Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 13 luglio 2017
Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1735).


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca

Vista la comunicazione COM(2011) 808 def. della commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Programma quadro di ricerca e innovazione orizzonte 2020», nella quale viene illustrato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020 ove sono descritte tre priorita': 1) generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 2) promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attivita' economica, comprese le PMI; 3) innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente alle priorita' identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di attivita' ausiliarie che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato, e ss.mm.ii.;
Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea il 27 giugno 2014 «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE e in particolare l'art. 25 e ss. di cui al capo III, sezione 4, aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il regolamento UE n.1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonche' i regimi di aiuti a finalita' regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;
Visto l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al paragrafo 1 individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1);
Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021def., del 29 ottobre 2014;
Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 (PON «R & I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;
Visto in particolare l'azione dell'asse II del PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 che promuove gli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione e delinea come obiettivo specifico - corrispondente alla priorita' 1b) - il rafforzamento del sistema innovativo regionale attraverso progetti tematici di ricerca e innovazione, l'incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca pubbliche nonche' il loro potenziamento;
Vista la SNSI che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitivita', capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;
Vista la comunicazione della Commissione - Direzione generale politica regionale e urbana, ref. Ares (2016) 1730825 del 12 aprile 2016, recante positiva «Valutazione del soddisfacimento della condizionalita' ex ante 1.1 (Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia nazionale di specializzazione intelligente («SNSI») in linea con il Programma di Riforma nazionale), relativamente al Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Visto l'art. 1 comma 703 lett. c) legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilita' 2015);
Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 10 agosto 2016 n. 25 che ha individuato principi e criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC;
Viste le proposte di rimodulazione del MIUR del 17 novembre 2016 prot. 1515 e del 3 maggio 2017 prot. n. 520 del Piano stralcio «Ricerca e Innovazione» 2015-2017 di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° maggio 2016 n. 1 e relativa conferma di attuazione della medesima proposta di cui al prot. n. 322 del 16 marzo 2017;
Visto l'art. 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013;
Viste le note MIUR n. 10238 del 5 giugno 2017 e n. 10306 del 6 giugno 2017, riguardanti la proposta di applicazione dell'art. 70 e ss.mm.ii. del reg. (UE) 1303/2013 in merito al Fondo di Fondi (asse II - azione 3) e all'Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione coerenti con quelle previste dalla SNSI - asse II- azione 2 - del programma in oggetto;
Visti gli articoli 67 comma 1 (b) «Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile» e 68 comma 2 «Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista l'attivita' del gruppo di lavoro congiunto istituito tra l'AdG del PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 (MIUR), l'AdG del PON «Imprese e Competitivita'» 2014-2020 (MISE) e dall'Agenzia per la coesione territoriale al fine di applicare quanto previsto dall'art. 67 comma 1 (b) del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'adozione di opzioni semplificate di costi unitari con riferimento ai costi del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati da fondi FESR;
Considerata la volonta' del MIUR di avvalersi di tali opzioni di costi semplificati nel rispetto della normativa di riferimento per la rendicontazione dei costi del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati da fondi della programmazione europea e nazionale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e ss.mm.ii;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, modificato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016 n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 196 del 23 agosto 2016;
Considerata l'opportunita' di favorire lo sviluppo e il consolidamento di interventi di ricerca industriale e non preponderante Sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione;
Vista la nota MIUR del 21 giugno 2017 di cui al prot. n. 11426 relativa alla chiusura della procedura scritta ai sensi dell'art. 7 del regolamento del Comitato di sorveglianza;
Vista la nota MIUR del 28 giugno 2017 di cui al prot. n. 0011920 con la quale l'Autorita' di gestione del PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 attesta la conformita' del presente avviso alle procedure europee e nazionali vigenti;
Ritenuto di poter finanziare progetti di ricerca industriale e non preponderante Sviluppo sperimentale nelle suddette 12 aree di specializzazione;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:
a) «MIUR»: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) «SNSI»: Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
c) «PNR 2015-2020»: il «Programma nazionale della ricerca 2015-2020»;
d) «Progetto»: il progetto di Ricerca industriale e non preponderante Sviluppo sperimentale;
e) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
f) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
g) «Impresa»: come definita dalla Comunicazione (UE) 198/2001 e relativa normativa UE richiamata;
h) «Universita'»: le universita', statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
i) «Enti pubblici di ricerca»: gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
j) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati (art. 2, 83) del regolamento (UE) 651/2014);
k) «Amministrazione pubblica»: come definita dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - suppl. ordinario n. 112;
l) «Partenariato pubblico-privato»: il Partenariato costituito da almeno un soggetto di diritto pubblico e da almeno un soggetto di diritto privato. Tale Partenariato viene individuato quale forma di aggregazione tra soggetti proponenti avente obiettivi comuni ai fini del presente avviso;
m) «Soggetto proponente»: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, presenta una domanda di agevolazione mediante il Soggetto capofila, partecipando al presente avviso attraverso un Partenariato pubblico-privato;
n) «Soggetto capofila»: ogni soggetto, individuato da ciascun Soggetto proponente del Partenariato pubblico-privato, che presenta la domanda di agevolazione, mediante procura speciale notarile, al fine di assolvere i compiti di cui all'art. 4 comma 8 del presente avviso;
o) «Soggetto beneficiario»: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata titolare di agevolazioni sui progetti di ricerca finanziati dal MIUR;
p) «Rete d'impresa»: la Rete di impresa come definita dall'art. 3 e avente soggettivita' giuridica nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4-quater di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con legge n. 33/2009, modificato dall'art. 42 decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 e ss.mm.ii;
q) «Regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia;
r) «Regioni in transizione»: le Regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;
s) «Regioni del Mezzogiorno»: regioni meno sviluppate e regioni in transizione;
t) «Regioni del centro-nord»: aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione;
u) «Intensita' di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'art. 2 comma 1, punto 26) del regolamento n. 651/2014;
v) «Fase ex ante»: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente all'adozione del decreto di concessione del MIUR;
w) «Fase in itinere»: il periodo a valere dall'adozione del decreto di concessione del MIUR alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
x) «Fase ex post»: il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere.

