Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 19 aprile 2017
Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo.


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007, recante «Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all' art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, gli articoli 46 e 52;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 aprile 2007, recante «Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria», ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 gennaio 2010, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attivita' di produzione e distribuzione di opere cinematografiche»;
Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante «Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualita' dell'offerta», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 5 febbraio 2015, recante «Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attivita' cinematografiche»;
Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;
Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto l'art. 1, commi 331 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che ha introdotto alcune modificazioni alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo;
Rilevata la necessita' di adottare, in attuazione del citato art. 1, commi 331 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo;
Rilevata altresi' l'esigenza di introdurre norme tecniche correttive riguardanti le procedure di riconoscimento e erogazione dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, nonche' di controllo e monitoraggio della spesa;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

Modifiche all'art. 4
del decreto ministeriale 7 maggio 2009

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di post-produzione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione cinematografiche e' concesso un credito d'imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film, o parti di film, di cui all'art. 1, comma 8, del presente decreto, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione europea, in misura pari al venticinque per cento del costo eleggibile di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa per ciascun periodo d'imposta di euro 10.000.000. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».
c) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «spese di produzione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di post-produzione» e, nel secondo periodo, le parole «trenta per cento del budget» sono sostituite dalle seguenti: «dieci per cento del costo»;
d) al comma 4 le parole: «diritto al» sono soppresse.
 
Art. 2

Modifiche all'art. 5
del decreto ministeriale 7 maggio 2009

1. All'art. 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di post-produzione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il credito d'imposta, di cui all'art. 4, spetta a condizione che l'impresa di produzione esecutiva ovvero di post-produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo la comunicazione preventiva da redigersi su modelli predisposti dal medesimo Ministero, sottoscritta anche dal legale rappresentante della societa' di produzione estera committente, contenente i seguenti elementi:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
b) l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui alla tabella C allegata al presente decreto, nonche' il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilita' culturale del film ai sensi dell'art. 1, comma 8, del presente decreto e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante».
d) al comma 3, nel primo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni» e alla lettera a), dopo le parole: «il costo complessivo» sono inserite le seguenti: «e il costo eleggibile»;
e) al comma 4, secondo periodo, le parole: «mediante raccomandata con ricevuta di ritorno» sono soppresse; dopo le parole: «credito spettante» e' aggiunta la seguente: «definitivo» e l'ultimo periodo e' soppresso;
f) il comma 7 e' soppresso.
 
Art. 3

Modifiche all'art. 6
del decreto ministeriale 7 maggio 2009

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «forme di copertura assicurativa» sono aggiunte le seguenti: «, esclusivamente nei casi in cui il beneficio venga richiesto in una fase in cui sussista il relativo rischio»;
b) dopo le parole: «danni alla pellicola (negative film)» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del supporto»;
c) dopo le parole: «trattamento di pellicola» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del supporto».
 
Art. 4

Modifiche all'art. 7
del decreto ministeriale 7 maggio 2009

1. All'art. 7 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Limite d'intensita' degli aiuti di Stato»;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e' elevata» sono aggiunte le seguenti: «al sessanta per cento nel caso di film di coproduzione tra paesi membri dell'Unione europea e» e la parola: «all'ottanta» e' sostituita dalla seguente: «al cento».
 
