Gazzetta n. 154 del 4 luglio 2017 (vai al sommario)
LEGGE 23 giugno 2017, n. 103
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 162-ter (Estinzione del reato per condotte riparatorie). - Nei casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo' essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruita' della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo' chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie».
2. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimita', successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, puo' chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.
4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.
5. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
6. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;
c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu' delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».
7. All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».
8. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena e' della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;
c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».
9. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a venti anni».
10. All'articolo 158 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di eta' della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».
11. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorita' competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione»;
2) dopo il numero 3-bis) e' aggiunto il seguente:
«3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorita' richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»;
b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso nei seguenti casi:
1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilita' o ne ha dichiarato la nullita' ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;
c) il secondo comma e' abrogato.
12. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».
13. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».
14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «della meta'» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonche'».
15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
16. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilita' d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
1) la persona offesa sia incapace per eta' o per infermita';
2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravita';
b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se e' pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata;
c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della liberta' personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosita' sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosita' sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermita', mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformita' a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalita'; previsione, nei casi di non imputabilita' al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessita' della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosita' sociale e della necessita' della cura e la revoca delle misure quando la necessita' della cura o la pericolosita' sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacita' diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacita' dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettivita';
d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermita' al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosita' sociale, nonche' dei soggetti per i quali l'infermita' di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.
17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
18. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonche' rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana;
b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato e' necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonche' comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;
c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entita', quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalita' meno gravose.
19. Il decreto legislativo di cui al comma 18 e' adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema e' trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
20. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 16 e 17, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e 18 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio.
21. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato e' reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».
22. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Art. 72-bis (Definizione del procedimento per incapacita' irreversibile dell'imputato). - 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato e' irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».
23. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' quando, dopo che e' stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacita' dell'imputato viene meno o si accerta che e' stato erroneamente dichiarato».
24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorita' che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».
25. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».
26. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».
27. All'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) alla facolta' di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».
28. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non puo' essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non e' proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa».
29. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».
30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 407, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e' tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello puo' prorogare, con decreto motivato, il termine per non piu' di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma e' di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne da' immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello»;
b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 e' sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».
31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
32. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;
c) il comma 6 e' abrogato.
33. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Art. 410-bis (Nullita' del provvedimento di archiviazione). - 1. Il decreto di archiviazione e' nullo se e' emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione e' altresi' nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilita' o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.
2. L'ordinanza di archiviazione e' nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.
3. Nei casi di nullita' previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, puo' proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
4. Il giudice, se il reclamo e' fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilita', anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».
34. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».
35. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».
36. Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
37. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entita' delle riparazioni, nonche' i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».
38. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».
39. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 e' soppresso.
40. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula piu' favorevole all'imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.
3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».
41. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facolta' di revocare la richiesta».
42. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 puo' essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».
43. All'articolo 438 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullita', sempre che non siano assolute, e la non rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresi' ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».
44. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «e' diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «e' diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».
45. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;».
46. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato puo' eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
47. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».
48. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;».
49. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione e' disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo e' impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».
50. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volonta' dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita' della pena o della misura di sicurezza».
51. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 50, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
52. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilita' e alla determinazione della pena, secondo le modalita' stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilita' civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».
53. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».
54. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».
55. L'articolo 581 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 581 (Forma dell'impugnazione). - 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita':
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».
56. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). - 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessita' dei procedimenti».
57. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».
58. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».
59. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che puo' essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilita' della richiesta»;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».
60. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «dell'articolo 311, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5».
61. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».
62. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalita' di procedura l'inammissibilita' del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilita' del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».
63. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.
64. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che puo' essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilita' del ricorso».
65. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».
66. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.
1-ter. Il principio di diritto puo' essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso e' dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».
67. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».
68. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalita'. L'errore di fatto puo' essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».
69. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione puo' essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606».
70. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale e' abrogato.
71. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). - 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640».
72. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonche' dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dal comma 56.
73. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
74. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale».
75. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
76. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
77. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata, anche relativi a reati per i quali sia in liberta'. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice puo' disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice puo' disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessita' e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, da' comunicazione alle autorita' competenti nonche' alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, puo' consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».
78. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;
c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» e' inserita la seguente: «, 4-bis».
79. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».
80. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
81. Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonche' di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
82. Il Governo e' delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonche' per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.
83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformita' all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalita' di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti e i criteri di utilizzabilita' vigenti, che:
1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessita' di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilita' per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;
2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facolta' di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;
3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;
4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilita' per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia gia' intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;
5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione e' intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato comma 2;
b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilita' e' esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;
c) tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della liberta' di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;
d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:
1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che e' tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalita' di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;
3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalita' di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della procura cosi' da garantire originalita' e integrita' delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;
5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilita' tecnica, di sicurezza e di efficacia;
6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalita' di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
7) i risultati intercettativi cosi' ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;
8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;
f) prevedere la ricorribilita' per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;
g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonche' avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonche' avverso la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non ha commesso il fatto»;
l) escludere l'appellabilita' delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;
m) prevedere la titolarita' dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilita'.
85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
b) revisione delle modalita' e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravita' e pericolosita' e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicita' dell'udienza;
d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalita' da condurre in liberta', stabilendone tempi, modalita' e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere piu' efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonche' revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravita' e pericolosita' specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
f) previsione di attivita' di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;
g) incremento delle opportunita' di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonche' di attivita' di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;
h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna;
i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalita' che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessita' di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena;
m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;
n) riconoscimento del diritto all'affettivita' delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;
p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di eta' secondo i seguenti criteri:
1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilita' del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
3) previsione dell'applicabilita' della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semiliberta', di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;
7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attivita' trattamentale in funzione del reinserimento sociale;
q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivita' della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perche' l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrita' e integrita' ambientale, dell'integrita' del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;
r) previsione di norme volte al rispetto della dignita' umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformita' della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;
s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilita' che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di eta';
t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;
u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;
v) revisione delle attuali previsioni in materia di liberta' di culto e dei diritti ad essa connessi.
86. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio.
87. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo e' autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dai commi 84 e 85.
88. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «repertorio» e' sostituita dalla seguente: «decreto»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2017, e' attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il decreto:
a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identita' di rete;
b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;
c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalita' di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni»;
c) al comma 3, la parola: «repertorio» e' sostituita dalla seguente: «decreto»;
d) al comma 4, le parole: «, secondo periodo,» sono soppresse.
89. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:
a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto altresi': delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessita' atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;
b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, cosi' da conseguire un risparmio della spesa complessiva;
c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalita' di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessita' del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilita' e integrita'.
90. Il decreto di cui al comma 89 e' trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari per il relativo parere.
91. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o piu' decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 88 e 89 con quelle di cui al citato testo unico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
b) individuazione dell'autorita' giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;
c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione della spesa;
d) modalita' di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.
92. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
93. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
94. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
95. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
Comma 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 240, secondo comma,
del codice penale:
«Art. 240. (Confisca)
Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto
o il profitto.
E' sempre ordinata la confisca:
1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o
telematici che risultino essere stati in tutto o in parte
utilizzati per la commissione dei reati di cui agli
articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies
nonche' dei beni che ne costituiscono il profitto o il
prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilita'
di cui il colpevole ha la disponibilita' per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto, se non e'
possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto
diretti;
2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la
detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato,
anche se non e' stata pronunciata condanna
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e
1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa
o il bene o lo strumento informatico o telematico
appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del
numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.».
