Gazzetta n. 165 del 17 luglio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2017, n. 109
Regolamento recante attuazione dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, concernente l'Organismo di conciliazione ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente
l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunita';
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 novembre 2005, di recepimento della direttiva 2004/52/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006;
Vista la decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici che, agli articoli 10 e 11, prevede che ciascuno Stato membro designi o istituisca un Organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio, di seguito S.E.T., che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori;
Visto l'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 ed in particolare i commi 1 e 3, che prevedono, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016 e del 9 giugno 2016;
Visto il parere reso dal Consiglio dell'Autorita' di regolazione dei trasporti nella riunione del 5 maggio 2016;

Adottano
il seguente regolamento

Art. 1

Organismo di conciliazione

1. L'Organismo di conciliazione, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolge le sue funzioni alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, di seguito Capo Dipartimento, che ne e' il responsabile. Tale organismo si avvale dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 2, che non costituisce articolazione organizzativa di livello dirigenziale.
2. L'Organismo di conciliazione svolge le seguenti funzioni:
a) esamina se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali;
b) facilita la mediazione, in caso di controversia, tra gli esattori di pedaggi, con un settore sottoposto a pedaggio, e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori;
c) richiede le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del S.E.T. nel territorio italiano, nei casi oggetto di controversia;
d) collabora con gli organismi di conciliazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, scambiando informazioni sul lavoro svolto, nonche' sui principi guida e sulle prassi seguite, fermo restando il principio di riservatezza a tutela dei diritti delle parti.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il testo della direttiva 29 aprile 2004, n.
2004/52/CE (direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l'interoperabilita' dei sistemi di
telepedaggio stradale nella Comunita'), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L
166, e' stato successivamente sostituito in base alla
rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 7 giugno 2004, n. L 200.
- La decisione della Commissione 6 ottobre 2009, n.
2009/750/CE sulla definizione del servizio europeo di
telepedaggio e dei relativi elementi tecnici [notificata
con il numero C(2009) 7547] (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 13 ottobre 2009, n. L 268.
- Si riportano gli articoli 10 e 11 della decisione
della Commissione 6 ottobre 2009, n. 2009/750/CE sulla
definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei
relativi elementi tecnici:
«Art. 10 (Istituzione e funzioni). - 1. Ciascuno Stato
membro con almeno un settore del S.E.T. designa o
istituisce un organismo di conciliazione per facilitare la
mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore
sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i
fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono
impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori.
L'organo di conciliazione e' incaricato in particolare di
esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un
esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non
discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i
rischi delle parti contrattuali.
2. Tale Stato membro adotta le misure necessarie per
garantire che il proprio organo di conciliazione sia
indipendente nella sua struttura organizzativa e giuridica,
dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei
fornitori del S.E.T.
«Art. 11 (Procedura di mediazione). - 1. In caso di
controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati
contrattuali, gli esattori di pedaggi o i fornitori del
S.E.T. dovrebbero richiedere l'intervento dell'organismo di
conciliazione competente.
2. Entro un mese dal ricevimento di una richiesta di
intervento, l'organismo di conciliazione dichiara se sia o
meno in possesso di tutti i documenti necessari per la
mediazione.
3. L'organismo di conciliazione esprime un parere su
una controversia entro sei mesi dal ricevimento della
richiesta di intervento.
4. Per facilitare i suoi compiti, gli Stati membri
abilitano l'organo di conciliazione a richiedere le
informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai
fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono
alla fornitura del S.E.T. nello Stato membro interessato.
5. Gli organismi di conciliazione nazionali si
scambiano informazioni sul lavoro che svolgono, nonche' sui
principi guida e sulle prassi da essi seguiti.».
- Si riporta l'art. 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge
europea 2013):
«Art. 31 (Attuazione della decisione 2009/750/CE della
Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del
servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi
tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE). - 1. In attuazione
delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della decisione
2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al
fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di
pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio
territorio e i fornitori del Servizio europeo di
telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono
impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di
esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un
esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non
discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i
rischi delle parti contrattuali.
2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 e'
indipendente, nella sua struttura organizzativa e
giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di
pedaggi e dei fornitori del S.E.T.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni
per l'attuazione del presente articolo, nonche' per
l'individuazione della procedura di mediazione alla quale
le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione
2009/750/CE.
4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 31 della legge 6 agosto 2013,
n. 97, si veda nelle note alle premesse.
 

