Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare i commi 180 e 181, lettera b);
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari per l'universita' e la ricerca e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno.
2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione e' introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per selezionarli sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.
3. Il sistema di cui al comma 2 costituisce, insieme alla formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione.
4. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse previste dal presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Republica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14, della legge 23
agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1. Il comma 2-bis dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, introdotto dall'art. 2 dalla legge 24 dicembre
1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui e' possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo'
assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o
quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli
altri casi la comunicazione e' data al presidente della
regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la
conferenza puo' entro trenta giorni, pervenire ad una nuova
decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale
termine, la conferenza e' sciolta".
3. Il comma 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere,
purche' non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di
servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o
realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di
importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse
statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo'
essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in
tale attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la
decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa
tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i
rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita'
locali complessivamente interessate dalla decisione stessa
e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o
delle comunita' montane interessate. Analoga regola vale
per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel
corso dell'accertamento di conformita' di cui all'art. 2
del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro
trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le
opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo
il caso di opere che interessano il territorio di piu'
regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
"Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti relativi ad
opere per le quali sia intervenuta la valutazione di
impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14,
comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini, fermo restando quanto disposto dall'art. 3,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente,
del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto
ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle
categorie individuate ai sensi dell'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione
del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del
proponente, unitamente all'estratto della predetta
valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati".
8.
9.
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8
del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili,
agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui
all'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive
modificazioni, agli accordi di programma relativi agli
interventi previsti nei programmi e nei piani approvati
dalla Commissione di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre
1990, n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali di cui alla
normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte
dal presente articolo, si applicano anche alle altre
conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni
di legge.
12. Il comma 5 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, e' sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta
Commissione".
13. Al comma 2 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Alle dipendenze della Commissione e' posto, altresi', un
contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto
unita', di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,
determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo
stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. All'art. 56, terzo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e'
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il
consiglio di amministrazione" sono soppresse.
16. All'art. 58, terzo comma, del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita
dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'art. 56 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e' aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni
dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente
stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
19.
20. Ai fini di quanto previsto dall'art. 81, quarto
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli
articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, nonche' dagli articoli 19 e seguenti del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di
redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei
beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche
destinati al funzionamento di sistemi informativi
complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di
cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il
valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni
stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20,
qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui
erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del
Provveditorato generale dello Stato, secondo il
procedimento previsto dall'art. 35 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del
procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature
stessi sono assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a
istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti
non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta,
ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa
in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 5
luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di
livello dirigenziale od equiparato di cui all'art. 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonche' al personale dirigenziale
delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle
magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e
militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio
1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate
dai rispettivi organi di governo.
23. All'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei
consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di
assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce
i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all'attivita' dell'ente;
approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri
generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione definitiva. I componenti
dell'organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di
indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'art. 16 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo'
essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.
25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25
non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che
preveda il parere del Consiglio di Stato in via
obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art.
2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio
di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i
quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per
legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La
sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi
dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e'
sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti
legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal
presidente del Consiglio di Stato a causa della loro
particolare importanza.
29. All'art. 10 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge,
decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di
particolare complessita' in ragione dell'elevato numero di
commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne
predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate
in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il
contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo
viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla
pubblicazione della legge o dell'atto normativo e,
comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione
stessa".
30.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del
decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come
modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimita' sugli atti
amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di
merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi
quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e
contabile dei consigli regionali, nonche' sugli atti
costituenti adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Da 33. a 36.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato
regionale di controllo non possono riesaminare il
provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo.
Da 38. a 45.
46. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1995, possono, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 8
luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice
amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle
province e dei comuni.
47. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto
sanita'", sono inserite le seguenti: "di personale delle
regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che
non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 e' sostituito dal
seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle
province autonome e agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni".
48.
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31
dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'art.
6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei
limiti stabiliti dall'art. 1, comma 7, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni
elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici
pubblici anche non scolastici.
Da 51. a 59.
60. Il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, e' abrogato.
61. L'art. 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, e'
abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'art. 53 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree
pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura
possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le
spese per la rimozione sono poste a carico del
trasgressore".
63. Il consiglio comunale puo' determinare le
agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori
non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
previste dall'art. 3, comma 143, lettera e), numero 1),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non
abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, possono, con proprio regolamento,
non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui
all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,
n. 3, o modificarne le aliquote.
65.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono
essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
Da 67. a 79.
79-bis Le somme dovute alla Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle
convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di
quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche' le
somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, all'unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'interno
relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le
medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme
derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole
delle amministrazioni centrali.
80.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito, a cura del Ministro
dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti,
in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 51-bis
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6,
comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del
presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della
provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra
gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della
presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2, decimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto
di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima
assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi'
stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli
istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle
posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere
disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano
richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del
regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai segretari
in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita
sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano
l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
statale e trasferiti presso altre pubbliche
amministrazioni, con preferenza per quelle statali,
mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'art.
22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1990, n. 44, ed all'art. 15 del decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e
reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale e'
disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei
concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari
che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno
quattro anni le relative funzioni.
Da 84. a 86.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
nazionali delle autonomie locali, e' disciplinata la
procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e
ai loro consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione
dei tributi nonche' di sanzioni o prestazioni di natura
pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti
elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema
bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti
locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione per
versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita'
e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che
escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di
pagamento a favore delle regioni e degli enti locali
diversi dalla carta moneta.
90. All'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in
contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto
dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono
inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprieta'
non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di
termine, di responsabile del procedimento e di diritto di
accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono adottati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale
di controllo nomina un commissario per la loro adozione.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 7 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto
dall'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si
applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni
previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di
disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo
unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno
d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909,
n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, secondo i criteri e le
modalita' previsti dall'art. 4 e dall'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione,
prevista dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei
procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio
1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i
regolamenti individuano le disposizioni che pongono a
carico di persone fisiche, associazioni, imprese, societa'
e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi
da esse previsti non siano piu' rilevanti ai fini della
lotta alla criminalita' organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge
11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il
rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art.
3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e
100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
rinnovabilita' dei contratti. (115)
97. Le materie di cui all'art. 3, comma 6, e all'art.
4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi'
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini
di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai
predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita'
italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica
francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano
il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La
stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinita' scientifica e didattica,
all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'art. 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le
modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte
delle strutture didattiche competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo.
Da 102. a 107.
108. In sede di prima applicazione della presente
legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono
presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il
rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di
elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente
gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e
5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate
dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico
e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi
atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai
contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al
procedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita', di
altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si
applicano l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'art. 20
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto
articolo e' presentata al rettore e da questi trasmessa al
consiglio di amministrazione e al senato accademico. In
prima applicazione il contratto di lavoro e' stipulato con
il direttore amministrativo in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge per la durata determinata
dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto
previsti dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalita'
di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo, e
successive modificazioni, al fine di tenere in
considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi
universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini
speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e
dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
altri titoli di cui al comma 95, lettera a).
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo
stato giuridico dei professori universitari e del relativo
reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta',
