Gazzetta n. 147 del 26 giugno 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 aprile 2017, n. 101
Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;
Visto l'articolo 39, comma 2, del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n.128, che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito di disciplinare le modalita' secondo cui sono effettuati i controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione del mercato e di quelle messe in esercizio;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275, recante regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 novembre 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita', definizioni, adeguamento alla normativa europea delegata e
di esecuzione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalita' di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformita' delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
2. Ferme le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ai fini del presente regolamento si intende per:
a) decreto: il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 citato in premessa;
b) Commissione consultiva: la Commissione consultiva di cui all'articolo 44 del decreto;
c) ispettorati territoriali: gli ispettorati territoriali della Direzione generale per le attivita' territoriali del Ministero dello sviluppo economico;
d) apparecchiature radio in servizio: apparecchiatura radio messa in servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), o dell'articolo 48, comma 1, del decreto;
e) apparecchiature radio in uso: apparecchiatura radio utilizzata successivamente alla messa in servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), o dell'articolo 48, comma 1, del decreto.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis.L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13
agosto 2008, n. L 218.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale 14
luglio 2016, n.163.
- Il testo degli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 del
citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, cosi'
recita:
«Art. 39 (Sorveglianza del mercato e controllo delle
apparecchiature radio). - 1. Il Ministero e' l'autorita' di
sorveglianza del mercato ed effettua tale attivita' anche
in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'art.
1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Gli
Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo
economico competenti per la materia disciplinata dal
presente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive
modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all'art. 46.
2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla
conformita' a quanto stabilito dal presente decreto delle
apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle
apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di
quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle
apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15
a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare
controlla in modo appropriato e su scala adeguata le
caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso
verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e
di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In
tale attivita' tiene conto di principi consolidati di
valutazione del rischio, dei reclami e di altre
informazioni. Ai fini del presente articolo e dei
successivi articoli da 40 a 43, gli operatori economici
cooperano, ove necessario, con il Ministero. I controlli
sono effettuati secondo le modalita' stabilite con apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le funzioni di controllo alle
frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del
regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2 hanno
lo scopo di accertare la rispondenza delle apparecchiature
ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, alle norme
armonizzate di cui all'art. 16 e alle altre specifiche
tecniche utilizzate dal fabbricante, se applicate, e sono
effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione o
presso laboratori privati accreditati secondo la procedura
richiamata al comma 4; se non esistono laboratori
accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la
responsabilita' di un organismo notificato. Il Ministero
accredita i laboratori di prova sentita una commissione
tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui
sono chiamati a far parte almeno un rappresentante per
ciascuno degli organismi di normazione italiani. I
laboratori di prova accreditati effettuano le prove di
conformita' delle apparecchiature alle norme per le quali
hanno ricevuto l'accreditamento.
4. I laboratori di prova accreditati non possono
dipendere direttamente dall'organizzazione del fabbricante
o di un operatore di rete ovvero di un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica; devono essere liberi da
influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per
quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed
essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per
l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa
all'accreditamento dei laboratori viene svolta con
l'impegno di riservatezza verso terzi. La procedura di
rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della
sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso e'
disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni
25 febbraio 2002, n. 84. Ai fini dell'accreditamento, della
sorveglianza e del rinnovo si applica la normativa vigente
per le prestazioni rese a terzi da parte del Ministero.
5. L'accreditamento puo' essere sospeso dal Ministero
sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un
periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da
parte del laboratorio degli impegni assunti.
L'accreditamento e' revocato dal Ministero stesso, sentita
la commissione:
a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con
le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito
nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti
accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.
6. Le misure di cui agli articoli da 40 a 43 sono
adottate dal Ministero con provvedimento motivato e
notificato all'operatore interessato con l'indicazione dei
mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile
ricorrere. Prima dell'adozione del provvedimento di cui al
presente comma, il Ministero, sempre che tale consultazione
non sia resa impossibile dall'urgenza della misura da
adottare, giustificata dalle prescrizioni a tutela della
salute, della sicurezza o da altri motivi connessi agli
interessi pubblici oggetto della pertinente normativa
comunitaria di armonizzazione, da' la possibilita'
all'operatore interessato di essere ascoltato entro un
periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il provvedimento
e' stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo
e' data l'opportunita' di essere sentito non appena
possibile e la misura adottata e' tempestivamente
riesaminata. Ogni misura di cui gli articoli da 40 a 43
adottata dal Ministero e' tempestivamente ritirata o
modificata non appena l'operatore economico dimostri di
aver risolto la non conformita'.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei
provvedimenti adottati dal Ministero ai sensi degli
articoli da 40 a 43, sono a carico dei soggetti destinatari
dei provvedimenti medesimi. Il fabbricante, il suo
rappresentante autorizzato o l'importatore
dell'apparecchiatura per la quale il Ministero ha rilevato
difformita' a quanto previsto dal presente decreto, e'
tenuto al pagamento delle spese connesse all'esecuzione
delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altro onere
sostenuto ferma restando l'applicazione della sanzione
prevista.
