida con quella in cui e'
intervenuto il relativo incasso o pagamento.
6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi
2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel
presente articolo si estende di anno in anno qualora non
vengano superati gli importi indicati nel comma 1.
8. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando
non e' revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e
per i due successivi.
9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa
commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un
ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti
indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la
contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori,
di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante,
ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilita', i ricavi percepiti si
assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei
predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio,
valori bollati e postali, marche assicurative e valori
similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti
spettanti ai rivenditori.
11. Ai fini del presente articolo si assumono come
ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate
registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo,
ovvero nel registro di cui al comma 4.».
- Si riportano gli articoli 2216 e 2217 del codice
civile:
«Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). - Il libro
giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni
relative all'esercizio dell'impresa.».
«Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario
deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative
all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita'
dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto
dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con
evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite
subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve
attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
entro tre mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.».
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle note all'art. 86.
 
Art. 88
«De minimis»

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 7 e 8 e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Note all'art. 88:
- Il regolamento (EU) n. 1407/2013 (regolamento della
Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. n. L 352 del 24 dicembre 2013.
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
pubblicato nella GUUE n. C 326/47 del 26 ottobre 2012.
- Il regolamento (EU) n. 1408/2013 (regolamento della
Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo) e' pubblicato
nella G.U.U.E. n. L 352 del 24 dicembre 2013.
 
Art. 89
Coordinamento normativo

1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attivita' di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. L'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nonche' a quelli di cui all'articolo 4, comma 3, che non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5.
4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali».
5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».
6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «di enti del Terzo settore di natura non commerciale»;
b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS» e' sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»
8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: «organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)».
9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore».
10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, nonche' alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.
13. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2.
14. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo 153.
15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.
16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attivita' di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.
18. Le attivita' indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le parole «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita'» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
23. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