Comma 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 416-ter del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 416-ter. (Scambio elettorale politico-mafioso)
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante
le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in
cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di
denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da
sei a dodici anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare
voti con le modalita' di cui al primo comma.».
Comma 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 624-bis del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 624-bis. (Furto in abitazione e furto con
strappo)
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto
per se' o per altri, mediante introduzione in un edificio o
in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata
dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a
euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si
impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e
della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e'
aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel
primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu'
delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu'
delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti.».
Comma 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 625 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 625. (Circostanze aggravanti)
La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e'
della reclusione da due a sei anni e della multa da euro
927 a euro 1.500.
2-8-ter (Omissis).
Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute
dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze
concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la
pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa
da euro 206 a euro 1.549.».
Comma 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 628 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 628. (Rapina)
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto
profitto, mediante violenza alla persona o minaccia,
s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, e' punito con la reclusione da quattro a dieci
anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o
minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per
procurare a se' o ad altri l'impunita'.
La pena e' della reclusione da cinque a venti anni e
della multa da euro 1.290 a euro 3.098:
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da
persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di
incapacita' di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da
persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo
416-bis;
3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi di cui
all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di
pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di
persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia
appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici
postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro;
3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di
persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al
terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali
circostanze concorre con altra fra quelle indicate
nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da sei a
venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al
terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.».
Comma 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 629 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 629. (Estorsione)
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo
taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito
con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da
euro 1.000 a euro 4.000.
La pena e' della reclusione da sette a venti anni e
della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna
delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso
dell'articolo precedente.».
Comma 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 158 del codice
penale cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 158. (Decorrenza del termine della prescrizione).
Il termine della prescrizione decorre, per il reato
consumato, dal giorno della consumazione; per il reato
tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del
colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui e'
cessata la permanenza.
Quando la legge fa dipendere la punibilita' del reato
dal verificarsi di una condizione, il termine della
prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si e'
verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela,
istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre
dal giorno del commesso reato.
Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis,
del codice di procedura penale, se commessi nei confronti
di minore, il termine della prescrizione decorre dal
compimento del diciottesimo anno di eta' della persona
offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata
precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di
prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di
reato.».
Comma 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 159 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione)
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso
in cui la sospensione del procedimento o del processo
penale o dei termini di custodia cautelare e' imposta da
una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi
di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del
provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la
richiesta sino al giorno in cui l'autorita' competente la
accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino
al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale
per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori
ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In
caso di sospensione del processo per impedimento delle
parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in
caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di
sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previste
dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura
penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi
dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.
3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del
provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in
cui l'autorita' richiedente riceve la documentazione
richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento
che dispone la rogatoria;
Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso nei
seguenti casi:
1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di
procedura penale per il deposito della motivazione della
sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in
sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della
sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per
un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di
procedura penale per il deposito della motivazione della
sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in
sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della
sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a
un anno e sei mesi.
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono
computati ai fini della determinazione del tempo necessario
a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha
prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di
condanna nella parte relativa all'accertamento della
responsabilita' o ne ha dichiarato la nullita' ai sensi
dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di
procedura penale.
Se durante i termini di sospensione di cui al secondo
comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui
al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo
corrispondente;
Secondo comma: (abrogato).
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
e' cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi
dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la
durata della sospensione della prescrizione del reato non
puo' superare i termini previsti dal secondo comma
dell'articolo 161 del presente codice.».
Comma 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 160 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 160. (Interruzione del corso della prescrizione)
Il corso della prescrizione e' interrotto dalla
sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che
applica le misure cautelari personali e quella di convalida
del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al
pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del
pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al
pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il
provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in
camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di
archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il
decreto di fissazione della udienza preliminare,
l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto
di fissazione della udienza per la decisione sulla
richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la
citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che
dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il
giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a
decorrere dal giorno della interruzione. Se piu' sono gli
atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di
essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo
157 possono essere prolungati oltre i termini di cui
all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i
reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale.».
Comma 13 e 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 161 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 161. (Effetti della sospensione e della
interruzione)
L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti
coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della
prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui
confronti si sta procedendo.
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
in nessun caso l'interruzione della prescrizione puo'
comportare l'aumento di piu' di un quarto del tempo
necessario a prescrivere, della meta' per i reati di cui
agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente
comma, e 640-bis, nonche' nei casi di cui all'articolo 99,
secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo
99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli
articoli 102, 103 e 105.».
Comma 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 610 del codice
penale:
«Art. 610. (Violenza privata)
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a
fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la
reclusione fino a quattro anni.
La pena e' aumentata se concorrono le condizioni
prevedute dall'articolo 339.».
- Si riporta il testo dell'articolo 339 del codice
penale:
«Art. 339. (Circostanze aggravanti)
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono
aumentate se la violenza o la minaccia e' commessa con
armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite, o
con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della
forza intimidatrice derivante da segrete associazioni,
esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia e' commessa da piu' di
cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto
da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone,
pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla
prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338,
della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso
preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione
da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel
caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante
il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in
modo da creare pericolo alle persone.».
- Si riporta il testo dell'articolo 407 del codice di
procedura penale:
«Art. 407. (Termini di durata massima delle indagini
preliminari)
1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la
durata delle indagini preliminari non puo' comunque
superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43 ;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora
il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale
o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla
legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine
compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere
utilizzati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della
Costituzione:
«Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.».
Comma 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti. (Testo A)):
«Art. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)
1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono
eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per
morte della persona alla quale si riferiscono.
2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di
revisione, o a norma dell'articolo 673, del codice di
procedura penale;
b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o
non esecutivi o dei quali e' stata sospesa l'esecuzione o
disposta la restituzione nel termine, ai sensi
dell'articolo 670, del codice di procedura penale;
c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di
non luogo a procedere per difetto di imputabilita',
trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso
di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento e'
divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere,
dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'impugnazione;
d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per
contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena
dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei
benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale,
trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata
eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato
la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del
codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;
e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per
difetto di imputabilita' emessi dal giudice di pace,
trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e'
divenuto irrevocabile;
f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per
difetto di imputabilita' relativi ai reati di competenza
del giudice di pace, emessi da un giudice diverso,
limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati,
trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e'
divenuto irrevocabile;
g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal
giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la
sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena
pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena
diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un
ulteriore reato;
h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai
reati di competenza del giudice di pace emessi da un
giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti
questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la
sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena
pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena
diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un
ulteriore reato;
[i) ai provvedimenti giudiziari con i quali
l'imprenditore e' stato dichiarato fallito ed e' stato
chiuso il fallimento, quando il fallimento e' revocato con
provvedimento definitivo;]
l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione,
quando sono annullati con provvedimento giudiziario o
amministrativo definitivo;
l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la
sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo
420-quater del codice di procedura penale, quando il
provvedimento e' revocato.
3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i
termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della
revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata
applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di
esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a
quest'ultimo.
4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a
minori di eta' sono eliminate al compimento del
diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono,
eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono
eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto
quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena
detentiva, anche se condizionalmente sospesa.».