Art. 40 (Procedura a livello nazionale per le
apparecchiature radio che presentano rischi). - 1. Qualora
il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che
un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto
presenti un rischio per la salute o l'incolumita' delle
persone o per altri aspetti della protezione del pubblico
interesse di cui al presente decreto, effettua una
valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che
investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente
decreto. Se nel corso della valutazione di cui al
precedente periodo il Ministero conclude che
l'apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui
al presente decreto, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni di cui all'art. 46, chiede tempestivamente
all'operatore economico interessato di adottare tutte le
misure correttive del caso al fine di rendere
l'apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni
oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla entro un
termine ragionevole e proporzionale alla natura del
rischio, a seconda dei casi. Il Ministero ne informa
l'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure
di valutazione della conformita'.
2. Qualora il Ministero ritenga che l'inadempienza non
sia ristretta al territorio nazionale, informa la
Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della
valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto
all'operatore economico di prendere.
3. L'operatore economico prende tutte le opportune
misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature
radio interessate che ha messo a disposizione sull'intero
mercato dell'Unione europea.
4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda
le misure correttive adeguate entro il termine di cui al
comma 1, secondo periodo, il Ministero adotta tutte le
opportune misure provvisorie per proibire o limitare la
messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato
nazionale, per ritirarla da tale mercato o per richiamarla.
Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea
e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo,
includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i
dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura
radio non conforme, la sua origine, la natura della
presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e
la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli
argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In
particolare, il Ministero indica se l'inadempienza sia
dovuta:
a) alla non conformita' dell'apparecchiatura radio ai
pertinenti requisiti essenziali di cui all'art. 3; oppure;
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui
all'art. 16, che conferiscono la presunzione di
conformita'.
6. Quando la procedura a norma del presente articolo e'
stata avviata dall'autorita' di un altro Stato membro, il
Ministero informa tempestivamente la Commissione europea e
gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati,
di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita' dell'apparecchiatura radio interessata e, in
caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle
proprie obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle
informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, uno Stato
membro o la Commissione europea non sollevino obiezioni
contro la misura provvisoria presa dal Ministero, tale
misura e' ritenuta giustificata. Il Ministero garantisce
che siano adottate tempestivamente le opportune misure
restrittive in relazione all'apparecchiatura radio in
questione quali il suo ritiro dal mercato.
Art. 41 (Procedura di salvaguardia dell'Unione). - 1.
Se, all'esito procedura di cui all'art. 40, commi 3 e 4,
sono sollevate obiezioni sulla misura provvisoria presa dal
Ministero o da altra autorita' di sorveglianza di altro
Stato membro e, a seguito della consultazione da essa
avviata, la Commissione europea decide, mediante propri
atti di esecuzione, che:
a) le misure adottate dal Ministero non sono
giustificate, il Ministero stesso adotta tutti i
provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione,
revocando la misura nazionale precedentemente adottata. I
provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della
decisione della Commissione europea;
b) le misure adottate dal Ministero o da altra
autorita' di sorveglianza di altro Stato membro sono
giustificate, il Ministero adotta tutti i provvedimenti
necessari per conformarsi a tale decisione, adottando tutte
le misure necessarie per garantire che l'apparecchiatura
radio non conforme sia ritirata o richiamata dal mercato e
ne informa la Commissione europea. I provvedimenti sono
emanati all'atto del ricevimento della decisione della
Commissione europea.
Art. 42 (Apparecchiature radio conformi che presentano
rischi). - 1. Se il Ministero, dopo aver effettuato una
valutazione ai sensi dell'art. 40, comma 1, ritiene che
un'apparecchiatura radio, pur conforme al presente decreto,
presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle
persone o per altri aspetti della protezione del pubblico
interesse di cui al presente decreto, chiede all'operatore
economico interessato di far si' che tale apparecchiatura
radio, all'atto della sua immissione sul mercato, non
presenti piu' tale rischio o che l'apparecchiatura radio
sia, a seconda dei casi, ritirata dal mercato o richiamata
entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla
natura del rischio.
2. L'operatore economico garantisce che siano prese
misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature
radio interessate da esso messe a disposizione sull'intero
mercato dell'Unione europea.
3. Il Ministero informa immediatamente la Commissione
europea e gli altri Stati membri. Tali informazioni
includono tutti i particolari disponibili, in particolare i
dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura
radio interessata, la sua origine e la catena di fornitura
dell'apparecchiatura radio, la natura dei rischi connessi,
nonche' la natura e la durata delle misure nazionali
adottate.