di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in universita' straniere o che siano
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale. L'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla data
di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione
delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle universita',
sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il
diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del
compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a
contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad
emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati
alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di
laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di
altre facolta' o dipartimenti, indicando i settori
scientifico- disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per
l'individuazione sul territorio, in modo programmato e
tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle
sedi delle facolta' di scienze motorie, anche in deroga
alle disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta' anche
mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il
mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti
promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in
istituto universitario autonomo o in facolta' di uno degli
atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al
medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non
docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle
funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
in godimento per i docenti non universitari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso
l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano
svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo
anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in
altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla
lettera c), delle funzioni e del trattamento economico
complessivo in godimento per il personale tecnico-
amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi
dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di
passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai
decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilita', per le facolta'
universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere
convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica
per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche'
per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono
sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli
per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi
conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono
titolo valido per l'ammissione alla scuola di
specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le
classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi
danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita'
didattiche, le universita' potranno stipulare apposite
convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto
riguarda in particolare l'educazione musicale, con le
scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'art. 1 della legge 12 febbraio
1992, n. 188, e' sostituito dal seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo
accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i
concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli
esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono
iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa
della dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i
commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i
commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3, il comma 3 dell'art. 4, i
commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, l'art. 10, ad eccezione del
comma 9, e l'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
nonche' gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di
cui all'art. 20, comma 8, lettere a), b) e c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla
provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare norme
legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui
al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la
scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante
esproprio, degli immobili necessari. A seguito
dell'emanazione delle predette norme la provincia
esercitera' le relative funzioni amministrative. Con
riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della
Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia di
cui al presente comma si procedera', successivamente al
decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale
per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
122. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la
collaborazione scientifica con le universita' e con i
centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli
Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della
ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi
accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
corsi integrati di studio sia presso entrambe le
universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di
ricerca congiunti. Le medesime universita' riconoscono la
validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
studio svolti dagli studenti presso le universita' e
istituzioni universitarie estere, nonche' i titoli
accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122,
qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di
laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono
comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro
stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta
giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello
Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui
al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120
istituito sul territorio della provincia autonoma di
Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei
Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza e'
direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel
testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica
italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
qualora nel predetto ateneo non siano attivate le
corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi scambi
di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e
gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni
di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
1592 del 1933 e' subordinata all'attivazione, presso
l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari
che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'universita' degli studi
di Trento possono disporre la nomina a professore di prima
fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata
diretta, di studiosi che rivestano presso universita'
straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
dall'ordinamento universitario italiano, nella misura
massima, per l'universita' di Trento, del trenta per cento
delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun
tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento,
all'universita' istituita nel territorio della regione
autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 possono istituire la facolta' di
scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea
in scienze della formazione primaria e' subordinata
all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari
triennali e quadriennali rispettivamente della scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la
realizzazione degli accordi di collaborazione
internazionale dell'universita' di Trento, volti al
conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito
di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo e'
rilasciato dalla universita' di cui al presente comma,
limitatamente ai dottorati di cui e' sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di
dottorato, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituita da
una commissione nominata dal rettore, composta da cinque
esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari
e un professore associato. Almeno due componenti della
commissione non devono appartenere alla predetta
universita'.
128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre con
leggi provinciali, ai sensi dell'art. 17 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la
concessione di contributi a favore dell'universita' degli
studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e
per l'attuazione di specifici programmi e progetti
formativi.
129. Al secondo comma dell'art. 44 della legge 14
agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" e'
sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 8 della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dai seguenti: "Il
collegio dei revisori e' composto da cinque revisori
ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti
delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e
individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili. Il mandato dei membri del collegio non e'
rinnovabile".
131.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco,
conferire funzioni di prevenzione (91) e accertamento delle
violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o
delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente
alle aree oggetto di concessione. La procedura
sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del
relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei
comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque
esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi
il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite
anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il
trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli
articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni. A tale personale sono inoltre
conferite, con le stesse modalita' di cui al primo periodo
del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in
materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al
trasporto pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo
parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinate le procedure per la autorizzazione alla
installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione
degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a
traffico limitato delle citta' ai fini dell'accertamento
delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione
del traffico veicolare e della irrogazione delle relative
sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le
finalita' perseguibili nella rilevazione e nella
utilizzazione dei dati, nonche' le categorie di soggetti
che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo
degli impianti.
134. Al comma 5 dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986,
n. 65, la parola: "portano" e' sostituita dalle seguenti:
"possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio
comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il
Ministero della difesa provvede il rappresentante del
Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di
ordinamento degli enti locali e degli istituti di
partecipazione popolare, e' consentito il contemporaneo
svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi
nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
disposizione, si applicano le norme relative alle
consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono
determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli
enti interessati, in ragione del numero dei referendum di
competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.».
- Si riporta l'art. 1, commi 4 e 5 della legge 3 agosto
1998, n. 315 (Interventi finanziari per l'universita' e la
ricerca), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
1998, n. 202.
(Omissis).
4. Le universita' possono utilizzare personale docente
in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di
svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche
nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione di
detto personale sono determinate con decreti del Ministero
della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il
bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la
sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per
il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50
miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima
applicazione delle disposizioni del presente comma, tali
modalita' sono individuate nella concessione di esoneri
parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie
disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione
comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare,
sulla base di criteri generali determinati dalla
commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9
maggio 1989, n. 168 , nonche' disciplinano le modalita' di
partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere
alle valutazioni comparative fanno comunque parte
componenti designati dall'amministrazione scolastica.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 possono essere
altresi' utilizzati per periodi non superiori a un
quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola
elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei
corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del
contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 . Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di
cui al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si
renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.
(Omissis).».
- La legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di
accessi ai corsi universitari), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2000, n. 67.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (Misure
urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca
scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e
musicale), convertito con modificazioni dalla legge 22
novembre 2002, n.268, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 2002, n. 276.
- Si riportano gli articoli 4, 8 e 11 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al
primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1 della legge
28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 marzo 2004, n. 51, S.O.:
«Art. 4 (Articolazione del ciclo e periodi). - 1. Il
primo ciclo d'istruzione e' costituito dalla scuola
primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna
caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di
otto anni e costituisce il primo segmento in cui si
realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, e'
articolata in un primo anno, raccordato con la scuola
dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita'
di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di
tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in
un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione
positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione
autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si
conclude con l'esame di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo
possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi
anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo
stesso territorio.».
«Art. 8 (La valutazione nella scuola primaria). - 1. La
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
responsabili delle attivita' educative e didattiche
previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi e'
affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta
all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe
successiva, all'interno del periodo biennale, in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e
della relativa valutazione, nonche' la continuita'
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarita' almeno per il tempo
corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
sono ammessi a sostenere esami di idoneita' per la
frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La
sessione di esami e' unica. Per i candidati assenti per
gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che
devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.»
«Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 1. Ai fini
della validita' dell'anno, per la valutazione degli allievi
e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10.
Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto
limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli allievi e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono
affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attivita' educative e didattiche previsti dai piani di
studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, le istituzioni scolastiche
predispongono gli interventi educativi e didattici,
ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli
apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini
del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il
raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del
biennio, valutando altresi' il comportamento degli alunni.
Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere
l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo
biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado
si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi
gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis.
4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di
Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola
secondaria di primo grado, formulando un giudizio di
idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all'esame medesimo.
4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova
scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti
dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono
scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli
predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva
periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
istituzioni scolastiche competenti.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per
esame di idoneita', al quale sono ammessi i candidati
privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento,
rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di eta'
e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima
classe della scuola secondaria di primo grado, nonche' i
candidati che abbiano conseguito il predetto titolo,
rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi
anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il
tredicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo
di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i
candidati che nell'anno in corso compiano ventitre' anni di
eta'.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e
della relativa valutazione, nonche' la continuita'
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo
corrispondente al periodo didattico.».
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre
2005, n. 257, S.O.
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 2011, n. 10, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162.
- Il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249
(Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24
dicembre 2007, n. 244), emanato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi
serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 febbraio 2013, n. 47.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 124, della
legge 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
«124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attivita' di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.».
 