Tabella A
(articolo 8, comma 2)

Spese per la copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attivita' dell'ufficio di segreteria (da porsi a carico delle parti in solido).
1. Per ogni procedura attivata, ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 e seguenti del presente decreto, e' autorizzato lavoro straordinario da parte di ciascuno dei tre componenti dell'ufficio di segreteria per n. 60 ore a euro 22,40 lorde l'ora, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, per una spesa complessiva pari a euro 4.032,00.
2. E' previsto, altresi', un costo di euro 50 a procedura per l'utilizzo di beni strumentali e spese di cancelleria sostenute dall'amministrazione.

Tabella B
(articolo 8, comma 3)
Valore della lite - Onorario del conciliatore (da porsi a carico
delle parti in solido)

Minimo euro Massimo euro fino a euro 103.286,05 2.582,15 6.455,38 da € 103.286,06 a € 258.215,11 5.164,30 10.328,60 da € 258.215,12 a € 516.430,23 9.037,53 18.075,06 da € 516.430,24 a € 2.582.151,14 15.492,90 25.821,51 da € 2.582.151,15 a € 5.164.302,28 23.239,31 38.732,26 da € 5.164.302,29 a € 25.821.511,38 30.985,81 51.643,02 da € 25.821.511,39 a € 51.643.022,77 45.978,72 77.464,53 da € 51.643.022,78 ed oltre 77.464,53 129.107,55

Tabella C
(articolo 8, comma 9)
Valore della consulenza - Onorario (da porsi a carico delle parti in
solido)

Percentuale Percentuale
minima massima
fino a euro 5.164,57 6,5686% 13,1531% da € 5.164,58 a € 10.329,14 4,6896% 9,3951% da € 10.329,15 a € 25.822,84 3,7580% 7,5160% da € 25.822,85 a € 51.645,69 2,8106% 5,6370% da € 51.645,70 a € 103.291,38 1,8790% 3,7580% da € 103.291,39 a € 258.228,45 0,9316% 1,8790% da € 258.228,46 a e non oltre € 516.456,90 0,2353% 0,4705%
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
 
Art. 2

Ufficio di segreteria

1. L'ufficio di segreteria si compone di tre unita', una delle quali con funzioni di responsabile, che sono designate dal Capo Dipartimento, nell'ambito del personale in servizio presso il Dipartimento stesso e operano secondo imparzialita', in ottemperanza alle disposizioni vigenti. Il responsabile dell'ufficio di segreteria, con qualifica di funzionario, coordina le attivita' dell'ufficio di segreteria.
2. L'ufficio di segreteria svolge i seguenti compiti:
a) cura il registro degli affari di mediazione, contenente l'elenco dei procedimenti di conciliazione;
b) tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione, con annotato il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito;
c) riceve la domanda di conciliazione e ne cura la comunicazione alla parte invitata;
d) rilascia copia del verbale di accordo sottoscritto dalle parti, dandone comunicazione all'Autorita' di regolazione dei trasporti;
e) comunica per iscritto l'avvenuta chiusura del procedimento a seguito della redazione del verbale di esito negativo della conciliazione, dandone comunicazione all'Autorita' di regolazione dei trasporti;
f) cura la tenuta dell'archivio dei procedimenti;
g) effettua il monitoraggio della casistica europea di settore.
 