Avvertenza:
Gli allegati 1 e 2 previsti all'art. 4, comma 10
lettere b e c, rispettivamente, sono riprodotti
integralmente sul sito istituzionale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
consultabili dal seguente link:
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-la-pres
entazione-di-progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-spe
rimentale-nelle-12-aree-di-specializzazione-individuate-dal
-pnr-2015-2020
 
Art. 2

Finalita' dell'intervento

1. Il MIUR, in attuazione dell'azione II del PON «Ricerca e Innovazione» 2014 - 2020, in particolare dell'obiettivo specifico di cui al punto 1.b), realizza l'intervento di cui al presente avviso nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 e coerenti con quelle previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, con l'obiettivo di creare e stimolare un ecosistema favorevole allo sviluppo «bottom up» di progetti rilevanti attraverso forme di Partenariato pubblico-privato che integrino, colleghino e valorizzino le conoscenze in materia di ricerca e innovazione.
 
Art. 3

Oggetto dell'intervento

1. Il MIUR mediante il presente avviso disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di Ricerca industriale e non preponderante Sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione, come definite dal comma successivo.
2. Le n. 12 aree di specializzazione sono:
Aerospazio - L'Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate ai settori aeronautico e spaziale con particolare riferimento all'uso di tecnologie nei campi della riduzione dell'impatto ambientale, dell'avionica avanzata, dei sistemi di gestione del traffico aereo, della robotica spaziale, degli UAV a uso civile e degli ULM, dei sistemi per l'osservazione della terra, dei lanciatori, dei sistemi a propulsione elettrica e dei veicoli di rientro.
Agrifood - L'Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilita', la sicurezza e la qualita' dei cibi. Comprende una varieta' di comparti riconducibili all'agricoltura e alle attivita' connesse, alle foreste e all'industria del legno, all'industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all'industria meccano-alimentare e all'agricoltura di precisione, al packaging e ai materiali per il confezionamento, alla nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali.
Blue Growth - Il perimetro dell'Area comprende la produzione e impiego di materiali innovativi ed ecocompatibili nei settori dell'industria delle estrazioni marine, della filiera della cantieristica e delle attivita' di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale. L'area include anche le attivita' collegate ai settori energia blu, acquacoltura, risorse minerali marine, biotecnologie blu, nonche' le azioni inerenti alla sperimentazione di sistemi di controllo e monitoraggio e di sicurezza della navigazione.
Chimica verde - L'Area si riferisce alle innovazioni di prodotto e di processo relative alle bioraffinerie, alla produzione e all'utilizzo di prodotti biobased, biomateriali e combustibili nuovi o innovativi da biomasse forestali o agricole dedicate e da sottoprodotti e scarti della loro produzione, nonche' da sottoprodotti e scarti della produzione e lavorazione della filiera animale.
Cultural Heritage - L'Area fa riferimento a un set ampio di domini di conoscenza, riconducibili ad ambiti industriali differenti: i sistemi, le tecnologie e le applicazioni per il turismo, le tecnologie e le applicazioni per la conservazione, accesso, gestione, sicurezza, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Tali sistemi, tecnologie e applicazioni devono favorire lo sviluppo di un approccio sistemico in grado di innovare, specializzare e qualificare l'offerta turistica attraverso l'attivazione delle reti territoriali (locali e nazionali) e un posizionamento competitivo delle destinazioni turistiche orientato secondo logiche di profilazione delle esigenze e di personalizzazione dell'esperienza dell'utente in chiave inclusiva e partecipata.
Design, creativita' e Made in Italy - L'Area si focalizza sugli ambiti collegati a una immagine distintiva del prodotto realizzato in Italia, caratterizzati dall'adozione di nuove tecnologie di processo e di prodotto e da attivita' di design evoluto, artigianato digitale e industrie culturali e creative (produzioni audio-video, gaming, editoria digitale). I principali comparti sono riconducibili al sistema della moda (tessile e abbigliamento, cuoio e calzature, conciario, occhialeria), al sistema legno-mobile-arredo-casa, al settore orafo e alla meccanica.
Energia - L'Area fa riferimento a componenti, tecnologie e sistemi innovativi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione, in una logica di gestione efficiente, di energie sostenibili e a basso contenuto di CO2 nonche' di efficientamento energetico e della loro integrazione con fonti tradizionali e distribuite secondo i principi di energy saving e energy reduction; alla produzione, stoccaggio e gestione distribuita di energia elettrica e termica secondo il concetto di smart grids; a sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment.
Fabbrica Intelligente - L'Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate a ottimizzare i processi produttivi, supportare i processi di automazione industriale, favorire la collaborazione produttiva tra imprese attraverso tecniche avanzate di pianificazione distribuita, di gestione integrata della logistica in rete, di interoperabilita' dei sistemi informativi nonche' a tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla meccatronica, alla robotica, all'utilizzo di tecnologie ICT avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche. I principali sotto ambiti inclusi nell'Area sono: processi di produzione avanzati; meccatronica per il manifatturiero avanzato; metodi e strumenti di modellazione, simulazione e supporto; ICT per il manufacturing; strategie e management per il manifatturiero; tecnologie per un manifatturiero sostenibile; tecnologie e metodi per la fabbrica delle persone; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; sistemi elettronici «embedded», reti di sensori intelligenti, internet of things.
Mobilita' sostenibile - L'Area fa riferimento ai settori industriali dei trasporti stradali, ferro-tranviari e marittimi, della logistica distributiva e alle relative filiere produttive. Dovra' mirare a promuovere lo sviluppo di tecnologie, mezzi e sistemi per la mobilita' sostenibile e accessibile, intelligente e interconnessa, terrestre e per le vie d'acqua, per accrescere la competitivita' delle imprese di produzione e di gestione nel pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. Include i domini tecnologici riferibili alla progettazione, produzione e gestione di sistemi di propulsione (powertrain); materiali e componentistica per i veicoli e i sistemi di trasporto; la sensoristica, la logistica e le applicazioni ICT specifiche per gli Intelligent Transport Systems (ITS), anche in ambito urbano; tecnologie e sistemi per la decarbonizzazione, l'efficientamento energetico, la sostenibilita' ambientale; tecnologie e sistemi per la sicurezza dei mezzi, delle infrastrutture e degli utenti; tecnologie, sistemi per lo sviluppo di modelli di economia circolare, nei settori della mobilita' terrestre e marina.
Salute - Il perimetro dell'Area fa riferimento all'applicazione di tecnologie chiave in ambiti differenziati: settore farmaceutico, biotecnologico, biomedicale, servizi sanitari, e-health, bioinformatica e i sotto segmenti in cui essi sono articolati. Le azioni dovranno in particolare riguardare la cura della salute umana secondo approcci innovativi di medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; lo sviluppo di nuovi farmaci, medical devices e terapie assistive, anche a costi contenuti; la realizzazione di metodi diagnostici avanzati e innovativi per malattie particolarmente critiche, in un'ottica di miglioramento e allungamento della vita attiva delle persone.
Smart, Secure and Inclusive Communities - L'Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche applicative per la realizzazione di modelli innovativi integrati nella gestione di aree urbane e metropolitane, del rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini e di partecipazione sociale, della sicurezza e monitoraggio del territorio e delle infrastrutture critiche, della prevenzione di eventi critici o di rischio, della sicurezza informatica dei dati e del loro utilizzo, della mobilita' intelligente di merci e persone.
Tecnologie per gli Ambienti di Vita - L'Area fa riferimento allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per la realizzazione di prodotti e servizi che, secondo uno schema di «Home & Building Automation», «Ambient Assisted Living» e «Ambient Intelligence», permettano di ridisegnare gli ambienti di vita secondo un approccio smart cosi' da garantire e favorire l'inclusione, la sicurezza, la salute, l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare, l'efficientamento energetico e la sostenibilita' ambientale.
 
