Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere m) ed n), e terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera d) e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita';
Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita';
Visto l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese;
Visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto, principi e finalita'

1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalita' individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attivita' didattiche laboratoriali.
2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica.
3. Il modello didattico e' improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonche' di orientare il progetto di vita e di lavoro della studentessa e dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilita'. Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed e' organizzato per unita' di apprendimento.
4. Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalita' di formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualita' comunemente denominato «Made in Italy», nonche' di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art.76. della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
«(Omissis);
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
(Omissis).
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 180, 181,
lettera d), e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 2015, n. 162.
«Art. 1. - (Omissis).
180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere al
riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in
coordinamento con le disposizioni di cui alla presente
legge.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
(Omissis);
d) revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle
articolazioni e delle opzioni dell'istruzione
professionale;
2) il potenziamento delle attivita' didattiche
laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita'
di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con
particolare riferimento al primo biennio;
(Omissis).
184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente
articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
e correttive dei decreti medesimi».
- La legge 11 gennaio 2007 n. 1, recante «Disposizioni
in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le universita'», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«Art. 1. - (Omissis).
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.
(Omissis)».
- Il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
universita'», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 2008, n. 204.
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1, 1-bis,
1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
febbraio 2007, n. 26.
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica. Misure in materia di rottamazione di
autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di
linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione
secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei,
gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
all' articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti
finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6
sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e
il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I percorsi del
liceo artistico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel
medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati
il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il
quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale
da definire ai sensi dell' articolo 1, comma 605, lettera
f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente
riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - (Omissis).
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti;
(Omissis)».
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
S.O.
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante «Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4,
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n.
39.
- Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22,
recante «Definizione dei percorsi di orientamento
finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma
dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n.
1», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008,
n. 32.
- Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21,recante
«Norme per la definizione dei percorsi di orientamento
all'istruzione universitaria e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la
scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici
degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1
della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007,
n. 1», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio
2008, n. 32.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
«Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88, recante «Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno
2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87,recante «Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti professionali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, recante «Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto
2009, n. 191.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155.
- Il decreto 22 agosto 2007, n. 139, recante
«Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202.
- La raccomandazione 18 dicembre 2006, n. 2006/962/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 394.
- La Raccomandazione 23 aprile 2008, n. 2008/C
111/01/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente, e' pubblicata nella G.U.U.E. 6
maggio 2008, n. C 118.
- La Raccomandazione 18 giugno 2009, n.
2009/C155/01,del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la
garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione
professionale (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».

Note all'art. 1:
- Per la legge 13 luglio 2015, n. 107, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296,si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato A
(di cui all'articolo 2, comma 2) Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello
studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione Premessa.
I percorsi di istruzione professionale (di seguito denominata I.P.) sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
I percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella societa' della conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 107/2015, come «Scuole territoriali dell'innovazione», svolgendo una «funzione di cerniera» tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, nel consolidare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzarli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente Allegato. Cio' al fine soprattutto di contrastare le diseguaglianze socio-culturali, favorire l'occupazione giovanile anche in relazione a «nuovi lavori», prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica in una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il diritto allo studio, le pari opportunita' di successo formativo e di istruzione permanente.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono ampliare, sulla base della programmazione delle Regioni, l'offerta formativa unitaria e integrata tra i percorsi di I.P. e i percorsi di IeFP per il conseguimento delle qualifiche professionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 226/2005 come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo.
1. Identita' dell'istruzione professionale e il P.E.Cu.P.
I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado ed hanno un'identita' culturale, metodologica e organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si esprime attraverso:
a) il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005, finalizzato:
ad una crescita educativa, culturale e professionale;
allo sviluppo dell'autonoma capacita' di giudizio;
all'esercizio della responsabilita' personale e sociale.
b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi di I.P., comune ai relativi profili di uscita degli indirizzi di studio, che si basa su una dimensione connotata da uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli duali di apprendimento promossi dall'Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational Education and Training - VET) e da una personalizzazione dei percorsi resa riconoscibile e comunicabile dal Progetto formativo individuale, idonea a consentire a tutti gli studenti di rafforzare e innalzare le proprie competenze chiave di cittadinanza, a partire da quelle che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e, nel contempo, avere migliori prospettive di occupabilita'.
Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilita' in relazione alle attivita' economiche di riferimento.
I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella societa' della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato dell'istruzione professionale e', pertanto, una persona competente, consapevole delle potenzialita' e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realta', attento ad un utilizzo sempre piu' ampio delle tecnologie, cosi' da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualita' del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica.
Il fattore «professionalita' del lavoro» risiede, pertanto, nell'assumere responsabilita' in riferimento ad uno scopo definito e nella capacita' di apprendere anche dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del «qualificato» del passato, per delineare un lavoratore consapevole dei propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una disposizione alla cooperazione, che e' in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento. Cio', da un lato, comporta il superamento della tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante ed educazione generale, dall'altro, intende garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed economiche.
Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di studio dei percorsi di I.P., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di cui il presente allegato costituisce parte integrante.
1.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi.
I percorsi di I.P. hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.
A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di:
agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realta', dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di lavoro;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialita' dei beni artistici e ambientali;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attivita' di studio, ricerca e approfondimento;
riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressivita' corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realta' ed operare in campi applicativi;
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;
utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessita' di assumere responsabilita' nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunita' formative;
valutare le proprie capacita', i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico;
riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro;
sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un piano d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro;
individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0;
conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato;
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali.
La professionalita' che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del quinquennio tende a valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione piu' ampia, come l'insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche l'identita' e il senso di appartenenza ad una comunita' professionale, che riflettono una visione etica della realta', un modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali, ma collettive.
Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi e contribuire ad anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni e' richiesta una preparazione caratterizzata da una fluida integrazione tra competenze culturali generali e competenze tecnico professionali specifiche. I risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente prevedono, quindi, una stretta integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e quella tecnico-operativa, tipica delle vocazioni dell'istruzione professionale.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del quinquennio, consentono agli studenti di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonche' nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Nel corso del quinquennio va assicurato, quindi, un orientamento permanente che favorisca scelte fondate e consapevoli da parte degli studenti.
2. Strumenti organizzativi e metodologici.
I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in modo da garantire, ad ogni studente:
a) la frequenza di un percorso personalizzato per acquisire, nel biennio, le competenze chiave di cittadinanza, i saperi e le competenze necessarie per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli strumenti per orientarsi in relazione all'indirizzo di studio scelto al momento dell'iscrizione alla prima classe. Per questo le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. hanno la possibilita' di articolare, nella loro autonomia, le classi in livelli di apprendimento e periodi didattici, come strumenti piu' efficaci di prevenzione della dispersione scolastica e di inclusione sociale;
b) la reversibilita' delle scelte, consentendo i passaggi, dopo il primo biennio, ai percorsi di qualifica professionale presso le istituzioni formative di IeFP, nonche' i loro successivi rientri nei percorsi quinquennali di istruzione professionale.
Il percorso e' organizzato sulla base del «Progetto formativo individuale», redatto dal Consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza. In esso sono evidenziati i saperi e le competenze acquisiti dallo studente anche in modo non formale e informale, ai fini di un apprendimento personalizzato, idoneo a consentirgli di proseguire con successo, anche attraverso l'esplicitazione delle sue motivazioni allo studio, le aspettative per le scelte future, le difficolta' incontrate e le potenzialita' rilevate.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota di autonomia e ampi spazi di flessibilita'. Questi ultimi costituiscono lo strumento attraverso il quale attivare percorsi formativi, rispondenti alle vocazioni del territorio e alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con le priorita' indicate dalle Regioni nella propria programmazione.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare la quota di autonomia entro il limite del 20% dell'orario complessivo, nel rispetto delle quote orarie attribuite all'area generale e all'area di indirizzo e degli insegnamenti obbligatori previsti nei profili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo di cui il presente allegato costituisce parte integrante. Al fine di preservare l'identita' dell'istruzione professionale, le attivita' e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui al punto 1 e con quelli correlati agli indirizzi attivati.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge 107/2015, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie, progettano attivita' finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107/2015, individuati tra quelli sotto richiamati:
«a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL);
b) potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento».
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nei limiti delle risorse disponibili, possono stipulare contratti di prestazioni d'opera di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'indirizzo di riferimento, soprattutto per l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo a profili professionali innovativi richiesti dal territorio.
I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi e metodologie didattiche idonee a favorire l'integrazione tra area di istruzione generale e area di indirizzo, attraverso l'implementazione delle metodologie laboratoriali, non solo per consentire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro da parte degli studenti, ma anche al fine di permettere il conseguimento di risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di cui al punto 1.1.
I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, a partire dall'esperienza in laboratorio e in contesti operativi reali, le competenze, abilita' e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni per assumere ruoli tecnici operativi in relazione all'area delle attivita' economiche di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. E', quindi, necessaria l'adozione di una pluralita' di attivita' didattiche in laboratorio, soprattutto nel biennio e, nel triennio, in misura crescente dal terzo al quinto anno, soprattutto in alternanza scuola/lavoro e, ove possibile, in apprendistato.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. sono chiamate a cogliere l'evoluzione delle filiere produttive che richiedono nuovi fabbisogni in termini di competenze e ad offrire una risposta adeguata alle necessita' occupazionali. L'impianto del nuovo ordinamento, in particolare del triennio, intende - in questo senso - favorire stabili alleanze formative con il sistema produttivo, anche per rispondere alle sollecitazioni che provengono dalla dimensione internazionale.
L'interazione con il territorio e il mondo produttivo non e' solo un metodo di lavoro; e' un fattore imprescindibile per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Gli strumenti per intrecciare la progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti sono quelli offerti dall'autonomia didattica e organizzativa, arricchiti dalle opportunita' e dagli strumenti previsti dalla legge n. 107/2015, per superare gli stereotipi di un'interpretazione sequenziale del rapporto tra teoria e pratica e del primato dei saperi teorici, promuovendo una chiave di lettura che valorizzi i diversi stili di apprendimento degli studenti e offra risposte articolate alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, tale da far percepire i saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale.
L'attivita' didattica, svolta prevalentemente in laboratorio, e l'apprendimento in alternanza scuola lavoro e in apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo studente in condizione di:
apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace;
compiere scelte orientate al cambiamento;
sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo, alla formazione continua e all'auto-valutazione, valorizzando l'apporto scientifico e tecnologico per la costruzione del sapere;
esercitare il rigore, l'onesta' intellettuale, la liberta' di pensiero, la creativita', la collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una societa' aperta e democratica. Tali valori, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, sono alla base della convivenza civile.
La metodologia laboratoriale consente di introdurre progressivamente lo studente ai processi e ai contesti produttivi e organizzativi aziendali, nonche' alle attivita' economiche di riferimento. Questa metodologia, insieme all'alternanza scuola-lavoro, costituisce un elemento fondamentale del continuo processo di orientamento, teso a favorire la riflessione degli studenti sulle scelte operate e le rende piu' fondate e consapevoli.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. partecipano al Sistema nazionale di valutazione attivando modalita' per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013 e utilizzando gli strumenti adottati a livello nazionale.
 
Allegato B
(di cui all'articolo 3, comma 2)

QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

PRIMO BIENNIO


+-------------------------------------------------------------------+ | Area generale comune a tutti gli indirizzi | +-------------------------------------------------------------------+ | | Monte ore | | |ASSI CULTURALI | Biennio |Discipline di riferimento| +---------------------------+-------------+-------------------------+ |Asse dei linguaggi | 462 ore |Italiano | | | |Inglese | +---------------------------+-------------+-------------------------+ |Asse matematico | 264 ore |Matematica | +---------------------------+-------------+-------------------------+ | | |Storia, Geografia, | |Asse storico sociale | 264 ore |Diritto e economia | +---------------------------+-------------+-------------------------+ |Scienze motorie | 132 ore |Scienze motorie | +---------------------------+-------------+-------------------------+ | | |RC o attivita' | |RC o attivita' alternative | 66 ore |alternative | +---------------------------+-------------+-------------------------+ |Totale ore Area generale | 1.188 ore | | +-------------------------------------------------------------------+ | Area di indirizzo | +-------------------------------------------------------------------+ |Asse scientifico, | 924 ore |Scienze integrate TIC | |tecnologico e professionale| |Discipline di indirizzo | | | |Laboratori professionali | | | |di indirizzo (ITP)(*) | +---------------------------+-------------+-------------------------+ | di cui in compresenza| 396 ore | | +---------------------------+-------------+-------------------------+ |Totale Area di Indirizzo | 924 ore | | +---------------------------+-------------+-------------------------+ |TOTALE BIENNIO | 2.112 ore | | +---------------------------+-------------+-------------------------+ | Personalizzazione degli| | | | apprendimenti| 264 ore | | +---------------------------+-------------+-------------------------+ (*) alle attivita' di laboratorio possono essere dedicate un numero massimo di 6 ore settimanali


TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)


+-------------------------------------------------------------------+ | Area generale comune a tutti gli indirizzi | +-------------------------------------------------------------------+ | | Discipline di | | | | | Assi culturali | riferimento |3 anno |4 anno |5 anno | +--------------------+----------------------+-------+-------+-------+ |Asse dei linguaggi |Lingua italiana |198 |198 |198 | | |Lingua inglese | | | | +--------------------+----------------------+-------+-------+-------+ |Asse storico sociale|Storia |66 |66 |66 | +--------------------+----------------------+-------+-------+-------+ |Asse matematico |Matematica |99 |99 |99 | +--------------------+----------------------+-------+-------+-------+ | |Scienze motorie |66 |66 |66 | +--------------------+----------------------+-------+-------+-------+ | |IRC o attivita' | | | | | |alternative |33 |33 |33 | +--------------------+----------------------+-------+-------+-------+ | |Totale ore Area | | | | | |generale |462 |462 |462 | +--------------------+----------------------+-------+-------+-------+



AREE DI INDIRIZZO (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali, di cui in compresenza fino a 9 ore settimanali in relazione all'indirizzo)¹
1. Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane


+-------------------------------------------------------------------+ | Area di indirizzo | +-------------------------------------------------------------------+ | | Aree Disciplinari di | | | | | Assi culturali | riferimento | 3 anno |4 anno |5 anno | +-----------------+------------------------+--------+-------+-------+ | |Area scientifica | | | | | |(Biologia/Chimica .) e | | | | |Asse scien- |tecnico professionale | | | | |tifico |(Agronomia, Tecniche di | | | | |tecnologico e |allevamento, | | | | |professionale |Silvicoltura .) | 594 | 594 | 594 | +-----------------+------------------------+--------+-------+-------+ |Totale area di | | | | | |indirizzo | | 594 | 594 | 594 | +-----------------+------------------------+------------------------+ |di cui in | | | |compresenza | | 891 | +-----------------+------------------------+------------------------+


2. Pesca commerciale e produzioni ittiche


+-------------------------------------------------------------------+ | Area di indirizzo | +-------------------------------------------------------------------+ | | Aree Disciplinari di | | | | | Assi culturali | riferimento | 3 anno |4 anno |5 anno | +-----------------+------------------------+--------+-------+-------+ | |Area scientifica | | | | |Asse scien- |(Biologia/Chimica .) e | | | | |tifico |tecnico professionale | | | | |tecnologico e |(Discipline professio- | | | - | |professionale |nalizzanti di settore) | 594 | 594 | 594 | +-----------------+------------------------+--------+-------+-------+ |Totale area di | | | | | |indirizzo | | 594 | 594 | 594 | +-----------------+------------------------+------------------------+ |di cui in | | | |compresenza | | 891 | +-----------------+------------------------+------------------------+


3. Industria e artigianato per il made in Italy


+-------------------------------------------------------------------+ | Area di indirizzo | +-------------------------------------------------------------------+ | | Aree Disciplinari di | | | | | Assi culturali | riferimento | 3 anno |4 anno |5 anno | +-----------------+------------------------+--------+-------+-------+ | |Area tecnologica | | | | | |(Tecnologie applicate | | | | | |ai materiali e ai | | | | | |processi produttivi ...)| | | | |Asse scien- |e tecnico profes- | | | | |tifico tecno- |sionale (Laboratori | | | | |logico e profes- |tecnologici, Tecniche | | | | |sionale |di produzione .) | 594 | 594 | 594 | +-----------------+------------------------+--------+-------+-------+ |Totale area di | | | | | |indirizzo | | 594 | 594 | 594 | +-----------------+------------------------+------------------------+ |di cui in | | | |compresenza | | 891 | +-----------------+------------------------+------------------------+


4. Manutenzione e assistenza tecnica


+------------------------------------------------------------------+ | Area di indirizzo | +------------------------------------------------------------------+ | | Aree Disciplinari di | | | | | Assi culturali | riferimento |3 anno|4 anno|5 anno| +--------------------+------------------------+------+------+------+ | |Area scientifico | | | | | |tecnologica (Tecnologie | | | | | |meccaniche, elettriche | | | | | |...) e tecnico profes- | | | | | |sionale (Installazione | | | | |Asse scientifico |e Manutenzione, | | | | |tecnologico e |Laboratori tecnologici | | | | |professionale |.) | 594 | 594 | 594 | +--------------------+------------------------+------+------+------+ |Totale area di | | | | | |indirizzo | | 594 | 594 | 594 | +--------------------+------------------------+--------------------+ |di cui in | | | |compresenza | | 891 | +--------------------+------------------------+--------------------+