Comma 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 71. (Sospensione del procedimento per incapacita'
dell'imputato)
1. Se, a seguito degli accertamenti previsti
dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale
dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente
partecipazione al procedimento e che tale stato e'
reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il
procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina
all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza
l'eventuale rappresentante legale.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione
il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore
nonche' il curatore speciale nominato all'imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere
prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo
70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a
richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha
facolta' di assistere agli atti disposti sulla persona
dell'imputato, nonche' agli atti cui questi ha facolta' di
assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle
indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 70 comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la
disposizione dell'articolo 75 comma 3.».
Comma 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 345 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 345. (Difetto di una condizione di
procedibilita'. Riproponibilita' dell'azione penale)
1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non
piu' soggetta a impugnazione, con i quali e' stata
dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della
richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non
impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo
fatto e contro la medesima persona se e' in seguito
proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e' concessa
l'autorizzazione ovvero se e' venuta meno la condizione
personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice
accerta la mancanza di una condizione di procedibilita'
diversa da quelle indicate nel comma 1, nonche' quando,
dopo che e' stata pronunciata sentenza di non luogo a
procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo
72-bis, lo stato di incapacita' dell'imputato viene meno o
si accerta che e' stato erroneamente dichiarato.».
Comma 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 162 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 162. (Comunicazione del domicilio dichiarato o
del domicilio eletto)
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni
loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorita'
che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero
mediante telegramma o lettera raccomandata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona
autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione puo' essere fatta anche nella
cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si
trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale e'
trasmesso immediatamente all'autorita' giudiziaria che
procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la
comunicazione e' ricevuta da una autorita' giudiziaria che,
nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorita'.
4. Finche' l'autorita' giudiziaria che procede non ha
ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le
notificazioni disposte nel domicilio precedentemente
dichiarato o eletto.
4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore
d'ufficio non ha effetto se l'autorita' che procede non
riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione,
l'assenso del difensore domiciliatario.».
Comma 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 104 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge qui
pubblicata:
«Art. 104. (Colloqui del difensore con l'imputato in
custodia cautelare).
1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto
di conferire con il difensore fin dall'inizio
dell'esecuzione della misura.
2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma
dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore
subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari per i delitti
di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, quando
sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il
giudice su richiesta del pubblico ministero puo', con
decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a
cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il
difensore.
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere
previsto dal comma 3 e' esercitato dal pubblico ministero
fino al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto a
disposizione del giudice.
4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare,
l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua
italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un
interprete per conferire con il difensore a norma dei commi
precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le
disposizioni del titolo IV del libro II.».
Comma 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 335 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 335. (Registro delle notizie di reato)
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente,
nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni
notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di
propria iniziativa nonche', contestualmente o dal momento
in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato
stesso e' attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la
qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le
iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla
persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano
richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti
all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel
decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non
superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo,
decorsi sei mesi dalla data di presentazione della
denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in
carico il procedimento circa lo stato del medesimo.».
Comma 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 90-bis del codice
di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa)
1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con
l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a
lei comprensibile, informazioni in merito:
a) alle modalita' di presentazione degli atti di
denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle
indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza
della data, del luogo del processo e della imputazione e,
ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica
della sentenza, anche per estratto;
b) alla facolta' di ricevere comunicazione del
procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335,
commi 1, 2 e 3-ter.
c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta di
archiviazione;
d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e
del patrocinio a spese dello Stato;
e) alle modalita' di esercizio del diritto
all'interpretazione e alla traduzione di atti del
procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono
essere disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui
risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da
quello in cui e' stato commesso il reato;
h) alle modalita' di contestazione di eventuali
violazioni dei propri diritti;
i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere
informazioni sul procedimento;
l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in
relazione alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei
danni derivanti da reato;
n) alla possibilita' che il procedimento sia definito
con remissione di querela di cui all'articolo 152 del
codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in
cui l'imputato formula richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e'
applicabile la causa di esclusione della punibilita' per
particolare tenuita' del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio,
alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case
rifugio.».
Comma 28 e 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 360 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 360. (Accertamenti tecnici non ripetibili)
1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359
riguardano persone, cose o luoghi il cui stato e' soggetto
a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza
ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona
offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del
luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della
facolta' di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma
2.
3. I difensori nonche' i consulenti tecnici
eventualmente nominati hanno diritto di assistere al
conferimento dell'incarico, di partecipare agli
accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la
persona sottoposta alle indagini formuli riserva di
promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero
dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che
questi, se differiti, non possano piu' essere utilmente
compiuti.
4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e
non puo' essere ulteriormente formulata se la richiesta di
incidente probatorio non e' proposta entro il termine di
dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.
5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di
incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il
pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata
dalla persona sottoposta alle indagini e pur non
sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del
comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli
accertamenti, i relativi risultati non possono essere
utilizzati nel dibattimento.».
Comma 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 407 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 407. (Termini di durata massima delle indagini
preliminari)
1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la
durata delle indagini preliminari non puo' comunque
superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora
il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale
o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla
legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine
compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere
utilizzati.
3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e' tenuto a
esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione
entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine
massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza
dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al
comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta
presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il
procuratore generale presso la corte di appello puo'
prorogare, con decreto motivato, il termine per non piu' di
tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica.
Il termine di cui al primo periodo del presente comma e' di
quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a),
numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma
le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel
termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero
ne da' immediata comunicazione al procuratore generale
presso la corte di appello».».
- Si riporta il testo dell'articolo 412 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 412. (Avocazione delle indagini preliminari per
mancato esercizio dell'azione penale)
1. Il procuratore generale presso la corte di appello,
se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non
richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo
407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato,
l'avocazione delle indagini preliminari. Il procuratore
generale svolge le indagini preliminari indispensabili e
formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di
avocazione.
2. Il procuratore generale, puo' altresi' disporre
l'avocazione a seguito della comunicazione prevista
dall'articolo 409 comma 3.».
Comma 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 408 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 408. (Richiesta di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato)
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti,
il pubblico ministero, se la notizia di reato e' infondata,
presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la
richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia
di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al
giudice per le indagini preliminari.
2. L'avviso della richiesta e' notificato, a cura del
pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia
di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia
dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale
archiviazione.
3. Nell'avviso e' precisato che, nel termine di venti
giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli atti
e presentare opposizione con richiesta motivata di
prosecuzione delle indagini preliminari.
3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla
persona, e per il reato di cui all'articolo 624-bis del
codice penale l'avviso della richiesta di archiviazione e'
in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero,
alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e'
elevato a trenta giorni».».
Comma 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 409 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 409. (Provvedimenti del giudice sulla richiesta
di archiviazione)
1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata
l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se
accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto
motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il
provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato
alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del
procedimento e' stata applicata nei suoi confronti la
misura della custodia cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre
mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne
fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona
sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato.
Il procedimento si svolge nelle forme previste
dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti
restano depositati in cancelleria con facolta' del
difensore di estrarne copia.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre
comunicazione al procuratore generale presso la corte di
appello.
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene
necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al
pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per
il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi
sulle richieste.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice,
quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone
con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico
ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla
formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto
l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni degli articoli 418 e 419.».
6. (abrogato).».
