Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIRETTIVA 15 giugno 2017
Rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalita'. (Direttiva n. 293).


A tutti gli enti proprietari e gestori
di strade e autostrade;
A tutte le regioni;
Ai commissariati del Governo per le
Province autonome di Trento e Bolzano;
Alla presidenza della Giunta regionale
della Regione Valle d'Aosta;
A tutte le associazioni di vettori e
committenti;
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'interno;
A tutti gli organi di Polizia stradale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Premesso che a seguito delle modifiche operate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2013 sulle norme regolamentari concernenti la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalita', la Direzione generale per la sicurezza stradale del Dipartimento per i trasporti, gli affari generali e il personale di questo Dicastero ha emanato le direttive prot. n. 3911/2013, prot. n. 4214/2014 e prot. n. 3756/2015;
Considerato che a tutt'oggi continuano a persistere difformita' applicative da parte degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 10, comma 6, del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), in riferimento a quanto disposto sia dall'art. 16, comma 1, del connesso regolamento di esecuzione e di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992), sia dall'art. 10, comma 10, del Codice stesso;
Considerato altresi' che non sempre nelle istruttorie tese al rilascio delle autorizzazioni al transito di veicoli e trasporti eccezionali risultano verifiche circa la compatibilita' degli schemi di carico previsti per lo specifico trasporto con le caratteristiche strutturali delle opere d'arte comprese nell'itinerario autorizzato, e che non sempre gli enti proprietari o concessionari di strade dispongono di complete e dettagliate conoscenze sulle caratteristiche strutturali delle opere d'arte comprese nelle strade da loro gestite;
Ritenuto opportuno, anche alla luce del recente crollo del cavalcavia della SP 49 sulla SS 36 nella Provincia di Lecco, richiamare l'attenzione di tutti i soggetti interessati su quanto disposto dall'art. 10, comma 10, del Nuovo Codice della strada, secondo il quale «l'autorizzazione puo' essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale»;
Ritenuto altresi' utile rammentare i principali adempimenti previsti dalla normativa al fine di fornire agli Enti preposti e agli operatori del settore riferimenti procedurali certi che possano contribuire a superare la diffusa situazione di difficolta' nel rilascio delle citate autorizzazioni di cui all'art. 10, comma 6, del nuovo codice della strada, determinatasi a seguito del tragico evento di Lecco e lamentata da piu' parti;
Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 25 maggio 2017;
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

E m a n a
la seguente direttiva in materia di autorizzazioni alla circolazione
dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di
eccezionalita'. 1) Catasto delle strade.
Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e di veicoli eccezionali di cui all'art. 10, comma 6, del Nuovo Codice della strada (nel seguito Codice), qualora non lo abbiano gia' fatto, devono istituire e pubblicare il catasto stradale della rete viaria di loro competenza, aggiornando i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della stessa, ivi comprese le caratteristiche di percorribilita' da parte dei mezzi d'opera e tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni, con particolare riferimento alle eventuali opere d'arte, ai sensi dell'art. 226 del Codice, e degli articoli 20 e 401, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (nel seguito regolamento).
Nei casi in cui lungo la rete stradale dell'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali siano presenti opere d'arte, quali ad esempio cavalcavia stradali o ferroviari, che realizzano l'interferenza tra due infrastrutture per le quali la proprieta' delle strutture non coincide con la proprieta' della sovrastruttura stradale, il medesimo ente dovra' richiedere ai proprietari e gestori delle strutture una generale indicazione di carico limite ammissibile per le stesse, in assenza o associato a specifiche prescrizioni di transito. La percorribilita' dell'opera oltre tale limite dovra' essere puntualmente verificata dall'ente proprietario o gestore delle strutture sulla base dello schema di carico previsto trasmesso dall'ente preposto alla autorizzazione al transito.
Quanto sopra consente di poter verificare preventivamente, anche al soggetto che richiede l'autorizzazione, la fattibilita' dei trasporti rientranti in una prima fascia di massa complessiva e/o di sagoma, nel rispetto della sicurezza della circolazione e della stabilita' delle opere d'arte.
Per tale scopo gli enti proprietari e gestori di strade possono anche costituire elenchi di strade interessate da piu' frequenti transiti eccezionali, che non necessitano di specifiche e puntuali verifiche di sicurezza, in modo da orientare le scelte di itinerario da parte degli interessati.