Art. 3

Domanda, atti e sede del procedimento di conciliazione

1. In caso di controversie gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. possono presentare domanda di conciliazione all'Organismo di conciliazione.
2. La domanda di conciliazione e' presentata mediante deposito, ovvero a mezzo raccomandata o in via telematica, di apposita istanza all'ufficio di segreteria dell'Organismo di conciliazione. L'istanza deve indicare le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Ai fini della determinazione del termine di presentazione della domanda, si ha riguardo alla data del deposito presso l'ufficio di segreteria ovvero della ricezione da parte dell'ufficio di segreteria, se effettuata in altre forme.
3. L'ufficio di segreteria comunica per iscritto all'altra parte, entro cinque giorni dalla ricezione della domanda di conciliazione, l'avvenuta presentazione della predetta domanda, invitando la parte stessa a comunicare la propria adesione entro il termine di quindici giorni dalla avvenuta ricezione.
4. Qualora l'altra parte accetti di partecipare alla conciliazione e comunichi la propria adesione, ne viene data informativa al proponente l'istanza, a cura dell'ufficio di segreteria, ed e' conseguentemente attivato il procedimento di nomina del conciliatore secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1. La richiesta di conciliazione viene considerata rifiutata sia in presenza di formale comunicazione dell'altra parte, sia in mancanza di risposta nel termine previsto al comma 3.
5. Al momento della sottoscrizione della domanda o della adesione alla conciliazione le parti comunicano se hanno adito l'Autorita' giudiziaria per dirimere la controversia in questione, e si impegnano a comunicare all'organismo un'eventuale successiva proposizione della domanda giudiziale.
6. Gli atti del procedimento di conciliazione non sono soggetti a formalita' e ne e' garantita la riservatezza.
7. Il procedimento di conciliazione si svolge presso la sede dell'Organismo di conciliazione, senza formalita', salvo che le parti non chiedano lo svolgimento in altra sede concordata anche con il responsabile dell'organismo di conciliazione.
8. Il procedimento di conciliazione puo' svolgersi anche secondo modalita' telematiche, sempreche' siano garantiti la sicurezza dei dati ed il rispetto della riservatezza degli stessi.
9. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n.
123/L.
 
Art. 4

Designazione del conciliatore e del consulente tecnico

1. Il Capo Dipartimento, istauratosi il procedimento di conciliazione con la ricezione dell'adesione della controparte, invita le parti a designare concordemente, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito, il conciliatore, individuato tra i soggetti esperti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5. L'invito contiene l'avviso che in caso di mancata designazione concorde nel termine suddetto il conciliatore e' individuato a cura del Capo Dipartimento seguendo il criterio della rotazione.
2. Dell'avvenuta designazione del conciliatore viene data immediata comunicazione alle parti a cura dell'ufficio di segreteria.
3. Le parti, ove ravvisino motivi di incompatibilita', adeguatamente comprovati, possono, entro cinque giorni dalla conoscenza della causa di incompatibilita', rivolgere istanza di sostituzione del conciliatore, per il tramite dell'ufficio di segreteria, al Capo del Dipartimento. L'ufficio di segreteria sottopone immediatamente la richiesta al Capo Dipartimento, che decide sulla sostituzione entro i successivi cinque giorni. Il Capo Dipartimento puo' comunque disporre, per comprovata incompatibilita', autonoma e motivata sostituzione del conciliatore.
4. Al conciliatore e' fatto obbligo di sottoscrivere, prima dell'inizio del procedimento per il quale e' designato, una dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, nonche' in ordine all'assenza di cause di incompatibilita' e inconferibilita' dell'incarico.
5. Il Capo Dipartimento puo' concordare con il conciliatore l'individuazione di un consulente tecnico esperto nella materia oggetto della controversia, che possa supportare il conciliatore nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri. Il consulente tecnico deve possedere gli stessi requisiti di idoneita' del conciliatore indicati nell'articolo 5, comma 4, ed e' tenuto al rispetto degli stessi obblighi. In caso di disaccordo sulla nomina del consulente tecnico il procedimento di conciliazione si estingue e le parti dissenzienti, in solido, o la parte dissenziente sono tenute a corrispondere le spese relative fino a quella data, calcolate proporzionalmente alla durata del procedimento estinto sugli importi di cui alle tabelle A, B e C.
6. Al conciliatore ed al consulente tecnico e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla funzione espletata ed e' loro fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. I conciliatori non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o arbitro.
 
