Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 giugno 2017
Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le attivita' autorizzative e di controllo a istituti, enti e societa' di addestramento dei lavoratori marittimi.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, e, in particolare, l'art. 1 e l'allegato B;
Visto l'art. 5, commi 9 e 10, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante l'attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attivita' di autorizzazione e di controllo amministrativo previste dall'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, effettuate dal personale del Corpo delle capitanerie di porto presso istituti, enti e societa' di addestramento per il personale marittimo che erogano tali corsi a titolo oneroso.
 
Allegato I

(art. 2)
Tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per
le autorizzazioni e i controlli di cui all'art. 5, comma 9, del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71:
ispezioni per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di un nuovo centro di formazione ovvero allo svolgimento di un nuovo corso di formazione presso un centro gia' autorizzato:
attivita' ispettiva e conclusiva Tariffa € 2.146,08;
attivita' resa fuori sede (eventuale)* Tariffa (aggiuntiva) € 618,98;
ispezioni per il controllo dei centri di formazione autorizzati:
attivita' ispettiva e conclusiva Tariffa € 852,45;
attivita' resa fuori sede (eventuale)* Tariffa (aggiuntiva) € 206,66. Nota:
* Tariffa aggiuntiva dovuta nei casi in cui l'attivita' degli ispettori e' resa in localita' diversa dal comune in cui si trova la sede di servizio degli stessi.
 
Art. 2
Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico dei richiedenti e gli importi delle relative tariffe sono quelle indicati nell'allegato I al presente decreto e sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe, altresi', gli eventuali scostamenti delle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attivita'.
3. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
 
Art. 3
Modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento e' specificato:
a) il riferimento all'art. 1 e all'allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154, e all'art. 5, commi 9 e 10, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art. 29, dell'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 4
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2017

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1 foglio n. 2592
 
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