Note all'art. 89:
- Si riportano gli articoli 143, 144 e 149 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 143 (Reddito complessivo). - 1. Il reddito
complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'art. 73 e' formato dai redditi
fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque
prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di
quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Per i medesimi enti non si considerano attivita'
commerciali le prestazioni di servizi non rientranti
nell'art. 2195 del codice civile rese in conformita' alle
finalita' istituzionali dell'ente senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non
eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le
disposizioni dell'art. 8.
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'art. 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di
raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche
mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni
pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato
o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita' aventi
finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini
istituzionali degli enti stessi.».
«Art. 144 (Determinazione dei redditi). - 1. I redditi
e le perdite che concorrono a formare il reddito
complessivo degli enti non commerciali sono determinati
distintamente per ciascuna categoria in base al risultato
complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si
applicano, se nel presente capo non e' diversamente
stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi
delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, il reddito medio ordinario di cui all'art. 37, comma 1,
e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque
l'art. 41. Per i redditi derivanti da immobili locati non
relativi all'impresa si applicano comunque le disposizioni
dell'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo.
2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non
commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita'
separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa
si applicano le disposizioni di cui all'art. 65, commi 1 e
3-bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a
beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di
attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili
per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto
tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono
a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il
canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro
ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all'art. 26 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita'
commerciali, le spese relative all'opera prestata in via
continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri
ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere
la contabilita' separata qualora siano osservate le
modalita' previste per la contabilita' pubblica
obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.».
«Art. 145 (Regime forfetario degli enti non
commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le
associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo
di lucro e per le pro-loco, dall'art. 9-bis del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti
non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai
sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la
determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando
all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di
attivita' commerciali il coefficiente di redditivita'
corrispondente alla classe di appartenenza secondo la
tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti
positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per
cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000,
coefficiente 25 per cento;
b) altre attivita':
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per
cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000,
coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente
si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi
relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della
distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti
le attivita' di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo
si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al
comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta
nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e'
revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione
e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha
effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale la dichiarazione stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa
commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da
presentare ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.».
«Art. 149 (Perdita della qualifica di ente non
commerciale). - 1. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita'
commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente
si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative
all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti,
rispetto alle restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita'
commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o
prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita'
commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo
per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le
liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti
all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal
periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che
legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di
comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio
dell'ente nell'inventario di cui all'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro
sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui
ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni
sportive dilettantistiche.».
- Si riporta l'art. 148 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 148 (Enti di tipo associativo). - 1. Non e'
considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformita' alle
finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e
dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le
somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di
quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di
attivita' commerciali, salvo il disposto del secondo
periodo del comma 1 dell'art. 143, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi
e le quote supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo come componenti del reddito di impresa o come
redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano
carattere di abitualita' o di occasionalita'.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si
considerano commerciali le attivita' svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni
che svolgono la medesima attivita' e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di
un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le
cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le
somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas,
energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere,
di alloggio, di trasporto e di deposito e per le
prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti
attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche se
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le
sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar
ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano
strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di
cui al comma 5 non e' considerata commerciale anche se
effettuata da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non
si considerano effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in
deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata
prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in
materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi
di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si
applicano a condizione che le associazioni interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art.
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2,
del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza
per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al
1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi
dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e
sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale
e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
comma 8 non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.».
- Si riporta l'art. 3, del citato decreto legislativo
n. 346 del 1990:
«Art. 3 (Trasferimenti non soggetti all'imposta (Art. 3
D.P.R. n. 637/1972)). - 1. Non sono soggetti all'imposta i
trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici
e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che
hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la
ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre
finalita' di pubblica utilita', nonche' quelli a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo
emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi
da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti
all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui
allo stesso comma.
3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve
dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione
dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato,
di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma
ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle
finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza
di tale dimostrazione esso e' tenuto al pagamento
dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui
avrebbe dovuto essere pagata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni
istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo nonche', a condizione di reciprocita', per gli enti
pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in
tutti gli altri Stati
4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a
favore di movimenti e partiti politici.
4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i
patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti
del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge,
di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non
sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all' art. 73, comma 1, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali e' acquisito o integrato
il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero
1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione
che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita'
d'impresa o detengano il controllo per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,
rendendo, contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di successione o all'atto di donazione,
apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto
della condizione di cui al periodo precedente comporta la
decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in
misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista
dall' art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.».
- Si riportano gli articoli 1 e 10 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria
e catastale):
«Art. 1 (Oggetto dell'imposta). - 1. Le formalita' di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione
eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette
all'imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente
testo unico e della allegata tariffa.
2. Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite
nell'interesse dello Stato ne' quelle relative ai
trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico
sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto
disposto nel comma 3 dello stesso articolo.».
«Art. 10 (Oggetto e misura dell'imposta). - 1. Le
volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per
mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali
immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se
relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro
200,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che
non importano trasferimento di beni immobili ne'
costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari,
di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di
fusioni e di scissioni di societa' di qualunque tipo e di
conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in
dipendenza di atti di regolarizzazione di societa' di
fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda
registrati entro un anno dall'apertura della successione,
nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui
all'art. 1, comma 1, quarto, quinto e nono periodo, della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite
nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a
trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico
sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto
disposto nel comma 3 dello stesso articolo.».
- Si riporta l'art. 6 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 601 del 1973:
«Art. 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche). - 1. L'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei
seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di
mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e
beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e
sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di
lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e
associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di
esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente
culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini
di beneficenza o di istruzione;
c-bis) Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, e loro consorzi nonche' enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti
nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione dell'Unione europea in materia di «in house
providing» e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione
compete a condizione che abbiano personalita' giuridica.
La riduzione non si applica agli enti iscritti nel
Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di
cui all'art. 4, terzo comma, del decreto legislativo di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore, la riduzione si applica limitatamente alle
attivita' diverse da quelle elencate all'art. 5 del
medesimo decreto legislativo.».
- Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n.
106 del 2016, si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 52, 3 e 10 del citato
decreto del Presidente del Repubblica n. 633 del 1972, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio d'attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali, nonche' in quelli utilizzati
dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei
benefici di cui al decreto legislativo di cui all'art. 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per
procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e
ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per
l'accertamento dell'imposta e per la repressione
dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che
eseguono l'accesso devono essere muniti d'apposita
autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo
dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in
locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria
anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In
ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di
arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del
titolare dello studio o di un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di
procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 e
presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso
art. 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto
comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.».
«Art. 3 (Prestazioni di servizi). - Costituiscono
prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in
genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
quale ne sia la fonte.
Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se
effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto,
noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni
similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non
rappresentativi di merci, comprese le operazioni
finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di
cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non
sono considerati prestiti i depositi di denaro presso
aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni
statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo,
sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad
euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate
per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a
titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle
mense aziendali e delle prestazioni di trasporto,
didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e
sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle
operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio
delle attivita' istituzionali, di enti del Terzo settore di
natura non commerciale e delle diffusioni di messaggi,
rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico
interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti
pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2 sono
considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto
cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5)
del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o
ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra
il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro
eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui
ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a
fini di pubblicita' commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a),
b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione
dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di
intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai prestiti obbligazionari;
g);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai
passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e
quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente
articolo.
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le
prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre
attivita' elencati nella tabella C allegata al presente
decreto, rese ai possessori di titoli di accesso,
rilasciati per l'ingresso gratuito di persone,
limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita'
di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite
massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la
capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e
federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e
associazioni a carattere nazionale.
[6] Le disposizioni del primo periodo del terzo comma
non si applicano in caso di uso personale o familiare
dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo
gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto,
pure sulla base di contratti di locazione, anche
finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta e'
stata operata in funzione della percentuale di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle
relative prestazioni di gestione, qualora sia stata
computata in detrazione una quota dell'imposta relativa
all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla
base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di
noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non
superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono
utilizzati per fini diversi da quelli di cui all' art. 19,
comma 4, secondo periodo.».
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei
titoli nonche' il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le
negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e
l'amministrazione nonche' il servizio di gestione
individuale di portafogli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
10);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente;
17);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze);
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale, compresa la somministrazione di medicinali,
presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura
rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25);
26);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti
aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del Terzo
settore di natura non commerciale;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
n. 382
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.
Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da
consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa'
cooperative con funzioni consortili, costituiti tra
soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la
percentuale di detrazione di cui all' art. 19-bis, anche
per effetto dell'opzione di cui all' art. 36-bis, sia stata
non superiore al 10 per cento, a condizione che i
corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti
consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse.».
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1998, S.O.
- Si riportano gli articoli 1 e 6, della citata legge
n. 112 del 2016, come modificati dal presente decreto:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge, in
attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30,
32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli
articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1,
lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il
13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della
legge 3 marzo 2009, n. 18, e' volta a favorire il
benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle
persone con disabilita'.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza,
cura e protezione nel superiore interesse delle persone con
disabilita' grave, non determinata dal naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilita',
prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi
i genitori o perche' gli stessi non sono in grado di
fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche' in vista
del venir meno del sostegno familiare, attraverso la
progressiva presa in carico della persona interessata gia'
durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure,
volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono
integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nel progetto individuale di cui all'art. 14 della legge 8
novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volonta' delle
persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro
genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di
disabilita' grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e' accertato con le modalita'
indicate all'art. 4 della medesima legge. Restano comunque
salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri
interventi di cura e di sostegno previsti dalla
legislazione vigente in favore delle persone con
disabilita'.
3. La presente legge e' volta, altresi', ad agevolare
le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di
polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di
vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice
civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a
vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di
affidamento fiduciario anche a favore di enti del Terzo
settore non commerciali, che operano prevalentemente nel
settore della beneficenza di cui all'art. 5, comma 1,
lettera u), in favore di persone con disabilita' grave,
secondo le modalita' e alle condizioni previste dagli
articoli 5 e 6 della presente legge.».
«Art. 6 (Istituzione di trust, vincoli di destinazione
e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di
destinazione). - 1. I beni e i diritti conferiti in trust
ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'art.
2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi
speciali di cui al comma 3 dell'art. 1, istituiti in favore
delle persone con disabilita' grave come definita dall'art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata
con le modalita' di cui all'art. 4 della medesima legge,
sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni
prevista dall'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente
articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i
fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero il
vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice
civile perseguano come finalita' esclusiva l'inclusione
sociale, la cura e l'assistenza delle persone con
disabilita' grave, in favore delle quali sono istituiti. La
suddetta finalita' deve essere espressamente indicata
nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi
speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di
destinazione.
3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente
articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche
le seguenti condizioni:
a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di
cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero la costituzione del
vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice
civile siano fatti per atto pubblico;
b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di
cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero l'atto di costituzione
del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter del
codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i
soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la
funzionalita' e i bisogni specifici delle persone con
disabilita' grave, in favore delle quali sono istituiti;
indichino le attivita' assistenziali necessarie a garantire
la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con
disabilita' grave, comprese le attivita' finalizzate a
ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle
medesime persone con disabilita' grave;
c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di
cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero l'atto di costituzione
del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter del
codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi
del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al
progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo
stesso deve promuovere in favore delle persone con
