Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 giugno 2017
Individuazione dei criteri e delle modalita' per la ripartizione delle risorse destinate alle imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' verificatesi nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale;
Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle aree agricole delimitate dalle regioni e dalle province autonome, nonche' le procedure per la dichiarazione di eccezionalita' degli eventi avversi e le modalita' di prelevamento, riparto e trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo di solidarieta' nazionale per l'erogazione degli aiuti;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con legge 7 aprile 2017, n. 45 recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.», ed in particolare l'art. 15 comma 4 e seguenti, ai sensi dei quali le imprese agricole ubicate nelle Regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito danni a seguito delle avversita' atmosferiche verificatesi dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi compensativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., tra cui un contributo, nel limite di spesa complessivo di € 1.000.000, per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate di credito agrario; i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 8/2017;
Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonche' il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n.SA.42104(2015/XA);
Ritenuto pertanto necessario definire i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse avanti richiamate;

Decreta:

Art. 1

1. A favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017 e riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 15 comma 4 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e' previsto un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.
2. La proroga di cui al comma 1 e' concessa per una sola volta e per non piu' di 24 mesi, fino all'erogazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) di cui al decreto legislativo n. 102/2004, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, e riguarda le rate in scadenza a partire dalla data del presente decreto fino a fine 2017 o scadute e non pagate nel 2017 relative ad operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, concesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 45/2017 citata, effettuate dalle imprese agricole di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004. A fronte del costo degli interessi per le rate prorogate viene concesso un contributo fino al 65% e nel limite delle disponibilita' di bilancio.
3. Il contributo viene calcolato sul tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio superiore ai 18 mesi in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2017, n. 45.
4. Gli aiuti di cui al presente decreto sono erogati nell'ambito del regime comunicato in esenzione alla Commissione UE e registrato al n. SA.42104(2015/XA) e concorrono al raggiungimento dei massimali previsti dall'art. 2, commi 7 e 8 del decreto 24 luglio 2015 n. 15.757.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Al fine di consentire l'attivazione della misura di cui all'art. 1 nei rispettivi territori di competenza, le regioni individuate all'art. 15, comma 4 del decreto-legge n. 8/2017 convertito dalla legge n. 45/2017, in sede di deliberazione di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., devono inserire le provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lett. c) tra quelle da concedere, con una previsione di spesa.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle richieste pervenute provvede a ripartire la disponibilita' di 1 milione di euro tra le regioni che ne abbiano fatto richiesta secondo le procedure previste all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 102/04.
 
Art. 3

1. Gli istituti di credito concedono la proroga delle rate in scadenza nel 2017 relative ad operazioni di credito agrario di esercizio, di miglioramento e di credito ordinario, anche in assenza di preventivo nulla osta, a richiesta degli interessati, previa presentazione agli stessi ed alle regioni territorialmente competenti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', il cui schema e' allegato al presente decreto, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e che rappresenta manifestazione di interesse alla presentazione della domanda di aiuto entro i 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di declaratoria.
2. L'entita' del contributo sulle rate prorogate viene determinato dalle regioni sulla base delle risorse disposte con il riparto di cui all'art. 2 e degli importi degli interessi desumibili dalle richieste ammissibili ad intervento entro i limiti di cui all'art. 1, comma 2. Gli aiuti sono erogati ai beneficiari entro un anno dalla data di concessione della proroga da parte dell'Istituto di credito.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 682
 
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