Art. 5

Modifiche all'art. 8 e agli allegati
del decreto ministeriale 7 maggio 2009

1. All'art. 8 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, gli elenchi dei soggetti ai quali, nel mese precedente, e' stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonche' le eventuali variazioni e revoche.»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il credito d'imposta teorico e' utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di riconoscimento dell'eleggibilita' culturale e del credito d'imposta teorico spettante.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, la Direzione generale per il cinema provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.»;
d) al comma 4, al primo periodo, le parole: «secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono soppresse;
e) al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto e dall'art. 1, commi 325-337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
f) il comma 6 e' soppresso;
g) dopo l'art. 8, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Controllo della spesa in relazione ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo). - 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito, nei limiti dello stanziamento previsto all'art. 1, comma 334 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'art. 1, commi 325, 327, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il limite massimo annuo, previsto al precedente periodo, non puo' comunque eccedere l'importo di cinquanta milioni di euro per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'art. 1, commi 325, 327 lettere b) e c), 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive nonche' le comunicazioni preventive previste dai decreti attuativi emanati ai sensi della citata legge 244 del 2007 nonche' del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013. Verificata la rispondenza ai requisiti previsti nelle rispettive procedure, il Ministero provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista dalle norme, e a contabilizzare le relative risorse, distinguendo per tipologie di credito d'imposta.
3. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti nel decreto di cui al comma 1 per ciascuna tipologia di credito d'imposta, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica:
a. al richiedente, la non fruibilita' parziale o totale dell'agevolazione a causa dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie;
b. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie.
4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanziario in corso, i limiti di spesa di cui al comma 1 a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, e 4, gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, al mese del riconoscimento.
6. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo puo' richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita' dei benefici previsti nelle norme di cui al comma 1.
7. Le amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
8. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del Ministero del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto.
9. L'indebita fruizione dei crediti d'imposta previsti nella normativa indicata nel comma 1, derivante anche da dichiarazioni false o mendaci ovvero da falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei riconoscimenti, comporta, la revoca del beneficio concesso e l'obbligo della sua integrale restituzione.
10. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo pari o superiore a 150.000 euro, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede a richiedere alla competente prefettura la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».
 
Art. 6

Modifiche all'art. 1
del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ed imprese di esercizio cinematografico» sono sostituite dalle seguenti: «, imprese di esercizio cinematografico e imprese di produzione audiovisiva»;
b) al comma 2:
1. dopo le parole: «al settore cinematografico ed audiovisivo» sono inserite le seguenti parole: «d'ora in avanti investitori esterni,»;
2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «le imprese di produzione audiovisiva come definite all'art. 2, comma 1, lettere f) e g), del decreto ministeriale 5 febbraio 2015,»;
c) al comma 4, il terzo periodo e' soppresso e nell'ultimo periodo le parole: «e della tabella B, allegate» sono sostituite dalla parola: «allegata»;
d) al comma 5, le parole: «26 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2013»; le parole comprese tra «che superino» e «giudicati» sono sostituite da: «riconosciute»; al comma 6, nell'ultimo periodo, le parole da: «previo esperimento» alla fine del periodo sono soppresse;
e) al comma 8:
1. nel secondo periodo, le parole: «Nel costo complessivo di produzione:» sono sostituite dalle seguenti: «Il credito d'imposta e' calcolato sulla base del costo eleggibile di produzione come di seguito specificato:»;
2. nella lettera a), dopo le parole: «oneri di garanzia» sono inserite le seguenti parole: «direttamente imputabili all'opera cinematografica»; dopo le parole «7,5% del costo» e' inserita la seguente: «complessivo»;
3. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le spese generali non direttamente imputabili al film non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione;»;
4. la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per le opere di nazionalita' italiana, i costi relativi alle voci «Soggetto e sceneggiatura»; «Direzione»; «Attori principali», c.d. costi sopra la linea, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del 30% del costo complessivo di produzione;»;
5. nella lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel costo eleggibile ed e' imputabile nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione.»;
f) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Per spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale si intende la somma delle voci di spesa, a carico del distributore, come di seguito elencate: stampa di copie ovvero realizzazione dei supporti digitali, promozione, lancio, sottotitolazione e doppiaggio, corredo pubblicitario, nonche' le altre spese di distribuzione in sede non cinematografica; rimane esclusa ogni spesa gia' compresa nel costo di produzione dell'opera cinematografica, nonche' qualsiasi somma erogata, e comunque riconosciuta al produttore a titolo di anticipazione dei proventi o quale corrispettivo dell'acquisizione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film su qualunque piattaforma».
 
Art. 7

Modifiche all'art. 2
del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «apporti in danaro eseguiti» sono inserite le seguenti: «a titolo di investimento di rischio»; dopo le parole: «per la produzione di opere cinematografiche di nazionalita' italiana» sono inserite le seguenti: «di lungometraggio, come definito dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo, ovvero di cortometraggio qualora riconosciuto di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e' concesso per gli apporti in denaro versati in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati con il produttore cinematografico ai sensi dell'art. 2549 del codice civile e compete nella misura del quaranta per cento dell'apporto versato, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta. L'aliquota indicata al precedente periodo e' del trenta per cento per le opere la cui comunicazione prevista al successivo art. 3, comma 1, sia presentata a decorrere dal 1° gennaio 2017»;
c) al comma 3 le parole: «a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009» sono soppresse;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo spettano a condizione che:
a) gli apporti di cui ai commi 2 e 3 non superino, complessivamente, il quarantanove per cento del costo eleggibile di produzione del film, nei limiti della quota afferente all'impresa italiana, come definito all'art. 1, comma 8, del presente decreto;
b) gli apporti siano interamente indicati nel piano finanziario a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film;
c) gli apporti a favore delle opere rappresentino almeno il cinque per cento del costo eleggibile di produzione;
d) la restituzione dell'apporto effettuato dall'investitore esterno non superi l'ottantacinque per cento dell'importo stesso. Ai fini della restituzione non possono essere utilizzate in ogni caso risorse inserite nel piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione;
e) la partecipazione complessiva agli utili netti da parte degli investitori esterni non superi il settanta per cento degli utili netti medesimi generati dallo sfruttamento economico del film, individuati quale differenza fra i ricavi complessivi del film e il costo industriale complessivo del medesimo film;
f) con riferimento al film, risultino spese nel territorio nazionale, secondo quanto indicato all' art. 1, comma 9, del presente decreto, somme almeno pari all'ottanta per cento degli apporti complessivamente ricevuti in esecuzione dei contratti di cui al comma 2 del presente articolo;
g) gli apporti siano versati e i relativi contratti registrati entro la data della presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
h) la restituzione totale ovvero parziale dell'apporto all'investitore esterno, nei limiti di quanto indicato nel presente articolo, non avvenga prima di tre mesi dalla data in cui l'apporto risulti interamente versato a favore dell'impresa di produzione;
i) la durata del contratto di associazione in partecipazione sia almeno pari a 18 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009.»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il beneficio previsto al presente articolo non e' riconosciuto in caso di clausole contrattuali ovvero in caso di pattuizioni collaterali al contratto di associazione in partecipazione volte a rendere inefficaci le condizioni previste al precedente comma e a ridurre ovvero eliminare l'effettiva partecipazione, da parte degli associati, al rischio economico e finanziario relativo alla realizzazione e allo sfruttamento economico del film.»;
f) al comma 5 il secondo periodo e' soppresso;
g) al comma 6, dopo le parole: «commi 4» sono inserite le seguenti parole: «, 4-bis».
 
Art. 8

Modifiche all'art. 3
del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1. All'art. 3 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1. nell'alinea, dopo le parole: «il credito d'imposta» sono inserite le seguenti parole: «ai soggetti che eseguono apporti a favore della produzione cinematografica» e le parole «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)»;
2. la lettera a) e' sostituta dalla seguente: «a) il contratto registrato di associazione in partecipazione di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto;
3. nella lettera b), le parole: «di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «che eseguono gli apporti»;
4. dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti lettere:
«b-bis) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante dell'investitore esterno, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dell'associazione in partecipazione;
b-ter) piano finanziario preventivo, contente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film; il piano finanziario deve includere l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno;
b-quater) dichiarazione da parte dell'impresa di produzione cinematografica e dell'investitore esterno che attesti che le suddette imprese non ricadano nelle situazioni preclusive indicate all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettere a) e b).»;
b) al comma 2:
1. le parole: «a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «da a) a b-quater) del precedente comma»;
2. le parole: «sottoscrizione e» e le parole: «o dei contratti di cointeressenza» sono soppresse;
3. l'ultimo periodo e' soppresso;
c) all'art. 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica, anche ai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, se gia' noti al Ministero medesimo, il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilita' culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica anche ai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, l'importo del credito loro spettante»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. A pena di decadenza, il credito d'imposta, di cui all' art. 2 del presente decreto, spetta a condizione che entro 180 giorni dall'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, l'impresa di produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'istanza prevista all'art. 3, comma 3 del decreto produttori 2009; le domande presentate prima dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico sono inammissibili. L'istanza deve integrata con i seguenti elementi:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dell'investitore esterno, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
b) piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film e che includa l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno. Il piano finanziario definitivo deve contenere una dichiarazione, redatta dal legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione siano debitamente indicati nelle scritture contabili della societa';
c) ricevuta di versamento dell'apporto in denaro da parte dell'investitore esterno per la produzione del film.»;
e) il comma 5 e' soppresso;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'impresa di produzione, entro trenta giorni dall'effettuazione del trasferimento di risorse finanziarie dall'impresa di produzione cinematografica all'associato relative all'accordo di associazione in partecipazione, trasmette al Ministero la documentazione bancaria comprovante il trasferimento medesimo.»;
g) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Entro trenta giorni dal termine del rapporto di associazione in partecipazione, e comunque almeno ogni trentasei mesi, l'impresa di produzione presenta una dichiarazione contenente l'attestazione dell'inesistenza di accordi e di operazioni economiche e finanziarie fra le parti che modifichino le condizioni e le misure contrattuali dell'associazione in partecipazione nonche' ogni ulteriore elemento che abbia modificato il contratto di associazione in partecipazione ovvero il piano finanziario definitivo.
8-ter. La mancata presentazione della documentazione prevista ai commi 4, 7 e 8-bis del presente articolo comporta la revoca del beneficio e l'impossibilita' per l'impresa di produzione cinematografica e per l'investitore esterno di fruire, per 5 anni decorrenti dalla data di constatazione dell'omessa comunicazione, del credito d'imposta disciplinato agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.».
 
