Gazzetta n. 148 del 27 giugno 2017 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 25 maggio 2017
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della giustizia amministrativa» e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2005, n. 84;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, istitutivo dell'Ufficio per il processo amministrativo;
Viste le delibere assunte dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute del 12 aprile e 5 maggio 2017;

Adotta
il presente decreto, contenente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa»:
Art. 1
Istituzione dell'ufficio per il processo

1. Nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa», dopo l'art. 22, e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Ufficio per il processo amministrativo). - 1. Presso ogni sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, presso la sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, presso ogni Tribunale amministrativo regionale e sezioni staccate e' istituito l'ufficio per il processo amministrativo ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'ufficio per il processo amministrativo e' istituito presso ogni sezione esterna.
2. All'ufficio per il processo e' assegnato personale di segreteria di area funzionale III, individuato dal dirigente della sezione del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa o dal Segretario generale del Tribunale amministrativo regionale tra i funzionari in servizio presso lo stesso Ufficio giurisdizionale, nonche' coloro che svolgono, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e i tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate, il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.
3. L'ufficio per il processo e' una struttura organizzativa interna degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei tribunali amministrativi regionali. Dipende funzionalmente dal presidente dell'ufficio giudiziario o, nell'ipotesi del Consiglio di Stato, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio o delle sezioni staccate, dai rispettivi presidenti di sezione.
Ove necessario, il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio adottano misure di raccordo tra gli uffici delle varie sezioni, anche promuovendo periodiche riunioni. Per le attivita' connesse all'Ufficio per il processo, il Presidente, come individuato nel secondo periodo del presente comma, puo' nominare un magistrato delegato, che, in sua vece, cura l'organizzazione dell'ufficio, programma la relativa attivita' e vigila sullo svolgimento della stessa. Inoltre assegna i tirocinanti ai magistrati e li coordina in relazione ai compiti assegnati nell'ambito dell'ufficio del processo.
Il criterio organizzativo generale e' che ciascun magistrato deve poter contare sulla collaborazione di una unita' amministrativa dedicata e di un tirocinante, ove presenti.
4. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa cura la ricognizione e la rielaborazione delle migliori prassi, formulando linee-guida relative all'attivita' degli uffici del processo.
5. L'ufficio del processo svolge i seguenti compiti:
a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda puo' essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato al comma 3, sentiti i magistrati affidatari;
d) assistenza ai giudici nelle attivita' preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
f) per l'espletamento dei propri compiti, come elencati nel presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3;
g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi;
i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.
6. Il Servizio per l'informatica fornisce al personale dell'ufficio per il processo e ai tirocinanti di cui al comma 2 la necessaria dotazione informatica, stabilendo per questi ultimi le modalita' di utilizzo e restituzione. Il Servizio per l'informatica assicura altresi' la necessaria accessibilita' al sistema e il supporto formativo e di assistenza.
7. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e il Segretario generale della giustizia amministrativa si avvalgono del supporto dell'ufficio studi, massimario e formazione, nell'ambito delle sue competenze, per il conseguimento delle finalita' dell'ufficio per il processo e per l'espletamento dei relativi compiti, in particolare, di quelli delineati alle lettere c), d), e) e h) del precedente comma 5».
 
Art. 2
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, alla attivazione dell'ufficio del processo negli uffici giudiziari si provvede entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3
Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente
del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005