5. Gestione delle acque e risanamento ambientale


+-------------------------------------------------------------------+ | Area di indirizzo | +-------------------------------------------------------------------+ | | Aree Disciplinari | | | | | Assi culturali | di riferimento | 3 anno | 4 anno | 5 anno | +------------------+---------------------+--------+--------+--------+ | |Area scientifica | | | | | |(Biologia, | | | | | |Chimica....) e | | | | | |tecnico profes- | | | | |Asse scientifico |sionale (Laboratori | | | | |tecnologico e |tecnologici, Tecniche| | | | |professionale |di produzione ..) | 594 | 594 | 594 | +------------------+---------------------+--------+--------+--------+ |Totale area di | | | | | |indirizzo | | 594 | 594 | 594 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |di cui in | | | |compresenza | | 891 | +------------------+---------------------+--------------------------+


6. Servizi commerciali


+-------------------------------------------------------------------+ | Area di indirizzo | +-------------------------------------------------------------------+ | | Aree Disciplinari di | | | | | Assi culturali | riferimento | 3 anno | 4 anno | 5 anno | +----------------+----------------------+---------+--------+--------+ |Asse dei |Seconda lingua | | | | |linguaggi |straniera | 99 | 99 | 99 | +----------------+----------------------+---------+--------+--------+ | |Area delle discipline | | | | | |giuridiche ed econo- | | | | | |miche (Diritto, | | | | | |Economia, .) e Area | | | | |Asse scien- |tecnico profes- | | | | |tifico, tecno- |sionale (Tecniche | | | | |logico e profes-|professionali, di | | | | |sionale |comunicazione .) | 495 | 495 | 495 | +----------------+----------------------+---------+--------+--------+ |Totale area di | | | | | |indirizzo | | 594 | 594 | 594 | +----------------+----------------------+---------------------------+ |di cui in | | | |compresenza | | 231 | +----------------+----------------------+---------------------------+


7. Enogastronomia e ospitalita' alberghiera


+-------------------------------------------------------------------+ | Area di indirizzo | +-------------------------------------------------------------------+ | | Aree Disciplinari | | | | | Assi culturali | di riferimento |3 anno |4 anno |5 anno | +----------------------+--------------------+-------+-------+-------+ | |Seconda lingua | | | | |Asse dei linguaggi |straniera | 99 | 99 | 99 | +----------------------+--------------------+-------+-------+-------+ | |Area scientifica e | | | | | |tecnico/profes- | | | | | |sionale (Scienza | | | | | |degli alimenti/Arte | | | | | |e territorio/ | | | | | |Tecniche di comuni- | | | | | |cazione .) * - ( | | | | | |Diritto e tecniche | | | | |Asse scientifico |amministrative, | | | | |tecnologico e profes- |Laboratori di | | | | |sionale |settore) | 495 | 495 | 495 | +----------------------+--------------------+-------+-------+-------+ |Totale area di | | | | | |indirizzo | | 594 | 594 | 594 | +----------------------+--------------------+-----------------------+ |di cui in compresenza | | 132 | +----------------------+--------------------+-----------------------+ * discipline alternative sulla base dei differenti profili in uscita a seguito delle specifiche caratterizzazioni formulate dalla scuola


8. Servizi culturali e di spettacolo


+-------------------------------------------------------------------+ | Area di indirizzo | +-------------------------------------------------------------------+ | | Aree Disciplinari di | | | | | Assi culturali | riferimento |3 anno|4 anno|5 anno| +----------------------+-----------------------+------+------+------+ | |Area tecnologica e | | | | | |tecnico/profes- | | | | | |sionale (Comuni- | | | | | |cazione audiovisiva, | | | | |Asse scientifico, |Laboratori tecnologici,| | | | |tecnologico e profes- |Tecniche di produzione | | | | |sionale |e post produzione .) | 594 | 594 | 594 | +----------------------+-----------------------+------+------+------+ |Totale area di | | | | | |indirizzo | | 594 | 594 | 594 | +----------------------+-----------------------+--------------------+ |di cui in compresenza | | 594 | +----------------------+-----------------------+--------------------+


9. Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale


+-------------------------------------------------------------------+ | Area di indirizzo | +-------------------------------------------------------------------+ | | Aree Disci- | | | | | | plinari di | | | | | Assi culturali | riferimento | 3 anno | 4 anno | 5 anno | +---------------------+-----------------+---------+--------+--------+ | |Seconda lingua | | | | |Asse dei linguaggi |straniera | 99 | 99 | 99 | +---------------------+-----------------+---------+--------+--------+ | |Area delle | | | | | |discipline | | | | | |giuridiche ed | | | | | |economiche | | | | | |(Diritto, | | | | | |Economia.), Area | | | | | |scientifica | | | | | |(Cultura medico | | | | | |sanitaria.) e | | | | | |Area tecnico | | | | | |professionale | | | | |Asse scientifico |(Psicologia, | | | | |tecnologico e |Metodologie | | | | |professionale |operative .) | 495 | 495 | 495 | +---------------------+-----------------+---------+--------+--------+ |Totale area di | | | | | |indirizzo | | 594 | 594 | 594 | +---------------------+-----------------+---------------------------+ |di cui in compresenza| | - | +---------------------+-----------------+---------------------------+


10. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie OTTICO


+-------------------------------------------------------------------+ | Area di indirizzo | +-------------------------------------------------------------------+ | | Discipline di | | | | | Assi culturali | riferimento | 3 anno | 4 anno | 5 anno | +-----------------+---------------------+---------+--------+--------+ | |Area scientifica | | | | | |(Ottica, Discipline | | | | |Asse scien- |sanitarie.) e Area | | | | |tifico |tecnico profes- | | | | |tecnologico e |sionale (Diritto e | | | | |professionale |legislazione.) | 594 | 594 | 594 | +-----------------+---------------------+---------+--------+--------+ |Totale area di | | | | | |indirizzo | | 594 | 594 | 594 | +-----------------+---------------------+---------------------------+ |di cui in | | | |compresenza | | 462 | +-----------------+---------------------+---------------------------+


11. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie ODONTOTECNICO


+------------------------------------------------------------------+ | Area di indirizzo | +------------------------------------------------------------------+ | | Discipline di | | | | | Assi culturali | riferimento |3 anno|4 anno|5 anno| +--------------------+------------------------+------+------+-------+ | |Area scientifica | | | | | |(Anatomia, Gnatologia, | | | | | |Diritto e Legislazione, | | | | | |Scienze dei materiali.) | | | | | |e Area tecnico profes- | | | | | |sionale ( Diritto e | | | | | |Legislazione, | | | | | |Modellazione odonto- | | | | |Asse scientifico |tecnica e eserci- | | | | |tecnologico e |tazioni di labo- | | | | |professionale |ratorio.) | 594 | 594 | 594 | +--------------------+------------------------+------+------+------+ |Totale area di | | | | | |indirizzo | | 594 | 594 | 594 | +--------------------+------------------------+--------------------+ |di cui in | | | |compresenza | | 462 | +--------------------+------------------------+--------------------+


 
Allegato C
(di cui all'articolo 3, comma 2)
TABELLA DI CONFLUENZA PERCORSI ISTITUTI PROFESSIONALI EX D.P.R.
87/2010 NEI NUOVI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
DI CUI ALLA DELEGA ART. 1, COMMI 180 E 181 LETT. D) LEGGE 107/2015


+-------------------------------+-----------------------------------+ | INDIRIZZI DI STUDIO nuovi |Indirizzi / articolazioni / opzioni| | ordinamenti | Previgente ordinamento Istituti | | | professionali | | | | | art. 3 - comma 1 - schema | art. 3, comma 1, d.P.R. 87/2010 e | | decreto legislativo | Allegato B e C | | | | | |Decreto interministeriale 24/4/2012| | |- Elenco nazionale opzioni istituti| | | professionali | | | | | | Decreto interministeriale 836 del | | | 13/11/2014 - Integrazione Elenco | | | nazionale opzioni istituti | | | professionali | +-------------------------------+-----------------------------------+ | |1 - SERVIZI per l'AGRICOLTURA e lo | | |SVILUPPO RURALE (Indirizzo) | |a) SERVIZI PER L'AGRICOLTURA, | | |LO SVILUPPO RURALE E LA | | |SILVICOLTURA AGRICOLTURA, | | |SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE|2 - GESTIONE RISORSE FORESTALI E | |DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E |MONTANE (Opzione) | |GESTIONE DELLE RISORSE | | |FORESTALI E MONTANE | | | | | | |3 - VALORIZZAZIONE E | | |COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI | | |AGRICOLI DEL TERRITORIO (Opzione) | +-------------------------------+-----------------------------------+ | |4. PRODUZIONI INDUSTRIALI E | | |ARTIGIANALI (Indirizzo), collegate | |b) PESCA COMMERCIALE E |al settore produttivo "Economia del| |PRODUZIONI ITTICHE |mare" | +-------------------------------+-----------------------------------+ | |4 - PRODUZIONI INDUSTRIALI E | | |ARTIGIANALI - Articolazione | | |INDUSTRIA | | | | | |5 - ARREDI E FORNITURE DI INTERNI | | |(Opzione) | | | | | |6 - PRODUZIONI INDUSTRIALI E | |c) INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER |ARTIGIANALI - Articolazione | |IL MADE IN ITALY |ARTIGIANATO | | | | | |7 - PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI | | |(Opzione) | | | | | |8 - PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL | | |TERRITORIO (Opzione) | | | | | |9 - COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DEI | | |MATERIALI LAPIDEI (Opzione) | +-------------------------------+-----------------------------------+ | |10 - MANUTENZIONE ed ASSISTENZA | | |TECNICA (Indirizzo) | | | | | |11 - APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI | |d) MANUTENZIONE E ASSISTENZA |TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI | |TECNICA |(Opzione) | | | | | |12 - MANUTENZIONE DEI MEZZI DI | | |TRASPORTO (Opzione) | +-------------------------------+-----------------------------------+ |e) GESTIONE DELLE ACQUE E | | |RISANAMENTO AMBIENTALE | | +-------------------------------+-----------------------------------+ | |13 - SERVIZI COMMERCIALI | |f) SERVIZI COMMERCIALI |(Indirizzo) | | | | | |14 - PROMOZIONE COMMERCIALE E | | |PUBBLICITARIA (Opzione) | +-------------------------------+-----------------------------------+ | |15 - SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E| | |L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - | | |Articolazione ENOGASTRONOMIA | | | | | |16 - PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI | | |ED INDUSTRIALI (Opzione) | | | | |g) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'|17 - SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E| |ALBERGHIERA |L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - | | |Articolazione SERVIZI DI SALA E DI | | |VENDITA | | | | | |18 - SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E| | |L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - | | |Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA| +-------------------------------+-----------------------------------+ | |19 - PRODUZIONI INDUSTRIALI E | | |ARTIGIANALI - Articolazione | |h) SERVIZI CULTURALI E DI |INDUSTRIA - Opzione PRODUZIONI | |SPETTACOLO |AUDIOVISIVE | +-------------------------------+-----------------------------------+ |i) SERVIZI PER LA SANITA' E |20 - SERVIZI SOCIO SANITARI | |L'ASSISTENZA SOCIALE |(Indirizzo) | +-------------------------------+-----------------------------------+ | |21 - SERVIZIO SOCIO-SANITARI | |l) ARTI AUSILIARIE DELLE |Articolazione ARTI AUSILIARIE DELLE| |PROFESSIONI SANITARIE: |PROFESSIONI SANITARIE: | |ODONTOTECNICO |ODONTOTECNICO | +-------------------------------+-----------------------------------+ | |22 - SERVIZIO SOCIO-SANITARI | |m) ARTI AUSILIARIE DELLE |Articolazione ARTI AUSILIARIE DELLE| |PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO |PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO | +-------------------------------+-----------------------------------+