Art. 9

Modifiche all'art. 4
del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «distribuzione» e' inserita la seguente parola: «nazionale»;
b) al comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009» sono soppresse e le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) al dieci per cento delle spese di distribuzione nazionale di opere cinematografiche di lungometraggio di nazionalita' italiana come definite all' art. 1, comma 4 del presente decreto, nel limite di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
b) il credito d'imposta e' elevato al quindici per cento delle spese di distribuzione nazionale di opere cinematografiche di interesse culturale di cui all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del presente decreto, ovvero di film difficili ovvero con risorse finanziarie modeste, come definiti all'art. 1, comma 5 e comma 6, del presente decreto, ovvero di film di lungometraggio di nazionalita' italiana la cui prima uscita in sala sia avvenuta fra il 1° giugno e il 31 agosto, nel limite di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta.»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis) I benefici previsti al comma precedente, lettere a) e b), si cumulano ai fini del raggiungimento del limite massimo annuo di 2.000.000 di euro in relazione alla stessa impresa di distribuzione cinematografica.».
 
Art. 10

Modifiche all'art. 5
del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1. All'art. 5 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «cinematografica» sono aggiunte le seguenti parole: «per la distribuzione nazionale»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, l'impresa di distribuzione cinematografica sul territorio nazionale presenta apposita comunicazione preventiva al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso, contenente:
a. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale cinema in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
b. il costo complessivo ed eleggibile di distribuzione;
c. l'ammontare del credito d'imposta teorico spettante dell'impresa di distribuzione ai sensi dell'art. 4 del presente decreto;
d. per l'accesso all'aliquota elevata al quindici per cento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 4, comma 1, lettera b);
e. il contratto di distribuzione del film stipulato con l'impresa di produzione;
f. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della societa' di distribuzione cinematografica, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione cinematografica;
g. il piano finanziario preventivo contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione del film.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilita' culturale del film ai sensi dell'art. 1del presente decreto, ove non gia' riconosciuta al film, e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.»;
d) al comma 3:
1. al primo periodo, dopo la parola «cinematografica» sono aggiunte le seguenti «sul territorio nazionale» e dopo la parola «istanza» e' aggiunta la parola «definitiva»; le parole «da redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse; la parola «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta»; nell'ultimo periodo, la parola «specificato» e' sostituita dalla seguente: «presente»;
2. nella lettera a), dopo la parola: «complessivo», sono inserite le seguenti: «ed eleggibile»;
3. nella lettera b, dopo la parola; «decreto», le parole: «e quello gia' utilizzato, nonche' il mese dal quale e' inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;» sono soppresse;
4. nella lettera d), le parole: «dichiarazione e delle comunicazioni» sono sostituite dalla seguente parola: «comunicazione»;
5. dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della societa' di distribuzione cinematografica, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione cinematografica;
d-ter) il piano finanziario definitivo contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione del film»;
e) al comma 4, le parole «, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,» sono soppresse; l'ultimo periodo e' soppresso;
l) il comma 6 e' soppresso.
 
