Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison - Pramaggiore».



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016:
visto il vigente disciplinare di produzione della DOC dei vini Lison Pramaggiore, come da ultimo consolidato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014;
esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini Venezia intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed 7 giugno 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore»;
provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«LISON PRAMAGGIORE»

All'art. 2, comma 1, l'ultimo paragrafo «Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purche' idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone», e' sostituito dal seguente: «Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, ad esclusione dei moscati, purche' idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone.».
All'art. 2, comma 2, la dicitura «Tai dal 50 al 70%», e' sostituita dalla dicitura «Tocai friulano: minimo 50%».
All'art. 2, comma 3, la dicitura «Merlot dal 50 al 70%», e' sostituita dalla dicitura «Merlot minimo 50%».
All'art. 5, comma 9, la dicitura «8 dicembre» e' sostituita dalla dicitura «15 novembre».
All'art. 5, comma 12, la tabella relativa ai periodi di immissione al consumo dei vini Lison Pramaggiore e' cosi' modificata:
per le tipologie «Lison Pramaggiore» Chardonnay, Pinot grigio, Sauvignon, Verduzzo e bianco, la dicitura «3 mesi» e' sostituita dalla dicitura «2 mesi»;
per le tipologie «Lison Pramaggiore» Cabernet, compresi Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbech, Refosco dal peduncolo rosso, Carmenere e rosso, la dicitura «4 mesi» e' sostituita dalla dicitura «2 mesi»;
per la tipologia «Lison Pramaggiore» Refosco dal peduncolo rosso passito, la dicitura «18 mesi» e' sostituita dalla dicitura «12 mesi».
All'art. 5, e' inserito il seguente comma 13: «Per i vini prodotti in purezza varietale e' consentita l'aggiunta di mosti o vini appartenenti alla medesima denominazione nel limite massimo del 15%.».
All'art. 6, comma 1:
per le tipologie «Lison Pramaggiore» bianco, Chardonnay e Sauvignon, relativamente all'estratto non riduttore minimo, la dicitura «20,00 g/l» e' sostituita con la dicitura «18,00 g/l»;
per la tipologia «Lison Pramaggiore» Verduzzo la dicitura «18,00 g/l» e' sostituita con la dicitura «16,00 g/l».
All'art. 6, comma 1, per la tipologia «Lison Pramaggiore» Refosco dal peduncolo rosso, relativamente al titolo alcolometrico volumico totale minimo, la dicitura «12,50% vol» e' sostituita con la dicitura «12,00% vol».
All'art. 6, e' depennato il seguente comma 3: «E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.».
 
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