Comma 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 411 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 411. (Altri casi di archiviazione)
1. Le disposizioni degli articoli 408, 409, 410 e
410-bis si applicano anche quando risulta che manca una
condizione di procedibilita', che la persona sottoposta
alle indagini non e' punibile ai sensi dell'articolo
131-bis del codice penale per particolare tenuita' del
fatto, che il reato e' estinto o che il fatto non e'
previsto dalla legge come reato.
1-bis. Se l'archiviazione e' richiesta per particolare
tenuita' del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso
alla persona sottoposta alle indagini e alla persona
offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni,
possono prendere visione degli atti e presentare
opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita', le
ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice,
se l'opposizione non e' inammissibile, procede ai sensi
dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti,
se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In
mancanza di opposizione, o quando questa e' inammissibile,
il giudice procede senza formalita' e, se accoglie la
richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei
casi in cui non accoglie la richiesta il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente
provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.».
Comma 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 415 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 415. (Reato commesso da persone ignote)
1. Quando e' ignoto l'autore del reato il pubblico
ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione
della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di
archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le
indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero
di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice
pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al
pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da
attribuire a persona gia' individuata ordina che il nome di
questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405
decorre dal provvedimento del giudice.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre
disposizioni di cui al presente titolo.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta
di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la
richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento
agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con
l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico
ministero o il giudice intendono escludere,
rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.».
Comma 36:
- Per il testo dell'articolo 335 del codice di
procedura penale, si vedano le note al comma 26.
Comma 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, della
legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di
procedura penale in materia di misure cautelari personali.
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
visita a persone affette da handicap in situazione di
gravita'), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno,
presenta alle Camere una relazione contenente dati,
rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione,
nell'anno precedente, delle misure cautelari personali,
distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei
relativi procedimenti, ove conclusi. All'articolo 15, comma
1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati
relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla
riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno
precedente, con specificazione delle ragioni di
accoglimento delle domande e dell'entita' delle
riparazioni, nonche' i dati relativi al numero di
procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei
magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con
indicazione dell'esito, ove conclusi».».
Commi 38, 39 e 40:
- Si riporta il testo dell'articolo 428 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 428. (Impugnazione della sentenza di non luogo a
procedere)
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono
proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore
generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato
dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non
lo ha commesso.
2. La persona offesa puo' proporre appello nei soli
casi di nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7.
3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in
camera di consiglio con le forme previste dall'articolo
127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte,
se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone
il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento
secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o
sentenza di non luogo a procedere con formula meno
favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato,
la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza
di non luogo a procedere con formula piu' favorevole
all'imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere
pronunciata in grado di appello possono ricorrere per
cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i
motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 606.
3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide
in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo
611.».
Commi 41, 42 e 43:
- Si riporta il testo dell'articolo 438 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 438. (Presupposti del giudizio abbreviato)
1. L'imputato puo' chiedere che il processo sia
definito all'udienza preliminare allo stato degli atti,
salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e all'articolo 441, comma 5.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per
iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a
norma degli articoli 421 e 422.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente
o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e'
autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma
3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza
con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando
l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente
dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il
giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non
superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal
pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini
suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa.
In tal caso, l'imputato ha facolta' di revocare la
richiesta».
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilita' ai
fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442,
comma 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una
integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.
Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione
probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della
decisione e compatibile con le finalita' di economia
processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli
atti gia' acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il
pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova
contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423.
5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5
puo' essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la
richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la
richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto
dal comma 2.
6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta
nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle
nullita', sempre che non siano assolute, e la non
rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve quelle
derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa
preclude altresi' ogni questione sulla competenza per
territorio del giudice. ».
Comma 44:
- Si riporta il testo dell'articolo 442 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 442. (Decisione)
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a
norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza
gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416,
comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma
3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice
determina tenendo conto di tutte le circostanze e'
diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione
e di un terzo se si procede per un delitto. Alla pena
dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di
anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento
diurno, nei casi di concorso di reati e di reato
continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo.
3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia
comparso.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma
2.».
Comma 45:
- Si riporta il testo dell'articolo 452 del codice di
procedura penalecome modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 452. (Trasformazione del rito).
1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori
dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con
ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato [c.p.p.
438], il giudice, prima che sia dichiarato aperto il
dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del
giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e
5, 441, 441-bis, 442 e 443 si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis; nel caso
di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata
l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo.».
Commi 46 e 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 458 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 458. (Richiesta di giudizio abbreviato)
1. L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il
giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del
giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la
prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro
quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio
immediato. [Il pubblico ministero ha il termine di cinque
giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il
proprio consenso]. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato
puo' eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.
2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di
consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al
pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla
persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza,
il giudice la dichiara con sentenza e ordina la
trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il
giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e
5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo
441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui
era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza
per il giudizio immediato.
3. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto
dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.».
Comma 48:
- Si riporta il testo dell'articolo 464 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 464. (Giudizio conseguente all'opposizione)
1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il
giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1,
3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato
[c.p.p. 438], il giudice fissa con decreto l'udienza
dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico
ministero, all'imputato, al difensore e alla persona
offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441,
441-bis, 442 e 443 si applicano altresi' le disposizioni di
cui all'articolo 438, comma 6-bis; nel caso di cui
all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata
l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente
all'opposizione. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione
della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con
decreto un termine entro il quale il pubblico ministero
deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e
il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura
dell'opponente. Ove il pubblico ministero non abbia
espresso il consenso nel termine stabilito ovvero
l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione
alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio
immediato.
2. Il giudice, se e' presentata domanda di oblazione
contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa
prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.
3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato
non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione
della pena su richiesta, ne' presentare domanda di
oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto
penale di condanna.
4. Il giudice puo' applicare in ogni caso una pena
anche diversa e piu' grave di quella fissata nel decreto di
condanna e revocare i benefici gia' concessi.
5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche'
il fatto non sussiste, non e' previsto dalla legge come
reato ovvero e' commesso in presenza di una causa di
giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna
anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che
non hanno proposto opposizione.».
Comma 49:
- Si riporta il testo dell'articolo 130 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 130. (Correzione di errori materiali)
1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei
decreti inficiati da errori od omissioni che non
determinano nullita', e la cui eliminazione non comporta
una modificazione essenziale dell'atto, e' disposta, anche
di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se
questo e' impugnato, e l'impugnazione non e' dichiarata
inammissibile, la correzione e' disposta dal giudice
competente a conoscere dell'impugnazione.
1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena
su richiesta delle parti si devono rettificare solo la
specie e la quantita' della pena per errore di
denominazione o di computo, la correzione e' disposta,
anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il
provvedimento. Se questo e' impugnato, alla rettificazione
provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo 619,
comma 2.
2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma
dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la
correzione e' fatta annotazione sull'originale dell'atto.».
Commi 50 e 51:
- Si riporta il testo dell'articolo 448, come
modificato dalla presente legge, e dell'articolo 444, del
codice di procedura penale:
«Art. 448. (Provvedimenti del giudice)
1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447,
nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel
giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni
per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444,
comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di
dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della
richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari,
l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta e
il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente
sentenza. La richiesta non e' ulteriormente rinnovabile
dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice
provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o
nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato
il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della
richiesta.
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero puo'
proporre appello; negli altri casi la sentenza e'
inappellabile.