Art. 11

Modifiche all'art. 6
del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Limiti d'intensita' degli aiuti di Stato»;
b) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale misura e' elevata al sessanta per cento nel caso di opere di coproduzione tra paesi membri dell'Unione europea e al cento per cento nel caso di film di cui all'art. 1, commi 5 e 6, del presente decreto.».
 
Art. 12

Modifiche all'art. 7
del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1) All'art. 7 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, gli elenchi dei soggetti ai quali, nel mese precedente, e' stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonche' le eventuali variazioni e revoche. Il credito d'imposta e' utilizzabile a partire dal successivo giorno 10 di tale mese.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, la Direzione generale per il cinema provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge»;
c) al comma 4, le parole comprese tra «secondo» e «n. 311,» sono soppresse;
d) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto e dall'art. 1, commi 325-337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
e) il comma 6 e' soppresso.
2. Dopo l'art. 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Controllo della spesa in relazione ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo). - 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito, nei limiti dello stanziamento previsto all'art. 1, comma 334 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'art. 1, commi 325, 327, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il limite massimo annuo, previsto al precedente periodo, non puo' comunque eccedere l'importo di cinquanta milioni di euro per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'art. 1, commi 325, 327 lettere b) e c), 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive nonche' le comunicazioni preventive previste dai decreti attuativi emanati ai sensi della citata legge 244 del 2007 nonche' del decreto-legge 91 del 2013, convertito dalla legge 112 del 2013. Verificata la rispondenza ai requisiti previsti nelle rispettive procedure, il Ministero provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista dalle norme, e a contabilizzare le relative risorse, distinguendo per tipologie di credito d'imposta.
3. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti nel decreto di cui al comma 1 per ciascuna tipologia di credito d'imposta, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica:
a. al richiedente, la non fruibilita' parziale o totale dell'agevolazione a causa dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie;
b. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie.
4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanziario in corso, i limiti di spesa di cui al comma 1 a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, e 4, gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, al mese del riconoscimento.
6. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo puo' richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita' dei benefici previsti nelle norme di cui al comma 1.
7. Le amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
8. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del Ministero del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto.
9. L'indebita fruizione dei crediti d'imposta previsti nella normativa indicata nel comma 1, derivante anche da dichiarazioni false o mendaci ovvero da falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei riconoscimenti, comporta, la revoca del beneficio concesso e l'obbligo della sua integrale restituzione.
10. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo pari o superiore a 150.000 euro, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede a richiedere alla competente prefettura la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».
 