disabilita' grave, adottando ogni misura idonea a
salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il
contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di
costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre
gli obblighi e le modalita' di rendicontazione a carico del
trustee o del fiduciario o del gestore;
d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del
contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi
speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero del vincolo
di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile
siano le persone con disabilita' grave;
e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o
nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero i
beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri
gravati dal vincolo di destinazione di cui all'art.
2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente
alla realizzazione delle finalita' assistenziali del trust
ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di
cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero l'atto di costituzione
del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter del
codice civile individuino il soggetto preposto al controllo
delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del
trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della
costituzione del vincolo di destinazione a carico del
trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve
essere individuabile per tutta la durata del trust o dei
fondi speciali o del vincolo di destinazione;
g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di
cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero l'atto di costituzione
del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter del
codice civile stabiliscano il termine finale della durata
del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3
dell'art. 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui
all'art. 2645-ter del codice civile nella data della morte
della persona con disabilita' grave;
h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di
cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero l'atto di costituzione
del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter del
codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio
residuo.
4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai
soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i
fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero
costituito il vincolo di destinazione di cui all'art.
2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di
diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle
medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e
donazioni di cui al presente articolo e le imposte di
registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura
fissa.
5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso
di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto
che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'art.
1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'art.
2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti
con disabilita' grave, come definita dall'art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le
modalita' di cui all'art. 4 della medesima legge, il
trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della
lettera h) del comma 3 del presente articolo, e' soggetto
all'imposta sulle successioni e donazioni prevista
dall'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in
considerazione del rapporto di parentela o coniugio
intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del
patrimonio residuo.
6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei
trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art.
1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'art.
2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle
persone con disabilita' grave come definita dall'art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con
le modalita' di cui all'art. 4 della medesima legge, le
imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in
misura fissa.
7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti,
nonche' le copie dichiarate conformi, gli estratti, le
certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in
essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del
fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di
destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642.
8. In caso di conferimento di immobili e di diritti
reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai
fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1, i comuni
possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni
ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti
passivi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23.
9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli
altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei
confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al
comma 3 dell'art. 1 si applicano le agevolazioni previste
per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art.
83, commi 1 e 2 del decreto legislativo di cui all'art. 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.».
10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni
di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta 2016.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di attuazione del presente articolo.
12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e
7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di
euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'art.
9.».
- Si riporta l'art. 10 del citato decreto legislativo
n. 460 del 1997:
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 66, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi
del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di
lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al
medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta
di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 , della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi di cui
all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287 , le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati
ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che
per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all'art. 20-bis del decreto del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ,
introdotto dall'art. 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Per il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale), si veda nelle note all'art. 99.
- Per il testo dell'art. 1, della legge n. 106 del
2016, si veda nelle note al titolo.
- Si riporta l'art. 32 della citata legge n. 125 del
2014, come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Disposizioni transitorie). - 1. La Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad
operare sulla base della normativa attualmente vigente fino
alla data di cui all'art. 31, comma 1. A decorrere dalla
medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'art.
14, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n.
49, e la responsabilita' per la realizzazione ed il
finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla
base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che,
nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli
obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento
di cui all'art. 17, comma 13, regola le modalita' del
trasferimento.
2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data
di cui all'art. 31, comma 1, e' curata dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla
rendicontazione si applica la normativa vigente al momento
dell'effettuazione della spesa.
3. Nel fondo rotativo di cui all'art. 8 confluiscono
gli stanziamenti gia' effettuati per le medesime finalita'
di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio
1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della
legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987,
n. 49.
4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'art.
16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio
1987, n. 49, gia' in servizio presso la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in
vigore della presente legge, nel limite massimo di
cinquanta unita'. Entro la data di cui all'art. 31, comma
1, gli interessati possono optare per il mantenimento in
servizio presso il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
5. Il contratto individuale di lavoro del personale di
cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente
vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero
nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'art. 17, commi
7 e 8, ferma restando la possibilita' per gli interessati
in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle
procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
dell'Agenzia.
6. A decorrere dalla data di cui all'art. 31, comma 1,
l'Istituto agronomico per l'Oltremare e' soppresso. Le
relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie
e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici
attivi e passivi, sono contestualmente trasferite
all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione, anche giudiziale.
7. Le organizzazioni non governative gia' riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
considerate organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 10, comma 8, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata
in vigore della presente legge sono iscritte nell'Anagrafe
unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso
l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero
fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi
gli effetti del riconoscimento dell'idoneita' concessa ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Le
Organizzazioni non governative di cui al presente comma
sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.».
- Si riportano gli articoli 15, comma 1.1, 100, comma
2, lettera h), 10, comma 1, 153, comma 6, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 15 (Detrazione per oneri). - 1.1 Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno
2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non
appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE). La detrazione e' consentita a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo
ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
«Art. 100 (Oneri di utilita' sociale). - 2. Sono
inoltre deducibili:
(Omissis);
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
(Omissis).».
«Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
(Omissis);
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
(Omissis).».
«Art. 153 (Reddito complessivo degli enti non
commerciali non residenti). - 6. Sono altresi' deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di
fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza
scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' dirette
alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per
l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose
indicate all'art. 139, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte
degli elenchi di cui all'art. 140, comma 1, del medesimo
decreto legislativo o assoggettati al vincolo della
inedificabilita' in base ai piani di cui all'art. 149 dello
stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate
all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo
svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose
anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili
indicati alla lettera c) del presente comma, senza la
preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, e
della tutela del territorio, come pure il mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni
immobili vincolati, determina la indeducibilita' delle
spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio da' immediata comunicazione ai competenti
uffici tributari delle violazioni che comportano la
decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento
della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il
pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di
organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate alla lettera a), effettuate per sostenere
attivita' di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca
e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di
interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
facenti parte degli elenchi di cui all'art. 140, comma 1
del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo
della inedificabilita' in base ai piani di cui all'art. 149
dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431.».
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
(Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio
1996.
- Si riporta l'art. 25, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 367 del 1996:
«Art. 25 (Disposizioni tributarie). - 5. I proventi
percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente
decreto nell'esercizio di attivita' commerciali, anche
occasionali, svolte in conformita' agli scopi
istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, sono esclusi
dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in
conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui
contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli
scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste
in essere in diretta connessione con le attivita'
istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.».
- La legge 11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione della
«Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari»,
con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di
pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e
attivita' culturali), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2003.
- Si riporta l'art. 1, commi 185, 186 e 187 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007):
«Art. 1. - 185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le
associazioni che operano per la realizzazione o che
partecipano a manifestazioni di particolare interesse
storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle
tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai
soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa',
indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di
gestire le attivita' connesse alle finalita' istituzionali
delle predette associazioni, non assumono la qualifica di
sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e
le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei
soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno,
ai fini delle imposte sui redditi, carattere di
liberalita'.
186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma
185, in termini tali da determinare un onere complessivo
non superiore a 5 milioni di euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai
commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte
versate.».
- Si riporta l'art. 115 del citato decreto legislativo
n. 42 del 2004:
«Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di
adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria
e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le
amministrazioni medesime possono attuare la gestione
diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma
congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono
comunque essere individuati quali concessionari delle
attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'art. 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i
concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra
l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da
assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le
professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche
dalle amministrazioni cui i beni pertengono.
L'inadempimento, da parte del concessionario, degli
obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di
servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del
rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo,
degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
dei soggetti di cui all'art. 112, comma 5, anche con il
conferimento in uso dei beni culturali che ad esse
pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di
fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui
al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione
puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi
necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle
attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta l'art. 151 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di
partenariato). - 1. La disciplina di cui all'art. 19 del
presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione
di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di
cui al presente capo, nonche' ai contratti di
sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e
dei luoghi della cultura, di cui all'art. 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del
paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri
di tradizione.
2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e
alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale
della Nazione e favorire altresi' la ricerca scientifica
applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo puo' attivare forme
speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e
con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il
restauro, la manutenzione programmata, la gestione,
l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di
beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate
di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori
rispetto a quelle previste dal comma 1.».
- Si riportano gli articoli 2, comma 1, lettera b) e
16, comma 5, lettera a) della citata legge 19 agosto, n.
166, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Al fine della presente
legge si intendono per:
(Omissis);
b) «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonche' gli
enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in
attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza
con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita'
sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi
gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.
79, comma 5 del decreto legislativo di cui all'art. 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
(Omissis).».
«Art. 16 (Disposizioni in materia di cessione gratuita
di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri
prodotti a fini di solidarieta' sociale). - 5. All'art. 13
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: "Le derrate alimentari e i
prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonche'
altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, destinati a fini di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro";
2) le parole: "alle ONLUS" sono sostituite dalle
seguenti: ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b) della legge 19 agosto 2016, n. 166;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
disposizioni del presente comma si applicano a condizione
che per ogni singola cessione sia predisposto un documento
di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento
equipollente, contenente l'indicazione della data, degli
estremi identificativi del cedente, del cessionario e
dell'eventuale incaricato del trasporto, nonche' della
qualita', della quantita' o del peso dei beni ceduti.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a
condizione che il soggetto beneficiario effettui
un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni
ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con
l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di
documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e
in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente
i beni ricevuti in conformita' alle finalita'
istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici
fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi
l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarieta' sociale
senza scopo di lucro".».
- Si riporta l'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione
degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche
al sistema penale), come modificato dal presente decreto:
«Art. 15. - Quando il provvedimento che dispone la
confisca divenga inoppugnabile, l'autorita' di cui al primo
comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza
l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da
eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi
del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata
copia autentica dell'ordinanza.
Le somme ricavate dalla vendita sono versate
all'ufficio del registro e devolute all'erario.
Quando siano state confiscate cose di interesse
storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che
hanno interesse scientifico o culturale l'autorita' di cui
al primo comma ne da' comunicazione rispettivamente, per le
prime, al Ministero per i beni culturali e ambientali, e,
per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei ministri
possono disporre con decreto che le cose confiscate o
talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile
dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a
provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.
Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni
dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma
precedente, l'autorita' che l'ha inviata procede ai sensi
del primo comma.
Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte
di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo
Stato, ovvero valori di bollo, l'autorita' di cui al primo
comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro
e la devoluzione all'erario.
Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari
idonei al consumo umano o animale, l'autorita' di cui al
primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici
ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche
e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in
coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale
anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi
di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita',
compresi gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'art. 79, comma 5 del decreto legislativo di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
n. 106.».
- Si riporta l'art. 1, comma 236, della legge 23
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2014), come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - 236. Gli enti pubblici nonche' gli enti
privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in
attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza
con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita'
sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi
gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.
79, comma 5 del decreto legislativo di cui all'art. 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e
successive modificazioni, che effettuano, a fini di
beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di
prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore
alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonche' i citati operatori del
settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti
alimentari devono garantire un corretto stato di
conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale
obiettivo e' raggiunto anche mediante la predisposizione di
specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in
conformita' alle garanzie speciali previste dall'art. 8 del
regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni,
validati dal Ministero della salute.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, della legge 25 giugno
2003, n. 155 (Disciplina della distribuzione dei prodotti
alimentari a fini di solidarieta' sociale), come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 (Distribuzione di prodotti alimentari,
farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta'
sociale). - 1. Gli enti pubblici nonche' gli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita', compresi gli enti del Terzo
settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5 del
decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106, che effettuano, a fini
di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti
alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti
agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio
prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato
di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
stessi.».
- Si riporta l'art. 157, comma 1-bis, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 157 (Sistemi di raccolta di medicinali
inutilizzati o scaduti). - 1-bis. Con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate modalita' che rendono possibile la donazione di
medicinali non utilizzati a enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'art. 79, comma 5 del decreto
legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106 e l'utilizzazione dei medesimi
medicinali da parte di queste, in confezioni integre,
correttamente conservati e ancora nel periodo di validita',
in modo tale da garantire la qualita', la sicurezza e
l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da
conservare in frigorifero a temperature controllate, dei
medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e
dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere.
Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei
locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta
conservazione e le procedure volte alla tracciabilita' dei
lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Agli enti del
Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5
del decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e' consentita la
distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati
direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro
presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a
condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi
di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che
svolgono attivita' assistenziale sono equiparati, nei
limiti del servizio prestato, al consumatore finale
rispetto alla detenzione e alla conservazione dei
medicinali. E' vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso
dei medicinali oggetto di donazione.».
 