Art. 4

Soggetti ammissibili e domanda di partecipazione

1. I soggetti ammissibili a presentare domande di partecipazione ai sensi del presente avviso sono:
a) le imprese (PMI e Grandi imprese), partecipanti in forma singola o associata;
b) le Universita';
c) gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
d) altri organismi di ricerca pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014;
e) le amministrazioni pubbliche;
f) ogni altro soggetto, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 593/2016,
che realizzino congiuntamente, come specificato ai successivi commi, un progetto di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale («Progetto»), in una delle 12 aree di specializzazione di cui all'art. 3, comma 2.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata nella forma del Partenariato pubblico-privato, che deve essere costituito da almeno un soggetto di diritto pubblico e da almeno un soggetto di diritto privato.
3. Il Partenariato pubblico-privato deve altresi' prevedere la partecipazione di almeno una PMI (soggetti di cui al comma 1, lettera a) e di un soggetto di cui al precedente comma 1, lettere b) e c).
4. A pena di esclusione, le imprese, partecipanti in forma singola o associata, devono risultare regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese entro e non oltre il 1° luglio 2016 nonche' essere dotate di personalita' giuridica. Parimenti, entro e non oltre la medesima data, gli Enti privati di ricerca devono essere dotati di personalita' giuridica.
5. A pena di esclusione, gli organismi di ricerca devono risultare regolarmente costituiti, nelle forme prescritte dalla legge, entro e non oltre il 1° luglio 2016.
6. Gli istituti, i dipartimenti e le altre unita' organizzative-funzionali facenti capo a Universita', enti e organismi di ricerca di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 possono partecipare al presente Avviso esclusivamente mediante l'Universita', ente o organismo di ricerca di appartenenza. Pertanto, la domanda di partecipazione dovra' essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Universita', ente o organismo di ricerca di appartenenza.
7. Ciascun soggetto proponente puo' partecipare a un numero massimo di due Partenariati pubblico-privati per ognuna delle n. 12 aree di specializzazione, a pena di esclusione del Soggetto proponente stesso e di tutte le domande - successive alla seconda - presentate da altri partenariati a cui abbia partecipato lo stesso soggetto proponente.
8. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti proponenti individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un Soggetto capofila come previsto dal decreto ministeriale 593/2016, il quale assolve i seguenti compiti:
a. rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il MIUR;
b. presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, il progetto e le eventuali variazioni degli stessi;
c. richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le erogazioni per stato di avanzamento;
d. effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto;
e. sottoscrive, in nome e per conto di altro/i soggetto/i proponente/i e/o beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare;
f. presenta la richiesta di rimodulazione.
9. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2016, il MIUR, procede altresi' all'esclusione dei soggetti che risultino essere in una delle seguenti condizioni:
a. di morosita' nei confronti del MIUR;
b. di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii. o al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii.;
c. di non aver restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d. impresa in difficolta', cosi' come definita dall'art. 2 del regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta', di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.
10. La domanda di partecipazione, presentata ai sensi dell'art. 16 del presente Avviso deve contenere, in allegato, i seguenti documenti debitamente sottoscritti dal Soggetto capofila:
a. n. 1 progetto di ricerca industriale e non preponderante Sviluppo sperimentale presentato nel rispetto dei requisiti stabiliti dal successivo art. 5 del presente Avviso;
b. n. 1 capitolato tecnico (di cui al modello allegato 1 del presente Avviso), nel quale e' obbligatorio descrivere, a pena di nullita', le attivita' di progetto, inserendo per ciascun soggetto proponente il dettaglio delle attivita' tra ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, il dettaglio dei costi relativi a dette attivita' e l'area geografica in cui vengono sostenuti. Nel caso in cui il Partenariato pubblico-privato comprenda soggetti che partecipano in forma associata (consorzio con attivita' esterna, societa' consortile erete di impresa) il capitolato tecnico dovra' contenere l'indicazione dei soggetti attuatori del progetto, tra coloro che aderiscono alla forma associata, la corrispondente attivita', i costi e la relativa localizzazione della stessa;
c. n. 1 schema di disciplinare (di cui al modello allegato 2 al presente Avviso) sottoscritto per accettazione.
11. Il MIUR procede all'esame della documentazione presentata e alla verifica del possesso dei requisiti ivi dichiarati, in assenza dei quali procede all'esclusione della domanda di partecipazione.
 