Art. 2

Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli

1. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui all'articolo 1, comma 2, e' articolato in:
a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, di cui al Capo II;
b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di seguito denominato «percorso FIT», differente fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a), articolato secondo quanto previsto al comma 2;
c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b).
2. Il percorso FIT e' disciplinato ai sensi del Capo III, e si articola in:
a) un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, per l'insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica;
b) un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente, di cui agli articoli 10 e 11;
c) un terzo anno di formazione, tirocinio, e inserimento nella funzione docente, di cui agli articoli 10, 11 e 13.
3. Il percorso FIT e' realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, universita' e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate «istituzioni AFAM», con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze. La collaborazione si esplicita nella progettazione, gestione e monitoraggio del percorso FIT, effettuati tramite gli appositi organi collegiali a carattere regionale di cui all'articolo 9, comma 7.
4. Il percorso FIT ha l'obiettivo di sviluppare e rafforzare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;
c) la capacita' di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica.
5. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, il percorso FIT e' progettato e realizzato in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'art. 1, comma 124, della legge
13 luglio 2015, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 3

Bando di concorso e commissioni

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso FIT su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso e' indetto su base interregionale.
2. Il concorso e' bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali.
3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel terzo e nel quarto anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali.
4. Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso:
a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari;
b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
c) posti di sostegno.
5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato puo' concorrere in una sola regione, per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.
6. Con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuati, anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7: i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso e i requisiti per i relativi componenti; i criteri generali e oggettivi di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici, ferma restando la valutazione dei titoli per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali; la ripartizione dei punteggi tra le prove e i titoli; i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; i requisiti generali e specifici di ammissione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 e con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, sono individuati, anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7: le modalita' di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione di valutazione del secondo anno e finale per l'accesso ai ruoli, di cui agli articoli 10, 11 e 13 ed i relativi criteri di valutazione; le modalita' di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi di tirocinio, di cui all'articolo 12, nonche' di assegnazione dei tirocinanti alle medesime; l'elenco dei titoli valutabili e il loro punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso di ulteriori crediti nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, fino ad un massimo di 12 in aggiunta a quelli previsti all'articolo 5, comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b). Con il medesimo decreto e' costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame.
8. Le commissioni di cui ai commi 6 e 7 comprendono esperti provenienti dalle scuole, dalle universita' e dalle istituzioni AFAM.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). -
(Omissis).
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
 
Art. 4

Classi di concorso

1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarita' dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' di consentire cosi' un piu' adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilita', nonche' ai fini della valorizzazione culturale della professione docente, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello.
2. Per l'adozione del decreto di cui al comma 1, sono previsti i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonche' del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
3. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 3, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche attivita' formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarita' o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilita' professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.