Art. 90
Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Note all'art. 90:
- Per il testo dell'art. 25 del codice civile, si veda
nelle note all'art. 64.
- Si riportano gli articoli 26 e 28 del codice civile:
«Art. 26 (Coordinamento di attivita' e unificazione di
amministrazione). - L'autorita' governativa puo' disporre
il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero
l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per
quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.».
«Art. 28 (Trasformazione delle fondazioni). - Quando lo
scopo e' esaurito o divenuto impossibile o di scarsa
utilita', o il patrimonio e' divenuto insufficiente,
l'autorita' governativa, anziche' dichiarare estinta la
fondazione, puo' provvedere alla sua trasformazione,
allontanandosi il meno possibile dalla volonta' del
fondatore.
La trasformazione non e' ammessa quando i fatti che vi
darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione
come causa di estinzione della persona giuridica e di
devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e
dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a
vantaggio soltanto di una o piu' famiglie determinate.».
 
Art. 91
Sanzioni a carico dei rappresentanti legali
e dei componenti degli organi amministrativi

1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.
2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformita' al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima e' raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilita'.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell'articolo 48 sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45.
5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 92
Attivita' di monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attivita' degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale;
b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61;
c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attivita' di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonche' sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).
2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformita' delle attivita' di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.
 
Art. 93
Controllo

1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o di utilita' sociale;
c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.
2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attivita' di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo puo', ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.
4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attivita' statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.
5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attivita' di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attivita' di controllo. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validita' fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneita' della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attivita' di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.
7. L'attivita' di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Note all'art. 93:
- Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo
n. 106 del 2016:
«Art. 15 (Disposizioni transitorie). - 1. In caso di
mancata costituzione degli organi si applicano l'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei
revisori dei conti l'art. 19 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilita' di
funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'art.
11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.
2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'art. 1,
comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal
decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8
novembre 2008, e' prorogato fino all'insediamento del
Comitato di cui all'art. 13.».
 
Art. 94
Disposizioni in materia di controlli fiscali

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attivita' di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonche' al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ufficio che procede alle attivita' di controllo ha l'obbligo, a pena di nullita' del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.
2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attivita' di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.
3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.
4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.

Note all'art. 94:
- Si riportano gli art. 32 e 33 del citato decreto del
Presidente del Repubblica n. 600 del 1973:
«Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi
dell'art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai
rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati
rispettivamente a norma del numero 7) e dell'art. 33,
secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni
sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne
indica il soggetto beneficiario e sempreche' non risultino
dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi
riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni
per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque,
a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le risposte
ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal
contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve
essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il
contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
Titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni
di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi
alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a 15 giorni
ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il
termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile.».
«Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per
l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli
operatori finanziari di cui al n. 7) dell'art. 32 allo
scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle
operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte
allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano
in dubbio.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di
procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari,
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al
n. 7) dell'art. 32, di cui al secondo comma, devono essere
eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del
Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
Comandante regionale, da funzionari con qualifica non
inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello
aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i
seguenti commi:
"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma".».
- Si riporta l'art. 51 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli Uffici stessi. I criteri selettivi per
l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle
imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in
conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
per cento.
Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art.
63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle
operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
numero 7) e dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63,
primo comma, o acquisiti ai sensi dell' art. 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni
di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi
alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
[5] Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
- Per il testo dell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle note
all'art. 89.
- Si riporta l'art. 30 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 30 (Controlli sui circoli privati). - 1. I
corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a
condizione che gli enti associativi siano in possesso dei
requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria
e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di
cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via
telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire
gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai
fini fiscali mediante un apposito modello da approvare
entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le
modalita' di trasmissione del modello di cui al comma 1,
anche da parte delle associazioni gia' costituite alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione
delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.
266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del
presente articolo, nonche' le modalita' di comunicazione da
parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza
dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.
3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e'
assolto anche dalle societa' sportive dilettantistiche di
cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano alle associazioni pro loco che optano per
l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici
iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale
italiano che non svolgono attivita' commerciale.
4. All'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi
del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di
lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al
medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta
di progetti di utilita' sociale».
5. La disposizione di cui all'art. 10, comma 8, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica
alle associazioni e alle altre organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che
non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle
marginali individuate con decreto del Ministro delle
finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 134 del 10 giugno 1995.
5-bis. Al comma 2 dell'art. 10 del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
successive modificazioni, le parole: «quarto e quinto
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e
nono periodo».
5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino
al 31 dicembre 2009.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno
2009, si provvede mediante riduzione lineare degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni
di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla
legge 22 dicembre 2008, n. 203.».
 
Art. 95
Vigilanza

1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformita' tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.
2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attivita' di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno precedente e sulle criticita' emerse, nonche' sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.
3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64 trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attivita' e sull'attivita' e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attivita' svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi dell'articolo 80 93, dirette al soddisfacimento delle finalita' accertative espresse nel comma 1.
5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 e' esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

Note all'art. 95:
- Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge
19 novembre 1987, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno
alle attivita' di promozione sociale e contributi alle
associazioni combattentistiche):
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Al fine di incoraggiare e
sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di
divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche'
per la promozione sociale e per la tutela degli associati,
lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi
dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato,
escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste
dal titolo II della presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che
perseguono i fini di cui al successivo comma 2.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla
lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti
dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione
dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di
dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di
discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause
di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di
specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione
di marginalita' sociale.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono
dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad
utilizzarli per fini di promozione e di integrazione
sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra
prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli
o associati e del Servizio sanitario nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 466, della
citata n. 244 del 2007:
«Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali;
L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del
territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza;
Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla
mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica;
Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche). - 466. Il contributo di cui
alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' erogato, per l'85
per cento, agli enti di formazione destinatari e, per la
restante parte, all'Associazione nazionale privi della
vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro
autonomie e mobilita' e dell'annessa Scuola cani guida per
ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia
regionale Braille Onlus di Catania. La ripartizione e'
operata dal Ministero dell'interno con proprio
provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana
ciechi tenuto conto dei progetti di attivita' presentati
dagli enti di cui al periodo precedente. I medesimi enti
sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione gia'
previsti dall'art. 2 della medesima legge n. 379 del 1993
per l'Unione italiana ciechi.».
 
Art. 96
Disposizioni di attuazione

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalita' per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonche' i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attivita' da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.

Note all'art. 96:
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 106 del 2016,
si vedano note alle premesse.
 
Art. 97
Coordinamento delle politiche di governo

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attivita' degli enti del Terzo settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:
a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestivita', l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, la' dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;
b) promuove le attivita' di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonche' la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attivita' degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;
c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.
3. La composizione e le modalita' di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di regia e' gratuita e non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennita', emolumento o rimborso spese comunque denominato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 98
Modifiche al codice civile

1. Dopo l'articolo 42 del codice civile, e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione). - Se non e' espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non piu' di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonche' la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.
Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.
Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.».