Art. 5

Requisiti dei progetti

1. Ciascun progetto deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, compresi tra un minimo di 3.000.000,00 di euro e un massimo di 10.000.000,00 di euro.
2. Il progetto deve prevedere lo sviluppo di attivita' di Ricerca industriale e di non preponderante Sviluppo sperimentale. L'ammontare totale dei costi ammissibili di Ricerca industriale deve prevalere sull'ammontare totale dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale.
3. Una quota non inferiore al 20% dell'ammontare totale dei costi di cui al comma 1 deve essere sostenuta direttamente da Universita' e/o enti pubblici di ricerca di cui al decreto ministeriale 593/2016.
4. A pena di esclusione, le attivita' progettuali realizzate dai soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, nel rispetto dei vincoli del piano finanziario dei fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC, dovranno essere svolte nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' operative ubicate nelle regioni meno sviluppate e/o nelle regioni in transizione, in una misura pari ad almeno l'80% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda.
5. Il progetto puo' prevedere che le attivita' siano realizzate anche nelle aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, in una misura non superiore al 20% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda. La parte del progetto realizzata nelle regioni del centro - nord deve essere strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e deve prevedere ricadute positive sul territorio del Mezzogiorno, in termini occupazionali, di capacita' di attrazione di investimenti e competenze, di rafforzamento della competitivita' delle imprese. La parte del progetto realizzata nelle regioni del centro - nord deve, inoltre, presentare effetti indotti sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e sulla diffusione dell'innovazione a vantaggio delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la definizione di percorsi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze.
6. I progetti devono descrivere:
a. le attivita' previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo e la relativa localizzazione nonche' l'indicazione delle attivita' assegnate a ciascun soggetto e l'impegno dei singoli co-proponenti nonche' di eventuali soggetti terzi (per attivita' di consulenza o servizi equivalenti);
b. competenze, risorse strumentali e modello organizzativo dei soggetti proponenti che consentano di valutarne qualita' e competenza scientifico-tecnologica, esperienze maturate e dotazioni disponibili, in coerenza con gli obiettivi delle attivita' previste nell'ambito del progetto nonche' il sistema adottato per la gestione delle relative attivita'. Nel caso di soggetti proponenti che partecipino in forma associata (e.g. consorzi con attivita' esterna, societa' consortili, reti di impresa), il progetto deve descrivere altresi' chi saranno i soggetti attuatori del progetto, tra coloro che aderiscono alla forma associata, la corrispondente attivita' e la relativa localizzazione della stessa;
c. il costo complessivo della proposta progettuale, articolato per obiettivo realizzativo e per singolo soggetto proponente in relazione alla parte di attivita' che il medesimo intende realizzare con la relativa localizzazione;
d. il cronoprogramma della proposta progettuale, evidenziando lo sviluppo temporale delle singole attivita' previste;
e. innovativita', originalita' e utilita' dei risultati perseguiti con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative all'Area di specializzazione;
f. gli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto;
g. i risultati attesi del progetto, in termini di potenzialita' di sviluppo dell'Area di specializzazione, di impatto occupazionale, di capacita' di attrarre investimenti e competenze sul territorio, di rafforzamento della competitivita' e crescita delle imprese, di aumento della capacita', da parte delle imprese, di assorbimento dell'innovazione anche attraverso la definizione di percorsi di trasferimento tecnologico e/o di competenze sui territori di riferimento;
h. per le attivita' svolte nelle regioni del centro-nord, la descrizione delle ricadute in termini occupazionali, di capacita' di attrazione di investimenti e competenze, di rafforzamento della competitivita' delle imprese, di effetti indotti sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e sulla diffusione dell'innovazione, anche attraverso la definizione di percorsi di trasferimento tecnologico e/o di competenze;
i. la rilevanza e la coerenza che lo sviluppo del progetto assume rispetto alle agende strategiche nazionali ed europee nell'Area di specializzazione;
j. l'effetto di incentivazione per le grandi imprese ai sensi dell'art. 6 del regolamento UE 651/2014 .
7. La durata massima del progetto, indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, non deve superare i 30 mesi, prorogabile una sola volta e per un massimo di ulteriori 6 mesi, previa motivata richiesta da parte del Soggetto capofila e a condizione che sia stata rendicontata una quota di spesa non inferiore al 60% dell'ammontare totale dei costi del progetto ammessi alle agevolazioni.
8. Ciascun progetto deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono pertanto ammissibili le attivita' che a tale data risultino essere state gia' effettuate o avviate da parte dei soggetti proponenti. Non sono ammissibili, inoltre, le attivita' siano state oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei. A tale riguardo, il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione, debitamente sottoscritta da ciascun soggetto proponente, che attesti il rispetto delle prescrizioni suindicate.
9. Il progetto deve essere elaborato obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese.
10. Il progetto deve contenere un numero massimo di 100.000 caratteri e un numero massimo di 60 pagine.
 