 
Art. 2

Identita' dell'istruzione professionale

1. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di eta', di almeno una qualifica professionale triennale, la studentessa e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione puo' scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:
a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. Al fine di assicurare alla studentessa e allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle attivita' economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un'identita' culturale, metodologica e organizzativa che e' definita nel profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma 2 integra il profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed e' comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonche' ai profili di uscita degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3.
4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera a).
5. I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all'universita' e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Note all'art. 2:
- La legge 10 marzo 2000, n. 62,recante «Normeper la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2000, n. 67.
- Per il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del citato
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
«Art. 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione). - (Omissis).
5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale nei quali si realizza il
diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari
dignita' e si propongono il fine comune di promuovere
l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione
critica su di essi, nonche' di incrementare l'autonoma
capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita'
personale e sociale curando anche l'acquisizione delle
competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle
abilita', delle capacita' e delle attitudini relative
all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una
lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo
il profilo educativo, culturale e professionale di cui
all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti
indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della
vita. Essi, inoltre, perseguono le finalita' e gli
obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
(Omissis)».
 
Art. 3

Indirizzi di studio

1. Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti:
a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;
c) Industria e artigianato per il Made in Italy;
d) Manutenzione e assistenza tecnica;
e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
f) Servizi commerciali;
g) Enogastronomia e ospitalita' alberghiera;
h) Servizi culturali e dello spettacolo;
i) Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale;
l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.
2. I quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma 1 sono riportati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli indirizzi di studio dell'ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono negli indirizzi di studio di cui al comma 1 come riportato nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilita' e conoscenze. Con il medesimo decreto e' indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attivita' economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresi' le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166.
5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorita' indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilita' di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione puo' riferirsi solo alle attivita' economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La declinazione e' altresi' riferita alla nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (NUP) adottate dall'ISTAT. L'utilizzo della flessibilita' avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.

Note all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo, n. 87, si veda le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Assetto organizzativo

1. L'istruzione professionale e' caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.
2. Il biennio dei percorsi dell'istruzione professionale comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attivita' e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attivita' e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale, possono organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici. I periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, e' destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attivita' di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Nel biennio le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al comma 4, specifiche attivita' finalizzate ad accompagnare e supportare le studentesse e gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del presente comma si realizzano nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste dalla normativa vigente.
3. Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale e' articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico e' di 1056 ore, articolate in 462 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attivita' e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alla studentessa e allo studente di:
a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo articolo 6, comma 1, lettera a);
b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilita' e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;
c) partecipare alle attivita' di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto formativo individuale;
e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa, secondo le modalita' previste dall'articolo 8.
4. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificita' territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalita' da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalita' definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.
5. Il quinto anno dell'istruzione professionale e' strutturato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, nonche' di maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.
6. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonche' per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 33, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 1. - (Omissis).
33. Al fine di incrementare le opportunita' di lavoro e
le capacita' di orientamento degli studenti, i percorsi di
alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e
professionali, per una durata complessiva, nel secondo
biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno
400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno
200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si
applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge. I percorsi di
alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta
formativa.
(Omissis)».
- Si riporta il testo degli articoli 41, 42 e 43 del
citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 41 (Definizione). - 1. L'apprendistato e' un
contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle
seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano
organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro,
con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio
nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle
qualificazioni».
«Art. 42 (Disciplina generale). - 1. Il contratto di
apprendistato e' stipulato in forma scritta ai fini della
prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma
sintetica, il piano formativo individuale definito anche
sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di
alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale
e' predisposto dalla istituzione formativa con il
coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo
individuale, per la quota a carico dell'istituzione
formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima
non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.
3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le
sanzioni previste dalla normativa vigente per il
licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore, costituisce
giustificato motivo di licenziamento il mancato
raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato
dall'istituzione formativa.
4. Al termine del periodo di apprendistato le parti
possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118
del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo
termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la
disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad
accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a
due livelli inferiori rispetto a quello spettante in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento
e' finalizzato il contratto, o, in alternativa, di
stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura
percentuale e proporzionata all'anzianita' di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilita' di finanziare i percorsi formativi
aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi
paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso
accordi con le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
e) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei
risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e
interna alla impresa, della qualificazione professionale ai
fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del
proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di
istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della
qualificazione professionale ai fini contrattuali
eventualmente acquisita nel libretto formativo del
cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo n. 276 del 2003;
g) possibilita' di prolungare il periodo di
apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa
di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore
a trenta giorni;
h) possibilita' di definire forme e modalita' per la
conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al
fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende
alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione
alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al
regime contributivo per le assicurazioni di cui alle
precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui
all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla
quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore
di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per
il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate,
non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso
il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non puo'
superare il 100 per cento per i datori di lavoro che
occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'.
E' in ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare
apprendisti con contratto di somministrazione a tempo
determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano alle imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
8. Ferma restando la possibilita' per i contratti
collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti
diversi da quelli previsti dal presente comma,
esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno
cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con
contratto di apprendistato professionalizzante e'
subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato,
nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di
almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo
stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i
rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova,
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non
sia rispettata la predetta percentuale, e' in ogni caso
consentita l'assunzione di un apprendista con contratto
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione
dei limiti di cui al presente comma sono considerati
ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto».
«Art. 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore) In vigore dal 25 giugno 2015. - 1.
L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
e il certificato di specializzazione tecnica superiore e'
strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata
in azienda con l'istruzione e la formazione professionale
svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito
dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui
all'articolo 46.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al
comma 1, in tutti i settori di attivita', i giovani che
hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al compimento dei
25. La durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire
e non puo' in ogni caso essere superiore a tre anni o a
quattro anni nel caso di diploma professionale
quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46,
comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e'
rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel
Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di
lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad un anno il
contratto di apprendistato dei giovani qualificati e
diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di
cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di
ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del
certificato di specializzazione tecnica superiore o del
diploma di maturita' professionale all'esito del corso
annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di
apprendistato puo' essere prorogato fino ad un anno anche
nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il
diploma, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
del corso annuale integrativo.
5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a quattro anni,
rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei
percorsi di istruzione secondaria superiore, per
l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze
tecnico-professionali rispetto a quelle gia' previste dai
vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda gia' attivati. Possono essere,
inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata
non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il
corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di
Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce il
contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore
di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono
definiti i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti
delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario
massimo del percorso scolastico che puo' essere svolto in
apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in
azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e delle competenze delle regioni e delle
provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge
nell'ambito del sistema di istruzione e formazione
professionale regionale, la formazione esterna all'azienda
e' impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente
e' iscritto e non puo' essere superiore al 60 per cento
dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per
cento per il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno
successivo finalizzato al conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel
rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza
scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di utilizzo del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato, per lo
svolgimento di attivita' stagionali.
9. Successivamente al conseguimento della qualifica o
del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo
n. 226 del 2005, nonche' del diploma di istruzione
secondaria superiore, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale ai fini contrattuali, e'
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non puo'
eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
di cui all'articolo 42, comma 5».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 1. - (Omissis).
28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono
insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo
anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di
flessibilita'. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati
sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono
parte del percorso dello studente e sono inseriti nel
curriculum dello studente, che ne individua il profilo
associandolo a un'identita' digitale e raccoglie tutti i
dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso
al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle
competenze acquisite, alle eventuali scelte degli
insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in
alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali,
artistiche, di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono disciplinate le modalita' di individuazione
del profilo dello studente da associare ad un'identita'
digitale, le modalita' di trattamento dei dati personali
contenuti nel curriculum dello studente da parte di
ciascuna istituzione scolastica, le modalita' di
trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli
accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonche'
i criteri e le modalita' per la mappatura del curriculum
dello studente ai fini di una trasparente lettura della
progettazione e della valutazione per competenze.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
«Art. 17 (Livelli essenziali dell'orario minimo annuale
e dell'articolazione dei percorsi formativi). - 1. Le
Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario
minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi,
un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi
di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre,
agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi
nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono
con il conseguimento di un titolo di qualifica
professionale, che costituisce titolo per l'accesso al
quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione
professionale;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si
concludono con il conseguimento di un titolo di diploma
professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo
studente una contestuale pluralita' di scelte, le Regioni
assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio
contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di
istruzione e formazione».
 