Note all'art. 98:
- Si riportano gli articoli 2498, 2499, 2500, 2500-bis,
2500-ter, 2500-quinquies, 2500-sexies, 2500-nonies del
codice civile:
«Art. 2498 (Continuita' dei rapporti giuridici). - Con
la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e
gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche
processuali dell'ente che ha effettuato la
trasformazione.».
«Art. 2499 (Limiti alla trasformazione). - Puo' farsi
luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura
concorsuale, purche' non vi siano incompatibilita' con le
finalita' o lo stato della stessa.».
«Art. 2500 (Contenuto, pubblicita' ed efficacia
dell'atto di trasformazione). - La trasformazione in
societa' per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata deve risultare da atto pubblico,
contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto
di costituzione del tipo adottato.
L'atto di trasformazione e' soggetto alla disciplina
prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicita'
relative, nonche' alla pubblicita' richiesta per la
cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli
adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.».
«Art. 2500-bis (Invalidita' della trasformazione). -
Eseguita la pubblicita' di cui all'articolo precedente,
l'invalidita' dell'atto di trasformazione non puo' essere
pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai partecipanti all'ente
trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.».
«Art. 2500-ter (Trasformazione di societa' di persone).
- Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la
trasformazione di societa' di persone in societa' di
capitali e' decisa con il consenso della maggioranza dei
soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno
negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla
decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale
della societa' risultante dalla trasformazione deve essere
determinato sulla base dei valori attuali degli elementi
dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di
stima redatta a norma dell'art. 2343 ovvero dalla
documentazione di cui all'art. 2343-ter ovvero, infine, nel
caso di societa' a responsabilita' limitata, dell'art.
2465. Si applicano altresi', nel caso di societa' per
azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in
quanto compatibile, quarto comma dell'art. 2343 ovvero,
nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art.
2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.».
«Art. 2500-quinquies (Responsabilita' dei soci). - La
trasformazione non libera i soci a responsabilita'
illimitata dalla responsabilita' per le obbligazioni
sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo
comma dell'art. 2500, se non risulta che i creditori
sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la
deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per
raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova
dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente
negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione.».
«Art. 2500-sexies (Trasformazione di societa' di
capitali). - Salvo diversa disposizione dello statuto, la
deliberazione di trasformazione di societa' di capitali in
societa' di persone e' adottata con le maggioranze previste
per le modifiche dello statuto. E' comunque richiesto il
consenso dei soci che con la trasformazione assumono
responsabilita' illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che
illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.
Copia della relazione deve restare depositata presso la
sede sociale durante i trenta giorni che precedono
l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i
soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne
gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una
partecipazione proporzionale al valore della sua quota o
delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono
responsabilita' illimitata, rispondono illimitatamente
anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla
trasformazione.
«Art. 2500-nonies (Opposizione dei creditori). - In
deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2500, la
trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni
dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo
stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori
o il pagamento dei creditori che non hanno dato il
consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta
giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo
comma dell'art. 2445.».
 
Art. 99
Modifiche normative

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
b) all'articolo 1, comma 6, le parole: «L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale e' condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e' stabilita la misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse;
c) all'articolo 1-bis, le parole: «nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
2. All'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125 le parole «Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti «enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
3. Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h), all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 dopo le parole: «Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa'» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,».

Note all'art. 99:
- Si riporta il testo del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione
italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2
della legge 4 novembre 2010, n. 183), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Trasferimento di funzioni alla costituenda
Associazione della Croce Rossa italiana). -1. Le funzioni
esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa
(CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono
trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla
costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di
seguito denominata Associazione, promossa dai soci della
CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'art.
3, comma 2. L'Associazione e' persona giuridica di diritto
privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del
codice civile ed e' iscritta di diritto nel registro
nazionale, nonche' nella sezione organizzazioni di
volontariato del registro unico nazionale del Terzo
settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente
disposto dal presente decreto, il decreto legislativo di
cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106. L'Associazione e' di interesse pubblico ed e'
ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; e'
posta sotto l'alto Patronato del Presidente della
Repubblica.».
2. Dal 1° gennaio 2016 l'Associazione e' l'unica
Societa' nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare
sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso
volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949,
ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati
Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del
Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa,
di seguito denominato Movimento, nonche' alle risoluzioni e
decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli
emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La
Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte
del Comitato Internazionale della Croce Rossa e
nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle
Societa' di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i
relativi obblighi e privilegi.
3. La Repubblica italiana rispetta in ogni tempo
l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui
al comma 2.
4. L'Associazione e' autorizzata ad esercitare le
seguenti attivita' d'interesse pubblico:
a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva
per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per
quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle
risoluzioni internazionali, nonche' il supporto di
attivita' ricomprese nel servizio nazionale di protezione
civile;
b) collaborare con le societa' di Croce rossa e di
Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;
c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni,
risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce
rossa internazionale alle societa' della Croce rossa e
Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in
conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e
risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e
di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche
straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di
emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e
internazionale;
e) svolgere attivita' umanitarie presso i centri di
permanenza per i rimpatri di immigrati stranieri, nonche'
gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli
immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio
di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli
internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e
rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle
persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
g) svolgere attivita' ausiliaria delle Forze Armate,
in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi
internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e
il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole
determinate dal Movimento;
h) svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri,
in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari
esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;
i) agire quale struttura operativa del servizio
nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI;
l) promuovere e diffondere, nel rispetto della
normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della
protezione civile e dell'assistenza alla persona;
m) realizzare interventi di cooperazione allo
sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il
Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro
per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
n) collaborare con i componenti del Movimento in
attivita' di sostegno alle popolazioni estere oggetto di
rilevante vulnerabilita';
o) svolgere attivita' di advocacy e diplomazia
umanitaria, cosi' come intese dalle convenzioni e
risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;
p) svolgere attivita' con i piu' giovani ed in favore
dei piu' giovani, anche attraverso attivita' formative
presso le scuole di ogni ordine e grado;
q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti
del diritto internazionale umanitario nonche' i principi
umanitari ai quali si ispira il Movimento;
r) promuovere la diffusione della coscienza
trasfusionale e della cultura della donazione di sangue,
organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i
donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e
delle norme statutarie;
s) svolgere, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della
legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni,
nell'ambito della programmazione regionale ed in
conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni,
attivita' di formazione per il personale non sanitario e
per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in
sede extra ospedaliera e rilasciare le relative
certificazioni di idoneita' all'uso;
t) svolgere, nell'ambito della programmazione
regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle
regioni, attivita' di formazione professionale, di
formazione sociale, sanitaria e socio-sanitaria, anche a
favore delle altre componenti e strutture operative del
Servizio nazionale di protezione civile.
5. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto
dal proprio statuto.
6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di
attivita' sanitarie e socio sanitarie per il Servizio
sanitario nazionale (SSN), puo' sottoscrivere convenzioni
con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette
da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi
contratti. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni
prioritariamente con l'Associazione. L'Associazione e le
sue strutture territoriali possono concorrere
all'erogazione di fondi per attivita' di volontariato,
compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille
di cui alla normativa vigente in materia, nonche' per la
protezione civile territoriale. L'Associazione e' inoltre
autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai
finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in
materia di cooperazione internazionale.».
- Per i riferimenti della legge n. 383 del 2000, si
veda nelle note all'art. 73.
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge n. 106 del 2016, si veda nelle note al titolo.
- Si riporta l'art. 1-bis del citato decreto
legislativo n. 178 del 2012, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e
provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei
comitati provinciali delle province autonome di Trento e di
Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la
personalita' giuridica di diritto privato, sono
disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del
codice civile e sono iscritti di diritto nella sezione
organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale
del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non
diversamente disposto dal presente decreto, il decreto
legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106. Entro venti giorni dalla data
di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente
nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il
30 giugno 2014, del termine di assunzione della
personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci
giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non
autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono
respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in
associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del
Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso i comitati locali e
provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013
esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in
mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione
anche con riferimento alla sua base associativa
privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con
oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito
dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale
ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi
privati, ai sensi dell'art. 6, comma 9.».
- Si riporta l'art. 26, comma 2, della citata legge n.
125 del 2014, come modificato dal presente decreto:
«Art. 26 (Organizzazioni della societa' civile ed altri
soggetti senza finalita' di lucro). - 1. L'Italia promuove
la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle
organizzazioni della societa' civile e di altri soggetti
senza finalita' di lucro, sulla base del principio di
sussidiarieta'.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le
organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti
senza finalita' di lucro di seguito elencati:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate
nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;
b) enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di
cui all'art. 79, comma 5, del decreto legislativo di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
n. 106;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della
finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto
prevedano come finalita' prioritaria la cooperazione
internazionale allo sviluppo;
d) le organizzazioni e le associazioni delle
comunita' di immigrati che mantengano con le comunita' dei
Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo
sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei
requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi
coinvolti;
e) le imprese cooperative e sociali, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli
imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la
cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
f) le organizzazioni con sede legale in Italia che
godono da almeno quattro anni dello status consultivo
presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
(ECOSOC).
3. Il Comitato congiunto di cui all'art. 21 fissa i
parametri e i criteri sulla base dei quali vengono
verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella
cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli
altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che
sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito
elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.
La verifica delle capacita' e dell'efficacia dei medesimi
soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale.
4. Mediante procedure comparative pubbliche
disciplinate dal regolamento di cui all'art. 17, comma 13,
sulla base di requisiti di competenza, esperienza
acquisita, capacita', efficacia e trasparenza, l'Agenzia
puo' concedere contributi o affidare la realizzazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni
e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi
ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i
progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e
le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui
realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima.
5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni
accessorie effettuate, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei
confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti
della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di
cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti
fuori dell'Unione europea in attuazione di finalita'
umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi
di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.
8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.».
- Si riporta l'art. 14, comma 1, del citato
decreto-legge n. 35 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 14 (ONLUS e terzo settore). - 1. Le liberalita'
in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore
di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per
oggetto statutario la tutela, la promozione e la
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e
paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca scientifica,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono deducibili dal
reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del
dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la
tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di
scritture contabili atte a rappresentare con completezza e
analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di
gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che
rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni
di cui all'art. 100, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
erogatore delle liberalita' siano esposte indebite
deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei
presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per
cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita
in ragione della riscontrata insussistenza, in capo
all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri
solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte
al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori
delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi
amministratori sono obbligati in solido con i soggetti
erogatori per le maggiori imposte accertate e per le
sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del
comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non puo'
cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a
titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre
disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) e'
aggiunta, in fine, la seguente:
«l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»;
b) all'art. 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente:
«c) le erogazioni liberali a favore di universita',
fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;».
8.
8-bis. Il comma 7-bis dell'art. 2 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'art. 4, comma 104, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a
decorrere dall'anno 2005.».
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n.
460 del 1997, si veda nelle note all'art. 89.
- Si riporta l'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge
n. 383 del 2000:
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
 
