Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2017 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Zentiva».


Estratto determina n. 907/2017 dell'11 maggio 2017

Medicinale: ATENOLOLO ZENTIVA.
Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.
Confezione: «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036543027 (in base 10) 12V6KM (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse.
Composizione: ogni compressa contiene:
Principio attivo: Atenololo 100 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione: «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036543027 (in base 10) 12V6KM (in base 32).
Classe di rimborsabilita': A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,56.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,67.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atenololo Zentiva» e' la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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