Art. 5

Elenco dei conciliatori

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'elenco dei soggetti esperti, tra i quali viene individuato il conciliatore da designarsi nel procedimento di conciliazione. Dell'elenco e delle relative modalita' e' data pubblicita' sul sito istituzionale del Ministero.
2. Ad istanza dell'interessato, possono essere inseriti nell'elenco dei soggetti esperti ai fini del procedimento di conciliazione i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) avvocati, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, iscritti agli albi ordinari, inclusa la sezione speciale degli avvocati stabiliti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, da almeno cinque anni;
b) dottori commercialisti, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, iscritti ai relativi albi da almeno cinque anni;
c) soggetti, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, iscritti ai relativi albi da almeno cinque anni;
d) dirigenti della pubblica amministrazione, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, inseriti nei ruoli dell'amministrazione da almeno un triennio;
e) soggetti in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale, esperti nell'esercizio dei sistemi di riscossione elettronica dei pedaggi nonche' nella relativa progettazione e realizzazione, di comprovata esperienza almeno decennale, da documentare alla presentazione dell'istanza.
3. Nella iscrizione e nella rotazione di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 4, comma 1, si segue l'ordine cronologico di invio della domanda di iscrizione.
4. I conciliatori devono possedere i requisiti di professionalita', indipendenza, imparzialita', neutralita' e onorabilita', secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando per i dipendenti pubblici quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per quanto riguarda i requisiti di onorabilita', i conciliatori devono dimostrare di:
a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) non versare nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale, negli ultimi dieci anni;
d) non aver riportato, negli ultimi otto anni, sanzioni disciplinari superiori a quella minima prevista per la categoria di appartenenza.
5. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), e al comma 4 puo' essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto di quanto prescritto, nel caso di rilascio di falsa dichiarazione, dagli articoli 75 e 76 del citato decreto.
6. Il responsabile dell'ufficio di segreteria comunica all'interessato la mancata iscrizione nell'elenco dei soggetti esperti, previa verifica della mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti a cura del responsabile dell'Organismo di conciliazione.
7. I requisiti di cui al comma 4 devono essere posseduti, a pena di decadenza, durante l'intero periodo di iscrizione nell'elenco dei soggetti esperti. A tal fine, e' effettuata una verifica a campione del possesso dei requisiti medesimi, con cadenza periodica.

Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
(Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno
Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la
qualifica professionale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O. n. 72/L.
-Si riporta l'art. 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
«Art. 13 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e
Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono
requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il
tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua:
a) requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza,
graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da
ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato,
e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza per gli esponenti delle
Sim, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari
dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle
autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive
da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza
dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti
delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalita' e
tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea
dalla carica e la sua durata.
4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono
essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di
idoneita' si applicano anche ai responsabili delle
principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al
comma 1 di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo dei
soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita' dei
propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo,
documentando il processo di analisi e motivando
opportunamente l'esito della valutazione. In caso di
specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti
ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono
adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso
il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al
cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio;
questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o
della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono
componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della
decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti
con regolamento congiunto, anche al fine di ridurre al
minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano
l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al
cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi
compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del
comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la
decadenza dalla carica.».
- Si riporta l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi) (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358
del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi
dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito
con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998 nonche'
dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 1998):
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'art. 23-bis del presente decreto,
nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1,
commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli
267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra
successiva modificazione ed integrazione della relativa
disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque
denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il
presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e'
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi
i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da
una relazione nella quale sono indicate le norme in
applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti
o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui
gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono
adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30
giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Le informazioni relative a
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera
d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
- Si riporta l'art. 2382 del codice civile:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».
- Si riportano gli articoli 46, 47, 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.»
«Art. 75 (R) (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal
controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.»
«Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».
 