4. Il Ministero adotta, conformemente alla normativa
vigente, i provvedimenti necessari per attuare gli atti di
esecuzione della Commissione europea previsti dall'art. 42,
paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE.
Art. 43 (Procedura a livello nazionale per le
apparecchiature radio non conformi). - 1. Salvo quanto
previsto dagli articoli 39 e 46, il Ministero ingiunge
all'operatore economico interessato di porre fine, entro il
termine perentorio di sei mesi, alla situazione di non
conformita' quando, all'esito dei controlli di cui all'art.
39, comma 2, verifica che:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione
dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'art.
20 del presente decreto;
b) la marcatura CE non e' stata apposta secondo le
prescrizioni dell'art. 20, comma 1, del presente decreto;
c) il numero di identificazione dell'organismo
notificato, quando si applica la procedura di valutazione
della conformita' di cui all'allegato IV, e' stato apposto
in violazione dell'art. 20 o non e' stato apposto;
d) non e' stata compilata la dichiarazione di
conformita' UE;
e) non e' stata compilata correttamente la
dichiarazione di conformita' UE;
f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e'
incompleta;
g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6 o
7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
h) l'apparecchiatura radio non e' corredata delle
informazioni relative all'uso previsto dell'apparecchiatura
radio, della dichiarazione di conformita' UE o delle
restrizioni d'uso rispettivamente di cui all'art. 10, commi
8, 9 e 10;
i) non sono soddisfatti i requisiti in materia di
identificazione degli operatori economici di cui all'art.
15;
l) e' stato violato l'art. 5;
m) l'apparecchiatura radio non e' conforme ai
requisiti essenziali di cui all'art. 3 del presente
decreto;
n) per l'apparecchiatura radio non e' stata eseguita
la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui
all'art. 17;
o) l'apparecchiatura non e' costruita in modo tale da
poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza
violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro
radio. ».
- Il decreto del Ministero delle comunicazioni 30
ottobre 2002, n. 275 (Regolamento concernente la
sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e
sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2002, n.
298.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo
22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) «apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico o
elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente onde
radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione o
un prodotto elettrico o elettronico che deve essere
completato con un accessorio, come un'antenna, per poter
emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini
di radiocomunicazione o radiodeterminazione;
b) «radio comunicazione»: comunicazione per mezzo di
onde radio;
c) «radiodeterminazione»: determinazione della
posizione, della velocita' ovvero di altre caratteristiche
di un oggetto o l'ottenimento di informazioni relative a
tali parametri grazie alle proprieta' di propagazione delle
onde radio;
d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza
inferiore a 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida
artificiale;
e) «interfaccia radio»: le specifiche dell'uso
regolamentato dello spettro radio;
f) «classe di apparecchiatura radio»: classe che
identifica particolari categorie di apparecchiature radio
che, ai sensi del presente decreto, sono considerate simili
e quelle interfacce radio per le quali l'apparecchiatura
radio e' destinata;
g) «interferenze dannose»: interferenze dannose,
quali definite all'art. 2, lettera r), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attuata
con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni;
h) «perturbazioni elettromagnetiche»: perturbazioni
elettromagnetiche quali definite all'art. 3, paragrafo 1,
punto 5, della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa
di attuazione;
i) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura
di apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o
l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita'
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
l) «immissione sul mercato»: la prima messa a
disposizione di apparecchiature radio sul mercato
dell'Unione;
m) «messa in servizio»: il primo utilizzo di
un'apparecchiatura radio nell'Unione da parte
dell'utilizzatore finale;
n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che
fabbrica apparecchiature radio o le fa progettare o
fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome
o marchio;
o) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un
fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a
suo nome in relazione a determinati compiti;
p) «importatore»: la persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione
apparecchiature radio originarie di un Paese terzo;
q) «distributore»: la persona fisica o giuridica
presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante
e dall'importatore, che mette a disposizione
apparecchiature radio sul mercato;
r) «operatori economici»: il fabbricante, il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il
distributore;
s) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i
requisiti tecnici che l'apparecchiatura radio deve
soddisfare;
t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui
all'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE)
n. 1025/2012;
u) «accreditamento»: accreditamento quale definito
all'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
v) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo
nazionale di accreditamento di cui all'art. 2, punto 11,
del regolamento (CE) n. 765/2008;
z) «valutazione della conformita'»: il processo atto
a dimostrare che i requisiti essenziali del presente
decreto relativi alle apparecchiature radio siano stati
soddisfatti;
aa) «organismo di valutazione della conformita'»: un
organismo che svolge attivita' di valutazione della
conformita';
bb) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la
restituzione di un'apparecchiatura radio gia' messa a
disposizione dell'utilizzatore finale;
cc) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a
impedire la messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio presenti nella catena di fornitura;
dd) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la
normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di
commercializzazione dei prodotti;
ee) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale
il fabbricante indica che l'apparecchiatura radio e'
conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa
di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
ff) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo
economico;
gg) «Commissione»: la Commissione europea.