2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono
proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per
motivi attinenti all'espressione della volonta'
dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta
e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del
fatto e all'illegalita' della pena o della misura di
sicurezza.
3. Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di
impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma
dell'articolo 578.».
«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta)
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
Comma 52:
- Si riporta il testo dell'articolo 546 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 546. (Requisiti della sentenza)
1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e
l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
b) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni
personali che valgono a identificarlo nonche' le
generalita' delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di
diritto su cui la decisione e' fondata, con l'indicazione
dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della
prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le
quali il giudice ritiene non attendibili le prove
contrarie, con riguardo:
1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che
si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione
giuridica;
2) alla punibilita' e alla determinazione della pena,
secondo le modalita' stabilite dal comma 2 dell'articolo
533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilita' civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende
l'applicazione di norme processuali».
f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di
legge applicati;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. La sentenza emessa dal giudice collegiale e'
sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se,
per morte o altro impedimento, il presidente non puo'
sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa
menzione dell'impedimento, il componente piu' anziano del
collegio; se non puo' sottoscrivere l'estensore, alla
sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede
il solo presidente.
3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma
3, la sentenza e' nulla se manca o e' incompleto nei suoi
elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la
sottoscrizione del giudice.».
Comma 53:
- Si riporta il testo dell'articolo 459 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 459. (Casi di procedimento per decreto)
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio
ed in quelli perseguibili a querela se questa e' stata
validamente presentata e se il querelante non ha nella
stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero,
quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena
pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena
detentiva, puo' presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della
persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel
registro delle notizie di reato e previa trasmissione del
fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto
penale di condanna, indicando la misura della pena.
1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria
in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per
determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il
valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato
l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva.
Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo
precedente il giudice tiene conto della condizione
economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo
familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore
alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di
pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale
ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione
della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del
codice penale.
2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione
di una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo
edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non
deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma
dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico
ministero.
4. Del decreto penale e' data comunicazione al
querelante.
5. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando
risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza
personale.».
Comma 54:
- Si riporta il testo dell'articolo 571 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 571. (Impugnazione dell'imputato)
1. Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione
dall'articolo 613, comma 1, l'imputato puo' proporre
impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore
speciale nominato anche prima della emissione del
provvedimento.
2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il
curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di
volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione
che spetta all'imputato.
3. Puo' inoltre proporre impugnazione il difensore
dell'imputato al momento del deposito del provvedimento
ovvero il difensore nominato a tal fine.
4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, puo'
togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo
difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso
previsto dal comma 2, e' necessario il consenso del tutore
o del curatore speciale.».
Comma 57:
- Si riporta il testo dell'articolo 602 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 602. (Dibattimento di appello)
1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui
delegato fa la relazione della causa.
1-bis. Se le parti richiedono concordemente
l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello
a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene
che la richiesta deve essere accolta, provvede im-
mediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del
dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non
hanno effetto se il giudice decide in modo difforme
dall'accordo.
2.
3. Nel dibattimento puo' essere data lettura, anche di
ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonche', entro
i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti
compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni
dell'articolo 523.».
Comma 58:
- Si riporta il testo dell'articolo 603 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 603. (Rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale)
1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi
presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la
riassunzione di prove gia' acquisite nel dibattimento di
primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice se
ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli
atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo
il giudizio di primo grado, il giudice dispone la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti
previsti dall'articolo 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e'
disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente
necessaria.
3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero
contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti
alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice
dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
4.
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel
contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale,
disposta a norma dei commi precedenti, si procede
immediatamente. In caso di impossibilita', il dibattimento
e' sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.».
Comma 59:
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«1. La Corte di cassazione decide in camera di
consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se
necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva
una causa d'inammissibilita' della richiesta, dispone che
per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di
rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa
dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1,
e' immediatamente comunicata al giudice che procede.
4. L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata
senza ritardo al giudice procedente e a quello designato.
Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del
processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza
della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al
pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il
giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla
rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al
provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione,
quando ne e' richiesto da una delle parti e non si tratta
di atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione. Nel
processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli
stessi diritti e facolta' che sarebbero loro spettati
davanti al giudice originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta delle parti private queste con la stessa
ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a
5.000 euro.
6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni
due anni con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto
nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
biennio precedente.».
Comma 60:
- Si riporta il testo dell'articolo 325 del codice di
procedura penale, cosi' modificato dalla presente legge:
«Art. 325. (Ricorso per cassazione)
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli
322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state
sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dell'articolo 324, comma
1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo'
essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La
proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta
di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311,
commi 3, 4 e 5.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della
ordinanza.».
Comma 61 e 62:
- Si riporta il testo dell'articolo 610 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 610. (Atti preliminari)
1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva
una causa di inammissibilita' dei ricorsi, li assegna ad
apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data
per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria da'
comunicazione del deposito degli atti e della data
dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel
termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione
della causa di inammissibilita' rilevata con riferimento al
contenuto dei motivi di ricorso. Si applica il comma 1
dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata
l'inammissibilita', gli atti sono rimessi al presidente
della corte.
1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede
all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i
criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Il presidente, su richiesta del procuratore
generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio,
assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni
proposte sono di speciale importanza o quando occorre
dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole
sezioni.
3. Il presidente della corte, se si tratta delle
sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la
data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o
in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente
dispone altresi' la riunione dei giudizi nei casi previsti
dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi
alla speditezza della decisione.
4.
5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza,
la cancelleria ne da' avviso al procuratore generale e ai
difensori, indicando se il ricorso sara' deciso a seguito
di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.
5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1,
lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b),
c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo
581, e d), la corte dichiara senza formalita' di procedura
l'inammissibilita' del ricorso. Allo stesso modo la corte
dichiara l'inammissibilita' del ricorso contro la sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti e
contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo
599-bis. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso
straordinario a norma dell'articolo 625-bis.».
Comma 63:
- Si riporta il testo dell'articolo 613 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 613. (Difensori)
1. L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi
devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilita', da
difensori iscritti nell'albo speciale della corte di
cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono
rappresentate dai difensori.
2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento
davanti alla corte, il domicilio delle parti e' presso i
rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il
difensore e' nominato per la proposizione del ricorso o
successivamente; in mancanza di nomina il difensore e'
quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio,
purche' abbia i requisiti indicati nel comma 1.
3. Se l'imputato e' privo del difensore di fiducia, il
presidente del collegio provvede a norma dell'articolo 97.
4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono
notificati anche all'imputato che non sia assistito da
difensore di fiducia.
5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il
presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un
difensore secondo le norme sul patrocinio dei non
abbienti.».
Comma 64 e 65:
- Si riporta il testo dell'articolo 616 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 616. (Spese e sanzione pecuniaria in caso di
rigetto o di inammissibilita' del ricorso)
1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o
rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto e'
condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il
ricorso e' dichiarato inammissibile, la parte privata e'
inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento
a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258
a euro 2.065 che puo' essere aumentata fino al triplo,
tenuto conto della causa di inammissibilita' del ricorso.
Nello stesso modo si puo' provvedere quando il ricorso e'
rigettato.
1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni
due anni con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto
nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
biennio precedente.».
Comma 66:
- Si riporta il testo dell'articolo 618 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 618. (Decisioni delle sezioni unite)
1. Se una sezione della corte rileva che la questione
di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o puo'
dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta
delle parti o di ufficio, puo' con ordinanza rimettere il
ricorso alle sezioni unite.
1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non
condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni
unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione
del ricorso.
1-ter. Il principio di diritto puo' essere enunciato
dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso e'
dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.».
Comma 67:
- Si riporta il testo dell'articolo 620 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 620. (Annullamento senza rinvio)
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla
legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza
rinvio:
a) se il fatto non e' previsto dalla legge come reato,
se il reato e' estinto o se l'azione penale non doveva
essere iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del
giudice ordinario;
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni
che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente
alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un
provvedimento non consentito dalla legge;
e) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti
dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;
f) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti
dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna e' stata pronunciata per errore di
persona;
h) se vi e' contraddizione fra la sentenza o
l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la
stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo
stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado
su materia per la quale non e' ammesso l'appello;
l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di
rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del
giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari,
e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.».
Comma 68:
- Si riporta il testo dell'articolo 625-bis del codice
di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 625-bis. (Ricorso straordinario per errore
materiale o di fatto)
1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta
per la correzione dell'errore materiale o di fatto
contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di
cassazione.
2. La richiesta e' proposta dal procuratore generale o
dal condannato, con ricorso presentato alla corte di
cassazione entro centottanta giorni dal deposito del
provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende
gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale
gravita', la corte provvede, con ordinanza, alla
sospensione.
3. L'errore materiale di cui al comma 1 puo' essere
rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni
momento e senza formalita'. L'errore di fatto puo' essere
rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro
novanta giorni dalla deliberazione.
4. Quando la richiesta e' proposta fuori dell'ipotesi
prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione
di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma
2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche
d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilita';
altrimenti procede in camera di consiglio, a norma
dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i
provvedimenti necessari per correggere l'errore.».
Comma 69:
- Si riporta il testo dell'articolo 608 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 608. (Ricorso del pubblico ministero)
1. Il procuratore generale presso la corte di appello
puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di
condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di
appello o inappellabile.
1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di
conferma di quella di pro- scioglimento, il ricorso per
cassazione puo' essere proposto solo per i motivi di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale
puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza
inappellabile, di condanna o di proscioglimento,
pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
3.
4. Il procuratore generale e il procuratore della
Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei
casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di
legge.».
Comma 70:
- L'articolo 625-ter del codice di procedura penale,
abrogato dalla presente legge, recava: Rescissione del
giudicato.
Comma 72:
- Si riporta il testo dell'articolo 86 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
«Art. 86 (Relazioni sull'amministrazione della
giustizia)
1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di
ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende
comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della
giustizia nel precedente anno nonche' sugli interventi da
adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e
sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in
materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i
successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee
generali della Corte di cassazione e delle corti di
appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne,
con la partecipazione del Procuratore generale presso la
Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le
corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per
ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia
da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e
dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i
rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore
generale e i rappresentanti dell'avvocatura.».
- Per il testo dell'articolo 599-bis del codice di
procedura penale, si vedano le note al comma 56.».
Comma 73:
- Si riporta il testo dell'articolo 129 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, come modificato dalla presente legge:
«Art. 129. (Informazioni sull'azione penale)
1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un
impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico
ministero informa l'autorita' da cui l'impiegato dipende,
dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di
personale dipendente dai servizi per le informazioni e la
sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione
anche al comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti
di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico,
l'informazione e' inviata all'Ordinario della diocesi a cui
appartiene l'imputato.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha
cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero
informa il procuratore generale presso la Corte dei conti,
dando notizia della imputazione. Quando esercita l'azione
penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico
ministero informa il presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione
contenente la indicazione delle norme di legge che si
assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati
nei commi 1 e 2 e' stato arrestato o fermato ovvero si
trova in stato di custodia cautelare.
3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati
previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi
speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per
l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati ,
dando notizia dell'imputazione. Qualora i reati di cui al
primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela
della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico
ministero informa anche il Ministero della salute o il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado
di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della
cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti
medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due
periodi del presente comma. I procedimenti di competenza
delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che
abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione
ai quali procede l'autorita' giudiziaria, possono essere
avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento
penale, in conformita' alle norme vigenti. Per le
infrazioni di maggiore gravita', sanzionate con la revoca
di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio
competente, nei casi di particolare complessita'
dell'accertamento dei fatti addebitati, puo' sospendere il
procedimento amministrativo fino al termine di quello
penale, salva la possibilita' di adottare strumenti
cautelari.».
Comma 74:
- Si riporta il testo dell'articolo 132-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, come modificato dalla presente legge:
«Art. 132-bis. (Formazione dei ruoli di udienza e
trattazione dei processi)
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella
trattazione dei processi e' assicurata la priorita'
assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di
criminalita' organizzata, anche terroristica;
a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da
609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in
violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia
di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per
reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto
ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a
misura cautelare personale, anche revocata o la cui
efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai
sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e
con giudizio immediato.
f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli
articoli 317, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321 e 322-bis
del codice penale.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i
provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la
rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la
trattazione prioritaria.».
Comma 75:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in
materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d),
della legge 25 luglio 2005, n. 150), come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1. (Attribuzioni del procuratore della
Repubblica)
1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto
all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo
dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini
fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il
corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione
penale, l'osservanza delle disposizioni relative
all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle
norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica puo' designare, tra
i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le
medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il
caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia
rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno
o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu'
magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori
di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di
procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che
necessitano di uniforme indirizzo.
5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella
attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore
della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con
singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed
i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio
delle funzioni vicarie o della delega.
6. Il procuratore della Repubblica determina:
a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;
b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai
procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio,
individuando eventualmente settori di affari da assegnare
ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia
preposto un procuratore aggiunto o un magistrato
dell'ufficio;
c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di
assegnazione del procedimento siano di natura automatica.
7. I provvedimenti con cui il procuratore della
Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6
devono essere trasmessi al Consiglio superiore della
magistratura.».
«Art. 6. (Attivita' di vigilanza del procuratore
generale presso la corte di appello)
1. Il procuratore generale presso la corte di appello,
al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio
dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni
relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il
rispetto delle norme sul giusto processo, nonche' il
puntuale esercizio da parte dei procuratori della
Repubblica dei poteri di direzione, controllo e
organizzazione degli uffici ai quali sono preposti,
acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica
del distretto ed invia al procuratore generale presso la
Corte di cassazione una relazione almeno annuale.».
Comma 77:
- Si riporta il testo dell'articolo 146-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 146-bis. (Partecipazione al dibattimento a
distanza)
1. La persona che si trova in stato di detenzione per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,
nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4),
del codice, partecipa a distanza alle udienze
dibattimentali dei processi nei quali e' imputata, anche
relativi a reati per i quali sia in liberta'. Allo stesso
modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili
nelle quali deve essere esaminata quale testimone.
1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di
protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio,
partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei
processi nei quali e' imputata.
1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state
applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il
giudice puo' disporre con decreto motivato, anche su
istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone
indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora
lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis,
il giudice puo' disporre con decreto motivato la
partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni
di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare
complessita' e sia necessario evitare ritardi nel suo
svolgimento, ovvero quando si deve assumere la
testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di
detenzione presso un istituto penitenziario.
