Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34,76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180 e 181, lettera c);
Vista la legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'articolo 20;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 10;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in particolare l'articolo 19;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162;
Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita', approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanita' il 22 maggio 2001;
Considerato che l'articolo l, commi 180, 181 e 182, della legge n. 107 del 2015, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'articolo l, comma 181, lettera c), della predetta legge n. 107 del 2015, a disciplinare, sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, anche il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di inclusione scolastica conseguente alle innovazioni introdotte dal presente decreto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalita'

1. L'inclusione scolastica:
a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualita' di vita;
b) si realizza nell'identita' culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonche' attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
c) e' impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita' scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilita', concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonche' delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riportano gli articoli, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 117
e 118 della Costituzione approvata dall'Assemblea
Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione
straordinaria:
«Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
(Omissis).»
«Art. 30. E' dovere e diritto dei genitori mantenere
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternita'.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
Protegge la maternita' e l'infanzia e la gioventu',
favorendo gli istituti necessari a tale scopo
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.
(Omissis).»
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- La legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita'» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 2009, n. 61.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano i commi 180, 181 lettera c) della legge
13 luglio 2015 n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
provvedere al riordino, alla semplificazione e alla
codificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di
cui alla presente legge.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
(Omissis).
c) promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilita' e riconoscimento delle differenti
modalita' di comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente
di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica
degli studenti con disabilita', anche attraverso
l'istituzione di appositi percorsi di formazione
universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei
ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la
continuita' del diritto allo studio degli alunni con
disabilita', in modo da rendere possibile allo studente di
fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero
ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto
dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e
la valutazione dell'inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalita' e dei criteri relativi
alla certificazione, che deve essere volta a individuare le
abilita' residue al fine di poterle sviluppare attraverso
percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti
di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono
gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3
e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8
ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro
per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri
informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi
operanti a livello territoriale per il supporto
all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e
in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti
sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi
dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio
per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di
base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali
relativi al processo di integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione
domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni
di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 5 ottobre 1990,
n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
successive modificazioni, in materia di revisione delle
categorie delle minorazioni e malattie invalidanti),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1990, n.
246:
«Art. 1. 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle
domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita'
d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n.
381 , e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970
n. 382 , e successive modificazioni, alla legge 30 marzo
1971, n. 118 , e successive modificazioni, e alla legge 11
febbraio 1980, n. 18 , come modificata dalla legge 21
novembre 1988, n. 508 , nonche' gli accertamenti sanitari
relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da
quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unita'
sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia
dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
n. 291, e dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive
modificazioni.
2. Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale
operano una o piu' commissioni mediche incaricate di
effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un
medico specialista in medicina legale che assume le
funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto
prioritariamente tra gli specialisti in medicina del
lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i
medici dipendenti o convenzionati della unita' sanitaria
locale territorialmente competente.
3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in
volta integrate con un sanitario in rappresentanza,
rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati
ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e
dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed
adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su
invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
4. In sede di accertamento sanitario, la persona
interessata puo' farsi assistere dal proprio medico di
fiducia.
5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita'
civile alla data di entrata in vigore della presente legge
devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2
entro trenta giorni, e devono essere definite da queste
ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli
atti.
6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, determina
con proprio decreto il modello di domanda da presentare al
fine di ottenere l'invalidita' civile, e le caratteristiche
della certificazione che deve essere allegata a
dimostrazione della presunta invalidita'.
7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli
accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi
dalle unita' sanitarie locali alla competente commissione
medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita'
civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione,
debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che
l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone
esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la
sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da
effettuare tramite la stessa unita' sanitaria locale o
mediante visita diretta dell'interessato da parte della
commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita
sono trasmessi dalle unita' sanitarie locali alla
competente prefettura per gli ulteriori adempimenti
necessari per la concessione delle provvidenze previste
dalla legge.
8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle
unita' sanitarie locali di cui al comma 1, contro gli
eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla
commissione indicata al comma 7, gli interessati possono
presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso
in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro
centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore
e d'invalidita' civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso
la decisione del Ministro del tesoro e' ammessa la tutela
giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro -
Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di
guerra - per l'effettuazione delle verifiche intese ad
accertare la permanenza dei requisiti prescritti per
usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennita',
di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30
maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 1988, n. 291.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n.
115, S.O. decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- Si riporta l'articolo 139 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 , recante «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1998, n. 92, S.O.
«Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni).
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente
decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della
Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione
all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in
relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e
le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete
delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso
delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni
scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e
urgenti;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative
all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi
compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali
scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunita'
montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di
istruzione di propria competenza, esercitano, anche
d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative
relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e
professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunita' di
istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la
coerenza e la continuita' in verticale e orizzontale tra i
diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della
dispersione scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze e'
conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra
istituzioni della scuola materna e primaria, la cui
risoluzione e' conferita ai comuni.
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O.
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2000, n. 67.
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
gennaio 2004, n. 13.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.
- Si riporta l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150:
«Art. 20 (Contrasto alle frodi in materia di
invalidita' civile). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010
ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono
integrate da un medico dell'INPS quale componente
effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e'
effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente
articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse
umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una
razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell'economia e delle
finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti
sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS
effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria
attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti
sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche
per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di
benefici economici di invalidita' civile.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad
ottenere i benefici in materia di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita',
complete della certificazione medica attestante la natura
delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS,
secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto
trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande
alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate
all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni
concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei
sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS
apposita convenzione che regola gli aspetti
tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la
gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti
connessi allo stato di invalidita' civile.
5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, sia»;
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «e'
litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del
codice di procedura civile e».
5-bis. Dopo il comma 6 dell' articolo 10 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come
modificato dal comma 5 del presente articolo, e' inserito
il seguente:
«6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili
relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed
assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un
consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un
medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di
nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale
provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore
della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto
componente competono le facolta' indicate nel secondo comma
dell'articolo 194 del codice di procedura civile.
Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi
depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in
solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di
consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede
comunque l'INPS.».
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle
presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con
il compito di aggiornare le tabelle indicative delle
percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate con
decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive
modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le
eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente
comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle
Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
- La legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2010, n. 244.
- Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010,
n. 125, S.O.:
«Art. 10 (Riduzione della spesa in materia di
invalidita'). - 1.
2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nonche'
alle prestazioni di invalidita' a carattere previdenziale
erogate dall'INPS si applicano, limitatamente alle
risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le
disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli
esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente
attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap,
cui consegua il pagamento di trattamenti economici di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita' successivamente revocati ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata
insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si
applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo
55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente
comma il medico, ferme la responsabilita' penale e
disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a
risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di trattamenti economici di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita' nei periodi per i quali sia
accertato il godimento da parte del relativo beneficiario,
nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare
copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali
azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese le sanzioni
disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012
nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso
dei requisiti per i percettori di prestazioni di
invalidita' civile nel contesto della complessiva revisione
delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma
2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi'
modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con
le risorse umane e finanziarie previste a legislazione
vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e
reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno
2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni
2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidita' civile.».
4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di
accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di
trattamenti economici di invalidita' civile previsti dalle
vigenti leggi, l'INPS e' autorizzato, d'intesa con le
regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle
aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da
un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'
articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102.
5. La sussistenza della condizione di alunno in
situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertata dalle
Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti
collegiali da effettuarsi in conformita' a quanto previsto
dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale
che accerta la sussistenza della situazione di handicap,
deve essere indicata la patologia stabilizzata o
progressiva e specificato l'eventuale carattere di
gravita', in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il
collegio deve tener conto delle classificazioni
internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'.
I componenti del collegio che accerta la sussistenza della
condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale
danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto
dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di
formulazione del piano educativo individualizzato,
elaborano proposte relative all'individuazione delle
risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero
delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente
finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a
carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura
delle altre risorse professionali e materiali necessarie
per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile
richieste dal piano educativo individualizzato.».
- Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria» convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 11», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). 1. Al fine dell'attuazione,
nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2,
commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari
straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente
un programma straordinario di reclutamento, da concludersi
entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a
realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite
della dotazione organica dell'ente, nonche' entro il limite
dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La
decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso
l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il
personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in
servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla
medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e' ripristinato
l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con
autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale,
amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente
abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli
ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e
si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma
straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si
applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate,
per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie
conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione
del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un
apposito fondo da istituire nel medesimo stato di
previsione finalizzato al finanziamento del sistema
nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono
a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca" per essere destinate al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita'
di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuita' didattica
nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono
aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente
soppressione delle istituzioni scolastiche autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole
secondarie di I grado; gli istituti compresivi per
acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno
1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle
piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche.
5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle
istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificita'
linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse
sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014,
alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non
puo' essere assegnato in via esclusiva un posto di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente il posto e' assegnato in comune con
altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle
cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che
ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale,
una indennita' mensile avente carattere di spesa fissa,
entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
recati dal presente comma.
5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i
criteri per la definizione del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, nonche' per la sua distribuzione tra le
regioni, sono definiti con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di
cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni
provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico
sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino
al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e'
adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5
e 5-bis.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative
dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'articolo 64 citato.
8.
9.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle
competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito
ogni volta che il Ministro dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla
modifica dei parametri sulla base dei quali e' determinata
la consistenza complessiva degli organici del personale
docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato
secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e'
possibile istituire posti in deroga, allorche' si renda
necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione
scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato
complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di
tali alunni in ragione della media di un docente ogni due
alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la
necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli
alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno
che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle
risorse assegnate per la formazione del personale docente,
viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
il personale docente sulle modalita' di integrazione degli
alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di
valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del
diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno
disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione
medica operante presso le aziende sanitarie locali,
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte,
da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30
giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita', assume,
con determina del Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale competente, la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione,
per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed
utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su
posto vacante e disponibile, con priorita' nella provincia
di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal
richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le
immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico
sono comunque effettuate nell'ambito del piano di
assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti
l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata
accolta per carenza di posti disponibili, e' soggetto a
mobilita' intercompartimentale, transitando
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli
enti pubblici non economici e delle universita' con il
mantenimento dell'anzianita' maturata, nonche'
dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza
compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente per gli enti destinatari del personale
interessato ed avviene all'interno della regione della
scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero
in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.
15.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al
sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro
dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente
decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove
necessario, le disposizioni legislative vigenti, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
- La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
aprile 2014, n. 81.
-La legge 22 giugno 2016, n. 112, recante:
«Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2016, n.
146.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, recante «Attuazione della, delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento
relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in
materia di alunni portatori di handicap» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009 n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
2009, n. 151.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, recante «Regolamento recante norme concernenti
il riordino degli istituti, professionali ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249,
recante «Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24,
S.O.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162,
recante «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo
stato di disabilita' degli alunni censiti in Anagrafe
Nazionale degli Studenti in una partizione separata» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2016, n. 197.
- Si riportano i commi 180, 181 e 182 dell'articolo 1
della legge n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti». Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