Al fine di costituire un elenco delle strade interessate da frequenti transiti eccezionali su specifici percorsi e consentire agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni l'individuazione delle infrastrutture che necessitano di frequenti verifiche di sicurezza, in caso di richieste di autorizzazioni periodiche o multiple i committenti e le imprese di autotrasporto, anche tramite le associazioni di categoria del settore, comunicano i percorsi oggetto di tali richieste. In esito alla predetta individuazione gli enti autorizzanti attivano specifiche verifiche e controlli sulle infrastrutture interessate ai transiti, eventualmente avvalendosi, se ritenuto necessario, di enti di ricerca o istituti universitari.
Nelle more dell'istituzione del catasto, al fine di consentire il regolare esercizio dell'attivita' di trasporto, gli enti proprietari e gestori di strade sono tenuti a garantire l'ottimale espletamento delle procedure volte al regolare rilascio dei titoli autorizzativi in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa. 2) Istruttoria preventiva.
L'art. 10, commi 9 e 10, del Codice, impone l'esecuzione di una accurata istruttoria, in riferimento alle caratteristiche del materiale trasportato, alle caratteristiche dei veicoli impiegati nel trasporto e alle caratteristiche delle strade interessate dal transito.
Trattasi di attivita' specialistica, che deve essere condotta da personale tecnico appositamente formato e addestrato, con specifico riferimento anche ai controlli da effettuare sulla documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione, e in particolare quella di cui all'art. 14, commi 3, 4 e 7 del regolamento.
Si richiama soprattutto l'attenzione sul fatto che, in caso di eccedenza di massa, quale che sia il tipo di autorizzazione, la stessa puo' essere rilasciata solo per masse complessive inferiori alla portata compatibile con le opere d'arte, anche nel caso quest'ultima risulti inferiore alla massa complessiva massima risultante dalla carta di circolazione dei veicoli.
In linea generale, con riguardo alle strade, sono pertanto autorizzabili solo masse eccezionali inferiori o uguali al carico massimo sopportabile in sicurezza dalla infrastruttura, ed in particolare rispetto alle opere d'arte.
Attenzione deve essere riservata alle masse massime previste dall'art. 10, comma 2, lettera b), del Codice, che deroga dal principio generale secondo il quale si ricorre al trasporto in condizioni di eccezionalita' quando, per la massa o le dimensioni delle cose indivisibili da trasportare, non e' possibile effettuarlo in condizioni ordinarie mediante i normali veicoli che rispettano i limiti di sagoma dell'art. 61 e quelli di massa dell'art. 62 del Codice.
Per determinate categorie merceologiche, quali blocchi di pietra naturale, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi o elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, e' infatti ammesso il trasporto in condizioni di eccezionalita' di piu' unita' o l'integrazione con generi della stessa natura merceologica che singolarmente non determinerebbero eccedenza dei limiti di sagoma e massa degli articoli 61 e 62 del Codice. In tal caso, se necessario, il carico dovra' essere congruamente ridotto, fino a ricondurre la massa complessiva del veicolo o complesso veicolare entro i limiti di portata dell'infrastruttura, rammentando che i valori di portata previsti dal citato art. 10, comma 2, lettera b), del Codice sono pur sempre i valori massimi autorizzabili.
Diversamente, dovranno essere individuati altri percorsi privi di opere d'arte che presentino limitazioni in ordine alla portata, oppure adottare specifiche misure per la tutela della strada come richiamate nel successivo punto 5.
Particolare attenzione a tale fine dovra' essere dedicata alle opere d'arte che sono state progettate e realizzate in passato per carichi mobili inferiori a quelli adottati nelle norme piu' recenti, o progettate per categorie di transito non compatibili con quello di veicoli o trasporti eccezionali per massa (ad esempio ponti di II categoria progettati secondo previgenti norme di progettazione), o che piu' in generale, per vetusta' o per condizioni di degrado dovute a scarsa manutenzione o per altre cause, non consentono transiti eccezionali con adeguate condizioni di sicurezza.
A tale riguardo, e con riferimento a quanto indicato al punto 1 che precede, gli enti proprietari o gestori di opere d'arte asservite alla viabilita' degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni devono tempestivamente comunicare a questi ultimi ogni limitazione di portata o impedimento, temporaneo o permanente, riguardanti tali opere.
Si rammenta che la richiesta di nulla osta ad altri enti proprietari di strade interessate dal transito e' di competenza dell'ente autorizzante. In tal caso il rilascio del nulla osta presuppone l'espletamento di una analoga attivita' istruttoria, che non puo' essere legittimamente surrogata da dichiarazioni demandate al richiedente l'autorizzazione, in particolare quelle riferite alla idoneita' dei manufatti e delle opere d'arte esistenti lungo le strade che sono interessate dal transito. Potra' essere eventualmente presa in esame documentazione tecnica presentata dal richiedente inerente l'idoneita' di manufatti o opere d'arte sottoscritta da professionista abilitato.
