Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 aprile 2017
Recepimento della direttiva n. 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva n. 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001;
Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998;
Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, che modifica la suddetta direttiva 96/53/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2003;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008;
Visto l'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
Vista la direttiva 2015/719/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la piu' volte richiamata direttiva 96/53/CE;
Viste le rettifiche alla suddetta direttiva 2015/719/UE pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 207 del 4 agosto 2015 e n. L 327 del 2 dicembre 2016;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 71, commi 2, 3 e 4, che stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario, nonche' l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, con proprio decreto secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2015/719/UE;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998.

1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 ed M3, e dei loro rimorchi della categoria O, e dei veicoli a motore delle categorie N2 ed N3, e dei loro rimorchi delle categorie O3 ed O4, quali definiti nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive modificazioni;»;
b) all'art. 2, comma 1:
1) dopo la definizione: «carico indivisibile», sono inserite le seguenti:
«combustibili alternativi», combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, che consistono in:
a) elettricita' consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici;
b) idrogeno;
c) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL);
d) gas di petrolio liquefatto (GPL);
e) energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto;
«veicolo alimentato con combustibili alternativi», un veicolo a motore alimentato del tutto o in parte da un combustibile alternativo e che e' stato omologato nel quadro della direttiva 2007/46/CE;
«operazione di trasporto intermodale»:
a) le operazioni di trasporto combinato, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, e successive modificazioni, che comportano il trasporto di uno o piu' container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi, oppure
b) le operazioni di trasporto che comportano il trasporto di uno o piu' container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi, per vie navigabili interne, purche' il tragitto stradale iniziale o finale non superi 150 km. nel territorio dell'Unione. La su menzionata distanza di 150 km. puo' essere superata per raggiungere il piu' vicino terminale di trasporto idoneo per il servizio previsto, nel caso di:
1) veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera a) o b), oppure
2) veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera c) o d), nel caso in cui tali distanze siano consentite nello Stato membro interessato. Per le operazioni di trasporto intermodale, il piu' vicino terminale di trasporto idoneo di erogazione del servizio puo' essere situato in uno Stato membro diverso da quello in cui sono avvenute le operazioni di carico o scarico;
«speditore», un'entita' giuridica o una persona fisica o giuridica che e' indicata nella polizza di carico o in un documento di trasporto equivalente, come una polizza di carico «cumulativa», quale speditore e/o in nome della quale o per conto della quale e' stato concluso un contratto di trasporto con l'impresa di trasporto;»;
2) al secondo periodo, le parole: «della direttiva 70/156/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive modificazioni»;
c) all'art. 4:
1) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
2) i commi 6 e 7 sono abrogati;
d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli autoarticolati immessi in circolazione anteriormente al 1° gennaio 1991 e che non sono conformi alle specifiche di cui all'allegato I, punti 1.6 e 4.4, si considerano conformi a tali specifiche, ai fini dell'art. 3, se non superano la lunghezza totale di 15,50 m.»;
e) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 - 1. Al fine di migliorarne l'efficienza energetica, i veicoli o i veicoli combinati che sono equipaggiati di dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti, di cui ai commi 2 e 3, e sono conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive modificazioni, possono superare le lunghezze massime previste all'allegato I, punto 1.1, allo scopo di permettere l'installazione di tali dispositivi sulla parte posteriore dei veicoli o dei veicoli combinati. I veicoli o i veicoli combinati equipaggiati di tali dispositivi devono essere conformi all'allegato I, punto 1.5, e i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della lunghezza di carico di tali veicoli o veicoli combinati.
2. Prima dell'immissione sul mercato, i dispositivi aerodinamici, di cui al comma 1, che superano 500 mm. di lunghezza, sono omologati ai sensi delle norme in materia di omologazione, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive modificazioni.
3. I dispositivi aerodinamici, di cui al comma 1, devono soddisfare le seguenti condizioni operative:
a) ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente, devono essere piegati, ritratti o rimossi dal conducente;
b) il loro uso sulle infrastrutture stradali urbane e interurbane deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone in cui il limite di velocita' e' inferiore o uguale ai 50 km orari e in cui e' piu' probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili;
c) il loro uso deve essere compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in particolare, allorche' ritratti o piegati, non devono superare di oltre 20 cm. la lunghezza massima autorizzata.
4. Le disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell'attuazione del comma 3 sono adottate dalla Commissione europea.
5. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di recepimento o di applicazione delle necessarie modifiche alle norme di cui al comma 2 e dopo l'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, a seconda del caso.»;