«180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
provvedere al riordino, alla semplificazione e alla
codificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di
cui alla presente legge.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
a) riordino delle disposizioni normative in materia
di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in
materia di istruzione gia' contenute nel testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche'
nelle altre fonti normative;
2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni
di legge incluse nella codificazione per materie omogenee,
secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale
delle disposizioni di legge incluse nella codificazione,
anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per
garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica,
nonche' per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione
del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;
4) l'adeguamento della normativa inclusa nella
codificazione alla giurisprudenza costituzionale e
dell'Unione europea;
5) l'indicazione espressa delle disposizioni di
legge abrogate;
b) riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di
docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, mediante:
1) l'introduzione di un sistema unitario e
coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei
docenti sia le procedure per l'accesso alla professione,
affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle
universita' o alle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni
scolastiche statali, con una chiara distinzione dei
rispettivi ruoli e competenze in un quadro di
collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi
nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a
tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di
docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al
concorso e' riservato a coloro che sono in possesso di un
diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di
secondo livello per le discipline artistiche e musicali,
coerente con la classe disciplinare di concorso. I
vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a
una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono
previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al
concorso nazionale, anche in base al numero di crediti
formativi universitari acquisiti nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le
metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il
limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come
crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico
durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della
graduale assunzione della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei
docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2)
tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno
di contratto, di un diploma di specializzazione per
l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale
istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche
o loro reti, dalle universita' o dalle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
destinato a completare la preparazione degli iscritti nel
campo della didattica delle discipline afferenti alla
classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della
psicologia e della normativa scolastica;
3.2) la determinazione degli standard nazionali
per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma
di specializzazione, nonche' del periodo di tirocinio; (11)
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali,
l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento
del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione
della funzione docente, anche in sostituzione di docenti
assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete
tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
3.4) la possibilita', per coloro che non hanno
partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi
nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie
spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento
secondario di cui al numero 3.1);
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a
tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e
valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina
di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;
5) la previsione che il percorso di cui al numero
2) divenga gradualmente l'unico per accedere
all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per
l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una
disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi
formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti
nonche' in merito alla valutazione della competenza e della
professionalita' per coloro che hanno conseguito
l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui alla presente lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza
dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da
assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al
numero 2), nonche' delle norme di attribuzione degli
insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di
afferenza secondo principi di semplificazione e di
flessibilita', fermo restando l'accertamento della
competenza nelle discipline insegnate;
7) la previsione dell'istituzione di percorsi di
formazione in servizio, che integrino le competenze
disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo,
secondo principi di flessibilita' e di valorizzazione,
l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari
affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma di
specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il
titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole
paritarie;
c) promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilita' e riconoscimento delle differenti
modalita' di comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di
sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli
studenti con disabilita', anche attraverso l'istituzione di
appositi percorsi di formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli
per il sostegno didattico, al fine di garantire la
continuita' del diritto allo studio degli alunni con
disabilita', in modo da rendere possibile allo studente di
fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero
ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto
dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e
la valutazione dell'inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalita' e dei criteri relativi
alla certificazione, che deve essere volta a individuare le
abilita' residue al fine di poterle sviluppare attraverso
percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti
di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono
gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3
e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8
ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro
per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri
informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi
operanti a livello territoriale per il supporto
all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e
in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti
sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi
dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in
servizio per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, rispetto alle specifiche competenze,
sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed
educativo-relazionali relativi al processo di integrazione
scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione
domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni
di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
d) revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle
articolazioni e delle opzioni dell'istruzione
professionale;
2) il potenziamento delle attivita' didattiche
laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita'
di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con
particolare riferimento al primo biennio;
e) istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai
servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole
dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle
bambine pari opportunita' di educazione, istruzione, cura,
relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali, nonche' ai
fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di
lavoro dei genitori, della promozione della qualita'
dell'offerta educativa e della continuita' tra i vari
servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle
famiglie, attraverso:
1) la definizione dei fabbisogni standard delle
prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi
educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore
interregionale degli interventi e dei servizi sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, prevedendo:
1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la formazione
continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia
e della scuola dell'infanzia;
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e
qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della
scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia,
all'eta' dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo
tempi di compresenza del personale dei servizi educativi
per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia,
nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e il
riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16
novembre 2012, n. 254;
2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle
regioni e degli enti locali al fine di potenziare la
ricettivita' dei servizi educativi per l'infanzia e la
qualificazione del sistema integrato di cui alla presente
lettera;
3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e
delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda
individuale;
4) l'istituzione di una quota capitaria per il
raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il
cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato
con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle
scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti
locali al netto delle entrate da compartecipazione delle
famiglie utenti del servizio;
5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di
azione nazionale per la promozione del sistema integrato di
cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento
dei fabbisogni standard delle prestazioni;
6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia
per l'attuazione del piano di azione nazionale per la
promozione del sistema integrato anche avvalendosi della
graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di
istruzione come risultante alla data di entrata in vigore
della presente legge;
7) la promozione della costituzione di poli per
l'infanzia per bambini di eta' fino a sei anni, anche
aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con
compiti consultivi e propositivi, composta da esperti
nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;
f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio
su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle
competenze delle regioni in tale materia, attraverso la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia
in relazione ai servizi alla persona, con particolare
riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai
servizi strumentali; potenziamento della Carta dello
studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale, al fine di attestare attraverso la
stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso
a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale,
a servizi per la mobilita' nazionale e internazionale, ad
ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto
di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare
funzionalita' aggiuntive per strumenti di pagamento
attraverso borsellino elettronico;
g) promozione e diffusione della cultura umanistica,
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali,
musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno
della creativita' connessa alla sfera estetica, attraverso:
1) l'accesso, nelle sue varie espressioni
amatoriali e professionali, alla formazione artistica,
consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel
contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme
artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
1.1) il potenziamento della formazione nel
settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni
ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonche' la
realizzazione di un sistema formativo della
professionalita' degli educatori e dei docenti in possesso
di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze
artistico-musicali e didattico-metodologiche;
1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di
scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni
anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le
istituzioni interessate;
1.3) il potenziamento e il coordinamento
dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli
ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in
funzione dell'educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento
delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale
nonche' l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad
altri settori artistici nella scuola secondaria di primo
grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a
orientamento artistico e performativo;
3) la presenza e il rafforzamento delle arti
nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo
grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e
artistici promuovendo progettualita' e scambi con gli altri
Paesi europei;
5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la
filiera del settore artistico-musicale, con particolare
attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti
musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e all'universita';
6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi
artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze
di ricerca e innovazione;
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni
artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia
italiane che straniere, finalizzati anche alla
valorizzazione di giovani talenti;
8) la sinergia e l'unitarieta' degli obiettivi
nell'attivita' dei soggetti preposti alla promozione della
cultura italiana all'estero;
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa
in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane
all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico
coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nella gestione della rete
scolastica e della promozione della lingua italiana
all'estero attraverso:
1) la definizione dei criteri e delle modalita' di
selezione, destinazione e permanenza in sede del personale
docente e amministrativo;
2) la revisione del trattamento economico del personale
docente e amministrativo;
3) la previsione della disciplina delle sezioni
italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di
materie obbligatorie secondo la legislazione locale o
l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti
a contratto locale;
i) adeguamento della normativa in materia di
valutazione e certificazione delle competenze degli
studenti, nonche' degli esami di Stato, anche in raccordo
con la normativa vigente in materia di certificazione delle
competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalita' di valutazione e
certificazione delle competenze degli studenti del primo
ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione
formativa e di orientamento della valutazione, e delle
modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo;
2) la revisione delle modalita' di svolgimento degli
esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola
secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto
dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.
182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze nonche' con gli altri Ministri competenti, previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si esprimono nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il
termine previsto per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega previsto al comma 180, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
(Omissis).».
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 14 della legge 8 novembre 2000,
n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n.
265, S.O. :
«Art. 14 (Progetti individuali per le persone
disabili). 1. Per realizzare la piena integrazione delle
persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e
sociale, nonche' nei percorsi dell'istruzione scolastica o
professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le
aziende unita' sanitarie locali, predispongono, su
richiesta dell'interessato, un progetto individuale,
secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai
piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale
comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale,
le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui
provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e al1'integrazione
sociale, nonche' le misure economiche necessarie per il
superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed
esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti
le potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di
tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente,
le modalita' per indicare nella tessera sanitaria, su
richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni
di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la
persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle
prestazioni sociali.».
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilita' certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
2. L'inclusione scolastica e' attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.
 