Note all'art. 4:
- Per il riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Requisiti di accesso

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.
4. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono, altresi', individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalita' organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonche' gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
 
Art. 6

Prove di esame

1. Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno e' prevista una prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.
2. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova e' condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
3. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova e' condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, con particolare riferimento a quelle che eventualmente il candidato non abbia scelto nell'ambito della prova di cui al comma 2, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonche' il possesso di abilita' informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano.
5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno e' scritta, e' sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva e' condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.
 
Art. 7

Graduatorie

1. In ciascuna sede concorsuale e per le tipologie di posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), la graduatoria di merito per ogni classe di concorso e' compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste.
2. In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), la graduatoria di merito e' compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all'articolo 6, comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste.
3. I candidati che hanno superato tutte le prove previste per ciascuna tipologia di posto, iscritti nelle graduatorie di cui ai commi 1 e 2, sono dichiarati vincitori nel limite dei posti messi a concorso, fermi restando gli eventuali scorrimenti di cui al comma 4.
4. I vincitori del concorso che, alla data del 30 giugno, risultano presenti in posizione utile in piu' graduatorie sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare di avviarsi al relativo percorso FIT. Effettuata l'opzione, essi sono cancellati da tutte le altre graduatorie ove sono presenti. Coloro che non effettuano alcuna opzione sono cancellati da tutte le graduatorie gia' pubblicate alla data del 30 giugno. I posti del primo scaglione corrispondenti alle cancellazioni sono recuperati nel medesimo scaglione per scorrimento delle relative graduatorie, purche' entro il termine perentorio del 31 agosto. I posti del primo scaglione rimasti ancora liberi a questa data, ovvero i posti corrispondenti a vincitori che, pur avendo optato, non si avviano al percorso FIT, sono recuperati l'anno successivo per l'avvio dei relativi vincitori al percorso FIT con il secondo scaglione. I posti del secondo scaglione rimasti eventualmente liberi per qualunque motivo alla data del 31 agosto, sono disponibili per i concorsi successivi. Le modalita' e i termini di esercizio delle opzioni e dello scorrimento delle graduatorie sono stabiliti dal bando di concorso.
5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attivita' scolastiche relative al percorso FIT.
 
Art. 8

Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento

1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e inserimento, di seguito denominato contratto FIT, con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale scelto ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo previsto e' effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Le condizioni normative ed economiche dei primi due anni del contratto FIT sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. La contrattazione collettiva e' svolta nel limite delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, nonche' delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte nel secondo anno di contratto.
3. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
4. Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo spettante al titolare di contratto FIT e' rimessa al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che ne determina i contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Fermo restando che i criteri di valutazione non sono oggetto della contrattazione per il contratto FIT, la medesima avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi direttivi:
a) il contratto e' risolto di diritto nel caso di assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie;
b) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione docente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilita' didattica, secondo le modalita' previste dagli articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili;
c) il contratto e' sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per un periodo massimo complessivo di un anno, e riprende successivamente fino al completamento del triennio. Qualora la sospensione avvenga durante il corso di specializzazione, il ripristino e' effettuato in occasione del primo corso utile in caso di assenza complessivamente superiore al limite determinato dalle universita' o dalle istituzioni AFAM, altrimenti al cessare dell'impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno, il ripristino e' effettuato nel primo anno scolastico utile in caso di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti al cessare dell'impedimento;
d) il titolare di contratto FIT su posto comune e' tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attivita' di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b);
e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno e' tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 3, e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attivita' formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b).
6. La sottoscrizione dei contratti FIT comporta la successiva indisponibilita' dei posti complessivamente occorrenti, a livello regionale, per lo svolgimento del terzo anno del percorso FIT, per ogni operazione annuale o definitiva diversa dalla predetta e dalla conseguente immissione in ruolo. Detto vincolo viene meno in caso di mancato superamento della valutazione finale del terzo anno del percorso FIT, ai sensi dell'articolo 13.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.
(Omissis).».
 
Art. 9

Primo anno di contratto e corso di specializzazione

1. I titolari di contratto FIT su posto comune sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso e' istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o istituzioni AFAM o loro consorzi ed e' organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.
2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 1 e' determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tenendo conto del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, su proposta della Conferenza nazionale di cui all'articolo 14 e fermi restando i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsti dalla normativa vigente. L'ordinamento corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA articolati in:
a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della pedagogia speciale e della didattica dell'inclusione, della psicologia, della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;
b) attivita' di tirocinio diretto, alle quali sono destinati almeno 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, in presenza del docente della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12;
c) attivita' di tirocinio indiretto, finalizzate all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata nell'attivita' di cui alla lettera b), alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA;
d) attivita' formative opzionali, aggiuntive, volte all'acquisizione di competenze linguistiche nella prospettiva dell'insegnamento secondo la modalita' CLIL.
3. I titolari di contratto FIT su posto di sostegno sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso e' istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o istituzioni AFAM o loro consorzi ed e' organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso prevede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.
4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 3, determinato ai sensi del comma 2, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA articolati in:
a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relative alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonche' della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica;
b) attivita' di tirocinio diretto di didattica di sostegno, alle quali sono destinati almeno 10 CFA/CFU, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza in presenza del docente di sostegno della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12;
c) attivita' di tirocinio indiretto, finalizzate all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata nell'attivita' di cui alla lettera b), alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA;
d) attivita' formative opzionali, aggiuntive, volte all'acquisizione di competenze linguistiche.
5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal titolare di contratto FIT in tutte le attivita' formative. Il titolare di contratto FIT che supera l'esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione.
6. I criteri di composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennita' e rimborsi spese.
7. Per i corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di cui al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento, comunque comprendenti i docenti e i tutor del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione delle attivita' formative. Ai componenti dell'organo non spettano compensi, indennita', gettoni o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche.

Note all'art. 9:
- Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
(Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica), emanato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.
266.
 