f) l'art. 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 - 1. Allo scopo di migliorare l'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda le prestazioni aerodinamiche delle cabine, nonche' la sicurezza stradale, i veicoli o i veicoli combinati rispondenti ai requisiti, di cui al comma 2, e conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive modificazioni, possono superare le lunghezze massime di cui all'allegato I, punto 1.1, purche' la loro cabina fornisca prestazioni aerodinamiche, efficienza energetica e prestazioni di sicurezza superiori. I veicoli o i veicoli combinati equipaggiati di tali cabine devono essere conformi all'allegato I, punto 1.5, e i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della capacita' di carico di tali veicoli.
2. Prima dell'immissione sul mercato, i veicoli di cui al comma 1 sono omologati ai sensi delle norme in materia di omologazione, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive modificazioni.
3. Il comma 1 si applica a decorrere da tre anni dopo la data di recepimento o di applicazione delle necessarie modifiche degli strumenti di cui al comma 2, a seconda del caso.»;
g) dopo l'art. 10, sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis - 1. Il peso massimo autorizzato dei veicoli alimentati con combustibili alternativi e' quello indicato all'allegato I, punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. I veicoli alimentati con combustibili alternativi devono rispettare anche i limiti di peso massimo autorizzato per asse di cui all'allegato I, punto 3. Il peso aggiuntivo necessario per i veicoli alimentati con combustibili alternativi e' definito in base alla documentazione fornita dal fabbricante al momento dell'omologazione del veicolo interessato. Tale peso aggiuntivo e' indicato nella prova ufficiale richiesta conformemente all'art. 6.
Art. 10-ter - 1. La lunghezza massima, di cui all'allegato I, punto 1.1, ove applicabile in funzione dell'art. 9, comma 1, e la distanza massima, di cui all'allegato I, punto 1.6, possono essere superate di 15 cm. per i veicoli o i veicoli combinati che effettuino un trasporto di container di 45 piedi di lunghezza o di casse mobili di 45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi, purche' il trasporto stradale del container o della cassa mobile in questione rientri in un'operazione di trasporto intermodale.
Art. 10-quater - 1. Entro il 27 maggio 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno ed il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le misure specifiche per identificare e controllare i veicoli o i veicoli combinati in circolazione che possono aver superato il peso massimo autorizzato, al fine di assicurare la conformita' con i requisiti del presente decreto. Tali misure possono consistere in sistemi automatici collocati sulle infrastrutture stradali o in apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli in conformita' al comma 4. L'installazione di apparecchiature di bordo di pesatura non riguarda i veicoli o i veicoli combinati immatricolati in un altro Stato membro. I sistemi automatici impiegati per constatare le violazioni al presente decreto ed irrogare le sanzioni, devono essere certificati. Se i sistemi automatici sono usati esclusivamente a fini di identificazione, non e' necessario che siano certificati.
2. Per ogni anno civile, sono svolti un numero adeguato di controlli del peso dei veicoli o dei veicoli combinati in circolazione, proporzionato al numero totale di veicoli ispezionati ogni anno a livello nazionale.
3. Le informazioni sulle violazioni e sulle sanzioni connesse al presente articolo sono scambiate con gli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Le apparecchiature di pesatura installate a bordo, di cui al comma 1, devono essere precise e affidabili, pienamente interoperabili e compatibili con tutti i tipi di veicoli, al fine di consentire la comunicazione, in qualsiasi momento, dei dati di pesatura da un veicolo in movimento alle autorita' competenti cosi' come al suo conducente. Tale comunicazione e' effettuata attraverso l'interfaccia definita dalle norme CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 e ISO 14906. Inoltre, tale comunicazione garantisce che le autorita' competenti possano comunicare e scambiare informazioni allo stesso modo con i veicoli e i veicoli combinati immatricolati in qualsiasi altro Stato membro che utilizzano le apparecchiature di pesatura installate a bordo. Ai fini della compatibilita' con qualsiasi tipo di veicolo, i sistemi di bordo dei veicoli a motore devono avere la capacita' di ricevere e trattare i dati trasmessi da qualsiasi tipo di rimorchio o semirimorchio agganciato al veicolo a motore.
Art. 10-quinquies - 1. Per il trasporto di container e casse mobili lo speditore consegna al vettore a cui affida il trasporto di un container o di una cassa mobile una dichiarazione indicante il peso del container o della cassa mobile trasportati, e il vettore e' tenuto a fornire l'accesso a tutta la documentazione pertinente fornita dallo speditore su richiesta dei funzionari incaricati al controllo del rispetto della masse di circolazione per la verifica dell'eventuale sovraccarico.
2. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di attuazione degli obblighi di cui al comma 1 ed in particolare sono individuati gli schemi di documentazione e le informazioni minime ivi contenute.
Art 10-sexies - 1. Le informazioni necessarie per quanto riguarda: a) il numero di controlli effettuati durante i due anni civili precedenti, e b) il numero di veicoli o di veicoli combinati in sovraccarico che sono stati individuati sono trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea con cadenza biennale e al piu' tardi entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il biennio interessato. Tali informazioni possono formare parte delle informazioni presentate ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;
h) l'Allegato I e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2017

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1805
 
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