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise
nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel
corso del dibattimento, da' comunicazione alle autorita'
competenti nonche' alle parti e ai difensori della
partecipazione al dibattimento a distanza.
3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e'
attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza
e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di
udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e'
adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
di vedere ed udire gli altri.
4. E' sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il
collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il
giudice, su istanza, puo' consentire alle altre parti e ai
loro difensori di intervenire a distanza assumendosi
l'onere dei costi del collegamento.
5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione
e' equiparato all'aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della
osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al
secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il
tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame
dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di
protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui
riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell'articolo 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o
ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica
l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la
presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell'atto.».
Comma 78:
- Si riporta il testo dell'articolo 45-bis del citato
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 45-bis. (Partecipazione al procedimento in camera
di consiglio a distanza)
1. La partecipazione dell'imputato o del condannato
all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene
a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo
146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
2. La partecipazione a distanza e' comunicata o
notificata dal giudice o dal presidente del collegio
unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del
codice.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dell'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4, 4-bis e 6.».
Comma 79:
- Si riporta il testo dell'articolo 134-bis del citato
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 134-bis. (Partecipazione a distanza nel giudizio
abbreviato)
1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1,
1-bis e 1-quater, la partecipazione dell'imputato avviene a
distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in
pubblica udienza.».
Comma 80:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Procedimento applicativo)
1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro
trenta giorni dalla proposta. L'udienza si svolge senza la
presenza del pubblico. Il presidente dispone che il
procedimento si svolga in pubblica udienza quando
l'interessato ne faccia richiesta.
2. Il presidente del collegio fissa la data
dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre
persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato
o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero. Gli altri
destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se
l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori
della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva
richiesta, deve essere sentito prima del giorno
dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove
siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente
del collegio puo' disporre che l'interessato sia sentito
mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo
146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.
5. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere
sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in
luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua
presenza per essere interrogato, il presidente del
tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera
all'invito, puo' ordinare l'accompagnamento a mezzo di
forza pubblica.
7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e
terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullita'.
8. Per l'esame dei testimoni si applicano le
disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di
procedura penale.
10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono
essere effettuate con le modalita' previste dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
Comma 81:
- Si riporta il testo degli articoli 270-bis e 416-bis
del codice penale:
«Art. 270-bis. (Associazioni con finalita' di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico)
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o
finanzia associazioni che si propongono il compimento di
atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da
sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo
ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.».
«Art. 416-bis. (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere)
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza):
«Art. 74 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14,
comma 1, e 38, comma 2) Associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo
70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle
sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a
venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi
indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i
fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano
il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice
penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il
prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di
beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato
previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26
giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al
presente articolo.».
Comma 84:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della
Costituzione:
«Art. 15.
La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto
motivato dell'Autorita' giudiziaria [Cost. 111] con le
garanzie stabilite dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali):
«Art. 4 (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) - c) (omissis);
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
(omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 51, 266, 268, 348,
380, 415-bis del codice di procedura penale:
«Art. 51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale)
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis,
sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter,
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis,
416-ter e 630 del codice penale, per i delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1
lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del
presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.».
«Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti e di
immagini)
1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per
riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del
loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano
concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine
dell'udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la
pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per
il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di
primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico
ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado
di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli
atti utilizzati per le contestazioni.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi
previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il
giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di
pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti
utilizzati per le contestazioni. Il divieto di
pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i
termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero
e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza
irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro
di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice,
sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione
di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi
puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione
di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il
segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare
pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti
private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e
dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o
danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni. E' altresi' vietata la pubblicazione di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare
alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale
per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o
il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire
la pubblicazione.
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di
persona privata della liberta' personale ripresa mentre la
stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi
ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la
persona vi consenta.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto
di atti non coperti dal segreto.».
«Art. 266. (Limiti di ammissibilita')
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e'
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo
comma, del codice penale, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo
codice, nonche' dall'art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,
515, 516 e 517-quater del codice penale;
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del
codice penale.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste
avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice
penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e'
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attivita' criminosa.».
«Art. 268. (Esecuzione delle operazioni)
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e
delle operazioni e' redatto verbale.
2. Nel verbale e' trascritto, anche sommariamente, il
contenuto delle comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente
per mezzo degli impianti installati nella procura della
Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano
insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di
urgenza, il pubblico ministero puo' disporre, con
provvedimento motivato, il compimento delle operazioni
mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla
polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di
comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico
ministero puo' disporre che le operazioni siano compiute
anche mediante impianti appartenenti a privati.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente
trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla
conclusione delle operazioni, essi sono depositati in
segreteria insieme ai decreti che hanno disposto,
autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione,
rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero,
salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio
per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero
a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
6. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato
avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e
5, hanno facolta' di esaminare gli atti e ascoltare le
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il
termine, il giudice dispone l'acquisizione delle
conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche indicati dalle parti, che non appaiano
manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio
allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e'
vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i
difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle
registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche da acquisire, osservando le
forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento
delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite
nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle
trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della
registrazione su nastro magnetico. In caso di
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo
supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
prevista dal comma 7.».
«Art. 348. (Assicurazione delle fonti di prova)
1. Anche successivamente alla comunicazione della
notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a
svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo
in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto
e alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al
reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei
luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli
seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia
giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati
a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico
ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa,
informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le
altre attivita' di indagine per accertare i reati ovvero
richieste da elementi successivamente emersi e assicura le
nuove fonti di prova.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria
iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero,
compie atti od operazioni che richiedono specifiche
competenze tecniche, puo' avvalersi di persone idonee le
quali non possono rifiutare la propria opera.
Art. 380. (Arresto obbligatorio in flagranza)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di
un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel
massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma,
del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice
penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625 , primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata
di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del
codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile
1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei
gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
e organizzazione della associazione di tipo mafioso
prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo
572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di
documento di identificazione falso previsti dall'articolo
497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto
dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice
penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.».
«Art 415-bis (Avviso all'indagato della conclusione
delle indagini preliminari)
1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma
2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico
ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione
ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla
persona sottoposta alle indagini e al difensore nonche',
quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e
612-bis del codice penale, anche al difensore della persona
offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso
della conclusione delle indagini preliminari.
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto
per il quale si procede, delle norme di legge che si
assumono violate, della data e del luogo del fatto, con
l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini
espletate e' depositata presso la segreteria del pubblico
ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno
facolta' di prenderne visione ed estrarne copia.
3. L'avviso contiene altresi' l'avvertimento che
l'indagato ha facolta', entro il termine di venti giorni,
di presentare memorie, produrre documenti, depositare
documentazione relativa ad investigazioni del difensore,
chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di
indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto
ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle
richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste
devono essere compiute entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta. Il termine puo' essere
prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su
richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per
non piu' di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato,
l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine
del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono
utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal
comma 4, ancorche' sia decorso il termine stabilito dalla
legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione
penale o per la richiesta di archiviazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 614 del codice
penale:
«Art. 614. (Violazione di domicilio)
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un
altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di
essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce
clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti
luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
La pena e' da uno a cinque anni, e si procede
d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose,
o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente
armato.».