Art. 6

Spese e costi ammissibili

1. I progetti sono ammessi all'agevolazione nella forma del contributo alla spesa, nel rispetto delle seguenti intensita' di aiuto:
a. ricerca industriale: nel limite massimo del 50% dei costi considerati ammissibili;
b. sviluppo sperimentale:
i. nei limiti del 25% incrementabile sino ad un massimo del 50% per le PMI e del 40% per le grandi imprese, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 25, commi 6 e 7 del regolamento (UE) 651/2014;
ii. in misura pari al 50% per tutti gli altri soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1 del presente Avviso.
2. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto proponente e pagati dal medesimo soggetto che rientrano nelle categorie indicate nel regolamento UE 651/2014, come specificato nell'allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, e che comprendono:
a. le spese di personale, riferibili a professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale adibito all'attivita' di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario, dipendente a tempo indeterminato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio;
b. i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
c. i costi dei fabbricati costituiscono una spesa ammissibile, purche' siano direttamente connessi alle attivita' di progetto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene nonche' la conformita' dell'immobile alla normativa nazionale;
che l'immobile non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti di un finanziamento pubblico nazionale o europeo;
che l'immobile sia utilizzato per il periodo di svolgimento delle attivita' progettuali previsto nel capitolato tecnico;
che l'immobile sia utilizzato conformemente alle finalita' delle attivita' progettuali;
d. i costi dei terreni rappresentano una spesa ammissibile a condizione che vi sia un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e i risultati previsti dal progetto;
e. i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da terzi alle normali condizioni di mercato nonche' i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca, nel limite della quota massima del 20% delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c) ed e);
f. le spese generali supplementari, derivanti direttamente dal progetto, imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa e, comunque, entro il limite massimo del 20% delle spese per il personale di cui alla precedente lettera a);
g. gli altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita' di ricerca, entro il limite massimo del 20% delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c) ed e).
3. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell'impegno temporale relativo all'attivita' di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalla normativa vigente in materia.
4. Icosti ammissibili di fabbricati e terreni comprendono il costo dei fabbricati e dei terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69, comma 3 lettera b) del regolamento UE n. 1303/2013.
5. Per i soggetti proponenti che partecipino in forma associata, e per i quali sia previsto nell'atto costitutivo l'utilizzo del personale e delle strutture degli associati, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento (per conto del soggetto proponente) di attivita' del progetto, si considerano costi del soggetto proponente stesso e sono determinati e valorizzati in base ai criteri previsti dal presente articolo dell'Avviso.
6. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
7. Con riferimento ai criteri e alle modalita' di rendicontazione delle spese ammesse a finanziamento, il MIUR si atterra' alle disposizioni inerenti all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, stabilite dal regolamento (UE) n. 1303/2013.
 
Art. 7

Ammissibilita' delle domande

1. Il MIUR, verificata l'ammissibilita' delle domande presentate da parte dei partenariati, secondo le modalita' e nei tempi di cui al successivo art. 16, procede alla valutazione dei relativi progetti mediante modalita' e criteri di cui al successivo art. 8.
 