Gli enti autorizzanti, in ogni caso, sono tenuti alla verifica di tutte le dichiarazioni e documentazioni prodotte dai richiedenti, ivi comprese quelle esplicitamente previste dall'art. 14, commi 6 e 8, del regolamento.
Ad istruttoria conclusa, nell'autorizzazione dovranno essere indicati esplicitamente i percorsi e gli elenchi di strade compatibili con il transito, evitando indicazioni generiche a «tutte le strade» della rete di competenza, a meno che questa nella sua interezza risulti compatibile con il veicolo o trasporto eccezionale che si intende autorizzare. Si potrebbe anche fare riferimento alle strade richieste nella domanda di autorizzazione con esclusione esplicita delle strade o tratti di esse non compatibili con il transito eccezionale da autorizzare. Si rammenta peraltro che l'indicazione del percorso e' onere del richiedente l'autorizzazione al trasporto eccezionale, che deve espressamente elencare le strade interessate al transito e non avanzare richieste su intera rete. Cosa che puo' essere chiarita anche in corso di istruttoria.
Nel caso gli enti proprietari o gestori delle strade ritenessero che il percorso individuato dal richiedente l'autorizzazione, o quello previsto nella richiesta di nulla osta da parte di altri enti, non consenta il transito del veicolo o trasporto eccezionale con adeguate condizioni di sicurezza, dovranno individuare, anche avvalendosi di indicazioni del richiedente, un percorso alternativo su strade di loro proprieta' o sotto la loro gestione, oppure, se tale percorso non sia individuabile entro la rete di competenza, invitare tempestivamente il richiedente alla ricerca di un percorso alternativo, e rinnovare la domanda di autorizzazione, operando in modo da rispettare i tempi di rilascio previsti dall'art. 14, comma 2, del regolamento.
Resta a carico del conducente o del responsabile della eventuale scorta l'obbligo di accertarsi che il transito del trasporto eccezionale per massa sulle opere d'arte non avvenga contemporaneamente ad altro trasporto eccezionale per massa, come prescritto dall'art. 16, comma 8, del regolamento.
In caso di richieste consecutive volte all'ottenimento dell'autorizzazione per il transito di veicoli o di trasporti eccezionali sulla medesima infrastruttura, che presentino le stesse caratteristiche di base, l'ente autorizzante, a seguito delle sue valutazioni sugli schemi di carico presentati e all'esame di compatibilita' con le indicazioni di carico limite ammissibile fornite sulle strutture soggette al transito (con e senza specifiche prescrizioni di transito) imputera' le spese per sopralluoghi, accertamenti tecnici e opere di rafforzamento non provvisorie una volta sola al primo richiedente, a meno che non si tratti di richieste simili presentate contemporaneamente, nel qual caso gli oneri sono ripartiti tra i vari soggetti richiedenti.
Si precisa, inoltre, che qualora l'istruttoria preveda verifiche di diverso livello in relazione alla classe del manufatto e al transito eccezionale da autorizzare, i costi per la verifica piu' gravosa assorbono quelli per le verifiche meno gravose.
Al fine di semplificare gli adempimenti e consentire una migliore e piu' organica gestione del sistema delle autorizzazioni al transito dei veicoli e trasporti eccezionali, i soggetti che richiedono le autorizzazioni potranno avvalersi , a far data dalla sua implementazione, del sistema informatico inserito nella Piattaforma logistica nazionale. 3) Coordinamento tra enti.
L'art. 14, comma 1, del regolamento, prevede l'adozione di procedure telematiche e l'istituzione di sportelli unici per l'accettazione e la gestione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni, anche a fini di coordinamento e di scambio di informazioni; gli enti a cio' preposti sono pertanto formalmente invitati a dare piena attuazione alle suddette previsioni regolamentari, e ad adottare la massima uniformita' nell'indicare le necessarie prescrizioni da rispettare durante il transito.
Il coordinamento si rende tanto piu' necessario in relazione al fatto che il transito puo' interessare tratti stradali aventi caratteristiche anche molto diverse tra loro, ovvero interessare opere d'arte con strutture di proprieta' o di competenza di altri enti, e che ogni evento che si verifichi anche su uno solo di essi puo' avere ripercussioni su tutti gli altri interconnessi; da parte dei vari enti in coordinamento reciproco deve pertanto essere verificato che sulle tratte e sulle opere di competenza risultino assicurati comuni requisiti di sicurezza stradale.
Si rammenta inoltre che le rilevanti implicazioni di sicurezza stradale escludono l'applicazione del silenzio-assenso alle fasi della procedura autorizzativa, in particolare per quanto attiene al rilascio di nulla osta al transito da parte di enti proprietari o gestori di strade diversi da quello che autorizza il trasporto nel caso in cui non siano disponibili e pubblicate le indicazioni aggiornate di percorribilita' di cui al precedente punto 1). 4) Prescrizioni.
