Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 luglio 2017
Disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017.


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

Visto l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015) che autorizza, a decorrere dall'anno 2015 e per un triennio, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2015, n. 130, recante la ripartizione delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in applicazione del suddetto art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Considerato che, in relazione al combinato disposto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2016 e del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, i fondi destinati per l'anno 2017 al finanziamento delle misure a favore degli investimenti ammontano complessivamente ad euro 35.950.177;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017, n. 305 (d'ora in avanti decreto ministeriale n. 305/2017), recante le modalita' di erogazione delle risorse destinate per l'anno 2017 all'incentivazione di iniziative imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto di merci, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 luglio 2017;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto ministeriale che rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la disciplina delle modalita' di dimostrazione, da parte degli aspiranti ai benefici, dei requisiti tecnici di ammissibilita' ai contributi, nonche' le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi;
Considerato che le misure di aiuto di cui al summenzionato decreto ministeriale 305/2017 costituiscono aiuti di Stato;
Considerato, in particolare, che alcune misure di aiuto a favore del settore sono inquadrate nella cornice giuridica di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in particolare l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Considerato inoltre che la tipologia d'investimento di cui all'art. 1, comma 4 lettera b) del decreto ministeriale 305/2017 e' inquadrabile nell'ambito dell'art. 10, comma 2 e 3 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;
Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;
Visto, inoltre, l'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 recante la definizione di PMI e la specificazione dei criteri per la loro individuazione sotto il profilo finanziario e dei lavoratori addetti (ULA);
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N. A.);
Vista la legge n. 241/1990, recante («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato, dunque, di dover dare attuazione all'art. 3, comma 2 del summenzionato decreto ministeriale n. 305/2017, che rinvia ad un decreto dirigenziale disporre in ordine alle modalita' di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici ed in ordine alla documentazione tecnica e amministrativa da allegare alle domande;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative ed attuative della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017, giusta quanto dispone l'art. 4 dello stesso decreto in ordine alla gestione dell'attivita' istruttoria, alle modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonche' alle modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.
 
Art. 2

Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c), d), possono proporre domanda esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale dell'automobilista le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti elementi:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
d) codice fiscale;
e) partita IVA;
f) indirizzo di posta elettronica certificata;
g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
j) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.
2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo. Ai fini della verifica dell'unicita' delle domande rileva il numero di partita IVA delle imprese richiedenti e di iscrizione al R.E.N. ovvero all'Albo degli autotrasportatori; all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA e di iscrizione proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.
3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2018 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, o da un suo procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi», a partire dal 11 settembre 2017. Il sistema elettronico rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta trasmissione della domanda a tutti gli effetti di legge.
4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa non e' sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficolta' secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014
5. Ai fini della proponibilita' delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 3, la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. In nessun caso sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati in data anteriore al giorno di pubblicazione del decreto ministeriale 305/2017. Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda il sistema non consentira' in nessun caso ulteriori trasmissioni di documentazione.
6. Le domande trasmesse in forma differente rispetto alla modalita' telematica di cui al precedente comma non verranno prese in nessun caso in considerazione.
 
Art. 3

Prova del perfezionamento dell'investimento

1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione tecnica di cui al successivo art. 4 il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 305 /2017 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni relative a semirimorchi anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi.
2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa).
3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio.
4. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dei contributi e' subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del D.M n. 305/2017 ed il termine del 15 aprile 2018. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ne' i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.
 
Art. 4
Della acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e
gas naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione elettrica - art. 1,
comma 4, lettera a)

1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, gli aspiranti al beneficio hanno l'onere di produrre:
a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
b) attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017;
c) nel caso previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale n. 305/2017, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonche' della relativa omologazione giusta il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica.
2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica) l'aspirante al beneficio dovra' produrre, oltre alla prova dell'avvenuta immatricolazione, anche attestazione tecnica del costruttore che certifichi che i due motori, quello termico e quello elettrico, sono alimentati in modo indipendente e trasmettono energia allo stesso albero motore.
 
Art. 5
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale
acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica- art. 1, comma 4, lettera
b)

1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:
a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione.
b) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia.
2. Ai fini dell'ammissione al contributo la rottamazione e l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente da ogni ordine di priorita', avvenire nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 305/2017 nella Gazzetta Ufficiale e il termine del 15 aprile 2018.
 
Art. 6
Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e
semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato- art.
1, comma 4, lettera c)

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 305/2017, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale come di seguito specificato:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente), ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO;
c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017;
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
 
Art. 7
Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici
superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e
sostituzione delle unita' frigorifere/calorifere - art. 1, comma 4,
lettera c)

1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unita' frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al punto precedente, con unita' alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628:
a) In caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 305/2017 per le unita' frigorifere/calorifere;
b) Documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 305/2017.
c) In caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unita' frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
 
Art. 8
Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse -
Art. 1, comma 4, lettera d)

1. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione:
a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 305/2017, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;
b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni e' avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.
d) Relativamente ai veicoli documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 305/2017.
e) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni e' avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
 
Art. 9

Delle maggiorazioni

1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti al beneficio dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti che consentano l'attribuzione della qualita' di PMI in capo all'impresa richiedente il contributo, rileva l'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, articoli 1, 2, 3, 4, 5.
3. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
4. Laddove la qualita' di piccola o media impresa costituisce requisito per ricevere il contributo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito puo' essere riconosciuta.
 
Art. 10

Attivita' istruttoria

1. L'Amministrazione, per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (R.A.M.) che provvede, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione.
2. Con decreto dirigenziale e' nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.
3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione dal beneficio.
4. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale n. 305/2017, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato.
 
Art. 11

Cumulabilita' degli aiuti di Stato

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione potra' avvalersi del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 12

Verifiche e controlli

1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, e correlativo obbligo di restituzione ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente ovvero nel caso di violazione dell'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 305/2017.
2. Al fine di garantire l'effettivita' di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017, l'Amministrazione provvede all'inserimento di appositi ostativi volti ad impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilita' avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2017

Il direttore generale: Finocchi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone