Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 giugno 2017
Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 35 del reg. UE n. 1308/2013, per l'anno 2017, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 14/2017).


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione eeconomica, alle Amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 ottobre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - ed, in particolare, l'art. 35, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal par. 1 dell'art. 32 del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo e' particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera a) del richiamato art. 32, par. 1;
Visto il predetto art. 35 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola e' commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso puo' essere rimborsato dalla Comunita' su richiesta dello Stato membro interessato;
Visto l'art. 230, par. 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nell'abrogare il regolamento CE n. 1234/2007, stabilisce che tutti i riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al regolamento (UE) n. 1308/2013, secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato XIV;
Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 72/2012 della Commissione del 27 gennaio 2012, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto l'art. 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione, il quale stabilisce che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro e' considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore medio della produzione ortofrutticola regionale calcolato secondo le modalita' previste dal paragrafo 1 del medesimo art. 91;
Visto, altresi', l'art. 95 del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione, in base al quale il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale e' limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi;
Vista la decisione della Commissione C(2017) 2340 del 12 aprile 2017 con la quale l'Italia e' stata autorizzata ad erogare, per l'anno 2017, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 35 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013 per l'importo massimo di euro 1.682.949,00;
Vista la nota n. 0002539 del 3 maggio 2017, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'anno 2017 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari ad euro 2.103.696,81, chiede un cofinanziamento nazionale di euro 1.682.949,00 a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;
Considerata la necessita' di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 23 maggio 2017:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 35 regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, per l'anno 2017, e' pari ad euro 1.682.949,00.
2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonche' verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.
5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale gia' erogate.
6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna altresi' a presentare alla Commissione europea, secondo le modalita' ed i termini previsti dall'art. 95 del regolamento (UE) n. 543/2011, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a regioni che rispettino i parametri previsti dall'art. 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal proposito, il Ministero delle politiche, agricole e forestali provvedera' tempestivamente a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto.
8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2017

L'Ispettore generale capo
di Nuzzo

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 918
 
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