2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa
vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione
europea per stabilire se determinate categorie di prodotti
elettrici o elettronici rientrino o meno nella definizione
di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.».
- Il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo
22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita:
«Art. 48 (Disposizioni transitorie). - 1. E' consentita
la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio
delle apparecchiature radio oggetto del presente decreto
che sono conformi alla normativa vigente prima del 13
giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato
anteriormente al 13 giugno 2017.».
 
Art. 2
Attivita' di sorveglianza

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico e' l'autorita' di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 39 del decreto, e svolge in particolare le seguenti attivita':
a) stabilisce il programma nazionale di sorveglianza del mercato;
b) cura il necessario coordinamento dell'intera attivita' di sorveglianza e controllo e fornisce direttive agli Ispettorati territoriali;
c) coadiuva l'attivita' di controllo svolta sul territorio, riceve copia della documentazione inerente ai controlli svolti e adotta i provvedimenti di propria competenza sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
d) individua i casi per i quali si richiede l'intervento di laboratori accreditati o, nell'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto, di organismi notificati per l'espletamento delle verifiche di laboratorio e ne cura il relativo iter procedimentale;
e) effettua la valutazione del rischio delle apparecchiature radio che presentano un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto e all'occorrenza decide l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
f) monitora gli infortuni e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati dalle apparecchiature radio;
g) attua le disposizioni di cui agli articoli 41 e 43 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
h) predispone i provvedimenti di attuazione degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea e ne cura adeguata pubblicita';
i) si interfaccia con la Commissione europea e con le autorita' di sorveglianza degli altri Stati membri, sentita la Commissione consultiva;
l) ha contatti con le altre amministrazioni nazionali e locali che, in base alla normativa vigente, svolgono attivita' di controllo sul territorio;
m) riesamina, valuta e fornisce informazioni, ogni due anni, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico sul funzionamento del sistema di sorveglianza del mercato per le finalita' di cui all'articolo 47 del decreto;
n) pubblica sul sito istituzionale del Ministero informazioni relative all'attivita' di sorveglianza, sfera di competenza e modalita' di contatto;
o) acquisisce le informazioni rilasciate dagli Organismi notificati, relativamente ai certificati di esame UE del tipo ed alle approvazioni dei sistemi di qualita'.
2. Il Ministero dello sviluppo economico svolge attraverso gli ispettorati territoriali i seguenti compiti:
a) provvede allo svolgimento delle visite ispettive di controllo sul territorio anche sulla base delle indicazioni fornite nel programma nazionale di sorveglianza del mercato e adotta i provvedimenti di competenza;
b) svolge operazioni di prelievo, di sequestro e di confisca delle apparecchiature radio;
c) irroga le relative sanzioni.
3. Le attivita' ed i compiti di cui al presente articolo, nonche' all'articolo 5 del presente regolamento, sono svolti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti agli articoli 39, 40, 41, 42 e 43
del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 si veda
nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 47 del citato decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita:
«Art. 47 (Revisione e relazioni). - 1. Il Ministero
presenta alla Commissione le relazioni sull'applicazione
del presente decreto di cui all'articolo 47 della direttiva
2014/53/UE, nei modi e nei tempi ivi indicati.».
 
Art. 3
Controlli

1. I controlli sono svolti attraverso verifiche documentali e verifiche fisiche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto.
2. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono da verificare:
a) presso il distributore:
1) la presenza della marcatura CE sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta e sull'imballaggio apposta in modo visibile, leggibile e, solo sull'apparecchiatura o sulla relativa targhetta anche in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata la procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV del decreto, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato di pari altezza della marcatura CE;
2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione sul mercato e che essa rispetti la forma e le proporzioni indicate nell'allegato II del regolamento 765/2008 anche in caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE medesima e, laddove essa abbia un'altezza inferiore ai 5 mm, rimanga visibile e leggibile; la marcatura CE apposta sull'apparecchiatura radio non deve indurre in errore circa il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE stessa; le altre marcature apposte sull'apparecchiatura radio non devono compromettere la visibilita', la leggibilita' e il significato della marcatura CE;
3) che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata dalla dichiarazione di conformita' UE o dalla dichiarazione di conformita' UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e conformi rispettivamente all'allegato VI del decreto e all'allegato VII del decreto. In caso di dichiarazione di conformita' UE semplificata, il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica che all'indirizzo internet ivi indicato la dichiarazione di conformita' UE sia liberamente consultabile e che essa sia conforme all'allegato VI, tradotta in lingua italiana e aggiornata;
4) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione;
5) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del nome del fabbricante, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale puo' essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica altresi' la completezza delle suddette informazioni e che l'indirizzo indichi un punto unico di contatto presso il quale il fabbricante puo' essere contattato e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;
6) per i prodotti importati da paesi terzi, la presenza su ciascuna apparecchiatura radio, ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni dell'apparecchiatura radio o la necessita' di dover aprire l'imballaggio per apporle non lo consentano, del nome dell'importatore, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale puo' essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica altresi' la completezza delle suddette informazioni e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;
7) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, la presenza della dichiarazione di conformita' conforme all'allegato VI del decreto relativa alle combinazioni di apparecchiature radio e del software redatta in esito alla valutazione della conformita' dell'apparecchiatura radio realizzata conformemente all'articolo 17 del decreto. L'eventuale software preinstallato o fornito a corredo dell'apparecchiatura deve essere compreso tra quelli previsti nella predetta dichiarazione. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto;
8) che ciascuna apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana che siano, al pari di qualunque etichettatura, chiare, comprensibili e intelligibili. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica altresi' che siano accluse le istruzioni che contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso e, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto e infine, per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, le informazioni inerenti alle bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio e la massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio;
9) in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, la disponibilita' sull'imballaggio di informazioni che consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio;
10) per ciascuna apparecchiatura l'operatore economico ispezionato deve essere in grado di presentare, se piu' recenti di dieci anni, le informazioni relative sia all'operatore economico che gli abbia fornito l'apparecchiatura radio sia a quello a cui lui l'abbia fornita;
11) per i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, la presenza del numero di identificazione attribuito dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto;
12) che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non abbiano messo a rischio la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto;
13) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature radio dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali;
14) che non si tratti di un tipo di apparecchiatura radio che si trova sul mercato nonostante i provvedimenti di richiamo o ritiro ordinati dal Ministero a seguito di accertata non conformita' dell'apparecchiatura stessa al decreto ovvero sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 40 a 43 del decreto;
15) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto;
16) che non sia promossa pubblicita' in qualunque forma per apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto;
17) che in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto;
b) presso l'importatore, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo:
1) quanto previsto alla lettera a);
2) che la dichiarazione di conformita' UE sia conservata per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato;
3) che sia stata eseguita da parte del fabbricante l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17 del decreto e che sia stata preparata la documentazione tecnica;
4) che l'apparecchiatura radio sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio;
5) la prova documentale che l'importatore, prima di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato, si sia accertato presso il fabbricante che essa e' conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto;
6) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto;
c) presso il fabbricante, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo:
1) quanto previsto alla lettera a) ad esclusione del numero 6) e del numero 12);
2) la presenza della documentazione tecnica e la sua rispondenza a quanto indicato all'articolo 21 commi 1, 2 e 3, del decreto;
3) il rispetto delle disposizioni del decreto e, in particolare, di quelle concernenti la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, che per l'apparecchiatura radio sia stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17 del decreto e che l'apparecchiatura sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio;
4) che la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformita' UE e, rispettivamente a seconda che sia stata adottata la procedura per la valutazione della conformita' di cui all'allegato III o IV del decreto, il certificato UE del tipo o la documentazione di cui all'allegato IV, paragrafo 6, del decreto, siano conservate per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato;
5) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto;
d) presso l'importatore o il distributore in qualita' di fabbricante ai sensi dell'articolo 14 del decreto, ovvero presso il rappresentante autorizzato stabilito in Italia del fabbricante, purche' specificato nel mandato, a seconda del tipo di apparecchiatura e della procedura adottata dal fabbricante per la valutazione della conformita' di quanto previsto dalla lettera c).
3. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio in servizio o in uso sono da verificare:
1) che siano dotate della marcatura CE;
2) che non siano state installate o siano utilizzate in violazione delle relative restrizioni d'uso;
3) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, che le combinazioni di apparecchiature radio e del software installato siano tra quelle previste nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto;
4) che siano sottoposte a corretta manutenzione ovvero siano utilizzate per i fini previsti dal fabbricante;
5) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali;
6) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto.
4. Fatta salva l'applicazione del comma 7, qualora durante i controlli di cui ai commi 2 e 3, il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio possa presentare un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto, ne da' immediata comunicazione all'ufficio di appartenenza dell' Ispettorato competente; il responsabile di detto ufficio informa la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico per l'espletamento degli adempimenti successivi allegando alla comunicazione una dettagliata relazione tecnica.
5. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva annota sul verbale di accertamento di cui all'articolo 4, gli elementi utili a valutare il comportamento dell'operatore economico ispezionato relativamente ai rispettivi obblighi di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, all'articolo 11, comma 2, all'articolo 12, commi 2 ultimi due periodi, 7 e 9, e all'articolo 13, commi 2, ultimi due periodi, 4 e 5, del decreto. Indica, altresi', se ci siano elementi utili per ritenere che i soggetti sopra indicati abbiano fornito notizie, informazioni e documentazione false.