Art. 10

Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni

1. II contratto FIT e' confermato per il secondo anno a condizione che il titolare abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e, per il terzo anno, a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.
2. Il titolare di contratto FIT su posto comune, oltre alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e' tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore; e' tenuto altresi' ad acquisire 15 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attivita' di insegnamento.
3. Il titolare di contratto FIT su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell'ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.
4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine di graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui sono iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del contratto.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono disciplinati le modalita' e i criteri della valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti comuni, nonche' la composizione delle relative commissioni, ferma restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor coordinatore, di cui all'articolo 12.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'assegnazione delle supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma di specializzazione.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
 
Art. 11

Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno

1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di sostegno e' confermato per il secondo anno a condizione che il titolare di contratto FIT abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e, per il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.
2. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, oltre alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e' tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore, di cui all'articolo 12, ed e' tenuto altresi' ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e 20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attivita' di insegnamento.
3. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell'ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.
4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine di graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui sono iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del contratto.
5. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 10, comma 5, disciplina altresi' la valutazione in intermedia del secondo anno dei percorsi FIT per i posti di insegnamento di sostegno.
6. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, e' disciplinata altresi' l'assegnazione delle supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma di specializzazione.
 
Art. 12

Tirocinio

1. Il tirocinio, diretto e indiretto, e' parte integrante e obbligatoria del percorso FIT. Le attivita' di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e di un tutor universitario o accademico con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono disciplinate la modalita' e i criteri di selezione, la durata dell'incarico, la formazione specifica, i compiti; sono altresi' definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. I tutor scolastico e coordinatore possono avvalersi dell'esonero, integrale o parziale, dall'insegnamento, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315.
2. I tutor coordinatori hanno il compito di curare la progettualita', l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con il tutor scolastico e con il tutor universitario o accademico. I tutor coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni intermedie e finali del percorso FIT. I tutor scolastici sono docenti delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio diretto e hanno il compito di coordinare le attivita' di tirocinio diretto nell'istituzione scolastica. Partecipano alla definizione dei percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il terzo anno del percorso FIT. I tutor universitari sono individuati dalle universita' o dalle istituzioni AFAM e costituiscono il riferimento universitario, o accademico, per le attivita' formative previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con i tutor coordinatori, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di contratto FIT.
3. Il tirocinio diretto e' svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, e consta di attivita' di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attivita' di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e in collaborazione con il tutor coordinatore.
4. Il tirocinio indiretto e' svolto presso l'universita' o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attivita' di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attivita' svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario o accademico e in collaborazione con i tutor coordinatori.
5. La frequenza alle attivita' di tirocinio e' obbligatoria.
6. La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe che dell'istituzione scolastica.
7. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il titolare di contratto FIT deve svolgere nel percorso formativo triennale, nonche' le modalita' di individuazione del tutor scolastico.

Note all'art. 12:
- Per il riferimenti alla legge 19 novembre 1990, n.
341 e all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.
315, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13

Accesso al ruolo

1. Il terzo anno del percorso FIT e' finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il terzo anno del percorso FIT non e' ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. La commissione di valutazione finale per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 3, comma 7, e' presieduta dal dirigente scolastico della scuola ove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo anno del contratto medesimo. La commissione comprende altresi' sia docenti delle universita' o istituzioni AFAM impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, sia i tutor universitario o accademico e coordinatore dell'interessato, nonche' il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT.
3. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto FIT e' assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e' attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal 79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso FIT. I titolari di contratto FIT che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque ragione, il percorso FIT, sono riammessi alla parte residua del percorso esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validita' del titolo di specializzazione eventualmente conseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, commi 1 e 6, nonche' dell'articolo 16, commi 1 e 6.

Note all'art. 13:
- Per il riferimento all'art. 438 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note
all'art. 21.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 116, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«116. Il superamento del periodo di formazione e di
prova e' subordinato allo svolgimento del servizio
effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei
quali almeno centoventi per le attivita' didattiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi dal 79 all'82,
della citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la
copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il
dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di
ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento,
prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e
disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle
lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate
dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione
della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo'
utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da
quelle per le quali sono abilitati, purche' posseggano
titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina
e percorsi formativi e competenze professionali coerenti
con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano
disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in
quelle classi di concorso.
80. Il dirigente scolastico formula la proposta di
incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato
purche' in coerenza con il piano dell'offerta formativa.
Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le
competenze professionali e possono essere svolti colloqui.
La trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli
incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet
dell'istituzione scolastica.
81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il
dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare l'assenza di
cause di incompatibilita' derivanti da rapporti di
coniugio, parentela o affinita', entro il secondo grado,
con i docenti stessi.
82. L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e
si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente
che riceva piu' proposte di incarico opta tra quelle
ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al
conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano
ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia
del dirigente scolastico.».
 
Art. 14
Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla
professione docente

1. E' istituita la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, di seguito denominata Conferenza, con l'obiettivo di coordinare e monitorare il sistema di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base di un quadro organico delle competenze della professione docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi internazionali.
2. La Conferenza e' costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che ne stabilisce composizione e regolamento di funzionamento. E' composta pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. La Conferenza ha compiti consultivi e propositivi in merito a:
a) organizzazione, funzionamento e programmi dei percorsi FIT, articolati per curricula verticali;
b) ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 3.
4. Inoltre, la Conferenza:
a) monitora le attivita' e i risultati del sistema, promuovendo eventuali azioni migliorative e correttive;
b) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti.
5. Ai componenti della Conferenza non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilita' comunque denominate. I componenti della Conferenza provenienti dal sistema scolastico non sono esonerati dall'attivita' didattica.
 
Art. 15

Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune

1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9 nella classe di concorso relativa all'insegnamento e' utile nelle scuole secondarie paritarie, per insegnare su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62.
2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, per non piu' di tre anni dall'immatricolazione al corso.
3. Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle universita' interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. E' considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria sulla classe di concorso interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purche' detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle universita' e delle istituzioni AFAM, l'iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, nell'ambito di contingenti autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie e tenuto conto della disponibilita' di personale gia' abilitato all'insegnamento o specializzato.
5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione per i soggetti di cui al comma 3 sono integralmente a carico degli interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III.
6. Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente articolo non da' diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di titoli nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al presente decreto.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lettera g)
della legge 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2000, n. 67.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
(Omissis).
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
(Omissis).
 
