Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 maggio 2017
Conferma degli importi delle riduzioni di risorse a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna - Anni 2013, 2014 e 2015.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni ricompresi nelle regioni a statuto ordinario e nelle Regioni sciliana e Sardegna per l'importo complessivo di 500 milioni per l'anno 2012, 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
Visti il comma 380 e seguenti dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che hanno disposto la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna e la contestuale istituzione del fondo di solidarieta' comunale i cui criteri di formazione e riparto per gli anni dal 2013 al 2016, da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tengono conto espressamente anche delle riduzioni di cui al richiamato art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013 con il quale, ai fini dell'emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di riparto del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013 e in attuazione della normativa pro tempore, sono stati determinati gli importi delle riduzioni di cui al citato art. 16, comma 6, per l'importo complessivo di 2.250 milioni di euro da porre a carico di ciascun comune per l'anno 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 3 marzo 2014, con il quale, ai fini dell'emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 e in attuazione della normativa pro tempore, sono stati determinati gli importi delle riduzioni di cui al citato art. 16, comma 6, per l'importo complessivo di 2.500 milioni di euro da porre a carico di ciascun comune per l'anno 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno 2015, con il quale, ai fini dell'emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di riparto del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015 e in attuazione della normativa pro tempore, sono stati determinati gli importi delle riduzioni di cui al citato art. 16, comma 6, per l'importo complessivo di 2.600 milioni di euro da porre a carico di ciascun comune dall'anno 2015;
Preso atto che della determinazione degli importi delle riduzioni da porre a carico di ciascun comune, come effettuata dai richiamati decreti ministeriali per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, si e' tenuto conto, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 1, commi 380 e seguenti della legge n. 228 del 2012, in sede di riparto del fondo di solidarieta' comunale degli stessi anni con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente del 13 novembre 2013, del 1° dicembre 2014, del 10 settembre 2015 e del 18 maggio 2016, adottati previ accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-ctta' e autonomie locali;
Preso atto che con sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 4 aprile-6 giugno 2016 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale del richiamato art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, ne' l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno;
Visto l'art. 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale, nel sostituire il quarto periodo del citato art. 16, comma 6, ha disposto che le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-ctta' ed autonomie locali fissando, in caso di mancata intesa, il termine di quarantacinque giorni entro il quale il predetto decreto puo' essere comunque adottato, nonche' il relativo criterio di riparto, identico allo stesso gia' previsto dalla previgente formulazione della norma, ovvero in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici - SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250% della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'art. 156 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
Ritenuto, alla luce della citata declaratoria di illegittimita' costituzionale del richiamato art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 e in forza della riformulazione della norma disposta dal richiamato art. 1, comma 444, della legge n. 232 del 2016, di dover provvedere all'adozione del presente decreto;
Rilevato che nelle sedute della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali tenutesi il 9 febbraio ed il 23 marzo 2017 non e' stata raggiunta l'intesa e che il 26 marzo 2017 sono trascorsi i quaranta giorni prescritti dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno;

Decreta:
Articolo unico
Importi delle riduzioni di risorse a carico dei comuni

Le riduzioni di risorse di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, dell'importo complessivo di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da applicarsi a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna sono confermate nelle stesse misure gia' determinate, rispettivamente, con i decreti ministeriali del 24 settembre 2013, del 3 marzo 2014 e del 23 giugno 2015, sulla base dei quali e' stato gia' effettuato il riparto del fondo di solidarieta' comunale come disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in attuazione dell'art. 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2017

Il Ministro: Minniti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone