Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 8;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Considerato che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che "entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 22 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. La rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' cosi' modificata: "Codice dei contratti pubblici".

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.".
L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.
- La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L
94.
- La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.
- Si riporta l'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 28
gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2016, n. 23:
"3. I decreti legislativi di cui al comma 1,
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, che dia conto della neutralita' finanziaria
dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi
derivanti, sono adottati, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e della difesa, previa acquisizione del
parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si
pronunciano entro venti giorni dalla trasmissione. Gli
schemi dei decreti legislativi sono contestualmente
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorsi inutilmente
i termini di cui al primo e al secondo periodo, i decreti
legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei
pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari
indichi specificamente talune disposizioni come non
conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla
presente legge, il Governo, con le proprie osservazioni e
con eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle
Camere per il parere definitivo delle Commissioni
parlamentari competenti, da esprimere entro quindici giorni
dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il
decreto legislativo puo' essere comunque emanato.
(Omissis).
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della
procedura di cui al presente articolo."
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,
S.O. n. 10/L, e' stato corretto da Comunicato 15 luglio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2016,
n. 164.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".

Note all'art. 1:
- Si riporta il titolo del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
come modificato dal presente decreto legislativo:
"Codice dei contratti pubblici."
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt)".

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il
presente codice disciplina i contratti di appalto e di
concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di
servizi, forniture, lavori e opere, nonche' i concorsi
pubblici di progettazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano,
altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1
milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura
superiore al 50 per cento da amministrazioni
aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una
delle seguenti attivita':
1) lavori di genio civile di cui all'allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni
pubbliche;
b) appalti di servizi di importo superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in
misura superiore al 50 per cento da amministrazioni
aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a un
appalto di lavori di cui alla lettera a).
c) lavori pubblici affidati dai concessionari di
lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici;
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di
servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla
gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di
soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un
altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo
totale o parziale del contributo previsto per il rilascio
del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime
di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso
di costruire o altro titolo abilitativo, puo' prevedere
che, in relazione alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo
presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta
del suddetto titolo, un progetto di fattibilita' tecnica ed
economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del
tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo
schema del relativo contratto di appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, indice una gara con le modalita'
previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente
il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva,
per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed
e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla
programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione
alla fase di esecuzione del contratto si applicano
esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle
societa' con capitale pubblico anche non maggioritario, che
non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad
oggetto della loro attivita' la realizzazione di lavori o
opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati
ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi
unici sui servizi pubblici locali di interesse economico
generale e in materia di societa' a partecipazione
pubblica. Alle medesime societa' e agli enti aggiudicatori
che affidino lavori, servizi, forniture, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai
sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le
disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative
al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21
relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e
113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si
applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le
sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano
il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora
non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o
quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto
di altri enti.
5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al
comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il
rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle
disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto
previsto dalle eventuali leggi che prevedono le
sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse puo' essere
erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto,
previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la
procedura di affidamento si e' svolta nel rispetto del
presente codice. Il mancato rispetto del presente codice
costituisce causa di decadenza dal contributo.
6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici
aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad
eccezione dei contratti:
a) che rientrano nell'ambito di applicazione del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011,
n. 208, non si applica in virtu' dell'articolo 6 del
medesimo decreto.
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive
generali per disciplinare le procedure di scelta del
contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del
presente codice e delle procedure applicate dall'Unione
europea e dalle organizzazioni internazionali di cui
l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presente
codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino
all'adozione delle direttive generali di cui al presente
comma, si applica l'articolo 216, comma 26.
8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli
appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di
concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario
comune per gli appalti pubblici» (CPV) di cui all'articolo
3, comma 1, lettera tttt).".
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "ragionale" e' sostituita dalla seguente: "regionale".

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 2 (Competenze legislative di Stato, regioni e
province autonome). - 1. Le disposizioni contenute nel
presente codice sono adottate nell'esercizio della
competenza legislativa esclusiva statale in materia di
tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle
altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie
funzioni nelle materie di competenza regionale ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione
secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle
relative norme di attuazione.".
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti: "oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo piu' elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;
oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;";
oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da cio' derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalita'.
oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonche' per incrementare il valore del bene e la sua funzionalita';";
b) alla lettera uu), dopo le parole: "l'esecuzione di lavori", sono inserite le seguenti: "ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori";
c) alla lettera zz), la parola: "concessionario", ovunque ricorra nella presente lettera, e' sostituita dalle seguenti: "operatore economico" e al secondo periodo, dopo le parole: "in condizioni operative normali," sono aggiunte le seguenti: "per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili";
d) alla lettera eee), dopo le parole: "si applicano" sono aggiunte le seguenti: ", per i soli profili di tutela della finanza pubblica,";
e) alla lettera vvvv), il segno: "." e' sostituito dal seguente: ";";
f) la lettera aaaaa), e' sostituita dalla seguente: "aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalita';";
g) alla lettera ggggg) il segno: "." e' sostituito dal seguente: ";";
h) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti:
"ggggg-bis) «principio di unicita' dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati;
ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) «documento di fattibilita' delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si da' conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto il profilo tecnico ed economico;
ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita' del programma stesso;
ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita' del programma stesso;
ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettivita' posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualita' da assicurare nella progettazione e realizzazione;
ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.".

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti;
b) «autorita' governative centrali», le
amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato
III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»,
tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono
autorita' governative centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi
organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non
tassativo e' contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
2) dotato di personalita' giuridica;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di
cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui
agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni
aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu'
attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e
operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi
loro dall'autorita' competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che
svolgono una delle attivita' di cui all'allegato II ed
aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di
tali attivita', quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da uno o piu' di tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t)
del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti
2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o
esclusivi ai fini dell'esercizio di una o piu' delle
attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati
conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una
procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicita'
e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri
obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi
del presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti
IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla
lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e)
nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati
tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente
codice;
h) « joint venture», l'associazione tra due o piu'
enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una
serie di progetti o di determinate intese di natura
commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono
attivita' di centralizzazione delle committenze e, se del
caso, attivita' di committenza ausiliarie;
l) «attivita' di centralizzazione delle committenze»,
le attivita' svolte su base permanente riguardanti:
1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati
a stazioni appaltanti;
2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di
accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a
stazioni appaltanti;
m) «attivita' di committenza ausiliarie», le
attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
attivita' di committenza, in particolare nelle forme
seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle
stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di
concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla
progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome
e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e
per conto della stazione appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza
iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89;
o) «stazione appaltante», le amministrazioni
aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico», una persona fisica o
giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea
di imprese, un ente senza personalita' giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi;
q) «concessionario», un operatore economico cui e'
stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) «promotore», un operatore economico che partecipa
ad un partenariato pubblico privato;
s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un
organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto
sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle
attivita' di committenza da parte dei soggetti di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e);
t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e'
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare piu' della meta' dei membri
del consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento,
con o senza personalita' giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti
annuali siano consolidati con quelli dell'ente
aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive
modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il
predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si
intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante;
oppure che possa esercitare un'influenza dominante
sull'ente aggiudicatore;
2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta
all'influenza dominante di un'altra impresa in virtu' di
rapporti di proprieta', di partecipazione finanziaria
ovvero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le
imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono
medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e
un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno
meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono
micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un operatore economico che ha
sollecitato un invito o e' stato invitato a partecipare a
una procedura ristretta, a una procedura competitiva con
negoziazione, a una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura
per l'aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l'operatore economico che ha
presentato un'offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti
di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto e' pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti
esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il
cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
gg) «settori ordinari», i settori dei contratti
pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla
parte II del presente codice, in cui operano le
amministrazioni aggiudicatrici;
hh) «settori speciali» i settori dei contratti
pubblici relativi a gas, energia termica, elettricita',
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come disciplinati dalla parte II del presente
codice;
ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti
stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
uno o piu' operatori economici aventi per oggetto:
1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle
attivita' di cui all'allegato I;
2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva
e l'esecuzione di un'opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera corrispondente alle esigenze specificate
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul
tipo o sulla progettazione dell'opera;
mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o
cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato,
comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi
elettronici;
nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attivita' di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro,
manutenzione di opere;
oo) «lavori complessi», i lavori che superano la
soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da
particolare complessita' in relazione alla tipologia delle
opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi,
alla esecuzione in luoghi che presentano difficolta'
logistiche o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;
oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria
di lavori, generale o specializzata, di importo piu'
elevato fra le categorie costituenti l'intervento e
indicate nei documenti di gara;
oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la
categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante
nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla
categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10
per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro,
ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma
11;
oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei
manufatti e delle relative pertinenze, al fine di
conservarne lo stato e la fruibilitadi tutte le componenti,
degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in
condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza
che da cio' derivi una modificazione della consistenza,
salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalita';
oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei
manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le
componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
prescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare al
rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche
strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine
di migliorare le prestazioni, le caratteristiche
strutturali, energetiche e di efficienza tipologica,
nonche' per incrementare il valore del bene e la sua
funzionalita';
pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e
forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di
appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la
cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne
funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente
dalla realizzazione delle altre parti;
rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche
incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo
2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
2013, n. 96;
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi
diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di
forniture puo' includere, a titolo accessorio, lavori di
posa in opera e di installazione;
uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori ad uno o piu' operatori economici
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione delle opere;
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano a uno o piu' operatori
economici la fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll)
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione dei servizi;
zz) «rischio operativo», il rischio legato alla
gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o
sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito
all'operatore economico. Si considera che l'operatore
economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in
condizioni operative normali, per tali intendendosi
l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito
il recupero degli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto
della concessione. La parte del rischio trasferita
all'operatore economico deve comportare una reale
esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico
non sia puramente nominale o trascurabile;
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al
ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli
standard di progetto, all'aumento dei costi, a
inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato
completamento dell'opera;
bbb) «rischio di disponibilita'», il rischio legato
alla capacita', da parte del concessionario, di erogare le
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per
standard di qualita' previsti;
ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai
diversi volumi di domanda del servizio che il
concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato
alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese
a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore
dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della
tutela dei beni culturali e archeologici, della
pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica,
naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio
forestale agronomico, nonche' nel settore della messa in
sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici
ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in
base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il
quale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a uno o
piu' operatori economici per un periodo determinato in
funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
delle modalita' di finanziamento fissate, un complesso di
attivita' consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio
della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,
o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo
dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo
modalita' individuate nel contratto, da parte
dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i
soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti
delle decisioni Eurostat;
fff) «equilibrio economico e finanziario», la
contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria. Per convenienza
economica si intende la capacita' del progetto di creare
valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare
un livello di redditivita' adeguato per il capitale
investito; per sostenibilita' finanziaria si intende la
capacita' del progetto di generare flussi di cassa
sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di
pubblica utilita'», il contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;
hhh) «contratto di disponibilita'», il contratto
mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione
a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
proprieta' privata destinata all'esercizio di un pubblico
servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per
messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio
dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel
rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche
sopravvenuti;
iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici,
il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantita' previste;
lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di
riservare a un unico operatore economico l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di
riservare a due o piu' operatori economici l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
nnn) «profilo di committente», il sito informatico di
una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e
le informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato V;
ooo) «documento di gara», qualsiasi documento
prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni
appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare
elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando
di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia
utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso
periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il
documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte,
i modelli per la presentazione di documenti da parte di
candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi
generalmente applicabili e gli eventuali documenti
complementari;
ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento
prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione
appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli
elementi della concessione o della procedura, compresi il
bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le
condizioni proposte per la concessione, i formati per la
presentazione di documenti da parte di candidati e
offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente
applicabili e gli eventuali documenti complementari;
qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a
un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di
protezione sociale e del lavoro come condizione per
svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
per accedere a benefici di legge e agevolazioni
finanziarie;
rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento»,
l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di
progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o
servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee;
sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento
in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare
un'offerta;
ttt) «procedure ristrette», le procedure di
affidamento alle quali ogni operatore economico puo'
chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal
presente codice;
uuu) «procedure negoziate», le procedure di
affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o
piu' di essi le condizioni dell'appalto;
vvv) «dialogo competitivo», una procedura di
affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine
di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue
necessita' e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le
offerte; qualsiasi operatore economico puo' chiedere di
partecipare a tale procedura;
zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da
soluzioni informatiche e di telecomunicazione che
consentono lo svolgimento delle procedure di cui al
presente codice;
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo
di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di
uso corrente, le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una
stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a
qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di
acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica;
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di
acquisizione che non richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi
della normativa vigente, da Consip S.p.A. e dai soggetti
aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza quando gli appalti specifici vengono
aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di
committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di
acquisizione che richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono
aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato
da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di
committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza
che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai
sensi del presente codice;
eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti
telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di
negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;
ffff) «asta elettronica», un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte permettendo che la loro classificazione possa
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni
effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con
personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione,
sotto la direzione del responsabile del procedimento;
hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o
interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da
realizzare, la produzione, gli scambi e le relative
condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la
manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della
prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia
prima o dalla generazione delle risorse fino allo
smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o
all'utilizzazione;
iiii) «etichettatura», qualsiasi documento,
certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i
prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione
soddisfano determinati requisiti;
llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti
che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti,
servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la
pertinente etichettatura;
mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona
fisica o giuridica che assume la responsabilita' editoriale
della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di
media audiovisivo e ne determina le modalita' di
organizzazione;
nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto,
servizio o processo nuovo o che ha subito significativi
miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di
produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che
riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o
organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione
del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) «programma», una serie di immagini animate,
sonore o non, che costituiscono un singolo elemento
nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da
un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui
contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della
radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi
radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si
considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive
o consistenti in immagini fisse;
pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la
compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che
utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i
servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che esercitano un controllo
editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della societa' dell'informazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica;
ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round;
tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici»,
CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal
regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la
corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri
servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i
lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni
indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in
ogni sua parte;
aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i
lavori che, nell'ambito del processo realizzativo,
necessitano di lavorazioni caratterizzate da una
particolare specializzazione e professionalita';
bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che
interessano una limitata area di territorio;
ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati
al movimento di persone e beni materiali e immateriali,
presentano prevalente sviluppo unidimensionale e
interessano vaste estensioni di territorio;
ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo
contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo
contrattuale viene determinato applicando alle unita' di
misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi
unitari dedotti in contratto;
fffff) «aggregazione», accordo fra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la
gestione comune di alcune o di tutte le attivita' di
programmazione, di progettazione, di affidamento, di
esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni,
servizi o lavori;
ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto
di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, definito su base qualitativa, in conformita'
alle varie categorie e specializzazioni presenti o in
conformita' alle diverse fasi successive del progetto;
ggggg-bis)« principio di unicita' dell'invio», il
principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso
disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale
principio si applica ai dati relativi a programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le
procedure di affidamento e di realizzazione di contratti
pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso
escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti
dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca
dati;
ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento, nei
tre livelli di sviluppo della progettazione, delle
originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali
e tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) «documento di fattibilita' delle
alternative progettuali», il documento in cui sono
individuate ed analizzate le possibili soluzioni
progettuali alternative ed in cui si da' conto della
valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo
qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto il
profilo tecnico ed economico;
ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di
beni e servizi», il documento che le amministrazioni
adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e
servizi da disporre nel biennio, necessari al
soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati
dall'amministrazione preposta;
ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori
pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al
fine di individuare i lavori da avviare nel triennio,
necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e
valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco
degli interventi ricompresi nel programma triennale dei
lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della
prima annualita' del programma stesso;
ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di
forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di
forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale
di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'
del programma stesso;
ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che
viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase
antecedente alla programmazione dell'intervento e che
individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione
alla tipologia dell' opera o dell' intervento da realizzare
gli obiettivi generali da perseguire attraverso la
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della
collettivita' posti a base dell'intervento, le specifiche
esigenze qualitative e quantitative che devono essere
soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento,
anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla
quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento
che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e
funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali
e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che
traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e
prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la
soglia minima di qualita' da assicurare nella progettazione
e realizzazione;
ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola
lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad
impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei
requisiti di qualificazione necessari in relazione
all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non
all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in
parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da
parte dell'appaltatore.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. n.
239/L.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28/L.
Gli estremi del decreto legislativo sono stati corretti da
Comunicato 26 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47.
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "lavori, servizi e forniture," sono inserite le seguenti: "dei contratti attivi,".

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 4 (Principi relativi all'affidamento di contratti
pubblici esclusi). - 1. L'affidamento dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei
contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito
di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia,
imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza,
proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed
efficienza energetica.".
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "forme di partecipazione di capitali privati" sono inserite le seguenti: "le quali non comportano controllo o potere di veto".

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 , come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore
pubblico). - 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei
settori ordinari o speciali, aggiudicati da
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o
di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione
del presente codice quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attivita' della persona
giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati dall'amministrazione
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi e'
alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le
quali non comportano controllo o potere di veto, previste
dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati,
che non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore esercita su una persona giuridica un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della persona giuridica
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una
persona giuridica controllata che e' un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un
appalto o una concessione alla propria amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad
un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a
condizione che nella persona giuridica alla quale viene
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
forme di partecipazione di capitali privati che non
comportano controllo o potere di veto prescritte dalla
legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che
non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o una
concessione senza applicare il presente codice qualora
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un
controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica
controllata sono composti da rappresentanti di tutte le
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare
varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e
sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue
interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione
tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i
servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano
prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi
hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta
esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attivita' interessate dalla
cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attivita' di
cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si
prende in considerazione il fatturato totale medio, o una
idonea misura alternativa basata sull'attivita', quale i
costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei
servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni
precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio
dell'attivita' della persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della
riorganizzazione delle sue attivita', il fatturato o la
misura alternativa basata sull'attivita', quali i costi,
non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e' piu'
pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
a proiezioni dell'attivita', che la misura dell'attivita'
e' credibile.
9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la
costituzione di societa' miste per la realizzazione e
gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la
gestione di un servizio di interesse generale, la scelta
del socio privato avviene con procedure di evidenza
pubblica.".
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "agli appalti aggiudicati" sono sostituite dalle seguenti: "agli appalti e concessioni aggiudicati".

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 14 (Appalti e concorsi di progettazione
aggiudicati o organizzati per fini diversi dal
perseguimento di un'attivita' interessata o per l'esercizio
di un'attivita' in un Paese terzo). - 1. Le disposizioni
del presente codice non si applicano agli appalti e
concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi
diversi dal perseguimento delle attivita' di cui agli
articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attivita'
in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica
all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di
progettazione organizzati a tali fini.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione
europea, su richiesta, tutte le categorie di attivita' che
considerano escluse in virtu' del comma 1, nei termini da
essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente codice non si applicano
comunque alle categorie di attivita' oggetto degli appalti
di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione
europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea.".
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: "di cui al punto 1.1)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 1)".

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di
appalto e concessione di servizi). - 1. Le disposizioni del
presente codice non si applicano agli appalti e alle
concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali
che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti
diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi
di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da
fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici,
ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le
concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la
fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi
di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente
disposizione il termine «materiale associato ai programmi»
ha lo stesso significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di
conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi
legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di
un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione
tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese
terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa
internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi
giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro
dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi
giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno
dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un
indizio concreto e una probabilita' elevata che la
questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di
documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori
designati o altri servizi legali i cui fornitori sono
designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono
designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la
vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai
sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, servizi forniti da banche
centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di
stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di
stabilita';
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto
che siano correlati all'emissione, alla vendita,
all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di
protezione civile e di prevenzione contro i pericoli
forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di
lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0,
75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei
servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di
passeggeri per ferrovia o metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche,
identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e
92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel
contesto di una campagna elettorale per gli appalti
relativi ai settori ordinari e alle concessioni.".
 
Art. 9

Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50

1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis (Altri appalti esclusi). - 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.".
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3".

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 18 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 18 (Esclusioni specifiche per contratti di
concessioni). - 1. Le disposizioni del presente codice non
si applicano:
a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo
sulla base di una licenza di gestione a norma del
regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto
pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n.
1370/2007;
b) alle concessioni di servizi di lotterie
identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un
operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai
fini della presente lettera il concetto di diritto
esclusivo non include i diritti esclusivi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3. La concessione
di tale diritto esclusivo e' soggetta alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
c) alle concessioni aggiudicate dagli enti
aggiudicatori per l'esercizio delle loro attivita' in un
Paese terzo, in circostanze che non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica
all'interno dell'Unione europea.".
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici";
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti";
c) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.";
d) al comma 8:
1) all'alinea, le parole: "sentita la Conferenza" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza";
2) alla lettera e), la parola: "individuandole" e' sostituita dalla seguente: "individuate";
e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.".

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 21 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica. Ai fini dell'inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23,
comma 5.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono
definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel
programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si
applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.".
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e' istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attivita' della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.".

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel
proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita'
relativi alle grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto
sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del territorio,
nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i
portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi
lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai
nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore
del medesimo decreto, sono fissati i criteri per
l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte
per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e'
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito
pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite
le modalita' di monitoraggio sull'applicazione
dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare
informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento
o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento
del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.
Per la partecipazione alle attivita' della commissione non
sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese comunque denominati.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito
pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura
esclusivamente sulla base delle modalita' individuate dal
decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni
raccolte sono valutate in sede di predisposizione del
progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza
di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito
pubblico.".
 
Art. 13

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: "l'efficientamento energetico", sono sostituite dalle seguenti: "l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera" e, in fine, il segno: ";", e' sostituito dal seguente: ".";
b) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.";
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.";
d) al comma 5:
1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai soli fini delle attivita' di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonche' dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilita' puo' essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilita' e' sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilita' delle alternative progettuali secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3.";
2) al secondo periodo, le parole: "Il progetto di fattibilita' comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' schemi" sono sostituite dalle seguenti: "Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' elaborati";
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e' redatto ai sensi del comma 5.";
f) al comma 6, le parole: "e geognostiche,", sono sostituite dalle seguenti: ", idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche," dopo le parole: "misure di salvaguardia;", sono inserite le seguenti: "deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;" e dopo le parole: "nonche' i limiti di spesa" sono inserite le seguenti: ", calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3,";
g) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto previsto al comma 16";
h) al comma 11, dopo le parole: "oneri inerenti alla progettazione" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.";
i) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate." e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.".

Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). - 1.
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto
definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e
di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche
e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e
forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze
archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
ricorrono alle professionalita' interne, purche' in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del
progetto o utilizzano la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi',
determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che
devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data
di entrata in vigore di detto decreto, si applica
l'articolo 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un
importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attivita' di
programmazione triennale dei lavori pubblici e
dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di
cui all'articolo 22 nonche' dei concorsi di progettazione e
di idee di cui all'articolo 152, il progetto di
fattibilita' puo' essere articolato in due fasi successive
di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di
fattibilita' e' sempre redatto in un'unica fase di
elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella
prima fase il progettista individua ed analizza le
possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti,
sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il
documento di fattibilita' delle alternative progettuali,
secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma
3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica
fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista
incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del
documento di indirizzo alla progettazione e secondo le
modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le
indagini e gli studi necessari per la definizione degli
aspetti di cui al comma 1, nonche' elaborati grafici per
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi
compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in
lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi
preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresi',
ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi
energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al
contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure
per la produzione e il recupero di energia anche con
riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario
dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di
compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale,
nonche' i limiti di spesa, calcolati secondo le modalita'
indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura
da realizzare ad un livello tale da consentire, gia' in
sede di approvazione del progetto medesimo, salvo
circostanze imprevedibili, l'individuazione della
localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonche'
delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto
ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene,
altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi', corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi
quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle
ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e
di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso
di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta
in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h).Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita', fermo restando
il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di
gestione della manutenzione e della sostenibilita'
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto
previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso.".
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "esecutiva di lavori," sono inserite le seguenti: "al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione";
b) al comma 7, primo periodo, le parole: "Gli affidatari di incarichi di progettazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara";
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: "possono essere utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "sono utilizzati", le parole: ", ove motivatamente ritenuti adeguati" sono soppresse e le parole: "importo dell'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "importo da porre a base di gara dell'affidamento";
d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non puo' prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.".

Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 24 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 24 (Progettazione interna e esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla progettazione
di fattibilita' tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della
sicurezza della progettazione, nonche' alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attivita' del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla programmazione dei lavori
pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende, sanitarie locali,
i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
legge;
d) dai soggetti di cui all'articolo 46.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono
definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma
5.
3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d'impiego.
4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione
a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti
stessi.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario l'incarico e' espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre,
indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per
garantire la presenza di giovani professionisti, in forma
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti
tengono conto ai fini dell' aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati
devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui
all'articolo 80 nonche' il possesso dei requisiti e delle
capacita' di cui all'articolo 83, comma 1.
6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma
di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad
albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito
richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di
quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i
requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in
gara separatamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59,
comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di
progettazione per progetti posti a base di gara non possono
essere affidatari degli appalti o delle concessioni di
lavori pubblici, nonche' degli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i
soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita
nell'espletamento degli incarichi di progettazione non e'
tale da determinare un vantaggio che possa falsare la
concorrenza con gli altri operatori.
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con
proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di cui al
presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti
corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti,
quale criterio o base di riferimento ai fini
dell'individuazione dell' importo da porre a base di gara
dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo
216, comma 6.
8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata con il soggetto affidatario sono previste le
condizioni e le modalita' per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni.
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di
ingegneria e architettura la stazione appaltante non puo'
prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o
di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni
culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.".
 
Art. 15

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, primo periodo, la parola: "due" e' soppressa;
b) il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.";
c) il comma 15 e' sostituito dal seguente: "15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14.".

Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 25 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse
archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per
le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita'
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della
documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari,
si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di
tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma
7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi
trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili,
ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del
progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura
prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi
opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta
per la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' stabilito in sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il
soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede
integrazioni documentali o convoca il responsabile unico
del procedimento per acquisire le necessarie informazioni
integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine di cui al comma 3, fino alla
presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo procede,
contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli
articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i
quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi
previsti compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione,
a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi
archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti
dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari
previsti per le zone di interesse archeologico, di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione
dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da
assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine
predeterminato dal soprintendente in relazione
all'estensione dell'area interessata, con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo, il responsabile unico del procedimento puo'
motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al
comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e
la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela
dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il
procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13
del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente.
Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo
decreto sono individuati procedimenti semplificati, con
termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell'opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
al presente articolo, il soprintendente, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un
apposito accordo con la stazione appaltante per
disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione
con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni
possono graduare la complessita' della procedura di cui al
presente articolo, in ragione della tipologia e
dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le
fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina,
altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei
risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei
dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il
territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di
cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di
cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta
eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e
seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati
nell'accordo di cui al comma 14.
16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dal presente articolo.".
 
Art. 16

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonche' la loro conformita' alla normativa vigente.";
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nei casi in cui e' consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori";
c) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.";
d) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attivita' di verifica.".

Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 26 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione). -
1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai
lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 23, nonche' la loro
conformita' alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima
dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui
e' consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione, la verifica della progettazione redatta
dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, i
soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in
contraddittorio con il progettista, verificano la
conformita' del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di
fattibilita'. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista autore del progetto posto a base della gara,
che si esprime in ordine a tale conformita'.
4. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in
tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale
prescelta;
d) presupposti per la durabilita' dell'opera nel
tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di
varianti e di contenzioso;
f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i
termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli
utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti
soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti
milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni
di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai
soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46,
comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo
di qualita';
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la
verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti
dispongano di un sistema interno di controllo di qualita'
ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di
euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico del
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui
all'articolo 31, comma 9.
7. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e'
incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto,
dell'attivita' di progettazione, del coordinamento della
sicurezza della stessa, della direzione lavori e del
collaudo.
8. La validazione del progetto posto a base di gara e'
l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La
validazione e' sottoscritta dal responsabile del
procedimento e fa preciso riferimento al rapporto
conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle
eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la
lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono
contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del
progetto posto a base di gara.
8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la
progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto
esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo
presentati dall'affidatario sono soggetti, prima
dell'approvazione di ciascun livello di progettazione,
all'attivita' di verifica.".
 
Art. 17

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "alle norme dettate dalla" sono sostituite dalla seguente: "alla";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica ne' in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.";
c) al comma 3:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "localizzazione o al tracciato" sono inserite le seguenti: ", nonche' al progetto di risoluzione delle interferenze";
d) al comma 4, le parole: ", di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attivita' progettuali di propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita' i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi";
e) al comma 5, le parole: "rilevate" sono sostituite dalle seguenti: "anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate";
f) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.".

Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 27 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 27 (Procedure di approvazione dei progetti
relativi ai lavori). - 1. L'approvazione dei progetti da
parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita'
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che
regolano la materia. Si applicano le disposizioni in
materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli
14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla
revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati
su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le
autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano
intervenute variazioni nel progetto e in materia di
regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica
ne' in materia di disciplina urbanistica, restano
confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque
anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le
intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza
delle variazioni di cui al primo periodo deve essere
oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte
del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la
revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi
da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le
autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di
approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior
dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni
proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non
effettuate. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui
agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive
modificazioni, puo' essere disposta anche quando
l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto
esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'.
3. In sede di conferenza dei servizi di cui
all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul
progetto di fattibilita', con esclusione dei lavori di
manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i
soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi
pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi
interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi
sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche
presentando proposte modificative, nonche' a comunicare
l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e compensative
dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi
pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio
parere, il cronoprogramma di risoluzione delle
interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le
conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla
localizzazione o al tracciato, nonche' al progetto di
risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e
compensative, ferma restando la procedura per il dissenso
di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo
14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990,
non possono essere modificate in sede di approvazione dei
successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della
ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita'.
4. In relazione al procedimento di approvazione del
progetto di fattibilita' di cui al comma 3, gli enti
gestori delle interferenze gia' note o prevedibili hanno
l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto
aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate
con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento
produttivo e di elaborare, a spese del soggetto
aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle
interferenze di propria competenza. Il soggetto
aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
i costi di progettazione per la risoluzione delle
interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di
tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o
anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore
responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal
soggetto aggiudicatore.
5. Il progetto definitivo e' corredato dalla
indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi
del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in
mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonche' dal
programma degli spostamenti e attraversamenti e di
quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al
pubblico servizio devono rispettare il programma di
risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato
unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente
dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la
risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto
aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via
anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del
suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che
sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei
lavori, comporta per l'ente gestore responsabilita'
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti che
stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai
fini urbanistici ed espropriativi, nonche' l'applicazione
della vigente disciplina in materia di valutazione di
impatto ambientale.".
 
Art. 18

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo codice";
b) al comma 7, le parole: "forniture, lavori e servizi e di concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni", le parole: "articolo 167" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 35", le parole: "all'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo articolo 35";
c) al comma 11, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse;
d) al comma 12, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse e alla lettera c), le parole: "il presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali";
e) dopo il comma 12, e' inserito il seguente: "12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche' il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.";
f) il comma 13 e' abrogato.

Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 28 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 28 (Contratti misti di appalto). - 1. I
contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o
le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad
oggetto due o piu' tipi di prestazioni, sono aggiudicati
secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che
caratterizza l'oggetto principale del contratto in
questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in
parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo
II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti
comprendenti in parte servizi e in parte forniture,
l'oggetto principale e' determinato in base al valore
stimato piu' elevato tra quelli dei rispettivi servizi o
forniture. L'operatore economico che concorre alla
procedura di affidamento di un contratto misto deve
possedere i requisiti di qualificazione e capacita'
prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei
settori speciali, aventi per oggetto gli appalti
contemplati nel presente codice e in altri regimi
giuridici, si applicano i commi da 3 a 8.
3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7.
Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.
4. Se una parte di un determinato contratto e'
disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo
15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti
disciplinati dal presente codice nonche' appalti che non
rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo codice,
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le
parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti
distinte, la decisione che determina quale regime giuridico
si applica a ciascuno di tali appalti distinti e' adottata
in base alle caratteristiche della parte distinta di cui
trattasi.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il
presente decreto si applica, salvo quanto previsto
all'articolo 160, all'appalto misto che ne deriva, a
prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un
diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali
parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi
di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori
ordinari e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari,
purche' il valore stimato della parte del contratto che
costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni,
calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla
soglia pertinente di cui al medesimo articolo 35.
8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti
nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le
norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5,
6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.
9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, il regime giuridico
applicabile e' determinato in base all'oggetto principale
del contratto in questione.
10. Nei settori speciali, nel caso di contratti
destinati a contemplare piu' attivita', gli enti
aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti
distinti per ogni attivita' distinta o di aggiudicare un
appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di
aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il
regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti
distinti e' adottata in base alle caratteristiche
dell'attivita' distinta di cui trattasi. In deroga ai commi
da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti
aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si
applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle
attivita' interessate e' disciplinata dall'articolo 346 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica
l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico
appalto e di aggiudicare piu' appalti distinti non puo'
essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere
l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del
presente codice.
11. A un appalto destinato all'esercizio di piu'
attivita' si applicano le disposizioni relative alla
principale attivita' cui e' destinato.
12. Nel caso degli appalti per cui e' oggettivamente
impossibile stabilire a quale attivita' siano
principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono
determinate come segue:
a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del presente codice che disciplinano gli appalti nei
settori ordinari se una delle attivita' cui e' destinato
l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e
l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione
degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del presente codice che disciplinano gli appalti nei
settori speciali se una delle attivita' cui e' destinato
l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e
l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione
delle concessioni;
c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del presente codice che disciplinano gli appalti nei
settori speciali se una delle attivita' cui e' destinato
l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e
l'altra non e' soggetta ne' a tali disposizioni, ne' a
quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori ordinari o alle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni.
12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono
elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei
settori speciali e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali,
purche' il valore stimato della parte del contratto che
costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni,
calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla
soglia pertinente di cui all'articolo 35.
13. (abrogato)".
 
Art. 19

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: "all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "articolo 120" sono inserite le seguenti: ", comma 2-bis," e le parole: "delle valutazioni dei requisiti soggettivi," sono sostituite dalle seguenti: "della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la sussistenza dei requisiti";
3) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Entro il medesimo termine di due giorni e' dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.";
4) il terzo periodo e' soppresso;
5) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";
6) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicita' disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilita', con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilita' e le modalita' di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.".

Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 29 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1.
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture,
lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5,
alla composizione della commissione giudicatrice e ai
curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati
ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi
dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresi' pubblicati, nei successivi
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Entro il medesimo termine di due giorni e' dato avviso ai
candidati e ai concorrenti, con le modalita' di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o
strumento analogo negli altri Stati membri, di detto
provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i
relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al
citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in
cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in
concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella
stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della
gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione con le modalita' previste dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al
presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce,
la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti
salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i
termini cui sono collegati gli effetti giuridici della
pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul
profilo del committente.
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 53, sono, altresi', pubblicati sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche
tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma
4, e le piattaforme regionali di e-procurement
interconnesse tramite cooperazione applicativa.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela
della trasparenza e della legalita' nel settore dei
contratti pubblici. In particolare, operano in ambito
territoriale a supporto delle stazioni appaltanti
nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio
delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti.
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di
competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni
appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi
informativi e di pubblicita' disposti dal presente codice,
tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
telematiche di e-procurement ad essi interconnesse,
garantendo l'interscambio delle informazioni e
l'interoperabilita', con le banche dati dell'ANAC, del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i
sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo
generale per definire le regole di interoperabilita' e le
modalita' di interscambio dei dati e degli atti tra le
rispettive banche dati, nel rispetto del principio di
unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita'
dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il
protocollo si basa su quanto previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n.229. L'insieme dei dati e
degli atti condivisi nell'ambito del protocollo
costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di
pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti
pubblici.".
 
Art. 20

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: "nei lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi e forniture";
b) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.".

Note all'art. 20:
- Si riporta l'articolo 30 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione
di appalti e concessioni). - 1. L'affidamento e
l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni, ai sensi del presente codice
garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia,
tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresi', i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di
pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei
limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel
bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela
della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o,
nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni,
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o
servizi.
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di
concessioni, gli operatori economici rispettano gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X.
4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e'
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita' contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo
delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita', previo rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell'articolo 105.
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere
tali da non escludere le microimprese, le piccole e le
medie imprese.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice e negli atti attuativi, alle procedure di
affidamento e alle altre attivita' amministrative in
materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del
contratto e alla fase di esecuzione si applicano le
disposizioni del codice civile."
 
Art. 21

Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento" sono sostituite dalle seguenti: "individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione";
2) al terzo periodo, le parole: "e' nominato." sono sostituite dalle seguenti: "e' nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.";
b) al comma 5, al primo periodo, le parole: "con proprio atto" sono sostituite dalle seguenti: "con proprie linee guida", dopo le parole: "specifici del RUP," sono inserite le seguenti: "sui presupposti e sulle modalita' di nomina," e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con le medesime linee guida sono determinati, altresi', l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.";
c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "direzione dell'esecuzione" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";
d) al comma 12, dopo le parole: "direttore dei lavori" sono inserite le seguenti: "o del direttore dell'esecuzione".

Note all'art. 21:
- Si riporta l'articolo 31 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico
della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere
rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso
con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto
di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in
cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre
disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al
fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati
e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni
contrattuali nelle concessioni.
5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice,
definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti
specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalita' di
nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con le
medesime linee guida sono determinati, altresi', l'importo
massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per
i quali il RUP puo' coincidere con il progettista, con il
direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.
Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216,
comma 8.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia
presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attivita' del responsabile unico del procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario
non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma
la responsabilita' esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la
qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando
comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle
disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei
servizi di supporto di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
comma 7, comprensive di eventuali incarichi di
progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa
competente in relazione all'intervento, individua
preventivamente le modalita' organizzative e gestionali
attraverso le quali garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle
prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del
direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul
luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a
sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure
mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia
ambientale, paesaggistica, storico-architettonica,
archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli
enti e dagli organismi competenti. Il documento di
programmazione, corredato dalla successiva relazione su
quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo
strategico nell'ambito del piano della performance
organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente
se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di
risultato. La valutazione di suddetta attivita' di
controllo da parte dei competenti organismi di valutazione
incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui
all'articolo 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.".
 
Art. 22

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";
b) al comma 10, lettera b), dopo le parole: "mercato elettronico" sono inserite le seguenti: "nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb)";
c) dopo il comma 14, e' aggiunto il seguente: "14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.".

Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 32 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). - 1. Le
procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita'
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.
3.La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene
mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal
presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro i successivi
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, e' stata presentata o e'
stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'
respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro
di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici
basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui
all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso
il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3,
lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con
contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza
cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti
giorni, a condizione che entro tale termine intervenga
almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la
pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado
in caso di decisione del merito all'udienza cautelare
ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se
successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del
contratto cessa quando, in sede di esame della domanda
cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi
dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.
13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio solo
dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita'
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto.".
 
Art. 23

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fornitura di derrate alimentari," e' inserita la seguente: "anche";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.".

Note all'art. 23:
- Si riporta l'articolo 34 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 34 (Criteri di sostenibilita' energetica e
ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso
l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e conformemente, in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all'articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di
cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono
tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi
alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma
1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in
funzione della tipologia di intervento e della
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle
categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione.".
 
Art. 24

Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";
b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";
c) al comma 18, al primo periodo, le parole: "Sul valore stimato dell'appalto" sono sostituite dalle seguenti: "Sul valore del contratto di appalto".

Note all'art. 24:
- Si riporta l'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e
di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti, e' computato il
valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione
delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato il valore
complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei
contratti previsti durante l'intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione
dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
garanzia puo' essere, altresi', rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.".
 
Art. 25

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 30, comma 1, nonche' del rispetto del principio di rotazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le stazioni appaltanti possono, altresi', applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.";
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: ", adeguatamente motivato" sono sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici";
2) alla lettera b), dopo le parole: "ove esistenti," sono inserite le seguenti: "di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture";
3) alla lettera c), le parole: "la procedura negoziata di cui all'articolo 63" sono sostituite dalle seguenti: "procedura negoziata" e le parole: "dieci operatori" sono sostituite dalle seguenti: "quindici operatori";
4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a),";
c) al comma 3, le parole: "di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti: "per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2";
d) al comma 4, dopo le parole: "inferiore alla soglia di cui all'articolo 35," sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante puo', comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito";
f) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
g) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e' effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.";
h) al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente "Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalita' di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonche' di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta' di esclusione delle offerte anomale.".

Note all'art. 25:
- Si riporta l'articolo 36 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34,
e 42 nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilita' di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono altresi' applicare le disposizioni di
cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici per i
lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta,
fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali
si applica comunque la procedura negoziata previa
consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura
negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera
a).
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice,
relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si
applicano le previsioni di cui al comma 2.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, si applica
l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto
ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la
verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La
stazione appaltante puo', comunque, estendere le verifiche
agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono
verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari
e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di
invito.
6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.
6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per
gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la
verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 e' effettuata su un campione significativo
in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto
responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta
ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.
7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per supportare
le stazioni appaltanti e migliorare la qualita' delle
procedure di cui al presente articolo, delle indagini di
mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono
anche indicate specifiche modalita' di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura
negoziata, nonche' di effettuazione degli inviti quando la
stazione appaltante intenda avvalersi della facolta' di
esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di
dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di
diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei
rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel
rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini
minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere
ridotti fino alla meta'. I bandi e gli avvisi sono
pubblicati sul profilo del committente della stazione
appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara
presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli
effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino
alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi
per i contratti relativi a lavori di importo pari o
superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi
a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli
avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di
importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati
nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.".
 
Art. 26

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dai soggetti aggregatori";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 38" sono inserite le seguenti: "nonche' gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1";
2) all'ultimo periodo, le parole "procedura ordinaria ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "procedure di cui al";
c) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "costituita presso" sono inserite le seguenti: "le province, le citta' metropolitane ovvero";
d) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "le attribuzioni" sono inserite le seguenti: "delle province, delle citta' metropolitane e";
e) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)".

Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 37 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze). - 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione
ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti
di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonche' per
gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro,
le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38 nonche' gli altri
soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1
procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente. In caso di indisponibilita' di tali strumenti
anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o
procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al
presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo
a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione
con una o piu' stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica.
4. Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo
di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e
al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle
seguenti modalita':
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a
soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate
come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme
previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante
costituita presso le provincie, le citta' metropolitane
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze
linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di
riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione delle centrali di committenza
in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di
provincia. In caso di concessione di servizi pubblici
locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di
competenza della centrale di committenza coincide con
l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai
sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni
caso le attribuzioni delle provincie, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo
216, comma 10.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5,
le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture
o servizi mediante impiego di una centrale di committenza
qualificata ai sensi dell'articolo 38.
7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i
contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni
appaltanti qualificate possono ricorrere per
l'aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati
elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono
svolgere attivita' di committenza ausiliarie in favore di
altre centrali di committenza o per una o piu' stazioni
appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione
posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento
individuati dal decreto di cui al comma 5.
9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure
gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, e'
responsabile del rispetto del presente codice per le
attivita' ad essa direttamente imputabili. La centrale di
committenza che svolge esclusivamente attivita' di
centralizzazione delle procedure di affidamento per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori e' tenuta al rispetto delle disposizioni di
cui al presente codice e ne e' direttamente responsabile.
10. Due o piu' stazioni appaltanti che decidono di
eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e
che sono in possesso, anche cumulativamente, delle
necessarie qualificazioni in rapporto al valore
dell'appalto o della concessione, sono responsabili in
solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi'
ad individuare un unico responsabile del procedimento in
comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con
il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in
centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla
centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 31.
11. Se la procedura di aggiudicazione non e' effettuata
congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto
delle stazioni appaltanti interessate, esse sono
congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate
congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante e'
responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da
essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, nell'individuazione della centrale di committenza,
anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le
stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di
buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata
motivazione.
13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una
centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
dell'Unione europea solo per le attivita' di
centralizzazione delle committenze svolte nella forma di
acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a
stazioni appaltanti; la fornitura di attivita' di
centralizzazione delle committenze da parte di una centrale
di committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata
conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato
membro in cui e' ubicata la centrale di committenza.
14. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste
dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).".
 
Art. 27

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, alla lettera a), al numero 4), la parola: "triennio" e' sostituita dalla seguente: "quinquennio" e, dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:
"5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall'articolo 29, comma 3;".
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.";
c) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)".

Note all'art. 27:
- Si riporta l'articolo 38 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e
centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
che ne assicura la pubblicita', un apposito elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
rapporto agli ambiti di attivita', ai bacini territoriali,
alla tipologia e complessita' del contratto e per fasce
d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le
opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori regionali
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
semplificazione della pubblica amministrazione, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono
definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione
all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri
di qualita', efficienza e professionalizzazione, tra cui,
per le centrali di committenza, il carattere di stabilita'
delle attivita' e il relativo ambito territoriale. Il
decreto definisce, inoltre, le modalita' attuative del
sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale
aggiornamento e revoca, nonche' la data a decorrere dalla
quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle
attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di
un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacita' di programmazione e progettazione;
b) capacita' di affidamento;
c) capacita' di verifica sull'esecuzione e controllo
dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa
in opera.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla
base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli
ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di
dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle
attivita' di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del
personale;
4) numero di gare svolte nel quinquennio con
indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli
importi posti a base di gara e consuntivo delle spese
sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa
ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita'
indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei
dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
che alimentano gli archivi detenuti o gestiti
dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita' ai
sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto
dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e
dall'articolo 29, comma 3;
b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine
all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di
corruzione e promozione della legalita';
2) presenza di sistemi di gestione della qualita'
conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei
procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati
per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3) disponibilita' di tecnologie telematiche nella
gestione di procedure di gara;
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilita'
ambientale e sociale nell'attivita' di progettazione e
affidamento.
4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
5. La qualificazione conseguita opera per la durata di
cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della
stazione appaltante.
6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del sistema
di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi
da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle
centrali di committenza, anche per le attivita' ausiliarie,
un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti
necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresi',
modalita' diversificate che tengano conto delle
peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la
qualificazione.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC
stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con
riserva ha una durata massima non superiore al termine
stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla
qualificazione.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,
l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG)
alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di
beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione
conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo
216, comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui
all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione
appaltante con il decreto di cui al citato comma e'
destinata dall'amministrazione di appartenenza della
stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione
del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti
alle unita' organizzative competenti per i procedimenti di
cui al presente codice. La valutazione positiva della
stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC
all'amministrazione di appartenenza della stazione
appaltante perche' ne tenga comunque conto ai fini della
valutazione della performance organizzativa e gestionale
dei dipendenti interessati.
10. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g).".
 
Art. 28

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58.".

Note all'art. 28:
- Si riporta l'articolo 41 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 41 (Misure di semplificazione delle procedure di
gara svolte da centrali di committenza). - 1. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente codice, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di
Consip S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate
le misure di revisione ed efficientamento delle procedure
di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in
genere delle procedure utilizzabili da Consip, dai soggetti
aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a
migliorare la qualita' degli approvvigionamenti e ridurre i
costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo
anche un sistema di reti di committenza volto a determinare
un piu' ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo
telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni
stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione
europea.
2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 e'
effettuata, tenendo conto delle finalita' di
razionalizzazione della spesa pubblica perseguite
attraverso l'attivita' di Consip e dei soggetti
aggregatori, sulla base dei seguenti criteri:
standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma
aggregata in grado di rispondere all'esigenza pubblica
nella misura piu' ampia possibile, lasciando a soluzioni
specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non
standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli
strumenti telematici, anche attraverso forme di
collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio
dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure,
anche in relazione a forme di coordinamento della
programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei
costi di partecipazione degli operatori economici alle
procedure.
2-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei
concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario, eventuali costi
connessi alla gestione delle piattaforme di cui
all'articolo 58.
3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di
revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla
Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una
relazione sull'attivita' di revisione svolta evidenziando,
anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle
gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonche' gli
accorgimenti adottati per garantire l'effettiva
partecipazione delle micro imprese, piccole e medie
imprese.".
 
Art. 29

Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia e delle finanze".

Note all'art. 29:
- Si riporta l'articolo 44 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure). - 1. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per
l'Italia Digitale (AGID) nonche' dell'Autorita' garante
della privacy per i profili di competenza, sono definite le
modalita' di digitalizzazione delle procedure di tutti i
contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per
interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni.
Sono, altresi', definite le migliori pratiche riguardanti
metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di
programmazione e pianificazione, riferite anche
all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta,
gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche,
telematiche e tecnologiche di supporto.".
 
Art. 30

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla lettera a), la parola: "raggruppamenti" e' sostituita dalle seguenti: "i raggruppamenti".

Note all'art. 30:
- Si riporta l'articolo 46 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura: i professionisti singoli, associati, le
societa' tra professionisti di cui alla lettera b), le
societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi,
i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche'
attivita' tecnico-amministrative e studi di fattibilita'
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
b) le societa' di professionisti: le societa'
costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperative
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti delle societa' tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di beni
connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
dei servizi di ingegneria ed architettura.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento di cui al comma 1, le societa', per un periodo
di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato, qualora costituite nella forma di societa'
di capitali.".
 
Art. 31

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.".

Note all'art. 31:
- Si riporta l'articolo 47 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi
alle gare). - 1. I requisiti di idoneita' tecnica e
finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento
dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e
c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con
le modalita' previste dal presente codice, salvo che per
quelli relativi alla disponibilita' delle attrezzature e
dei mezzi d'opera, nonche' all'organico medio annuo, che
sono computati cumulativamente in capo al consorzio
ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate.
2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera
c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della
qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di
qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti
dalle singole imprese consorziate designate per
l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento,
quelli delle singole imprese consorziate non designate per
l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di
cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della
qualificazione, i criteri per l'imputazione delle
prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati
che eseguono le prestazioni.".
 
Art. 32

Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "lavori non appartenenti alla categoria prevalente e cosi' definiti nel bando di gara" sono sostituite dalle seguenti: "i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter";
b) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di" e' inserita la seguente: "lavori," e dopo la parola: "specificate" sono inserite le seguenti: "le categorie di lavori o";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. E' consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.";
d) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione ";
e) al comma 17, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero" sono inserite le seguenti: "in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero" e le parole: "puo' recedere dal contratto" sono sostituite dalle seguenti: "deve recedere dal contratto";
f) al comma 18, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero" sono inserite le seguenti: "in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero";
g) al comma 19, primo periodo, dopo le parole: "imprese raggruppate" sono inserite le seguenti: ", anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,";
h) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:
"19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.".

Note all'art. 32:
- Si riporta l'articolo 48 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di operatori economici). - 1. Nel caso di lavori, per
raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una
riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno
di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per
lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti
all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter), assumibili da uno
dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si
intende una riunione di operatori economici finalizzata a
realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori
economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di
servizi o di forniture indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se
gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli
imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui
all'articolo 84.
4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta
devono essere specificate le categorie di lavori o le parti
del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o
dei consorziati determina la loro responsabilita' solidale
nei confronti della stazione appaltante, nonche' nei
confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli
assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e
forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilita' e' limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilita' solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84,
sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.
7-bis. E' consentito, per le ragioni indicate ai
successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti
sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2,
lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei
lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da
quella indicata in sede di gara, a condizione che la
modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale
sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo
all'impresa consorziata.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed
e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia
durante la procedura di gara sia successivamente
all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18,
e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9
comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita'
del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative al medesimo appalto.
11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta' di
presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
di operatori riuniti.
12. Ai fini della costituzione del raggruppamento
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura e' conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa
mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la
revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12
al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento
diretto nei confronti delle altre imprese del
raggruppamento.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione
alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo
45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui
abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui
all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso
equiparate ai fini della qualificazione SOA.
15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
16. Il rapporto di mandato non determina di per se'
organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5,
in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante
puo' proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti
dal presente codice purche' abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la
stazione appaltante deve recedere dal contratto.
18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5,
in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non
indichi altro operatore economico subentrante che sia in
possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto
alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purche' questi abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire.
19. E' ammesso il recesso di una o piu' imprese
raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad
un unico soggetto, esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni
caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non e'
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.
19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19
trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di
cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19
trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive
ivi contemplate si verifichino in fase di gara.".
 
Art. 33

Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "possono inserire" sono sostituite dalla seguente: "inseriscono".

Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 50 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli
avvisi). - 1. Per gli affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da
quelli aventi natura intellettuale, con particolare
riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita'
di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti
inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
specifiche clausole sociali volte a promuovere la
stabilita' occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei
contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad
alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il
costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento
dell'importo totale del contratto.".
 
Art. 34

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Essi esaminano" sono sostituite dalle seguenti: "Esse esaminano";
b) al comma 12, le parole: "si applica il comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano i commi 5 e 7".