Art. 6

Procedimento di conciliazione

1. Entro un mese dal ricevimento della richiesta di intervento, il conciliatore comunica alle parti se sia o meno in possesso di tutti i documenti necessari per la mediazione e chiede ad esse se necessario, per il tramite dell'ufficio di segreteria, eventuali elementi integrativi.
2. Il procedimento di conciliazione si svolge in sessioni congiunte con l'ascolto congiunto delle parti o in sessioni separate con l'ascolto delle parti separatamente.
3. Il conciliatore deve concludere il procedimento di conciliazione entro i sei mesi successivi alla data di ricezione della domanda di conciliazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
4. Qualora sia raggiunto un accordo, il conciliatore redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal conciliatore medesimo. L'accordo e' immediatamente vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione della loro concorde volonta' contrattuale alla transazione della controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni diritto e azione, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile.
5. Qualora la proposta del conciliatore non venga accolta, per scelta di una o entrambe le parti, il conciliatore stesso redige un verbale di esito negativo della conciliazione.
6. Il processo verbale e' depositato presso l'ufficio di segreteria dell'Organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedano.

Note all'art. 6:
- Gli articoli 1965 e seguenti del codice civile, sono
inseriti nel Libro Quarto «Delle obbligazioni», Titolo III
«Dei singoli contratti», Capo XXV «Della transazione» del
medesimo codice.
 
Art. 7

Dovere di riservatezza

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo, ivi compresi i componenti dell'ufficio di segreteria, o comunque nell'ambito del procedimento di conciliazione, e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate di cui all'articolo 6, comma 2, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il conciliatore e', altresi', tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n.
123/L.
 
Art. 8

Spese di conciliazione

1. Le spese di conciliazione prevedono le spese a copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attivita' dell'ufficio di segreteria, l'onorario del conciliatore, nonche' eventuali onorari aggiuntivi per consulenza tecnica.
2. Per le spese a copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attivita' dell'ufficio di segreteria, sono dovuti dalle parti gli importi per le prestazioni a titolo di lavoro straordinario effettuate dal personale, parametrati secondo quanto riportato nella tabella A allegata al presente decreto, da considerarsi comprensivi anche degli oneri a carico dell'amministrazione, nonche' l'importo fisso per ciascuna procedura per l'utilizzo di beni strumentali e di cancelleria previsto nella medesima tabella A.
3. Per l'onorario del conciliatore, che rimane fisso anche nel caso di mutamento del conciliatore nel corso del procedimento, sono dovuti dalle parti gli importi indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sulla base degli scaglioni di valore della controversia e delle relative tariffe, da un minimo ad un massimo, a seconda della complessita' del procedimento.
4. Il valore della lite e' indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.
5. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o sussista notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
6. Sulle spese di conciliazione da corrispondersi e' previsto un deposito in acconto, quantificato sul valore della controversia, al cui versamento e' condizionato l'avvio del procedimento. Detto deposito dovra' essere versato dalle parti, prima dell'inizio del primo incontro di conciliazione, in misura non superiore alla meta' della media tra il minimo e il massimo del compenso liquidabile secondo gli scaglioni tariffari di riferimento, indicati nella tabella B allegata al presente decreto. I valori di cui alla tabella B possono essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini di adeguamento ai livelli eventualmente stabiliti in sede europea.
7. Le spese di conciliazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento stesso e il saldo dovra' essere versato prima della consegna del verbale. Se una parte non aderisce non e' tenuta al pagamento di alcuna spesa, mentre per colui che ha attivato il procedimento, il quale pero' a causa della mancata adesione della controparte non ha neppure avuto inizio, le spese da corrispondersi sono stabilite nella misura forfettaria di euro 300.
8. Ove una delle parti intenda rinunciare al procedimento di conciliazione, l'ufficio di segreteria provvede a restituire alla controparte quanto da essa versato, detratto il 10 per cento per le spese di segreteria.
9. L'onorario per i consulenti tecnici, dovuto dalle parti, e' liquidato dal conciliatore, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della tabella di cui all'allegato al decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, e come riportato nella tabella C allegata al presente decreto, ove sono inseriti i vari scaglioni di valore della perizia ai quali corrispondono le percentuali per il calcolo dell'onorario stesso, da un minimo ad un massimo, da attribuirsi a seconda della complessita' della prestazione fornita.
10. Le spese di conciliazione sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Boschi