Art. 3

Prestazioni e competenze

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:
a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;
b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilita' certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilita' accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformita' su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.
5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;
b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonche' dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) l'accessibilita' e la fruibilita' degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilita' e la fruibilita' dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 /(Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica).
(Omissis).
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative
dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'articolo 64 citato.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 17, comma 2, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti.).
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 119, e successive modificazioni, recante
«Regolamento recante disposizioni per la definizione dei
criteri e dei parametri per la determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma
dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189.
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 947, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2016», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«947. Ai fini del completamento del processo di
riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo
1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni
relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilita' fisiche o
sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui
all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle
regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le
disposizioni legislative regionali che alla predetta data
gia' prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle
province, alle citta' metropolitane o ai comuni, anche in
forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni e'
attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno
2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari
regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede al
riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli
enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per
l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di
riferimento, in due erogazioni, tenendo conto
dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 85, della legge 7
aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014,
n. 81:
«85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali
enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti
funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in
ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia
di trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica,
nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul
territorio provinciale.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 8, comma 1, lettera g), e
art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.:
«Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale).
In vigore dal 18 febbraio 1992 L'inserimento e
l'integrazione sociale della persona handicappata si
realizzano mediante:
(Omissis).
g) provvedimenti che assicurino la fruibilita' dei
mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione
di trasporti specifici;
(Omissis).
«Art. 26 (Mobilita' e trasporti collettivi). - 1. Le
regioni disciplinano le modalita' con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone
handicappate la possibilita' di muoversi liberamente sul
territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri
cittadini, dei servizi di trasporto collettivo
appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, modalita' di trasporto
individuali per le persone handicappate non in grado di
servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani
regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle
infrastrutture urbane, piani di mobilita' delle persone
handicappate da attuare anche mediante la conclusione di
accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi
alternativi per le zone non coperte dai servizi di
trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei
piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi
gia' istituiti. I piani di mobilita' delle persone
handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con
i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento
dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente
ferrovie dello Stato e' destinata agli interventi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle
strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti
all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati
sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla
omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed
extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente
alle finalita' della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica
della funzionalita' dei prototipi omologati di cui al comma
5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati
d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle
finalita' della presente legge i mezzi di trasporto su
gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.».
- Si riporta l'articolo 139, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni).
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente
decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della
Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione
all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in
relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e
le funzioni concernenti:
(Omissis).
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio
di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione
di svantaggio;
(Omissis).
- Si riporta l'articolo 8, comma 1, lettera c), della
citata legge 5 febbraio 1992, n. 104:
«Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale).
L'inserimento e l'integrazione sociale della persona
handicappata si realizzano mediante:
(Omissis).
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli
edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le
barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i
movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia
scolastica. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio
1996, n. 15:
«Art. 2 (Interventi da realizzare). - 1. Possono
essere finanziati in base alla presente legge:
(Omissis).
b) le ristrutturazioni e le manutenzioni
straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme
vigenti in materia di agibilita', sicurezza, igiene ed
eliminazione delle barriere architettoniche;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 315, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.:
«Art. 315 (Integrazione scolastica). - 1.
L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e
grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 322 e seguenti anche attraverso:
Omissis
b) la dotazione alle scuole di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonche' di ogni altra forma
di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale
di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del
diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di
produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
Omissis
- Si riporta l'articolo 13, comma 1, lettera b), della
citata legge 5 febbraio 1992, n. 104:
«Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1.
L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e
grado e nelle universita' si realizza, fermo restando
quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla
legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni,
anche attraverso:
(Omissis).
b) la dotazione alle scuole e alle universita' di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
(Omissis).».
 
Art. 4

Valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica

1. La valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica e' parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:
a) livello di inclusivita' del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;
c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attivita' formative;
e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalita' di comunicazione;
f) grado di accessibilita' e di fruibilita' delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento
sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155:
«Art. 6 (Procedimento di valutazione). - 1. Ai fini
dell'articolo 2 il procedimento di valutazione delle
istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare
il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione,
sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze
temporali stabilite dalla conferenza di cui all'articolo 2,
comma 5, nelle seguenti fasi, ed e' assicurato nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
in base al piano di riparto del Fondo di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a decorrere
dall'anno 2013:
a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:
1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base
dei dati resi disponibili dal sistema informativo del
Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle
elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi,
oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla
stessa scuola;
2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in
formato elettronico, secondo un quadro di riferimento
predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di
miglioramento;
b) valutazione esterna:
1) individuazione da parte dell'Invalsi delle
situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di
indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti
dall'Invalsi medesimo;
2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il
programma e i protocolli di valutazione adottati dalla
conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche
dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi
effettuata dai nuclei;
c) azioni di miglioramento:
1) definizione e attuazione da parte delle
istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche
con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione
con universita', enti di ricerca, associazioni
professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei
limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e
senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
d) rendicontazione sociale delle istituzioni
scolastiche:
1) pubblicazione, diffusione dei risultati
raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in
una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di
condivisione e promozione al miglioramento del servizio con
la comunita' di appartenenza.
2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da
un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due
esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi,
gettoni o indennita' comunque denominate per lo svolgimento
delle attivita' di valutazione. L'Invalsi definisce
annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle
medesime attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il
limite delle risorse annualmente assegnate in sede di
riparto del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51,
comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le istituzioni scolastiche sono soggette a
periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e
sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate
dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative
internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base
censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola
primaria, prima e terza della scuola secondaria di primo
grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo
grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno
2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul
Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204.
4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a
evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e
gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente
riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della
valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale,
secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di
lavoro.
5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti
dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al
direttore generale del competente Ufficio scolastico
regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione
degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in
sede di conferimento del successivo incarico e della
valutazione di cui al comma 4.».
 