Art. 5

Assetto didattico

1. L'assetto didattico dell'istruzione professionale e' caratterizzato:
a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4, comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed e' idoneo a rilevare le potenzialita' e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. L'attivita' di tutorato e' svolta dai docenti designati, fatto salvo lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente;
b) dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale;
c) dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali;
d) dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attivita' economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonche' la gestione di processi in contesti organizzati;
e) dalla possibilita' di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, gia' dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
f) all'organizzazione per unita' di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per le singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilita' acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente abbiano maturato le competenze attese. Le unita' di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;
g) dalla certificazione delle competenze che e' effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unita' di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonche' per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 1. - (Omissis).
5. Al fine di dare piena attuazione al processo di
realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione
dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per
l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e
per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo
grado afferenti alla medesima istituzione scolastica
l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni
scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta
formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti
dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione
del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
(Omissis)».
- Per l'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, si veda nelle note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia

1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:
a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonche' dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutte le studentesse e tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivita' di laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel Profilo educativo, culturale e professionale, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015;
b) utilizzare gli spazi di flessibilita', in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
c) sviluppare le attivita' e i progetti di orientamento scolastico, nonche' di inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attivita' economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'Istituto, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilita' di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati. A riguardo, le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
e) attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, per la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilita' di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
f) costituire, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
g) dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attivita' e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilita'. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate.

Note all'art. 6:
- Per l'art. 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n.
107, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e
Rete Nazionale delle scuole professionali

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalita' realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.
3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonche' allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, e' istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identita' e pari dignita', le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della Rete.
5. Per le finalita' di cui al comma 3, la Rete si raccorda con la «Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Note all'art. 7:
- Per l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
si veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, si vedano note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150:
«Art. 1 (Rete Nazionale dei servizi per le politiche
del lavoro). - (Omissis).
2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro e'
costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto, di
seguito denominata «ANPAL»;
b) le strutture regionali per le Politiche Attive del
Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto;
c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di
incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia
di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone
con disabilita' da lavoro;
e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti
autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo
decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro ai sensi dell'articolo 12;
f) i fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma
4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro
S.p.A.;
i) il sistema delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di
scuola secondaria di secondo grado.
(Omissis)».
 
Art. 8

Passaggi tra i sistemi formativi

1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, costituiscono una delle opportunita' che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialita', attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.
2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.
3. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l'attuazione di modalita' di accompagnamento e di sostegno della studentessa e dello studente e la possibilita' di inserimento graduale nel nuovo percorso.
4. Il passaggio e' effettuato esclusivamente a domanda della studentessa e dello studente nei limiti delle disponibilita' di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative.
5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui la studentessa e lo studente sia gia' in possesso di ammissione all'annualita' successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualita' di inserimento e' basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, nonche' sulle sue effettive potenzialita' di prosecuzione del percorso.
6. Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalita':
a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unita' di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo studente;
c) progettazione e realizzazione delle attivita' di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.
7. La studentessa e lo studente, conseguita la qualifica triennale, possono chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalita' previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.
8. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, si veda nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13:
«Art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali). - 1. In
conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello
comunitario, allo scopo di garantire la mobilita' della
persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel
mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e
dei fabbisogni, nonche' l'ampia spendibilita' delle
certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e'
istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui
all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n.
92.
2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di
riferimento unitario per la certificazione delle
competenze, attraverso la progressiva standardizzazione
degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di
istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione
e formazione professionale, e delle qualificazioni
professionali attraverso la loro correlabilita' anche
tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti
formativi in chiave europea.
3. Il repertorio nazionale e' costituito da tutti i
repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi
compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e
delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del
repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale,
regionale o di provincia autonoma, pubblicamente
riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:
a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
b) identificazione delle qualificazioni e delle
relative competenze che compongono il repertorio;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove
applicabile, ai codici statistici di riferimento delle
attivita' economiche (ATECO) e della nomenclatura e
classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT), nel
rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
d) referenziazione delle qualificazioni del
repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF),
realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse
nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui
all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e
consultabile per via telematica il repertorio nazionale".
 