Art. 13

Modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 2015

1. Al decreto ministeriale 5 febbraio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, il comma 2 e' soppresso;
b) all'art. 5, comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale per il cinema,» sono inserite le seguenti parole: «a pena di decadenza,»;
c) all'art. 6, comma 6, la parola: «emazione» e' sostituita dalla seguente: «emanazione»;
d) all'art. 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di opere realizzate in coproduzione con imprese di produzione estere, il beneficio e' riconosciuto nei limiti della quota afferente l'impresa italiana»;
e) all'art. 10, comma 1, la cifra «15%» e' sostituita dalla seguente: «25%»; il numero «3,5» e' sostituito col numero «6»;
f) all'art. 10, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. L'aliquota e' del 20% in caso di opere audiovisive per le quali le quote dei diritti attribuiti ai produttori indipendenti ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), siano inferiori al 15%, nonche' di opere audiovisive realizzate sulla base di adattamenti di opere audiovisive estere gia' prodotte e diffuse in altri Paesi.
1-ter. L'aliquota e' del 15% in caso di opere audiovisisive prevalentemente finanziate, come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) del presente decreto, fermo restando quanto previsto nel successivo comma 1-sexies.
1-quater. In deroga alle previsioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, l'aliquota e' in ogni caso del 25% in caso di opere audiovisive che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) opere audiovisive realizzate in coproduzione con imprese di produzioni estere, con partecipazione da parte delle imprese estere in misura almeno pari al 20% del costo complessivo di produzione;
b) per opere audiovisive per le quali e' presente una limitazione temporale sui diritti, a favore del produttore indipendente coerente con i parametri stabiliti nei bandi emanati a favore delle produzioni audiovisive destinate ad emittenti televisive nell'ambito del Programma comunitario Europa creativa - Sottoprogramma Media.
1-quinquies. Il contratto con i fornitori di servizi media audiovisivi, ivi incluse le emittenti televisive, a pena di inammissibilita', deve contenere clausole contrattuali da cui si evinca in modo chiaro e inequivocabile il rispetto dei requisiti previsti nell'allegato A della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 con particolare riferimemento al rispetto della previsione secondo cui la negoziazione dei singoli diritti deve avvenire in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.
1-sexies. Le opere prevalentemente finanziate sono ammesse ai benefici previsti del presente decreto purche' la richiesta preventiva venga presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017.
g) all'art. 11, nei commi 2 e 3, il numero: «3,5» e' sostituito dal numero: «6»;
h) all'art. 12, nel comma 1, dopo le parole: «(Deggendorf)» sono inserite le seguenti: «ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» e nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo,» sono inserite le seguenti: «e comunque prima della data della diffusione televisiva ovvero mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi,»;
i) all'art. 14, comma 3, le lettere c), d) ed e) sono soppresse e, al comma 5, le parole «la revoca del beneficio nonche'» sono soppresse;
l) all'art. 18, nel comma 1, lettera a) e nel comma 3, lettera d), dopo le parole: «(Deggendorf)» sono inserite le seguenti: «ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234,»;
m) all'art. 21, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, gli elenchi dei soggetti ai quali, nel mese precedente, e' stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonche' le eventuali variazioni e revoche. Il credito d'imposta e' utilizzabile a partire dal successivo giorno 10 di tale mese.» e i commi 7 e 8 sono soppressi;
n) all'art. 24, nel comma 1, lettera a) e nel comma 5, lettera a), dopo le parole: «(Deggendorf)» sono inserite le seguenti: «ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234,»;
o) l'art. 25 e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Controllo della spesa in relazione ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo) - 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito, nei limiti dello stanziamento previsto all'art. 1, comma 334 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'art. 1, commi 325, 327, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il limite massimo annuo, previsto al precedente periodo, non puo' comunque eccedere l'importo di cinquanta milioni di euro per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'art. 1, commi 325, 327 lettere b) e c), 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive nonche' le comunicazioni preventive previste dai decreti attuativi emanati ai sensi della citata legge 244 del 2007 nonche' del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013. Verificata la rispondenza ai requisiti previsti nelle rispettive procedure, il Ministero provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista dalle norme, e a contabilizzare le relative risorse, distinguendo per tipologie di credito d'imposta.
3. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti nel decreto di cui al comma 1 per ciascuna tipologia di credito d'imposta, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica:
a. al richiedente, la non fruibilita' parziale o totale dell'agevolazione a causa dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie;
b. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie.
4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanziario in corso, i limiti di spesa di cui al comma 1 a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, e 4, gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, al mese del riconoscimento.
6. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo puo' richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita' dei benefici previsti nelle norme di cui al comma 1.
7. Le amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
8. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del Ministero del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto.
9. L'indebita fruizione dei crediti d'imposta previsti nella normativa indicata nel comma 1, derivante anche da dichiarazioni false o mendaci ovvero da falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei riconoscimenti, comporta, la revoca del beneficio concesso e l'obbligo della sua integrale restituzione.
10. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo pari o superiore a 150.000 euro, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede a richiedere alla competente prefettura la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».
 
Art. 14

Documentazione e integrazione delle istanze

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione della comunicazione o richiesta preventiva per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.
2. Con riguardo alle opere per le quali la comunicazione o la richiesta preventiva siano state presentate dopo il 1° gennaio 2016 e prima dell'adozione del presente decreto, i soggetti interessati integrano la comunicazione o la richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma 1.
 
Art. 15

Disposizioni correttive

1. Nel decreto ministeriale 21 gennaio 2010 le parole: «Ministero per i beni e le attivita' culturali» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo».
 
Art. 16

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riguardo alle comunicazioni o alle richieste preventive presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2017

Il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 898
 
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