Art. 5

Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. La domanda per l'accertamento della disabilita' in eta' evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati dall'ente locale, nonche' dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.»;
b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilita' delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, e' redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche' per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).»;
c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.
3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e' redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da:
a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
c) un terapista della riabilitazione;
d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
c) e' redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilita', nonche' con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita' trasmettono la certificazione di disabilita' all'unita' di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione della certificazione di disabilita' in eta' evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 4, comma 1, della citata legge
5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.
1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al
comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le
commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.
295, sono composte da un medico legale, che assume le
funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti
fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o
nella specializzazione inerente la condizione di salute del
soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente
specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1,
individuati dall'ente locale, nonche' dal medico INPS come
previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge
n. 295 del 1990.».
- Si riporta l'articolo 12, della citata legge 5
febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione).
- 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. Successivamente all'accertamento della condizione di
disabilita' delle bambine e dei bambini, delle alunne e
degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi
dell'articolo 3, e' redatto un profilo di funzionamento
secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilita' e della Salute (ICF) adottata
dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini
della formulazione del progetto individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
nonche' per la predisposizione del Piano Educativo
Individualizzato (PEI).
6. (soppresso).
7. (soppresso).
8. (soppresso).
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.».
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 6

Progetto individuale

1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita'.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Note all'art. 6:
Si riporta l'articolo 14, comma 2, della citata legge 8
novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 14 (Progetti individuali per le persone
disabili).
(Omissis).
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai
piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale
comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o
al Profilo di funzionamento , le prestazioni di cura e di
riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale,
il Piano educativo individualizzato a cura delle
istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui
provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e al1'integrazione
sociale, nonche' le misure economiche necessarie per il
superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed
esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti
le potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 15 della citata legge 5
febbraio 1992, n. 104:
«Art. 15 (Gruppi di lavoro per l'integrazione
scolastica). - 1. Presso ogni ufficio scolastico
provinciale e' istituito un gruppo di lavoro composto da:
un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi,
un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo
14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni, due esperti designati dagli enti
locali, due esperti delle unita' sanitarie locali, tre
esperti designati dalle associazioni delle persone
handicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei criteri indicati dal Ministero della pubblica
istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in
carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi
di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei
servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare
alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal
piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti
di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di
consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli
enti locali e le unita' sanitarie locali per la conclusione
e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di
cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e
l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonche'
per qualsiasi altra attivita' inerente all'integrazione
degli alunni in difficolta' di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una
relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione
ed al presidente della giunta regionale. Il presidente
della giunta regionale puo' avvalersi della relazione ai
fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.».
 
Art. 7

Piano educativo individualizzato

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».
2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare;
b) tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo di funzionamento;
c) individua strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
d) esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
f) indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
g) e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
 
Art. 8

Piano per l'inclusione

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalita' per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche' per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualita' dell'inclusione scolastica.
2. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
 
Art. 9

Gruppi per l'inclusione scolastica

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalita' di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuita' delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 e' garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.
3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT e' composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.
5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attivita' nonche' per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato:
a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilita' nel campo dell'inclusione scolastica;
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
7. Le modalita' di funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.».
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indica modalita' di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.
 
Art. 10

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente decreto:
a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;
b) il GIT, in qualita' di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonche' sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilita' certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;
c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
 
Art. 11

Sezioni per il sostegno didattico

1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.

Note all'art. 11:
- Si riporta il comma 66 dell'articolo 1 della citata
legge 13 luglio 2015 n. 107:
«66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i
ruoli del personale docente sono regionali, articolati in
ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per
gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di
posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici
regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti le regioni e gli
enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti
territoriali, inferiore alla provincia o alla citta'
metropolitana, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche
conto delle specificita' delle aree interne, montane e
delle piccole isole, della presenza di scuole nelle
carceri, nonche' di ulteriori situazioni o esperienze
territoriali gia' in atto.
(Omissis).».
 