Art. 9

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli indirizzi e del numero delle studentesse e degli studenti iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 ore per ciascuno dei cinque anni di corso. La quota in compresenza e' definita dai piani orari di cui all'allegato B, nell'ambito degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3 nei quali confluiscono i percorsi di istruzione professionale definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, secondo l'Allegato C. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, relative agli uffici tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici dell'organico dell'autonomia forniti di specifiche professionalita', nell'ambito degli insegnanti assegnati ai posti di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107.
2. Le singole autonomie scolastiche possono adattare i percorsi attraverso la flessibilita' di cui all'articolo 6, nei limiti delle dotazioni organiche triennali e della programmazione dell'offerta formativa regionale.
3. I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione professionale offerti dalle istituzioni scolastiche, e' determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli Uffici scolastici regionali verificano, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 64 e 65, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 1. - (Omissis).
64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
cadenza triennale, con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, e comunque nel limite
massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e'
determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.
65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni
e' effettuato sulla base del numero delle classi, per i
posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i
posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto
alla dotazione organica assegnata. Il riparto della
dotazione organica per il potenziamento dei posti di
sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni
disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto
alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree
montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa
densita' demografica o a forte processo immigratorio,
nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di
dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri
rispetto alla dotazione organica assegnata, considera
altresi' il fabbisogno per progetti e convenzioni di
particolare rilevanza didattica e culturale espresso da
reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni
caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione
degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e'
tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei
posti vacanti e disponibili.
(Omissis)».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
2009, n. 151.
- Si riporta il testo dell'art. 64, comma 6, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - (Omissis).
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 12 e 13 della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 1. - (Omissis).
12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il
mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio
di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa.
Il predetto piano contiene anche la programmazione delle
attivita' formative rivolte al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche' la
definizione delle risorse occorrenti in base alla
quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il
piano puo' essere rivisto annualmente entro il mese di
ottobre.
13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il
piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite
dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e
trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca gli esiti della verifica.
(Omissis)».
 
Art. 10

Monitoraggio, valutazione di sistema
e aggiornamento dei percorsi

1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attivita' di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. I profili di uscita e i relativi risultati di apprendimento dell'istruzione professionale sono aggiornati, con cadenza quinquennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, anche in relazione a nuove attivita' economiche e, piu' in generale, all'innovazione tecnologica e organizzativa e ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni.
 
Art. 11

Passaggio al nuovo ordinamento

1. I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.
2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla Tabella di confluenza di cui all'Allegato C, a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2018/2019.
3. Il passaggio al nuovo ordinamento e' supportato dalle indicazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3, le quali contengono orientamenti riferiti a: sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa e per l'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 4; predisposizione di misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali, nonche' per l'informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. Le misure sono attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 11:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 9 del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. A decorrere dall'anno 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attivita' di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'art. 1, comma 202, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107:
«Art. 1. - (Omissis).
202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O.:
«Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
- (Omissis).
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 3, del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150:
«Art. 32 (Incentivi per il contratto di apprendistato
per la qualifica, il diploma e il certificato di
specializzazione tecnica superiore). - (Omissis).
3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo
sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, le risorse di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n.
144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per
l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27
milioni di euro per l'anno 2017 da destinare al
finanziamento dei percorsi formativi rivolti
all'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza
scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera
d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al primo
periodo del presente comma e' finalizzata a elaborare
modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo
43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
ed e' promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, d'intesa con le Regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987,
n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma da destinare prioritariamente ai percorsi di
formazione nell'ambito del sistema di istruzione e
formazione professionale.
(Omissis)».
 
Art. 13

Abrogazioni

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, e' abrogato.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Note all'art. 13:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1-quinquies,
del citato decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica. Misure in materia di rottamazione di
autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di
linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - (Omissis).
1-quinquies. Sono adottate apposite linee-guida,
predisposte dal Ministro della pubblica istruzione
d'intesa, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui
all' articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine
di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli
istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento di
qualifiche e diplomi professionali di competenza delle
regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
(Omissis)».
 
Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.
2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema dell'istruzione e formazione professionale. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con le modalita' e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. All'attuazione del presente comma le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nell'ambito delle risorse dei propri bilanci, ivi compresi gli oneri delle Commissioni nominate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Costa, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 14:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1, del citato
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
«Art. 20 (Livelli essenziali della valutazione e
certificazione delle competenze). - 1. Le Regioni
assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla
valutazione e certificazione delle competenze:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli
studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di
certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e
degli esperti di cui all'articolo 19;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia
rilasciata certificazione periodica e annuale delle
competenze, che documenti il livello di raggiungimento
degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo
studente consegua la qualifica di operatore professionale
con riferimento alla relativa figura professionale, a
conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il
diploma professionale di tecnico, a conclusione dei
percorsi di durata almeno quadriennale;».
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 6, del citato
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
«Art. 15 (Livelli essenziali delle prestazioni). -
(Omissis).
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei
percorsi del sistema di istruzione e formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli
accessi all'universita' e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso
annuale, realizzato d'intesa con le universita' e con
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma
restando la possibilita' di sostenere, come privatista,
l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia».
 
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