Note all'art. 34:
- Si riporta l'articolo 52 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni). - 1.
Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al
presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici in conformita' con quanto
disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonche'
dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i
dispositivi da utilizzare per comunicare per via
elettronica, nonche' le relative caratteristiche tecniche,
hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente
disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente
in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici
alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e
secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate
a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella
procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente
nelle seguenti ipotesi:
a) a causa della natura specialistica dell'appalto,
l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe
specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non
sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi
comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file,
adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non
possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o
generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di
proprieta' esclusiva e non possono essere messi a
disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto
da parte della stazione appaltante;
c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici
richiede attrezzature specializzate per ufficio non
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di
un modello fisico o in scala ridotta che non puo' essere
trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi
elettronici e' necessario a causa di una violazione della
sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per
la protezione di informazioni di natura particolarmente
sensibile che richiedono un livello talmente elevato di
protezione da non poter essere adeguatamente garantito
mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici
che sono generalmente a disposizione degli operatori
economici o che possono essere messi loro a disposizione
mediante modalita' alternative di accesso ai sensi del
comma 6.
2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di
comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del
comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo
supporto ovvero mediante una loro combinazione.
3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione
unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione
diversi dai mezzi elettronici e' stato ritenuto necessario
in applicazione del comma 1, terzo periodo.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale
puo' essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse
da quelle relative agli elementi essenziali della procedura
di appalto, purche' il contenuto della comunicazione orale
sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi
essenziali della procedura di appalto includono i documenti
di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di
interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni
orali con offerenti che potrebbero incidere
significativamente sul contenuto e la valutazione delle
offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi
adeguati.
5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e
l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti
garantiscono che l'integrita' dei dati e la riservatezza
delle offerte e delle domande di partecipazione siano
mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e
delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza
del termine stabilito per la loro presentazione.
6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario,
richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere
non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalita'
alternative di accesso. Sono adeguate modalita' alternative
di accesso quelle che:
a) offrono gratuitamente un accesso completo,
illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e
dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione
dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di
invio dell'invito a confermare interesse. Il testo
dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica
l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e
dispositivi sono accessibili;
b) assicurano che gli offerenti, che non hanno
accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non
hanno la possibilita' di ottenerli entro i termini
pertinenti, a condizione che la responsabilita' del mancato
accesso non sia attribuibile all'offerente interessato,
possano accedere alla procedura di appalto utilizzando
credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione
provvisoria fornite gratuitamente online;
c) offrono un canale alternativo per la presentazione
elettronica delle offerte.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono imporre agli operatori economici
condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza
delle informazioni che i predetti soggetti rendono
disponibili durante tutta la procedura di appalto.
8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli
strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione
elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle
domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei
soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per
la presentazione di offerte e domande di partecipazione per
via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;
b) le stazioni appaltanti specificano il livello di
sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione
elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura
d'aggiudicazione degli appalti. Il livello e' proporzionato
ai rischi connessi;
c) qualora ritengano che il livello dei rischi,
valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono
necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti
accettano le firme elettroniche avanzate basate su un
certificato qualificato, considerando se tali certificati
siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione
presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione
della Commissione 2009/767/CE, create con o senza
dispositivo per la creazione di una firma sicura alle
seguenti condizioni:
1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato
della firma elettronica avanzata sulla base dei formati
stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure
necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un
diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica
o il supporto del documento elettronico contiene
informazioni sulle possibilita' di convalida esistenti. Le
possibilita' di convalida consentono alla stazione
appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo
comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche
ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un
certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il
coordinamento della Cabina di regia, comunicano le
informazioni relative al fornitore di servizi di convalida
alla Commissione europea che le pubblica su internet;
2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un
certificato qualificato in un elenco di fiducia, le
stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che
potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli
offerenti.
9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una
procedura di appalto che sono firmati dall'autorita'
competente o da un altro ente responsabile del rilascio,
l'autorita' o l'ente competente di rilascio puo' stabilire
il formato della firma elettronica avanzata in conformita'
ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in
attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano
delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale
formato includendo le informazioni necessarie ai fini del
trattamento della firma nei documenti in questione. Tali
documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto
del documento elettronico possibilita' di convalida
esistenti che consentono di convalidare le firme
elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo
comprensibile per i non madre lingua.
10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso
dei mezzi elettronici e' obbligatorio ai sensi del presente
codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o piu'
dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni:
a) mezzi elettronici;
b) posta;
c) comunicazione orale, anche telefonica, per
comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli
elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di
una concessione e purche' il contenuto della comunicazione
orale sia sufficientemente documentato su un supporto
durevole;
d) la consegna a mano comprovata da un avviso di
ricevimento.
11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di
comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e
non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione della
concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare
per comunicare per via elettronica, nonche' le relative
caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con
i prodotti della tecnologia dell'informazione e della
comunicazione comunemente in uso.
12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7.".
 
Art. 35

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "direttore dei lavori" sono inserite le seguenti: ", del direttore dell'esecuzione".

Note all'art. 35:
- Si riporta l'articolo 53 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza). - 1. Salvo
quanto espressamente previsto nel presente codice, il
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento
e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le
candidature e le offerte, e' disciplinato dagli articoli 22
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di
accesso agli atti del processo di asta elettronica puo'
essere esercitato mediante l'interrogazione delle
registrazioni di sistema informatico che contengono la
documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero
tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia
autentica degli atti.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente
codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di
accesso e' differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco
dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare
informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro
interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono
stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e'
consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro
interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle
stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da
invitare;
c) in relazione alle offerte, fino
all'aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica della
anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei
termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi
o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva
ai fini dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente
codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il
diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in
relazione:
a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta
o a giustificazione della medesima che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente,
segreti tecnici o commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti
all'applicazione del presente codice, per la soluzione di
liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori,
del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo
sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del
contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per
elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal
gestore del sistema informatico per le aste elettroniche,
ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera
a), e' consentito l'accesso al concorrente ai fini della
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto.".
 
Art. 36

Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "effettuano valutazione completa" sono sostituite dalle seguenti: "effettuano una valutazione completa".

Note all'art. 36:
- Si riporta l'art. 56 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 56 (Aste elettroniche). - 1. Le stazioni
appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle
quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al
ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle
offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano
l'asta come un processo elettronico per fasi successive,
che interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte e consente di classificarle sulla base di un
trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori
che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la
progettazione di lavori, che non possono essere
classificati in base ad un trattamento automatico, non sono
oggetto di aste elettroniche.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con
negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da
un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono
stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta
da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di
gara, in particolare le specifiche tecniche, puo' essere
fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse
possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della
riapertura del confronto competitivo fra le parti di un
accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere b)
e c), e comma 6, e dell'indizione di gare per appalti da
aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di
acquisizione di cui all'articolo 55.
3. L'asta elettronica e' aggiudicata sulla base di uno
dei seguenti elementi contenuti nell'offerta:
a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene
aggiudicato sulla sola base del prezzo;
b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi
dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando
l'appalto e' aggiudicato sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo o costo/efficacia.
4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad
un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a
confermare l'interesse, nonche', per i settori speciali,
nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di
gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le
informazioni di cui all'allegato XII.
5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni
appaltanti effettuano una valutazione completa delle
offerte conformemente al criterio o ai criteri di
aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
6. Nei settori ordinari, un'offerta e' considerata
ammissibile se e' stata presentata da un offerente che non
e' stato escluso ai sensi dell'articolo 80, che soddisfa i
criteri di selezione di cui all'articolo 83 e la cui
offerta e' conforme alle specifiche tecniche senza essere
irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei
commi 8, 9 e 10.
7. Nei settori speciali, un'offerta e' considerata
ammissibile se e' stata presentata da un offerente che non
e' stato escluso ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo
136, che soddisfa i criteri di selezione di cui ai medesimi
articoli 135 e 136 e la cui offerta e' conforme alle
specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile
ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.
8. Sono considerate irregolari le offerte che non
rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in
ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di
corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra
operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la
stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.
9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate
da offerenti che non possiedono la qualificazione
necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo
posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e
documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
10. Un'offerta e' ritenuta inadeguata se non presenta
alcuna pertinenza con l'appalto ed e' quindi manifestamente
incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a
rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai
requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di
partecipazione non e' ritenuta adeguata se l'operatore
economico interessato deve o puo' essere escluso ai sensi
dell'articolo 80, o dell'articolo 135 o dell'articolo 136,
o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83 o dall'ente aggiudicatore ai sensi degli articoli 135 o
136.
11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte
ammissibili sono invitati simultaneamente, per via
elettronica, a partecipare all'asta elettronica
utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le
modalita' di connessione conformi alle istruzioni contenute
nell'invito. L'asta elettronica puo' svolgersi in piu' fasi
successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi
successivi alla data di invio degli inviti.
12. L'invito e' corredato del risultato della
valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente
alla ponderazione di cui all'articolo 95, commi 8 e 9.
L'invito precisa, altresi', la formula matematica che
determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni
automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi
valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa sia individuata sulla base
del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di
tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, quale indicata nel bando
di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le
eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse
con un valore determinato. Qualora siano autorizzate
varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una
formula separata.
13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le
stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli
offerenti almeno le informazioni che consentono loro di
conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le
stazioni appaltanti possono, purche' previsto nei documenti
di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri
prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto
in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase
specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota
l'identita' degli offerenti durante lo svolgimento delle
fasi dell'asta elettronica.
14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta
elettronica secondo una o piu' delle seguenti modalita':
a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
b) quando non ricevono piu' nuovi prezzi o nuovi
valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a
condizione che abbiano preventivamente indicato il termine
che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima
presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta
elettronica;
c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente
indicato e' stato raggiunto.
15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare
conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera
c), eventualmente in combinazione con le modalita' di cui
alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare
all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.
16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica,
le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione
dei risultati dell'asta elettronica.".
 
Art. 37

Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) il comma 6 e' abrogato.

Note all'art. 37:
- Si riporta l'art. 58 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione). - 1. Ai sensi della normativa
vigente in materia di documento informatico e di firma
digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di
trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure,
le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto
delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo
dei sistemi telematici non deve alterare la parita' di
accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la
concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come
definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che
l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con
sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica
offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle
condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 56.
3. (abrogato).
4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via
automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla
procedura un codice identificativo personale attraverso
l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri
codici individuali necessari per operare all'interno del
sistema.
5. Al momento della ricezione delle offerte, la
stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun
concorrente la notifica del corretto recepimento
dell'offerta stessa.
6. (abrogato).
7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema
telematico produce in automatico la graduatoria.
8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi
telematici possono essere adottate anche ai fini della
stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare
l'accessibilita' delle persone con disabilita',
conformemente agli standard europei.
10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro
il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire
il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi
telematici di acquisto e di negoziazione.".
 
Art. 38

Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: "delle procedure" sono inserite le seguenti: "e oggetto del contratto";
b) al comma 1, al terzo periodo, le parole: "Gli appalti relativi ai lavori" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori" e, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", locazione finanziaria, nonche' delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.";
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.";
d) al comma 2, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: ", e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)";
e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.";
f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
g) al comma 4, espungere le lettere a), e c) e conseguentemente le lettere: "b), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e c)";
h) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non puo' variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unita' di misura.".

Note all'art. 38:
- Si riporta l'art. 59 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del
contratto). - 1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici,
le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o
ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di
indizione di gara. Esse possono altresi' utilizzare il
partenariato per l'innovazione quando sussistono i
presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura
competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo
quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma
1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati,
ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui
contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8,
garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di
qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi
previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad
esclusione dei casi di affidamento a contraente generale,
finanza di progetto, affidamento in concessione,
partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita',
locazione finanziaria nonche' delle opere di urbanizzazione
a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si
applica l'articolo 216, comma 4-bis.
1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere
all'affidamento della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in
cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma
1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre.
Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la
rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che
consentono il ricorso all'affidamento congiunto e
l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e
progettazione.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la
procedura competitiva con negoziazione o il dialogo
competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei
soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi in presenza di una o piu' delle
seguenti condizioni:
1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice
perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte
senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l'appalto non puo' essere aggiudicato senza
preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari
in relazione alla natura, complessita' o impostazione
finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite
con sufficiente precisione dall'amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un
riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell'allegato XIII;
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura
aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei
commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni
aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e
soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui
agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai
requisiti formali della procedura di appalto.
2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di
cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con
negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre
nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83,
comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai
termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice
la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato
anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice
ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni
collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l'importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
appalto.
5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto
a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia
aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura
competitiva con negoziazione, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
possono, in deroga al primo periodo del presente comma,
utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara e'
indetta mediante un avviso di preinformazione, gli
operatori economici che hanno manifestato interesse in
seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono
successivamente invitati a confermarlo per iscritto,
mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto
previsto dall'articolo 75.
5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti
per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo
o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le
prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non
puo' variare in aumento o in diminuzione, secondo la
qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per
le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare,
in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva
dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il
contratto fissa i prezzi invariabili per l'unita' di
misura.".
 
Art. 39

Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.".

Note all'art. 39:
- Si riporta l'art. 60 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 60 (Procedura aperta). - 1. Nelle procedure
aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo'
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione
di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
e' di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al
comma 1, puo' essere ridotto a quindici giorni purche'
siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1,
sempreche' queste siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla
pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla
data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza
debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere
rispettati.".
 
Art. 40

Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "B e C" sono sostituite dalle seguenti: "B o C";
b) al comma 4, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.";
c) al comma 5, dopo le parole: "I termini" sono inserite le seguenti: "di cui al presente comma".

Note all'art. 40:
- Si riporta l'art. 62 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione). - 1.
Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi
operatore economico puo' presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara
contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte
I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo
una descrizione delle loro esigenze, illustrando le
caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i
servizi da appaltare, specificando i criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali
elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi
che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere
sufficientemente precise per permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto
e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato come
mezzo di indizione di una gara un avviso di
preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a
confermare interesse. I termini di cui al presente comma
sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
e 6.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
iniziali e' di trenta giorni dalla data di trasmissione
dell'invito. I termini di cui al presente comma sono
ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati
dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite, possono presentare
un'offerta iniziale che costituisce la base per la
successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le
amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori
economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma
12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i
criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra
tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono
informazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto
tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse
ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche
tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali
modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli
offerenti un tempo sufficiente per modificare e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di
quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal
candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume
la forma di una deroga generale, ma si considera riferito
alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono
svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse o in altro documento di
gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale
di tale facolta'.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono
concludere le negoziazioni, esse informano gli altri
offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono
essere presentate offerte nuove o modificate. Esse
verificano che le offerte finali siano conformi ai
requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le
offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e
aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e
97.".
 
Art. 41

Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "o, se come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse" sono sostituite dalle seguenti: "o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse".

Note all'art. 41:
- Si riporta l'art. 64 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 64 (Dialogo competitivo). - 1. Il provvedimento
con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo
deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono
richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e
139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il
ricorso allo stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente
sulla base del criterio dell'offerta con il miglior
rapporto qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95,
comma 6.
2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore
economico puo' chiedere di partecipare in risposta a un
bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara,
fornendo le informazioni richieste dalla stazione
appaltante, per la selezione qualitativa.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se
come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici
invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite possono partecipare
al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il
numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla
procedura in conformita' all'articolo 91.
4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o
nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i
requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso,
nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.
5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti
selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e
alla definizione dei mezzi piu' idonei a soddisfare le
proprie necessita'. Nella fase del dialogo possono
discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti
dell'appalto.
6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento di tutti i
partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che
possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad
altri.
7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti
non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni
proposte o altre informazioni riservate comunicate da un
candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza
l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma
di una deroga generale ma si considera riferito alla
comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi
successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da
discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri
di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso
di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando
di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno
tale opzione.
9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finche'
non e' in grado di individuare la soluzione o le soluzioni
che possano soddisfare le sue necessita'.
10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne
informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti
invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in
base alla soluzione o alle soluzioni presentate e
specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono
tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione
del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le
offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate.
Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti
o i complementi delle informazioni non possono avere
l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di
falsare la concorrenza o di avere un effetto
discriminatorio.
11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando
di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo e applicano, altresi', le seguenti
disposizioni:
a) i documenti alla base delle offerte ricevute
possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo
competitivo;
b) su richiesta della stazione appaltante possono
essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta
aver presentato l'offerta con il miglior rapporto
qualita'/prezzo al fine di confermare gli impegni
finanziari o altri termini contenuti nell'offerta
attraverso il completamento dei termini del contratto.
12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 11 si applicano qualora da cio' non consegua la
modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare
la concorrenza o creare discriminazioni.
13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o
pagamenti per i partecipanti al dialogo.
 
Art. 42

Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "da essi programmati" sono sostituite dalle seguenti: "da esse programmati".

Note all'art. 42:
- Si riporta l'art. 66 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 66 (Consultazioni preliminari di mercato). - 1.
Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere
consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e
per lo svolgimento della relativa procedura e per informare
gli operatori economici degli appalti da esse programmati e
dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire
consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da
parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto
delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da
parte di autorita' indipendenti. Tale documentazione puo'
essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento
della procedura di appalto, a condizione che non abbia
l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una
violazione dei principi di non discriminazione e di
trasparenza.".
 
Art. 43

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 70, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non superiore a ventiquattro mesi".

Note all'art. 43:
- Si riporta l'art. 70 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 70 (Avvisi di preinformazione). - 1. Le stazioni
appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno,
l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti,
pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante
le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera
B, sezione B.1, e' pubblicato dalla stazione appaltante sul
proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35,
l'avviso di preinformazione e' pubblicato dall'Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione
appaltante sul proprio profilo di committente. In
quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al
suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio
profilo di committente, come indicato nel citato allegato.
L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV,
parte I, lettera A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure
competitive con negoziazione, le amministrazioni
aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione
come indizione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5,
purche' l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai
lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da
aggiudicare;
b) indica che l'appalto sara' aggiudicato mediante
una procedura ristretta o una procedura competitiva con
negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di
indizione di gara e invita gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le
informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
d) e' stato inviato alla pubblicazione non meno di
trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della
data di invio dell'invito a confermare interesse di cui
all'articolo 75, comma 1.
3. L'avviso di cui al comma 2 puo' essere pubblicato
sul profilo di committente quale pubblicazione
supplementare a livello nazionale, a norma dell'articolo
73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione puo'
durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione
dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di
appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi
specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo
142, comma 1, lettera b), puo' coprire un periodo piu'
lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi.".
 
Art. 44

Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 72, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "allegato XII" sono sostituite dalle seguenti: "allegato XIV".

Note all'art. 44:
- Si riporta l'art. 72 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 72 (Redazione e modalita' di pubblicazione dei
bandi e degli avvisi). - 1. Gli avvisi e i bandi di cui
agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni
indicate nell'allegato XIV, nel formato di modelli di
formulari, compresi i modelli di formulari per le
rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e
pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono
pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione,
salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in
una o piu' delle lingue ufficiali delle istituzioni
dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo
pubblicato in tali lingue e' l'unico facente fede. Le
stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana,
fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di
Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli
elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati
dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle
altre lingue ufficiali.
4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi
di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e
degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un
sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55,
comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici
mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione
di cui all'articolo 98 che indichi che nei dodici mesi
coperti dall'avviso di indizione di gara non sara'
aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di
appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi
specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo
142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino
alla scadenza del periodo di validita' indicato
inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di
aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante
che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo
coperto dall'indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che
istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il
periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione.
5. La conferma della ricezione dell'avviso e della
pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione
della data della pubblicazione rilasciata alla stazione
appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea vale come prova della pubblicazione.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare
avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti
all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice,
a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica
secondo il modello e le modalita' di trasmissione precisate
al comma 1.".
 
Art. 45

Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "dell'offerente" sono aggiunte le seguenti: "e del candidato";
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 5, lettera b), dopo le parole: "l'esclusione" sono inserite le seguenti: "ai candidati e";
d) al comma 6, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".

Note all'art. 45:
- Si riporta l'art. 76 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 76 (Informazione dei candidati e degli
offerenti). - 1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle
specifiche modalita' di pubblicazione stabilite dal
presente codice, informano tempestivamente ciascun
candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate
riguardo alla conclusione di un accordo quadro,
all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un
sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi
dell'eventuale decisione di non concludere un accordo
quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale e'
stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non
attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato
interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica
immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla
ricezione della richiesta:
a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto
della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo
68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non
equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le
forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o
ai requisiti funzionali;
a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto
della sua domanda di partecipazione;
b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta
ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi
dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui e'
stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo
quadro;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta
ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento
delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
3. (abrogato).
4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le
informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti,
alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un
sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se
la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o e'
contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi
interessi commerciali di operatori economici pubblici o
privati o dell'operatore economico selezionato, oppure
possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio
immediatamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni:
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara,
a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse
se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono
in termini per presentare impugnazione, nonche' a coloro
che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se
tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva;
b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti
esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero
di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con
l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte
mediante posta elettronica certificata o strumento analogo
negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma
5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto.".
 
Art. 46

Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Commissione giudicatrice";
b) al comma 1 le parole: "individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo" sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al quarto periodo, dopo le parole: "affidamento di contratti", sono inserite le seguenti: "per i servizi e le forniture"; dopo le parole: "all'articolo 35", sono inserite le seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a un milione di euro"; dopo la parola: "nominare", e' inserita la seguente : "alcuni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", escluso il Presidente";
2) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: "In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attivita' di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificita' dei profili, puo' selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.";
d) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara e' valutata con riferimento alla singola procedura.";
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.";
f) il comma 12 e' abrogato.

Note all'art. 46:
- Si riporta l'art. 77 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 77 (Commissione giudicatrice). - 1. Nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico e' affidata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto.
2. La commissione e' costituita da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante e puo' lavorare a distanza con
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti
all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e,
nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da Consip
S.p.a, Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti
aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti
nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti
alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili
in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione
speciale che prestano servizio presso la stessa stazione
appaltante ovvero, se il numero risulti ancora
insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono
individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei
componenti da nominare e comunque nel rispetto del
principio di rotazione. Tale lista e' comunicata dall'ANAC
alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla
richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
puo', in caso di affidamento di contratti per i servizi e
le forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un
milione di euro o per quelli che non presentano particolare
complessita', nominare alcuni componenti interni alla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non
particolare complessita' le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi
dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i
servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico
tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di
attivita' di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e
confronto con la stazione appaltante sulla specificita' dei
profili, puo' selezionare i componenti delle commissioni
giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima
stazione appaltante.
4. I commissari non devono aver svolto ne' possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle
commissioni di gara e' valutata con riferimento alla
singola procedura.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione
della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche
di pubblico amministratore, non possono essere nominati
commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati
dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le
proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle
commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura
civile, nonche' l'articolo 42 del presente codice. Sono
altresi' esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualita' di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice e'
individuato dalla stazione appaltante tra i commissari
sorteggiati.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i
commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'inesistenza delle cause di incompatibilita' e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni
appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a
componente della commissione giudicatrice di cui ai commi
4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del
decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del
presente codice. La sussistenza di cause ostative o la
dichiarazione di incompatibilita' dei candidati devono
essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante
all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto
dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite
nel quadro economico dell'intervento tra le somme a
disposizione della stazione appaltante. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici
sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta
alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a
seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di
annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e'
riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in
cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella
composizione della commissione.
12. (abrogato).
13. Il presente articolo non si applica alle procedure
di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni
effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano
amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle
attivita' previste dagli articoli da 115 a 121.".
 
Art. 47

Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al secondo periodo, le parole: "in un apposito atto" sono sostituite dalle seguenti: "con apposite linee guida";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresi', disciplinate le modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonche' sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.".

Note all'art. 47:
- Si riporta l'art. 78 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 78 (Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici). - 1. E' istituito presso l'ANAC, che lo
gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con
apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure
di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini
dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati
devono essere in possesso di requisiti di compatibilita' e
moralita', nonche' di comprovata competenza e
professionalita' nello specifico settore a cui si riferisce
il contratto, secondo i criteri e le modalita' che
l'Autorita' definisce con apposite linee guida, valutando
la possibilita' di articolare l'Albo per aree tematiche
omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si
applica l'articolo 216, comma 12.
1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono,
altresi', disciplinate le modalita' di funzionamento delle
commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute
pubbliche, nonche' sedute riservate per la valutazione
delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti
specifici.".
 
Art. 48

Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarita' della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravita' del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno gia' inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicita' di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonche' attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne da' comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.".

Note all'art. 48:
- Si riporta l'art. 79 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 79 (Fissazione di termini). - 1. Nel fissare i
termini per la ricezione delle domande di partecipazione e
delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono
conto in particolare della complessita' dell'appalto e del
tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i
termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e
65.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto
a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul
posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini
per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai
termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e
65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici
interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie per presentare le offerte.
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la
ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici
interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei
casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni
supplementari significative ai fini della preparazione di
offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile
dall'operatore economico, non sono fornite al piu' tardi
sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione
delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi
degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e' di
quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai
documenti di gara.
4. La durata della proroga di cui al comma 3 e'
proporzionale all'importanza delle informazioni o delle
modifiche.
5. Se le informazioni supplementari non sono state
richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della
preparazione di offerte adeguate e' insignificante, le
amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare
le scadenze.
5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte
attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a
disposizione dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di
negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento
o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la
corretta presentazione delle offerte, la stazione
appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di
assicurare la regolarita' della procedura nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la
sospensione del termine per la ricezione delle offerte per
il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale
funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una
durata proporzionale alla gravita' del mancato
funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al
primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino
alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la
segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli
operatori economici che hanno gia' inviato l'offerta di
ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicita' di
tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione
di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono
accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74,
comma 1, nonche' attraverso ogni altro strumento che la
stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la
stazione appaltante, qualora si verificano
malfunzionamenti, ne da' comunicazione all'AGID ai fini
dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice
dell'amministrazione digitale.".
 
Art. 49

Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;" e alla lettera g), il segno: ";" e' sostituito dal seguente: ".";
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "la sussistenza" sono aggiunte le seguenti: ", con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "L'esclusione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "L'esclusione di cui ai commi 1 e 2", dopo le parole: "o il decreto" sono inserite le seguenti: "ovvero la misura interdittiva" e, dopo le parole: "legale rappresentanza," sono inserite le seguenti: "ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri";
d) al comma 4, quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo 8 del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015" sono inserite le seguenti: ", ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale";
e) al comma 5:
1) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
"f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;";
2) alla lettera i), dopo la parola: "ovvero" e' inserita la seguente: "non";
f) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna".

Note all'art. 49:
- Si riporta l'art. 80 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuita'
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la
durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque
anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore,
e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e
a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento
definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia
intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.".
 
Art. 50

Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo le parole: "per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice" sono inserite le seguenti: "e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti,".

Note all'art. 50:
- Si riporta l'art. 81 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 81 (Documentazione di gara). - 1. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,
per la partecipazione alle procedure disciplinate dal
presente codice e per il controllo in fase di esecuzione
del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, e'
acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati
centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli
operatori economici.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai
quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione
nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali
e' prevista l'inclusione e le modalita' di presentazione, i
termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con
il medesimo decreto si provvede alla definizione delle
modalita' relative alla progressiva informatizzazione dei
documenti necessari a comprovare i requisiti di
partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonche'
alla definizione dei criteri e delle modalita' relative
all'accesso e al funzionamento nonche'
all'interoperabilita' tra le diverse banche dati coinvolte
nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo
con ANAC, definisce le modalita' di subentro nelle
convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere
pregiudizio all'attivita' di gestione dati attribuite
all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma, si applica
l'articolo 216, comma 13.
3. Costituisce oggetto di valutazione della performance
il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto
necessario a garantire l'interoperabilita' delle banche
dati, secondo le modalita' individuate con il decreto di
cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle
stesse all'interno dell'amministrazione o organismo
pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC,
debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all'organo
di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico.
4. Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali
di qualificazione, costantemente aggiornati, con
riferimento al medesimo partecipante nei termini di
efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati
anche per gare diverse.".
 