Comma 85:
- Si riporta il testo degli articoli 41-bis, 47 e 50
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'):
«Art. 41-bis (Situazioni di emergenza)
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi
situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha
facolta' di sospendere nell'istituto interessato o in parte
di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento
dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere
motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la
sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresi' la
facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al
primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque
per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle
condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo
mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da
far ritenere la sussistenza di collegamenti con
un'associazione criminale, terroristica o eversiva,
l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti
previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto
contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La
sospensione comporta le restrizioni necessarie per il
soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i
collegamenti con l'associazione di cui al periodo
precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o
di concorrenza di piu' titoli di custodia cautelare, la
sospensione puo' essere disposta anche quando sia stata
espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai
delitti indicati nell'articolo 4-bis.
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 e'
adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito
l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini
preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e
acquisita ogni altra necessaria informazione presso la
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi
di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di
contrasto alla criminalita' organizzata, terroristica o
eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il
provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed e'
prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi,
ciascuno pari a due anni. La proroga e' disposta quando
risulta che la capacita' di mantenere collegamenti con
l'associazione criminale, terroristica o eversiva non e'
venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e
della posizione rivestita dal soggetto in seno
all'associazione, della perdurante operativita' del
sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove
incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti
del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei
familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non
costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
la capacita' di mantenere i collegamenti con l'associazione
o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa.
2-ter.
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di
detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti
a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente
in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni
speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto
e custoditi da reparti specializzati della polizia
penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e
degli istituti di cui al comma 2 prevede:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed
esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di
prevenire contatti con l'organizzazione criminale di
appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con
elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con
altri detenuti o internati appartenenti alla medesima
organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al
mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in
locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di
oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai
familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati
volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto
stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui
vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
previa motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
competente ai sensi del medesimo secondo comma
dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano
colloqui puo' essere autorizzato, con provvedimento
motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto
stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i
primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico
mensile con i familiari e conviventi della durata massima
di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I
colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano ai colloqui con i
difensori con i quali potra' effettuarsi, fino ad un
massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un
colloquio della stessa durata di quelli previsti con i
familiari;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti
che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e
degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della
corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o
con autorita' europee o nazionali aventi competenza in
materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non
puo' svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad
una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando
il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.
Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di
sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura
logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che
sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra
detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita',
scambiare oggetti e cuocere cibi.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti
del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione del
regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono
proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il
reclamo e' presentato nel termine di venti giorni dalla
comunicazione del provvedimento e su di esso e' competente
a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal
ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
dei presupposti per l'adozione del provvedimento.
All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono
essere altresi' svolte da un rappresentante dell'ufficio
del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o
del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il
procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale
presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il
difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua
comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza
del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento ed e' trasmesso
senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre
un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo
conto della decisione del tribunale di sorveglianza,
evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di
reclamo.
2-septies. Per la partecipazione del detenuto o
dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
«Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale)
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni,
il condannato puo' essere affidato al servizio sociale
fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della
pena da scontare.
2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei
risultati della osservazione della personalita', condotta
collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in
cui si puo' ritenere che il provvedimento stesso, anche
attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca
alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del
pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo'
essere disposto senza procedere all'osservazione in
istituto quando il condannato, dopo la commissione del
reato, ha serbato comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2.
3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere
concesso al condannato che deve espiare una pena, anche
residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando
abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla
presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di
pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in
liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio
di cui al comma 2.
4. L'istanza di affidamento in prova al servizio
sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
della pena, al tribunale di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato
di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono
offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la
liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria
dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza
conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente
gli atti, che decide entro sessanta giorni.
5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui
sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla
dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che
durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova
il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o
soggiorni in un comune determinato; in particolare sono
stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le
deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei
casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione
penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al
magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione
di cui al comma 10.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento
del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni
dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della
prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la
pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale
di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in
disagiate condizioni economiche, puo' dichiarare estinta
anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa.
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che
abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo
concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della sua personalita',
puo' essere concessa la detrazione di pena di cui
all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e
69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3.».
«Art. 50 (Ammissione alla semiliberta')
1. Possono essere espiate in regime di semiliberta' la
pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore
a sei mesi, se il condannato non e' affidato in prova al
servizio sociale.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato
puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo
l'espiazione di almeno meta' della pena ovvero, se si
tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei
commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, di almeno due
terzi di essa. L'internato puo' esservi ammesso in ogni
tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano
i presupposti per l'affidamento in prova al servizio
sociale, il condannato per un reato diverso da quelli
indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis puo' essere ammesso al
regime di semiliberta' anche prima dell'espiazione di meta'
della pena.
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene
conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a
quella detentiva.
4. L'ammissione al regime di semiliberta' e' disposta
in relazione ai progressi compiuti nel corso del
trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale
reinserimento del soggetto nella societa'.
5. Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al
regime di semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni
di pena.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha
dimostrato la propria volonta' di reinserimento nella vita
sociale, la semiliberta' puo' essere altresi' disposta
successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si
applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.
7. Se l'ammissione alla semiliberta' riguarda una
detenuta madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni,
essa ha diritto di usufruire della casa per la semiliberta'
di cui all'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.».
- Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230
(Riordino della medicina penitenziaria, a norma
dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
165 del 16 luglio 1999, S.O.
Comma 88:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)):
«Art. 5 (L) (Spese ripetibili e non ripetibili)
1. Sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di
trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
b) le spese relative alle trasferte per il compimento
di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
c) le spese e le indennita' per i testimoni;
d) gli onorari, le spese e le indennita' di trasferta e
le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari
del magistrato ad esclusione degli interpreti e dei
traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143
codice di procedura penale;
e) le indennita' di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del
magistrato;
g) le spese per la demolizione di opere abusive e la
riduzione in pristino dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti.
i-bis) le spese relative alle prestazioni previste
dall'articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni
medesime.
2. Sono spese non ripetibili:
a) le indennita' dei magistrati onorari, dei giudici
popolari nei collegi di assise e degli esperti;
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati
professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto
in luogo diverso da quello di normale convocazione.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice
di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le
rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per
l'estero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (Codice delle
comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 96 (Prestazioni obbligatorie)
1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a
fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da
parte delle competenti autorita' giudiziarie sono
obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono
concordati con le predette autorita' fino all'approvazione
del decreto di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario
per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con
decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
dicembre 2017, e' attuata la revisione delle voci di
listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni
26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104
del 7 maggio 2001. Il decreto:
a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie
e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione
dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio
di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe
praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti
i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni
identita' di rete;
b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni
obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di
servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla
rete o la distribuzione dei contenuti informativi o
comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono
servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche
se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non
proprie;
c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle
prestazioni obbligatorie e le modalita' di esecuzione delle
stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche
omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni
di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi
preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel
decreto di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi
2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 il
rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e'
effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni
a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo
periodo continua ad applicarsi il listino adottato con
decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 104 del 7 maggio 2001.
5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al
comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro
le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la
fornitura e l'interoperabilita' delle prestazioni stesse.
Il Ministero puo' intervenire se necessario di propria
iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli
operatori, su richiesta di uno di essi.».
Comma 91:
- Per il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si veda
nelle note al comma 88.
Comma 94:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«1 - (Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3 - 14 (Omissis).».
 
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