Art. 8

Modalita' e criteri della valutazione tecnico-scientifica

1. Per ciascuna delle n. 12 aree di specializzazione, la valutazione dei progetti e' affidata a un panel di esperti - formato, in funzione del numero di domande pervenute, da un numero minimo di tre e massimo di cinque componenti - nominati dal MIUR e individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i principi di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. Ciascun progetto e' valutato secondo i criteri di seguito specificati:
a) capacita' tecnico-organizzativa dei soggetti proponenti, valutata sulla base dei seguenti elementi:
I. capacita' di realizzazione del progetto con risorse umane, tecniche e organizzative interne: da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze specifiche del proponente rispetto all'Area di specializzazione in cui il progetto ricade e alle tecnologie al cui sviluppo e' finalizzato il progetto presentato, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attivita' di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosita' dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. b);
II. ampiezza e qualita' del partenariato pubblico-privato: da valutare in termini di capacita' di presidio della filiera della ricerca e innovazione nell'Area di specializzazione in cui il progetto ricade e di qualita' delle collaborazioni tecnico-scientifiche attivate negli ultimi tre anni dai singoli soggetti proponenti (ad es. numerosita', livello di apertura internazionale, obiettivi raggiunti in termini di titoli di proprieta' industriale, valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca) (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. a) e b).
b) qualita' della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti elementi:
I. fattibilita' tecnico-economica, relativamente a:
i. adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative presentate dai soggetti proponenti: le risorse strumentali e organizzative sono valutate in base alla loro adeguatezza e pertinenza rispetto agli obiettivi del progetto (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lettera b);
ii. cronoprogramma del progetto: valutato rispetto al livello di dettaglio e congruenza dell'articolazione temporale delle attivita', alla ripartizione delle stesse tra i soggetti proponenti e al grado di integrazione delle diverse fasi rispetto ai tempi previsti per la realizzazione degli obiettivi di progetto (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lettera d);
iii. organizzazione del progetto: valutata rispetto alla qualita', efficacia ed efficienza del modello organizzativo adottato per la gestione delle attivita' previste nel progetto, nonche' rispetto all'esperienza e professionalita' del responsabile scientifico del progetto, da valutare sulla base del relativo curriculum (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lettera b);
iv. congruita' dei costi: valutata rispetto alle normali condizioni di mercato nonche' agli obiettivi, alle attivita' e agli investimenti del progetto. Nell'ambito del parametro verranno analizzate anche l'adeguatezza e la ripartizione del budget tra i diversi soggetti proponenti. Il progetto non potra' raggiungere il punteggio minimo indicato nella tabella di cui del successivo comma 3, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei costi valutati non congrui ecceda il limite del 10% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lettera c).
II. innovativita', originalita' e utilita' dei risultati perseguiti, da valutare con riferimento al livello delle conoscenze e delle tecnologie relative all'Area di specializzazione e alla capacita' del progetto di generare miglioramenti tecnologici nell'Area stessa:
i. innovativita' e originalita': il requisito dell'originalita' e' valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. e);
ii. utilita' dei risultati perseguiti: il requisito dell'utilita' e' valutato in rapporto al contributo fornito dal progetto alla soluzione di problematiche di ricerca e sviluppo dell'Area di specializzazione, allo sviluppo di metodologie avanzate, all'articolazione e integrazione delle competenze delle strutture scientifico-tecnologiche pubblico-private coinvolte nel progetto (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. e).
III. coerenza con le agende strategiche nazionali ed europee dell'Area di specializzazione: da valutare in termini di rispondenza alle linee di azione previste nelle programmazioni nazionali (PNR 2015-2020, SNSI) ed europee (Programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione 2014 - 2020 Orizzonte 2020) nonche' di efficacia ed efficienza della risposta fornita dal progetto alla domanda reale e potenziale dell'Area di riferimento, come delineata da studi, indagini, analisi, etc (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. i).
c) impatto del progetto in termini di risultati attesi, anche in riferimento alle ricadute sul territorio del Mezzogiorno generate dalle attivita' svolte nelle regioni del centro - nord, valutato rispetto a:
I. impatto occupazionale sui territori di riferimento (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. g e h);
II. valorizzazione dei risultati della ricerca in termini di rafforzamento della competitivita' e di crescita delle imprese attraverso (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. g e h):
lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato e/o, a generare un miglioramento dell'impatto ambientale e sociale,
e/o marchi, brevetti e spin off industriali.
3. Ai fini dell'ammissibilita', il progetto deve ottenere un punteggio pari o superiore al minimo per ciascuna delle voci oggetto di valutazione, cosi' come indicato nella tabella che segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. A pena di inammissibilita' del progetto a finanziamento, dovra' essere verificato per le grandi imprese il rispetto del requisito dell'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento UE 651/2014.
5. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo, anche solo per una delle voci riportate nella tabella di cui al comma precedente, determina l'inammissibilita' del progetto.
6. All'esito della valutazione tecnico-scientifica, ove i progetti abbiano maturato un punteggio ex aequo, costituiscono fattore di priorita' di ammissibilita' all'agevolazione i criteri di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2. Ove la sommatoria dei punteggi relativi ai criteri di cui alle lettere b) e c) concorresse ad un ulteriore ex aequo, costituisce fattore di priorita' di ammissibilita' all'agevolazione il criterio di cui alla lettera a) del precedente comma 2. Nel caso di ulteriore ex aequo costituisce fattore di priorita' di ammissibilita' all'agevolazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
7. La valutazione tecnico-scientifica termina con l'assegnazione del punteggio per ciascun progetto e puo' altresi' prevedere, ove ritenuto opportuno dal medesimo panel, una riduzione dei costi ammissibili come esposti in domanda non superiore al 10% del totale dei costi ammissibili, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2, lettera b) I.iv (cfr. congruita' dei costi).
 
Art. 9

Graduatorie di merito

1. Il MIUR, all'esito della valutazione di carattere tecnico-scientifico, procede alla pubblicazione delle graduatorie, una per ciascuna delle 12 aree di specializzazione, contenenti i punteggi di merito in ordine decrescente assegnati ai singoli progetti.
2. Al fine di individuare i progetti finanziabili e le risorse da assegnare a ciascuno di essi, il MIUR procede, sulla base dei risultati di cui al comma precedente, alla ricognizione, per ciascun progetto, dei costi ammissibili e della relativa localizzazione, tenuto conto dei vincoli di allocazione territoriale delle risorse finanziarie previsti dai regolamenti dei fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC e della relativa dotazione.
 
Art. 10

Valutazione economico-finanziaria

1. Per i progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici che, all'esito della ricognizione di cui al precedente art. 9 comma 2, risultino dotati di copertura finanziaria, gli esperti economico-finanziari effettuano la propria valutazione finalizzata a verificare la solidita' e l'affidabilita' economico-finanziaria dei soggetti privati, in ordine alla capacita' di sostenere economicamente l'investimento proposto.
2. Con riferimento ai soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), la valutazione sulla solidita' e l'affidabilita' economico-finanziaria e' effettuata verificando il rispetto dei valori minimi dei parametri di seguito specificati:
a. solidita' economico-finanziaria, da valutare in termini di rispetto di entrambi i seguenti indicatori:
i. CFI > 0,7:
intendendosi per:
CFI: Copertura finanziaria delle immobilizzazioni calcolata come media degli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, dei rapporti tra la somma del capitale netto, come definito dall'art. 2424 del Codice civile (voce A del passivo) - al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili - e dei debiti a medio-lungo termine (somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del passivo) sul totale delle immobilizzazioni (voce B dell'attivo).
ii. congruenza tra Capitale netto e debiti e Costo progetto, ovvero CN + Debiti M/L > CP/2
intendendosi per:
CN: il Capitale netto, come definito dall'art. 2424 del Codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
debiti M/L: somma dei debiti a medio-lungo termine;
CP: costo complessivo del progetto indicato in domanda dallo stesso soggetto richiedente;
b. gestione in attivo: gli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda non devono essere stati chiusi in perdita.
3. Con riferimento ai soggetti ammissibili di diritto privato, di cui all'art. 4 comma 1, lettere d) ed f), la valutazione sulla solidita' e l'affidabilita' economico-finanziaria e' effettuata verificando i medesimi parametri di cui al precedente comma 2. Nel caso in cui gli organismi non siano soggetti alle disposizioni codicistiche in tema di redazione del bilancio, i parametri saranno determinati sulla base dei saldi contabili di fine anno, presenti nei documenti obbligatori dell'Organismo di ricerca, e corrispondenti alle voci di cui al comma 2, tenuto conto del relativo status giuridico (organismo di diritto pubblico o privato) e natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro). In particolare si precisa che, per voce corrispondente al Capitale netto si intende la differenza tra totale delle attivita' e totale delle passivita' aziendali, escludendo dalle prime i crediti per versamenti ancora dovuti dai soci/partecipanti, e per voce corrispondente alle immobilizzazioni si intende il valore contabile degli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente all'interno dell'entita'.
4. La valutazione di carattere economico-finanziario si conclude con una specifica motivata relazione dell'esperto incaricato, contenente, nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei tre parametri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, la richiesta di presentazione di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale 593/2016, come condizione specifica cui subordinare l'efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni.
5. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, non dispongano ancora di due bilanci approvati, e' richiesta la presentazione di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa.
 
Art. 11

Assegnazione delle risorse disponibili)

1. Il MIUR, all'esito delle graduatorie di cui al precedente art. 9 e della valutazione di carattere economico-finanziario di cui al precedente art. 10, procede nei confronti dei progetti assegnatari di risorse all'adozione del decreto di concessione.
2. Resta fermo che i progetti ammessi e finanziabili come da graduatorie, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
 
Art. 12

Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post

1. Con periodicita' annuale gli esperti tecnico-scientifici ed economico-finanziari relazionano al MIUR, ognuno per quanto di propria competenza, in ordine alla correttezza delle attivita' progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto proposto e al mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda e delle condizioni di solidita' e affidabilita' del soggetto beneficiario privato.
2. Nella fase in itinere, gli esperti tecnico-scientifici ed economico-finanziari, ognuno per quanto di propria competenza, al termine di ogni annualita' del progetto verificano il rispetto del cronoprogramma delle attivita' . Qualora, in esito a tale verifica, rilevi uno svolgimento delle attivita' progettuali in una misura inferiore al 20% rispetto alla tempistica dell'avanzamento finanziario delle attivita' rappresentate nel cronoprogramma, il MIUR procede alla revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa, salvo i casi di forza maggiore non imputabili al Soggetto beneficiario, ai sensi del successivo art. 15 comma 2.
 
Art. 13

Risorse finanziarie e modalita' di erogazione

1. Le risorse disponibili a valere sui Fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC sono pari a 496.965.605,33 euro, come da tabelle che seguono:


Parte di provvedimento in formato grafico

di cui una quota pari al 3% sul totale complessivo stanziato di € 496.965.605,33 e una quota pari al 2% sul totale complessivo stanziato al netto della quota prima menzionata, entrambe a valere sul Fondo FSC da destinare alle attivita' di valutazione e controllo, per un totale di agevolazioni concedibili di € 472.415.504,00.
2. Il MIUR procede alla concessione delle agevolazioni, fino alla capienza delle risorse previste per ciascuna delle aree di specializzazione a valere sui Fondi PON «Ricerca e Innovazione»2014-2020 e FSC, seguendo la ripartizione delle risorse quantificate come seguono:

=================================================================
| Aree di specializzazione | Risorse (€)  |
+=================================+=============================+
|Aerospazio | 59.051.938,00|
+---------------------------------+-----------------------------+
|Agrifood | 59.051.938,00|
+---------------------------------+-----------------------------+
|Blue Growth | 29.525.969,00|
+---------------------------------+-----------------------------+
|Chimica verde | 29.525.969,00|
+---------------------------------+-----------------------------+
|Cultural Heritage | 29.525.969,00|
+---------------------------------+-----------------------------+
|Design, creativita' e Made in | |
|Italy | 29.525.969,00|
+---------------------------------+-----------------------------+
|Energia | 29.525.969,00|
+---------------------------------+-----------------------------+
|Fabbrica Intelligente | 59.051.938,00|
+---------------------------------+-----------------------------+
|Mobilita' sostenibile | 29.525.969,00|
+---------------------------------+-----------------------------+
|Salute | 59.051.938,00|
+---------------------------------+-----------------------------+
|Smart, Secure and Inclusive | |
|Communities | 29.525.969,00|
+---------------------------------+-----------------------------+
|Tecnologie per gli Ambienti di | |
|Vita | 29.525.969,00|
+---------------------------------+-----------------------------+
|Totale | 472.415.504,00|
+---------------------------------+-----------------------------+

3. Il contributo ammesso per ciascun progetto e' erogato dal MIUR previa adozione del decreto di concessione e stipula dell'atto d'obbligo di accettazione del disciplinare, nonche' a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento quadrimestrali relativi a ciascun progetto.
4. L'erogazione del finanziamento pubblico e' subordinata all'effettiva disponibilita' delle risorse a valere sui relativi Fondi.
5. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessita', procede, al recupero delle somme gia' erogate nel caso di soggetto beneficiario privato mediante:
il fermo amministrativo ai sensi dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione;
la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'art. 6, comma 6-bis del capo IV del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80.
Ove il MIUR debba ricorrere al recupero delle medesime somme dovute da un Soggetto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra amministrazioni.
6. L'ammontare complessivo delle erogazioni relative al contributo alla spesa effettuate per tutto il periodo di rendicontazione non puo' superare il 90% dell'agevolazione concessa. Il residuo 10% del contributo alla spesa viene erogato a saldo, a seguito delle positive verifiche sul corretto svolgimento dell'intero progetto, e mediante specifica comunicazione da parte del MIUR al/ai soggetto/i beneficiario/i e al/ai soggetto/i capofila.
 
Art. 14

Garanzie

1. Nel caso la relazione dell'esperto economico-finanziario di cui all'art. 10 del presente Avviso evidenzi il mancato rispetto di almeno uno dei parametri di cui all'art. 10 comma 2 lettere a) e b), sia nella fase ex ante che nella fase in itinere, il MIUR, rispettivamente, ammette i progetti all'agevolazione o consente la prosecuzione delle attivita' progettuali previo il rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale 593/2016. Nel caso in cui tale condizione non sia rispettata, il medesimo Soggetto beneficiario e' escluso, nel caso di valutazione ex ante, o revocato, nel caso di valutazione in itinere, ai sensi del successivo art. 15.
2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato, ove richieste dal Soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.
 
Art. 15

Revoche

1. Le agevolazioni concesse in favore dei soggetti beneficiari sono revocate dal MIUR in tutto o in parte, nei casi espressamente stabiliti dall'art. 15 del decreto ministeriale 593/2016.
2. In particolare, qualora in esito alle verifiche di cui all'art. 12, comma 2, l'esperto tecnico-scientifico rilevi uno svolgimento delle attivita' progettuali in misura inferiore al 20% rispetto alla tempistica dell'avanzamento finanziario delle attivita' rappresentate nel cronoprogramma, il MIUR procede nella revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa, salvo i casi di forza maggiore non imputabili al Soggetto beneficiario.
 
Art. 16

Modalita' e termini di presentazione delle domande

1. Le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico Sirio (http://roma.cilea.it/sirio), a partire dalle ore 12 del 27 luglio 2017 e fino alle ore 12 del 9 novembre 2017.
2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/sirio) a far data dal 27 luglio 2017 e' possibile registrare la propria utenza, consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico e scaricare lo schema di domanda, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. e i relativi allegati.
3. Le domande di partecipazione e la relativa documentazione allegata presentate difformemente dal presente Avviso saranno escluse.
4. Nella domanda di finanziamento, come sopra presentata, il soggetto capofila dovra' dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii., in nome proprio e per conto di tutti gli altri soggetti proponenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 9 del presente avviso.
5. La domanda di finanziamento dovra' inoltre contenere le dichiarazioni relative all'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, alla regolarita' del DURC e all'inesistenza di motivi ostativi alla contrattualizzazione con le pubbliche amministrazioni (antimafia) e, infine, al rispetto del requisito di cui all'art. 5, comma 8, del presente avviso.
6. Tutta la documentazione trasmessa al MIUR viene utilizzata esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente Avviso.
7. Il soggetto capofila, individuato ai sensi dall'art. 4, comma 8, del presente Avviso, deve fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari da parte del MIUR.
 
Art. 17

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente avviso e' il dirigente dell'ufficio II - direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
2. Il presente avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it.
3. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/sirio) a far data dal 27 luglio 2017 potranno essere inviate eventuali richieste di informazioni.
Roma, 13 luglio 2017

Il direttore generale: Di Felice
 
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