Art. 51

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, le parole: "regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.".

Note all'art. 51:
- Si riporta l'art. 82 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 82 (Rapporti di prova, certificazione e altri
mezzi di prova). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono esigere che gli operatori economici presentino,
come mezzi di prova di conformita' ai requisiti o ai
criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di
aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione
dell'appalto, una relazione di prova o un certificato
rilasciati da un organismo di valutazione della
conformita'. Le amministrazioni aggiudicatrici che
richiedono la presentazione di certificati rilasciati da
uno specifico organismo di valutazione della conformita'
accettano anche i certificati rilasciati da organismi di
valutazione della conformita' equivalenti. Ai fini del
presente comma, per «organismo di valutazione della
conformita'» si intende un organismo che effettua attivita'
di valutazione della conformita', comprese taratura, prove,
ispezione e certificazione, accreditato a norma del
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della
normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri
non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5,
paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da
normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i
rapporti e certificati rilasciati dagli organismi
eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di
settore.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri
mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al
comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del
fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva
accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al
comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti,
purche' il mancato accesso non sia imputabile all'operatore
economico interessato e purche' questi dimostri che i
lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i
requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche,
i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative
all'esecuzione dell'appalto.
3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti
presentati a norma del presente articolo e degli articoli
68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri
Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo
scambio delle informazioni e' finalizzato a un'efficace
cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle
regole europee e nazionali in materia di protezione dei
dati personali.".
 
Art. 52

Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "linee guida dell'ANAC adottate" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "valore stimato dell'appalto," sono inserite le seguenti: "calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso,";
c) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.";
d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.";
e) al comma 10:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialita', per il quale l'Autorita' rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta.";
2) al secondo periodo le parole: "la capacita' strutturale e di affidabilita'" sono sostituite dalle seguenti: "l'affidabilita'";
3) al terzo periodo le parole: "tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";
4) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresi' un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.";
5) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.";
6) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: "Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.".

Note all'art. 52:
- Si riporta l'art. 83 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
- 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneita' professionale;
b) la capacita' economica e finanziaria;
c) le capacita' tecniche e professionali.
2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1 sono
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione. Per i lavori, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente codice, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel
rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche
al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e
delle piccole e medie imprese, il sistema di
qualificazione, i casi e le modalita' di avvalimento, i
requisiti e le capacita' che devono essere posseduti dal
concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui
all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione
richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di
cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee
guida, si applica l'articolo 216, comma 14.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
devono essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro
nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilita', che il certificato prodotto e'
stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente. Nelle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter
prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in
questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione.
4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini
della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma
1, lettera b),le stazioni appaltanti, nel bando di gara,
possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato
minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel
settore di attivita' oggetto dell'appalto;
b) che gli operatori economici forniscano
informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino
in particolare i rapporti tra attivita' e passivita';
c) un livello adeguato di copertura assicurativa
contro i rischi professionali.
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del
comma 4, lettera a) non puo' comunque superare il doppio
del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al
periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze
adeguatamente motivate relative ai rischi specifici
connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di
affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un
fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti
di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni
appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che
gli operatori economici devono avere con riferimento a
gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano
aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se
gli appalti basati su un accordo quadro devono essere
aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il
requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' calcolato sulla base del
valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno
eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti
sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del
fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del valore
massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare
nell'ambito di tale sistema.
6. Per gli appalti di servizi e forniture ,per i
criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le
stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per
garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualita'. Nelle
procedure, d'appalto per forniture che necessitano di
lavori di posa in opera o di installazione, servizi o
lavori, la capacita' professionale degli operatori
economici di fornire tali servizi o di eseguire
l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto
dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e
commerciali.
7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui
all'articolo 84 nonche' quanto previsto in materia di prova
documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione
dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e'
fornita, a seconda della natura, della quantita' o
dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi,
utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi
4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di
partecipazione richieste, che possono essere espresse come
livelli minimi di capacita', congiuntamente agli idonei
mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse ed effettuano la verifica formale e
sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze
tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane,
organiche all'impresa, nonche' delle attivita'
effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo
45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono
indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti
devono essere posseduti dai singoli concorrenti
partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono
contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione
rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre
disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono
comunque nulle.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarita' essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perche' siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la
gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
premialita', per il quale l'Autorita' rilascia apposita
certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il
suddetto sistema e' connesso a requisiti reputazionali
valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi,
oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di accertamenti
definitivi che esprimono l'affidabilita' dell'impresa.
L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di
valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di rilascio
della relativa certificazione, mediante linee guida
adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Le linee guida di cui al
precedente periodo istituiscono altresi' un sistema
amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di
penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria delle
richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese
titolari di appalti pubblici, comprese le imprese
subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere
e servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime
sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I
requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di
cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei
precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al
mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei
costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e
degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione
alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del
contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene
conto del comportamento degli operatori economici tenuto
nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in
vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce
elementi premiali agli operatori economici per
comportamenti anteriori all'entrata in vigore della
presente disposizione conformi a quanto previsto per il
rilascio del rating di impresa.".
 
Art. 53

Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "con le linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto";
b) al comma 4:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che costituisce presupposto ai fini della qualificazione";
2) alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole "il possesso dei requisiti di capacita' economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83;" sono inserite le seguenti: "il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;";
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravita' del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 , comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed e' immediatamente cancellata.";
d) al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: "2" e' sostituita dalla seguente: "due" e le parole: "nel triennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti";
e) al comma 8, le parole: "organismi di certificazione" sono sostituite dalle seguenti: "organismi di attestazione";
f) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.".

Note all'art. 53:
- Si riporta l'art. 84 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il
possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli
appositi organismi di diritto privato autorizzati
dall'ANAC.
2. L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma
2, individua, altresi', livelli standard di qualita' dei
controlli che le societa' organismi di attestazione (SOA)
devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di
natura non meramente documentale. L'attivita' di
monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli
standard di qualita' comporta l'esercizio di poteri di
diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione o la
decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
da parte dell'ANAC.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione
straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio
dell'attivita' da parte dei soggetti attualmente operanti
in materia di attestazione, e le modalita' di svolgimento
della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida,
sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi
di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio
ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di
detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere,
allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la
rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a
requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
individuazione di forme di partecipazione pubblica agli
stessi e alla relativa attivita' di attestazione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della
qualificazione;
b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e
finanziaria e tecniche e professionali indicati
all'articolo 83; il periodo di attivita' documentabile e'
quello relativo al decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione; tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati
alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.
Gli organismi di attestazione acquisiscono detti
certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono
trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di
qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
d) il possesso di certificazione del rating di
impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83,
comma 10.
4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano
immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori
economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.
L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore
economico, tenendo conto della gravita' del fatto e della
sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne
dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera
g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza
stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed e'
immediatamente cancellata.
5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori
di contratti pubblici e' articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori.
6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal
fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede
qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di
vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata
e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di
una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno
l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,
secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei
requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando
immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate
all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare
dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci
giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza
di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo
modalita' stabilite nelle linee guida. I controlli
effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento
positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della
premialita' di cui all'articolo 38.
7. Per gli appalti di lavori di importo pari o
superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione
dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 83, la stazione appaltante puo' richiedere
requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacita'
economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce
i parametri economico-finanziari significativi richiesti,
certificati da societa' di revisione ovvero altri soggetti
preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche
proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in
modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa
concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di
appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione
appaltante puo' richiedere una cifra d'affari in lavori
pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa
deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando;
b) alla verifica della capacita' professionale per
gli appalti per i quali viene richiesta la classifica
illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
categoria individuata come prevalente a quelli posti in
appalto opportunamente certificati dalle rispettive
stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato
di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli
appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di
euro.
8. Le linee guida di cui al presente articolo
disciplinano i casi e le modalita' di sospensione o di
annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle
autorizzazioni degli organismi di attestazione. Le linee
guida disciplinano, altresi', i criteri per la
determinazione dei corrispettivi dell'attivita' di
qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al
numero delle categorie generali o specializzate cui si
richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla
necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi
stabili nonche' per le microimprese e le piccole e medie
imprese.
9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza
dei controlli sull'attivita' di attestazione posta in
essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul
proprio sito il criterio e il numero di controlli a
campione da effettuare annualmente sulle attestazioni
rilasciate dalle SOA.
10. La violazione delle disposizioni delle linee guida
e' punita con le sanzione previste dall'articolo 213, comma
13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della
sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione
sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai
criteri di proporzionalita' e adeguatezza alla gravita'
della fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla
sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione
accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa per
un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza
dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si
applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione
dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale indicati nelle linee guida.
12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono
individuate modalita' di qualificazione, anche alternative
o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute
particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per
migliorare l'effettivita' delle verifiche e
conseguentemente la qualita' e la moralita' delle
prestazioni degli operatori economici, se del caso
attraverso un graduale superamento del sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente codice svolgevano la funzione di direttore
tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in
possesso alla medesima data di una esperienza almeno
quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146,
comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
tali funzioni.
 
Art. 54

Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 85, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "le informazione" sono sostituite dalle seguenti: "le informazioni";
b) al comma 5, le parole: "nonche' all'impresa che la segue in graduatoria," sono soppresse.

Note all'art. 54:
- Si riporta l'art. 85 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 85 (Documento di gara unico europeo). - 1. Al
momento della presentazione delle domande di partecipazione
o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il
documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in
conformita' al modello di formulario approvato con
regolamento dalla Commissione europea. II DGUE e' fornito
esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile
2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come
prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorita' pubbliche o terzi in
cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le
seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui
all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma
dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a
norma dell'articolo 91.
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti
richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di
cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui
l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89,
indica l'autorita' pubblica o il terzo responsabile del
rilascio dei documenti complementari e include una
dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico e'
in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali
documenti.
3. Se la stazione appaltante puo' ottenere i documenti
complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui
all'articolo 81, il DGUE riporta altresi' le informazioni
richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del
caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE
utilizzato in una procedura d'appalto precedente purche'
confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore
valide.
5. La stazione appaltante puo', altresi', chiedere agli
offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso
della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia
necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la
stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di
aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su
accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma
3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti
complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e,
se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante puo'
invitare gli operatori economici a integrare i certificati
richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.
6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non
e' richiesto di presentare documenti complementari o altre
prove documentali qualora questi siano presenti nella banca
dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione
appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso
l'accordo quadro, possieda gia' tali documenti.
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente
informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono
essere consultate, alle medesime condizioni, dalle
amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con
le modalita' individuate con il decreto di cui all'articolo
81, comma 2.
8. Per il tramite della cabina di regia e' messo a
disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di
banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli
operatori economici che possono essere consultate dalle
stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono
comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le
informazioni relative alle banche dati di cui al presente
articolo.".
 
Art. 55

Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: "rilasciato dagli" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. L'esecuzione dei lavori e' documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.".

Note all'art. 55:
- Si riporta l'art. 86 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 86 (Mezzi di prova). - 1. Le stazioni appaltanti
possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli
altri mezzi di prova di cui al presente articolo e
all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni
appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di
cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo
87. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi
mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno
delle risorse necessarie.
2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti
documenti come prova sufficiente della non applicabilita'
all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80:
a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3 di detto
articolo, il certificato del casellario giudiziario o in
sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla
competente autorita' giudiziaria o amministrativa dello
Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui
risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo,
tramite apposita certificazione rilasciata dalla
amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai
contributi previdenziali e assistenziali, tramite il
Documento Unico della Regolarita' Contributiva acquisito
d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti
previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero
tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorita'
competenti di altri Stati.
3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una
dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o
i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che
questi non menzionano tutti i casi previsti, tali
dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante
il registro online dei certificati (e-Certis).
4. Di norma, la prova della capacita' economica e
finanziaria dell'operatore economico puo' essere fornita
mediante uno o piu' mezzi di prova indicati nell'allegato
XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati
motivi non e' in grado di presentare le referenze chieste
dall'amministrazione aggiudicatrice, puo' provare la
propria capacita' economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.
5. Le capacita' tecniche degli operatori economici
possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova di
cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura,
della quantita' o dell'importanza e dell'uso dei lavori,
delle forniture o dei servizi.
5-bis. L'esecuzione dei lavori e' documentata dal
certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo
schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui
all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato
di esecuzione dei lavori, delle categorie di
qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene
effettuata con riferimento alle categorie richieste nel
bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito.
Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel
certificato di esecuzione dei lavori categorie di
qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara
o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di
comunicazioni non veritiere.
6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a
disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le
informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati
all'articolo 80, l'idoneita' all'esercizio dell'attivita'
professionale, la capacita' finanziaria e tecnica degli
offerenti di cui all'articolo 83, nonche' eventuali
informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente
articolo.".
 
Art. 56

Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "nonche' il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84," sono soppresse e le parole: "anche di partecipanti" sono sostituite dalle seguenti: "anche partecipanti";
2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita', la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.";
b) al comma 9, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", pena la risoluzione del contratto di appalto";
c) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: ", oltre ai lavori prevalenti,", sono soppresse;
2) al terzo periodo, le parole: "loro esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84".

Note all'art. 56:
- Si riporta l'art. 89 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 89 (Avvalimento). - 1. L'operatore economico,
singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un
determinato appalto, puo' soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo
83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad
una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei
requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle
capacita' di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i
criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e
professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera
f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli
operatori economici possono tuttavia avvalersi delle
capacita' di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono
direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacita'
sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi
delle capacita' di altri soggetti allega, oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una
dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di
cui all'articolo 80, nonche' il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore
economico dimostra alla stazione appaltante che disporra'
dei mezzi necessari mediante presentazione di una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente
il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante
esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente
allega, altresi', alla domanda di partecipazione in
originale o copia autentica il contratto in virtu' del
quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullita', la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria.
2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri
oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori
economici che richiedono di essere qualificati in un
sistema di qualificazione comportano requisiti relativi
alle capacita' economiche e finanziarie dell'operatore
economico o alle sue capacita' tecniche e professionali,
questi puo' avvalersi, se necessario, della capacita' di
altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica
dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma
1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo
riferito all'ambito temporale di validita' del sistema di
qualificazione.
3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli
articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacita'
l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i
pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di
esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone
all'operatore economico di sostituire i soggetti che non
soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i
quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel
bando di gara possono essere altresi' indicati i casi in
cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per
il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione,
purche' si tratti di requisiti tecnici.
4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi
e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di
un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono
prevedere nei documenti di gara che taluni compiti
essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel
caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di
operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia
a carico del concorrente si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
6. E' ammesso l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie.
L'ausiliario non puo' avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
7. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo'
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione
appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e
delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego delle
risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine
il responsabile unico del procedimento accerta in corso
d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.
Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del
contratto di avvalimento le comunicazioni di cui
all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei
lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorita'
tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi'
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la
prescritta pubblicita'.
10. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il
requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
11. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato
rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui
al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci
per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, e' definito l'elenco delle opere di cui al
presente comma, nonche' i requisiti di specializzazione
richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento
dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui
all'articolo 84, che possono essere periodicamente
revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto
decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.".
 
Art. 57

Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 90, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "devono risultare" e' inserita la seguente: "conformi".

Note all'art. 57:
- Si riporta l'art. 90 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 90 (Elenchi ufficiali di operatori economici
riconosciuti e certificazioni). - 1. Gli operatori
economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori,
fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso
di una certificazione rilasciata da organismi accreditati
per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui
all'allegato XIII possono presentare alla stazione
appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione o
il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione
competente. Tali certificati indicano le referenze che
consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il
rilascio della certificazione nonche' la relativa
classificazione.
2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli
elenchi e gli organismi di certificazione di cui al comma
1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla
Cabina di regia di cui all'articolo 212 i propri dati entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice ovvero
dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi
organismi di certificazione e provvedono altresi'
all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni
successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la
trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli
altri Stati membri.
3. Per gli operatori economici facenti parte di un
raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre
societa' del raggruppamento, l'iscrizione negli elenchi o
il certificato indicano specificamente i mezzi di cui si
avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni
contrattuali.
4. L'iscrizione di un operatore economico in un elenco
ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal
competente organismo di certificazione costituisce
presunzione d'idoneita' ai fini dei requisiti di selezione
qualitativa previsti dall'elenco o dal certificato.
5. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi
ufficiali o dalla certificazione, per i quali opera la
presunzione di idoneita' di cui al comma 4, possono essere
contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica
dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi
abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei
contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento
delle imposte e tasse, per ogni appalto, puo' essere
richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore
economico.
6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del
presente articolo solo agli operatori economici stabiliti
sul territorio nazionale.
7. I requisiti della prova per i criteri di selezione
qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dalla
certificazione devono risultare conformi all'articolo 86 e,
ove applicabile, all'articolo 87. Gli operatori economici
possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione in un
elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono
informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, della decisione
dell'amministrazione o ente che redige l'elenco o
dell'organismo di certificazione competente.
8. L'iscrizione in elenchi ufficiali o la
certificazione non possono essere imposte agli operatori
economici degli altri Stati membri in vista della
partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni
appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di
organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano
altresi' altri mezzi di prova equivalenti.
9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri
che ne facciano richiesta le informazioni relative ai
documenti presentati dagli operatori economici per provare
il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione negli
elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli
operatori di altri Stati membri, il possesso di una
certificazione equivalente.
10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul
profilo di committente e sul casellario informatico
dell'ANAC.".
 
Art. 58

Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 91, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola: "proporzionalita'" e' inserito il seguente segno di interpunzione: ",".

Note all'art. 58:
- Si riporta l'art. 91 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 91 (Riduzione del numero di candidati altrimenti
qualificati da invitare a partecipare). - 1. Nelle
procedure ristrette, nelle procedure competitive con
negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di
partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti,
quando lo richieda la difficolta' o la complessita'
dell'opera, della fornitura o del servizio, possono
limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di
selezione e che possono essere invitati a presentare
un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purche'
sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di
candidati qualificati.
2. Quando si avvalgono di tale facolta', le stazioni
appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse i criteri oggettivi e non
discriminatori, secondo il principio di proporzionalita',
che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che
intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per
motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non
puo' essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva
con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e
nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di
candidati non puo' essere inferiore a tre. In ogni caso il
numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad
assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti
invitano un numero di candidati pari almeno al numero
minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano
i criteri di selezione e i livelli minimi di capacita' di
cui all'articolo 83 e' inferiore al numero minimo, la
stazione appaltante puo' proseguire la procedura invitando
i candidati in possesso delle capacita' richieste. La
stazione appaltante non puo' includere nella stessa
procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto
di partecipare o candidati che non abbiano le capacita'
richieste.".
 
Art. 59

Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), e' facolta' della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.";
b) al comma 2, le parole: "La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.";
c) al comma 3, le parole: "1° settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.";
e) al comma 7:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.";
2) al quarto periodo, dopo le parole: "e' ridotto del 15 per cento" sono inserite le seguenti: ", anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto", al sesto periodo, le parole: "rating di legalita'" sono sostituite dalle seguenti: "rating di legalita' e rating di impresa" ed e' inserito, in fine, il seguente periodo: "In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.";
f) al comma 8, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.";
g) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.".

Note all'art. 59:
- Si riporta l'art. 93 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla
procedura). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia
fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2
per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni
oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso
connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre
l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero
incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando
o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del
prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a), e' facolta' della stazione appaltante
non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante
di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, la cauzione puo' essere costituita,
a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8
e, quanto allo svincolo, il comma 9.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta
dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa' di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita'
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonche'
l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una
garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su
richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n.159; la garanzia e' svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di
cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti
di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione
di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo e' ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con
la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del
15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui
al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei
contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia
e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento,
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi
precedenti, per gli operatori economici in possesso del
rating di legalita' e rating di impresa o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operativita' in qualita' di ESC (Energy
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle
riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora
l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non
si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi
allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di efficacia della garanzia.
10. Il presente articolo non si applica agli appalti di
servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e
del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di
supporto alle attivita' del responsabile unico del
procedimento.
 
Art. 60

Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";
2) alla lettera b), le parole: "superiore a 40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 40.000 euro";
b) al comma 4:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;";
2) alla lettera c), le parole: "di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35," sono sostituite dalle seguenti: "di importo fino a 40.000 euro, nonche' per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se";
c) al comma 6, alle lettere c) e d), e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ";";
d) al comma 8, la parola: "prevedendo" e' sostituita dalle seguenti: "anche prevedendo";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).";
f) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.";
g) al comma 13, primo periodo, dopo la parola: "legalita'" sono inserite le seguenti: "e di impresa" e al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero";
h) al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole: "e sono collegate" sono sostituite dalle seguenti: ". Le varianti sono comunque collegate";
i) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: "14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.".

Note all'art. 60:
- Si riporta l'art. 95 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto). - 1.
I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione
appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta.
Essi garantiscono la possibilita' di una concorrenza
effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono
l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli
offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento
dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni
appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e
delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative al prezzo di
determinate forniture o alla remunerazione di servizi
specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di
parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli
appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e
dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento
prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all'articolo 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore
a 40.000 euro;
4. Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36,
comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o
inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei
lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del
progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione
appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha
l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo
97, commi 2 e 8;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a
40.000 euro, nonche' per i servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia
di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata
ripetitivita', fatta eccezione per quelli di notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. Le stazioni appaltanti che dispongono
l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata
motivazione e indicano nel bando di gara il criterio
applicato per selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di
tali criteri possono rientrare:
a) la qualita', che comprende pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita' per
le persone con disabilita', progettazione adeguata per
tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001,
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o
del prodotto, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualita' ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore
al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni
oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto
anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita
dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di
un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia
circolare che promuova ambiente e occupazione;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto
serra associate alle attivita' dell'azienda calcolate
secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n.
2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa
all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le
prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei
prodotti e delle organizzazioni;
e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del
personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora
la qualita' del personale incaricato possa avere
un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione
dell'appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza
tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di
consegna, il processo di consegna e il termine di consegna
o di esecuzione.
7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui
alle disposizioni richiamate al comma 2, puo' assumere la
forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli
operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i
criteri di valutazione e la ponderazione relativa
attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una
forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve
essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione
prescelto possono essere previsti, ove necessario,
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni
oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque
attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali
da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa.
10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti,
relativamente ai costi della manodopera, prima
dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di
quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare
l'effettiva individuazione del miglior rapporto
qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi
dell'offerta e individua criteri tali da garantire un
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A
tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30
per cento.
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati
connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori,
forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto
sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo
di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico
di produzione, fornitura o scambio di questi lavori,
forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori
non sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere. all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Tale facolta' e' indicata espressamente nel
bando di gara o nella lettera di invito.
13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea
e con i principi di parita' di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', le
amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara,
nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono
applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al
maggior rating di legalita' e di impresa dell'offerente,
nonche' per agevolare la partecipazione alle procedure di
affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese,
per i giovani professionisti e per le imprese di nuova
costituzione. Indicano altresi' il maggior punteggio
relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che
presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente
ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a
chilometro zero.
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione,
nei casi di adozione del miglior rapporto qualita' prezzo,
si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o
esigere la presentazione di varianti da parte degli
offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un
avviso di preinformazione e' utilizzato come mezzo di
indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse
se autorizzano o richiedono le varianti ; in mancanza di
questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le
varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o
richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i
requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'
le modalita' specifiche per la loro presentazione, in
particolare se le varianti possono essere presentate solo
ove sia stata presentata anche un'offerta, che e' diversa
da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di
aggiudicazione scelti possano essere applicati alle
varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle
offerte conformi che non sono varianti
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti
minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono
prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni
aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti
non possono escludere una variante per il solo fatto che,
se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto
di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un
appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di
servizi.
14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio
di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono
attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo a base d'asta.
15. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di
medie nella procedura, ne' per l'individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.
 
Art. 61

Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 96, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le parole: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "presente codice".

Note all'art. 61:
- Si riporta l'art. 96 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 96 (Costi del ciclo di vita). - 1. I costi del
ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i
seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di
un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a) costi sostenuti dall'amministrazione
aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
1) costi relativi all'acquisizione;
2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di
energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di
raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
b) costi imputati a esternalita' ambientali legate ai
prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita,
purche' il loro valore monetario possa essere determinato e
verificato. Tali costi possono includere i costi delle
emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze
inquinanti, nonche' altri costi legati all'attenuazione dei
cambiamenti climatici.
2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di
costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano
nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono
fornire e il metodo che la stazione appaltante impieghera'
al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base
di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle
esternalita' ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le
seguenti condizioni:
a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e
non discriminatori. Se il metodo non e' stato previsto per
un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve
favorire ne' svantaggiare indebitamente taluni operatori
economici;
b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
c) i dati richiesti devono poter essere forniti con
ragionevole sforzo da operatori economici normalmente
diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati
membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi
internazionali che l'Unione e' tenuta a rispettare o
ratificati dall'Italia.
3. L'allegato XVIII al presente codice contiene
l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove
necessario, degli atti delegati attuativi che approvano
metodi comuni per la valutazione del costo, del ciclo di
vita.".
 
Art. 62

Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "anomalia determinata," il segno: "," e' sostituito dal seguente: ";" e la parola: "procedendo" e' sostituita dalle seguenti: "il RUP o la commissione giudicatrice procedono";
2) alla lettera a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento";
3) alla lettera b), le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unita' superiore";
4) alla lettera c), le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quindici per cento";
5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento";
6) alla lettera e), le parole da: "coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.";
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 e' effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.";
c) al comma 5, alla lettera c), le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 10".

Note all'art. 62:
- Si riporta l'art. 97 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 97 (Offerte anormalmente basse). - 1. Gli
operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruita', serieta',
sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso la congruita' delle offerte e' valutata,
sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione
giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di
uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso arrotondato all'unita' superiore,
tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e' pari
ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora
invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei
ribassi offerti dai concorrenti ammessi e' dispari, la
media viene decrementata percentualmente di un valore pari
a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato
per un coefficiente sorteggiato dalla commissione
giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP,
all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6;
0,7; 0,8; 0,9.
3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la congruita'
delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano sia
i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara.
3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 e' effettuato ove
il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in
particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui
al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in
quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza
di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entita' e
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono,
altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri
di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento
previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo'
valutare la congruita' di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che
un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato puo' escludere tale offerta
unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il
mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La
stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze
e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio
di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e
comunque per importi inferiori alle soglie di cui
all'articolo 35, la stazione appaltante puo' prevedere nel
bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal
caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la
facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
dieci.
9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su
richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
titolo di collaborazione amministrativa, tutte le
informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti,
contratti collettivi applicabili o norme tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in
relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.".
 
Art. 63

Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 98, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "dall'aggiudicazione dell'appalto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla conclusione del contratto".

Note all'art. 63:
- Si riporta l'art. 98 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 98 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati). -
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un
contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un
avviso secondo le modalita' di pubblicazione di cui
all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I,
lettera D, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del
contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Se la gara e' stata indetta mediante un avviso di
preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha
deciso che non aggiudichera' ulteriori appalti nel periodo
coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di
aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al
riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi
dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate
dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della
procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su
tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della
procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo
quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli
avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni
trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 72, un avviso di aggiudicazione di
appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni
appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse
possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base
trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al
piu' tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53,
talune informazioni relative all'aggiudicazione
dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono
non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
un particolare operatore economico, pubblico o privato,
oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale
tra operatori economici.".
 
Art. 64

Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 99, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "alla Commissione europea, o, quando ne facciano richiesta, alle autorita', agli organismi o alle strutture competenti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Commissione europea, alle autorita', agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione e' richiesta".

Note all'art. 64:
- Si riporta l'art. 99 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 99 (Relazioni uniche sulle procedure di
aggiudicazione degli appalti). - 1. Per ogni appalto od
ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie
di cui all'articolo 35 e ogni qualvolta sia istituito un
sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante
redige una relazione contenente almeno le seguenti
informazioni:
a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante,
l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione;
b) se del caso, i risultati della selezione
qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli
articoli 91 e 92, ossia:
1) i nomi dei candidati o degli offerenti
selezionati e i motivi della selezione;
2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e
i motivi dell'esclusione;
c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate
anormalmente basse;
d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della
scelta della sua offerta, nonche', se e' nota, la parte
dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario
intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della
redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del
contraente principale;
e) per le procedure competitive con negoziazione e i
dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 59
che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di
cui all'articolo 63 che giustificano l'utilizzazione di
tali procedure;
g) eventualmente, le ragioni per le quali
l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non
aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o
istituire un sistema dinamico di acquisizione;
h) eventualmente, le ragioni per le quali per la
presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di
comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
i) eventualmente, i conflitti di interesse
individuati e le misure successivamente adottate.
2. La relazione di cui al comma 1 non e' richiesta per
gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo
operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle
condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo
quadro contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in
questione nonche' le condizioni oggettive per determinare
quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro
effettuera' tale prestazione.
3. Qualora l'avviso di aggiudicazione dell'appalto
stilato a norma dell'articolo 98 o dell'articolo 142, comma
3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le
stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.
4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di
tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal
fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno.
Garantiscono la conservazione di una documentazione
sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le
fasi della procedura di appalto, quali la documentazione
relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e
le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di
gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la
selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La
documentazione e' conservata per almeno cinque anni a
partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero,
in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio
in giudicato della relativa sentenza.
5. La relazione o i suoi principali elementi sono
comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per
la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle
autorita', agli organismi o alle strutture competenti,
quando tale relazione e' richiesta.".
 
Art. 65

Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera d), le parole: "svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.".

Note all'art. 65:
- Si riporta l'art. 101 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti). - 1. La
esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,
forniture, e' diretta dal responsabile unico del
procedimento, che controlla i livelli di qualita' delle
prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella
fase dell'esecuzione, si avvale del direttore
dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori,
del coordinatore in materia di salute e di sicurezza
durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore ovvero della
commissione di collaudo, del verificatore della conformita'
e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle
funzioni ad ognuno affidate.
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici
relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano,
prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su
proposta del responsabile unico del procedimento, un
direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in
relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu'
direttori operativi e da ispettori di cantiere.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione
lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
affinche' i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformita' al progetto e al contratto. Il direttore dei
lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della
supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione
dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica
responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e
in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le
costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico
tutte le attivita' ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal codice nonche':
a) verificare periodicamente il possesso e la
regolarita' da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validita' del
programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali
di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti
a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del
procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,
dell'articolo 105;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le
funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel
caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali
funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di
almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa, a cui affidarle.
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi
collaborano con il direttore dei lavori nel verificare
chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle
clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita'
direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori
operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori,
fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'esecutore svolga tutte le
pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;
b) programmare e coordinare le attivita'
dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale
e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente
al direttore dei lavori le eventuali difformita' rispetto
alle previsioni contrattuali proponendo i necessari
interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori
nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare
difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono
negativamente sulla qualita' dei lavori e proponendo al
direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle
operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di
collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere
collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza
dei lavori in conformita' delle prescrizioni stabilite nel
capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore
e' ricoperta da una sola persona che esercita la sua
attivita' in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo
pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedono controllo quotidiano, nonche' durante le fasi di
collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono
della loro attivita' direttamente al direttore dei lavori.
Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i
seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle
forniture di materiali per assicurare che siano conformi
alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo
di qualita' del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i
materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di
qualita' o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attivita' dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori
con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove
di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e
l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.
6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare
importanza, da individuarsi con il decreto di cui
all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione
appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione,
puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione,
con le funzioni indicate dal medesimo decreto.".
 
Art. 66

Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola "Collaudo" sono aggiunte le seguenti: "e verifica di conformita'";
b) al comma 1, le parole: "direttore dell'esecuzione del contratto" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture";
c) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: "delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali";
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, puo' essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e' sempre facolta' della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita' con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.";
d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Il collaudo finale" sono inserite le seguenti: "o la verifica di conformita'", dopo le parole: "dall'ultimazione dei lavori" sono inserite le seguenti: "o delle prestazioni", dopo le parole: "dell'opera" sono inserite le seguenti: "o delle prestazioni" e, al secondo periodo, dopo le parole: "Il certificato di collaudo" sono inserite le seguenti: "o il certificato di verifica di conformita'";
e) il comma 4 e' abrogato;
f) al comma 5, dopo le parole: "dell'opera" sono inserite le seguenti: "o delle prestazioni";
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per effettuare le attivita' di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.";
h) al comma 7:
1) alla lettera b), dopo le parole: "ruoli della pubblica amministrazione" aggiungere le seguenti: "in servizio, ovvero" e sostituire le parole: "e' stata svolta" con le seguenti: "e' svolta per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per quelli in quiescenza,";
2) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.";
i) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita' e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonche' i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralita', competenza e professionalita'.".

Note all'art. 66:
- Si riporta l'art. 102 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1. Il
responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione
del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i
lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i
servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i
lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8,
puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1
milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e' sempre
facolta' della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per
forniture e servizi dal responsabile unico del
procedimento. Nei casi di cui al presente comma il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve
avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
comma 8, di particolare complessita' dell'opera o delle
prestazioni da collaudare, per i quali il termine puo'
essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo
o il certificato di verifica di conformita' ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.
4. (abrogato).
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
dell'opera o delle prestazioni, ancorche' riconoscibili,
purche' denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attivita' di collaudo
sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2,
le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e'
determinato ai sensi della normativa applicabile alle
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre
amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle
strutture per la redazione del collaudo statico. Per
accertata carenza nell'organico della stazione appaltante,
ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni
appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e
di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza
nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di
servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di
quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta
per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per
quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del
contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare.
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
gara.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le
modalita' tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i
casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il
certificato di verifica di conformita' possono essere
sostituiti dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata
in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216,
comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare
esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo
decreto sono altresi' disciplinate le modalita' e le
procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori,
di livello nazionale e regionale, nonche' i criteri di
iscrizione secondo requisiti di moralita', competenza e
professionalita'.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo
scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel
caso di interventi su beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati
di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi
dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per il
futuro programma di intervento sul bene; i costi per la
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel
quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai
professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.".
 
Art. 67

Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per il completamento dei lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi o forniture";
b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "previsione del pagamento" sono inserite le seguenti: "dell'indennizzo contrattualmente dovuto";
c) al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati";
d) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "per gli appalti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonche' per gli appalti".

Note all'art. 67:
- Si riporta l'art. 103 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 103 (Garanzie definitive). - 1. L'appaltatore per
la sottoscrizione del contratto deve costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di
cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale e tale obbligazione e' indicata
negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di
servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
l'importo della garanzia e' indicato nella misura massima
del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del
contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento
e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La cauzione e' prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu'
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La
stazione appaltante puo' richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla
garanzia di cui al presente articolo si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la
garanzia provvisoria;
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi
della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore
e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il
servizio nei casi di appalti di servizi Le stazioni
appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in
sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta
dell'appaltatore puo' essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo
garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di nulla osta
del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si
applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono
nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia e' prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima
rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di
conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e
l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.
7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei
documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e'
stabilito l'importo della somma da assicurare che, di
norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora
non sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore. La polizza
del presente comma deve assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e'
pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia,
la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia
nei confronti della stazione appaltante.
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della
soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto
per la liquidazione della rata di saldo e' obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La
polizza deve contenere la previsione del pagamento
dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in
pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza
che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non
deve essere inferiore al venti per cento del valore
dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel
rispetto del principio di proporzionalita' avuto riguardo
alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e' altresi'
obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente
comma una polizza di assicurazione della responsabilita'
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e per la durata di
dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del
valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro
ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto
di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita'
solidale tra le imprese.
11. E' facolta' dell'amministrazione in casi specifici
non richiedere una garanzia per gli appalti di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonche' per gli
appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata
solidita' nonche' per le forniture di beni che per la loro
natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano
essere acquistati nel luogo di produzione o forniti
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte,
macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione
dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.
L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed e' subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.".
 
Art. 68

Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di sola esecuzione" sono soppresse;
b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ".";
c) al comma 7, le parole: "La garanzia per la risoluzione prevede" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie di cui al presente articolo prevedono";
d) comma 10, primo periodo, le parole: "senza determinare tra essi vincoli di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti" sono soppresse.

Note all'art. 68:
- Si riporta l'art. 104 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 104 (Garanzie per l'esecuzione di lavori di
particolare valore). - 1. Per gli affidamenti a contraente
generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando
o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare a base
d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto
aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di
fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93
comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui
all'articolo 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una
garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione
del contratto previsti dal codice civile e dal presente
codice, denominata "garanzia per la risoluzione".
2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo
soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste
al comma 1.
3. La garanzia di buon adempimento e' costituita con le
modalita' di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, ed e' pari
al cinque per cento fisso dell'importo contrattuale come
risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli
incrementi per ribassi di cui all'articolo 103 comma 1 e
permane fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di
natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del
contratto previsti dal codice civile e dal presente codice
ed e' di importo pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in
valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la
garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di
euro.
5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti
dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure
di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del
soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra
l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione
originaria dei lavori e l'importo contrattuale del
riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli
importi dei pagamenti gia' effettuati o da effettuare in
base agli stati d'avanzamento dei lavori.
6. La garanzia "per la risoluzione" e' efficace a
partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data
di emissione del certificato di ultimazione dei lavori,
allorche' cessa automaticamente. La garanzia "per la
risoluzione" cessa automaticamente oltre che per la sua
escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi
dalla data del riaffidamento dei lavori.
7. Le garanzie di cui al presente articolo prevedono
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del
codice civile.
8. Nel caso di escussione il pagamento e' effettuato
entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante
l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o
il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione.
9 Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie
fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le
modalita' di cui all'articolo 103, comma 9.
10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli
articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente
e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il
soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito
arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da
piu' garanti. I garanti designano un mandatario o un
delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il
soggetto aggiudicatore.".
 
Art. 69

Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di norma" sono soppresse e al secondo periodo, dopo le parole: "a pena di nullita'" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)";
b) al comma 2:
1) il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: "Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.";
2) il quarto periodo e' soppresso;
c) al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purche':
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.";
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attivita' maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu' tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalita' e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.";
f) al comma 11, le parole: "inoltra le richieste e delle contestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "inoltra le richieste e le contestazioni".
g) al comma 20 le parole: "nonche' alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto" sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto".

Note all'art. 69:
- Si riporta l'art. 105 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari dei
contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le
opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. Il contratto non puo' essere ceduto a pena di
nullita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106,
comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,
l'eventuale subappalto non puo' superare la quota del 30
per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti
i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano
variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le
loro specificita', non si configurano come attivita'
affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione
alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a
20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,
nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti
affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente
alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purche':
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato
alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa
categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori
o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80.
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e
fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per
cento dell'importo delle opere e non puo' essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso.
6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di
subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di
lavori, servizi e forniture siano di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino
le attivita' maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel
caso di appalti aventi ad oggetto piu' tipologie di
prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara
la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le
soglie di cui all'articolo 35: le modalita' e le
tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione
di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto
stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione
dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali
come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmette altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia
in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale e' responsabile in via
esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui
al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato
dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo.
9. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano
di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni
rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita' contributiva in corso di validita' relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi
5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste
di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed
al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una
microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente.
14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili e'
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i
lavori non edili e' verificata in comparazione con lo
specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo
del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e'
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresi' agli
affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo
periodo, la costituzione dell'associazione in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.
21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano,
sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria
vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di
disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei
subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati
necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4,
lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito
attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi
alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.".
 
Art. 70

Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: "per contratto, anche" sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non puo' alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive, il valore e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e' consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti esterni.";
c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicita' avviene in ambito nazionale.";
d) al comma 14, al primo periodo, dopo le parole: "servizi e forniture" sono inserite le seguenti: ", nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria,".

Note all'art. 70:
- Si riporta l'art. 106 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da
parte del contraente originale che si sono resi necessari e
non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto
salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei
settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del
comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto
per i contratti di servizi e forniture sia nei settori
ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei
settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia e' considerata
sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
considerevolmente gli elementi essenziali del contratto
originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se una o
piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle regole di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario una aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13.".
 
Art. 71

Modifiche all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "per esigenze di finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti";
b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1".

Note all'art. 71:
- Si riporta l'art. 107 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 107 (Sospensione). - 1. In tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo'
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o
di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonche' dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinche' alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro
e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. Il verbale e' inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
2. La sospensione puo', altresi', essere disposta dal
RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo'
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita'; se
la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente
necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone
atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita'. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da' avviso all'ANAC. In caso di mancata o
tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione
amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso
tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non
sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo'
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione
dei lavori, appena avvenuta, e' comunicata dall'esecutore
per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto
ne' ad alcuna indennita' qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo' chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base
di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e
secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo
111, comma 1.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e
forniture.".
 
Art. 72

Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: ", o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.";
c) al comma 3, le parole: "Quando il" sono sostituite dalla seguente: "Il" e la parola: "accerta" e' sostituita dalle seguenti: "quando accerta".

Note all'art. 72:
- Si riporta l'art. 108 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 108 (Risoluzione). - 1. Fatto salvo quanto
previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni
appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante
il periodo di sua efficacia, se una o piu' delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale
che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,
comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state
superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono
state superate le soglie di cui al medesimo comma 2,
lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si e' trovato, al momento
dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i
settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe
dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 TFUE.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano
i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto
pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la
decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80.
3. Il direttore dei lavori o il responsabile
dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo puo' essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi', la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3,
l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore
ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel
comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che
il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia' eseguiti, l'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo
procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le
modalita' di cui al presente codice. Con il verbale e'
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita' e
quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle
eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di
liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico
dell'appaltatore e' determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i
lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della
facolta' prevista dall'articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto
dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La
stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con
le modalita' di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento
del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.".
 
Art. 73

Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "in qualunque tempo" sono sostituite dalle seguenti: "in qualunque momento";
b) al comma 4, le parole: "del direttore dell'esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore dell'esecuzione" e le parole: "o del RUP" sono sostituite dalle seguenti: "o dal RUP".

Note all'art. 73:
- Si riporta l'articolo 109 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 109 (Recesso). - 1. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione
appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque momento
previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni
relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonche' del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso
di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture,
oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o
delle forniture non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e'
calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture
eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da
una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o
forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la
regolarita' dei servizi e delle forniture.
4. I materiali, il cui valore e' riconosciuto dalla
stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto
quelli gia' accettati dal direttore dei lavori o dal
direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal
RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso
di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere
provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In
tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione
della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue
spese.".
 
Art. 74

Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "del completamento dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture";
b) all'alinea del comma 3, le parole: "sentita l'ANAC," sono soppresse;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: ", sentita l'ANAC" sono soppresse.

Note all'art. 74:
- Si riporta l'articolo 110 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e
misure straordinarie di gestione). - 1. Le stazioni
appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia'
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato
all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al
concordato con continuita' aziendale, su autorizzazione del
giudice delegato, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di
concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero
essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti gia' stipulati dall'impresa
fallita o ammessa al concordato con continuita' aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuita'
aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di
altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con
cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato
a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, puo' eseguire i contratti gia'
stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, puo'
subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti
e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita'
che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di
un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere
generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica,
nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa
concorrente e della stazione appaltante a mettere a
disposizione, per la durata del contratto, le risorse
necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare
all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso
della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non
sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare
esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti
casi:
a) se l'impresa non e' in regola con i pagamenti
delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non e' in possesso dei requisiti
aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo
32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in
materia di misure straordinarie di gestione di imprese
nell'ambito della prevenzione della corruzione.".
 
Art. 75

Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici" sono inserite le seguenti: "e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della verifica di conformita' in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i casi in cui il direttore dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.";
c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e provvede" sono inserite le seguenti: ", anche con l'ausilio di uno o piu' direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto,".

Note all'art. 75:
- Si riporta l'articolo 111 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 111 (Controllo tecnico, contabile e
amministrativo). - 1. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, su
proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici e la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, sono approvate le linee guida che individuano le
modalita' e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso
i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui
all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne
trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico,
con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche anche per i controlli di
contabilita'. Con il decreto di cui al primo periodo, sono
disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della
verifica di conformita' in corso di esecuzione e finale, la
relativa tempistica, nonche' i casi in cui il direttore
dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di
conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non
possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa
e' affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni
pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o
convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri
soggetti scelti con le procedure previste dal presente
codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.
1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al
comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione
dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo
nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a
ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la
determinazione di tali costi.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di
servizi o di forniture e', di norma, il responsabile unico
del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di uno o
piu' direttori operativi individuati dalla stazione
appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto, al
coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato
dalla stazione appaltante assicurando la regolare
esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita' ai
documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al
comma 1, sono altresi' approvate linee guida che
individuano compiutamente le modalita' di effettuazione
dell'attivita' di controllo di cui al periodo precedente,
secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si
applica l'articolo 216, comma 17.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'articolo 30
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti
locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.".
 
Art. 76

Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione dei singoli lavori" sono sostituite dalle seguenti: "per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture";
b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione.";
c) al comma 3, e' inserito, in fine, il seguente segno: ".".

Note all'art. 76:
- Si riporta l'articolo 113 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.".
 
Art. 77

Inserimento dell'articolo 113-bis al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50

1. Dopo l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' inserito il seguente:
"Art. 113-bis (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti). - 1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo' superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita' il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento e' rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.".

Note all'art. 77:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'articolo 4
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali):
"Art. 4. (Termini di pagamento). - 1. Gli interessi
moratori decorrono, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
di pagamento non puo' superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte
del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento
di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla
decorrenza del termine le richieste di integrazione o
modifica formali della fattura o di altra richiesta
equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non
e' certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in
cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento e' anteriore a quella del
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a
sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al
rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto
legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti.".
 
Art. 78

Modifiche all'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "regolamentare o amministrativa" sono inserite le seguenti: "pubblicata compatibile con i Trattati";
b) il comma 5 e' abrogato;
c) al comma 6, e' sostituito, in fine, il segno: ";" con il seguente: ".".

Note all'art. 78:
- Si riporta l'articolo 114 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 114 (Norme applicabili e ambito soggettivo). - 1.
Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano
le norme che seguono e, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione
delle disposizioni relative alle concessioni. L'articolo 49
si applica con riferimento agli allegati 3, 4 e 5 e alle
note generali dell'Appendice 1 dell'Unione europea della
AAP e agli altri accordi internazionali a cui l'Unione
europea e' vincolata.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano
agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni
aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle
attivita' previste dagli articoli da 115 a 121; si
applicano altresi' ai tutti i soggetti che pur non essendo
amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche,
annoverano tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra
quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in
virtu' di diritti speciali o esclusivi.
3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali
o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o
dagli enti locali mediante disposizione legislativa,
regolamentare o amministrativa pubblicata compatibile con i
Trattati, avente l'effetto di riservare a uno o piu' enti
l'esercizio delle attivita' previste dagli articoli da 115
a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di
altri enti di esercitare tale attivita'.
4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai
sensi del comma 3, i diritti concessi in virtu' di una
procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi.
A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente
codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la
sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le
procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE
del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire
un'adeguata trasparenza.
5. (abrogato).
6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 158.
7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine
«alimentazione» comprende la generazione, produzione
nonche' la vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tuttavia,
la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra
nell'ambito di applicazione dell'articolo 121.
8. All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori
speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100,
105, 106, 108 e 112.".
 
Art. 79

Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), le parole: "impreviste e imprevedibili" sono sostituite dalle seguenti: "imprevedibili" e le parole: "ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali," sono soppresse;
b) alla lettera f), primo periodo, la parola: "imprenditore" e' sostituita dalla seguente: "operatore";
c) alla lettera h), il segno: ":" e' sostituito dal seguente: ";" e i numeri: "1) 2)" sono sostituiti dalle seguenti lettere: "i) l)".

Note all'art. 79:
- Si riporta l'articolo 125 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 125 (Uso della procedura negoziata senza previa
indizione di gara). - 1. Gli enti aggiudicatori possono
ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione
di gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con previa
indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, purche' le condizioni iniziali dell'appalto
non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non e'
ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con
l'appalto ed e' quindi manifestamente inadeguata, salvo
modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente
aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione
stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli
80, 135, 136;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di
ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non
per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di
sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non
pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che
perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando i lavori, servizi e forniture possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte odi una
rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici.
L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando
non esistono sostituti o alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti
di proprieta' intellettuale. L'eccezione di cui al presente
punto si applica solo quando non esistono sostituti o
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto.
d) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi
imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti
per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per
le procedure negoziate precedute da indizione di gara non
possono essere rispettati. Le circostanze invocate per
giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun
caso imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora
il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore
ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate;
f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati
all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno
assegnato un appalto precedente, a condizione che tali
lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 123. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di ricorrere a tale procedura e' indicata gia'
al momento dell'indizione della gara per il primo progetto
e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35
tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o
i servizi successivi;
g) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
h) per gli acquisti d'opportunita', quando e'
possibile, in presenza di un'occasione particolarmente
vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente
praticati sul mercato;
i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi
definitivamente l'attivita' commerciale o presso il
liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un
accordo con i creditori o di procedure analoghe;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso
di progettazione organizzato secondo le disposizioni del
presente codice ed e' destinato, in base alle norme
previste nel concorso di progettazione, a essere
aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale
concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di
progettazione sono invitati a partecipare alle
negoziazioni.".
 
Art. 80

Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "regolarmente" e' soppressa.

Note all'art. 80:
- Si riporta l'articolo 126 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 126 (Comunicazione delle specifiche tecniche). -
1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla
concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a
disposizione le specifiche tecniche previste nei loro
appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le
specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli
appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali
specifiche sono rese disponibili per via elettronica in
maniera gratuita, illimitata e diretta.
2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via
diversa da quella elettronica qualora non sia possibile
offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via
elettronica a determinati documenti di gara per uno dei
motivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, o qualora
gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per
tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono
ai sensi dell'articolo 52, comma 7.
3. Quando le specifiche tecniche sono basate su
documenti ai quali gli operatori economici interessati
hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via
elettronica, si considera sufficiente l'indicazione del
riferimento a tali documenti.
4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a
disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le
informazioni relative alle prove e ai documenti presentati
conformemente agli articoli 68, comma 8, 69 e 82, commi 1 e
2.".
 
Art. 81

Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "validita'" e' sostituita dalla seguente: "efficacia".

Note all'art. 81:
- Si riporta l'articolo 128 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 128 (Avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione). - 1. Gli enti aggiudicatori possono
istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione
degli operatori economici. Tale sistema va reso pubblico
con un avviso di cui all'allegato XIV, parte II, lettera H,
indicando le finalita' del sistema di qualificazione e le
modalita' per conoscere le norme relative al suo
funzionamento.
2. Se viene indetta una gara con un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli
offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in
una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati
qualificati con tale sistema.
3. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso
sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del
sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari
o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, essi
informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia
utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di efficacia viene modificato senza
porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente
per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di
qualificazione;
b) se viene posto termine al sistema, un avviso di
aggiudicazione di cui all'articolo 129.".
 
Art. 82

Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "indizione di gara" e' inserito il seguente segno: ",".

Note all'art. 82:
- Si riporta l'articolo 131 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 131 (Inviti ai candidati). - 1. Nelle procedure
ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per
l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa
indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa
indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitano
simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a
presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo
o a negoziare. Con le stesse modalita' gli enti
aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara
tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori
economici che gia' hanno espresso interesse a confermare
nuovamente interesse.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo,
nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure
competitive con negoziazione, gli inviti menzionano
l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi
direttamente disponibili per via elettronica i documenti di
gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato
XV, parte II. Se tali documenti non sono stati oggetto di
accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo
74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli
inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato
digitale ovvero, quando cio' non sia possibile, in formato
cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione
di un bando di gara, gli operatori economici selezionati
vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o
strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando
cio' non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono
gli elementi essenziali della prestazione richiesta.".
 
Art. 83

Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.".

Note all'art. 83:
- Si riporta l'articolo 133 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 133 (Principi generali per la selezione dei
partecipanti). - 1. Per la selezione dei partecipanti e
delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei
settori speciali si applicano, per quanto compatibili con
le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di
cui ai seguenti articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.
2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle
procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti
regole:
a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e
criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai
sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, escludono gli
operatori economici individuati in base a dette norme e che
soddisfano tali criteri;
b) essi selezionano gli offerenti e i candidati
secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base
agli articoli 135 e 136;
c) nelle procedure ristrette, nelle procedure
negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e
nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del
caso e applicando le disposizioni dell'articolo 135 il
numero dei candidati selezionati in conformita' delle
lettere a) e b).
3. Quando viene indetta una gara con un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di
selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione
degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti
aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici conformemente
all'articolo 134;
b) applicano a tali operatori economici qualificati
le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso di
procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi
oppure di partenariati per l'innovazione.
4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura
ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un
partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla
qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme,
gli enti aggiudicatori:
a) non impongono condizioni amministrative, tecniche
o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad
altri;
b) non esigono prove o giustificativi gia' presenti
nella documentazione valida gia' disponibile.
5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni
dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori
utilizzano la banca dati di cui all'articolo 81, ovvero
accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni
con le modalita' di cui all'articolo 85, comma 5.
6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformita'
delle offerte presentate dagli offerenti cosi' selezionati
alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e
aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli
articoli 95 e 97.
7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non
aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta
migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli
obblighi applicabili di cui all'articolo 30.
8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori
possono decidere che le offerte saranno esaminate prima
della verifica dell'idoneita' degli offerenti. Tale
facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista
nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.
Se si avvalgono di tale possibilita', le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di
motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di
selezione sia effettuata in maniera imparziale e
trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a
un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione
stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.".
 
Art. 84

Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "possono includere" sono sostituite dalla seguente: "includono";
b) al comma 3, le parole: "85, 86 e 88" sono sostituite dalle seguenti: "85, 86, 87 e 88".

Note all'art. 84:
- Si riporta l'articolo 136 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 136 (Applicabilita' dei motivi di esclusione e
dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di
qualificazione). - 1. Le norme e i criteri oggettivi per
l'esclusione e la selezione degli operatori economici che
richiedono di essere qualificati in un sistema di
qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per
l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti
nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi
competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione
includono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80
alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente
aggiudicatore e' un'amministrazione aggiudicatrice, tali
criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui
all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto
articolo.
2. I criteri e le norme di cui al comma 1 possono
comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 83
alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare
per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul
fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto
articolo.
3. Per le finalita' dei commi 1 e 2, si applicano gli
articoli 85, 86, 87 e 88.".
 
Art. 85

Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "Europea" e' sostituita dalla seguente: "europea";
b) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorita' la relativa documentazione.".

Note all'art. 85:
- Si riporta l'articolo 137 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 137 (Offerte contenenti prodotti originari di
Paesi terzi). - 1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei
confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica
a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con
cui l'Unione europea non ha concluso, in un contesto
multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un
accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione
ai mercati di tali paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di
un appalto di forniture puo' essere respinta se la parte
dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei
prodotti che compongono l'offerta. In caso di mancato
respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la
stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della
scelta e trasmette all'Autorita' la relativa
documentazione. Ai fini del presente articolo, i software
impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione
sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo,
se due o piu' offerte si equivalgono in base ai criteri di
aggiudicazione di cui all'articolo 95, viene preferita
l'offerta che non puo' essere respinta a norma del comma 2
del presente articolo. Il valore delle offerte e'
considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se
la differenza di prezzo non supera il 3 per cento.
Tuttavia, un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu'
del presente comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola,
e' tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche
tecniche diverse da quelle del materiale gia' esistente,
con conseguente incompatibilita' o difficolta' tecniche di
uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la
parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al
comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione
del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, e'
stato esteso il beneficio del presente codice.".
 
Art. 86

Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali";
b) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).";
c) al comma 4, dopo la parola: "Commissione" e' inserita la seguente: "europea".

Note all'art. 86:
- Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 140 (Norme applicabili ai servizi sociali e ad
altri servizi specifici dei settori speciali). - 1. Gli
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di
cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli
articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente
articolo. Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma
5-octies, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142,
comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla
soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c). Per
quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli
avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono
procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di
cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una
delle seguenti modalita':
a) mediante un avviso di gara;
b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene
pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico
indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi
che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso
indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva
pubblicazione e invita gli operatori economici interessati
a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione che viene pubblicato in maniera
continuativa.
2. Il comma 1 non si applica allorche' una procedura
negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata,
conformemente all'articolo 63, per l'aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi.
3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un
appalto per i servizi di cui al presente articolo ne
rendono noto il risultato mediante un avviso di
aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti
avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli
avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la fine
di ogni trimestre.
4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente
articolo contengono le informazioni di cui all'allegato
XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari
stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di
esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono
pubblicati conformemente all'articolo 130.".
 
Art. 87

Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: "di progettazione" sono inserite le seguenti: "e di idee";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.";
c) al comma 3, dopo la parola: "Commissione" e' inserita la seguente: "europea";
d) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ".".

Note all'art. 87:
- Si riporta l'articolo 141 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 141 (Norme applicabili ai concorsi di
progettazione e di idee nei settori speciali). - 1. Ai
concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi
1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153,
comma 1,154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.
2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso
di progettazione inviano un avviso sui risultati del
concorso.
3. Il bando di concorso contiene le informazioni
indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un
concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX
nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali
modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione
europea mediante atti di esecuzione.
4. L'avviso sui risultati di un concorso di
progettazione e' trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del
medesimo. Si applica l'articolo 153, comma 2, secondo
periodo.
5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli
avvisi relativi ai concorsi di progettazione.".
 
Art. 88

Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del CAPO II e' sostituita dalla seguente: "APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI";
b) al comma 1, le parole: "servizi di cui al presente Capo" sono sostituite dalle seguenti: "servizi di cui all'allegato IX";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 140" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato IX";
d) al comma 4, le parole: "Per gli appalti pari o superiori" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli appalti di importo pari o superiore";
e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualita', la continuita', l'accessibilita', la disponibilita' e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.
5-quinquies. Le finalita' di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.
5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.
5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresi', applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo.
5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.
5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.".

Note all'art. 88:
- Si riporta l'articolo 142 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 142 (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi). -
1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere
all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di
cui all'allegato IX rendono nota tale intenzione con una
delle seguenti modalita':
a) mediante un bando di gara, che comprende le
informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera F,
conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo
72;
b) mediante un avviso di preinformazione, che viene
pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni
di cui all'allegato XIV, parte I. L'avviso di
preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di
servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare.
Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza
successiva pubblicazione e invita gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio interesse per
iscritto.
2. Il comma 1 non si applica, allorche' sia utilizzata
per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una
procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza
dei presupposti previsti dall'articolo 63.
3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un
appalto pubblico per i servizi di cui all'allegato IX
rendono noto il risultato della procedura d'appalto
mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le
informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H,
conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo
72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base
trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi
raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la fine di
ogni trimestre.
4. Per gli appalti di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35, i modelli di formulari di
cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti
dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.
5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono
pubblicati conformemente all'articolo 72.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a
5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come
individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi
sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di
prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e
personali, inclusi servizi forniti da associazioni
sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni
giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis
deve garantire la qualita', la continuita',
l'accessibilita', la disponibilita' e la completezza dei
servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle
diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati
e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione
degli utenti.
5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21,
le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti
di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla
legislazione statale e regionale di settore.
5-quinquies. Le finalita' di cui agli articoli 37 e 38
sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione
previste dalla normativa di settore con particolare
riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni
analoghe.
5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione
di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.
5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a
5-sexies, devono essere, altresi', applicate per
l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68,
69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo.
5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis,
di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto
previsto all'articolo 36.
5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al
5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144,
compatibilmente con quanto previsto nel medesimo
articolo.".
 
Art. 89

Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "allegato XIV" sono sostituite dalle seguenti: "allegato IX".

Note all'art. 89:
- Si riporta l'articolo 143 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 143 (Appalti riservati per determinati servizi).
- 1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle
organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare
alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici
esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali
di cui all'allegato IX, identificati con i codici CPV
75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4,
79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7,
80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a
85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare
tutte le seguenti condizioni:
a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il
perseguimento di una missione di servizio pubblico legata
alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;
b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al
fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i
profitti sono distribuiti o redistribuiti, cio' dovrebbe
basarsi su considerazioni partecipative;
c) le strutture di gestione o proprieta'
dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su
principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi,
ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti,
utenti o soggetti interessati;
d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non
ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi
in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre
anni.
3. La durata massima del contratto non supera i tre
anni.
4. Il bando e' predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo.".
 
Art. 90

Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;".

Note all'art. 90:
- Si riporta l'articolo 144 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 144 (Servizi di ristorazione). - 1. I servizi di
ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati
secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La
valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in
particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la
qualita' dei generi alimentari con particolare riferimento
a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di
quelli a denominazione protetta, nonche' di quelli
provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori
dell'agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni
ambientali in materia di green economy, dei criteri
ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del
presente codice e della qualita' della formazione degli
operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonche' di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n.
141.
2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee
di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette
linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18.
3. L'attivita' di emissione di buoni pasto, consistente
nell'attivita' finalizzata a rendere per il tramite di
esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa
aziendale, e' svolta esclusivamente da societa' di capitali
con capitale sociale versato non inferiore a
settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale
l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il
servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di
altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
Il bilancio delle societa' di cui al presente comma deve
essere corredato dalla relazione redatta da una societa' di
revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis
del codice civile.
4. Gli operatori economici attivi nel settore
dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi
dell'Unione europea possono esercitare l'attivita' di cui
al comma 3 se a cio' autorizzati in base alle norme del
Paese di appartenenza. Le societa' di cui al comma 3
possono svolgere l'attivita' di emissione dei buoni pasto
previa segnalazione certificata di inizio attivita' dei
rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti
richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo
economico.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi
presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo
di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche
dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra
le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli
esercizi convenzionabili.
6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa
avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando di gara
stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta
pertinenti, tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in
misura comunque non superiore allo sconto incondizionato
verso gli esercenti;
b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi
convenzionati;
e) il progetto tecnico.
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi
attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa
eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o
di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del
concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa
entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione
fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete
richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza
dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto,
le societa' di emissione e gli esercizi convenzionati
consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva
attivita' contrattuale e delle obbligazioni di propria
pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero
valore facciale.".
 
Art. 91

Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 147, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "sono appaltati" sono inserite le seguenti: ", di regola,".

Note all'art. 91:
- Si riporta l'articolo 147 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione). -
1. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono
altresi' stabiliti i livelli e i contenuti della
progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui
al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici,
nonche' i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati
delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e
collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del
bene su cui si interviene, nonche' i principi di
organizzazione degli uffici di direzione lavori.
2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali e'
richiesta, in sede di progetto di fattibilita', la
redazione di una scheda tecnica finalizzata
all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto
di intervento, redatta da professionisti in possesso di
specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto
dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146,
comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni
culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici
e materiali storicizzati di beni immobili di interesse
storico artistico o archeologico, per i quali la scheda
deve essere redatta da restauratori di beni culturali,
qualificati ai sensi dalla normativa vigente.
3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o
restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di
beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico, il
progetto di fattibilita' comprende oltre alla scheda
tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le
relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il
progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il
progetto di fattibilita', individuando, anche attraverso
indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i
fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto
esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie
operative, i materiali da utilizzare e le modalita'
tecnico-esecutive degli interventi ed e' elaborato sulla
base di indagini dirette ed adeguate campionature di
intervento, giustificate dall'unicita' dell'intervento
conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano
di monitoraggio e manutenzione.
4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo
archeologico, anche subacqueo, nonche' quelli relativi al
verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f)
del codice dei beni culturali e del paesaggio sono
appaltati, di regola, sulla base di un progetto esecutivo.
5. Qualora il responsabile unico del procedimento
accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero
il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire
l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque
presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera,
puo' prevedere l'integrazione della progettazione in corso
d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente
copertura nel quadro economico.
6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle
attivita' del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma
triennale, nonche' l'organo di collaudo, comprendono un
restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della
normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori,
altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice
dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno
quinquennale e in possesso di specifiche competenze
coerenti con l'intervento.".
 
Art. 92

Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 148, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.".

Note all'art. 92:
- Si riporta l'articolo 148 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 148 (Affidamento dei contratti). - 1. I lavori
concernenti beni mobili, superfici decorate di beni
architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di
interesse storico artistico o archeologico, gli scavi
archeologici, anche subacquei, nonche' quelli relativi a
ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4,
lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio,
non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad
altre categorie di opere generali e speciali, salvo che
motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei
lavori, accertate dal responsabile del procedimento e
comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non
rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo
quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti
di qualificazione stabiliti nel presente capo.
2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui
al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o
essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si
compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza
percentuale che il valore degli interventi di tipo
specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A
tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei
documenti di gara, le attivita' riguardanti il
monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui
al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale,
impiantistico, nonche' di adeguamento funzionale inerenti i
beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio.
3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti
di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, e per la
manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di
cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei
beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante,
previo provvedimento motivato del responsabile del
procedimento, puo' applicare la disciplina relativa ai
servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture
assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini
dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo
dei lavori.
4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1
devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di
qualificazione stabiliti dal presente capo.
5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi
1, 2 e 3, si applica l'articolo 28.
6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a
misura, indipendentemente dal relativo importo. Per i
lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto
dell'articolo 95, comma 4, puo' essere utilizzato il
criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o
inferiore a 500.000 euro.
7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo e'
consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni
ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o
alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila
euro, secondo le modalita' di cui all'articolo 163 del
presente codice. Entro i medesimi limiti di importo,
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi'
consentita in relazione a particolari tipi di intervento
individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma
4.".
 
Art. 93

Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilita' tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita' tecnica ed economica.";
b) al comma 5:
1) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, e' calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera l).";
2) il terzo periodo e' soppresso;
3) al quarto periodo, le parole: "dell'articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 46".

Note all'art. 93:
- Si riporta l'articolo 152 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 152 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
capo si applica:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel
contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti
pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi
di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di
cui all'articolo 35 e' pari al valore stimato al netto
dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli
eventuali premi di partecipazione o versamenti ai
partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di
cui all'articolo 35 e' pari al valore complessivo dei premi
e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale
aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Il presente capo non si applica:
a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi
degli articoli 14, 15, 16 e 161;
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in
merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 8 sia
stata stabilita da una decisione della Commissione, o il
suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente
alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del
medesimo articolo.
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore
dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti
o piani con livello di approfondimento pari a quello di un
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, salvo nei
casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154,
comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il
raggiungimento del livello del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente
sviluppa il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5;
l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo
giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il
vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni
dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la
proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati
previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione
riguardi un intervento da affidare in concessione, la
proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti
acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Ove
l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio
interno i successivi livelli di progettazione, questi sono
affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63,
comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma
1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di
progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal
bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia
previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali casi,
ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, e'
calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente
aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i
settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1,
lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per
l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore
del concorso puo' costituire un raggruppamento temporaneo
tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46,
indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli soggetti riuniti.".
 
Art. 94

Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 153, comma 3, le parole: "71 e 72" sono sostituite dalle seguenti: "71, 72 e 73".

Note all'art. 94:
- Si riporta l'articolo 153 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 153 (Bandi e avvisi). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un
bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto
relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto
un concorso di progettazione inviano un avviso sui
risultati del concorso conformemente alle disposizioni di
cui all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare
la data di invio. Le informazioni relative
all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non
essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa
recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori
di servizi.
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo
contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e
XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla
Commissione europea in atti di esecuzione, e sono
pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72 e
73.".
 
Art. 95

Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "24, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "24, comma 2";
b) al comma 4, le parole: "Il secondo grado, avente ad oggetto la presentazione del" sono sostituite dalle seguenti: "Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del".

Note all'art. 95:
- Si riporta l'articolo 154 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 154 (Organizzazione dei concorsi di progettazione
e selezione dei partecipanti). - 1. Per organizzare i
concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano
procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III
e IV della Parte II e del presente capo.
2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di
progettazione non puo' essere limitata:
a) al territorio della Repubblica o a una parte di
esso;
b) dal fatto che i partecipanti debbono essere
persone fisiche o persone giuridiche.
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di
progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24,
comma 2. I requisiti di qualificazione devono comunque
consentire condizioni di accesso e partecipazione per i
piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per
i giovani professionisti.
4. In caso di intervento di particolare rilevanza e
complessita', la stazione appaltante puo' procedere
all'esperimento di un concorso di progettazione articolato
in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto
l'acquisizione del progetto di fattibilita', si svolge tra
i soggetti individuati attraverso la valutazione di
proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate
senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della
progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che
detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano
previsti nel bando.
5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione,
possono procedere all'esperimento di un concorso in due
fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un
progetto di fattibilita' e la seconda avente ad oggetto la
presentazione di un progetto definitivo a livello
architettonico e a livello di progetto di fattibilita' per
la parte strutturale ed impiantistica. Il bando puo'
altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico
relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia
presentato il migliore progetto definitivo.".
 
Art. 96

Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 156, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "del progetto definitivo" sono soppresse.

Note all'art. 96:
- Si riporta l'articolo 156 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 156 (Concorso di idee). - 1. Le disposizioni del
presente capo si applicano anche ai concorsi di idee
finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da
remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i
soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i
lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della
professione e iscritti al relativo ordine professionale
secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel
rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego,
con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che
bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella
forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i
lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di
livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto
di fattibilita' tecnica ed economica. Il termine di
presentazione della proposta deve essere stabilito in
relazione all'importanza e complessita' del tema e non puo'
essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del
bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai
soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in
proprieta' dalla stazione appaltante, previa eventuale
definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere
poste a base di un concorso di progettazione o di un
appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono
ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei
relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore
del concorso di idee la realizzazione dei successivi
livelli di progettazione, con procedura negoziata senza
bando, a condizione che detta facolta' sia stata
esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso
dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli
progettuali da sviluppare.
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e
complessita', la stazione appaltante puo' procedere
all'esperimento di un concorso di progettazione articolato
in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la
presentazione del progetto di fattibilita', ovvero di un
progetto definitivo a livello architettonico e a livello di
progetto di fattibilita' per la parte strutturale ed
impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad
un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte
di idee presentate nella prima fase e selezionate senza
formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla
seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento
di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con
meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi
professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto
requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti
selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione e'
corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli
importi previsti per le spese come determinati dal decreto
per i corrispettivi professionali di cui al comma 8
dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in
forma singola o associata, il predetto rimborso e' pari al
25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della
progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita'
e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.".
 
Art. 97

Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.";
c) al comma 3, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,".

Note all'art. 97:
- Si riporta l'articolo 157 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 157 (Altri incarichi di progettazione e
connessi). - 1. Gli incarichi di progettazione relativi ai
lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2,
primo periodo, dell'articolo 23 nonche' di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
35, sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte
II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in
cui il valore delle attivita' di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia
pari o superiore complessivamente la soglia di cui
all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei
lavori, della direzione dell'esecuzione e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione al progettista e'
consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e
ove espressamente previsto dal bando di gara della
progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o
superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.
3. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di
contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da
quelle previste dal presente codice.".
 
Art. 98

Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
b) al comma 3, primo periodo, le parole: ", limitatamente agli appalti pubblici di lavori," sono soppresse.

Note all'art. 98:
- Si riporta l'articolo 159 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 159 (Difesa e sicurezza). - 1. Le disposizioni
del presente codice non si applicano agli appalti pubblici
e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal
suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma
6, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali
di sicurezza dello Stato non possa essere garantita
mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la
riservatezza delle informazioni che le amministrazioni
aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di
aggiudicazione dell'appalto.
2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della
difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, si applica la parte III del presente
codice fatta eccezione per le concessioni relative alle
ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011,
n. 208, non si applica in virtu' dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo.
3. In deroga all'articolo 31 l'amministrazione della
difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei
propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile
del procedimento, puo' nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del
procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase,
sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della
difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di
affidamento puo' essere un dipendente specializzato in
materie giuridico amministrative.
4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice, sono definite le
direttive generali per la disciplina delle attivita' del
Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle
concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208. Le direttive generali disciplinano, altresi', gli
interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto
di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali,
nonche' i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo
delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali
non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo
36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20.
5. Per gli acquisti eseguiti all'estero
dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione, che possono essere
forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo
contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.".
 
Art. 99

Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "pregiudizio alla pubblica" sono inserite le seguenti: "e privata";
b) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: "lettera c)," sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: "calamitoso che ha comportato la" sono sostituite dalle seguenti: ", e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale" e le parole: "legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze" sono sostituite dalle seguenti: "legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorita'.";
d) al comma 9, dopo le parole: "di cui al comma 6," sono inserite le seguenti: "di importo pari o superiore a 40.000 euro," e dopo le parole: "ufficiali di riferimento," sono inserite le seguenti: "laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,".

Note all'art. 99:
- Si riporta l'art. 163 del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico
dell'amministrazione competente che si reca prima sul
luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del
verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori
necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica e privata incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere
affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo la stazione appaltante puo' ingiungere
all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi
nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva
negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico
dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che
provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa viene assicurata con le
modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di
somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente
organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e'
sospesa immediatamente e si procede, previa messa in
sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini
del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente
verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di
misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto
necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma
urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non
risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per
la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e
comunque per un termine non superiore a quindici giorni
dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine
stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di
emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225
del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti
temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono
procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture con le procedure previste nel presente
articolo.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile,
le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e
vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice
controlla in termine congruo, compatibile con la gestione
della situazione di emergenza in atto, comunque non
superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata
motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in
ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche
parziale, in assenza delle relative verifiche positive.
Qualora, a seguito del controllo, venga accertato
l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia'
sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei
limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle
segnalazioni alle competenti autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni
e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti
di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del
1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari
o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a
40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di
prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali
di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla
circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle
procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire
i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la
determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita
valutazione di congruita'. A tal fine il responsabile del
procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai
documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro
sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita'
del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili
i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti
organi di giustizia amministrativa. Nelle more
dell'acquisizione del parere di congruita' si procede al
pagamento del 50% (percento) del prezzo provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli
atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
con specifica dell'affidatario, delle modalita' della
scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e
comunque in un termine congruo compatibile con la gestione
della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC
per i controlli di competenza, fermi restando i controlli
di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti
normative.".
 
Art. 100

Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 5 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "nonche' le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte".

Note all'art. 100:
- Si riporta l'art. 164 del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 164 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del
TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte
definiscono le norme applicabili alle procedure di
aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori
pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' dagli enti aggiudicatori qualora i
lavorio i servizi siano destinati ad una delle attivita' di
cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della
presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque
denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a
richiesta di un operatore economico, autorizzano,
stabilendone le modalita' e le condizioni, l'esercizio di
un'attivita' economica che puo' svolgersi anche mediante
l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di
concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella
parte I e nella parte II, del presente codice,
relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle
modalita' e alle procedure di affidamento, alle modalita'
di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai
requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai
criteri di aggiudicazione, alle modalita' di comunicazione
ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di
qualificazione degli operatori economici, ai termini di
ricezione delle domande di partecipazione alla concessione
e delle offerte, alle modalita' di esecuzione.
3. I servizi non economici di interesse generale non
rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai
concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si
applicano, salvo che non siano derogate nella presente
parte, le disposizioni del presente codice.
5. I concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori
affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente
Parte nonche' le disposizioni di cui alle parti I e II in
materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di
sicurezza, non derogate espressamente dalla presente
parte.".
 
Art. 101

Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "quarantanove";
b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ha luogo dopo la" sono sostituite dalle seguenti: "puo' avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della", il secondo periodo e' soppresso e al terzo periodo, le parole: "capitale investito per le concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "capitale investito. Per le concessioni";
c) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: "rapporto in caso di" sono inserite le seguenti: "mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonche' di", le parole: "obbligazioni di progetto" sono sostituite dalle seguenti: "obbligazioni emesse dalle societa' di progetto" e le parole: "comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "entro lo stesso termine" sono inserite le seguenti: "rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
3) al terzo periodo, dopo le parole: "Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo" sono aggiunte le seguenti: "e del comma 3";
d) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.".

Note all'art. 101:
- Si riporta l'art. 165 del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 165 (Rischio ed equilibrio economico-finanziario
nelle concessioni). - 1. Nei contratti di concessione come
definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la
maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario
proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali
contratti comportano il trasferimento al concessionario del
rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1,
lettera zz) riferito alla possibilita' che, in condizioni
operative normali, le variazioni relative ai costi e ai
ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio
del piano economico finanziario. Le variazioni devono
essere, in ogni caso, in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
degli investimenti, dei costi e dei ricavi del
concessionario.
2. L'equilibrio economico finanziario definito
all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il
presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui
al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del
predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione
aggiudicatrice puo' stabilire anche un prezzo consistente
in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario, puo' essere
riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili
nella disponibilita' dell'amministrazione aggiudicatrice la
cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa
all'opera affidata in concessione. In ogni caso,
l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di
eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di
finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non
puo' essere superiore al quarantanove per cento del costo
dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali
oneri finanziari.
3. La sottoscrizione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della approvazione del
progetto definitivo e della presentazione di idonea
documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Al
fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento
dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a
seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano
economico finanziario sono definiti in modo da assicurare
adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali la
reperibilita' sul mercato finanziario di risorse
proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali
fonti e la congrua redditivita' del capitale investito. Per
le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel
bando puo' essere previsto che l'amministrazione
aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte, una consultazione
preliminare con gli operatori economici invitati a
presentare le offerte, al fine di verificare
l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di
gara sotto il profilo della finanziabilita', e possa
provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli
atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle
offerte, che non puo' essere inferiore a trenta giorni
decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati.
Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo delle
misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.
4. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia corredata
dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu' istituti
finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare
l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello
schema di contratto e del piano economico-finanziario.
5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando
di gara che il contratto di concessione stabilisca la
risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione
del contratto di finanziamento, nonche' di mancato
collocamento delle obbligazioni emesse dalle societa' di
progetto di cui all'articolo 185, entro un congruo termine
fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a
diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del
contratto di concessione. Resta salva la facolta' del
concessionario di reperire la liquidita' necessaria alla
realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di
finanziamento previste dalla normativa vigente, purche'
sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da
operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Nel caso di risoluzione del
rapporto ai sensi del primo periodo e del comma 3, il
concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso delle
spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla
progettazione definitiva. Il bando di gara puo' altresi'
prevedere che in caso di parziale finanziamento del
progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed
economicamente funzionale, il contratto di concessione
rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la
realizzazione e la gestione del medesimo stralcio
funzionale.
6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al
concessionario che incidono sull'equilibrio del piano
economico finanziario puo' comportare la sua revisione da
attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di
equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei
rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle
condizioni di equilibrio economico finanziario relative al
contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica
strettamente connessa al mantenimento della predetta
allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse
statale ovvero finanziate con contributo a carico dello
Stato, la revisione e' subordinata alla previa valutazione
da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' (NARS). Negli altri casi, e' facolta'
dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione
alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato
accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario,
le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario
sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma
4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti
dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura
del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.".
 
Art. 102

Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "La durata massima della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione".

Note all'art. 102:
- Si riporta l'art. 168 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 168 (Durata delle concessioni). - 1. La durata
delle concessioni e' limitata ed e' determinata nel bando
di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al
concessionario. La stessa e' commisurata al valore della
concessione, nonche' alla complessita' organizzativa
dell'oggetto della stessa.
2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata
massima della concessione non puo' essere superiore al
periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti
da parte del concessionario individuato sulla base di
criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del
capitale investito, tenuto conto degli investimenti
necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali
specifici come risultante dal piano economico-finanziario.
Gli investimenti presi in considerazione ai fini del
calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal
concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di
concessione.".
 
Art. 103

Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 169, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "allegato XVIII" sono sostituite dalle seguenti: "allegato II" e l'ultimo periodo e' soppresso.