6. Qualora il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva accerti che, a norma dell'articolo 20, comma 1, del decreto l'apposizione della marcatura CE non sia possibile o non sia consentita a causa della natura dell'apparecchiatura radio, ne annota le relative cause nel verbale di accertamento.
7. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva puo' procedere al prelievo dell'apparecchiatura conformemente all'articolo 39, comma 2, del decreto.
8. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, comma 10, del decreto, il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva, qualora non siano state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto stesso, procede al prelievo dell'apparecchiatura, a meno di immediata regolarizzazione.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti agli articoli 39, 40, 41, 42 e 43
del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 si veda
nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita:
«Art. 9 (Libera circolazione delle apparecchiature
radio). - 1. Non e' ostacolata, per motivi attinenti agli
aspetti disciplinati dal presente decreto, la messa a
disposizione sul mercato nel territorio nazionale di
apparecchiature radio conformi al presente decreto.
2. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili,
e' ammessa l'esposizione di apparecchiature radio che non
rispettano il presente decreto, purche' un'indicazione
visibile segnali chiaramente che tali apparecchiature non
possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in
servizio fino a quando esse non siano state rese conformi
al presente decreto. La dimostrazione di apparecchiature
radio puo' avvenire solo a condizione che siano state
adottate misure adeguate, secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente, per evitare interferenze dannose,
perturbazioni elettromagnetiche e rischi per la salute o la
sicurezza di persone, animali domestici o beni.».
-Il testo degli articoli 20 e 21 del citato decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita:
«Art. 20 (Regole e condizioni per l'apposizione della
marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo
notificato). - 1. La marcatura CE deve essere apposta in
modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchiatura
radio o sulla relativa targhetta, a meno che cio' non sia
possibile o non sia consentito a causa della natura
dell'apparecchiatura radio. La marcatura CE deve essere
apposta in modo visibile e leggibile sull'imballaggio.
2. La marcatura CE e' apposta sull'apparecchiatura
radio prima della sua immissione sul mercato.
3. La marcatura CE e' seguita dal numero di
identificazione dell'organismo notificato, qualora sia
applicata la procedura di valutazione della conformita' di
cui all'allegato IV. Il numero di identificazione
dell'organismo notificato ha la stessa altezza della
marcatura CE. Il numero di identificazione dell'organismo
notificato e' apposto dall'organismo notificato stesso o,
in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo
rappresentante autorizzato.
4. Il Ministero assume le iniziative necessarie per
garantire un'applicazione corretta del regime che
disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune
contro l'uso improprio di tale marcatura.
Art. 21 (Documentazione tecnica). - 1. La
documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o i
dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante
per garantire la conformita' delle apparecchiature radio ai
requisiti essenziali di cui all'art. 3. Essa include almeno
gli elementi indicati nell'allegato V.
2. La documentazione tecnica e' preparata prima
dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura radio ed
e' continuamente aggiornata.
3. La documentazione tecnica e la corrispondenza
riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono redatte
in lingua italiana o in lingua inglese.
4. Se la documentazione tecnica non e' conforme ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e di conseguenza non
fornisce dati o mezzi pertinenti sufficienti ad assicurare
la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti
essenziali di cui all'art. 3, l'autorita' di sorveglianza
del mercato puo' chiedere al fabbricante o all'importatore
di far eseguire, a loro spese, una prova da un laboratorio
accreditato dall'autorita' di sorveglianza del mercato, ai
sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25
febbraio 2002, n. 84, entro un termine specifico al fine di
verificare la conformita' ai requisiti essenziali di cui
all'art. 3.».
- Il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo
22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita:
«Art. 46 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette
a disposizione sul mercato in qualunque forma
apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali
di cui all'art. 3, oppure apparecchiature per le quali non
e' stata eseguita la relativa procedura di valutazione di
conformita' di cui all'art. 17, oppure apparecchiature non
costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno
uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili
sull'uso dello spettro radio, e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a
euro 31.755 e del pagamento di una somma da euro 26 a euro
158 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione
amministrativa non puo' superare la somma complessiva di
euro 132.316. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque
apporta modifiche alle apparecchiature dotate della
prescritta marcatura che comportano mancata conformita' ai
requisiti essenziali.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante
o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in
qualunque forma apparecchiature radio che presentano almeno
una delle non conformita' di cui all'art. 43, comma 1,
lettere da a) ad l), e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a
euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro
78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione
amministrativa non puo' superare la somma complessiva di
euro 132.316.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il
distributore che mette a disposizione sul mercato in
qualunque forma apparecchiature radio che presentano anche
una soltanto delle non conformita' di cui all'art. 43,
comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), e' assoggettato
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da
euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni
caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma
complessiva di euro 132.316.