L'art. 16, comma 1, del regolamento indica, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, le prescrizioni da imporre nell'autorizzazione ai fini della tutela del patrimonio stradale e della sicurezza della circolazione, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del Codice.
Al riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che possono essere imposti:
a) particolari percorsi da seguire o da evitare;
b) particolari limiti di velocita' da rispettare;
c) particolari modalita' di marcia.
Tutto quanto sopra indicato potra' comportare periodi temporali, orari o giornalieri durante i quali la circolazione non e' autorizzata, la necessita' della scorta tecnica da parte di organi di polizia stradale o di personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del Codice, l'obbligo di comunicare preventivamente il transito all'ente che ha autorizzato il trasporto e agli organi di polizia stradale competenti per territorio.
In proposito si richiama l'attenzione sul fatto che l'imposizione della scorta tecnica, da prescrivere espressamente nell'atto autorizzativo, puo' rendersi necessaria, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 10, comma 9, del Codice e dall'art. 16, commi 2 e 3, del regolamento, anche nel caso di prescrizioni riguardanti modalita' di circolazione che non possono essere attuate dal solo conducente del veicolo o trasporto eccezionale. Si pensi ad esempio al caso di prescrizione di marcia al centro della carreggiata su un'opera d'arte lungo una strada a doppio senso di circolazione, con una sola corsia per senso di marcia, che richiede l'arresto temporaneo della circolazione nel verso opposto a quello di marcia del trasporto eccezionale. 5) Tutela della strada.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 13, comma 8, del regolamento, qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, puo' essere prescritto un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali, da parte di personale dell'ente proprietario o gestore, o, in caso di impossibilita', da parte di idonea impresa esterna sotto la sorveglianza e la responsabilita' dell'ente.
Sono esclusi gli interventi di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli, che devono essere invece attuati dagli organi di polizia stradale o dal personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del Codice, anche se relativi al solo transito sulle opere d'arte a seguito di prescrizioni riguardanti la velocita' e le modalita' con le quali il medesimo deve essere effettuato.
I relativi oneri sono a carico del richiedente, cosi' come quelli contemplati dall'art. 19 del regolamento, relativi alle spese per sopralluoghi, accertamenti tecnici ed eventuali opere di rafforzamento, in particolare nei casi di transito eccezionale per il quale non sono disponibili itinerari alternativi o non e' possibile ridurre la massa.
Qualora ricorra la necessita' di particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele dovra' essere attentamente valutato il rilascio di autorizzazioni di tipo periodico, anche in relazione alla necessita' o meno di eseguire opere di rafforzamento permanenti, eventualmente optando per il rilascio di autorizzazioni singole o, se del caso, multiple, limitando il numero dei viaggi in base alle esigenze di tutela della infrastruttura.
E' altresi' importante che, almeno per i transiti eccedenti in massa i limiti generali di portata delle opere d'arte individuati ai fini del catasto delle strade, gli enti proprietari o gestori delle opere d'arte, ove diversi dagli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione, siano messi nelle condizioni di conoscere il numero annuo di transiti su ciascuna opera d'arte di competenza e valutare di conseguenza i riflessi delle sollecitazioni indotte sulla vita utile e sulla portata delle opere stesse.
Le informazioni di cui sopra devono essere acquisite dall'ente autorizzante, attraverso l'archivio delle autorizzazioni rilasciate previsto dall'art. 20 del regolamento, o dalle comunicazioni di transito prescritte ai sensi dell'art. 16, comma 1, dello stesso regolamento, e comunicate almeno annualmente all'ente proprietario delle opere d'arte interessate.
Infine, a prescindere dalle autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali, si richiama l'obbligo di installare la specifica segnaletica di limitazione alla massa dei veicoli ai sensi dell'art. 118 del regolamento, sia di preavviso che in corrispondenza delle opere d'arte per le quali si riscontrino effettivi limiti di portata inferiori alla massa massima consentita prevista dall'art. 62 del Codice.
Si raccomanda di attenersi alle indicazioni sopra fornite, assicurando l'equilibrata applicazione delle norme vigenti, e curando nel contempo di evitare prescrizioni inutilmente penalizzanti nella presunzione di una maggiore sicurezza.
Allo stesso modo si raccomanda agli organi di Polizia stradale, nello svolgimento dei propri compiti di istituto, di intensificare i controlli circa il rispetto delle norme che regolano il transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali e delle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.
Roma, 15 giugno 2017

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2832
 
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