Note all'art. 103:
- Si riporta l'articolo 169 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 169 (Contratti misti di concessioni). - 1. Le
concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono
aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di
concessione che caratterizza l'oggetto principale del
contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in
parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati
nell'allegato IX l'oggetto principale e' determinato in
base al valore stimato piu' elevato tra quelli dei
rispettivi servizi.
2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 9.
Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, si applicano i commi 8 e 10.
3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una
delle attivita' interessate, sono disciplinate
dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160.
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse
attivita', una delle quali e' disciplinata dall'allegato
II, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare
concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare
un'unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di
aggiudicare concessioni separate, la decisione che
determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di
tali concessioni e' adottata in base alle caratteristiche
della attivita' distinta.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi
disciplinati dal presente codice che altri elementi, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per
le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica.
Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate,
la decisione che determina quale regime giuridico si
applica a ciascuno di tali concessioni distinti e' adottata
in base alle caratteristiche della parte distinta.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione
unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti
previsto all'articolo 160 o dal comma 9, alla concessione
mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti
cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal
regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti
soggette.
7. La scelta tra l'aggiudicazione di un'unica
concessione o di piu' concessioni distinte non puo' essere
effettuata al fine di eludere l'applicazione del presente
codice.
8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, il regime giuridico
applicabile e' determinato in base all'oggetto principale
del contratto in questione.
9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi
di concessioni nonche' appalti nei settori ordinari o
speciali il contratto misto e' aggiudicato in conformita'
con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei
settori ordinari o nei settori speciali.
10. Nel caso in cui il contratto misto concerna
elementi sia di una concessione di servizi che di un
contratto di forniture, l'oggetto principale e' determinato
in base al valore stimato piu' elevato tra quelli dei
rispettivi servizi o forniture.
11. Ad una concessione destinata all'esercizio di piu'
attivita' si applicano le norme relative alla principale
attivita' cui e' destinata.
12. Nel caso di concessioni per cui e' oggettivamente
impossibile stabilire a quale attivita' siano
principalmente destinate, le norme applicabili sono
determinate conformemente alle lettere a), b) e c):
a) la concessione e' aggiudicata secondo le
disposizioni che disciplinano le concessioni aggiudicate
dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attivita'
cui e' destinata la concessione e' soggetta alle
disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle
amministrazioni aggiudicatrici e l'altra attivita' e'
soggetta alle disposizioni relative alle concessioni
aggiudicate dagli enti aggiudicatori;
b) la concessione e' aggiudicata secondo le
disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori
ordinari se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni
e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari;
c) la concessione e' aggiudicata secondo le
disposizioni che disciplinano le concessioni se una delle
attivita' cui e' destinata la concessione e' disciplinata
dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle
concessioni e l'altra non e' soggetta ne' alla disciplina
delle concessioni ne' a quella relativa all'aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari o speciali.".
 
Art. 104

Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "La concessione cessa" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione puo' cessare, in particolare,";
b) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse";
c) al comma 4, lettera c), le parole: "del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione;" sono sostituite dalle seguenti: ", nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.";
d) al comma 5, dopo le parole: "al comma 4" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 7";
e) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalita' di finanziamento dei correlati costi.";
f) al comma 8, la parola: "indicano" e' sostituita dalle seguenti: "possono indicare";
g) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. La stazione appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8.";
h) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali contratti.".

Note all'art. 104:
- Si riporta l'art. 176 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 176 (Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione
per inadempimento e subentro). - 1. Fermo restando
l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione puo'
cessare, in particolare, quando:
a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai
sensi dell'articolo 80;
b) la stazione appaltante ha violato con riferimento
al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione
europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe
richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi
dell'articolo 175, comma 8.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i
termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da
vizio non imputabile al concessionario si applica il comma
4.
4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento
della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima
revochi la concessione per motivi di pubblico interesse
spettano al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo,
i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da
sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli
oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti
di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato
guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora
da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato
la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi
risultanti dal piano economico finanziario allegato alla
concessione per gli anni residui di gestione.
5. Le somme di cui al comma 4 e al comma 7 sono
destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
dei finanziatori del concessionario e dei titolari di
titoli emessi ai sensi dell'articolo 185, limitatamente
alle obbligazioni emesse successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione e sono
indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo
soddisfacimento di detti crediti.
5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme
di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del
rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per
inadempimento del concessionario, il concessionario ha il
diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera,
incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo
pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo
soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali
investimenti improcrastinabili individuati dal concedente
unitamente alle modalita' di finanziamento dei correlati
costi.
6. L'efficacia della revoca della concessione e'
sottoposta alla condizione del pagamento da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore delle somme previste al comma 4.
7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento
del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del
codice civile.
8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una
concessione per cause imputabili al concessionario, la
stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario
e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il
rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di
obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario,
entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
possono indicare un operatore economico, che subentri nella
concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie
corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di
gara o negli atti in forza dei quali la concessione e'
stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento
dell'oggetto della concessione alla data del subentro.
9. L'operatore economico subentrante deve assicurare la
ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto
adempimento originariamente richiesto al concessionario
sostituito entro il termine indicato dalla stazione
appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto
dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il
consenso.
10. La stazione appaltante prevede nella documentazione
di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di
cui al comma 8.
10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di
concessione e di partenariato pubblico privato e agli
operatori economici titolari di tali contratti.".
 
Art. 105

Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Parte III del presente codice" e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Qualora si proceda all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente codice.";
b) al comma 3, dopo le parole: "in conformita' alle disposizioni", le parole: "del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "della Parte III del presente codice";
c) al comma 4, dopo le parole: "per l'affidamento della nuova concessione autostradale" sono inserite le seguenti: ", in conformita' alle disposizioni della Parte III del presente codice";
d) al comma 6, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
e) al comma 8, le parole: "Per le concessioni autostradali" sono sostituite dalle seguenti: "Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilita', per le concessioni autostradali";
f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.
8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o piu' regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a societa' in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta societa' in house puo' essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla societa' in house i poteri di cui al citato articolo 5.".

Note all'art. 105:
- Si riporta l'art. 178 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 178 (Norme in materia di concessioni autostradali
e particolare regime transitorio). - 1. Per le concessioni
autostradali che, alla data di entrata in vigore del
presente codice, siano scadute, il concedente, che non
abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del
bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo
le regole di evidenza pubblica previste dalla Parte III del
presente codice, nel termine perentorio di sei mesi dalla
predetta data, ferma restando la possibilita' di
affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Qualora si
proceda all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 5,
le procedure di affidamento devono concludersi entro
trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente codice.
Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle
concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, e'
vietata la proroga delle concessioni autostradali.
2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al
perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono
regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.
3. Per le concessioni autostradali per le quali la
scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data
di entrata in vigore del presente codice, il concedente
avvia la procedura per l'individuazione del concessionario
subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in
conformita' alle disposizioni della Parte III del presente
codice, ferma restando la possibilita' di affidamento in
house ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia
inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in
vigore del presente codice, la procedura di gara viene
indetta nel piu' breve tempo possibile, in modo da evitare
soluzioni di continuita' tra i due regimi concessori.
4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza
pubblica per l'affidamento della nuova concessione
autostradale, in conformita' alle disposizioni della Parte
III del presente codice entro il termine di ventiquattro
mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere,
ferma restando la possibilita' di affidamento in house ai
sensi dell'articolo 5.
5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro
il termine di scadenza della concessione, il concessionario
uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria
amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per
detto periodo si applica quanto previsto al comma 2.
6. Il concedente, almeno due anni prima della data di
scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio
con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a
valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura
ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le
occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in
conformita' degli impegni assunti convenzionalmente.
7. Per le opere assentite che il concessionario ha gia'
eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della
concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un
indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del
subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al
netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora
ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla
data dell'anno in cui termina la concessione, e delle
variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del
valore di subentro e' a carico del concessionario
subentrante.
8. Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico
privato con canone di disponibilita', per le concessioni
autostradali il rischio di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico.
L'amministrazione puo' richiedere sullo schema delle
convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo
all'Autorita' di regolazione dei trasporti.
8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli
affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in
scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo
183.
8-ter. Le concessioni autostradali relative ad
autostrade che interessano una o piu' regioni possono
essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a societa' in house di altre amministrazioni
pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il
controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta
societa' in house puo' essere esercitato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato
disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla
societa' in house i poteri di cui al citato articolo 5.".
 
Art. 106
Modifiche alla rubrica della Parte IV

1. Alla rubrica della Parte IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed altre modalita' di affidamento".

Note all'art. 106:
- Si riporta la rubrica della Parte IV del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificata dal
presente decreto legislativo:
"Partenariato pubblico privato e contraente generale
ed altre modalita' di affidamento".
 
Art. 107

Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto di partenariato puo' essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.";
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Tali variazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Se la ridotta o mancata disponibilita' dell'opera o prestazione del servizio e' imputabile all'operatore, tali variazioni";
d) al comma 6, ultimo periodo, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "quarantanove";
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.".

Note all'art. 107:
- Si riporta l'art. 180 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 180 (Partenariato pubblico privato). - 1. Il
contratto di partenariato e' il contratto a titolo oneroso
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee).
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i
ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal
canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi
altra forma di contropartita economica ricevuta dal
medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Il
contratto di partenariato puo' essere utilizzato dalle
amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera
pubblica.
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il
trasferimento del rischio in capo all'operatore economico
comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del
rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita'
o, nei casi di attivita' redditizia verso l'esterno, del
rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di
gestione dell'opera come definiti, rispettivamente,
dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il
contenuto del contratto e' definito tra le parti in modo
che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi
sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro
o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
servizio o utilizzabilita' dell'opera o dal volume dei
servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni
caso, dal rispetto dei livelli di qualita'
contrattualizzati, purche' la valutazione avvenga ex ante.
Con il contratto di partenariato pubblico privato sono
altresi' disciplinati anche i rischi, incidenti sui
corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili
all'operatore economico.
4. A fronte della disponibilita' dell'opera o della
domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
scegliere di versare un canone all'operatore economico che
e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di
ridotta o mancata disponibilita' dell'opera, nonche'
ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o
mancata disponibilita' dell'opera o prestazione del
servizio e' imputabile all'operatore, tali variazioni del
canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore
economico.
5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresi'
che a fronte della disponibilita' dell'opera o della
domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilita'
economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la
remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della
stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si
assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato
della domanda del servizio medesimo.
6. L'equilibrio economico finanziario, come definito
all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il
presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui
al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto
equilibrio, in sede di gara l'amministrazione
aggiudicatrice puo' stabilire anche un prezzo consistente
in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse
pubblico. A titolo di contributo puo' essere riconosciuto
un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare
in concessione. Le modalita' di utilizzazione dei beni
immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice
e costituiscono uno dei presupposti che determinano
l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In
ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato
al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori
meccanismi di finanziamento a carico della pubblica
amministrazione, non puo' essere superiore al quarantanove
per cento del costo dell'investimento complessivo,
comprensivo di eventuali oneri finanziari.
7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi
3, 4 e 5, del presente codice.
8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1
rientrano la finanza di progetto, la concessione di
costruzione e gestione, la concessione di servizi, la
locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di
disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione
in partenariato di opere o servizi che presentino le
caratteristiche di cui ai commi precedenti.".
 
Art. 108

Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono soppresse le parole: "Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attivita' di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1,";
b) al comma 4, le parole: "sentito il Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Ministero".

Note all'art. 108:
- Si riporta l'art. 181 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 181 (Procedure di affidamento). - 1. La scelta
dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza
pubblica anche mediante dialogo competitivo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono
all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il
progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano
economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei
rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore
economico.
3. La scelta e' preceduta da adeguata istruttoria con
riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della
sostenibilita' economico-finanziaria e economico- sociale
dell'operazione, alla natura e alla intensita' dei diversi
rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche
utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di
comparazione per verificare la convenienza del ricorso a
forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla
realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.
4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il
controllo sull'attivita' dell'operatore economico
attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di
monitoraggio, secondo modalita' definite da linee guida
adottate dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente codice, verificando in particolare la
permanenza in capo all'operatore economico dei rischi
trasferiti. L'operatore economico e' tenuto a collaborare
ed alimentare attivamente tali sistemi.".
 
Art. 109

Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.".

Note all'art. 109:
- Si riporta l'art. 182 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 182 (Finanziamento del progetto). - 1. Il
finanziamento dei contratti puo' avvenire utilizzando
idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di
progetto. Il finanziamento puo' anche riguardare il
conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La
remunerazione del capitale investito e' definita nel
contratto.
2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le
modalita' di monitoraggio della loro permanenza entro il
ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze
derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali
da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo
all'operatore economico.
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili
all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del
piano economico finanziario puo' comportare la sua
revisione da attuare mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la
permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore
economico e delle condizioni di equilibrio economico
finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela
della finanza pubblica strettamente connessa al
mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei
casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con
contributo a carico dello Stato, la revisione e'
subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS). Negli
altri casi, e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice
sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS.
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano
economico finanziario, le parti possono recedere dal
contratto. All'operatore economico sono rimborsati gli
importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b),
ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse.".
 
Art. 110

Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 95" sono sostituite dalle seguenti: "individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo";
b) al comma 15, quinto periodo, le parole: "articolo 103" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 93";
c) al comma 16, le parole: "la locazione finanziaria di cui all'articolo 187" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i contratti di partenariato pubblico privato".

Note all'art. 110:
- Si riporta l'art. 183 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 183 (Finanza di progetto). - 1. Per la
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita', ivi inclusi quelli relativi alle strutture
dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti
di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le
amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa
all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte
III, affidare una concessione ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita', mediante pubblicazione di un
bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le
infrastrutture afferenti le opere in linea, e' necessario
che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti
di programmazione approvati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
di gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione del progetto di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico dell'opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato
XXI specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
definitivo, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto definitivo,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto definitivo
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame
delle proposte e' esteso agli aspetti relativi alla
qualita' del progetto definitivo presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della
bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture
dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione
delle proposte sono svolti anche con riferimento alla
maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare
in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela
del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della
navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di
pubblicita' previsti per il rilascio della concessione
demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti per i concessionari, anche
associando o consorziando altri soggetti, ferma restando
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti
finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario,
oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la
predisposizione del progetto di fattibilita' posto a base
di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578
del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui
al periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto
di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato
con le specifiche richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto definitivo
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio
della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In
tale fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale
marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto
definitivo, redatto in conformita' al progetto di
fattibilita' approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal progetto di
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto di fattibilita' deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere
sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con propri decreti. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui
all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre
mesi, la fattibilita' della proposta. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il
proponente ad apportare al progetto di fattibilita' le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non puo' essere valutata positivamente. Il progetto di
fattibilita' eventualmente modificato, e' inserito negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' previste per
l'approvazione di progetti; il proponente e' tenuto ad
apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede
di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si
intende non approvato. Il progetto di fattibilita'
approvato e' posto a base di gara, alla quale e' invitato
il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice
puo' chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la
presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando
e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto
di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione,
il piano economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto di
fattibilita'; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare,
entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle
spese per la predisposizione della proposta nei limiti
indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la
prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese
per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al
comma 9.
16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i
contratti di partenariato pubblico privato.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti con i requisiti per
partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'articolo 185.
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17,
i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo.".
 
Art. 111

Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ponendo a base di gara il progetto di fattibilita' tecnico ed economica" sono sostituite dalle seguenti: "ponendo a base di gara un capitolato prestazionale" e al quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo 95" sono sostituite dalle seguenti: ", individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "nel rispetto del progetto di fattibilita' tecnico-economica" sono inserite le seguenti: "approvato dall'amministrazione aggiudicatrice".

Note all'art. 111:
- Si riporta l'articolo 188 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 188 (Contratto di disponibilita'). - 1.
L'affidatario del contratto di disponibilita' e' retribuito
con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento
monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto
in corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera;
il canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei
periodi di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i
rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in
corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per
cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato,
in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale
contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera
b), al valore di mercato residuo dell'opera, da
corrispondere, al termine del contratto, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e
della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
tra le parti, che possono comportare variazioni dei
corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera,
derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione
contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5,
i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di
natura amministrativa sono a carico del soggetto
aggiudicatore.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un
capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le
caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare
l'opera costruita e le modalita' per determinare la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui
al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di
fattibilita' rispondente alle caratteristiche indicate in
sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103.
Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte
dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla messa a
disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del
dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalita' di cui all'articolo 103; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando
indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli
eventuali espropri sono considerati nel quadro economico
degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto
di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le
disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di
affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura
dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di
introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel
rispetto del progetto di fattibilita' tecnico-economica
approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme
e provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto
approvati dall'affidatario, previa comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice la quale puo', entro
trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il
capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze
autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata
approvazione da parte di terze autorita' competenti della
progettazione e delle eventuali varianti e' a carico
dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice puo'
attribuire all'affidatario il ruolo di autorita'
espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche
funzionali essenziali, la riduzione del canone di
disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di
titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente
codice, il limite di riduzione del canone di disponibilita'
superato il quale il contratto e' risolto. L'adempimento
degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in
ogni caso condizionato al positivo controllo della
realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della
stessa secondo le modalita' previste dal contratto di
disponibilita'.".
 
Art. 112

Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "trasferimento all'affidatario" sono inserite le seguenti: "o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche' in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e' stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "previa presentazione di idonea polizza fideiussoria" sono sostituite dalle seguenti: "previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria" e al secondo periodo, le parole: "rilasciata con le modalita' previste per il rilascio della cauzione provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3".

Note all'art. 112:
- Si riporta l'art. 191 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 191 (Cessione di immobili in cambio di opere). -
1. Il bando di gara puo' prevedere a titolo di
corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento
all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia
interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche' in
possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,
della proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice, gia' indicati nel
programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre
informazione per i servizi e le forniture e che non
assolvono piu', secondo motivata valutazione della
amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore,
funzioni di pubblico interesse.
2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i
beni immobili gia' inclusi in programmi di dismissione,
purche' prima della pubblicazione del bando o avviso per
l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha
avuto esito negativo.
2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a
seguito della procedura di gara e' stabilito dal RUP sulla
base del valore di mercato determinato tramite i competenti
uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.
3. Il bando di gara puo' prevedere che il trasferimento
della proprieta' dell'immobile e la conseguente immissione
in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore
a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione
di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al
valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria,
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3,
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fideiussione e' progressivamente svincolata
con le modalita' previste con riferimento alla cauzione
definitiva.".
 
Art. 113

Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'Autorita' per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.".

Note all'art. 113:
- Si riporta l'art. 192 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house).
- 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire
adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza nei contratti
pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie societa' in house di cui
all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda,
dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti,
secondo le modalita' e i criteri che l'Autorita' definisce
con proprio atto. L'Autorita' per la raccolta delle
informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera
mediante procedure informatiche, anche attraverso il
collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i
relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni
pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei
contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori
sotto la propria responsabilita', di effettuare affidamenti
diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo
l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi
all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al
comma 3.
2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto
avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime
di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazione sulla congruita' economica
dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto
nella motivazione del provvedimento di affidamento delle
ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei
benefici per la collettivita' della forma di gestione
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalita' e socialita', di efficienza, di economicita'
e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego
delle risorse pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati,
in conformita', alle, disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data,
tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione tra enti
nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai
sensi dell'articolo 162.".
 
Art. 114

Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), le parole: ", con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1," sono soppresse;
b) al comma 17, la lettera b) e' abrogata;
c) il comma 18 e' sostituito dal seguente: "18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all'articolo 104.".

Note all'art. 114:
- Si riporta l'art. 194 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 194 (Affidamento a contraente generale). - 1. Con
il contratto di affidamento unitario a contraente generale,
il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di
adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e
finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel
progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e
posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2,
a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte
dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle
attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto
aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega
di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un
concessionario, puo' essere accordata al contraente
generale;
c) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;
d) al prefinanziamento, in tutto o in parte,
dell'opera da realizzare;
e) ove richiesto, all'individuazione delle modalita'
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
f) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili
a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
forme stabilite tra quest'ultimo egli organi competenti in
materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) all'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
b) alla nomina del direttore dei lavori e dei
collaudatori, nonche' provvede all'alta sorveglianza sulla
realizzazione delle opere, assicurando un costante
monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato
permanente costituito da suoi rappresentanti e
rappresentanti del contraente;
c) al collaudo delle stesse;
d) alla stipulazione di appositi accordi con gli
organi competenti in materia di sicurezza nonche' di
prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei
lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le
fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le
realizzano, in ogni caso prevedendo l'adozione di
protocolli di legalita' che comportino clausole specifiche
di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a
denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la
possibilita' di valutare il comportamento
dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a
procedure ristrette della medesima stazione appaltante in
caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le
prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza
sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per
l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i
relativi obblighi a carico delle imprese interessate a
qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure
di monitoraggio per la prevenzione e repressione di
tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo
dei flussi finanziari connessi alla realizzazione
dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o
parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo
183 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra
modalita' di finanza di progetto. Gli oneri connessi al
monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota
forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e
contraente generale sono regolati dalle norme della parte I
e della parte II che costituiscono attuazione della
direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli
atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti
l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente
generale non si applica l'articolo 63; esse sono regolate
dalle norme della parte II, che costituiscono attuazione
della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III e
dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto esecutivo redatto dallo
stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre
restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali
varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste
dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo'
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o
ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione
unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente
ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della
societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto
privato, a cui non si applica il presente codice, salvo
quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale
che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
parte I e alla parte II, titolo I che costituiscono
attuazione della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla
parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori
affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I
terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a
loro volta possedere i requisiti di qualificazione previsti
dall'articolo 84, e possono sub affidare i lavori nei
limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di
lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica
l'articolo 105.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli
affidamenti e sub affidamenti di lavori del contraente
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di
effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente
generale, compresa l'emissione di eventuali stati di
avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi
contrattuali del contraente generale verso i propri
affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente
generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione
sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' applica le eventuali diverse
sanzioni previste nel contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
contraente generale, ove composto da piu' soggetti,
costituisce una societa' di progetto in forma di societa',
anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'articolo 184 e dalle
successive disposizioni del presente articolo. Alla
societa' possono partecipare, oltre ai soggetti componenti
il contraente generale, istituzioni finanziarie,
assicurative e tecnico operative preventivamente indicate
in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra nel
rapporto al contraente generale senza alcuna
autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il
subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa
previsione del contratto, i soggetti componenti il
contraente generale restano solidalmente responsabili con
la societa' di progetto nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire al
soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per
la restituzione delle somme percepite in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla
data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
Il capitale minimo della societa' di progetto e' indicato
nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la
eventuale cessione delle quote della societa' di progetto,
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale,
sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari e altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore
non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 106,
comma 13.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera
che deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di
pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il
contraente generale o la societa' di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412
del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il
pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante da
stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente. Le
modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo
periodo del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie
prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono
inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse
quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo
184 nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili
ai sensi dell'articolo 106, comma 13; la cessione puo'
avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione e' effettuata a
fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale
con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni
contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma
ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra
debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione
con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica, la data ultima di
pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del
comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato
completamento dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) ove le garanzie di cui all'articolo 104 si siano
gia' ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista
nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del
credito non opera se la garanzia non e' ripristinata e la
previsione di riduzione espunta dalla garanzia;
b) (abrogata).
18. Il contraente generale presta la garanzia di cui
all'articolo 104.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e
approvazione del progetto esecutivo, delle prestazioni
propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove
autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei
di corrispettivo dovuti al contraente generale per le
prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le
prestazioni di cui alla lettera a).
20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara
un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta,
ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento,
secondo valutazioni preliminari che il contraente generale
e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di
gara, da destinare all'attuazione di misure idonee volte al
perseguimento delle finalita' di prevenzione e repressione
della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d) e dell'articolo
203, comma 1. Nel progetto che si pone a base di gara ai
sensi dell'articolo 195, comma 2, elaborato dal soggetto
aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e'
inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed
e' unita una relazione di massima che correda il progetto,
indicante l'articolazione delle suddette misure, nonche' la
stima dei costi. Tale stima e' riportata nelle successive
fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per
l'attuazione delle misure in questione, eventualmente
proposte dal contraente generale, in qualunque fase
dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a
carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto
definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore,
quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure
in questione, con relativa indicazione dei costi, non
sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a
disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del
presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche
nei casi di affidamento mediante concessione.".
 
Art. 115

Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Il ricorso alla scelta di aggiudicare" sono sostituite dalle seguenti: "La scelta di aggiudicare" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.";
b) al comma 4, le parole: "a) del tempo di esecuzione" e "b) del costo di utilizzazione e di manutenzione" sono soppresse e conseguentemente le lettere: "c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "b) e c)";
c) al comma 6, le parole: "e III" sono sostituite dalle seguenti: ", III e IV".

Note all'art. 115:
- Si riporta l'art. 195 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 195 (Procedure di aggiudicazione del contraente
generale). - 1. La scelta di aggiudicare mediante
affidamento al contraente generale deve essere motivata
dalla stazione appaltante in ragione della complessita' e
di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello
di qualita', sicurezza ed economicita'. Le stazioni
appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti
a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento
sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.
2. Per l'affidamento a contraente generale si pone a
base di gara il progetto definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e
indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e
alla complessita' delle opere da realizzare, il numero
minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a
presentare offerta. Nel caso in cui le domande di
partecipazione superino il predetto numero massimo, i
soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare
redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri
oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del
contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il
numero minimo di concorrenti da invitare non puo' essere
inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti
qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati
deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva
concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1
avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei
criteri di cui all'articolo 95, tenendo conto altresi':
a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;
b) della maggiore entita', rispetto a quella prevista
dal bando, del prefinanziamento che il candidato e' in
grado di offrire;
c) di ogni ulteriore elemento individuato in
relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di
cui agli articoli da 115 a 121, si applicano, per quanto
non previsto nel presente articolo, le norme della parte
II, titolo VII.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si
applicano, per quanto non previsto nel presente articolo,
le norme della parte II, titoli I, II, III e IV.".
 
Art. 116

Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "Ministero" e' sostituita dalla seguente: "Ministro" e le parole: "sono disciplinate le modalita'" sono sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati i criteri, specifici requisiti di moralita', di competenza e di professionalita', le modalita'".

Note all'art. 116:
- Si riporta l'art. 196 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 196 (Controlli sull'esecuzione e collaudo). - 1.
Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le
modalita' e nei termini previsti dall'articolo 102.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o
complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le
commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di
supporto e di indagine di soggetti specializzati nel
settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a
disposizione del soggetto aggiudicatore per la
realizzazione delle predette infrastrutture con le
modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del
supporto al collaudo non puo' avere rapporti di
collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o
eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con
la formula del contraente generale, e' istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo
nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire
rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di
collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto
avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di
candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero
almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo
altresi' che le spese di tenuta dell'albo siano poste a
carico dei soggetti interessati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice, sono disciplinati i criteri,
specifici requisiti di moralita', di competenza e di
professionalita', le modalita' di iscrizione all'albo e di
nomina, nonche' i compensi da corrispondere che non devono
superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, e all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si
applica l'articolo 216, comma 21.".
 
Art. 117

Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "sono valide sino alla scadenza naturale" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validita' triennale";
b) al comma 4, le parole: "delle linee guida di cui all'articolo 197." sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresi', i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalita' di cui all'articolo 84.".