Art. 100
Clausola di salvaguardia per le Province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonche' le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Note all'art. 100:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del 24 ottobre 2001.
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 670 del 1972, si veda nelle note all'art. 82.
 
Art. 101
Norme transitorie e di attuazione

1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operativita' ai sensi dell'articolo 53, comma 2.
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.
5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo e' devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti gia' istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente gia' istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.
7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, cosi' come determinato dallo statuto al momento del conferimento.
8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10.
9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto e' svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.
10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, comma 10, 80 e 86 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 101:
- Si riporta l'art. 15 della citata legge n. 266 del
1991:
«Art. 15 (Fondi speciali presso le regioni). - 1. Gli
enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356 , devono prevedere nei propri
statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei
propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1
dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di
fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per
il tramite degli enti locali, centri di servizio a
disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da
queste gestiti, con la funzione di sostenerne e
qualificarne l'attivita'.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano
proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui
all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990,
devono destinare alle medesime finalita' di cui al comma 1
del presente articolo una quota pari ad un decimo delle
somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica
utilita' ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio
decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalita' di attuazione delle norme di cui ai
commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.».
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n.
460 del 1997, si veda nelle note all'art. 89.
- Si riporta l'art. 4, comma 7, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
«Art. 4 (Esercizio di imprese). - Le disposizioni di
cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano
a condizione che le associazioni interessate si conformino
alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti
costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art.
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo
comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei
soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale
modalita' di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma,
del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza
a livello nazionale e siano prive di organizzazione a
livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.».
- Per il testo dell'art. 148 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note
all'art. 89.
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 106 del 2016,
si veda nelle note al titolo.
- Per i riferimenti del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, si veda nelle note all'art. 88.
- Si riporta l'art. 19 della legge 8 luglio 1998, n.
230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza):
«Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni
successivi.».
 
Art. 102
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:
a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177;
d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;
e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;
b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000;
h) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.