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Alfano

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1567

Note all'art. 8:
- Si riportano gli articoli da 49 a 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia - Testo A):
«Art. 49 (L) (Elenco delle spettanze). - 1. Agli
ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennita'
di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il
rimborso delle spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.»
«Art. 50 (L) (Misura degli onorari). - 1. La misura
degli onorari fissi, variabili e a tempo, e' stabilita
mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe
professionali esistenti, eventualmente concernenti materie
analoghe, contemperate con la natura pubblicistica
dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano
il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima
e le ore successive, la percentuale di aumento per
l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e
l'eventuale superamento di tale limite per attivita' alla
presenza dell'autorita' giudiziaria.»
«Art. 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e
aumento di quelli fissi e variabili). - 1. Nel determinare
gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle
difficolta', della completezza e del pregio della
prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere
aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato
dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.»
«Art. 52 (L) (Aumento e riduzione degli onorari). - 1.
Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita'
e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al
doppio.
2. Se la prestazione non e' completata nel termine
originariamente stabilito o entro quello prorogato per
fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del
magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del
periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri
onorari sono ridotti di un terzo.»
«Art. 53 (L) (Incarichi collegiali). - 1. Quando
l'incarico e' stato conferito ad un collegio di ausiliari
il compenso globale e' determinato sulla base di quello
spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per
ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il
magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve
svolgere personalmente e per intero l'incarico
affidatogli.»
«Art. 54 (L) (Adeguamento periodico degli onorari). -
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo e'
adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel
triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze.».
« Art. 55 (L) (Indennita' e spese di viaggio). - 1. Per
l'indennita' di viaggio e di soggiorno, si applica il
trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato
e' equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo
unico, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore
indennita' spettante all'incaricato dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa
documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di
prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi
straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate
dal magistrato.»
«Art. 56 (L) (Spese per l'adempimento dell'incarico). -
1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota
specifica delle spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude
dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati
autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per
attivita' strumentale rispetto ai quesiti posti con
l'incarico, la relativa spesa e' determinata sulla base
delle tabelle di cui all'art. 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o
tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto
all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico
autonomo.»
«Art. 57 (R) (Equiparazione del commissario ad acta
agli ausiliari del magistrato). - 1. Al commissario ad acta
si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato,
per l'onorario, le indennita' e spese di viaggio e per le
spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.»
«Art. 58 (L) (Indennita' di custodia). - 1. Al custode,
diverso dal proprietario o avente diritto, di beni
sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e,
nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al
custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo
e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta
un'indennita' per la custodia e la conservazione.
2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe
contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, e,
in via residuale, secondo gli usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se
indispensabili per la specifica conservazione del bene.».
- Si riporta l'art. 11 della tabella di cui
all'allegato al decreto del Ministro della giustizia 30
maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti,
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite su disposizione dell'autorita'
giudiziaria in materia civile e penale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2002, n. 182:
«Art. 11. Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di costruzioni edilizie, impianti industriali,
impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine
isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere
idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti
isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria
e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a € 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;
da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dal 4,6896% al
9,3951%;
da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dal 3,7580% al
7,5160%;
da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dal 2,8106% al
5,6370%;
da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dall'1,8790% al
3,7580%;
da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,9316%
all'1,8790%;
da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo
0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a €
145,12.».
 
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