Note all'art. 117:
- Si riporta l'art. 199 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 199 (Gestione del sistema di qualificazione del
contraente generale). - 1. La attestazione del possesso dei
requisiti dei contraenti generali e' rilasciata secondo
quanto previsto dall'articolo 197 ed e' definita
nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal
medesimo articolo.
2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile alla
SOA, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della
partecipazione alle gare e perla sottoscrizione dei
contratti, fino al momento del rilascio di quella
rinnovata.
3. Le attestazioni del possesso dei requisiti
rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti hanno validita' triennale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede, altresi', a rilasciare l'attestazione di cui al
comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in
vigore del presente codice, nonche' quelle che perverranno
fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresi', i criteri
di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli
attestati presentati in sede di gare per affidamento
unitario a contraente generale, durante il periodo di
coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle
rilasciate secondo le modalita' di cui all'articolo 84.".
 
Art. 118

Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 200, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "vincolanti, ovvero gli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi".

Note all'art. 118:
- Si riporta l'art. 200 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 200 (Disposizioni generali). - 1. Le
infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente
inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e
programmazione di cui agli articoli successivi, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture
di cui alla presente parte e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale;
c) finanza di progetto;
d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal
presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da
realizzare.
3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture
e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di
tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di
pianificazione e programmazione, comunque denominati,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice.
All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento
Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto
di quanto indicato all'articolo 201, comma 3, che
sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione
deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali
vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti. Si considerano
obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli
interventi in relazione ai quali sia gia' intervenuta
l'approvazione del contratto all'esito della procedura di
affidamento della realizzazione dell'opera, nonche' quelli
che costituiscono oggetto di accordi internazionali
sottoscritti dall'Italia.".
 
Art. 119

Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "l'elenco degli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi";
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le Commissioni parlamentari competenti";
c) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: "interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica" sono sostituite dalle seguenti: " infrastrutture e insediamenti";
2) al secondo periodo, le parole: "e la sua funzionalita' rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' la sua funzionalita' anche rispetto";
d) al comma 7, le parole da: "anche le indicazioni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalita' di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonche' un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.";
e) il comma 8 e' abrogato;
f) al comma 10:
1) al primo periodo, le parole: "di ogni nuovo DPP" sono sostituite dalle seguenti: "dei DPP successivi al primo";
2) al secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti";
3) al terzo periodo, la parola: "evidenziato" e' sostituita dalla seguente: "indicato";
4) al quarto periodo, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011".

Note all'art. 119:
- Si riporta l'art. 201 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 201 (Strumenti di pianificazione e
programmazione). - 1. Al fine della individuazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di
pianificazione e programmazione generale:
a) piano generale dei trasporti e della logistica;
b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228.
2. Il piano generale dei trasporti e della logistica
(PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della
mobilita' delle persone e delle merci nonche' dello
sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano e' adottato
ogni tre anni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito
il parere della Conferenza unificata e sentite le
Commissioni parlamentari competenti.
3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011,
contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli
interventi relativi al settore dei trasporti e della
logistica la cui progettazione di fattibilita' e' valutata
meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con
il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per
ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di
regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il DPP e' redatto ai sensi dell'articolo 10, comma
8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' approvato
secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui
all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228
del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 e le Commissioni parlamentari competenti.
5. Le Regioni, le Province autonome, le Citta'
Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo
del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorita'
al completamento delle opere incompiute, comprendenti il
progetto di fattibilita', redatto secondo quanto previsto
dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, e corredate
dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il
Ministero, verifica la fondatezza della valutazione ex ante
dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la
coerenza complessiva dell'intervento proposto nonche' la
sua funzionalita' anche rispetto al raggiungimento degli
obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga
prioritario, puo' procedere al suo inserimento nel DPP.
6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato
di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la
relazione e' allegata al Documento di economia e finanza. A
tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni
successivi all'approvazione del progetto definitivo,
trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo
stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati
salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi,
caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonche'
tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al
progetto di fattibilita'.
7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente codice, contiene
l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga
alle modalita' di cui al comma 5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more
dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo
DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il
settore dei trasporti e delle infrastrutture nonche' un
elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.
8. (abrogato).
9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come
programmazione degli investimenti in materia di
infrastrutture e trasporti gli-strumenti di pianificazione
e programmazione e i piani, comunque denominati, gia'
approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata
in vigore del presente codice o in relazione ai quali
sussiste un impegno assunto coni competenti organi
dell'Unione europea.
10. In sede di redazione dei DPP successivi al primo,
si procede anche alla revisione degli interventi inseriti
nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque
sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il
reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP,
anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico
alla sua realizzazione, nonche' attraverso una valutazione
di fattibilita' economico finanziaria e tenendo conto delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare,
tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia
stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una
parte significativa, ovvero per le quali il costo
dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti
superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso
indicato in sede di progetto di fattibilita'. Anche al di
fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di
cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.
228 del 2011, con la procedura prevista per ogni
approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti puo' proporre inserimenti ovvero espunzioni di
opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori
eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al
momento della redazione del DPP lo rendano necessario.".
 
Art. 120

Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "ai commi da 2 a 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi da 2 a 6";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, puo' instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.".

Note all'art. 120:
- Si riporta l'art. 205 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 205 (Accordo bonario per i lavori). - 1. Per i
lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei
contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da
amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori,
ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte
le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo' essere reiterato quando le
riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al
comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le
domande che fanno valere pretese gia' oggetto di riserva,
non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono
stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima
dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di
verifica di conformita' o del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il
responsabile unico del procedimento attiva l'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione
al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui
al comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile una
propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta
l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15
giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, puo' richiedere alla
Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto
incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla
trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come
riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 209, comma 16. La proposta e' formulata
dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il
RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e'
formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP,
verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta
di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali
altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita' di idonee risorse economiche, una proposta
di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e al soggetto che ha
formulato le riserve. Se la proposta e' accettata dalle
parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
l'accordo bonario e' concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte
del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di
accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
l'accettazione, puo' instaurare un contenzioso giudiziario
entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.".
 
Art. 121

Abrogazione dell'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50

1. L'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' abrogato.

Note all'art. 121:
- L'art. 207 del citato decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, abrogato dal presente decreto legislativo,
recitava: "Art. 207 Collegio consultivo tecnico.".
 
Art. 122

Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "all'azione giurisdizionale".

Note all'art. 122:
- Si riporta l'art. 208 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 208 (Transazione). - 1. Le controversie relative
a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono
essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice
civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi
all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o
rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro
in caso di lavori pubblici, e' acquisito il parere
dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di
amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla
struttura, o del funzionario piu' elevato in grado
competente per il contenzioso, ove non esistente il legale
interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
3. La proposta di transazione puo' essere formulata sia
dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente,
sentito il responsabile unico del procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di
nullita'.".
 
Art. 123

Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "esprime parere" sono inserite le seguenti: ", previo contraddittorio,";
b) il comma 2 e' abrogato.

Note all'art. 123:
- Si riporta l'art. 211 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 211 (Pareri di precontenzioso dell'ANAC). - 1. Su
iniziativa della stazione appaltante o di una o piu' delle
altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio,
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che
vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a
quanto in esso stabilito. Il parere vincolante e'
impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia
amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del
processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso
contro il parere vincolante, il giudice valuta il
comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 26 del codice del processo
amministrativo.
2. (abrogato).".
 
Art. 124

Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 212, comma 1, alla fine della lettera e), sostituire il segno: ";" con il seguente: ".".

Note all'art. 124:
- Si riporta l'art. 212 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 212 (Indirizzo e coordinamento). - 1. E'
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
una Cabina di regia con il compito di:
a) effettuare una ricognizione sullo stato di
attuazione del presente codice e sulle difficolta'
riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di
applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni
correttive e di miglioramento;
b) curare, se del caso con apposito piano di azione,
la fase di attuazione del presente codice coordinando
l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e
linee guida, nonche' della loro raccolta in testi unici
integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la
tempestivita' e la coerenza reciproca;
c) esaminare le proposte di modifiche normative nella
materia disciplinata dal presente codice al fine di
valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire
omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel
coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore;
d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con
i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di
procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione
dell'utilizzo degli strumenti informatici e della
digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;
e) promuovere accordi, protocolli di intesa,
convenzioni, anche con associazioni private per agevolare
la bancabilita' delle opere pubbliche.
2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle
informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o
problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di
competenza.
3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre
anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC,
presenta alla Commissione una relazione di controllo
contenente, se del caso, informazioni sulle cause piu'
frequenti di non corretta applicazione o di incertezza
giuridica, compresi possibili problemi strutturali o
ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di
partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie
imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione,
l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode,
corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarita'
gravi in materia di appalti e di concessioni.
4. La Cabina di regia e' la struttura nazionale di
riferimento per la cooperazione con la Commissione europea
per quanto riguarda l'applicazione della normativa in
materia di appalti pubblici e di concessioni, e per
l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione
reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio
di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel
presente codice e sulla gestione delle relative procedure.
5. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti,
sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente codice.".
 
Art. 125

Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera e), le parole: "una relazione" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,";
2) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente "h-bis) al fine di favorire l'economicita' dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.";
b) al comma 8:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita' gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.";
2) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Per le opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.";
c) al comma 9:
1) al secondo periodo, dopo le parole: "con i relativi sistemi in uso" sono inserite le seguenti: "presso le sezioni regionali e";
2) al quinto periodo, sopprimere le parole: "ovvero di analoghe strutture delle regioni" e la parola: "stesse";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.";
d) al comma 10, l'ultimo periodo, e' sostituito dai seguenti: "L'Autorita' stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorita' assicura, altresi', il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81.";
e) al comma 13, le parole "L'Autorita'" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorita'";
f) dopo il comma 17, e' aggiunto, in fine, il seguente: "17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non puo' comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.".

Note all'art. 125:
- Si riporta l'art. 213 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). - 1. La
vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e
l'attivita' di regolazione degli stessi, sono attribuiti,
nei limiti di quanto stabilito dal presente codice,
all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui
all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare
illegalita' e corruzione.
2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo,
capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di
regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la
promozione dell'efficienza, della qualita' dell'attivita'
delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche
facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei
procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle
migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente
dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri
atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente
rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori
potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a fattispecie
criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di
condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta
ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti
dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia
amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida,
si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di
forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica
dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle
linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei
per materia, di adeguata pubblicita', anche sulla Gazzetta
Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualita' della
regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento
di livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti,
l'Autorita':
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o
che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6
novembre 2012, n. 190, nonche' sui contratti esclusi
dall'ambito di applicazione del codice;
b) vigila affinche' sia garantita l'economicita'
dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla
stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito
atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche
occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la
relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 19,
comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, annuale sull'attivita' svolta evidenziando le
disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie
funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli
esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i
correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti
attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed
opera un controllo sulla corretta applicazione della
specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di
somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo
163 del presente codice;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge
attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti
richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella
predisposizione degli atti e nell'attivita' di gestione
dell'intera procedura di gara;
h-bis) al fine di favorire l'economicita' dei contratti
pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto,
provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative
di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori
e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi
a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del
supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema
statistico nazionale, alle condizioni di maggiore
efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di
costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi
eventualmente anche delle informazioni contenute nelle
banche dati esistenti presso altre Amministrazioni
pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei
contratti pubblici.
4. L'Autorita' gestisce il sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell'ambito dello svolgimento della propria
attivita', l'Autorita' puo' disporre ispezioni, anche su
richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri
organi dello Stato nonche' dell'ausilio del Corpo della
Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad
esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora
accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi
sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura
generale della Corte dei conti.
7. L'Autorita' collabora con l'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di
comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine
dell'attribuzione del "Rating di legalita'" delle imprese
di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Il rating di legalita' concorre anche
alla determinazione del rating di impresa di cui
all'articolo 83, comma 10.
8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita'
gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
per competenza tramite i propri sistemi informatizzati,
tutte le informazioni contenute nelle banche dati
esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e
tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa
prodromiche e successive. Con proprio provvedimento,
l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i quali
i titolari di suddette banche dati, previa stipula di
protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per le
opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi
informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29
concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle
informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei
contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di
cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare,
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente
codice, il rispetto del principio di unicita' dell'invio
delle informazioni e la riduzione degli oneri
amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla
realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei relativi
flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in
termini di trasparenza preventiva. Ferma restando
l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori
economici di cui all'articolo 81, l'Autorita' e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano
le modalita' di interscambio delle informazioni per
garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di
tutela della legalita' dell'Autorita' e nel contempo
evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare
l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli
stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni
appaltanti.
9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8,
l'Autorita' si avvale dell'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto
da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i
relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e
presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti
operanti nei settore dei contratti pubblici. L'Autorita'
stabilisce le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio
nonche' le informazioni obbligatorie, i termini e le forme
di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio.
Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce
informazioni non veritiere, l'Autorita' puo' irrogare la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La
sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni
regionali competenti per territorio per l'acquisizione
delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti
istituzionali, sulla base di appositi accordi con le
regioni. La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a
monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di
cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano
d'azione per la sostenibilita' dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione.
10.L'Autorita' gestisce il Casellario Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le
notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori
economici con riferimento alle iscrizioni previste
dall'articolo 80. L'Autorita' stabilisce le ulteriori
informazioni che devono essere presenti nel casellario
ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della
verifica dei gravi illeciti professionali di cui
all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del
rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del
conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui
all'articolo 84. L'Autorita' assicura, altresi', il
collegamento del casellario con la banca dati di cui
all'articolo 81.
11. Presso l'Autorita' opera la Camera arbitrale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di
cui all'articolo 210.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, l'Autorita' ha il potere di irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei
soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori
economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di
affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite
massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a
fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di
documenti da parte dell'Autorita' forniscono informazioni o
esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli
operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti
o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione,
dati o documenti non veritieri circa il possesso dei
requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale
sanzione penale, l'Autorita' ha il potere di irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo
di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri
atti l'Autorita' disciplina i procedimenti sanzionatori di
sua competenza.
14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di
cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito
fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate,
con decreto dello stesso Ministro, alla premialita' delle
stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati
dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L'Autorita' gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
di cui all'articolo 78 nonche' l'elenco delle stazioni
appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie societa' in house ai sensi
dell'articolo 192.
16. E' istituito, presso l'Autorita', nell'ambito
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei
soggetti aggregatori.
17. Al fine di garantire la consultazione immediata e
suddivisa per materia degli strumenti di regolazione
flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC
pubblica i suddetti provvedimenti con modalita' tali da
rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti
e agli operatori economici la disciplina applicabile a
ciascun procedimento.
17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione
flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti
previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi
acquistano efficacia, che di regola coincide con il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che,
in casi di particolare urgenza, non puo' comunque essere
anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli
atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per
i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la
procedura di scelta del contraente, siano pubblicati
successivamente alla data di decorrenza di efficacia
indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si
applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.".
 
Art. 126

Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la parola: "promuovendo" sono inserite le seguenti: "anche attivita' di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunita' locali, nonche'";
2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8";
b) al comma 7, dopo le parole: "I commissari straordinari" sono inserite le seguenti: "agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e";
c) al comma 8, le parole: ", a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale finalita'";
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.";
e) il comma 9 e' abrogato;
f) il comma 12 e' abrogato.

Note all'art. 126:
- Si riporta l'art. 214 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 214 (Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e struttura tecnica di missione). - 1.
Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti promuove le attivita' tecniche e amministrative
occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione
e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la
collaborazione delle regioni o province autonome
interessate , le attivita' di supporto necessarie per la
vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla
realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Ministero impronta la propria attivita' al principio di
leale collaborazione con le regioni e le province autonome
e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi
indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o
province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1,
il Ministero, in particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o
province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e
singole regioni o province autonome, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di fattibilita'
delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori,
anche attraverso eventuali intese o accordi procedimentali
tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;
f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e
definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle
deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui
alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere
di competenza dello Stato, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto definitivo;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le
risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita'
progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V,
propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori,
a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative
necessarie alla realizzazione delle infrastrutture,
contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e
nei limiti delle risorse disponibili, dando priorita' al
completamento delle opere incompiute;
h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri
interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine puo'
avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di
finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli
di intesa.
3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione
strategica, ricerca, supporto e alta consulenza,
valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e
alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero puo'
avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da
dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati
dalle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi
professionali o rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di
lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del
Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi',
avvalersi di personale di alta specializzazione e
professionalita', previa selezione, con contratti a tempo
determinato di durata non superiore al quinquennio
rinnovabile per una sola volta nonche' quali advisor, di
Universita' statali e non statali legalmente riconosciute,
di Enti di ricerca e di societa' specializzate nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La
struttura svolge, altresi', le funzioni del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 228.
4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i
Presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina
di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
e supporto promuovendo anche attivita' di prevenzione
dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con
riferimento alle esigenze delle comunita' locali, nonche'
le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e
nel caso di particolare complessita' delle stesse, il
commissario straordinario puo' essere affiancato da un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a
carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero
a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non
aventi carattere interregionale o internazionale, la
proposta di nomina del commissario straordinario e'
formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma,
o l'ente territoriale interessati.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4
sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 202 e
sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che
annualmente sono destinate allo scopo con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri
per il funzionamento della struttura tecnica di missione di
cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui
all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nonche' sulle risorse assegnate annualmente al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
della legge n. 144 del 1999.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i
Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di
competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i
presidenti delle regioni o province autonome interessate,
abilita eventualmente i commissari straordinari ad
adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo
13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in
sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e
con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e
riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle
infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le
direttive dai medesimi impartite e con il supporto del
Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di
missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei
costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono della
struttura di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
della collaborazione dei soggetti terzi.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di nomina del commissario straordinario individua il
compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi a valere sulle risorse del quadro economico di
ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per
tale finalita'.
8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le
opere di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
9. (abrogato)
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni
appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore,
in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano nell'ambito delle attivita' che queste
esercitano ai sensi del presente codice.
11. In sede di prima applicazione restano, comunque,
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell'articolo 163 del decreto legislativo
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
12. (abrogato).".
 
Art. 127

Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "di importo superiore ai 50 milioni di euro," sono inserite le seguenti: "prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e al secondo periodo, le parole: "il progetto si intende assentito" sono sostituite dalle seguenti: "il parere si intende reso in senso favorevole".

Note all'art. 127:
- Si riporta l'art. 215 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e
organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono
essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie
identiche o affini a quelle gia' di competenza del
Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a
disciplinare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' a
disciplinare la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli
14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e,
laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del
procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche'
parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che
siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale
importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai
comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro,
presenti elementi di particolare rilevanza e complessita'
il provveditore sottopone il progetto, con motivata
relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con
la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono
validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro novanta giorni dalla trasmissione del
progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso
in senso favorevole.".
 
Art. 128

Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.";
b) al comma 4, le parole: "e titolo XI, capi I e II" e le parole: ", con esclusione dell'articolo 248," sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";
d) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.";
e) al comma 19, le parole: "agli articoli 248 e 251" sono sostituite dalle seguenti: "alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251";
f) al comma 22, e' premesso il seguente periodo: "Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice.";
g) dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti: "27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 83, comma 2, si applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresi', la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice.
27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, nonche' di cui all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.
27-sexies. Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le quali l'attivita' di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando e' pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente puo' avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.
27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.".

Note all'art. 128:
- Si riporta l'art. 216 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - 1. Fatto salvo quanto previsto nel
presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui
al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e
ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice
la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore del presente codice,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.
1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le
infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista
dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, gia' inseriti negli strumenti di
programmazione approvati e per i quali la procedura di
valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata
alla data di entrata in vigore del presente codice, i
relativi progetti sono approvati secondo la disciplina
previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per
le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.
2. Fino all'approvazione del Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro
generale della programmazione delle infrastrutture di
trasporto approvato dal Consiglio dei ministri il 13
novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e
strategica.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di
programmazione gia' adottati ed efficaci, all'interno dei
quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un
ordine di priorita' degli interventi, tenendo comunque
conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere
non completate e gia' avviate sulla base della
programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del
patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili
di essere realizzati attraverso contratti di concessione o
di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le medesime modalita' per le
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I,
nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo
23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel
rispetto delle procedure di scelta del contraente previste
dal presente codice, sulla base del progetto definitivo
costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco
dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo
metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto,
l'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta
redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si
tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli
interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma
la predisposizione del piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1,
quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti
definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo
competente alla data di entrata in vigore del presente
codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i
corrispettivi di cui al decreto del Ministro della
giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.
7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'articolo 25, comma 2, resta valido l'elenco
degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in
possesso della necessaria qualificazione esistente e
continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta
adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.
8. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 31,
comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
9. Fino all'adozione delle linee guida previste
dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori
economici avviene tramite indagini di mercato effettuate
dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul
proprio profilo del committente per un periodo non
inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti
minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti
elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni
appaltanti, se compatibili con il presente codice.
10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui
all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui
all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
11. Fino alla data indicata nel decreto di cui
all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche
essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla
medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli
effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73
continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresi' il
regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile
fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato
dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2016, n. 21.
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione
dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati
istituite presso le amministrazioni detentrici delle
informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le
stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le
autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in
ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi
commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la
dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere
tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante
all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto
dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.
13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli
operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass
istituita presso l'ANAC.
14. Fino all'adozione delle linee guida indicate
all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II,
Titolo III, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi
richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80.
16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonche' gli
allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto
del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II,
nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207.
18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica di cui all'articolo 144, comma 2, le stazioni
appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche
tecniche finalizzate a garantire la qualita' del servizio
richiesto.
19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI,
capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati
ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del
Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 159, comma 4, si applicano le procedure
previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15
novembre 2012, n. 236.
21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo
196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei
lavori i soggetti in possesso dei requisiti professionali
adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di
collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilita'
con la funzione di responsabile unico del procedimento.
22. Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209
si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi,
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al
medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o
avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata
in vigore del presente codice. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 209, comma 16, si
applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata,
del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.
23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione
di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita'
riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo
153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia' intervenuta la
dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati
alla data di entrata in vigore del presente codice, sono
oggetto di valutazione di fattibilita' economica e
finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione
ai sensi delle norme del presente codice. La mancata
approvazione determina la revoca delle procedure avviate e
degli eventuali soggetti promotori, ai quali e'
riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati
per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora
dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla
localizzazione urbanistica.
24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la piu'
ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui
all'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n.
220, e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in
materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, all'articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "6
maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2016". All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio
agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito,
rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del
presente codice.
25. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli
112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23,
commi 1 e 3, del presente codice.
26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui
all'articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
27. Le procedure per la valutazione di impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata
in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse
in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di
competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le
medesime procedure trovano applicazione anche per le
varianti.
27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 83, comma 2, si applica la disciplina
gia' contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta
data, si applica, altresi', la specifica disciplina
transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del
medesimo decreto legislativo.
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima
dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di
esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta
nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo
del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le
disposizioni del presente codice si applicano con
riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed
atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del
medesimo codice.
27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei
contratti di concessione del servizio di distribuzione del
gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili
con la presente Parte III, nonche' di cui all'articolo
46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n.222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21
giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n.98. Nelle ipotesi di cui al primo
periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni,
il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 dell'articolo 168.
27 - sexies. Per le concessioni autostradali scadute o
in scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, per le quali l'attivita' di
gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla
realizzazione di nuove opere o di interventi di
manutenzione straordinaria e il cui bando e' pubblicato
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il concedente puo' avviare le
procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla
base del solo quadro esigenziale limitatamente agli
interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura
esistente.
27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i
tecnici diplomati che siano stati in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di
progettazione.".
 
Art. 129

Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 217, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) la legge 11 novembre 1986, n. 770;";
b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) l'articolo 14-viciester, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;";
c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: "i-bis) l'articolo 2, commi 289 e 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244,";
d) dopo la lettera l) e' inserita la seguente: "l-bis) l'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;";
e) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: "v-bis) l'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180;";
f) alla lettera dd), dopo le parole: "articolo 4-bis" sono inserite le seguenti: ", l'articolo 5";
g) alla lettera hh), dopo le parole: "articolo 33-quater" sono inserite le seguenti: ", l'articolo 33-quinquies";
h) alla lettera ii), dopo le parole: "e 58," sono inserite le seguenti: "comma 2, lettera f-bis),";
i) alla lettera jj), premettere le seguenti parole: "l'articolo 19, commi 1 e 2,";
l) alla lettera qq), dopo le parole: "commi 1 e 2," sono inserite le seguenti: "articolo 35, articolo 37 e";
m) alla lettera rr), le parole: "commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3 e 4", le parole: "13, comma 1, e" sono sostituite dalle seguenti: "13, comma 1, 14, 24 e";
n) dopo la lettera ss) e' inserita la seguente: "ss-bis) l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;";
o) alla lettera uu), le parole: "comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis".

Note all'art. 129:
- Si riporta l'art. 217 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 217 (Abrogazioni). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati, in particolare:
a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440;
c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827;
c-bis) la legge 11 novembre 1986, n. 770;
d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21
dicembre 2001, n. 443;
d-bis) l'articolo 14-viciester, del decreto-legge 30
giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168;
e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
f) l'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio
2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2006, n. 228;
g) l'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;
i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;
i-bis) l'articolo 2, commi 289 e 289-bis della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
l) l'articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3,
l'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
l-bis) l'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;
n) l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2;
o) l'articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies,
lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14;
p) l'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77;
q) l'articolo 4, comma 4-bis, e l'articolo 4-quater
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
r) l'articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio
2009, n. 94;
s) l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166;
t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata
in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali
operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse
sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente
codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la
Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V,
VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II,
Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la
Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le
Parti IV, V e VII, nonche' gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamati;
v) l'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14;
v-bis) l'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n.
180;
w) l'articolo 23, commi 4 e 5, l'articolo 41 commi 1,
2, 5-bis e 5-ter, l' articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e
l'articolo 44, commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
x) l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228;
z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma
1 e 59-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27;
aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35;
bb) l'articolo 8, comma 2-bis, l'articolo 11 e
l'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94;
cc) l'articolo 4, comma 5-ter del decreto legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2012, n. 122;
dd) l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4-bis,
l'articolo 5 e l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134;
ee) l'articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
ff) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189;
gg) l'articolo 28 del decreto legislativo 19
settembre 2012, n. 169;
hh) l'articolo 6, comma 3, l'articolo 33, commi
3-bis, 3-ter e 4-bis, l'articolo 33-bis, l'articolo
33-quater, l'articolo 33-quinquies, l'articolo 34, comma 4,
e l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221;
ii) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e
58, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012,
n. 190; l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge 14
gennaio 2013, n. 10;
jj) l'articolo 19, commi 1 e 2, l'articolo 26, comma
2, articolo 26-bis, articolo 26-ter, articolo 27, comma 2,
articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
ll) l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9;
mm) l'articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
nn) l'articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89;
pp) l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116;
qq) l'articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo
23-ter, commi 1 e 2, articolo 35, articolo 37 e articolo
39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;
rr) gli articoli 2, commi 1, 2, 3 e 4, 5, 13, comma
1, 14, 24 e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
ss-bis) l'articolo 1, comma 505, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre
2015, n. 221;
uu) l'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.".
 
Art. 130
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 131
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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