Art. 16

Docenti su posto di sostegno

1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9 in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e' utile nelle scuole secondarie paritarie, per insegnare su posto di sostegno, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62.
2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto di sostegno anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, per non piu' di tre anni dall'immatricolazione al corso.
3. Possono iscriversi al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle universita' interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, comma 3. E' considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza su posti di sostegno per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purche' detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle universita' e delle istituzioni AFAM, l'iscrizione al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, nell'ambito di contingenti autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie e tenuto conto della disponibilita' di personale gia' abilitato all'insegnamento o specializzato.
5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al presente articolo sono integralmente a carico degli interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III.
6. Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente articolo non da' diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di titoli nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al presente decreto.

Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 1, comma 4, lettera g) della
legge 10 marzo 2000, n. 62, si veda nelle note all'art. 15.
 
Art. 17

Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente

1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validita' delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;
c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui all'alinea per l'anno scolastico 2020/2021, il 60% per l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a), b), e c).
3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresi' ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purche' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la partecipazione alla presente procedura straordinaria e' richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali.
4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed e' predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e' valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e' riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale e' soppressa al suo esaurimento.
6. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonche' la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti, pari a quello di cui all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il primo concorso di cui al presente comma e' bandito entro il 2018.
8. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali. Sono previste una prova scritta di natura disciplinare ed una orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e' valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente.
9. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l'anno dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13.
10. Il contenuto del bando, i titoli valutabili, i termini e le modalita' di presentazione delle istanze, di espletamento e valutazione delle prove e dei titoli, nonche' la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con il regolamento e il decreto di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 105 e 114,
della citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«105. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie
di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono
efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di
qualsiasi tipo e durata.
(Omissis).
114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria,
bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli
ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente per le istituzioni scolastiche ed
educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dal comma 113 del presente articolo, per la
copertura, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili
nell'organico dell'autonomia, nonche' per i posti che si
rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando
sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di
maggiore punteggio:
a) il titolo di abilitazione all'insegnamento
conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di
abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per
titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea
magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo determinato, per un
periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni,
nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado.».
- Si riporta il testo dell'art. 399 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
S.O.:
«Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle
graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
3. I docenti destinatari di nomina a tempo
indeterminato possono chiedere il trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra
provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella
provincia di titolarita'. La disposizione del presente
comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui
all'art. 33, comma 5, della medesima legge».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
(Omissis).
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva
si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h),
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3
maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel
secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma
2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato
gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta
completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali della procedura riservata bandita con decreto
del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa
procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati
ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per
cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione
al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si
procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato
alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite
con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20
dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3
ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di
ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle
rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi
corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a
domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive
graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al
corso di formazione previsto dal precedente periodo deve
essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Le nomine, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime
procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso
riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre
2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda,
coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima
procedura il corso di formazione, superando il successivo
esame finale, ma che risultano privi del requisito di
almeno un anno di incarico di presidenza;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1997, n. 302, S.O.:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del 31
dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001
deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale, approvate successivamente al 31
dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, le parole "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge
15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.».
- Si riporta il testo degli articoli 400, comma 15, e
489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.:
«Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - (Omissis).
15. La graduatoria di merito e' compilata sulla base
della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle
prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e
nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria e'
composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai
posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
(Omissis).».
«Art. 489 (Periodi di servizio utili al
riconoscimento). - 1. Ai fini del riconoscimento di cui ai
precedenti articoli il servizio di insegnamento e' da
considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la
durata prevista agli effetti della validita' dell'anno
dall'ordinamento scolastico vigente al momento della
prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e
quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai
fini del computo del periodo richiesto per il
riconoscimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n. 124 «Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107.
Art. 11 (Disposizioni varie). - (Omissis).
14. Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico e' da
intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di
ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975
e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la
durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato
prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale.
(Omissis).
 
Art. 18

Altre norme transitorie

1. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, i regolamenti, i decreti e gli atti occorrenti per l'attuazione del presente decreto, sono perfetti ed efficaci anche in carenza del prescritto parere.
 
Art. 19

Copertura finanziaria

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' iscritto un Fondo, destinato alla copertura degli oneri di cui all'articolo 8, comma 2, con la dotazione finanziaria di euro 20.826.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 45.630.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, euro 71.604.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, euro 85.117.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nonche' euro 117.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Al riparto del Fondo si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3, 8, 9 e 17 del presente decreto, pari ad euro 7.009.000,00 nel 2018, euro 26.426.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 52.733.000 nel 2021, euro 55.202.000 nel 2022, euro 82.750.000 nel 2023, euro 84.034.000 nel 2024, euro 98.366.000 nel 2025, euro 101.398.000,00 nel 2026 ed euro 135.211.000 annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.
».
 
Art. 20
Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in
lingua slovena

1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all'articolo 17, comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di docente presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Ai concorsi si applicano le disposizioni di cui al Capo II e all'articolo 17 e sono seguiti dai percorsi di cui al Capo III, fermo restando quanto previsto al presente articolo.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, prevedono lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice e' presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.
 