Art. 12
Corso di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico
nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. La specializzazione per le attivita' di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilita' certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:
a) e' annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
b) e' attivato presso le universita' autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
c) e' programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle universita'.
3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonche' a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.
4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 e' titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalita' attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonche' i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
(Omissis).
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
(Omissis).
 
Art. 13

Formazione in servizio del personale della scuola

1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attivita' formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attivita' rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilita' certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.
3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attivita' formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA e' tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce le modalita' della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

Note all'art. 13:
- Si riporta il comma 124, dell'articolo 1 della legge
13 luglio 2015 n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attivita' di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
 
Art. 14

Continuita' del progetto educativo e didattico

1. La continuita' educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilita' certificata e' garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.
2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attivita' di sostegno didattico, purche' in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.
3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita' dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche' quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalita' attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
4. Al fine di garantire la continuita' didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Note all'art. 14:
- Si riportano i commi 5, 79, 131, dell'articolo 1
della citata legge 13 luglio 2015 n. 107:
(Omissis).
5. Al fine di dare piena attuazione al processo di
realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione
dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per
l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e
per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo
grado afferenti alla medesima istituzione scolastica
l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni
scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta
formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti
dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione
del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
(Omissis).
79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la
copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il
dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di
ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento,
prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e
disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle
lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate
dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione
della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo'
utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da
quelle per le quali sono abilitati, purche' posseggano
titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina
e percorsi formativi e competenze professionali coerenti
con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano
disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in
quelle classi di concorso.
(Omissis).
131. A decorrere dal 1°settembre 2016, i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati con il personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per
la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono
superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non
continuativi
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sotto ordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13
giugno 2007, n. 131, recante «Regolamento recante norme per
il conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
agosto 2007, n. 194.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n.
115, S.O.
 
Art. 15

Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'.
2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:
a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilita' certificata a livello nazionale e internazionale;
b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.
3. L'Osservatorio di cui al comma 2 e' presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o da un suo delegato, ed e' composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonche' da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' di funzionamento, incluse le modalita' di espressione dei pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonche' la durata dell'Osservatorio di cui al comma 2.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 16

Istruzione domiciliare

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
2. Alle attivita' di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 17

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 18

Abrogazioni e coordinamenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati:
a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, introdotto dal presente decreto.
3. All'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «le diagnosi funzionali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento».
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 162 del 2016.

Note all'art. 18:
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante « Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», modificato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.
- Il regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185,
«Regolamento recante modalita' e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di
handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27
dicembre 2002, n. 289» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115.
- Si riporta l'articolo 13, comma 2-ter, del citato
decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13 (Integrazione delle anagrafi degli
studenti).
(Omissis).
2-ter. Al fine di consentire il costante miglioramento
dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante
l'assegnazione del personale docente di sostegno, le
istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla
banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti i Profili
di funzionamento di cui al comma 5 dell'articolo 12 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi
identificativi degli alunni. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per
la protezione dei dati personali, i criteri e le modalita'
concernenti la possibilita' di accesso ai dati di natura
sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei
medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale
degli studenti la separazione tra la partizione contenente
i Profili di funzionamento e gli altri dati.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento
relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in
materia di alunni portatori di handicap», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79.
 
Art. 19

Decorrenze e norme transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6 e all'articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2019. Dalla medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79, e' soppresso e il Profilo di funzionamento e' redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.
3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze:
a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
b) il GIT dal 1° gennaio 2019.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo dall'anno scolastico 2019/2020.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilita' certificata, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
 
Art. 20

Copertura finanziaria

1. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui all'articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.
3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal presente decreto, nonche' ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI non puo' essere esonerato dall'attivita' didattica o di servizio.
4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 20:
- Si riporta l'articolo 1, comma 75, della citata legge
13 luglio 2015, n. 107:
«75. L'organico dei posti di sostegno e' determinato
nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma
restando la possibilita' di istituire posti in deroga ai
sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 202, della citata
legge 13 luglio 2015, n. 107:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona
Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione
scolastica.».
 
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