4. Il rappresentante autorizzato ai sensi dell'art. 11
del presente decreto che, in relazione agli obblighi ivi
previsti abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto
che lo autorizza ad agire a suo nome e purche' specificato
nel mandato, in presenza delle violazioni di cui all'art.
43, comma 1, lettere da a), b), c), d), e), g), h), i), l),
n) ed o), e' assoggettato alle sanzioni amministrative
indicate nei commi 1 e 2. Il rappresentante autorizzato e'
inoltre assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 se non
ottempera all'obbligo di cui all'art. 11, comma 2, lettera
a), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.322 a euro 15.877 se non ottempera agli
obblighi di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), ovvero
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.322 a euro 7.938 se non ottempera all'obbligo di cui
all'art. 11, comma 2, lettera c).
5. Chiunque installa per attivita' professionale
apparecchiature radio che presentano almeno una delle non
conformita' di cui all'art. 43, comma 1, lettere a) e b),
ovvero le installa in violazione delle relative restrizioni
d'uso e' assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877.
6. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e
l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto
degli obblighi rispettivamente di cui agli articoli 10,
comma 4, e 12, comma 2, ultimi due periodi, e 8 sono
assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 5.292 a euro 31.755. Alla medesima
sanzione e' assoggettato il distributore che non ottempera
anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all'art.
13, comma 2, ultimi due periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e
3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche
ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli
all'art. 10, commi 5, 11 e 12, e all'art. 12, commi 4, 5,
6, 7 e 9, sono assoggettati alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. E'
assoggettato alla sanzione di cui al periodo precedente
anche il distributore che non ottempera anche ad uno
soltanto degli obblighi di cui agli all'art. 13, commi 3, 4
e 5.
7. Fatta salva l'eventuale sanzione gia' applicata,
l'operatore economico interessato che non ottempera entro i
tempi prescritti ai provvedimenti di ritiro o richiamo dal
mercato emanati dal Ministero ai sensi degli articoli 40 e
42, ovvero non ottempera ai provvedimenti emanati dagli
Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo
economico competenti ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 17 luglio 2014 e successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 43, e' assoggettato alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.322 a euro 7.938.
8. Gli operatori economici che direttamente o
indirettamente pubblicizzano in qualunque forma
apparecchiature radio difformi dalle prescrizioni del
presente decreto sono assoggettati, secondo le rispettive
responsabilita' derivanti dall'appartenenza alla tipologia
di operatori economici definita nel presente decreto, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
3.308 a euro 19.847.
9. Chiunque utilizza apparecchiature, conformi al
presente decreto, ma non sottoposte a corretta manutenzione
ovvero non le utilizza per i fini previsti dal fabbricante
o apporta per uso personale modifiche alle apparecchiature
dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata
conformita' ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 331 a euro 1.984.
10. Le apparecchiature radio messe a disposizione del
mercato o in esercizio che presentano anche una soltanto
delle non conformita' di cui all'art. 43, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), h), m), n) ed o), sono assoggettate al
sequestro amministrativo.
11. Fatta salva la sanzione gia' applicata, decorso
inutilmente il termine di sei mesi dalla richiesta di porre
fine allo stato di non conformita' di cui all'art. 43,
comma 1, il Ministero provvede a limitare o proibire la
messa a disposizione sul mercato dell'apparecchiatura radio
o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato e a
confiscare le apparecchiature sequestrate.
12. Chi scientemente, salvo che il fatto costituisca
reato, nell'ambito dello svolgimento dell'attivita' di
sorveglianza del mercato fornisce notizie, informazioni e
documentazione false e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.350 a
euro 20.000.
13. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto sono rivalutate ogni cinque anni con
decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al
consumo previo arrotondamento all'unita' di euro secondo il
seguente criterio: se la parte decimale e' inferiore a 50
centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se e'
uguale o superiore a 50 l'arrotondamento va effettuato per
eccesso. L'importo della sanzione pecuniaria rivalutato
secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le
violazioni commesse successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto direttoriale che lo prevede.».
 
Art. 4
Modalita' di espletamento dei controlli

1. I controlli di cui all'articolo 3 e, ove necessario gli accertamenti tecnici, sono svolti dal personale incaricato all'attivita' ispettiva attraverso l'espletamento di visite ispettive. Al termine della visita ispettiva e' compilato il verbale di accertamento, accompagnato da eventuali relazioni tecniche.
2. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva e' autorizzato a svolgere le visite ispettive presso le sedi ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attivita' del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato, dell'importatore e del distributore delle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva e' altresi' autorizzato a svolgere le visite ispettive sulle apparecchiature radio in servizio o in uso.
3. Ove lo ritenga utile per lo svolgimento dei controlli di competenza, il personale incaricato ha facolta' di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, impianti e altre dipendenze in genere, di sentire in contraddittorio il responsabile o i dipendenti delle strutture ispezionate, dandone conto nel verbale di accertamento.
4. Il personale di cui al comma 2 del presente articolo ha il potere di acquisire tutta la documentazione inerente alla conformita' dell'apparecchiatura radio, di estrarne copia e riprodurne atti.
5. Nei casi in cui procurino o possano procurare danni alle reti di telecomunicazione, interferenze ad altri servizi tutelati ovvero possano presentare i rischi di cui agli articoli da 40 a 42 del decreto, le apparecchiature radio in servizio o in uso, se lasciate in giudiziale custodia al soggetto ispezionato, sono disalimentate e suggellate.
6. Il personale incaricato preleva il numero di apparecchi ritenuto necessario per le verifiche tecniche, nonche' sequestra le apparecchiature ai sensi dell'articolo 46, comma 10, del decreto presso:
a) il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito in Italia;
b) l'importatore o comunque presso la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchiatura radio sul mercato;
c) i distributori;
d) gli utilizzatori.
7. Gli organi di Polizia che, nell'ambito delle proprie competenze effettuino prelievi o sequestri di apparecchiature radio di cui al decreto, consegnano le suddette apparecchiature al competente Ispettorato territoriale.
8. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, ovvero l'importatore, possono decidere il ritiro dell'apparecchiatura dal mercato per evitare le verifiche di laboratorio e l'eventuale accollo delle relative spese.
9. Il responsabile della visita ispettiva, al rientro in sede, consegna l'originale del verbale all'Ispettorato territoriale di appartenenza per i successivi adempimenti. In ogni caso, il responsabile dell'Ispettorato territoriale, entro quindici giorni dalla verifica, invia al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, per via telematica copia del verbale redatto dal responsabile di ciascuna visita ispettiva, ivi inclusa tutta la documentazione acquisita ed eventuali provvedimenti di competenza gia' adottati.
10. Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di Polizia, il documento e' trasmesso sollecitamente all'Ispettorato territoriale competente per il seguito di competenza.
11. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico emette i provvedimenti di richiamo o di ritiro dell'apparecchiatura radio di cui all'articolo 46, comma 11, del decreto dopo aver sentito, se del caso, la Commissione consultiva.
12. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento in materia di controlli si applicano le disposizioni degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato in premessa.
13. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento e dalla specifica normativa di settore in materia di sanzioni si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti agli articoli 40, 41, 42 del
decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle
note alle premesse.
- Per i riferimenti all'art. 46 del decreto legislativo
22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note all'articolo 3.
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Elenco del personale incaricato allo svolgimento dell'attivita' di
controllo

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, tiene l'elenco del personale incaricato allo svolgimento delle visite ispettive relative alla sorveglianza del mercato di cui all'articolo 39 del decreto.
2. All'atto dell'iscrizione nell'elenco, al suddetto personale e' attribuito un numero di posizione.
3. Il personale iscritto nell'elenco e' tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti all'art. 39 del decreto legislativo
22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Verifiche di laboratorio

1. In attuazione di quanto indicato all'articolo 39, comma 3 del decreto, se il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico ritiene necessarie ulteriori verifiche di laboratorio, rispetto agli eventuali accertamenti tecnici gia' eseguiti dagli Ispettorati territoriali competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, incarica della loro effettuazione un laboratorio accreditato per la materia trattata, ovvero, qualora non esistano laboratori accreditati allo scopo, un organismo notificato sotto la cui responsabilita' dovranno essere effettuate le prove. Analogamente si procede per l'incarico dell'effettuazione delle verifiche di laboratorio finalizzate alla valutazione di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto.
2. Qualora ai fini dell'espletamento degli accertamenti tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, o delle verifiche di laboratorio di cui al comma 1 si debba provvedere al trasporto dell'apparecchiatura, esso avviene utilizzando gli imballaggi originali ovvero in contenitori opportunamente sigillati.
3. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione europea e' invitato a presenziare alle verifiche di laboratorio e ad esaminare in contraddittorio i risultati delle verifiche stesse.
4. Al termine dell'attivita' e' redatto un rapporto sulle verifiche. La verifica dell'apparecchiatura e' effettuata con sollecitudine con conseguente restituzione in tempi brevi, salvo in caso di sequestro. La restituzione deve avvenire entro il termine di centoventi giorni in caso di prelievo. Qualora siano rilevate difformita' sono adottati i provvedimenti del caso ed il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, ovvero l'importatore, sono tenuti al rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle verifiche di laboratorio, al trasporto, al deposito e ad ogni altro onere sostenuto dall'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti all'art. 39 del decreto legislativo
22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275.
Il presente provvedimento sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2017

Il Ministro: Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 620

Note all'art. 7:
- Il decreto del Ministro delle comunicazioni 30
ottobre 2002, n. 275 (Regolamento concernente la
sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e
sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione),
abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2002, n. 298.
 
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