Art. 21

Disapplicazioni

1. Non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e di secondo grado regolati dal presente decreto e banditi successivamente alla sua entrata in vigore, fermo restando quanto previsto all'articolo 13 in tema di valutazione del terzo anno del percorso FIT, le seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi 109, 110, 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 109, 110, 115,
117, 118 e 119, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a
105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui
all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a
tempo indeterminato del personale docente ed educativo
della scuola statale avviene con le seguenti modalita':
a) mediante concorsi pubblici nazionali su base
regionale per titoli ed esami ai sensi dell'art. 400 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come modificato dal comma 113 del presente
articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso
tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni
scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I
soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale
docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso
e ai sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli
di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di
incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo
l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito
territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della
regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione
nonche' la mancata accettazione in assenza di una valida e
motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla
graduatoria di merito;
b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi
anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformita'
con quanto previsto dall'art. 400 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso
prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per
titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della
scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola
primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria
di primo grado e per quelli della scuola secondaria di
secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la
valutazione dei relativi titoli da' luogo ad una distinta
graduatoria di merito compilata per ciascun grado di
istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla
lettera a) non possono essere predisposti elenchi
finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti
di sostegno;
c) per l'assunzione del personale docente ed
educativo, continua ad applicarsi l'art. 399, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, fino a totale scorrimento delle relative
graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente sono
assunti, ai sensi delle ordinarie facolta' assunzionali,
nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della
proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed
esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie,
la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione,
ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.
Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento,
l'art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167.
110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma
114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto
possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed
esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i
candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione
all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola
dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in
possesso del relativo titolo di specializzazione per le
attivita' di sostegno didattico agli alunni con
disabilita'. Per il personale educativo continuano ad
applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso
alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici
per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il
personale docente ed educativo gia' assunto su posti e
cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato nelle scuole statali.».
«115. Il personale docente ed educativo e' sottoposto
al periodo di formazione e di prova, il cui positivo
superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.».
«117. Il personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da parte
del dirigente scolastico, sentito il comitato per la
valutazione istituito ai sensi dell'art. 11 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base
dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal
dirigente scolastico le funzioni di tutor.
118. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono individuati gli
obiettivi, le modalita' di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, le attivita' formative e i
criteri per la valutazione del personale docente ed
educativo in periodo di formazione e di prova.
119. In caso di valutazione negativa del periodo di
formazione e di prova, il personale docente ed educativo e'
sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova,
non rinnovabile.».
- Si riporta il testo degli articoli 400, 402, 403,
404, 425, 426, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 del citato
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - 01. I
concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti
su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti
vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, nonche' per i posti che si rendano tali nel
triennio. Le relative graduatorie hanno validita' triennale
a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di
approvazione delle stesse e perdono efficacia con la
pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e
comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione
dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi
nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di
un'effettiva vacanza e disponibilita' di cattedre o di
posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in
materia di mobilita' professionale del personale docente
recate dagli specifici contratti collettivi nazionali
decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o
di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione
professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto
disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi di cui al comma 01
provvede il Ministero della pubblica istruzione, che
determina altresi' l'ufficio dell'amministrazione
scolastica periferica responsabile dello svolgimento
dell'intera procedura concorsuale e della approvazione
della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione
dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga
l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando
l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che
deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I
vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono
inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli
messi a concorso nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonche'
quelli relativi al personale docente della scuola materna e
della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo
normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da
conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1. I concorsi constano di una o piu' prove scritte,
grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati
dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali
titoli accademici, scientifici e professionali, nonche',
per gli insegnamenti di natura artistico-professionale,
anche dei titoli artistico-professionali.
2. E' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o
pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei
licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di
concorso comprenda piu' insegnamenti che richiedono tale
forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove
di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova
facoltativa, scritta e orale, di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica
capacita' didattica in relazione alle capacita' di
apprendimento proprie della fascia di eta' dei discenti.
Detta prova e' integrata da una valutazione di titoli
specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano
conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia
nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le
commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in
aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le
lingue straniere oggetto della prova, nonche', sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi
programmi, il punteggio minimo necessario per il
superamento della prova facoltativa ed i criteri di
ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra
prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica rilevanza
al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due
esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova
facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta
consiste nella trattazione articolata di argomenti
culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata
all'accertamento della preparazione sulle problematiche
educative e didattiche, sui contenuti degli specifici
programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su
argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi
programmi, nonche' i criteri di ripartizione del punteggio
dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento
punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o
pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la
prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione
non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha
luogo congiuntamente secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio
che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la
valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di
studio universitari per il rilascio dei titoli previsti
dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
i candidati che abbiano superato la prova e le prove
scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono
l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia
prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che
siano gia' abilitati possono avvalersi dell'eventuale
migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i
concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla
legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o
pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei
titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato
dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami puo' essere
attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione
nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed
esami, relativi alla stessa classe di concorso o al
medesimo posto.
15. La graduatoria di merito e' compilata sulla base
della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle
prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e
nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria e'
composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai
posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso
ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo'
essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il
superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie
informatiche.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle
procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle
graduatorie.
17.
18.
19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati
vincitori che si collocano in una posizione utile in
relazione al numero delle cattedre o posti messi a
concorso.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal
provveditore agli studi territorialmente competente. I
titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal
sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata
conferita.».
«Art. 402 (Requisiti generali di ammissione). - 1. Fino
al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari
per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini
dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di
insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e'
richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o
presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per
i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali
per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, od
abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o
gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i
concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole
secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali e'
sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.
2. Per le classi di concorso per le quali e' prevista
l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali
e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo
del titolo di studio. L'accertamento dei titoli, qualora
non sia gia' avvenuto, e' operato dalla medesima
commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio
delle prove di esame.
3. Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre
di insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche
gli attestati finali di corsi musicali straordinari di
durata complessiva di studi non inferiore a sette anni
svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti
musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere
dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di
corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione
ministeriale.
4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione
della domanda e', altresi', richiesto il possesso dei
requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli
impieghi civili dello Stato.
5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite
di eta' previste dalle norme vigenti.
6. Non si applica alcun limite di eta' per la
partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine
del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica alcun
limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per soli
titoli.».
«Art. 403 (Requisito specifico di ammissione). - 1. Per
i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle
scuole aventi particolari finalita', in aggiunta ai titoli
di studio di cui all'art. 402 e' richiesto il titolo di
specializzazione.».
«Art. 404 (Commissioni giudicatrici). - 1. Le
commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami
sono presiedute da un professore universitario o da un
preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e
sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque
anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti
cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti
stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A
ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra
il personale amministrativo con qualifica funzionale non
inferiore alla quarta.
2. Il presidente ed i componenti delle commissioni
giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a
curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico
regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un
terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso
femminile, salvo motivata impossibilita'.
3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si
svolgono i concorsi stessi.
4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti
a seconda che trattasi di personale direttivo e docente
della scuola in quiescenza, ovvero di personale che,
contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi
stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facolta' di
chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale
esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti
dagli elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine,
al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza
non deve aver superato il settantesimo anno di eta' al
momento dell'inizio del concorso. Per il personale
ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il
personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5. Per i professori universitari gli elenchi sono
compilati dal Consiglio universitario nazionale.
6. Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro
della pubblica istruzione determina, con proprio decreto,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
criteri integrativi per la nomina delle commissioni
giudicatrici, nonche' i requisiti professionali e culturali
dei relativi componenti. Nella formazione delle predette
commissioni e' assicurata la presenza di almeno un
componente idoneo ai fini dell'accertamento della
conoscenza della lingua straniera oggetto della prova
facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di
membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con
il predetto decreto.
7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti
elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei
requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati
insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo
i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.
8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono
le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della
relativa prova.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce,
con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, le modalita' di formazione degli
elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10. Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei
componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il
reclutamento del personale educativo delle istituzioni
educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da
un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli
educandati femminili dello Stato, da un direttore delle
scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto
tecnico o professionale con annesso convitto, e sono
composte da due istitutori o istitutrici o assistenti
educatori con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo.
11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a
500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime
modalita' di scelta, con tre altri componenti, di cui uno
puo' essere scelto tra i presidi e i direttori didattici,
per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12. In tal caso essi si costituiscono in
sottocommissioni, alle quali e' preposto il presidente
della commissione originaria, che a sua volta e' integrata
da un altro componente e si trasforma in sottocommissione,
in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento
di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.
13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti
le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici,
rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio
scolastico preposto allo svolgimento delle procedure
concorsuali.
14.
15.
16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo
massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di
presenza, determinato in base al totale delle giornate in
cui vi sono state sedute, e' ridotto al cinquanta per
cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano
dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti
loro attribuibili e' operata un'uguale riduzione
sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in
cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.».
«Art. 425 (Reclutamento del personale docente). - 1.
Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole
di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei
licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle
province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi
concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del
presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di
lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti
dai precedenti articoli.
3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua
italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e
scuole con lingua di insegnamento slovena e' richiesta
adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare,
sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia
per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un
colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata
dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia
Giulia.
4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli
aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno
tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna
e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole
di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei
artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua
e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed
esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli
titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno
maturato l'anzianita' di servizio di cui alla lettera b)
dell'art. 401 nelle scuole con lingua di insegnamento
slovena.
6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con
lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro
che siano in possesso di un titolo di studio conseguito
all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai
predetti concorsi.
7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il
Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, puo' dichiarare
equipollenti titoli di specializzazione conseguiti
all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua
slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi
stessi.».
«Art. 426 (Bandi di concorso e commissioni
esaminatrici). - 1. I concorsi per la scuola materna e per
la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena
sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi
di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media e
per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali
e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia.
2. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica
istruzione impartisce le disposizioni generali per
l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo
svolgimento delle procedure concorsuali provvede, con atto
avente carattere definitivo, anche all'approvazione delle
relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai
vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono
comunque adottati dal provveditore agli studi
territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono
rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle
dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di
lingua e lettere italiane, sono formate da personale che
abbia piena conoscenza della lingua slovena.
4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui
al comma 3, sono scelti di regola tra coloro che prestano
servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o
che abbiano conoscenza della lingua slovena.
5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da
nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati,
ogni quadriennio, dalla commissione di cui all'art. 624,
che assiste il sovrintendente scolastico della Regione
Friuli-Venezia Giulia per i problemi riguardanti il
funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento
slovena.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dettate dall'art. 404 e, in
particolare, quella di cui al comma 3.».
«Art. 436 (Nomina ed assegnazione della sede). - 1. Per
il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di
cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della
sede e' disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto
conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con
riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli
istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche
aggiuntive.
(Omissis).».
«Art. 437 (Nomina in prova e decorrenza della nomina).
- 1. Il personale docente, educativo e direttivo della
scuola e delle istituzioni educative e' nominato in prova.
2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno
scolastico.
3. Il personale docente ed educativo cosi' nominato, e'
ammesso ai sensi dell'art. 440, ad un anno di formazione,
che e' valido come periodo di prova.».
«Art. 438 (Prova). - 1. La prova ha la durata di un
anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente
prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno
scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od
artistica il periodo di prova del personale docente e'
valido anche se prestato per un orario inferiore a quello
di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere
impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il
quale la nomina e' stata conseguita. Non costituisce
interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi
di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione
scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo e'
disposta con decreto del direttore generale o capo del
servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi
forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti
a seguito di eventuale visita ispettiva.
5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati
prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova e'
prorogata di un anno scolastico, con provvedimento
motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono
definitivi.».
«Art. 439 (Esito sfavorevole della prova). - 1. In caso
di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se
trattasi di personale docente della scuola materna,
elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli
istituti o scuole di istruzione secondaria superiore,
ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a
ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se
il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo,
alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il
personale interessato assume la posizione giuridica ed
economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel
ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro
anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di
valutazione.».
«Art. 440 (Anno di formazione). - 1. Durante l'anno di
formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura,
promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi e le universita', e tramite i
provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche
iniziative di formazione.
2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico
dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle
lezioni; per la sua validita' e' richiesto un servizio
minimo di 180 giorni.
3. L'anno di formazione e' svolto, anche per i docenti
nominati in relazione a disponibilita' risultanti dalle
dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione
dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti
messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento
delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle relative
all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche
aggiuntive previste dall'art. 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al
termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato
per la valutazione del servizio una relazione sulle
esperienze e sulle attivita' svolte. Sulla base di essa e
degli altri elementi di valutazione forniti dal capo
d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio
esprime il parere per la conferma in ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al
personale educativo dei convitti nazionali, degli
educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale
di danza.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente
consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore
agli studi tenuto conto del parere del comitato per la
valutazione del servizio. Il provvedimento e' definitivo.».
 
Art. 22

Entrata in vigore

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 22:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 2016, n. 19 (Regolamento recante disposizioni per
la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma
dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 febbraio 2016, n. 43, S.O.
 
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