1. L'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005 e' sostituito come segue:
«Art. 13 (Ufficio studi, massimario e formazione). - 1. E' istituito, quale organismo della giustizia amministrativa, l'ufficio studi, massimario e formazione, di seguito denominato Ufficio, che cura, in posizione di autonomia, l'attivita' scientifica, la formazione iniziale e permanente, e l'aggiornamento professionale dei magistrati amministrativi.
2. L'ufficio elabora autonomamente l'attivita' scientifica afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine:
a) cura, anche con metodo comparatistico e con costante attenzione alla dimensione europea e internazionale, lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per la giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;
b) esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le questioni di maggiore interesse per la giustizia amministrativa e diffondendone i risultati;
c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle questioni di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;
d) segnala le pronunce ed i pareri del Consiglio di Stato nonche' le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che siano di rilevante importanza per la giustizia amministrativa, anche su indicazione dei presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati amministrativi;
e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori, relatori o docenti;
f) promuove la divulgazione della propria attivita' scientifica anche mediante pubblicazioni;
g) redige e aggiorna rassegne monotematiche di giurisprudenza sui temi di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;
h) elabora criteri generali e uniformi per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali.
3. In base agli obiettivi e alle linee guida elaborati annualmente dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio:
a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa;
b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante proposte e pareri:
b.1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;
b.2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai fini della formazione professionale del personale amministrativo in base all'art. 16, comma 1, del presente regolamento, indicando le specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie;
b.3) al Presidente del Consiglio di Stato, anche redigendo studi sulle questioni di possibile interesse dell'adunanza plenaria;
c) nell'ambito delle proprie competenze, cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati stranieri, e gli istituti di ricerca e di formazione europei, internazionali ed esteri, quale autorita' referente della giustizia amministrativa;
d) segnala, anche attraverso l'elaborazione di appositi dossier, i casi di normazione non aggiornata, non coordinata, o comunque di complessa interpretazione e applicazione;
e) segue, presso le competenti sedi parlamentari, governative ed europee, l'attivita' di elaborazione normativa e giurisprudenziale di interesse per la giustizia amministrativa;
f) redige una relazione annuale sull'andamento dell'attivita' svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza entro il 31 marzo dell'anno successivo; ove possibile essa viene allegata alla relazione del Presidente del Consiglio di Stato di inaugurazione dell'anno giudiziario.
4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto delle direttive e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Presidenza, ove deliberati, l'Ufficio:
a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione, entro il 30 giugno dell'anno precedente, il programma annuale della formazione, nel quale sono indicati gli obiettivi e i metodi, nonche' i contenuti essenziali dei singoli incontri formativi; il programma approvato e' pubblicato sul sito intranet della giustizia amministrativa;
b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a):
b.1) organizza gli incontri di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa formativa e culturale, anche, eventualmente e ove possibile, attraverso un razionale decentramento; in considerazione della tipologia e oggetto, stabilisce se le attivita' siano o meno riservate solo ai magistrati;
b.2) individua ed elabora le modalita' e i contenuti della formazione iniziale e permanente dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tar, su temi giuridici, economici, di organizzazione e gestione degli uffici, nonche' di etica e deontologia professionale adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione;
b.3) divulga le autonome iniziative culturali dei capi degli uffici giudiziari coerenti con gli obiettivi individuati nella programmazione di cui alla precedente lettera a);
b.4) in collaborazione con il Segretariato generale e il Servizio centrale per l'informatica cura la formazione e l'aggiornamento in materia informatica;
b.5) assicura la formazione e l'aggiornamento, anche sui profili organizzativi e sull'utilizzo dei mezzi informatici, dei presidenti dei Tribunale amministrativo regionale e delle sezioni staccate, dei presidenti di sezioni interne dei Tar, dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, predisponendo altresi' corsi preparatori in vista dell'assunzione delle funzioni semidirettive e direttive;
b.6) coordina la formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari amministrativi anche elaborando criteri generali o organizzando corsi ad essi dedicati, senza oneri a carico della giustizia amministrativa;
b.7) predispone e aggiorna l'elenco delle iniziative formative di cui ai precedenti numeri, con pubblicazione sul portale del magistrato e sul sito intranet;
b.8) organizza il congresso di aggiornamento destinato a tutti i magistrati amministrativi, con cadenza biennale, specificamente dedicato alla discussione scientifica e ai risvolti applicativi delle questioni di piu' attuale interesse per la giustizia amministrativa, con eventuale coinvolgimento di esponenti delle istituzioni e di esperti esterni.
5. L'Ufficio e' diretto dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato che, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina annualmente un coordinatore organizzativo, e un vice coordinatore, scelti fra i magistrati addetti, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, nonche', ove possibile, la parita' di genere. Essi possono fruire di una riduzione del carico di lavoro fino alla meta', con proporzionale riduzione del compenso per l'Ufficio.
6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di venti magistrati amministrativi a tempo pieno, di cui otto in servizio presso il Consiglio di Stato e dodici presso i tribunali amministrativi regionali, tra i quali non piu' di due con qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e non piu' di due con qualifica di Presidente di tribunale amministrativo regionale o di sezione interna di T.a.r. I magistrati addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, attivita' di studio, ricerca, docenza e formazione.
7. Fermo il possesso degli altri requisiti richiesti dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 e successive modificazioni per il conferimento di incarichi ai magistrati amministrativi:
a) sono nominati magistrati addetti all'Ufficio quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione di quelli di ricerca scientifica e docenza, ovvero gratuiti, purche' compatibili con l'impegno richiesto; per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente;
b) e' requisito di nomina la conoscenza di una lingua straniera certificata almeno a livello B1 o equivalente;
c) non possono partecipare alla selezione i magistrati che nel biennio precedente alla data di scadenza del bando siano stati fuori ruolo per un periodo superiore al 50%;
d) e' data preferenza, a parita' degli altri criteri, ai magistrati con minore anzianita' anagrafica.
8. Nel valutare le dichiarazioni di disponibilita', ove queste ultime eccedano i posti disponibili, si formera' una graduatoria separata tra componenti T.a.r. e Consiglio di Stato, secondo i criteri indicati nel bando tipo approvato dal Consiglio di Presidenza.
9. I magistrati addetti all'Ufficio:
a) sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza che delibera previo interpello;
b) rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva la partecipazione a nuovo interpello.
10. I magistrati amministrativi non possono far comunque parte dell'Ufficio per piu' di otto anni, anche non continuativi.
11. Per la copertura dei posti di magistrati addetti all'Ufficio sono indetti interpelli periodici per i posti disponibili alla data dell'interpello, in modo da salvaguardare la proporzione tra magistrati del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato prevista al comma 6.
12. Nel rispetto della proporzione prevista al comma 6, il Consiglio di Presidenza puo' autorizzare l'Ufficio ad avvalersi, per progetti specifici, della collaborazione di un massimo di cinque magistrati amministrativi a riposo, a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio della giustizia amministrativa, sulla base di una convenzione tra il magistrato interessato e il Segretario generale della giustizia amministrativa.
13. Il Consiglio di Presidenza e l'Ufficio si avvalgono, se istituito, di un comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito denominato comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio, e composto da:
a) tre componenti del Consiglio di Presidenza;
b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti all'Ufficio diversi dal coordinatore e dal vice coordinatore;
c) due professori universitari associati o ordinari, nelle materie giuridiche o economiche, della scienza dell'organizzazione o della formazione;
d) il Segretario generale della giustizia amministrativa.
14. I componenti del comitato di cui al comma 13, lettere a) e c):
a) sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa che delibera previo interpello;
b) rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva partecipazione a nuovo interpello; non possono comunque far parte dell'Ufficio per piu' di otto anni anche non continuativi; i componenti del Consiglio di Presidenza cessano in ogni caso dall'incarico a conclusione della consiliatura.
15. Il comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Presidenza, propone annualmente a quest'ultimo, entro il 30 giugno dell'anno precedente, le linee guida e le direttive di cui ai commi 3 e 4, e, in applicazione di tali atti di indirizzo:
a) delibera in ordine agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di norma, a due giorni;
b) delibera in ordine alle modalita' organizzative e di funzionamento dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r. un referente per la formazione, nonche' della struttura di supporto, fissando annualmente gli indirizzi e gli obiettivi operativi di quest'ultima;
c) nell'ambito delle disponibilita' dell'apposito stanziamento di bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le attivita' prestate ai sensi dei commi 2, lettera e) e 4, lettera b), numero 1);
d) promuove la stipulazione di convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza:
d.1) con le universita', con gli istituti di ricerca scientifica e con le Scuole di alta formazione, pubblici o privati, italiani o stranieri, per l'attivazione di programmi comuni di ricerca e per lo svolgimento presso l'Ufficio delle attivita' di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di ricerca;
d.2) con le scuole, gli organismi di formazione delle altre magistrature ed istituzioni pubbliche, nazionali, europee, straniere, internazionali, per lo svolgimento presso l'Ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti ammessi;
d.3) con strutture e forme associative internazionali per analoghe finalita';
e) puo' promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico, dei risultati dell'attivita' di elaborazione scientifica, editoriale e formativa dell'Ufficio.
16. Al coordinatore organizzativo, al vice coordinatore, ai componenti del comitato scientifico di cui al comma 13, lettera c), e ai magistrati addetti, e' corrisposto un compenso annuale lordo come disciplinato dal regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa, eventualmente ridotto ai sensi del comma 5. Ai componenti dell'Ufficio e del comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento di missione.
17. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto cui e' preposto un dirigente di seconda fascia; la struttura e' composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche; alla struttura e' assegnato un adeguato contingente di funzionari, di cui almeno un funzionario di area III, preferibilmente con documentate competenze linguistiche, e almeno un dipendente dell'area II.
18. L'ufficio amministrativo per le biblioteche:
a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti;
b) gestisce la biblioteca centrale;
c) fornisce collaborazione alle biblioteche dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa;
d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche delle altre magistrature ed istituzioni.
19. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, dichiara la propria disponibilita' alla collaborazione scientifica gratuita eventualmente richiesta dall'Ufficio in relazione all'oggetto dell'incarico.
20. L'Ufficio gestisce la propria sezione nel sito internet istituzionale, avvalendosi delle risorse dedicate che saranno individuate da parte dello SCIT nell'ambito del personale e degli uffici che lo compongono.
21. In sede di prima applicazione del presente articolo i magistrati, gia' addetti all'Ufficio, prima dell'entrata in vigore del presente articolo, da meno di sei anni, sono confermati, su loro richiesta, per un periodo che, sommato a quello gia' svolto, non ecceda i sei anni e comunque non sia superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina. Ai fini del comma 6, i magistrati confermati sono computati secondo la qualifica posseduta al momento della conferma.
22. Fino all'approvazione del bando tipo previsto dal comma 8, per la selezione dei magistrati addetti all'Ufficio si applica il bando tipo di cui alla delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 3 marzo 2016.».
Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza.

Roma, 25 maggio 2017

Il Presidente: Pajno
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1383
 
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