Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 luglio 2017
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra. (Ordinanza n. 464).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto, in particolare, l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra nonche' la delibera del 10 agosto 2016 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato di ulteriori centottanta giorni;
Visto l'art. 14, comma 12-septies. del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19, con cui gli effetti della sopra citata deliberazione dello stato di emergenza, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto 2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili allo scopo;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 14 luglio 2016 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto 2016 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra»;
Considerato che l'art. 14, comma 12-septies. del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19, dispone la proroga degli effetti dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2016, esclusivamente con riferimento agli interventi previsti dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto 2016, per cui non trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della legge n. 225/1992;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 360/2015, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa della Regione Autonoma della Sardegna con nota del 16 marzo 2017;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Autonoma della Sardegna e' individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 14 luglio 2016, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Direttore di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della Regione nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 6019 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 14 luglio 2016, che viene allo stesso intestata fino al 30 settembre 2018, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il direttore di cui al comma 2 puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Autonoma della Sardegna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
 
Art. 2

1. Alla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 12-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19, le attivita' previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto 2016 confluiranno nella gestione di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 3

1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2017

Il Capo del Dipartimento: Curcio
 
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