Note all'art. 102:
- Si riporta l'art. 12 della citata legge 266 del 1991,
come modificato dal presente decreto, a decorrere dal
termine di cui all'art. 103, comma 2:
«Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per gli affari sociali, e'
istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato,
presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
delegato e composto da dieci rappresentanti delle
organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
in almeno sei regioni, da due esperti e da tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del
personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di
volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle
attivita' da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e
all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche
in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per
far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di
competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del
fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle
regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la
prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione
e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza
nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i
soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
2. (Abrogato).».
Si riporta l'art. 100, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 100 (Oneri di utilita' sociale). - 2. Sono
inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le
oblazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera g), per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
c);
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari
privati per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario per un ammontare complessivo non superiore
all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che
effettua l'erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La
necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in
caso di mutamento di destinazione dei beni senza la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
le attivita' culturali, di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali da'
immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate delle violazioni che comportano la
indeducibilita' e dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di
rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a
tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e
le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e
le attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non
integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero
utilizzate non in conformita' alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo,
effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,
nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata
dello Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
i) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel
limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi'
come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
l) (Abrogato);
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
criteri che saranno definiti sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti
che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario;
definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati
in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito
l'ente in favore del quale si effettua il versamento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla
base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, individua gli enti che possono beneficiare delle
predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla
somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun
ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di
informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti
beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e
comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
di riferimento, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei
soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali
da essi effettuate;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di
organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate nell'art. 154, comma 4, lettera a), effettuate per
sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalita' di interesse generale cui corrispondono tali
ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi
di ricerca scientifica nel settore della sanita'
autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che
saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
i soggetti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per
ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi
effettuate;
o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di
istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, nonche' a favore degli istituti
tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria
al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza,
presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in
ottemperanza a obblighi di legge, in conformita' alle
disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal
trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che
siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali
consorzi.».
- Si riporta l'art. 15, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Detrazione per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la
spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve
essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualita' e
quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del
destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di
integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 , si assumono integralmente. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,
comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione
delle suddette limitazioni permanenti delle capacita'
motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi
anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche'
prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art.
119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono
compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550
per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui
alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
cui alla presente lettera;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e'
elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilita' grave come definita
dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata con le modalita' di cui all'art. 4 della medesima
legge. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali
devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di
non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro
dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del
predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) (Abrogato);
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater) (Abrogato);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai
contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli
atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati
con enti per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori,
per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1),
alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori
alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta l'art. 2, della legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), come
modificato dal presente decreto, a decorrere dal termine di
cui all'art. 104, comma 2:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1.
All'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da:
«per i quattro periodi successivi» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "per i cinque periodi
d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura
dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75
per cento".
2. All'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli
imprenditori agricoli, come modificato dall'art. 19, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni
dal 1998 al 2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal
1998 al 2004";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1°
gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere
dal 1° gennaio 2005".
3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14
dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali.
5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di
cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente:
"c) le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135
del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali";
b) dopo l'art. 56 e' inserito il seguente:
«Art. 56-bis (Altre attivita' agricole). - 1. Per le
attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate
oltre il limite di cui all'art. 32, comma 2, lettera b), il
reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il
reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito
agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione
insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
nell'art. 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
di animali, il reddito e' determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate
o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il
coefficiente di redditivita' del 15 per cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi
di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, il
reddito e' determinato applicando all'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
redditivita' del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano ai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere
a), b) e d), nonche' alle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso
l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel
modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal
regolamento recante norme per il riordino della disciplina
delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni»;
c) all'art. 71 , e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2,
per le operazioni di cui all'art. 67, comma 1, lettera i),
poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di
cui all'art. 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2,
lettera c), del predetto articolo, si applicano le
percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
56-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7
aprile 2003, n. 80».
7. Dopo l'art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Attivita' agricole connesse). - 1. Per le
attivita' dirette alla produzione di beni ed alla fornitura
di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice
civile, l'imposta sul valore aggiunto e' determinata
riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in
misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di
detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti
ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della
disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o
la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo
normale si esercitano con le modalita' stabilite dal
regolamento recante norme per il riordino della disciplina
delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni».
8. All'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: «manipolazione,» sono inserite
le seguenti: «conservazione, valorizzazione,»;
2) le parole: «, nei limiti stabiliti alla lettera
c) dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597,» sono soppresse;
3) dopo la parola: «conferiti» e' inserita la
seguente: «prevalentemente»;
4) le parole: «nei limiti della potenzialita' dei
loro terreni» sono soppresse;
b) il secondo comma e' abrogato.
9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9
milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10. All'art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: «almeno del 9 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno dell'8 per
cento»;
2) alla lettera b), le parole: «i ricavi o compensi
del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo
reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «i ricavi o compensi minimi concordati per
il 2003 almeno del 5 per cento, nonche' il relativo reddito
minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per
cento»;
3) alla lettera b), le parole: «un incremento non
superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati
nelle scritture contabili» sono sostituite dalle seguenti:
«un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili, con una
sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i
predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture
contabili»;
b) al comma 6, le parole: «dal comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 5»;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal
rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato
preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro
autonomo, sono inibiti i poteri spettanti
all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni
di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e
secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni;
b) all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni;
c) all'art. 55, secondo comma, numero 3), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni»;
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al
comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro
autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il
maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per
cento di quello dichiarato»;
f) al comma 9, le parole: «non soddisfa la
condizione» sono sostituite dalle seguenti: «non soddisfa
le condizioni»; al medesimo comma, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente:
«c) gli obblighi di documentazione riprendono dal
periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono
state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4»;
g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita',
ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita', prevista dall'art. 12, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal
direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un
periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi
dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni
dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino
fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un
quinquennio; in deroga all'art. 19, comma 7, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di
cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non
documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il
presente comma non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente
decreto»;
h) al comma 12, lettera b), le parole: «importo
superiore a 5.154.569,00 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «importo superiore a 5.164.569,00 euro»; nel
medesimo comma, alla lettera c), le parole: «hanno titolo a
regimi forfettari» sono sostituite dalle seguenti: «si sono
avvalsi dei regimi forfettari»;
i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione
IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta,
sono definite le modalita' di separata indicazione delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari
di partita IVA»;
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il periodo precedente si applica solo con
riferimento agli incrementi di cui al comma 4».
11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 1 euro (7) per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza
ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa
e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito
sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i
seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni
del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo
la media delle seguenti percentuali: percentuale di
superficie del territorio comunale inglobata nel recinto
aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della
superficie totale del comune nel limite massimo di 100
chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l'anno
2003», sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2004»;
b) all'art. 16, comma 6, dopo le parole: «30 aprile
2004» sono inserite le seguenti: «, salvo che il
contribuente non presenti istanza di trattazione»;
c) all'art. 19, comma 3, le parole: «31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
d) all'art. 21, comma 3, le parole: «31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
e) all'art. 21, comma 6, le parole: «31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 13
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino
al 31 dicembre 2004.
14. All'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze
del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
111 del 15 maggio 1998, le parole: «10%» sono sostituite
dalle seguenti: «30 per cento». La presente disposizione si
applica anche ai successivi decreti che definiscono la
percentuale da fissare per analoga esigenza.
15.
16.
17. All'art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: «prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000
dall'art. 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «e' stabilita sino al 31
dicembre 2004».
18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in
materia di compartecipazione provinciale e comunale al
gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dall'art. 43, comma 3, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogato al 31 dicembre
2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5
milioni di euro per il 2004.
20. All'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole:
«31 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2004»;
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le
parole: «Il Governo presenta al Parlamento entro il 30
aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il Governo
presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni»;
c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Se la scadenza del 30 settembre 2004 non
e' rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi
membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non
oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha
ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'art.
119 della Costituzione con particolare riferimento ai
principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di
entrata e di spese dei comuni, delle province, delle citta'
metropolitane e delle regioni e della loro
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili
al loro territorio».
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli
effetti degli aumenti delle addizionali e delle
maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.
3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente
deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta
data.
22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta
Commissione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno
emanato disposizioni legislative in tema di tassa
automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad
esse attribuiti in materia dalla normativa statale,
l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di
entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino
al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla
base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni
nonche', relativamente ai profili non interessati dalle
predette disposizioni, sulla base delle norme statali che
disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1°
gennaio 2010, le regioni di cui al comma 22 provvedono a
rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa
automobilistica conformi alla normativa statale vigente in
materia.
24. All'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 4
maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
25. Nell'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 1999»
sono sostituite dalle seguenti: «chiuso entro il 31
dicembre 2002». L'imposta sostitutiva dovuta in base alle
disposizioni di cui al presente comma deve essere versata
in tre rate annuali, entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i
seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel
2005 e 25 per cento nel 2006.
26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20
della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere
applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta
sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento e
quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento.
L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di
cui al presente comma deve essere versata in tre rate
annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento
nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta in cui e' effettuato l'affrancamento dei
valori. All'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione
non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti
che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non
possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la societa' bancaria conferitaria».]
27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa riferimento,
per quanto compatibili, alle modalita' stabilite,
rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. All'art. 11, comma 1-bis, secondo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo le parole: «reddito complessivo» sono inserite le
seguenti: «, diminuito degli eventuali citati redditi di
terreni e da abitazione principale,».
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, gli interventi di cui all'art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento
ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa
vigente. L'importo degli interventi non puo' essere
superiore a 15.000 euro.
30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa
privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di
cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si applicano, in ogni caso, a seguito della
sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.
31. (Abrogato).
32. All'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte
le seguenti parole: «, fatta salva la facolta' del rinnovo
dei contratti fino alla revisione del sistema delle
concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa
verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di
pubblico interesse».
33. In deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia
temporale delle norme tributarie, i termini per la
liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli
immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati
al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualita' di
imposta 1999 e successive.
34. All'art. 47, comma 10, primo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «trenta unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «33 unita'».
35. Per garantire con carattere di continuita' le
esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica e il completamento del processo di
razionalizzazione dei relativi servizi, nonche' per la
prosecuzione dell'attivita' della struttura
interdisciplinare prevista dall'art. 73, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art.
47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e' determinata, a decorrere
dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. All'art. 47, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e'
sostituita dalla seguente:
«f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'art. 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai
giudici di pace e agli esperti del tribunale di
sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono
essere riversati allo Stato;».
37. All'art. 37, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
«conseguente alla» sono sostituite dalle seguenti: «anche a
seguito della»; nello stesso comma, dopo le parole:
«relativi ai rimborsi ed ai recuperi» sono inserite le
seguenti: «, anche mediante iscrizione a ruolo,».
38. Allo scopo di promuovere la diffusione della
cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attivita'
di ricerca e studio e' autorizzata la spesa di 100.000 euro
per l'anno 2004. Le disponibilita' di cui al presente comma
sono destinate prioritariamente all'erogazione di
contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore
degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre
1996, n. 534, per la costruzione della propria sede
principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono adottate le
disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di
decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del
parere delle competenti Commissioni.
39. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: «imprese» sono
inserite le seguenti: «produttrici o» e dopo la parola:
«distributrici», sono inserite le seguenti: «compresi i
grossisti».
40. Il numero 103) della parte III della Tabella A,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di
cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica».
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione
degli illeciti edilizi di cui all'art. 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale
sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal
1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale
attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione,
sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in
cui il fabbricato e' comunque utilizzato sia antecedente.
Il versamento dell'imposta relativo a dette annualita' e'
effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due
rate di uguale importo entro i termini ordinari di
pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2
euro per ogni metro quadrato di opera edilizia
regolarizzata per ogni anno di imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e
indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio
o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla
base dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitivita' per
il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e la data
di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994,
n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994,
n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai
sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1°
gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente
legge, la misura dei canoni di cui all'art. 14, primo
comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime
modalita' ivi rispettivamente indicate, anche relativamente
al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il
quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 aprile
2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, hanno gia' effettuato
versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9
della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la
rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare
entro il 16 aprile 2004 e' pari: (18)
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con
un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di
3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli
altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono
inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo
di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri
soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono pari o
superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in
forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto art. 8
non e' consentita ai soggetti che hanno omesso la
presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i
periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo,
nonche' al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli
articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i
soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per
gli anni pregressi di cui all'art. 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle
disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002,
presentano, a pena di nullita', una dichiarazione
concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le
relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere
effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stato notificato processo
verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In
caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativamente ai redditi oggetto di definizione o
integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui
all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, la definizione o integrazione
e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la
prima data di pagamento degli importi per la definizione o
l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento
parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle
disposizioni del presente comma, si applica l'art. 10 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente
al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente
comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.
L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente
costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle
dichiarazioni integrative presentate.
45. Le disposizioni dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti
delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata
in vigore della presente legge, ed il relativo versamento
e' effettuato entro il 16 aprile 2004, ovvero, per i ruoli
emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli
importi da versare ai sensi del presente comma, in
applicazione del comma 1 del citato art. 9-bis, eccedano,
per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli
altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in tre rate con le
modalita' stabilite con il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 2,
ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell'art. 11 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta alla data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano anche relativamente agli atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle
scritture private registrate fino al 30 settembre 2003,
alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale
ultima data, nonche' all'adempimento delle formalita'
omesse per le quali alla data di entrata in vigore della
presente legge sono decorsi i relativi termini. La
presentazione delle istanze, il versamento delle somme
dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo
stesso art. 11, sono effettuati entro il 16 aprile 2004; si
applica, in particolare, l'art. 11, comma 1, ultimo
periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle
disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289
del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono
alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al
predetto art. 14, anche con riferimento alle attivita'
detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo
le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 14,
le attivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a
decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello
chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di
quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e'
effettuato entro il 16 aprile 2004.
48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2002, le disposizioni dell'art. 15 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di
accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di
irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono ancora spirati i
termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al
contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla
predetta data, non e' ancora intervenuta la definizione,
nonche' ai processi verbali di constatazione relativamente
ai quali, alla medesima data, non e' stato notificato
avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e'
effettuato entro il 16 aprile 2004; per i soli soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione
di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'art. 15
della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la
rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni
di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino al 19
aprile 2004 restano sospesi i termini per la proposizione
del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di
contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni,
di cui al primo periodo, nonche' quelli per il
perfezionamento della definizione di cui al citato decreto
legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell'art. 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali
pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del
medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della
presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per
la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute
sono versate entro il 16 aprile 2004. Dette somme possono
essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate
trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate
trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.
L'importo della prima rata e' versato entro il predetto
termine del 16 aprile 2004. Gli interessi legali sono
calcolati dal 17 aprile 2004 sull'importo delle rate
successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle
disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la
mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni
previste dai predetti articoli, sono rideterminati,
rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate,
ai sensi dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come
modificato dall'art. 34, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, hanno gia' effettuato versamenti utili per la
definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi
degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell'art. 34 del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime
definizioni relativamente ad altri periodi di imposta,
ovvero ad altro settore impositivo, nonche' a diversi
avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di
irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di
cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si
applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a),
numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'art.
33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i
titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e
professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ricavi o compensi
inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi
di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad
assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5
dello stesso art. 33, a condizione che provvedano alla
definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo
di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei
compensi, e dei redditi, previste dal citato art. 33, sulla
base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei
parametri.
53. Il comma 22 dell'art. 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal
seguente:
«22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il
30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non
inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio
2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine
del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i
canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con
effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle
tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del
trecento per cento».
54. All'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri
documenti di cui all'art. 2435 del codice civile puo'
essere effettuato mediante trasmissione telematica o su
supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti
negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla
trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i
documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati
presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli
originali presso il registro delle imprese su richiesta di
quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,
muniti di firma digitale, incaricati dai legali
rappresentanti della societa', possono richiedere
l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri
atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
cui redazione la legge non richieda espressamente
l'intervento di un notaio».
55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per
grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro
1,59 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per
ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti
alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600 per
ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole
etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro».
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti
dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente
incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto,
sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal
terzo periodo del comma 53 dell'art. 3, nonche' per
l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel
limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno
degli anni interessati, delle disposizioni di cui all'art.
21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernenti la deduzione forfettaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'art. 13 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «reddito complessivo», ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: «, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze,»;
b) al comma 1, le parole: «reddito concorrono» sono
sostituite dalle seguenti: «reddito complessivo, al netto
della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per
le relative pertinenze, concorrono».
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le
pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte,
l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle
eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle
dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno
1997, senza far valere la eventuale prescrizione del
diritto dei contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all'art. 8,
comma 1, le parole da: «previsti» fino a: «cinquanta
milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «che
effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che
svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari non superiore a cinquantamila euro».
60. All'art. 34, comma 4, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «dei soggetti convenzionati ai sensi
dell'art. 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322» sono inserite le
seguenti:
«nonche' dei soggetti incaricati di cui all'art. 3,
comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero,
per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al
dieci per cento della sanzione minima prevista dall'art.
7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'art. 3, dopo
il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un
compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante
il servizio telematico Entratel. Il compenso non
costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei
compensi sono stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. La misura del compenso e'
adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT
nell'anno precedente».
62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al
comma 8 dell'art. 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650
milioni di euro.
63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle
imposte di registro, ipotecarie e catastali, i
moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'art. 52 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per
cento.
64. All'art. 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «100 milioni di euro».
65. Al comma 38 dell'art. 31 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: «degli utili distribuiti" sono
sostituite dalle seguenti: «dei proventi cui al comma 37»,
dopo le parole: «la provincia di Lecco,» sono inserite le
seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse le
seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Lecco».
66. Il termine di cui all'art. 138, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art.
52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' differito, limitatamente alle somme dovute per
contributi, al 30 giugno 2006.
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di
piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con
particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di
placche, arginati, schiume di poliuretano, film
semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento,
medicazioni non aderenti con antisettico, si applica
l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia
delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea.
68. All'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
«14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma
14-bis e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla
preventiva approvazione da parte della Commissione
europea».
69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'art. 32
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».
- Si riporta l'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale),
come modificato dal presente decreto a decorrere dal
termine di cui all'art. 104, comma 2:
Art. 14 (ONLUS e terzo settore). - 1. - 6 (Abrogati).
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) e'
aggiunta, in fine, la seguente:
«l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»;
b) all'art. 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente:
«c) le erogazioni liberali a favore di universita',
fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;».
8.
8-bis. Il comma 7-bis dell'art. 2 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'art. 4, comma 104, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a
decorrere dall'anno 2005.».
- Si riporta l'art. 96 della citata legge n. 342 del
2000, come modificato dal presente decreto, a decorrere dal
termine di cui all'art. 103, comma 2:
«Art. 96 (Disposizioni in materia di volontariato e di
canone radio per attivita' antincendio e di protezione
civile). - 1. (Abrogato).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la regione Valle
d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
associazioni e le organizzazioni da queste demandate
all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei
rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del
canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita'
antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti
sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31
dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti
di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello
Stato o ad altri soggetti autorizzati.».
 
Art. 103
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 103:
- Si riporta l'art. 1, comma 187, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015)):
«Art. 1. - 187. Per la riforma del terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio
civile universale e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno
2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.».
 
Art. 104
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 104:
- Per i riferimenti della legge n. 266 del 1991, si
veda nelle note all'art. 73.
 
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